Dpr 31 marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali)
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Dpr 31 marzo 1979
(Gazzetta ufficiale 2 giugno 1979 n. 150)
Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato
Il Presidente
della Repubblica
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante
norme per l'attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio
1975, n. 382;
Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;
Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma
dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di
cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive
modificazioni, espresso nella seduta del 9 novembre 1978;
Sul conforme parere della commissione tecnica, previsto dall'articolo 113 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella
seduta del 7 marzo 1979;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Articolo 1
L'Ente nazionale protezioni animali, eretto in ente morale con legge 11 aprile
1938, n. 612, e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con legge 19
maggio 1954, n. 303, continua a sussistere come ente morale, perdendo la
personalità giuridica di diritto pubblico ed assumendo quella di diritto
privato.
Articolo 2
L'Ente nazionale protezione animali conserva i compiti associativi previsti
dallo statuto, relativi alla divulgazione, promozione e collaborazione nel campo
della protezione animali, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
Articolo 3
È attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi
degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente
nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei
regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla
difesa del patrimonio zootecnico.
Articolo 4
Le funzioni pubbliche esercitate dall'Ente, concernenti gli interventi previsti
dall'articolo 83, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, esercitati dall'Enpa, sono trasferite alle Regioni.
Articolo 5
Fermi rimanendo la qualifica di guardie giurate, le guardie zoofile aventi la
qualifica di agenti di pubblica sicurezza perdono tale ultima qualifica e
potranno essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai Comuni singoli o
associati e Comunità montane per la prevenzione e repressione delle infrazioni
dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed
alla difesa del patrimonio zootecnico.
Articolo 6
In applicazione dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, l'Ente nazionale protezione animali, che assume la
personalità giuridica di diritto privato, per il sostegno della sua attività
associativa conserva per tutto il 1979 le entrate previste dalle leggi vigenti.
Il contributo dello Stato, a norma dell'articolo 6, lettera b), del Regio
decreto 20 maggio 1944, n. 538, è fissato in lire 500.000.
Articolo 7
Il personale di cui alla tabella A è assegnato alle amministrazioni statali ed
inquadrato nei ruoli unici di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382.
Il personale di cui alla tabella B in servizio presso le strutture operative
periferiche è posto a disposizione delle Regioni, a norma dell'articolo 122 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato
dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.
La effettiva messa a disposizione del personale di cui al comma precedente avrà
luogo entro il 31 marzo 1979.
Articolo 8
A norma dell'articolo 115, primo e secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'Ente nazionale protezione animali
conserva il patrimonio immobiliare, di cui all'allegata tabella C, per lo
svolgimento delle proprie attività associative.
Articolo 9
Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ed ha effetto
dal 1° gennaio 1979.
