COMUNE di FIRENZE
Servizio promosso dal Comune di Firenze in collaborazione con
l'associazione
COMUNE DI FIRENZE
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE
DIREZIONE AMBIENTE
CONVENZIONE
PER IL CONTROLLO E LA TUTELA DELLE COLONIE FELINE
L’anno ............., il giorno …….. del mese di ............., in Firenze, nella sede del
Comune di Firenze, Via Benedetto Fortini, 37
TRA LE PARTI
- il Comune di Firenze, Partita IVA 0307110484, nella persona del legale
rappresentante dott. Geol. Pietro Rubellini, nato a Firenze, il 21/11/1961, non in
proprio ma nella sua qualità di Direttore della Direzione Ambiente, in conformità
con l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze ed in esecuzione dell’Ordinanza
del Sindaco n. 1208 del 31/12/2008, domiciliato in tale sua qualità presso la sede di
Via Benedetto Fortini, 37 Firenze;
e
-
l’ Associazione di volontariato Amici del Mondo animale, con sede in Firenze, viaLungo il Mugnone 32 (Firenze), iscritta nel Registro Regionale del volontariato in
data 26/03/97, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11, nella
persona della Presidente Bianca Maria Russo, nata a Firenze il 6/6/1948 , in qualità
di referente responsabile dell’Associazione;
PREMESSO
- che la Legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la legge della regione Toscana 43/95 modificata dalla L.R. n.90/98, affida ai
Comuni, singolarmente o in forma associativa, il compito di assicurare il controllo e
la protezione della popolazione canina e felina;
- che la Regione Toscana con la L.R. 28/93, cogliendo la novità del volontariato nel
quadro sociale, riconosce e favorisce lo sviluppo delle attività di volontariato che
autonomamente concorrono al conseguimento delle finalità di carattere sociale,
sanitario, civile e culturale e per l'attuazione dei principi di libertà, giudizio,
uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
- che la protezione degli animali che vivono in stato di libertà, garantita in particolare
dall'art. 1 della L.R. 90/98, comporta interventi costanti e coordinati di tutela e di
cura anche delle colonie feline;
- che il titolo V del Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali riconosce al
Comune la funzione di tutela e cura delle colonie feline presenti nel proprio territorio
in collaborazione con la Azienda Sanitaria e con le Associazioni del volontariato;
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- che al fine di perseguire gli obiettivi e le finalità richiamate è opportuno stipulare una
convenzione, con un’Associazione avente finalità zoofile, per la tutela, per
l’alimentazione, le cure farmaceutiche e le prestazioni veterinarie necessarie alla cura
dei gatti randagi, nonché per interventi più incisivi di controllo delle nascite;
- che le precedenti convenzioni riguardanti attività analoghe a quelle previste dal
presente atto, stipulate per il periodo dicembre 1999 – febbraio 2003, marzo 2003 –
marzo2006, aprile 2006-marzo 2007, giugno-dicembre 2007, gennaio-dicembre
2008, gennaio-febbraio 2009, hanno ottenuto buoni risultati, anche dal punto di vista
sanitario, per la cura ed il controllo della popolazione felina del Comune di Firenze,
con circa 530 colonie censite ed il coinvolgimento di numerosi volontari;
- che è necessario garantire anche per l’anno 2009 la prosecuzione del servizio;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1.La presente Convenzione, nel rispetto dei criteri indicati nell'art. 10 della L.R.
28/93,regola i rapporti fra il Comune di Firenze e l’Associazione di volontariato
denominata Amici del Mondo Animale , di seguito indicata come
‘Associazione’, per l’attività del “Servizio Tutela Colonie Feline” avente per
oggetto il controllo, la tutela e la gestione delle colonie feline situate nel
territorio del Comune di Firenze, con particolare riferimento a:
- servizio di cattura (mattina e pomeriggio) per il trasporto dei gatti da
sterilizzare o da curare presso gli ambulatori veterinari convenzionati con
l’associazione stessa;
- attività di sportello aperto al pubblico per il coordinamento degli interventi
ed il censimento delle colonie;
- pronto soccorso 24 ore su 24 per i gatti feriti;
- accoglienza e cure per gatti e gattini, anche lattanti, abbandonati;
- prestazioni veterinarie, cure farmaceutiche eventualmente necessarie,
esecuzione degli interventi di sterilizzazione;
ART. 2
CORRISPETTIVO
1. Il Comune di Firenze, per le prestazioni di cui al presente atto, si impegna a
compartecipare alle spese sostenute dall’Associazione, attraverso l’erogazione di un
corrispettivo stabilito in misura forfettaria per un importo totale di € 48.750,00
(esente IVA) e deve considerarsi omnicomprensivo di ogni onere e spesa
conseguente alle attività previste in questa convenzione; l’importo erogato, €
48.750,00 per periodo aprile-dicembre 2009, è così suddiviso: € 22.500,00 per le
spese inerenti il funzionamento del Servizio, € 26.250,00 per le prestazioni
veterinarie;
2. Il corrispettivo di cui al comma precedente, pari ad € 48.750,00 verrà erogato in tre
rate da € 16.250,00, al momento della presentazione delle relazioni trimestrali
sull’attività svolta.
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3. Gli stanziamenti di fondi di cui alla presente convenzione da parte
dell’Amministrazione Comunale sono da considerarsi massimi e verranno liquidati
su presentazione della idonea documentazione inerente la spesa.
ART. 3
OBBLIGHI A CARICO DELL’ ASSOCIAZIONE
1. L’Associazione, nella realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione,
si deve attenere al disposto della legislazione vigente in materia ed ai dettami della
presente Convenzione.
2. In particolare l’Associazione si impegna a:
a) concordare con l'Amministrazione i piani operativi di intervento e a comunicare
i nominativi dei volontari messi a disposizione per la realizzazione di tali piani,
secondo quanto previsto dall'art. 10 della L. R. 28/93;
b) utilizzare prevalentemente, per lo svolgimento delle attività nel territorio
comunale, i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito
territoriale interessato dall'intervento;
c) garantire che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e
pratiche per lo svolgimento delle attività cui sono addetti compresa la cattura
dei gatti randagi ed il loro trasporto presso gli ambulatori dei veterinari
convenzionati, al successivo ricollocamento nella colonia di appartenenza, e
delle misure da adottare a tutela propria e dei terzi;
d) garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione
contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la
responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall’art. 4 della L.
266/91 e all’art. 10 della L.R. n.28/93;
e) garantire il servizio di cattura dei gatti liberi per qualsiasi intervento ritenuto
necessario, anche per la normale cattura e trasporto per la sterilizzazione agli
ambulatori convenzionati;
f) il servizio di cui al punto precedente potrà essere svolto, ai sensi dell’art. 28
comma 2 del Regolamento Comunale per la tutela degli animali, sia dai/dalle
gattai/e che da personale specializzato incaricato dall’Associazione; tale incarico
vale come autorizzazione dell’Amministrazione Comunale; gli incaricati di detto
servizio non potranno in alcun caso richiedere alcuna forma di pagamento ai
responsabili delle colonie feline; è proibita quindi la cattura dei gatti delle
colonie feline al di fuori della citata regolamentazione;
g) garantire il servizio di pronto soccorso dei gatti feriti 24 ore al giorno per tutti i
giorni della durata della presente convenzione, attraverso un servizio di
reperibilità gestito esclusivamente da personale specializzato come specificato al
comma precedente;
h) il personale addetto alla cattura dei gatti è, come tutti gli altri servizi, sottoposto
a verifica dell’Amministrazione Comunale che si riserva di valutarne la
professionalità e, in caso difforme, di chiederne la sostituzione all’Associazione;
i) i servizi di cui ai commi e) e g) dovrà essere svolto con mezzi dell’Associazione
che dovranno essere in grado di accedere alle Zone a Traffico Limitato;
f) garantire l’apertura di uno sportello operativo con il seguente orario: dal lunedì
al venerdì 10.00-13.00, 1° e 3° sabato del mese ore 10.00-12.00, con la
copertura delle altre ore tramite servizio di segreteria telefonica.
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g) nel periodo estivo, limitatamente ai mesi di luglio e agosto, l’orario potrà subire
una riduzione da concordare con l’Amministrazione Comunale;
h) mantenere aggiornato il censimento delle colonie feline e la gestione di quelledi
cui si occupano i volontari;
i) valorizzare la disponibilità dei soci e dei cittadini, nella quotidiana cura dei gatti
costituenti le colonie;
k) inviare al Direttore della Direzione Ambiente:
- un rapporto mensile relativamente all’attività svolta nel mese precedente,
nonché al censimento aggiornato delle colonie gestite, con indicazione
della/e persona/e volontaria/e che si occupano di ciascuna colonia;
-
una relazione trimestrale dettagliata sull’attività svolta oltre ad unrendiconto delle spese sostenute;
l) conservare secondo le disposizioni di legge in vigore i dati sensibili dei quali
verranno in possesso, garantendone la riservatezza;
m) reperire un idoneo locale per l’espletamento delle attività oggetto della presente
convenzione.
3. Per la prestazione delle cure veterinarie e degli interventi specialistici che
risulteranno necessari, l’Associazione provvederà in particolare a:
a) stipulare uno specifico accordo con i veterinari libero-professionisti per gli
interventi di cura e di sterilizzazione e a comunicare l'elenco di tali Veterinari
all’Ufficio Diritti Animali della Direzione Ambiente;
b) richiedere l’autorizzazione all’Ufficio per i Diritti degli Animali per
l’effettuazione di interventi specialistici che esulino dai normali interventi di
sterilizzazione e cura;
c) assicurarsi che ogni Veterinario metta a disposizione il locale e tutto quanto
necessita per l'effettuazione degli interventi chirurgici in anestesia generale e che
questi provveda anche all'assistenza degli animali fino ad un massimo di 72 ore
(salvo complicazioni) dopo il loro risveglio anestesiologico;
d) assicurarsi, inoltre, che ogni ambulatorio veterinario disponga di almeno una
gabbia di contenimento dove il gatto possa essere trasferito con la massima
cautela dalla gabbia di cattura;
e) assicurarsi, inoltre, che il veterinario provveda a contrassegnare i gatti mediante
l'asportazione di un piccolo lembo triangolare del padiglione dell'orecchio destro
nei maschi e sinistro nelle femmine (nel margine acuto della pinna) a seguito
dell’avvenuta sterilizzazione;
f) verificare, relativamente agli interventi di sterilizzazione, la disponibilità del
Veterinario all’intervento, prima di procedere alla cattura del gatto randagio ed
al suo trasporto presso l’ambulatorio;
g) agire con i propri soci volontari, che al momento della consegna degli animali al
veterinario dovranno essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento.
h) ricondurre i gatti già sottoposti ad intervento di sterilizzazione nelle colonie di
appartenenza.
ART. 4
MODALITA’ OPERATIVE
1. L’Associazione si impegna affinché le attività elencate nei precedenti articoli siano
rese con continuità per il periodo stabilito e si impegna inoltre a dare immediata
giustificazione all’Ufficio Diritti Animali (Direzione Ambiente) delle eventuali
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interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività o delle
possibili sostituzioni degli operatori.
2. L’Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare tempestivamente al Presidente
dell’Associazione o a suo delegato ogni atto che possa incidere sull'attuazione degli
interventi programmati.
3. A tal fine l’Associazione nomina quale responsabile a garanzia della corretta
esecuzione dell’attività la Sig.ra Russo Bianca Maria residente in Firenze, Via
Ponte di Mezzo, 62 - tel. 338-8883851 che predispone i programmi operativi per la
realizzazione delle attività di cui all'art. 1.
4. La Sig.ra Russo Bianca Maria risponde ed è garante, pertanto, del regolare
svolgimento del servizio stesso nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
5. Per la prestazione delle attività convenzionate il “Servizio Tutela Colonie Feline” di
cui all’art. n.1, della presente convenzione, organizzato dall’Associazione doterà il
personale volontario impegnato nell’attuazione del programma di apposito
tesserino di riconoscimento.
6. La Direzione Ambiente del Comune di Firenze indica nell’Ufficio per i Diritti degli
Animali il riferimento al quale il responsabile per l’Associazione dovrà rivolgersi
per le eventuali necessità che dovessero sorgere nell’effettuazione del servizio.
7. Il responsabile per l’Associazione verifica i risultati del programma operativo
attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con gli operatori e fruitori
effettuati anche disgiuntamente, o attraverso opportune verifiche.
ART. 5
COMPITI DEL COMUNE
1. Il Comune di Firenze si impegna a fornire il supporto tecnico-amministrativo per
consentire la positiva realizzazione delle iniziative e delle attività previste dalla
presente convenzione, nonché per divulgare, attraverso il proprio ufficio Sit, anche
congiuntamente all’Associazione, le informazioni circa gli obiettivi e lo stato di
attuazione del progetto.
2. Il Comune vigila inoltre sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare
che gli operatori rispettino i diritti e la dignità degli animali e che le attività stesse
vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative
specifiche in materia.
ART. 6
VERIFICA DELLE ATTIVITA’ AFFIDATE
1. Il Comune di Firenze, attraverso il proprio “Ufficio per i Diritti degli Animali”,
potrà eseguire in qualsiasi momento verifiche relative al buon andamento
dell’attività affidata.
2. A tal fine l’ Associazione firmataria assume l’impegno a consentire l’accesso e la
visione di tutta la documentazione inerente le attività oggetto della presente
convenzione, che dovrà essere conservata a cura della stessa esclusivamente presso
la sede che l’Associazione stessa avrà cura di indicare.
ART. 7
DURATA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione decorre da aprile a dicembre 2009.
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2. Il Comune di Firenze, in caso di inadempienze da parte dell’Associazione circa le
attività previste dalla presente convenzione, dovrà inviare formale diffida a mezzo
raccomandata e, qualora permangano situazioni difformi ai termini previsti dal
presente atto, potrà risolvere la convenzione, senza oneri a proprio carico se non
quelli derivanti dalla liquidazione dei servizi fin lì eseguiti dall’Associazione, per
provata inadempienza da parte della stessa, di uno qualsiasi degli impegni previsti
nei precedenti articoli.
ART. 8
CONTROVERSIE
1. Per ogni controversia che dovesse sorgere dall’attuazione della presente
convenzione e alla sua interpretazione, le parti cercheranno una conciliazione in via
amichevole.
2. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, sarà competente il Foro di
Firenze.
ART. 9
REGISTRAZIONE
1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del
DPR 639 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della
parte richiedente.
2. La presente convenzione è esente da imposta e registro ai sensi dell'art. 8 comma
1° - L. 266/91.
Esteso il presente atto in due originali previa lettura e conferma, viene sottoscritto
dalle Parti in segno di piena ed incondizionata accettazione.
Firenze, addì
per il Comune di Firenze
Il Direttore
F.to: Dr. Geol. Pietro Rubellini _______________________________
per l'Associazione
Amici del Mondo Animale
F.to: Bianca Maria Russo ______________________________
La presente convenzione è composta da n° 6 pagine
6
Ufficio per i diritti degli animali
Firenze, Via Benedetto Fortini 37
Tel. 055-262.5332-5340-5341-5320 - fax 055-262.5346
Pagina a cura di
Maurizio Naldini
e Andrea Biagi
Data di verifica-aggiornamento:
lunedì 06 aprile 2009