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comune di firenze |
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Servizio promosso dal Comune di Firenze in collaborazione con l'associazione
Amici del Mondo Animale
COMUNE DI FIRENZE
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE
DIREZIONE AMBIENTE
CONVENZIONE
PER IL CONTROLLO E LA TUTELA DELLE COLONIE FELINE
L’anno 2007, il giorno …….. del mese di giugno, in Firenze, nella sede del Comune di Firenze, Via Benedetto Fortini, 37
TRA LE PARTI
- il Comune di Firenze, Partita IVA 0307110484, nella persona del legale rappresentante dott. Giovanni Malin, nato a Bolzano, il 13/12/1941, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della Direzione Ambiente, in conformità con l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze ed in esecuzione dell’Ordinanza del Sindaco n. 808 del 30/04/2004, domiciliato in tale sua qualità presso la sede di Via Benedetto Fortini, 37 Firenze ;
e
- l’ Associazione di volontariato Amici del Mondo animale, con sede in Firenze, via Lungo il Mugnone 32 (Firenze), iscritta nel Registro Regionale del volontariato in data 26/03/97, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11, nella persona della Presidente Bianca Maria Russo, nata a __________ il __________, in qualità di referente responsabile dell’Associazione;
PREMESSO
- che la Legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la legge della regione Toscana 43/95 modificata dalla L.R. n.90/98, affida ai Comuni, singolarmente o in forma associativa, il compito di assicurare il controllo e la protezione della popolazione canina e felina;
- che la Regione Toscana con la L.R. 28/93, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, riconosce e favorisce lo sviluppo delle attività di volontariato che autonomamente concorrono al conseguimento delle finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale e per l'attuazione dei principi di libertà, giudizio, uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
- che la protezione degli animali che vivono in stato di libertà, garantita in particolare dall'art. 1 della L.R. 90/98, comporta interventi costanti e coordinati di tutela e di cura anche delle colonie feline;
- che il titolo V del Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali riconosce al Comune la funzione di tutela e cura delle colonie feline presenti nel proprio territorio in collaborazione con la Azienda Sanitaria e con le Associazioni del volontariato;
- che al fine di perseguire gli obiettivi e le finalità richiamate è opportuno stipulare una convenzione, con un’Associazione avente finalità zoofile, per la tutela, per l’alimentazione, le cure farmaceutiche e le prestazioni veterinarie necessarie alla cura dei gatti randagi, nonché per interventi più incisivi di controllo delle nascite;
- che le precedenti convenzioni riguardanti attività analoghe a quelle previste dalpresente atto, stipulate per il periodo dicembre 1999 – febbraio 2003, marzo 2003 – marzo2006, aprile 2006-marzo 2007, hanno ottenuto buoni risultati, anche dal punto di vista sanitario, per la cura ed il controllo della popolazione felina del Comune di Firenze, con circa 470 colonie censite ed il coinvolgimento di numerosi volontari;
- che è necessario garantire fino a dicembre 2007 la prosecuzione del servizio, in attesa di un’ulteriore procedura di affidamento per la sua gestione che sarà espletata fra tutte le associazioni di volontariato che si occupano di animali assieme ad una selezione fra i veterinari libero professionisti, da effettuarsi alla luce delle modifiche legislative sulle liberalizzazioni contenute nella Legge 11 agosto 2006 n. 186 (conversione in legge del Decreto Bersani del 4 luglio 2006 n. 223), per la sottoscrizione di una specifica convenzione relativamente alle prestazioni sanitarie e di pronto soccorso;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente Convenzione, nel rispetto dei criteri indicati nell'art. 10 della L.R. 28/93,regola i rapporti fra il Comune di Firenze e l’Associazione di volontariato denominata Amici del Mondo Animale , di seguito indicata come ‘Associazione’, per l’attività del “Servizio Tutela Colonie Feline” avente per oggetto il controllo, la tutela e la gestione delle colonie feline situate nel territorio del Comune diFirenze, con particolare riferimento alle prestazioni veterinarie, alle cure farmaceutiche eventualmente necessarie, alla esecuzione dei necessari interventi di sterilizzazione e al pronto soccorso per i gatti feriti.
ART. 2
CORRISPETTIVO
1. Il Comune di Firenze, per le prestazioni di cui al presente atto, si impegna a compartecipare alle spese sostenute dall’Associazione, attraverso l’erogazione di un corrispettivo stabilito in misura forfettaria per un importo totale di € 35.000,00 (esente IVA) e deve considerarsi omnicomprensivo di ogni onere e spesa conseguente alle attività previste in questa convenzione;
2. Il corrispettivo di cui al comma precedente, pari ad € 35.000,00 e verrà erogato secondo le seguenti modalità :
- il 50% alla presentazione della relazione relativa al primo trimestre di attività;
- il restante 50% alla presentazione della relazione relativa al restante periodo;
3. Gli stanziamenti di fondi di cui alla presente convenzione da parte dell’Amministrazione Comunale sono da considerarsi massimi e verranno liquidati su presentazione della idonea documentazione inerente la spesa.
ART. 3
OBBLIGHI A CARICO DELL’ ASSOCIAZIONE
1. L’Associazione, nella realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, si deve attenere al disposto della legislazione vigente in materia ed ai dettami della presente Convenzione.
2. In particolare l’Associazione si impegna a:
a) concordare con l'Amministrazione i piani operativi di intervento e a comunicare i nominativi dei volontari messi a disposizione per la realizzazione di tali piani, secondo quanto previsto dall'art. 10 della L. R. 28/93;
b) utilizzare prevalentemente, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale, i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento;
c) garantire che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento delle attività cui sono addetti compresa la cattura dei gatti randagi ed il loro trasporto presso gli ambulatori dei veterinari convenzionati, al successivo ricollocamento nella colonia di appartenenza, e delle misure da adottare a tutela propria e dei terzi;
d) garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall’art. 4 della L. 266/91 e all’art. 10 della L.R. n.28/93;
e) garantire il servizio di cattura dei gatti liberi per qualsiasi intervento ritenuto necessario,24 ore al giorno per tutti i giorni della durata della presente convenzione, attraverso un servizio di reperibilità;
f) garantire l’apertura di uno sportello operativo con il seguente orario: dal lunedì al venerdì 10.00-13.00, 1° e 3° sabato del mese ore 10.00-12.00, con la copertura delle altre ore tramite servizio di segreteria telefonica.
g) nel periodo estivo, limitatamente ai mesi di luglio e agosto, l’orario potrà subire una riduzione da concordare con l’Amministrazione Comunale;
h) mantenere aggiornato il censimento delle colonie feline e la gestione di quelledi cui si occupano i volontari;
i) valorizzare la disponibilità dei soci e dei cittadini, nella quotidiana cura dei gatti costituenti le colonie;
j) garantire interventi di sterilizzazione dei gatti catturati per un quantitativo non inferiore alle 400 unità ;
k) inviare al Direttore della Direzione Ambiente:
- un rapporto mensile relativamente all’attività svoltanel mese precedente, nonché al censimento aggiornato delle colonie gestite, con indicazione della/e persona/e volontaria/e che si occupano di ciascuna colonia;
- una relazione trimestrale ed una quadrimestrale dettagliata sull’attività svolta oltre ad un rendiconto delle spese sostenute;
l) conservare secondo le disposizioni di legge in vigore i dati sensibili dei quali verranno in possesso, garantendone la riservatezza;
m) reperire un idoneo locale per l’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.
3. Per la prestazione delle cure veterinarie e degli interventi specialistici che risulteranno necessari, l’Associazione provvederà in particolare a:
a) stipulare uno specifico accordo con i veterinari libero-professionisti per gli interventi di cura e di sterilizzazione e a comunicare l'elenco di tali Veterinari all’Ufficio Diritti Animali della Direzione Ambiente;
b) richiedere l’autorizzazione all’Ufficio per i Diritti degli Animali per l’effettuazione di interventi specialistici che esulino dai normali interventi di sterilizzazione e cura;
c) assicurarsi che ogni Veterinario metta a disposizione il locale e tutto quanto necessita per l'effettuazione degli interventi chirurgici in anestesia generale e che questi provveda anche all'assistenza degli animali fino ad un massimo di 72 ore (salvo complicazioni) dopo il loro risveglio anestesiologico;
d) assicurarsi, inoltre, che ogni ambulatorio veterinario disponga di almeno una gabbia di contenimento dove il gatto possa essere trasferito con la massima cautela dalla gabbia di cattura;
e) assicurarsi, inoltre, che il veterinario provveda a contrassegnare i gatti mediante l'asportazione di un piccolo lembo triangolare del padiglione dell'orecchio destro nei maschi e sinistro nelle femmine (nel margine acuto della pinna) a seguito dell’avvenuta sterilizzazione;
f) verificare, relativamente agli interventi di sterilizzazione, la disponibilità del Veterinario all’intervento, prima di procedere alla cattura del gatto randagio ed al suo trasporto presso l’ambulatorio;
g) agire con i propri soci volontari, che al momento della consegna degli animali al veterinario dovranno essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento.
h) ricondurre i gatti già sottoposti ad intervento di sterilizzazione nelle colonie di appartenenza.
ART. 4
MODALITA’ OPERATIVE
1. L’Associazione si impegna affinché le attività elencate nei precedenti articoli siano rese con continuità per il periodo stabilito e si impegna inoltre a dare immediata giustificazione all’Ufficio Diritti Animali (Direzione Ambiente) delle eventuali interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività o delle possibili sostituzioni degli operatori.
2. L’Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare tempestivamente al Presidente dell’Associazione o a suo delegato ogni atto che possa incidere sull'attuazione degli interventi programmati.
3. A tal fine l’Associazione nomina quale responsabile a garanzia della corretta esecuzione dell’attività il ……………………… residente in ………………., Via ……………………………… - tel. ……………………………… che predispone i programmi operativi per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1.
4. Il ………………………………….. risponde ed è garante, pertanto, del regolare svolgimento del servizio stesso nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
5. Per la prestazione delle attività convenzionate il “Servizio Tutela Colonie Feline” di cui all’art. n.1, della presente convenzione, organizzato dall’Associazione doterà il personale volontario impegnato nell’attuazione del programma di apposito tesserino di riconoscimento.
6. La Direzione Ambiente del Comune di Firenze indica nell’Ufficio per i Diritti degli Animali il riferimento al quale il responsabile per l’Associazione dovrà rivolgersi per le eventuali necessità che dovessero sorgere nell’effettuazione del servizio.
7. Il responsabile per l’Associazione verifica i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con gli operatori e fruitori effettuati anche disgiuntamente, o attraverso opportune verifiche.
ART. 5
COMPITI DEL COMUNE
1. Il Comune di Firenze si impegna a fornire il supporto tecnico-amministrativo per consentire la positiva realizzazione delle iniziative e delle attività previste dalla presente convenzione, nonché per divulgare, attraverso il proprio ufficio Sit, anche congiuntamente all’Associazione, le informazioni circa gli obiettivi e lo stato di attuazione del progetto.
2. Il Comune vigila inoltre sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti e la dignità degli animali e che le attività stesse vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche in materia.
ART. 6
VERIFICA DELLE ATTIVITA’ AFFIDATE
1. Il Comune di Firenze, attraverso il proprio “Ufficio per i Diritti degli Animali”, potrà eseguire in qualsiasi momento verifiche relative al buon andamento dell’attività affidata.
2. A tal fine l’ Associazione firmataria assume l’impegno a consentire l’accesso e la visione di tutta la documentazione inerente le attività oggetto della presente convenzione, che dovrà essere conservata a cura della stessa esclusivamente presso la sede che l’Associazione stessa avrà cura di indicare.
ART. 7
DURATA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione decorre da giugno fino a dicembre 2007.
2. Il Comune di Firenze, in caso di inadempienze da parte dell’Associazione circa le attività previste dalla presente convenzione, dovrà inviare formale diffida a mezzo raccomandata e, qualora permangano situazioni difformi ai terminiprevisti dalpresente atto, potrà risolvere la convenzione, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione dei servizi fin lì eseguiti dall’Associazione, per provata inadempienza da parte della stessa, di uno qualsiasi degli impegni previsti nei precedenti articoli.
ART. 8
CONTROVERSIE
1. Per ogni controversia che dovesse sorgere dall’attuazione della presente convenzione e alla sua interpretazione, le parti cercheranno una conciliazione in via amichevole.
2. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, sarà competente il Foro di Firenze.
ART. 9
REGISTRAZIONE
1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DPR 639 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della parte richiedente.
2. La presente convenzione è esente da imposta e registro ai sensi dell'art. 8 comma 1° - L. 266/91.
Esteso il presente atto in due originali previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle Parti in segno di piena ed incondizionata accettazione.
Firenze, addì
per il Comune di Firenze
Il Direttore
F.to: Dr. Giovanni Malin _______________________________
per l'Associazione
Amici del Mondo Animale
F.to: Bianca Maria Russo ______________________________
La presente convenzione è composta da n° 6 pagine
Ufficio per i diritti degli animali
Firenze, Via Benedetto Fortini 37
Tel. 055-26.25.332-40-41 - fax 055-26.25.303