Legge 20
luglio 2004, n.189 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004 Art.
1. (Modifiche
al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente: "TITOLO
IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per
crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la
reclusione da tre mesi a diciotto mesi. Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque,
per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo
sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per
le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un
anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). -
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove
spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è
punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a.
15.000 euro. Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra
animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni
non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica
è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000
euro. Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso
di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli
articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca
dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. 2. All'articolo 638, primo comma,
del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le
seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato". 3. L'articolo 727 del codice penale
è sostituito dal seguente: Art.
2. Divieto
di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la
produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e
articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli
o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse
nel territorio nazionale. 2. La violazione delle disposizioni
di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda
da 5.000 a 100.000 euro. 3. Alla condanna consegue in ogni
caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1 Art.
3. (Modifica
alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del
codice penale sono inseriti i seguenti: "Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di
animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non
si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di
pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di
sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini
zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le
disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano
altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione
competente. Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o
confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca
sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con
decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro
dell'interno": 2. Il decreto di cui all'articolo
19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è
adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art.
4. (Norme
di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8,
le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono
sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con
la multa da 3.000 a 15.000 euro". 2. Il comma 5 dell'articolo 5 della
legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato. 3. Alla legge 12 giugno 1913, n.
611, sono apportate le seguenti modificazioni: Art.
5. (Attività
formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle
scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva
educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e
del loro rispetto, anche mediante prove pratiche. Art.
6. (Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con
decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole
e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di
coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi
di polizia municipale e provinciale. 2. La vigilanza sul rispetto della
presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è
affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti
attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli
55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle
associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. 3. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti
locali. Art.
7. (Diritti
e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e
gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi
lesi dai reati previsti dalla presente legge. Art.
8. (Destinazione
delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste
dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate
alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale. 2. Con il decreto di cui
all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del
codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui
al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni
ente o associazione. 3. Entro il 25 novembre di ogni
anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per
l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al
comma 1. Art.
9. (Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
"Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli
stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno
alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la
morte dell'animale.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma
sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di
trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso
con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando
videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei
combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in
qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali
li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro
partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La
stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali
impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se
consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso
nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle
competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di
trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di
condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti
di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta
l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici
o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili
con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice
penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro
II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite
dalle seguenti: "dell'articolo 727".
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Art. 638 - Codice Penale
(Uccisione o danneggiamento di animale altrui) |
Chiunque senza necessità uccide
o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono
ad altri è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato,
a querela della persona offesa, con
la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila
La pena è della reclusione
da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto
è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti
in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche
non raccolti in mandria.
Non è punibile chi commette
il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e
nel momento in cui gli arrecano danno.

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Diritti Animali
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