PARTE IV
Disposizioni
transitorie ed abrogazioni
Articolo 273
Norme transitorie
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Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 10, comma 3, e dall’articolo 33 della legge 25 marzo 1993,
n. 81, in materia di elezioni dei consigli circoscrizionali e di adeguamento
degli statuti nonché quanto disposto dall’articolo 51, comma 01
quarto periodo della legge 8 giugno 1990, n. 142.
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Resta fermo altresì quanto
previsto dall’articolo 51 commi 3 ter e 3 quater della legge 8 giugno 1990,
n. 142, fino all’applicazione della contrattazione decentrata integrativa
di cui ai C.C.N.L. per il personale del comparto delle regioni e delle
autonomie locali sottoscritti il 31 marzo e il 1° aprile 1999 limitatamente
a quanto già attribuito antecedentemente alla stipula di detti contratti.
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La disposizione di cui all’articolo
51 comma 1 del presente testo unico relativa alla durata del mandato ha
effetto dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata
in vigore della legge 30 aprile 1999, n. 120.
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Fino al completamento delle
procedure di revisione dei consorzi e delle altre forme associative, resta
fermo il disposto dell’articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
dell’articolo 5, commi 11-ter e 11-quater, del decreto legge 28 agosto
1995, n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995,
n. 437.
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Fino all’entrata in vigore di
specifica disposizione in materia, emanata ai sensi dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo il disposto dell’articolo 19 del
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per la parte compatibile con l’ordinamento
vigente.
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Le disposizioni degli articoli
125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato
con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all'adozione
delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo
unico.
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Sono fatti salvi gli effetti
dei regolamenti del consiglio in materia organizzativa e contabile adottati
nel periodo intercorrente tra il 18 maggio 1997 ed il 21 agosto 1999 e
non sottoposti al controllo, nonché degli atti emanati in applicazione
di detti regolamenti.
Articolo 274
Norme abrogate
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Sono o restano abrogate
le seguenti disposizioni:
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regio decreto 3 marzo 1934,
n. 383;
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articoli 31 e 32 del regio decreto
7 giugno 1943, n. 651;
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articoli 2, commi 1, 2 e 3,
e 23, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 1951, n. 122;
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articolo 63 della legge 10 febbraio
1953, n. 62;
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articoli 6, 9, 9-bis fatta salva
l’applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori
regionali ai sensi dell’articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
72, commi 3 e 4 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica del 16
maggio 1960, n. 570;
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legge 13 dicembre 1965, n. 1371;
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articolo 6, comma 1, della legge
18 marzo 1968, n. 444;
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articolo 6, comma 3, della legge
3 dicembre 1971, n. 1102;
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articolo 16, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
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articolo 6, comma 15, del decreto
legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1978, n. 43;
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articolo 4, del decreto legge
10 novembre 1978, n.702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio
1979, n. 3;
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legge 23 aprile 1981, n.154,
fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali;
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articoli 4 e 6 della legge 23
marzo 1981, n. 93;
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articolo 15, punto 4.4 limitatamente
al primo periodo, articoli 35-bis e 35-ter, del decreto legge 28 febbraio
1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983,
n. 131;
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legge 27 dicembre 1985, n. 816;
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articoli 15, salvo per quanto
riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati
delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali,
15-bis e 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
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legge 8 giugno 1990, n. 142;
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articolo 13-bis, del decreto
legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 80;
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articolo 15, del decreto legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203;
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decreto-legge 31 maggio 1991,
n. 164 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;
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articolo 2, della legge 11 agosto
1991, n. 271;
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articoli 1 e 4 comma 2, della
legge 18 gennaio 1992, n. 16;
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articolo 12 commi 1, 3, 4, 5,
7 e 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
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articolo 3, comma 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, limitatamente a quanto riguarda le
cariche di consigliere comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale,
presidente e assessore di comunità montane;
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articoli da 44 a 47, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
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articoli 8 e 8-bis, del decreto
legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge
19 marzo 1993, n 68;
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articolo 36-bis comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
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articolo 3 del decreto-legge
25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 1993, n 120;
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legge 25 marzo 1993, n. 81 limitatamente
agli articoli: 1, 2, 3 comma 5, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10 commi 1 e 2, da
12 a 27 e 31;
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articoli 1 e 7 della legge 15
ottobre 1993, n. 415;
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decreto-legge 20 dicembre 1993,
n. 529, convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;
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articoli 1, 2 e 4 della legge
12 gennaio 1994, n. 30;
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articolo 4, commi 2, 3 e 5 del
decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1995, n. 95;
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articoli da 1 a 114 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
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articolo 5, commi 8, 8-bis,
8-ter, 9, 9-bis ed 11-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n 361, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437;
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articolo 1, comma 89 ed articolo
3, comma 69 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
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legge 15 maggio 1997, n. 127
limitatamente agli articoli: 4; 5 ad eccezione del comma 7; 6 commi 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12 fatta salva l’applicabilità delle
disposizioni ivi previste per le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, le aziende sanitarie locali e ospedaliere; 10; 17 commi
8, 9 e 18 secondo periodo, da 33 a 36, 37 nella parte in cui si riferisce
al controllo del comitato regionale di controllo, da 38 a 45, 48, da 51
a 59, da 67 a 80 ad eccezione del 79 bis, da 84 a 86;
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articolo 2 commi 12, 13, 15,
16, 29, 30 e 31 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
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articolo 4 comma 2 della legge
18 novembre 1998, n. 415;
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articolo 2 comma 1 del decreto
legge 26 gennaio 1999, n. 8 convertito, con modificazioni dalla legge 25
marzo 1999, n. 75;
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articolo 9 comma 5, della legge
8 marzo 1999, n. 50;
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articoli 2; 7 e 8 commi 4 e
5 della legge 30 aprile 1999, n. 120;
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legge 3 agosto 1999, n. 265,
limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4 commi 1 e 3; 5; 6 tranne il comma
8; 7 comma 1; 8; 11 tranne il comma 13; 13 commi 1, 3 e 4; 14; 16; 17 comma
3; 18 commi 1 e 2; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 commi da 1 a 6; 27; 28
commi 3, 5, 6 e 7; 29; 30; 32 e 33;
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legge 13 dicembre 1999, n. 475,
ad eccezione dell’articolo 1 comma 3 e fatte salve le disposizioni ivi
previste per gli amministratori regionali.
Articolo 275
Norma finale
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Salvo che sia diversamente previsto
dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità,
quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno
riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti
nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni
del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare