PARTE III
Associazioni
degli enti locali
Articolo 270
Contributi associativi
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I contributi, stabiliti con delibera dagli
organi statutari competenti dell'Anci, dell'Upi, dell’Aiccre, dell'Uncem,
della Cispel, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende
con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati
possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale
di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano
nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e
ai loro bilanci annuali.
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La riscossione avviene mediante ruoli,
anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni
suddette, secondo le modalità stabilite nel decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46.
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Gli enti associati hanno diritto di recedere
dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione
dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Articolo 271
Sedi associative
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Gli enti locali, le loro aziende e le
associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali
dell'Anci, dell'Upi, dell’Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni,
possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio,
mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprietà
ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche
e postali a carico del proprio bilancio.
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Gli enti locali, le loro aziende e associazioni
dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale,
di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell’Anci,
dell'Upi, dell’Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli
a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti
distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento
economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra
possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri
dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.
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Le associazioni di cui al comma 2 non
possono utilizzare più di dieci dipendenti distaccati dagli enti
locali o dalle loro aziende presso le rispettive sedi nazionali
e non più di tre dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale.
Articolo 272
Attività delle associazioni
nella cooperazione allo sviluppo
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L'Anci e l'Upi possono essere individuate
quali soggetti idonei a realizzare programmi del Ministero degli affari
esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo,
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni,
nonché ai relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente
ufficio del Ministero degli affari esteri è autorizzata a stipulare
apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare
per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.
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I comuni e le province possono destinare
un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre
titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere
programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà
internazionale.