PARTE II
ORDINAMENTO
FINANZIARIO E CONTABILE
TITOLO I –Disposizioni
generali
TITOLO II –Programmazione
e Bilanci
| CAPO
I Programmazione |
da
art. 162 a art. 173 |
| CAPO
II Competenze in materia di bilanci |
da
art. 174 a art. 177 |
TITOLO III – Gestione
del Bilancio
| CAPO
I Entrate |
da
art. 178 a art. 181 |
| CAPO
II Spese |
da
art. 182 a art. 185 |
| CAPO
III Risultato di amministrazione e residui |
da
art. 186 a art. 190 |
| CAPO
IV Principi di gestione e controllo di gestione |
da
art. 191 a art. 198 |
TITOLO IV – Investimenti
| CAPO
I Principi generali |
da
art. 199 a art. 201 |
| CAPO
II Fonti di finanziamento mediante indebitamento |
da
art. 202 a art. 205 |
| CAPO
III Garanzie per mutui e prestiti |
da
art. 206 a art. 207 |
TITOLO V – Tesoreria
| CAPO
I Disposizioni generali |
da
art. 208 a art. 213 |
| CAPO
II Riscossione delle entrate |
da
art. 214 a art. 215 |
| CAPO
III Pagamento delle spese |
da
art. 216 a art. 220 |
| CAPO
IV Altre attività |
da
art. 221 a art. 222 |
| CAPO
V Adempimenti e verifiche contabili |
da
art. 223 a art. 226 |
TITOLO VI – Rilevazione
e dimostrazione dei risultati di gestione
TITOLO VII – Revisione
economico–finanziaria
TITOLO VIII – Enti locali
deficitari o dissestati
| CAPO
I Enti locali deficitari: disposizioni generali |
da
art. 242 a art. 243 |
| CAPO
II Enti locali dissestati: disposizioni generali |
da
art. 244 a art. 251 |
| CAPO
III Attività dell’organo straordinario di liquidazione |
da
art. 252 a art. 258 |
| CAPO
IV Bilancio stabilmente riequilibrato |
da
art. 259 a art. 263 |
| CAPO
V Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento |
da
art. 264 a art. 269 |
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO
FINANZIARIO E CONTABILE
TITOLO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 149
Principi generali in
materia di finanza propria e derivata
-
L'ordinamento della finanza
locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale
e con quella regionale.
-
Ai comuni e alle province la
legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria
fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
-
La legge assicura, altresì,
agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte,
delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione
tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
-
La finanza dei comuni e delle
province è costituita da:
-
imposte proprie;
-
addizionali e compartecipazioni
ad imposte erariali o regionali;
-
tasse e diritti per servizi
pubblici;
-
trasferimenti erariali;
-
trasferimenti regionali;
-
altre entrate proprie, anche
di natura patrimoniale;
-
risorse per investimenti;
-
altre entrate.
-
I trasferimenti erariali sono
ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione,
del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base
ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri
di fiscalità locale.
-
Lo Stato assegna specifici contributi
per fronteggiare situazioni eccezionali.
-
Le entrate fiscali finanziano
i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità
ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici
indispensabili.
-
A ciascun ente locale spettano
le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria
competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe
o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato.
Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità
nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi
e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire
agli enti locali risorse finanziarie compensative.
-
La legge determina un fondo
nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli enti locali destinati
alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed
economico.
-
La legge determina un fondo
nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi gli investimenti
destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per
situazioni definite dalla legge statale.
-
L'ammontare complessivo dei
trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati
dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello
Stato e non è riducibile nel triennio.
-
Le regioni concorrono al finanziamento
degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo
e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli
oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
-
Le risorse spettanti a comuni
e province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello
Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre,
determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite
agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base
della programmazione regionale.
Articolo 150
Principi in materia di
ordinamento finanziario e contabile
-
L'ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e
stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico.
-
L'ordinamento stabilisce per
gli enti locali i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione,
nonché i principi relativi alle attività di investimento,
al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell’organo di
revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla
disciplina del risanamento finanziario.
-
Restano salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano.
Articolo 151
Principi in materia di
contabilità
-
Gli enti locali deliberano entro
il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando
i principi di unità, annualità, universalità ed integrità,
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine
può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza
di motivate esigenze.
-
Il bilancio è corredato
di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale
di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati
previsti dall’articolo 172 o da altre norme di legge.
-
I documenti di bilancio devono
comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi,
servizi ed interventi.
-
I provvedimenti dei responsabili
dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile
del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
-
I risultati di gestione sono
rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
-
Al rendiconto è allegata
una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti.
-
Il rendiconto è
deliberato dall’organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Articolo 152
Regolamento di contabilità
-
Con il regolamento di contabilità
ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente
testo unico, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche
di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento
per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario
e contabile.
-
Il regolamento di contabilità
assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle
gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l’esercizio di funzioni
e servizi.
-
Il regolamento di contabilità
stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione
preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti
di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con
le disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti.
-
I regolamenti di contabilità
sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del presente
testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite
inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si
applicano qualora il regolamento di contabilità dell’ente rechi
una differente disciplina :
-
articoli 177 e 178;
-
articoli 179, commi 2, (lettere
b) c) e d), e 3, 180, commi da 1a 3, 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi
da 2 a 4;
-
articoli 186, 191, comma 5,
197, 198;
-
articoli 199, 202. comma 2,
203, 205, 207;
-
articoli da 213 a 215, 216,
comma 3, da 217 a 219, 221, 224, 225;
-
articoli 235, commi 2 e 3, 237,
238.
Articolo 153
Servizio economico-finanziario
-
Con il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi sono disciplinati l’organizzazione del servizio
finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le
dimensioni demografiche e l’importanza economico-finanziaria dell’ente.
Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell’attività
finanziaria.
-
E' consentito stipulare apposite
convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture
comuni .
-
Il responsabile del servizio
finanziario di cui all'articolo 151, comma 4, si identifica con il responsabile
del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste
dal regolamento di contabilità.
-
Il responsabile del servizio
finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto
alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità
delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel
bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di
accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
-
Il regolamento di contabilità
disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità
contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità
contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile
del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti
di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento
di contabilità.
-
Il regolamento di contabilità
disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del
responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio
dell’ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo
di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese
correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori
entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.
In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla
conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell’articolo
193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta
della giunta.
-
Lo stesso regolamento prevede
l’istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile,
per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.
Articolo 154
Osservatorio sulla finanza
e la contabilità degli enti locali
-
E' istituito presso il Ministero
dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli
enti locali.
-
L'Osservatorio ha il compito
di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali
ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei
principi contabili e la congruità degli strumenti applicativi, nonché
la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L’Osservatorio adotta iniziative
di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare l'applicazione
ed il recepimento delle norme.
-
L’Osservatorio presenta al Ministro
dell'interno almeno una relazione annuale sullo stato di applicazione delle
norme, con proposte di integrazione normativa e di principi contabili di
generale applicazione.
-
Il presidente ed i componenti
dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono nominati dal
Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o
di altre pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori universitari
ed esperti. L’Upi, l’Anci e l’Uncem designano ciascuna un proprio rappresentante.
L’Osservatorio dura in carica cinque anni.
-
Il Ministro dell'interno può
assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali
del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.
-
L'Osservatorio si avvale delle
strutture e dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza
locale e per i servizi finanziari dell’Amministrazione civile del Ministero
dell'interno.
-
Ai componenti dell'Osservatorio
spettano il trattamento economico ed i rimborsi spese previsti per i componenti
della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.
Articolo 155
Commissione per la finanza
e gli organici degli enti locali
-
La Commissione per la finanza
e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell’interno,
già denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge
i seguenti compiti :
-
controllo centrale, da esercitare
prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilità
finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione
di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari,
ai sensi dell’articolo 243;
-
parere da rendere al Ministro
dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione
delle passività, ai sensi dell’articolo 256, comma 7;
-
proposta al Ministro dell'interno
di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di
insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 256, comma
12;
-
parere da rendere in merito
all’assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell’ente
locale, ai sensi dell’articolo 255, comma 5;
-
parere da rendere al Ministro
dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell’articolo 261;
-
proposta al Ministro dell'interno
di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale,
a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza
di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato
rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell’articolo
268;
-
parere da rendere al Ministro
dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo
straordinario di liquidazione, ai sensi dell’articolo 254, comma 8;
-
approvazione, previo esame,
della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato,
ai sensi dell’articolo 259, comma 7.
-
La composizione e le modalità
di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da
adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
Articolo 156
Classi demografiche e
popolazione residente
-
Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni contenute nella parte seconda del presente testo unico valgono
per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:
-
comuni con meno di 500 abitanti;
-
comuni da 500 a 999 abitanti;
-
comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
-
comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
-
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
-
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
-
comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
-
comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
-
comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
-
comuni da 100.000 a 249.999
abitanti;
-
comuni da 250.000 a 499.999
abitanti;
-
comuni da 500.000 abitanti ed
oltre.
-
Le disposizioni del presente
testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all’attribuzione di
contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all’inclusione nel
sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla
disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei
conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se
non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente
calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i
comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo
i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità
montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione
disponibile.
Articolo 157
Consolidamento dei conti
pubblici
-
Ai fini del consolidamento dei
conti pubblici gli enti locali rispettano le disposizioni di cui agli articoli
25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Articolo 158
Rendiconto dei contributi
straordinari
-
Per tutti i contributi straordinari
assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta
la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta
giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario
e del responsabile del servizio finanziario.
-
Il rendiconto, oltre alla dimostrazione
contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza
ed efficacia dell'intervento.
-
Il termine di cui al comma 1
è perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione
del contributo straordinario assegnato.
-
Ove il contributo attenga ad
un intervento realizzato in più esercizi finanziari l'ente locale
è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.
Articolo 159
Norme sulle esecuzioni
nei confronti degli enti locali
-
Non sono ammesse procedure di
esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali
presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente
intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
-
Non sono soggette ad esecuzione
forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice,
le somme di competenza degli enti locali destinate a :
-
pagamento delle retribuzioni
al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre
mesi successivi;
-
pagamento delle rate di mutui
e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
-
espletamento dei servizi locali
indispensabili.
-
Per l'operatività dei
limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo,
con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere,
quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette
finalità.
-
Le procedure esecutive eventualmente
intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme
né limitazioni all'attività del tesoriere.
-
I provvedimenti adottati dai
commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure di cui all’articolo
37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all’articolo 27, comma
1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato
con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell’attestazione
di copertura finanziaria prevista dall’articolo 151, comma 4, e non possono
avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2,
quantificate ai sensi del comma 3.
Articolo 160
Approvazione di modelli
e schemi contabili
-
Con regolamento, da emanare
a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvati
:
-
i modelli relativi al bilancio
di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;
-
il sistema di codifica del bilancio
e dei titoli contabili di entrata e di spesa;
-
i modelli relativi al bilancio
pluriennale;
-
i modelli relativi al conto
del tesoriere;
-
i modelli relativi al conto
del bilancio ivi incluse la tabella dei parametri di riscontro della situazione
di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali;
-
i modelli relativi al conto
economico ed al prospetto di conciliazione;
-
i modelli relativi al conto
del patrimonio;
-
i modelli relativi alla resa
del conto da parte degli agenti contabili di cui all’articolo 227.
-
Con regolamento, da emanare
a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è approvato
lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
Articolo 161
Certificazioni di bilancio
-
Gli enti locali sono tenuti
a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di
previsione e del rendiconto. Le certificazioni sono firmate dal segretario
e dal responsabile del servizio finanziario.
-
Le modalità per la struttura,
la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite tre
mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro
dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi e con l'Uncem, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.
-
La mancata presentazione di
un certificato comporta la sospensione della seconda rata del contributo
ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.
-
Il Ministero dell'interno provvede
a rendere disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni
rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto
nazionale di statistica.
TITOLO II - PROGRAMMAZIONE
E BILANCI
CAPO I - Programmazione
Articolo 162
Principi del bilancio
-
Gli enti locali deliberano annualmente
il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza,
per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità,
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario
e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del
presente articolo, non può presentare un disavanzo.
-
Il totale delle entrate finanzia
indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.
-
L'unità temporale della
gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina
il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più
effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio
scaduto.
-
Tutte le entrate sono iscritte
in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali
e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono
iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative
entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio
di previsione : sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non
siano iscritte in bilancio.
-
Il bilancio di previsione è
redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità,
sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza,
da altri idonei parametri di riferimento.
-
Il bilancio di previsione è
deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di
competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza
relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e
dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori
alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono
avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.
Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle
entrate.
-
Gli enti assicurano ai cittadini
ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza
dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei
suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.
Articolo 163
Esercizio provvisorio
e gestione provvisoria
-
Nelle more dell’approvazione
del bilancio di previsione da parte dell’organo regionale di controllo,
l’organo consiliare dell’ente delibera l’esercizio provvisorio, per un
periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato.
Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge
o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
-
Ove non sia stato deliberato
il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione
provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo
bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale,
di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in
generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
-
Ove la scadenza del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario
di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato
sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui
al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente
approvato.
Articolo 164
Caratteristiche del bilancio
-
L'unità elementare del
bilancio per l'entrata è la risorsa e per la spesa è l'intervento
per ciascun servizio. Nei servizi per conto di terzi, sia nell’entrata
che nella spesa, l’unità elementare è il capitolo, che indica
l’oggetto.
-
Il bilancio di previsione annuale
ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa,
fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.
-
In sede di predisposizione del
bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento
agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.
Articolo 165
Struttura del bilancio
-
Il bilancio di previsione annuale
è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed
alla spesa.
-
La parte entrata è ordinata
gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione, rispettivamente,
alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione
dell’oggetto dell’entrata.
-
I titoli dell'entrata per province,
comuni, città metropolitane ed unioni di comuni sono:
| Titolo
I |
Entrate
tributarie; |
| Titolo
II |
Entrate
derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione
e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate
dalla regione; |
| Titolo
III |
Entrate
extratributarie; |
| Titolo
IV |
Entrate
derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni
di crediti; |
| Titolo
V |
Entrate
derivanti da accensioni di prestiti; |
| Titolo
VI |
Entrate
da servizi per conto di terzi. |
-
I titoli dell’entrata per le
comunità montane sono :
| Titolo
I |
Entrate
derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione
e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate
dalla regione; |
| Titolo
II |
Entrate
extratributarie; |
| Titolo
III |
Entrate
derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni
di crediti; |
| Titolo
IV |
Entrate
derivanti da accensioni di prestiti; |
| Titolo
V |
Entrate
da servizi per conto di terzi. |
-
La parte spesa è ordinata
gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi, in relazione,
rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli
enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività
ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun
servizio. La parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali
è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del
bilancio e nella relazione previsionale e programmatica.
-
I titoli della spesa sono :
| Titolo
I |
Spese
correnti; |
| Titolo
II |
Spese
in conto capitale; |
| Titolo
III |
Spese
per rimborso di prestiti; |
| Titolo
IV |
Spese
per servizi per conto di terzi. |
-
Il programma, il quale costituisce
il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle
opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente
solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più
vasto piano generale di sviluppo dell'ente, secondo le indicazioni dell'articolo
151, può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni
dell'ente, ma può anche estendersi a più funzioni.
-
A ciascun servizio è
correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone
e mezzi, cui è preposto un responsabile.
-
A ciascun servizio è
affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari,
specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile
del servizio.
-
Ciascuna risorsa dell'entrata
e ciascun intervento della spesa indicano :
-
l'ammontare degli accertamenti
o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente
all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio
in corso ;
-
l'ammontare delle entrate che
si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
cui il bilancio si riferisce.
-
L'avanzo ed il disavanzo di
amministrazione sono iscritti in bilancio, con le modalità di cui
agli articoli 187 e 188, prima di tutte le entrate e prima di tutte le
spese.
-
I bilanci di previsione degli
enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa del
presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni
di appartenenza per quanto concerne le entrate e le spese relative a funzioni
delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo regionale
sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l’omogeneità
delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti
rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali.
Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono
essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione
degli enti locali.
-
Il bilancio di previsione si
conclude con più quadri riepilogativi.
-
Con il regolamento di cui all'articolo
160 sono approvati i modelli relativi al bilancio di previsione, inclusi
i quadri riepilogativi, il sistema di codifica del bilancio ed il sistema
di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, anche ai fini di
cui all’articolo 157.
Articolo 166
Fondo di riserva
-
Gli enti locali iscrivono nel
proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30
e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente
previste in bilancio.
-
Il fondo è utilizzato,
con deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare
nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in
cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli
interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
Articolo 167
Ammortamento dei beni
-
Gli enti locali iscrivono nell'apposito
intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato
per i beni relativi, almeno per il trenta per cento del valore calcolato
secondo i criteri dell'articolo 229.
-
L'utilizzazione delle somme
accantonate ai fini del reinvestimento è effettuata dopo che gli
importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio
ed è possibile la sua applicazione al bilancio in conformità
all'articolo 187.
Articolo 168
Servizi per conto di
terzi
-
Le entrate e le spese relative
ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono
al tempo stesso un debito ed un credito per l’ente, sono ordinati esclusivamente
in capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento di cui all'articolo
160.
-
Le previsioni e gli accertamenti
d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.
Articolo 169
Piano esecutivo di gestione
-
Sulla base del bilancio di previsione
annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio
dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi
di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie,
ai responsabili dei servizi.
-
Il piano esecutivo di gestione
contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli,
dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
-
L'applicazione dei commi 1 e
2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.
Articolo 170
Relazione previsionale
e programmatica
-
Gli enti locali allegano al
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica
che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.
-
La relazione previsionale e
programmatica ha carattere generale. Illustra anzitutto le caratteristiche
generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei
servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche.
Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari,
individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico
degli stessi ed i relativi vincoli.
-
Per la parte spesa la relazione
è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento
ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale,
rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con
riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a
quella di investimento.
-
Per ciascun programma è
data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle
risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno
degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data
specifica motivazione delle scelte adottate.
-
La relazione previsionale e
programmatica fornisce la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute
rispetto all'esercizio precedente.
-
Per gli organismi gestionali
dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono
raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza
ed economicità del servizio.
-
La relazione fornisce adeguati
elementi che dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali
con gli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla delibera
di cui all'articolo 172, comma 1, lettera c), e relativi piani di attuazione
e con i piani economico-finanziari di cui all'articolo 201.
-
Con il regolamento di cui all'articolo
160 è approvato lo schema di relazione, valido per tutti gli enti,
che contiene le indicazioni minime necessarie a fini del consolidamento
dei conti pubblici.
-
Nel regolamento di contabilità
sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità
per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con
le previsioni della relazione previsionale e programmatica.
Articolo 171
Bilancio pluriennale
-
Gli enti locali allegano al
bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di
durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore
a tre anni, con osservanza dei principi del bilancio di cui all’articolo
162, escluso il principio dell’annualità.
-
Il bilancio pluriennale comprende
il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno
degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento
delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della
capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.
-
Il bilancio pluriennale per
la parte di spesa è redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi,
ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione consolidate
e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché
le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli
anni considerati.
-
Gli stanziamenti previsti nel
bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio
annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite
agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione
del bilancio di previsione.
-
Con il regolamento di cui all'articolo
160 sono approvati i modelli relativi al bilancio pluriennale.
Articolo 172
Altri allegati al bilancio
di previsione
-
Al bilancio di previsione sono
allegati i seguenti documenti :
-
il rendiconto deliberato del
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, quale documento necessario per il controllo da parte del competente
organo regionale;
-
le risultanze dei rendiconti
o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi,
istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi
pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio
si riferisce;la deliberazione, da adottarsi annualmente
-
prima dell'approvazione del
bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità
di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 - che potranno essere ceduti
in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione
i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o
di fabbricato;
-
il programma triennale dei lavori
pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;
-
le deliberazioni con le quali
sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta
e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi
a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi.
-
la tabella relativa ai parametri
di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia.
Articolo 173
Valori monetari
-
I valori monetari contenuti
nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica
sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo
conto del tasso di inflazione programmato.
CAPO II - Competenze
in materia di bilanci
Articolo 174
Predisposizione ed approvazione
del bilancio e dei suoi allegati
-
Lo schema di bilancio annuale
di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di
bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo
presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione
dell'organo di revisione.
-
Il regolamento di contabilità
dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché
i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo
consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo
esecutivo.
-
Il bilancio annuale di previsione
è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo
151. La relativa deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi
dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo.
-
Il termine per l'esame del bilancio
da parte dell'organo regionale di controllo, previsto dall’articolo 134,
decorre dal ricevimento.
Articolo 175
Variazioni al bilancio
di previsione ed al piano esecutivo di gestione
-
Il bilancio di previsione può
subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte
prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
-
Le variazioni al bilancio sono
di competenza dell'organo consiliare.
-
Le variazioni al bilancio possono
essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
-
Ai sensi dell'articolo 42 le
variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in
via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
-
In caso di mancata o parziale
ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni,
e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti
ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla
base della deliberazione non ratificata.
-
Per le province, i comuni, le
città metropolitane e le unioni di comuni sono vietati prelievi
dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte
nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi
finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le comunità
montane sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati
con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti
per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.
-
Sono vietati gli spostamenti
di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore
di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra
residui e competenza.
-
Mediante la variazione di assestamento
generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre
di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata
e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento
del pareggio di bilancio.
-
Le variazioni al piano esecutivo
di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo
e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.
Articolo 176
Prelevamenti dal fondo
di riserva
-
I prelevamenti dal fondo di
riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati
sino al 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 177
Competenze dei responsabili
dei servizi
-
Il responsabile del servizio,
nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata
per sopravvenute esigenze successive all’adozione degli atti di programmazione,
propone la modifica con modalità definite dal regolamento di contabilità.
-
La mancata accettazione della
proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall’organo esecutivo.
TITOLO III - GESTIONE
DEL BILANCIO
CAPO I - Entrate
Articolo 178
Fasi dell'entrata
-
Le fasi di gestione delle entrate
sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.
Articolo 179
Accertamento
-
L'accertamento costituisce la
prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea
documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza
di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la
somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.
-
L'accertamento delle entrate
avviene :
-
per le entrate di carattere
tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme
stabilite per legge;
-
per le entrate patrimoniali
e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo
e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di
acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;
-
per le entrate relative a partite
compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo
impegno di spesa;
-
per le altre entrate, anche
di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari
o atti amministrativi specifici.
-
Il responsabile del procedimento
con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio
finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione
nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento
di contabilità dell'ente.
Articolo180
Riscossione
-
La riscossione costituisce la
successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale
introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione
delle somme dovute all'ente.
-
La riscossione è disposta
a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme
e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 210.
-
L'ordinativo d'incasso è
sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente
individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno :
-
l'indicazione del debitore;
-
l'ammontare della somma da riscuotere;
-
la causale;
-
gli eventuali vincoli di destinazione
delle somme;
-
l'indicazione della risorsa
o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata, distintamente
per residui o competenza;
-
la codifica;
-
il numero progressivo;
-
l'esercizio finanziario e la
data di emissione.
-
Il tesoriere deve accettare,
senza pregiudizio per i diritti dell’ente, la riscossione di ogni somma,
versata in favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo
d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione
all'ente, richiedendo la regolarizzazione.
Articolo 181
Versamento
-
Il versamento costituisce l'ultima
fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle
casse dell'ente.
-
Gli incaricati della riscossione,
interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini
e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali,
salvo quelli a cui si applicano gli articoli 22 e seguenti del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
-
Gli incaricati interni, designati
con provvedimento formale dell’amministrazione, versano le somme riscosse
presso la tesoreria dell’ente con cadenza stabilita dal regolamento di
contabilità.
CAPO II - Spese
Articolo 182
Fasi della spesa
-
Le fasi di gestione della spesa
sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.
Articolo 183
Impegno di spesa
-
L'impegno costituisce la prima
fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione
giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato
il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo
sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria
accertata ai sensi dell'articolo 151.
-
Con l'approvazione del bilancio
e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti,
è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
-
per il trattamento economico
tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi
oneri riflessi;
-
per le rate di ammortamento
dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri
accessori;
-
per le spese dovute nell'esercizio
in base a contratti o disposizioni di legge.
-
Durante la gestione possono
anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento.
I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non
è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi
decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale
erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile
di amministrazione di cui all'articolo 186. Quando la prenotazione di impegno
è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell’esercizio
e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno
e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla
gara già adottati.
-
Costituiscono inoltre economia
le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con
la conclusione della fase della liquidazione.
-
Le spese in conto capitale si
considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi :
-
con l'assunzione di mutui a
specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per
l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo
prefinanziamento accertato in entrata;
-
con quota dell’avanzo di amministrazione
si considerano impegnate in corrispondenza e per l’ammontare dell’avanzo
di amministrazione accertato;
-
con l’emissione di prestiti
obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l’ammontare
del prestito sottoscritto;
-
con entrate proprie si considerano
impegnate in corrispondenza e per l’ammontare delle entrate accertate.
Si considerano, altresì,
impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento
correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per
legge.
-
Possono essere assunti impegni
di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale,
nel limite delle previsioni nello stesso comprese.
-
Per le spese che per la loro
particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale
e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio
pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli
impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.
-
Gli atti di cui ai commi 3,
5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio finanziario dell'ente, nel termine
e con le modalità previste dal regolamento di contabilità.
-
Il regolamento di contabilità
disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono
atti di impegno. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi
con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio
di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo
151, comma 4.
Articolo 184
Liquidazione della spesa
-
La liquidazione costituisce
la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base
ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore,
si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare
dell'impegno definitivo assunto.
-
La liquidazione compete all'ufficio
che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla
base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore,
a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura
o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi
e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
-
L'atto di liquidazione, sottoscritto
dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti
giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti.
-
Il servizio finanziario effettua,
secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di
liquidazione.
Articolo 185
Ordinazione e pagamento
-
L'ordinazione consiste nella
disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere
dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese.
-
Il mandato di pagamento è
sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità
nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi
:
-
il numero progressivo del mandato
per esercizio finanziario;
-
la data di emissione;
-
l'intervento o il capitolo per
i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la
relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;
-
la codifica;
-
l'indicazione del creditore
e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza,
nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
-
l'ammontare della somma dovuta
e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata
con il creditore;
-
la causale e gli estremi dell'atto
esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
-
le eventuali modalità
agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
-
il rispetto degli eventuali
vincoli di destinazione.
-
Il mandato di pagamento è
controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell’impegno e della liquidazione,
dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di
contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.
-
Il tesoriere effettua i pagamenti
derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni
di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva
emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e comunque
entro il termine del mese in corso l'ente locale emette il relativo mandato
ai fini della regolarizzazione.
CAPO III - Risultato
di amministrazione e residui
Articolo 186
Risultato contabile di
amministrazione
-
Il risultato contabile di amministrazione
è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio
chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi
e diminuito dei residui passivi.
Articolo 187
Avanzo di amministrazione
-
L'avanzo di amministrazione
è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento
spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
-
L'eventuale avanzo di amministrazione,
accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:
-
per il reinvestimento delle
quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente,
ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
-
per la copertura dei debiti
fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;
-
per i provvedimenti necessari
per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 193
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle
spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio
e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
-
per il finanziamento di spese
di investimento.
-
Nel corso dell’esercizio al
bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione,
l’avanzo di amministrazione presunto derivante dall’esercizio immediatamente
precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma
2. Per tali fondi l’attivazione delle spese può avvenire solo dopo
l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, con eccezione
dei fondi, contenuti nell’avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti
da accantonamenti effettuati con l’ultimo consuntivo approvato, i quali
possono essere immediatamente attivati.
Articolo188
Disavanzo di amministrazione
-
L'eventuale disavanzo di amministrazione,
accertato ai sensi dell'articolo 186, è applicato al bilancio di
previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 193, in aggiunta
alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato
contabile di amministrazione .
Articolo 189
Residui attivi
-
Costituiscono residui attivi
le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
-
Sono mantenute tra i residui
dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste
un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa
entrata.
-
Alla chiusura dell'esercizio
costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è
intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti
o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per
i mutui concessi da altri Istituti di credito.
-
Le somme iscritte tra le entrate
di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono
minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono
a determinare i risultati finali della gestione.
Articolo 190
Residui passivi
-
Costituiscono residui passivi
le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
-
E' vietata la conservazione
nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.
-
Le somme non impegnate entro
il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo,
concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
CAPO IV - Principi
di gestione e controllo di gestione
Articolo 191
Regole per l'assunzione
di impegni e per l'effettuazione di spese
-
Gli enti locali possono effettuare
spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento
o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura
finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio,
conseguita l’esecutività del provvedimento di spesa, comunica al
terzo interessato l’impegno e la copertura finanziaria, contestualmente
all’ordinazione della prestazione, con l’avvertenza che la successiva fattura
deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo
restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza
della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino
a quando i dati non gli vengano comunicati.
-
Per le spese previste dai regolamenti
economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi
regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
-
Per i lavori pubblici di somma
urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile,
l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza,
entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso
se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al
terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
-
Nel caso in cui vi è
stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato
nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della
controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo
194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore,
funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni
reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso
possibili le singole prestazioni.
-
Agli enti locali che presentino,
nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero
indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente
adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, è fatto divieto
di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti
per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già
assunti nei precedenti esercizi.
Articolo 192
Determinazioni a contrattare
e relative procedure
-
La stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento
di spesa indicante:
-
il fine che con il contratto
si intende perseguire;
-
l'oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali;
-
le modalità di scelta
del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
-
Si applicano, in ogni caso,
le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque
vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
Articolo 193
Salvaguardia degli equilibri
di bilancio
-
Gli enti locali rispettano durante
la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti
gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti
e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate
dal presente testo unico.
-
Con periodicità stabilita
dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno
una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede
con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere
degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo,
adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali
debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo
di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati
della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione
o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della
gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
-
Ai fini del comma 2 possono
essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate
e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione
di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché
i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
-
La mancata adozione, da parte
dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo
è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio
di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura
prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
Articolo 194
Riconoscimento di legittimità
di debiti fuori bilancio
-
Con deliberazione consiliare
di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita
dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità
dei debiti fuori bilancio derivanti da :
-
sentenze esecutive;
-
copertura di disavanzi di consorzi,
di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti
da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato
l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo
derivi da fatti di gestione;
-
ricapitalizzazione, nei limiti
e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società
di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
-
procedure espropriative o di
occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
-
acquisizione di beni e servizi,
in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191,
nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento
per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi
di competenza.
-
Per il pagamento l'ente può
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre
anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
-
Per il finanziamento delle spese
suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo
193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli
articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene
dettagliatamente motivata l’impossibilità di utilizzare altre risorse.
Articolo 195
Utilizzo di entrate a
specifica destinazione
-
Gli enti locali, ad eccezione
degli enti in stato di dissesto finanziario sino all’emanazione del decreto
di cui all’articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini
di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento
di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti
diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione
di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.
-
L'utilizzo di somme a specifica
destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa
all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene
deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è
attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario
dell'ente.
-
Il ricorso all'utilizzo delle
somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi
1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria.
Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita
la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento
di spese correnti.
-
Gli enti locali che hanno deliberato
alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more
del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme
a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del
settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con
obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.
Articolo 196
Controllo di gestione
-
Al fine di garantire la realizzazione
degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse
pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione
e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano
il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente
titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.
-
Il controllo di gestione è
la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi
programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione
tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti,
la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza
ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione
dei predetti obiettivi.
Articolo 197
Modalità del controllo
di gestione
-
Il controllo di gestione, di
cui all’articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività
amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità
montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed
è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità
dell'ente.
-
Il controllo di gestione si
articola almeno in tre fasi :
-
predisposizione di un piano
dettagliato di obiettivi;
-
rilevazione dei dati relativi
ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
-
valutazione dei dati predetti
in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato
di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità
dell'azione intrapresa.
-
Il controllo di gestione è
svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti,
verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari
acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi
e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
-
La verifica dell'efficacia,
dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è
svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile
per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui
parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all’articolo
228, comma 7.
Articolo 198
Referto del controllo
di gestione
-
La struttura operativa alla
quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce
le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della
verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili
dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari
per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.
TITOLO IV - INVESTIMENTI
CAPO I - Principi generali
Articolo 199
Fonti di finanziamento
-
Per l'attivazione degli investimenti
gli enti locali possono utilizzare :
-
entrate correnti destinate per
legge agli investimenti;
-
avanzi di bilancio, costituiti
da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate
delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
-
entrate derivanti dall'alienazione
di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni
edilizie e relative sanzioni;
-
entrate derivanti da trasferimenti
in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici
e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte
di organismi comunitari e internazionali;
-
avanzo di amministrazione, nelle
forme disciplinate dall’articolo 187;
-
mutui passivi;
-
altre forme di ricorso al mercato
finanziario consentite dalla legge.
Articolo 200
Programmazione degli
investimenti
-
Per tutti gli investimenti degli
enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare
il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della
copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale
originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume
impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori
previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto
apposito elenco.
Articolo 201
Finanziamento di opere
pubbliche e piano economico-finanziario
-
Gli enti locali e le aziende
speciali sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi
dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate
all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono
realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile
in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa
privata.
-
Per le nuove opere di cui al
comma 1 il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo
di lire, gli enti di cui al comma 1 approvano un piano economico-finanziario
diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento
e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed
al fine della determinazione delle tariffe.
-
Il piano economico-finanziario
deve essere preventivamente assentito da una banca scelta tra gli istituti
indicati con decreto emanato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
-
Le tariffe dei servizi pubblici
di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri:
-
la corrispondenza tra costi
e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi
gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;
-
l'equilibrato rapporto tra i
finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
-
l'entità dei costi di
gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità
del servizio.
CAPO II - Fonti
di finanziamento mediante indebitamento
Articolo 202
Ricorso all'indebitamento
-
Il ricorso all'indebitamento
da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme
previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti.
Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei
debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni
di legge.
-
Le relative entrate hanno destinazione
vincolata.
Articolo 203
Attivazione delle fonti
di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento
-
Il ricorso all'indebitamento
è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni :
-
avvenuta approvazione del rendiconto
dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare
il ricorso a forme di indebitamento;
-
avvenuta deliberazione del bilancio
annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.
-
Ove nel corso dell'esercizio
si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già
in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale,
fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente
modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica
per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura
delle spese di gestione.
Articolo 204
Regole particolari per
l'assunzione di mutui
-
Oltre al rispetto delle condizioni
di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui
solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente
contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo
207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 25 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle
entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene
prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento
ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione
si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari
del bilancio di previsione.
-
I contratti di mutuo con enti
diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall’Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell’amministrazione pubblica e dall'Istituto per il credito
sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica
e contenere le seguenti clausole e condizioni :
-
l'ammortamento non può
avere durata inferiore a dieci anni;
-
la decorrenza dell'ammortamento
deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della
stipula del contratto; a richiesta dell’ente mutuatario, gli istituti di
credito abilitati sono tenuti, anche in deroga ai loro statuti, a far decorrere
l’ammortamento dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in
cui è avvenuta la stipula del contratto;
-
la rata di ammortamento deve
essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
-
unitamente alla prima rata di
ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli
eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi,
al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e
sino alla scadenza della prima rata. Qualora l’ammortamento del mutuo decorra
dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è
avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono
calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione
al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall’ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
-
deve essere indicata la natura
della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione
del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;
-
deve essere rispettata la misura
massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente
dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con proprio
decreto.
-
L'ente mutuatario utilizza il
ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa
ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli
di spesa è data esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una
dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità
di utilizzo.
Articolo 205
Attivazione di prestiti
obbligazionari
-
Gli enti locali sono autorizzati
ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.
CAPO III - Garanzie
per mutui e prestiti
Articolo 206
Delegazione di pagamento
-
Quale garanzia del pagamento
delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono
rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai
primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunità montane il
riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.
-
L'atto di delega, non soggetto
ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale
e costituisce titolo esecutivo.
Articolo 207
Fideiussione
-
I comuni, le province e le città
metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia
fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per
altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti,
da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane
di cui fanno parte.
-
La garanzia fideiussoria può
essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite
ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui
destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma
1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano
la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi
da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo
a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore
alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.
-
La garanzia fideiussoria può
essere rilasciata anche a favore di terzi per l’assunzione di mutui destinati
alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali
o sportivi, su terreni di proprietà dell’ente locale, purché
siano sussistenti le seguenti condizioni:
-
il progetto sia stato approvato
dall’ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto
mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture
in funzione delle esigenze della collettività locale;
-
la struttura realizzata sia
acquisita al patrimonio dell’ente al termine della concessione;
-
la convenzione regoli i rapporti
tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione
o ristrutturazione dell’opera.
-
Gli interessi annuali relativi
alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono
alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono
impegnare più di un quinto di tale limite.
TITOLO V - TESORERIA
CAPO I - Disposizioni
generali
Articolo 208
Soggetti abilitati a
svolgere il servizio di tesoreria
-
Gli enti locali hanno un servizio
di tesoreria che può essere affidato:
-
per i comuni capoluoghi di provincia,
le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a
svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385;
-
per i comuni non capoluoghi
di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a
società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale
interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto
la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli
enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso
del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica,
a condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale
a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito
cooperativo.
-
altri soggetti abilitati per
legge.
Articolo 209
Oggetto del servizio
di tesoreria
-
Il servizio di tesoreria consiste
nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente
locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al
pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti
connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente
o da norme pattizie.
-
Il tesoriere esegue le operazioni
di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive
modificazioni.
-
Ogni deposito, comunque costituito,
è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.
Articolo 210
Affidamento del servizio
di tesoreria
-
L'affidamento del servizio viene
effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento
di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino
i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge,
l’ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo
del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
-
Il rapporto viene regolato in
base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.
Articolo 211
Responsabilità
del tesoriere
-
Per eventuali danni causati
all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie
attività e con il proprio patrimonio.
-
Il tesoriere è responsabile
di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.
Articolo 212
Servizio di tesoreria
svolto per più enti locali
-
I soggetti di cui all'articolo
208 che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di più enti
locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno
di essi.
Articolo 213
Gestione informatizzata
del servizio di tesoreria
-
Qualora l'organizzazione dell'ente
e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria viene gestito con
metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio
finanziario dell'ente ed il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio
dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.
CAPO II - Riscossione
delle entrate
Articolo 214
Operazioni di riscossione
-
Per ogni somma riscossa il tesoriere
rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.
Articolo 215
Procedure per la registrazione
delle entrate
-
Il regolamento di contabilità
dell’ente stabilisce le procedure per la fornitura dei modelli e per la
registrazione delle entrate; disciplina, altresì le modalità
per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite, nonché
la relativa prova documentale.
CAPO III - Pagamento
delle spese
Articolo 216
Condizioni di legittimità
dei pagamenti effettuati dal tesoriere
-
I pagamenti possono avere luogo
solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi
stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi.
A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato
nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote
del fondo di riserva debitamente esecutive.
-
Nessun mandato di pagamento
può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica.
-
Il tesoriere provvede all'estinzione
dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi
trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile
del servizio finanziario e consegnato al tesoriere.
Articolo 217
Estinzione dei mandati
di pagamento
-
L'estinzione dei mandati da
parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni
fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del
tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti
dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità
delle operazioni di pagamento eseguite.
Articolo 218
Annotazione della quietanza
-
Il tesoriere annota gli estremi
della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica
da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio
rendiconto.
-
Su richiesta dell'ente locale
il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento
eseguita nonché la relativa prova documentale.
Articolo 219
Mandati non estinti al
termine dell'esercizio
-
I mandati interamente o parzialmente
non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione
in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal
sistema bancario o postale.
Articolo 220
Obblighi del tesoriere
per le delegazioni di pagamento
-
A seguito della notifica degli
atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 il tesoriere è
tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte,
con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.
CAPO IV - Altre
attività
Articolo 221
Gestione di titoli e
valori
-
I titoli di proprietà
dell'ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento
delle cedole nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze.
-
Il tesoriere provvede anche
alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali,
d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di
apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti
gli estremi identificativi dell'operazione.
-
Il regolamento di contabilità
dell'ente locale definisce le procedure per i prelievi e per le restituzioni.
Articolo 222
Anticipazioni di tesoreria
-
Il tesoriere, su richiesta dell'ente
corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni
di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate
accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province,
le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli
di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.
-
Gli interessi sulle anticipazioni
di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme con le modalità
previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.
CAPO V - Adempimenti
e verifiche contabili
Articolo 223
Verifiche ordinarie di
cassa
-
L’organo di revisione economico-finanziaria
dell’ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa,
alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli
altri agenti contabili di cui all’articolo 233.
-
Il regolamento di contabilità
può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell’amministrazione
dell’ente.
Articolo 224
Verifiche straordinarie
di cassa
-
Si provvede a verifica straordinaria
di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente
della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità
montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che
cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario,
il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione dell'ente.
Articolo 225
Obblighi di documentazione
e conservazione
-
Il tesoriere è tenuto,
nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:
-
aggiornamento e conservazione
del giornale di cassa;
-
conservazione del verbale di
verifica di cassa di cui agli articoli 223 e 224;
-
conservazione delle rilevazioni
periodiche di cassa previste dalla legge;
-
Le modalità e la periodicità
di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella
convenzione.
Articolo 226
Conto del tesoriere
-
Entro il termine di due mesi
dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo
93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale
lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti
entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.
-
Il conto del tesoriere è
redatto su modello approvato col regolamento di cui all'articolo 160. Il
tesoriere allega al conto la seguente documentazione:
-
gli allegati di svolgimento
per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa
nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per
conto di terzi;
-
gli ordinativi di riscossione
e di pagamento;
-
la parte delle quietanze originali
rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in
sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;.
-
eventuali altri documenti richiesti
dalla Corte dei conti.
TITOLO VI - RILEVAZIONE
E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
Articolo 227
Rendiconto della gestione
-
La dimostrazione dei risultati
di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto
del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
-
Il rendiconto è deliberato
dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo,
tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La
proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare
prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento.
Il rendiconto deliberato è inviato all'organo regionale di controllo
ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 133.
-
Per le province, le città
metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli
i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione
di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione
Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13
del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.
-
Ai fini del referto di cui all’articolo
3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del consolidamento
dei conti pubblici, la Sezione Enti locali potrà richiedere i rendiconti
di tutti gli altri enti locali.
-
Sono allegati al rendiconto:
-
la relazione dell'organo esecutivo
di cui all'articolo 151, comma 6;
-
la relazione dei revisori dei
conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d);
-
l'elenco dei residui attivi
e passivi distinti per anno di provenienza.
-
Qualora l’organizzazione degli
enti locali lo consenta il rendiconto è trasmesso alla Sezione enti
locali anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire
attraverso appositi protocolli di comunicazione.
Articolo 228
Conto del bilancio
-
Il conto del bilancio dimostra
i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio
annuale rispetto alle previsioni.
-
Per ciascuna risorsa dell'entrata
e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo
dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente
per residui e competenza:
-
per l'entrata le somme accertate,
con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
-
per la spesa le somme impegnate,
con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.
-
Prima dell'inserimento nel conto
del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione
di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni
del mantenimento in tutto od in parte dei residui.
-
Il conto del bilancio si conclude
con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile
di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.
-
Al conto del bilancio sono annesse
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale.
Le tabelle sono altresì allegate al certificato del rendiconto.
-
Ulteriori parametri di efficacia
ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati
dal regolamento di contabilità dell'ente locale.
-
Il Ministero dell’interno pubblica
un rapporto annuale, con rilevazione dell’andamento triennale a livello
di aggregati, sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali indicati
nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato
risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
-
I modelli relativi al conto
del bilancio e le tabelle di cui al comma 5 sono approvati con il regolamento
di cui all'articolo 160.
Articolo 229
Conto economico
-
Il conto economico evidenzia
i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo
criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni
del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione
finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza,
le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui
e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.
-
Il conto economico è
redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate
secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del
risultato economico finale.
-
Costituiscono componenti positivi
del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei
servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i
proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive
e le plusvalenze da alienazioni. E' espresso, ai fini del pareggio, il
risultato economico negativo.
-
Gli accertamenti finanziari
di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria
di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:
-
i risconti passivi ed i ratei
attivi;
-
le variazioni in aumento o in
diminuzione delle rimanenze;
-
i costi capitalizzati costituiti
dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal
punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
-
le quote di ricavi già
inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
-
le quote di ricavi pluriennali
pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
-
imposta sul valore aggiunto
per le attività effettuate in regime di impresa.
-
Costituiscono componenti negativi
del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo,
la prestazione di servizi, l’utilizzo di beni di terzi, le spese di personale,
i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi,
le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli oneri straordinari compresa
la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti
e le insussistenze dell’attivo come i minori crediti e i minori residui
attivi. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo.
-
Gli impegni finanziari di competenza
sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti
economici negativi, rilevando i seguenti elementi :
-
i costi di esercizi futuri,
i risconti attivi ed i ratei passivi;
-
le variazioni in aumento od
in diminuzione delle rimanenze;
-
le quote di costo già
inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
-
le quote di ammortamento di
beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
-
l’imposta sul valore aggiunto
per le attività effettuate in regime d’impresa.
-
Gli ammortamenti compresi nel
conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti :
-
edifici, anche demaniali, ivi
compresa la manutenzione straordinaria al 3%;
-
strade, ponti ed altri beni
demaniali al 2%;
-
macchinari, apparecchi, attrezzature,
impianti ed altri beni mobili al 15%;
-
attrezzature e sistemi informatici,
compresi i programmi applicativi, al 20%;
-
automezzi in genere, mezzi di
movimentazione e motoveicoli al 20%;
-
altri beni al 20%.
-
Il regolamento di contabilità
può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per
servizi o per centri di costo.
-
Al conto economico è
accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari
della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi
economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione
non corrente vanno riferiti al patrimonio.
-
I modelli relativi al conto
economico ed al prospetto di conciliazione sono approvati con il regolamento
di cui all'articolo 160.
Articolo 230
Conto del patrimonio
e conti patrimoniali speciali
-
Il conto del patrimonio rileva
i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio
al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso
dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
-
Il patrimonio degli enti locali
è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi
e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed
attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale
differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione
patrimoniale.
-
Gli enti locali includono nel
conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme
restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del
codice civile.
-
Gli enti locali valutano i beni
del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie,
come segue :
-
i beni demaniali già
acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati in misura pari all'ammontare del
residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni
demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo;
-
i terreni già acquisiti
all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n.77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme
fiscali; per i terreni già acquisiti all’ente ai quali non è
possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con
le modalità dei beni demaniali già acquisiti all’ente; i
terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al costo;
-
i fabbricati già acquisiti
all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n.77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme
fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
-
i mobili sono valutati al costo;
-
i crediti sono valutati al valore
nominale;
-
i censi, livelli ed enfiteusi
sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;
-
le rimanenze, i ratei ed i risconti
sono valutati secondo le norme del codice civile;
-
i debiti sono valutati secondo
il valore residuo.
-
Gli enti locali conservano nel
loro patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal
conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.
-
Il regolamento di contabilità
può prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale
per tutte le attività e passività interne e esterne. Può
anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.
-
Gli enti locali provvedono annualmente
all'aggiornamento degli inventari.
-
Il regolamento di contabilità
definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della
natura di beni di facile consumo o del modico valore.
-
I modelli relativi al conto
del patrimonio sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.
Articolo 231
Relazione al rendiconto
della gestione
-
Nella relazione prescritta dall'articolo
151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione
del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti
principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che
li hanno determinati.
Articolo 232
Contabilità economica
-
Gli enti locali, ai fini della
predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilità
che più ritengono idoneo per le proprie esigenze.
Articolo 233
Conti degli agenti contabili
interni
-
Entro il termine di due mesi
dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario
di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il
conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla
competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni
dall’approvazione del rendiconto.
-
Gli agenti contabili, a danaro
e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza :
-
il provvedimento di legittimazione
del contabile alla gestione;
-
la lista per tipologie di beni;
-
copia degli inventari tenuti
dagli agenti contabili;
-
la documentazione giustificativa
della gestione;
-
i verbali di passaggio di gestione;
-
le verifiche ed i discarichi
amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
-
eventuali altri documenti richiesti
dalla Corte dei conti.
-
Qualora l’organizzazione dell’ente
locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di
cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici,
con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
-
I conti di cui al comma 1 sono
redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall’articolo
160.
TITOLO VII - REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
Articolo 234
Organo di revisione economico-finanziario
-
I consigli comunali, provinciali
e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti,
un collegio di revisori composto da tre membri.
-
I componenti del collegio dei
revisori sono scelti:
-
uno tra gli iscritti al registro
dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
-
uno tra gli iscritti nell'albo
dei dottori commercialisti;
-
uno tra gli iscritti nell'albo
dei ragionieri.
-
Nei comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane
la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore
eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea
della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto
tra i soggetti di cui al comma 2.
-
Gli enti locali comunicano ai
propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico
entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.
Articolo 235
Durata dell'incarico
e cause di cessazione
-
L'organo di revisione contabile
dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della
delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di
cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta.
Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata
dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino
alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina
dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli
organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma
1, e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
-
Il revisore è revocabile
solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della
relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro
il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).
-
Il revisore cessa dall'incarico
per:
-
scadenza del mandato;
-
dimissioni volontarie;
-
impossibilità derivante
da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito
dal regolamento dell'ente.
Articolo 236
Incompatibilità
ed ineleggibilità dei revisori
-
Valgono per i revisori le ipotesi
di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del
codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo
esecutivo dell'ente locale.
-
L'incarico di revisione economico-finanziaria
non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente
locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente
alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario
e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo
di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle
province, delle città metropolitane, delle comunità montane
e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella
circoscrizione territoriale di competenza.
-
I componenti degli organi di
revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso
l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti
al controllo o vigilanza dello stesso.
Articolo 237
Funzionamento del collegio
dei revisori
-
Il collegio dei revisori è
validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
-
Il collegio dei revisori redige
un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni
adottate.
Articolo 238
Limiti all'affidamento
di incarichi
-
Salvo diversa disposizione del
regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non
può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra
i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa
tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con
popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate
ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità
montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
-
L'affidamento dell'incarico
di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme
di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni,
con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma
1.
Articolo 239
Funzioni dell’organo
di revisione
-
L'organo dei revisione svolge
le seguenti funzioni:
-
attività di collaborazione
con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
-
pareri sulla proposta di bilancio
di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio.
Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità,
di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio
e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle
variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri
di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei
pareri sono suggerite all’organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare
l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo
consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a
motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo
di revisione;
-
vigilanza sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione
delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale,
all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli
adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di
revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
-
relazione sulla proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di
rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità
e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della
stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene
l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire
efficienza, produttività ed economicità della gestione;
-
referto all'organo consiliare
su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti
organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
-
verifiche di cassa di cui all’articolo
223.
-
Al fine di garantire l'adempimento
delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto
di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea
dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e
del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle
altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell’ente,
alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle
predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini
del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
-
da parte dell'organo regionale
di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere
adottate dagli organi degli enti locali;
-
da parte del responsabile del
servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria
in ordine alle delibere di impegni di spesa.
-
L'organo di revisione è
dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento
dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
-
L'organo della revisione può
incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria
responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di
cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo
di revisione.
-
I singoli componenti dell'organo
di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli
individuali.
-
Lo statuto dell’ente locale
può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.
Articolo 240
Responsabilità
dell’organo di revisione
-
I revisori rispondono della
veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con
la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza
sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Articolo 241
Compenso dei revisori
-
Con decreto del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante
ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato
in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di
investimento dell'ente locale.
-
Il compenso di cui al comma
1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del
20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a
quelle indicate nell'articolo 239.
-
Il compenso di cui al comma
1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano
le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino
al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore
al 30 per cento.
-
Quando la funzione di revisione
economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il
compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per
il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
-
Per la determinazione del compenso
base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana
ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene
alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano
più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comunepiù
popoloso facente parte dell'unione
-
Per la determinazione del compenso
base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana
si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune
capoluogo.
-
L'ente locale stabilisce il
compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.
TITOLO VIII - ENTI LOCALI
DEFICITARI O DISSESTATI
CAPO I - Enti locali
deficitari: disposizioni generali
Articolo 242
Individuazione degli
enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli
-
Sono da considerarsi in condizioni
strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili
condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare
al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi
dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato
è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio
precedente quello di riferimento.
-
Con decreto del Ministro dell’interno,
sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare
entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati
per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento
a un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio
disponibile, nonché le modalità per la compilazione della
tabella di cui al comma 1.
-
Le norme di cui al presente
capo si applicano a comuni, province e comunità montane.
Articolo 243
Controlli per gli enti
locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti
-
Gli enti locali strutturalmente
deficitari, individuati ai sensi dell’articolo 242, sono soggetti al controllo
centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte
della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo
è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità
finanziaria.
-
Gli enti locali strutturalmente
deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura
del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita
certificazione che:
-
il costo complessivo della gestione
dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia
stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati
in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione
degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
-
il costo complessivo della gestione
del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;
-
il costo complessivo della gestione
del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati,
riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa
almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.
-
I costi complessivi di gestione
dei servizi di cui al comma 2, lettere a) e b), devono comunque comprendere
gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di
beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento
degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano
i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data
31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti
si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti
nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da
organismi di gestione degli enti locali, nei costi complessivi di gestione
sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui
all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986,
n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro
l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della
erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio
di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti
in materia.
-
Con decreto del Ministro dell’interno,
sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalità
per la presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma
2.
-
Agli enti locali strutturalmente
deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli
minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, è applicata
una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del contributo ordinario
spettante per l'anno per il quale si è verificata l'inadempienza,
mediante trattenuta in unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti
per gli anni successivi.
-
Sono soggetti, in via provvisoria,
ai controlli centrali di cui al comma 2:
-
gli enti locali che non presentano
il certificato del rendiconto con l'annessa tabella di cui al comma 1 dell’articolo
242, sino all'avvenuta presentazione della stessa;
-
gli enti locali per i quali
non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto
della gestione, sino all'adempimento.
-
Gli enti locali che hanno deliberato
lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento,
ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione
di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al
rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei
costi di gestione di cui al comma 2, lettera a).
CAPO II - Enti locali
dissestati: disposizioni generali
Articolo 244
Dissesto finanziario
-
Si ha stato di dissesto finanziario
se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei
servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti
liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte
con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità
di cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste.
-
Le norme sul risanamento degli
enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.
Articolo 245
Soggetti della procedura
di risanamento
-
Soggetti della procedura di
risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali
dell'ente.
-
L'organo straordinario di liquidazione
provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
dalla legge.
-
Gli organi istituzionali dell'ente
assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria
rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.
Articolo 246
Deliberazione di dissesto
-
La deliberazione recante la
formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata
dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e
valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello
stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata
una dettagliata relazione dell’organo di revisione economico finanziaria
che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
-
La deliberazione dello stato
di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività,
al Ministero dell’interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei
conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell’organo
di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente
al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario
di liquidazione.
-
L'obbligo di deliberazione dello
stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario
nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3.
-
Se, per l'esercizio nel corso
del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato
validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad
esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi
operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo
191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere
validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli
ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario
di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio
dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto.
Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo per l'esercizio
successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.
-
Le disposizioni relative alla
valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione
dell’organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione
di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a
decorrere dal 25 ottobre 1997.
Articolo 247
Omissione della deliberazione
di dissesto
-
Ove dalle deliberazioni dell'ente,
dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale
di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto,
chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione
contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
-
Ove sia ritenuta sussistente
l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio,
con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore
a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
-
Decorso infruttuosamente tale
termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per
la deliberazione dello stato di dissesto.
-
Del provvedimento sostitutivo
è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell’articolo 141.
Articolo 248
Conseguenze della dichiarazione
di dissesto
-
A seguito della dichiarazione
di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261,
sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
-
Dalla data della dichiarazione
di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo
256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti
dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario
di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione
di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale
da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata,
sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa
passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
-
I pignoramenti eventualmente
eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente
ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente
e le finalità di legge.
-
Dalla data della deliberazione
di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo
256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di
cassa già erogate non producono più interessi né sono
soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti
nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario
di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed
esigibilità.
-
Fermo restando quanto previsto
dall’art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, gli amministratori che la
Corte dei Conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di
danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti
il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un
periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di
enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni
ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze
e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è
diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l’amministratore
è stato riconosciuto responsabile.
Articolo 249
Limiti alla contrazione
di nuovi mutui
-
Dalla data di deliberazione
di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261,
comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione
dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico
dello Stato o delle regioni.
Articolo 250
Gestione del bilancio
durante la procedura di risanamento
-
Dalla data di deliberazione
del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi
di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle
definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti
delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono
mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili,
con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di
non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi
di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.
-
Per le spese disposte dalla
legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi
in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti
ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio
o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione
le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio
le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo
bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di
tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le
deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo,
sono notificate al tesoriere.
Articolo 251
Attivazione delle entrate
proprie
-
Nella prima riunione successiva
alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data
di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario
nominato ai sensi dell’articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare
per le imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato, diverse
dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e
le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti
reddituali, agli effetti dell’applicazione dell’imposta comunale per l’esercizio
di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del
tributo dovuto.
-
La delibera non è revocabile
ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell’ipotesi di
bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei
termini predetti l’organo regionale di controllo procede a norma dell’articolo
136.
-
Per le imposte e tasse locali
di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l’organo dell’ente
dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo
deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del
tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima
consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al
raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell’ipotesi di
bilancio riequilibrato.
-
Resta fermo il potere dell’ente
dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i
termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni,
riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse
di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota
dell’imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze
di bilancio.
-
Per il periodo di cinque anni,
decorrente dall’anno dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della
tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato
il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente
la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi
produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella
misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda
individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari
e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti.
Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la
individuazione dell’organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti
in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato
al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.
-
Le delibere di cui ai commi
1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali presso il Ministero dell’interno entro 30 giorni
dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni
di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.
CAPO III - Attività
dell’organo straordinario di liquidazione
Articolo 252
Composizione, nomina
e attribuzioni
-
Per i comuni con popolazione
sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione è composto
da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000
abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione è
composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario
di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della
commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati
a riposo della Corte dei Conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio
di Stato, fra funzionari dotati di un’idonea esperienza nel campo finanziario
e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici
del Ministero dell’interno, del Ministero del tesoro del bilancio e della
programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni
dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente
esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili, gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e gli iscritti
nell’albo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione
è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei
Conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente
la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione
straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.
-
La nomina dell’organo straordinario
di liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Ministro dell'interno. L’insediamento presso l’ente avviene
entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.
-
Per i componenti dell'organo
straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità di cui
all'articolo 236.
-
L'organo straordinario di liquidazione
ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro
il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato
e provvede alla :
-
rilevazione della massa passiva;
-
acquisizione e gestione dei
mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione
dei beni patrimoniali;
-
liquidazione e pagamento della
massa passiva.
-
In ogni caso di accertamento
di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario
di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale
presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno
tramite le prefetture.
Articolo 253
Poteri organizzatori
-
L'organo straordinario di liquidazione
ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare
il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive
burocratiche.
-
L’ente locale è tenuto
a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei
locali ed attrezzature nonché il personale necessario.
-
L’organo straordinario di liquidazione
può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale,
acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell’attività
di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell’ente locale.
Articolo 254
Rilevazione della massa
passiva
-
L'organo straordinario di liquidazione
provvede all’accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro
180 giorni dall’insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è
elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore
a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.
-
Ai fini della formazione del
piano di rilevazione, l’organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni
dalla data dell’insediamento, dà avviso, mediante affissione all’albo
pretorio ed anche a mezzo stampa, dell’avvio della procedura di rilevazione
delle passività dell’ente locale. Con l’avviso l’organo straordinario
di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare,
entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola
volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto
organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione,
atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’ente, il relativo importo
ed eventuali cause di prelazione, per l’inserimento nel piano di rilevazione.
-
Nel piano di rilevazione della
massa passiva sono inclusi :
-
i debiti di bilancio e fuori
bilancio di cui all’articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno
precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato;
-
i debiti derivanti dalle procedure
esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
-
i debiti derivanti da transazioni
compiute dall’organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
-
L’organo straordinario di liquidazione,
ove lo ritenga necessario, richiede all’ente che i responsabili dei servizi
competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente
resa e che la stessa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche
funzioni e servizi di competenza dell’ente locale. I responsabili dei servizi
attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente,
il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione
alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono
entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l’attestazione si
intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.
-
Sull’inserimento nel piano di
rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie
di cui al comma 3 decide l’organo straordinario di liquidazione con provvedimento
da notificare agli istanti al momento dell’approvazione del piano di rilevazione,
tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione
prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall’eventuale attestazione
di cui al comma 4.
-
Avverso i provvedimenti di diniego
di inserimento nel piano di rilevazione per insussistenza, totale o parziale,
del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione
è ammesso ricorso in carta libera, entro il termine di 30 giorni
dalla notifica, al Ministero dell’interno. Il Ministero dell’interno si
pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento decidendo allo stato
degli atti. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto
del ricorso.
-
L’organo straordinario di liquidazione
è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali
relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo
il debito risultante dall’atto di transazione nel piano di rilevazione.
-
In caso di inosservanza del
termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati
negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione
di tutti o parte dei componenti dell’organo straordinario della liquidazione.
In tali casi, il Ministro dell’Interno, previo parere della Commissione
per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde
ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati,
propone al Presidente della Repubblica l’adozione del provvedimento di
sostituzione. Il Ministero dell’interno stabilisce con proprio provvedimento
il trattamento economico dei commissari sostituiti.
Articolo 255
Acquisizione e gestione
dei mezzi finanziari per il risanamento
-
Nell'ambito dei compiti di cui
all’articolo 252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione
provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo
dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei
di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate
e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio
disponibile.
-
Per il risanamento dell’ente
locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo
straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica
soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato
in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte
del Ministero dell’interno.
-
L'importo massimo del mutuo
finanziato dallo Stato, è determinato sulla base di una rata di
ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.
-
Detto contributo è pari
a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni
enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa
spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000,
ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000,
ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000,
ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000,
ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000
ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La
quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241
per le province.
-
Il fondo costituito ai sensi
del comma 4 è finalizzato agli interventi a favore degli enti locali
in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilità residue
del fondo, rinvenienti dall’utilizzazione dei contributi erariali per un
importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere
destinate su richiesta motivata dell’organo consiliare e dell’organo straordinario
di liquidazione dell’ente locale, secondo parametri e modalità definiti
con decreto del Ministro dell’interno, all’assunzione di mutui integrativi
per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e
pagamento della massa passiva di cui all’articolo 256, nonché nei
casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256. Il mutuo, da assumere
con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato dal Ministero dell’interno,
previo parere della Commissione finanza ed organici degli enti locali.
La priorità nell’assegnazione è accordata agli enti locali
che non hanno usufruito dell’intera quota disponibile ai sensi del comma
4.
-
Per l'assunzione del mutuo concesso
ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario
per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite all'assunzione
dei mutui di cui all'articolo 204, comma 1.
-
Secondo le disposizioni vigenti
il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all’articolo 28, comma
1, lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale
sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali
dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui
all’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali
procedure di risanamento attivate rispetto a quelle già definite.
-
L’organo straordinario di liquidazione
provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall’ente e non ancora riscossi,
totalmente o parzialmente, nonché all’accertamento delle entrate
tributarie per le quali l’ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o
del titolo di entrata previsto per legge.
-
Ove necessario ai fini del finanziamento
della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono
specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l’organo
straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali
disponibili non indispensabili per i fini dell’ente, avviando, nel contempo,
le procedure per l’alienazione di tali beni. Ai fini dell’alienazione dei
beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione
immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni recate dall’articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403, e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite
all’organo straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate.
L’ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali
disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide,
anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico,
per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere
assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito.
Il limite di cui all’articolo 204, comma 1, è elevato sino al 40
per cento.
-
Non compete all'organo straordinario
di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi
ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per
investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.
-
Per il finanziamento delle passività
l’ente locale può destinare quota dell’avanzo di amministrazione
non vincolato.
-
Nei confronti della massa attiva
determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o
procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non
determinano vincoli sulle somme.
Articolo 256
Liquidazione e pagamento
della massa passiva
-
Il piano di rilevazione della
massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero
dell’interno, cui provvede l’organo straordinario di liquidazione entro
5 giorni dall’approvazione di cui all’articolo 254, comma 1. Al piano è
allegato l’elenco delle passività non inserite nel piano, corredato
dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.
-
Unitamente al deposito l’organo
straordinario di liquidazione chiede l’autorizzazione al perfezionamento
del mutuo di cui all’articolo 255 nella misura necessaria per il finanziamento
delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall’elenco
delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi
stabiliti dall’articolo 255.
-
Il Ministero dell’interno, accertata
la regolarità del deposito, autorizza l’erogazione del mutuo da
parte della Cassa depositi e prestiti.
-
Entro 30 giorni dall’erogazione
del mutuo l’organo straordinario della liquidazione deve provvedere al
pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività
inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l’entità dell’acconto
l’organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese
creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti
sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passività
inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l’organo straordinario
di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi
e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla
massa attiva disponibile gli importi degli accantonamenti non più
necessari, su segnalazione del Ministero dell’interno, per scadenza dei
termini di impugnativa del provvedimento di diniego di ammissione al passivo
o per definitività della pronuncia sui ricorsi proposti ai sensi
dell’articolo 254, comma 6.
-
Successivamente all’erogazione
del primo acconto l’organo straordinario della liquidazione può
disporre ulteriori acconti per le passività già inserite
nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando
le disponibilità nuove e residue, ivi compresa l’eventuale quota
di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione
del Ministero dell’interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma
2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l’ente
locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la
Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto
del limite del 40 per cento di cui all’articolo 255, comma 9, per il pagamento
a saldo delle passività rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla
data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di
estinzione, l’organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone
comunicazione all’organo straordinario di liquidazione, che provvede al
pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del
mutuo contratto dall’ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti
di credito erogano la relativa somma sul conto esistente intestato all’organo
di liquidazione.
-
A seguito del definitivo accertamento
della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all’articolo
255, e comunque entro il termine di 24 mesi dall’insediamento, l’organo
straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività,
includendo le passività accertate successivamente all’esecutività
del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell’interno.
-
Il piano di estinzione è
sottoposto all’approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del Ministro
dell’interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa
passiva e la correttezza e validità delle scelte nell’acquisizione
di risorse proprie. Il Ministro dell’interno si avvale del parere consultivo
da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali,
la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo
straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta
giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l’approvazione
del piano, di cui al presente comma, è sospeso.
-
Il decreto di approvazione del
piano di estinzione da parte del Ministro dell’interno è notificato
all’ente locale ed all’organo straordinario di liquidazione per il tramite
della prefettura.
-
A seguito dell’approvazione
del piano di estinzione l’organo straordinario di liquidazione provvede,
entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue
passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.
-
Con l’eventuale decreto di diniego
dell'approvazione del piano il Ministro dell’interno prescrive all'organo
straordinario di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine
di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento,
un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute
nel provvedimento.
-
Entro il termine di sessanta
giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario
della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione
ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione
contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione
e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.
-
Nel caso in cui l’insufficienza
della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere
il risanamento dell’ente, il Ministro dell’interno, su proposta della Commissione
per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure
straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione,
anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello
Stato.
Articolo 257
Debiti non ammessi alla
liquidazione
-
In allegato al provvedimento
di approvazione di cui all’articolo 256, comma 8, sono individuate le pretese
escluse dalla liquidazione.
-
Il consiglio dell’ente individua
con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto
di cui all’articolo 256, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti
esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti
medesimi ed ai relativi creditori.
-
Se il consiglio non provvede
nei termini di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all’articolo
136.
Articolo 258
Modalità semplificate
di accertamento e liquidazione dei debiti
-
L’organo straordinario di liquidazione,
valutato l’importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste
pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione
allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può
proporre all’ente locale dissestato l’adozione della modalità semplificata
di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta
l’ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s’impegna a mettere
a disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2.
-
L’organo straordinario di liquidazione,
acquisita l’adesione dell’ente locale, delibera l’accensione del mutuo
di cui all’articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti
di cui ai successivi commi ed in relazione all’ammontare dei debiti censiti.
L’ente locale dissestato è tenuto a deliberare l’accensione di un
mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito,
con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di
cui all’articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione
risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare,
insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui
ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E’ fatta salva la
possibilità di ridurre il mutuo a carico dell’ente.
-
L’organo straordinario di liquidazione,
effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato,
può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori,
anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra
il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all’anzianità
dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione
obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione.
A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità
del mutuo di cui all’articolo 255, comma 2, propone individualmente ai
creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione
per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato
che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine
prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l’accettazione,
l’organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta
giorni successivi.
-
L’organo straordinario di liquidazione
accantona l’importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è
stata accettata la transazione. L’accantonamento è elevato al 100
per cento per i debiti assistiti da privilegio.
-
Si applicano, per il seguito
della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione
per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione.
Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l’organo straordinario
di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora
tutti i debiti siano liquidati nell’ambito della procedura semplificata
e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva,
l’organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto
della gestione della liquidazione ai sensi dell’articolo 256, comma 11.
-
I debiti transatti ai sensi
del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione
della massa passiva.
-
In caso di eccedenza di disponibilità
si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a
carico dell’ente locale dissestato. E’ restituita all’ente locale dissestato
la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione
esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento
dei debiti.
CAPO IV - Bilancio
stabilmente riequilibrato
Articolo 259
Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato
-
Il consiglio dell'ente locale
presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi
dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi
di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
-
L'ipotesi di bilancio realizza
il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione
delle spese correnti.
-
Per l'attivazione delle entrate
proprie, l'ente provvede con le modalità di cui all'articolo 251,
riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate
ed attivando ogni altro cespite.
-
Le province ed i comuni per
i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto
al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi
locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili
in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed
a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita
con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1, richiedono, con la presentazione
dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi
a ciò destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media
predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.
-
Per la riduzione delle spese
correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi,
rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo
ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi
pubblici indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari
per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti
nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica
in materia.
-
L'ente locale, ugualmente ai
fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando
eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai
rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2,
fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio.
La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere
ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale
titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.
-
La rideterminazione della dotazione
organica è sottoposta all'esame della Commissione per la finanza
e gli organici degli enti locali per l'approvazione.
-
Il mancato rispetto degli adempimenti
di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale
presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell’interno. L'ente locale
è autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio
un importo pari alla quantificazione del danno subito. E' consentito all'ente
il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino alla conclusione
del giudizio di responsabilità.
-
La Cassa depositi e prestiti
e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente,
a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre
precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate
di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi
statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.
-
Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio
carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in
aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli
oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della
medesima regione o provincia autonoma.
-
Per le province ed i comuni
il termine di cui al comma 1 è sospeso a seguito di indizione di
elezioni amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei comizi
elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo.
Articolo 260
Collocamento in disponibilità
del personale eccedente
-
I dipendenti dichiarati in eccedenza
ai sensi dell’articolo 259, comma 6, sono collocati in disponibilità.
Ad essi si applicano le vigenti disposizioni, così come integrate
dai contratti collettivi di lavoro, in tema di eccedenza di personale e
di mobilità collettiva o individuale.
-
Il Ministero dell'interno assegna
all'ente locale per il personale posto in disponibilità un contributo
pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla
data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità.
Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, è corrisposto
all'ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio.
Articolo 261
Istruttoria e decisione
sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
-
L'ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione per la finanza
e gli organici degli enti locali, che formula eventuali rilievi o richieste
istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni.
-
Entro il termine di quattro
mesi la Commissione esprime un parere sulla validità delle misure
disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e
sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità
alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi
o richieste di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.
-
In caso di esito positivo dell'esame
la Commissione sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno
che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta
ed equilibrata gestione dell'ente
-
In caso di esito negativo dell'esame
da parte della Commissione il Ministro dell'interno emana un provvedimento
di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare,
previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di
quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento
di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che
non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione della
nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.
-
Con il decreto di cui al comma
3 è disposto l'eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto
dall'articolo 259, comma 4.
Articolo 262
Inosservanza degli obblighi
relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
-
L'inosservanza del termine per
la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del
termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'articolo
261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma 4, o l'emanazione
del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno
integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lett. a).
-
Nel caso di emanazione del provvedimento
definitivo di diniego di cui all'articolo 261, comma 4, sono attribuiti
al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione,
anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello
Stato.
Articolo 263
Determinazione delle
medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente
e della consistenza delle dotazioni organiche
-
Con decreto a cadenza triennale
il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe
demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte
corrente di cui all’articolo 259, comma 4.
-
Con decreto a cadenza triennale
il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale
per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per
comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe
demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui
all’articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti
non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della
fascia demografica precedente.
CAPO V - Prescrizioni
e limiti conseguenti al risanamento
Articolo 264
Deliberazione del bilancio
di previsione stabilmente riequilibrato
-
A seguito dell'approvazione
ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla
deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.
-
Con il decreto di cui all'articolo
261, comma 3, è fissato un termine, non superiore a 120 giorni,
per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti
non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative
certificazioni.
Articolo 265
Durata della procedura
di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
-
Il risanamento dell'ente locale
dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale
viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante
tale periodo è garantito il mantenimento dei contributi erariali.
-
Le prescrizioni contenute nel
decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori,
ordinari o straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo
stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto
annuale.
-
L'organo della revisione riferisce
trimestralmente al consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo.
-
L'inosservanza delle prescrizioni
contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261,
comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all'Autorità Giudiziaria
per l'accertamento delle ipotesi di reato.
Articolo 266
Prescrizioni in materia
di investimenti
-
Dall'emanazione del decreto
di cui all'articolo 261, comma 3, e per la durata del risanamento come
definita dall'articolo 265 gli enti locali dissestati possono procedere
all’assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di prestiti obbligazionari
nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.
Articolo 267
Prescrizioni sulla dotazione
organica
-
Per la durata del risanamento,
come definita dall'articolo 265, la dotazione organica rideterminata ai
sensi dell'articolo 259 non può essere variata in aumento.
Articolo 268
Ricostituzione di disavanzo
di amministrazione o di debiti fuori bilancio
-
Il ricostituirsi di disavanzo
di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'articolo 193,
o l’insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità
di cui all’articolo 194, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui
agli articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte dell’organo regionale
di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria
per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte
dei conti per l'accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione
che hanno determinato nuovi squilibri.
-
Nei casi di cui al comma 1 il
Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta della Commissione
per la finanza e gli organici degli enti locali, stabilisce le misure necessarie
per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza
oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative
e di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34.
Articolo 269
Modalità applicative
della procedura di risanamento
-
Le modalità applicative
della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario
sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
-
Nelle more dell’emanazione del
regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili,
le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto
1993, n. 378.