Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
TESTO UNICO
DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
IL PRESIDENTE DELLLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione
Visto l'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 31 della legge 3
agosto 1999, n. 265, recante delega al Governo per l'adozione di un testo
unico in materia di ordinamento degli enti locali;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso nell'adunanza generale dell' 8 giugno 2000;
Acquisito il parere della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, istituita
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia
Emana
Il seguente decreto legislativo
Articolo 1
1. E' approvato l'unito testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli.
TESTO UNICO IN MATERIA DI
ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265)
PARTE I
ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE
TITOLO I – Disposizioni generali
TITOLO II – Soggetti
| CAPO I Comune |
da art. 13
a art. 18 |
| CAPO II Provincia |
da art. 19
a art. 21 |
| CAPO III Aree
metropolitane |
da art. 22
a art. 26 |
| CAPO IV Comunità
Montane |
da art. 27
a art. 29 |
| CAPO V Forme
Associative |
da art. 30
a art. 35 |
TITOLO III – Organi
| CAPO I Organi
di governo del comune e della provincia |
da art. 36
a art. 54 |
| CAPO II Incandidabilità,
ineleggibilità, incompatibilità |
da art. 55
a art. 70 |
| CAPO III Sistema
elettorale |
da art. 71
a art. 76 |
| CAPO IV Status
degli amministratori locali |
da art. 77
a art. 87 |
TITOLO IV – Organizzazione e personale
| CAPO I Uffici
e personale |
da art. 88
a art. 96 |
| CAPO II Segretari
comunali e provinciali |
da art. 97
a art. 106 |
| CAPO III Dirigenza
ed incarichi |
da art. 107
a art. 111 |
TITOLO V – Servizi e interventi
pubblici locali
TITOLO VI – Controlli
| CAPO I Controllo
sugli atti |
da art. 124
a art. 140 |
| CAPO II Controllo
sugli organi |
da art. 141
a art. 146 |
| CAPO III Controlli
interni |
art. 147 |
CAPO IV Controlli esterni sulla gestione
art. 148
PARTE I
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
-
Il presente testo unico contiene i principi
e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
-
Le disposizioni del presente testo unico
non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli
statuti e dalle relative norme di attuazione.
-
La legislazione in materia di ordinamento
degli enti locali e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi
conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile
per la loro autonomia normativa. L’entrata in vigore di nuove leggi che
enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata
in vigore delle leggi suddette.
-
Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione
le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo
unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Articolo 2
Ambito di applicazione
-
Ai fini del presente testo unico si intendono
per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le
comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
-
Le norme sugli enti locali previste dal
presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni,
ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono
attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.
Articolo3
Autonomia dei comuni e delle province
-
Le comunità locali, ordinate in
comuni e province, sono autonome.
-
Il comune è l'ente locale che rappresenta
la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
-
La provincia, ente locale intermedio tra
comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi,
ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
-
I comuni e le province hanno autonomia
statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia
impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e
delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
-
I comuni e le province sono titolari di
funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della
regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province
svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono
essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini
e delle loro formazioni sociali.
Articolo 4
Sistema regionale delle autonomie
locali
-
Ai sensi dell’articolo 117, primo e secondo
comma, e dell’articolo 118, primo comma, della Costituzione, le regioni,
ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario
nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative
a livello locale attraverso i comuni e le province.
-
Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali
si conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in ordine
alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie
e nei casi previsti dall’articolo 117 della Costituzione, gli interessi
comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione
e del territorio.
-
La generalità dei compiti e delle
funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e
alle comunità montane, in base ai princìpi di cui all’articolo
4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni
territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni
che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale.
-
La legge regionale indica i principi della
cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al
fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio
dello sviluppo economico, sociale e civile .
-
Le regioni, nell’ambito della propria
autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione,
anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e
funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l’azione coordinata
fra regioni ed enti locali nell’ambito delle rispettive competenze.
Articolo 5
Programmazione regionale e locale
-
La regione indica gli obiettivi generali
della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce
le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli
enti locali.
-
Comuni e province concorrono alla determinazione
degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni
e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione
ed attuazione.
-
La legge regionale stabilisce forme e
modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e
programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
-
La legge regionale indica i criteri e
fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica
e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti
ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
-
La legge regionale disciplina, altresì,
con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della
compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi
regionali, ove esistenti.
Articolo 6
Statuti comunali e provinciali
-
I comuni e le province adottano il proprio
statuto.
-
Lo statuto, nell'ambito dei princìpi
fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione
dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le
forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio
della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce,
altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente,
le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione
popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni
e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente
previsto dal presente testo unico.
-
Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono
norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna
ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza
di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e
della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi
dipendenti.
-
Gli statuti sono deliberati dai rispettivi
consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta
in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è
approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
-
Dopo l'espletamento del controllo da parte
del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta
giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito
nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi
trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
-
L’ufficio del Ministero dell’interno,
istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali,
cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
Articolo 7
Regolamenti
-
Nel rispetto dei principi fissati dalla
legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle
materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e
il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle
funzioni.
Articolo 8
Partecipazione popolare
-
I comuni, anche su base di quartiere o
di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi
di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali
forme associative sono disciplinati dallo statuto.
-
Nel procedimento relativo all'adozione
di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere
previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità
stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei princìpi stabiliti
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
-
Nello statuto devono essere previste forme
di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione
di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette
a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi
e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo
esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche
su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
-
Le consultazioni e i referendum
di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza
locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali
provinciali, comunali e circoscrizionali.
-
Lo statuto, ispirandosi ai principi di
cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale
dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
Articolo 9
Azione popolare e delle associazioni
di protezione ambientale
-
Ciascun elettore può far valere
in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
-
Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio
nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza,
le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo
che l’ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi
dall'elettore.
-
Le associazioni di protezione ambientale
di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre
le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino
al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale
risarcimento è liquidato in favore dell’ente sostituito e le spese
processuali sono liquidate in favore o a carico dell’associazione.
Articolo 10
Diritto di accesso e di informazione
-
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale
e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa
indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione
del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione,
conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione
possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi
o delle imprese.
-
Il regolamento assicura ai cittadini,
singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina
il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua,
con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili
dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini
l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di
esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni
di cui è in possesso l'amministrazione.
-
Al fine di rendere effettiva la partecipazione
dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali
assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni
di volontariato e alle associazioni.
Articolo 11
Difensore civico
-
Lo statuto comunale e quello provinciale
possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia
dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione
comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi,
le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti
dei cittadini.
-
Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative
ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio
comunale o provinciale.
-
Il difensore civico comunale e quello
provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell’ipotesi
prevista all’articolo 127.
Articolo 12
Sistemi informativi e statistici
-
Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi
e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche
tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle
conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne,
quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
-
Gli enti locali, nello svolgimento delle
attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei
risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento
con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322. E’ in ogni caso assicurata l’integrazione dei sistemi
informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.
-
Le misure necessarie sono adottate con
le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
TITOLO II - SOGGETTI
CAPO I - Comune
Articolo 13
Funzioni
-
Spettano al comune tutte le funzioni amministrative
che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente
nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto
ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto
non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale
o regionale, secondo le rispettive competenze.
-
Il comune, per l'esercizio delle funzioni
in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di
cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Articolo 14
Compiti del comune per servizi
di competenza statale
-
Il comune gestisce i servizi elettorali,
di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
-
Le relative funzioni sono esercitate dal
sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’articolo 54.
-
Ulteriori funzioni amministrative per
servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge
che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse
necessarie.
Articolo 15
Modifiche territoriali, fusione
ed istituzione di comuni
-
A norma degli articoli 117 e 133 della
Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali
dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla
legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono
essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti
o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano
sotto tale limite.
-
La legge regionale che istituisce nuovi
comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che
alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate
forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
-
Al fine di favorire la fusione dei comuni,
oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi
alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una
quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
-
La denominazione delle borgate e frazioni
è attribuita ai comuni ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.
Articolo 16
Municipi
-
Nei comuni istituiti mediante fusione
di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere
l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine
o di alcune di esse.
-
Lo statuto e il regolamento disciplinano
l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi
eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori
dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari
popolazione.
Articolo 17
Circoscrizioni di decentramento
comunale
-
I comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni
di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e
di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni
delegate dal comune.
-
L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni
sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
-
I comuni con popolazione tra i 30.000
ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire
le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
-
Gli organi delle circoscrizioni rappresentano
le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità
del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
-
Nei comuni con popolazione superiore a
300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più
accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa
e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa
applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme
di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità
di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare,
a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione
territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione
delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.
Articolo 18
Titolo di città
-
Il titolo di città può essere
concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell’interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l’attuale
importanza .
CAPO II - Provincia
Articolo 19
Funzioni
-
Spettano alla provincia le funzioni amministrative
di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero
territorio provinciale nei seguenti settori:
-
difesa del suolo, tutela e valorizzazione
dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
-
tutela e valorizzazione delle risorse
idriche ed energetiche;
-
valorizzazione dei beni culturali;
-
viabilità e trasporti;
-
protezione della flora e della fauna parchi
e riserve naturali;
-
caccia e pesca nelle acque interne;
-
organizzazione dello smaltimento dei rifiuti
a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi
delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
-
servizi sanitari, di igiene e profilassi
pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
-
compiti connessi alla istruzione secondaria
di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa
l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
-
accolta ed elaborazione dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali.
-
La provincia, in collaborazione con i
comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina
attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale
sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in
quello sociale, culturale e sportivo.
-
La gestione di tali attività ed
opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per
la gestione dei servizi pubblici locali.
Articolo 20
Compiti di programmazione
-
La provincia:
-
raccoglie e coordina le proposte avanzate
dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale
della regione;
-
concorre alla determinazione del programma
regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo
norme dettate dalla legge regionale;
-
formula e adotta, con riferimento alle
previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri
programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove
il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.
-
La provincia, inoltre, ferme restando
le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi
regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento
che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare,
indica:
-
le diverse destinazioni del territorio
in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
-
la localizzazione di massima delle maggiori
infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
-
le linee di intervento per la sistemazione
idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento
del suolo e la regimazione delle acque;
-
le aree nelle quali sia opportuno istituire
parchi o riserve naturali.
-
I programmi pluriennali e il piano territoriale
di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità
agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
-
La legge regionale detta le procedure
di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei comuni
alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
-
Ai fini del coordinamento e dell'approvazione
degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni,
la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha,
in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti
strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
-
Gli enti e le amministrazioni pubbliche,
nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali
di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.
Articolo 21
Circondari e revisione delle circoscrizioni
provinciali
-
La provincia, in relazione all'ampiezza
e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed
alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto
la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi
organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.
-
Nel rispetto della disciplina regionale,
in materia di circondario, lo statuto della provincia può demandare
ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del
circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e
la previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a
maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio
comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha
funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al presidente del
circondario si applicano le disposizioni relative allo status del
presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa
nel circondario.
-
Per la revisione delle circoscrizioni
provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa
di cui all’articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti
criteri ed indirizzi:
-
ciascun territorio provinciale deve corrispondere
alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali,
economici e culturali della popolazione residente;
-
ciascun territorio provinciale deve avere
dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché
per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire
una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico,
sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;
-
l'intero territorio di ogni comune deve
far parte di una sola provincia;
-
l'iniziativa dei comuni, di cui all’articolo
133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei
comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza
della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
-
di norma, la popolazione delle province
risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a
200.000 abitanti;
-
l'istituzione di nuove province non comporta
necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni
dello Stato e degli altri enti pubblici;
-
le province preesistenti debbono garantire
alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti,
personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
-
Ai sensi del secondo comma dell’articolo
117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare
l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.
CAPO III - Aree metropolitane
Articolo 22
Aree metropolitane
-
Sono considerate aree metropolitane le
zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,
Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano
con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle
attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché
alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
-
Su conforme proposta degli enti locali
interessati la regione procede entro centottanta giorni dalla proposta
stessa alla delimitazione territoriale dell’area metropolitana. Qualora
la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore
termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell’area metropolitana.
-
Restano ferme le città metropolitane
e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.
Articolo 23
Città metropolitane
-
Nelle aree metropolitane di cui all’articolo
22, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità
territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all’attività
economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni
sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad
ordinamento differenziato.
-
A tale fine, su iniziativa degli enti
locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della
provincia convocano l’assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati.
L’assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una
proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il
territorio, l’organizzazione, l’articolazione interna e le funzioni.
-
La proposta di istituzione della città
metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun
comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se
la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto
al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti,
essa è presentata dalla regione entro i successivi novanta giorni
ad una delle due Camere per l’approvazione con legge.
-
All’elezione degli organi della città
metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti
in materia di elezioni degli enti locali.
-
La città metropolitana, comunque
denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento
previsto dallo statuto, salvaguardando l’identità delle originarie
collettività locali.
-
Quando la città metropolitana non
coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione
delle circoscrizioni provinciali o all’istituzione di nuove province, anche
in deroga alle previsioni di cui all’articolo 21, considerando l’area della
città come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto
speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti
nel presente comma.
-
Le disposizioni del comma 6 possono essere
applicate anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni
provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite
le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.
Articolo 24
Esercizio coordinato di funzioni
-
La regione, previa intesa con gli enti
locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l’esercizio
coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative
e di cooperazione, nelle seguenti materie:
-
pianificazione territoriale;
-
reti infrastrutturali e servizi a rete;
-
piani di traffico intercomunali;
-
tutela e valorizzazione dell’ambiente
e rilevamento dell’inquinamento atmosferico;
-
interventi di difesa del suolo e di tutela
idrogeologica;
-
raccolta, distribuzione e depurazione
delle acque;
-
smaltimento dei rifiuti;
-
grande distribuzione commerciale;
-
attività culturali;
-
funzioni dei sindaci ai sensi dell’articolo
50, comma 7.
-
Le disposizioni regionali emanate ai sensi
del comma 1 si applicano fino all’istituzione della città metropolitana.
Articolo 25
Revisione delle circoscrizioni
comunali
-
Istituita la città metropolitana,
la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere
alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell’area
metropolitana.
Articolo 26
Norma transitoria
-
Sono fatte salve le leggi regionali vigenti
in materia di aree metropolitane.
-
La legge istitutiva della città
metropolitana stabilisce i termini per il conferimento, da parte della
regione, dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi
dell’articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le modalità
per l’esercizio dell’intervento sostitutivo da parte del Governo in analogia
a quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.112.
CAPO IV - Comunità montane
Articolo 27
Natura e ruolo
-
Le comunità montane sono unioni
di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani,
anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone
montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per
l'esercizio associato delle funzioni comunali.
-
La comunità montana ha un organo
rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o
consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare
la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità.
I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai
consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo
la rappresentanza delle minoranze.
-
La regione individua, concordandoli nelle
sedi concertative di cui all’articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee
per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire
gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato
delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana
avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.
-
La legge regionale disciplina le comunità
montane stabilendo in particolare:
-
le modalità di approvazione dello
statuto;
-
le procedure di concertazione;
-
la disciplina dei piani zonali e dei programmi
annuali;
-
i criteri di ripartizione tra le comunità
montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
-
i rapporti con gli altri enti operanti
nel territorio.
-
La legge regionale può escludere
dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la
popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento
della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di
provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.
L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli
interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle
leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì,
per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti
in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione
non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema
geografico e socioeconomico della comunità.
-
Al comune montano nato dalla fusione dei
comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana
sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base
a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica
anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non
montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede
allo scioglimento della comunità montana.
-
Ai fini della graduazione e differenziazione
degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane,
le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito
territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di
territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione,
delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità
ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
-
Ove in luogo di una preesistente comunità
montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi
enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente
originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall’articolo
36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.
Articolo 28
Funzioni
-
L'esercizio associato di funzioni proprie
dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle comunità
montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio
di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e
dalla regione.
-
Spettano alle comunità montane
le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna
stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
-
Le comunità montane adottano piani
pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a
perseguire gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli
previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla regione, che possono
concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione
del piano.
-
Le comunità montane, attraverso
le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono
alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
-
Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico
ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed
approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
-
Gli interventi finanziari disposti dalle
comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna
sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.
-
Alle comunità montane si applicano
le disposizioni dell’articolo 32, comma 5.
Articolo 29
Comunità isolane o di arcipelago
-
In ciascuna isola o arcipelago di isole,
ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni,
può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità
isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità
montane.
CAPO V - Forme associative
Articolo 30
Convenzioni
-
Al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro
apposite convenzioni.
-
Le convenzioni devono stabilire i fini,
la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
-
Per la gestione a tempo determinato di
uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la
regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di
convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
-
Le convenzioni di cui al presente articolo
possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con
personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo,
ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo
a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Articolo 31
Consorzi
-
Gli enti locali per la gestione associata
di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono
costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali
di cui all’articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare
altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le
leggi alle quali sono soggetti.
-
A tal fine i rispettivi consigli approvano
a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell’articolo
30, unitamente allo statuto del consorzio.
-
In particolare la convenzione deve disciplinare
le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto
disposto dai commi 8, 9 e 10 dell’articolo 50 e dell’articolo 42, comma
2 lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione,
deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi
consortili.
-
Salvo quanto previsto dalla convenzione
e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi
rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea
del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati
nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno
con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto.
-
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione
e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
-
Tra gli stessi enti locali non può
essere costituito più di un consorzio.
-
In caso di rilevante interesse pubblico,
la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori
per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda
l'attuazione alle leggi regionali.
-
Ai consorzi che gestiscono attività
aventi rilevanza economica e imprenditoriale e ai consorzi creati per la
gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano le
norme previste per le aziende speciali.
Articolo 32
Unioni di comuni
-
Le unioni di comuni sono enti locali costituiti
da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare
congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
-
L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione
sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e
la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua
gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e
individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti
risorse.
-
Lo statuto deve comunque prevedere il
presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve
prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei
consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
-
L'unione ha potestà regolamentare
per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle
funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
-
Alle unioni di comuni si applicano, in
quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni.
Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli
organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può
comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla
popolazione complessiva dell’ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti
dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
Articolo 33
Esercizio associato di funzioni
e servizi da parte dei comuni
-
Le regioni, nell’emanazione delle leggi
di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle
funzioni nei confronti della generalità dei comuni.
-
Al fine di favorire l’esercizio associato
delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni
individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle
sedi concertative di cui all’articolo 4. Nell’ambito della previsione
regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando
autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale
indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di
cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite
dalla legge stessa.
-
Le regioni predispongono, concordandolo
con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione
degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi,
realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì
la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione
di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è
aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente
costituite.
-
Al fine di favorire il processo di riorganizzazione
sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni
provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell’ambito del programma
territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell’esercizio
associato delle funzioni da parte dei comuni, con l’eventuale previsione
nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto
stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono
ai seguenti principi fondamentali:
-
nella disciplina delle incentivazioni:
-
favoriscono il massimo grado di integrazione
tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al
livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento
alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati
o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi
di massima integrazione;
-
prevedono in ogni caso una maggiorazione
dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre
forme di gestione sovracomunale;
-
promuovono le unioni di comuni, senza
alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici
da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme
proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.
Articolo 34
Accordi di programma
-
Per la definizione e l'attuazione di opere,
di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province
e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque
di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione
o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza
primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su
richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare
il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità,
il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
-
L'accordo può prevedere altresì
procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
-
Per verificare la possibilità di
concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente
della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti
di tutte le amministrazioni interessate.
-
L'accordo, consistente nel consenso unanime
del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci
e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto
formale del presidente della regione o del presidente della provincia o
del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce
gli effetti della intesa di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti
variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie,
sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
-
Ove l'accordo comporti variazione degli
strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata
dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
-
Per l'approvazione di progetti di opere
pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano
immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma
dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta
la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
-
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo
di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio
presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia
o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto
nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni
statali o enti pubblici nazionali.
-
Allorché l'intervento o il programma
di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime,
la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui
al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal
caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri
esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo
ed al prefetto.
Articolo 35
Norma transitoria
-
L’adozione delle leggi regionali previste
dall’articolo 33, comma 4, avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso
inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni,
sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la
relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo
del presente testo unico. La disciplina adottata nell’esercizio dei poteri
sostitutivi si applica fino alla data di entrata in vigore della legge
regionale.
TITOLO III - ORGANI
CAPO I - Organi di governo del comune
e della provincia
Articolo 36
Organi di governo
-
Sono organi di governo del comune il consiglio,
la giunta, il sindaco.
-
Sono organi di governo della provincia
il consiglio, la giunta, il presidente.
Articolo 37
Composizione dei consigli
-
Il consiglio comunale è composto
dal sindaco e:
-
da 60 membri nei comuni con popolazione
superiore ad un milione di abitanti;
-
da 50 membri nei comuni con popolazione
superiore a 500.000 abitanti;
-
da 46 membri nei comuni con popolazione
superiore a 250.000 abitanti;
-
da 40 membri nei comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano
capoluoghi di provincia;
-
da 30 membri nei comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti;
-
da 20 membri nei comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti;
-
da 16 membri nei comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti;
-
da 12 membri negli altri comuni.
-
Il consiglio provinciale è composto
dal presidente della provincia e :
-
da 45 membri nelle province con popolazione
residente superiore a 1.400.000 abitanti;
-
da 36 membri nelle province con popolazione
residente superiore a 700.000 abitanti;
-
da 30 membri nelle province con popolazione
residente superiore a 300.000 abitanti;
-
da 24 membri nelle altre province.
-
Il presidente della provincia e i consiglieri
provinciali rappresentano la intera provincia.
-
La popolazione è determinata in
base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
Articolo 38
Consigli comunali e provinciali
-
L’elezione dei consigli comunali e provinciali,
la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione
giuridica sono regolati dal presente testo unico.
-
Il funzionamento dei consigli, nel quadro
dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento,
approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità
per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario
per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba
esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge
all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della
provincia.
-
I consigli sono dotati di autonomia funzionale
e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano
le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse
finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle
province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento
dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano
la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento
e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
-
I consiglieri entrano in carica all’atto
della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata
dal consiglio la relativa deliberazione.
-
I consigli durano in carica sino all’elezione
dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione
dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
-
Quando lo statuto lo preveda, il consiglio
si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione
e le forme di pubblicità dei lavori.
-
Le sedute del consiglio e delle commissioni
sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
-
Le dimissioni dalla carica di consigliere,
indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente
al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga
dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine
di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si
fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere
allo scioglimento del consiglio a norma dell’articolo 141.
-
In occasione delle riunioni del consiglio
vengono esposte all’esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera
della Repubblica italiana e quella dell’Unione europea per il tempo in
cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte
salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio
1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull’uso della bandiera
italiana ed europea.
Articolo 39
Presidenza dei consigli comunali
e provinciali
-
I consigli provinciali e i consigli comunali
dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti
da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.
Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di
convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio.
Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente
del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo
le modalità di cui all’articolo 40. Nei comuni con popolazione sino
a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente
del consiglio.
-
Il presidente del consiglio comunale o
provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore
ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco
o il presidente della provincia, inserendo all’ordine del giorno le questioni
richieste.
-
Nei comuni con popolazione inferiore ai
15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede
anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.
-
Il presidente del consiglio comunale o
provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari
ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
-
In caso di inosservanza degli obblighi
di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
Articolo 40
Convocazione della prima seduta
del consiglio
-
La prima seduta del consiglio comunale
e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni
dalla convocazione.
-
Nei comuni con popolazione superiore ai
15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è
presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del
consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente
del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per
gli ulteriori adempimenti. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto
la maggior cifra individuale ai sensi dell’articolo 73 con esclusione del
sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri
ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
-
Qualora il consigliere anziano sia assente
o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal
consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo
i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.
-
La prima seduta del consiglio provinciale
è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla
elezione del presidente del consiglio.
-
Nei comuni con popolazione inferiore ai
15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta
dal sindaco sino all’elezione del presidente del consiglio.
-
Le disposizioni di cui ai commi 2, 3,
4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei
principi stabiliti dallo statuto.
Articolo 41
Adempimenti della prima seduta
-
Nella prima seduta il consiglio
comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,
ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la
condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la
ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste,
provvedendo secondo la procedura indicata dall’articolo 69.
-
Il consiglio comunale, nella prima seduta,
elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi
degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967 n. 223.
Articolo 42
Attribuzioni dei consigli
-
Il consiglio è l’organo di indirizzo
e di controllo politico - amministrativo.
-
Il consiglio ha competenza limitatamente
ai seguenti atti fondamentali:
-
statuti dell’ente e delle aziende speciali,
regolamenti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48 comma 3 ,criteri generali
in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi ;
-
programmi, relazioni previsionali e programmatiche,
piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici,
bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani
territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
-
convenzioni tra i comuni e quelle tra
i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
-
istituzione, compiti e norme sul funzionamento
degli organismi di decentramento e di partecipazione;
-
assunzione diretta dei pubblici servizi,
costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici
servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali,
affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
-
istituzione e ordinamento dei tributi,
con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
-
indirizzi da osservare da parte delle
aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza;
-
contrazione dei mutui non previsti espressamente
in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
-
spese che impegnino i bilanci per gli
esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili
ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
-
acquisti e alienazioni immobiliari, relative
permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in
atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione
e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni
e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
-
definizione degli indirizzi per la nomina
e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed
istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso
enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
-
Il consiglio, nei modi disciplinati dallo
statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla
verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte
del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.
-
Le deliberazioni in ordine agli argomenti
di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza
da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle
variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del
consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Articolo 43
Diritti dei consiglieri
-
I consiglieri comunali e provinciali hanno
diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del
consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio
secondo le modalità dettate dall’articolo 39, comma 2 e di presentare
interrogazioni e mozioni .
-
I consiglieri comunali e provinciali hanno
diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia,
nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e
le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.
Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
-
Il sindaco o il presidente della provincia
o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni
e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte
sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.
-
Lo statuto stabilisce i casi di decadenza
per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo
il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
Articolo 44
Garanzia delle minoranze e controllo
consiliare
-
Lo statuto prevede le forme di garanzia
e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza
delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia,
ove costituite.
-
Il consiglio comunale o provinciale, a
maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio
interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni
sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.
Articolo 45
Surrogazione e supplenza dei consiglieri
provinciali, comunali e circoscrizionali
-
Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali
il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima
lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
-
Nel caso di sospensione di un consigliere
ai sensi dell’articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva
alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea
sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere
al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior
numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma
del comma 1.
Articolo 46
Elezione del sindaco e del presidente
della provincia – Nomina della giunta
-
Il sindaco e il presidente della provincia
sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni
dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
-
Il sindaco e il presidente della provincia
nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente,
e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla
elezione.
-
Entro il termine fissato dallo statuto,
il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta
al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti
da realizzare nel corso del mandato.
-
Il sindaco e il presidente della provincia
possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione
al consiglio.
Articolo 47
Composizione delle giunte
-
La giunta comunale e la giunta provinciale
sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia,
che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti,
che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente,
del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine
il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a
sedici unità.
-
Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito
dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero
massimo degli stessi.
-
Nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco
o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del
consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
-
Nei comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore
di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti
di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla
carica di consigliere
-
Fino all’adozione delle norme statutarie
di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un
numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
-
non superiore a 4 nei comuni con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione
compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con
popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di
provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a
12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;
non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000
di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a
1.000.000 di abitanti;
-
non superiore a 6 per le province a cui
sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui
sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui
sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono
assegnati 45 consiglieri.
Articolo 48
Competenze delle giunte
-
La giunta collabora con il sindaco o con
il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia
ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
-
La giunta compie tutti gli atti rientranti
ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di
governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano
nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del
presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora
con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli
indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla
propria attività e svolge attività propositive e di impulso
nei confronti dello stesso.
-
E’, altresì, di competenza della
giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
Articolo 49
Pareri dei responsabili dei servizi
-
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta
alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile
del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione
di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
-
Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili
dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’ente, in relazione
alle sue competenze.
-
I soggetti di cui al comma 1 rispondono
in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Articolo 50
Competenze del sindaco e del presidente
della provincia
-
Il sindaco e il presidente della provincia
sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
-
Il sindaco e il presidente della provincia
rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il
consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono
al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
-
Salvo quanto previsto dall’articolo 107
essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto
e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle
funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
-
Il sindaco esercita altresì le
altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie
previste da specifiche disposizioni di legge.
-
In particolare, in caso di emergenze sanitarie
o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa
la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta
allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e
dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
-
In caso di emergenza che interessi il
territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie
fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente
comma.
-
Il sindaco, altresì, coordina e
riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale
e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento
dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
-
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal
consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina,
alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia
presso enti, aziende ed istituzioni.
-
Tutte le nomine e le designazioni debbono
essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero
entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato
regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo
136.
-
Il sindaco e il presidente della provincia
nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché
dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali
-
Il sindaco e il presidente della provincia
prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento
di osservare lealmente la Costituzione italiana.
-
Distintivo del sindaco è la fascia
tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi
a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia
di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria
provincia, da portare a tracolla .
Articolo 51
Durata del mandato del sindaco,
del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati
-
Il sindaco e il consiglio comunale, il
presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica
per un periodo di cinque anni.
-
Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi
la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo
scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime
cariche.
-
E’ consentito un terzo mandato consecutivo
se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni,
sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Articolo 52
Mozione di sfiducia
-
Il voto del consiglio comunale o del consiglio
provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della
provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
-
Il sindaco, il presidente della provincia
e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di
una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta
dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata
e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare
a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in
discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua
presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento
del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell’articolo 141.
Articolo 53
Dimissioni, impedimento, rimozione,
decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia
-
In caso di impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta
decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la
giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del
nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni,
le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente,
dal vicesindaco e dal vicepresidente .
-
Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono
il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento
temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della
funzione ai sensi dell’articolo 59.
-
Le dimissioni presentate dal sindaco o
dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso
il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso
si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale
nomina di un commissario.
-
Lo scioglimento del consiglio comunale
o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente
della provincia nonché delle rispettive giunte.
Articolo 54
Attribuzioni del sindaco nei servizi
di competenza statale
-
Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
sovraintende:
-
alla tenuta dei registri di stato civile
e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia
elettorale, di leva militare e di statistica;
-
alla emanazione degli atti che gli sono
attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza
pubblica;
-
allo svolgimento, in materia di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
-
alla vigilanza su tutto quanto possa interessare
la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
-
Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto,
ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
-
In casi di emergenza, connessi con il
traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a
causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità
dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati
nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
-
Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma
2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine
impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati,
senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
-
Chi sostituisce il sindaco esercita anche
le funzioni di cui al presente articolo.
-
Nell'ambito dei servizi di cui al presente
articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare
funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati
e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
-
Nelle materie previste dalle lettere a),
b), c) e d) del comma 1, nonché dall’articolo 14, il sindaco, previa
comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni
ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano
costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può
conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni
nei quartieri e nelle frazioni.
-
Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni
non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può
nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
-
Alle spese per il commissario provvede
l'ente interessato.
-
Ove il sindaco non adotti i provvedimenti
di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.
CAPO II - Incandidabilità,
ineleggibilità, incompatibilità
Articolo 55
Elettorato passivo
-
Sono eleggibili a sindaco, presidente
della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli
elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
-
Per l’eleggibilità alle elezioni
comunali dei cittadini dell’Unione europea residenti nella Repubblica si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197.
Articolo 56
Requisiti della candidatura
-
Nessuno può presentarsi come candidato
a consigliere in più di due province o in più di due comuni
o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella
stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in
carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in
altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
-
Nessuno può essere candidato alla
carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune
ovvero di una provincia .
Articolo 57
Obbligo di opzione
-
Il candidato che sia eletto contemporaneamente
consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve
optare per una delle cariche entro cinque giorni dall’ultima deliberazione
di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della
provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior
numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è
surrogato nell’altro consiglio.
Articolo 58
Cause ostative alla candidatura
-
Non possono essere candidati alle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire
le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere
provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi,
presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni,
consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
istituzioni di cui all’articolo 114, presidente e componente degli organi
delle comunità montane:
-
coloro che hanno riportato condanna definitiva
per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il
delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato
testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,
o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione,
la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena
della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la
detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti
reati;
-
coloro che hanno riportato condanna definitiva
per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante
profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato),
317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione
per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319–ter (corruzione in atti
giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)
del codice penale;
-
coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei
mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione
dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi
da quelli indicati nella lettera b);
-
coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;
-
coloro nei cui confronti il tribunale
ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione,
in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall’articolo 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646.
-
Per tutti gli effetti disciplinati dal
presente articolo e dall’articolo 59 la sentenza prevista dall’articolo
444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
-
Le disposizioni previste dal comma 1 si
applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l’elezione
o la nomina è di competenza:
-
del consiglio provinciale, comunale o
circoscrizionale;
-
della giunta provinciale o del presidente,
della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
-
L’eventuale elezione o nomina di coloro
che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo
che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione è tenuto
a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza
delle condizioni stesse.
-
Le disposizioni previste dai commi precedenti
non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza
passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione
con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai
sensi dell’articolo 178 del codice penale o dell’articolo 15 della legge
3 agosto 1988, n. 327.
Articolo 59
Sospensione e decadenza di diritto
-
Sono sospesi di diritto dalle cariche
indicate al comma 1 dell’articolo 58:
-
coloro che hanno riportato una condanna
non definitiva per uno dei delitti indicati all’articolo 58, comma 1, lettera
a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316,
316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
-
coloro che, con sentenza di primo grado,
confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo
l’elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni
di reclusione per un delitto non colposo;
-
coloro nei cui confronti l’autorità
giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura
di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni
di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione
di diritto consegue, altresì, quando è disposta l’applicazione
di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del
codice di procedura penale.
-
Nel periodo di sospensione i soggetti
sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non
sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica
del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum
o maggioranza qualificata.
-
La sospensione cessa di diritto di produrre
effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro
i termini di cui al precedente periodo l’impugnazione in punto di responsabilità
è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest’ultima ipotesi
la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi
dalla sentenza di rigetto.
-
A cura della cancelleria del tribunale
o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che
comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata
la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo
provvedimento agli organi che hanno convalidato l’elezione o deliberato
la nomina.
-
La sospensione cessa nel caso in cui nei
confronti dell’interessato venga meno l’efficacia della misura coercitiva
di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in
giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione
o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento
ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento
di revoca devono essere pubblicati nell’albo pretorio e comunicati alla
prima adunanza dell’organo che ha proceduto all’elezione, alla convalida
dell’elezione o alla nomina.
-
Chi ricopre una delle cariche indicate
al comma 1 dell’articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio
in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo
il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
-
Quando, in relazione a fatti o attività
comunque riguardanti gli enti di cui all’articolo 58, l’autorità
giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la
decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità
di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso
nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli
enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti
i servizi stessi.
-
Copie dei provvedimenti di cui al comma
7 sono trasmesse al Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 2 comma
2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 60
Ineleggibilità
-
Non sono eleggibili a sindaco, presidente
della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
-
il Capo della Polizia, i vice capi della
polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio
presso il Ministero dell’interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano
le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di
gabinetto dei ministri;
-
nel territorio, nel quale esercitano le
loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i
vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
-
nel territorio, nel quale esercitano il
comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori
delle Forze armate dello Stato;
-
nel territorio, nel quale esercitano il
loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione
e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
-
i titolari di organi individuali ed i
componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale
sull’amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti
che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
-
nel territorio, nel quale esercitano le
loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali,
ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
-
i dipendenti del comune e della provincia
per i rispettivi consigli;
-
il direttore generale, il direttore amministrativo
e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
-
i legali rappresentanti ed i dirigenti
delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio
coincide con il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera
con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono
a costituire l’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
-
i legali rappresentanti ed i dirigenti
delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente
del comune o della provincia;
-
gli amministratori ed i dipendenti con
funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento
del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente
dal comune o dalla provincia;
-
i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri
comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in
altro comune, provincia o circoscrizione.
-
Le cause di ineleggibilità di cui
al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate
almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata
degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive
assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto
se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi
alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il
direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono
eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o
in parte, il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera presso
la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso
nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti,
ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare
per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali
e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel
cui ambito si sono svolte le elezioni.
-
Le cause di ineleggibilità previste
nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto
se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca
dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita
non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
-
Le strutture convenzionate, di cui al
numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
-
La pubblica amministrazione è tenuta
ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla
richiesta. Ove l’amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni
o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha
effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
-
La cessazione delle funzioni importa la
effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito.
-
L’aspettativa è concessa anche
in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai
sensi dell’articolo 81.
-
Non possono essere collocati in aspettativa
i dipendenti assunti a tempo determinato.
-
Le cause di ineleggibilità previste
dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere
provinciale.
Articolo 61
Ineleggibilità a sindaco
e presidente della provincia
-
Non può essere eletto alla carica
di sindaco o di presidente della provincia:
-
il ministro di un culto;
-
coloro che hanno ascendenti o discendenti
ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive
amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale, di appaltatore
di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro
fideiussore.
Articolo 62
Decadenza dalla carica di sindaco
e di presidente della provincia
-
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dall’articolo 5 del decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, l’accettazione della candidatura a deputato o
senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione
superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza
dalle cariche elettive ricoperte.
Articolo 63
Incompatibilità
-
Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:
-
l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento
di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte
del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa,
una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa
superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate dell’ente;
-
colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza
o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi,
esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune
o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto
di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le
sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della
regione;
-
il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo
continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente
comma;
-
colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od
amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza
di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.
Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente
a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo
di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale.
Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere
è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso
sia proposto contro quest’ultimo comune, competente a decidere è,
in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il
ricorso sia proposto contro quest’ultimo comune, competente a decidere
è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più
vicino;
-
colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato,
rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda
da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in
giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto od azienda e
non ha ancora estinto il debito;
-
colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso
il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti
è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido
ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia
ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
-
colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di
ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
-
L’ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno
parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei
registri pubblici.
-
L’ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori
per fatto connesso con l’esercizio del mandato.
Articolo 64
Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e
assessore nella rispettiva giunta
-
La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere
comunale e provinciale.
-
Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore
nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione
della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
-
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti.
-
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti,
i parenti ed affini fino la terzo grado, rispettivamente, del sindaco e
del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati
rappresentanti del comune e della provincia.
Articolo 65
Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale
e circoscrizionale
-
Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco
e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono
incompatibili con la carica di consigliere regionale.
-
Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono,
altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere
provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune,
di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
-
La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di
consigliere di una circoscrizione del comune.
Articolo 66
Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali
e ospedaliere
-
La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore
sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile
con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale,
di presidente o di assessore della comunità montana.
Articolo 67
Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità
-
Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità
gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della
provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o
regolamento in ragione del mandato elettivo.
Articolo 68
Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità
-
La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente
capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
-
Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione
sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.
-
Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute
alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili
le disposizioni di cui al secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma
dell’articolo 60.
-
La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla
data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità
o di incompatibilità.
Articolo 69
Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità
-
Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni
previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista
al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle
condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio
di cui l’interessato fa parte gliela contesta.
-
L’amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni
o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
-
Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale
ai sensi del successivo articolo 70, il temine di dieci giorni previsto
dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
-
Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa
di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l’amministratore
a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che
intende conservare.
-
Qualora l’amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il
consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è
ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
-
La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria
del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che
è stato dichiarato decaduto.
-
Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o
su istanza di qualsiasi elettore.
Articolo 70
Azione popolare
-
La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in
prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque
altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare
all’amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché
al sindaco o al presidente della provincia.
-
L’azione può essere promossa anche dal prefetto.
-
Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti
dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570.
-
Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi
previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570.
CAPO III - Sistema elettorale
Articolo 71
Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a
15.000 abitanti
-
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri
comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione
del sindaco.
-
Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato
il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo
da affiggere all’albo pretorio.
-
Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista
di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero
di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non
inferiore ai tre quarti.
-
Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato
alla carica di sindaco.
-
Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco,
segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere
un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale
compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto,
scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
-
E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior
numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno
di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore
parità viene eletto il più anziano di età.
-
A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti
tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco
ad essa collegato.
-
Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato
il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati
al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il
numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale
superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente
fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna
lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero
dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così
ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare,
disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti
seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è
attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a
parità di quest'ultima, per sorteggio.
-
Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri
comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite
dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità
di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine
di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è
attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.
-
Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati
compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché
essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento
dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per
cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora
non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.
-
In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto
dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per
le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità
stabilite dall’articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del
Presidente della Repubblica. 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni
caso, l’integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le
liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.
Articolo 72
Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti
-
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è
eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del
consiglio comunale.
-
Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all’atto della
presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste
presentate per l’elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia
solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste
interessate.
-
La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata
per l’elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati
alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco
sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato
è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare
per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate,
tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore
può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco,
anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo
rettangolo.
-
E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza
assoluta dei voti validi.
-
Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede
ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva
a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla
carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso
al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste
per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra
elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa
al ballottaggio il candidato più anziano di età.
-
In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi
al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio
il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la
domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
-
Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti
con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I
candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro
sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori
liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento
nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia
solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle
liste interessate.
-
La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati
alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale
sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando
un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato
prescelto.
-
Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che
ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità
di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai
sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del
consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva.
A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco
il candidato più anziano d'età.
Articolo 73
Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti
-
Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero
di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non
inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora
il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra
decimale superiore a 50 centesimi.
-
Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato
il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo
da affiggere all’albo pretorio. Più liste possono presentare lo
stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare
il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
-
Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando
un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può
esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da
lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del
contrassegno.
-
L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente
alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del
secondo turno.
-
La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti
validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.
-
La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è
costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
-
Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto
al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano
a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
-
Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri
a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione
del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide
la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente
per 1, 2, 3, 4,....sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere
e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più
alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli
in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà
tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi
nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali,
il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati,
i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine
dei quozienti.
-
Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di
ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è
divisa per 1, 2, 3, 4, .....sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti
al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti
e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
-
Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo
turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già
conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del
consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene
assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista
o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti
validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto
al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che
non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per
cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi,
semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate
al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento
dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o
gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.
-
Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o
gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica
di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti,
collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso
di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di
sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è
detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
-
Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri
comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive
cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono
proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
Articolo 74
Elezione del presidente della provincia
-
Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e
diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione
per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio
provinciale.
-
Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122,
e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio
della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere
provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni
di cui all’art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto
compatibili.
-
All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica
di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno
dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione
di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione
resa dai delegati dei gruppi interessati.
-
La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella
stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del
nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia,
il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al
consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di
ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato
al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto
da quel contrassegno.
-
Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale
tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può,
altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della
provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei
candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche
un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati
si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale
corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente
della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato
alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo
rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al
candidato alla carica di presidente della provincia.
-
E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica
che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
-
Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede
ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva
a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla
carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno
il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo
ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano
di età.
-
In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi
al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella
graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva
al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
-
I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi
di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati
ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla
prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di
candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento
nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con
analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
-
La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati
alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo,
sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati.
Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è
scritto il nome del candidato prescelto.
-
Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia
il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso
di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia
il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio
provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva.
A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato
più anziano di età.
Articolo 75
Elezione del consiglio provinciale
-
L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di
collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo
1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le
norme di cui all’articolo 74 e al presente articolo.
-
Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome
e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il
programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio. Più gruppi
possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della
provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma
amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
-
L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati
collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente
della provincia.
-
La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi
ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della
provincia.
-
Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano
ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non
appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
-
Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si
divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente
per 1, 2, 3, 4,…. sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere.
Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti,
in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in
una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati
tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi
nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali,
il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la
maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati,
i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine
dei quozienti.
-
Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi
di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della
provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati
al consiglio provinciale.
-
Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato
eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per
cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi
di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento
all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire
al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato
eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun
gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti
riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ..... sino a concorrenza del
numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più
alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
-
I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi
del comma 6.
-
Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di
candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere
i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti,
collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio.
In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica
di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo
è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati
collegati.
-
Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri
provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive
cifre individuali.
-
La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata
moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per
cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel
collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature
presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria,
la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.
Articolo 76
Anagrafe degli amministratori locali e regionali
-
Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero
dell’interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti
a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori
locali nonché i dati relativi alla tenuta ed all’aggiornamento anche
in corso di mandato.
-
L’anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni,
province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di
appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata.
I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso
i sistemi di comunicazione telematica.
-
Per gli amministratori non elettivi l’anagrafe è costituita dai
dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.
-
Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque
il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico,
dei dati contenuti nell’anagrafe.
CAPO IV - Status degli amministratori locali
Articolo 77
Definizione di amministratore locale
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La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire
cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare
il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari
ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti
previsti dalla legge.
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Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e
delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori
si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani,
i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani
e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali,
i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti,
i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti
degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché
i componenti degli organi di decentramento.
Articolo 78
Doveri e condizione giuridica
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Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni,
deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona
amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni,
competenze e responsabilità degli amministratori di cui all’articolo
77, comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
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Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal
prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti
interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo
di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere
generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una
correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e
specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto
grado.
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I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di
edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività
professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio
da essi amministrato.
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Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta
di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato,
le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione
sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale.
Nelle more dell’accertamento di tale stato di correlazione immediata e
diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore
o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative
disposizioni del piano urbanistico.
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Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori
ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi
e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.
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Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono
essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante
l’esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento
al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata
dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nell’assegnazione
della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme
sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità
per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a
questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può
essere espletato nell’ente nel quale il soggetto è amministratore
o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.
Articolo 79
Permessi e licenze
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I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali,
provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni
di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione
superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio
per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel
caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori
hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno
successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre
la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata
successiva.
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Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti
dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio
sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia,
ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare
di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta,
a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata
del mandato.
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I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali,
metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi
esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di
comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni
consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle
commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze
dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli
statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio
per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro
effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende
il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di
lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì
nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che
svolgono il servizio sostitutivo.
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I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città
metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e
dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali
e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle
province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno
diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai
rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese,
elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani,
presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali
e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
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I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori
permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili
qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.
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L’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i
lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti,
devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione
dell’ente.
Articolo 80
Oneri per permessi retribuiti
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Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 79 sono
retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi
retribuiti sono a carico dell’ente presso il quale i lavoratori dipendenti
esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79. L’ente, su richiesta
documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo
stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate
di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall’ente
entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da
imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge
11 marzo 1988, n. 67.
Articolo 81
Aspettative
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Gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2, che siano lavoratori
dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita
per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa
è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché
come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
Articolo 82
Indennità
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Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità
di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco,
il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente
della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali,
i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti
degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni,
delle province, delle città metropolitane, delle comunità
montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità
è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto
l’aspettativa.
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I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità
montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo,
un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere
può superare l’importo pari ad un terzo dell’indennità massima
prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui
al comma 8.
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Ai soli fini dell’applicazione delle norme relative al divieto di cumulo
tra pensione e redditi, le indennità di cui ai 1 e 2 non sono assimilabili
ai edditi da lavoro di qualsiasi natura.
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Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all’interessato
competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una
indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità
comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità
di funzione per i consiglieri prevede l’applicazione di detrazioni dalle
indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli
organi collegiali.
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Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra
loro cumulabili. L’interessato opta per la percezione di una delle due
indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.
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Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza
quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti
dalla stessa persona.
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Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione
prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione
a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni
che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
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La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza
di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel
rispetto dei seguenti criteri:
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equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
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articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica
degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione,
della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle
entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente;
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articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli,
dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori
e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto
alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della
provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi
fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità
di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari
alla popolazione dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali o
alla popolazione montana della comunità montana;
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definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori
delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni
ad esse assegnate;
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determinazione dell’indennità spettante al presidente della provincia
e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti,
comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario
generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a
dieci mila abitanti, nella determinazione dell’indennità si tiene
conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
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previsione dell’integrazione dell’indennità dei sindaci e dei presidenti
di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità
mensile, spettante per ciascun anno di mandato.
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Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si
può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al
comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.
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Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni
ai fini dell’adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni
di presenza sulla base della media degli indici annuali dell’ISTAT di variazione
del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l’anno precedente,
la variazione verificatasi nel biennio nell’indice dei prezzi al consumo
rilevata dall’ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese
di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.
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Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai
sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera
di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento
la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata
dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto
alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8.
Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in
condizioni di dissesto finanziario.
Articolo 83
Divieto di cumulo
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I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali
possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
Articolo 84
Rimborsi spese e indennità di missione
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Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori
del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione
del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi,
ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti
il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché
la indennità di missione alle condizioni dell’articolo 1, comma
1, e dell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836,
e per l’ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla
medesima legge, e successive modificazioni.
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La liquidazione del rimborso delle spese o dell’indennità di missione
è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato,
corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente
sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della
missione.
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Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha
sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio
effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute
dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza
necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni
proprie o delegate.
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I consigli e le assemblee possono sostituire all’indennità di missione
il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento
i casi in cui si applica l’uno o l’altro trattamento.
Articolo 85
Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali
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Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento
e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive,
si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti
locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti
locali.
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Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione
dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli
organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci
degli enti stessi.
Articolo 86
Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni
fiscali e assicurative
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L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione
tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali,
previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per
i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane,
di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali
e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti,
per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati
in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima
disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali
nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo
decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili
fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali
che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 81.
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Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano
le cariche di cui al comma 1 l’amministrazione locale provvede, allo stesso
titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale,
versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell’interno, del lavoro
e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie
in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire
alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua
ad essere iscritto alla data dell’incarico.
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L’amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore
di lavoro la quota annuale di accantonamento per l’indennità di
fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell’indennità di
carica annua da parte dell’ente e per l’eventuale residuo da parte dell’amministratore.
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Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 1, delle legge 23 dicembre
1994, n. 724.
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I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni
e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori
contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.
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Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale
dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita
l’eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali,
entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data
di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999 n. 265, ed entro tre anni
se successiva.
Articolo 87
Consigli di amministrazione delle aziende speciali
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Fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali,
ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche
consortili si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 78, comma
2, nell’articolo 79, commi 3 e 4, nell’articolo 81, nell’articolo 85 e
nell’articolo 86.
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
CAPO I - Uffici e personale
Articolo 88
Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali
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All’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi
i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,e successive modificazioni
ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione
e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute
nel presente testo unico.
Articolo 89
Fonti
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Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità
allo statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base
a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione
e secondo principi di professionalità e responsabilità.
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La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo
conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle
seguenti materie:
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responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento
delle procedure amministrative;
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organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
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principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
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procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
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ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
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garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale
nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca;
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disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra
impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi
di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
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I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per
le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall’articolo 36 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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In mancanza di disciplina regolamentare sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la
procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
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Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico,
provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché
all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia
normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità
di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e
dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla
normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.
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Nell’ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma
1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti
alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti
alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
Articolo 90
Uffici di supporto agli organi di direzione politica
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Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere
la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del
presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge,
costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati
o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a
tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione,
sono collocati in aspettativa senza assegni.
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Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli
enti locali.
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Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2
il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può
essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il
lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità
della prestazione individuale .
Articolo 91
Assunzioni
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Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità
e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.
Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata
delle spese del personale.
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Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle
assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi
ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare
per nuove assunzioni, di cui ai commi 2 bis, 3, 3 bis e 3 ter dell’articolo
39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili,
realizzabili anche mediante l’incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle
assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate
dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
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Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente,
solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati
da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente.
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Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un
termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura
dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili,
fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione
del concorso medesimo.
Articolo 92
Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale
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Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale
e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina
vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività
lavorativa presso altri enti.
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Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione
a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico,
al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi
e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere
particolari modalità di selezione per l’assunzione del personale
a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri
di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell’articolo
36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Articolo 93
Responsabilità patrimoniale
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Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano
le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati
civili dello Stato.
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Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico
denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché
coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono
rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione
della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi
vigenti
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Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo
richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente
per il giudizio di conto di cui all’articolo 74 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214 .
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L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione
del fatto La responsabilità nei confronti degli amministratori e
dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si
estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento
del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.
Articolo 94
Responsabilità disciplinare
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Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c),
d) ed e) del comma 1 dell’articolo 58 nonché alle lettere a), b)
e c) del comma 1 dell’articolo 59 nei confronti del personale dipendente
delle amministrazioni locali, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo
alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio
ricoperti. La sospensione è disposta dal responsabile dell’ufficio
secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste
dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice
sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria
del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali
indicati nelle predette disposizioni .
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Al personale dipendente di cui al comma precedente si applicano altresì
le disposizioni del comma 5 dell’articolo 58 e del comma 6 dell’articolo
59 previa attivazione del procedimento disciplinare.
Articolo 95
Dati sul personale degli enti locali
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Il Ministero dell'interno aggiorna periodicamente, sentiti l’Associazione
nazionale comuni italiani (Anci), l’Unione delle province d’Italia (Upi)
e l’Unione nazionale comuni, comunità enti montani (Uncem), i dati
del censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali.
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Resta ferma la disciplina sulla banca dati sulle dotazioni organiche degli
enti locali prevista dall’articolo 16 ter del decreto legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n.
68.
Articolo 96
Riduzione degli organismi collegiali
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Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi
dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive
competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di
ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli
ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili
per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente
interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi
a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative
funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza
nella materia.
CAPO II - Segretari comunali e provinciali
Articolo 97
Ruolo e funzioni
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Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali,
di cui all’articolo 102 e iscritto all'albo di cui all’articolo 98.
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Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
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Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà
prevista dal comma 1 dell’articolo 108, contestualmente al provvedimento
di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente
e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario
ed il direttore generale.
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Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti
e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti
del comma 1 dell’articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia
abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
-
partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
-
esprime il parere di cui all’articolo 49, in relazione alle sue competenze,
nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
-
può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed
autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
-
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti,
o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
-
esercita le funzioni di direttore generale nell’ipotesi prevista dall’articolo
108 comma 4.
-
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può
prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo
nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
-
Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato
dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 98
Albo nazionale
-
L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede
per concorso, è articolato in sezioni regionali.
-
Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore
al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate,
maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di
amministrazione dell'Agenzia di cui all’articolo 102 e funzionale all'esigenza
di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci
e dei presidenti di provincia.
-
I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale
comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia.
-
L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione
concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione
autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
-
Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare
i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.
Articolo 99
Nomina
-
Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che
dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra
gli iscritti all'albo di cui all’articolo 98.
-
Salvo quanto disposto dall’articolo 100, la nomina ha durata corrispondente
a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo
ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione
del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad
esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
-
La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi
giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia,
decorsi i quali il segretario è confermato.
Articolo 100
Revoca
-
Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del
sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta,
per violazione dei doveri d'ufficio.
Articolo 101
Disponibilità e mobilità
-
Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque
privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità
per la durata massima di quattro anni.
-
Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed
è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all’articolo
102 per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività
di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza,
ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita
presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico
dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità
al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione
agli incarichi conferiti.
-
Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento
di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti
violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete
il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti
i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento degli
incarichi di cui al comma 2.
-
Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio in qualità di
titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità
presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione
giuridica ed economica.
Articolo 102
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali
e provinciali
-
E' istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto
pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno.
-
L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da due
sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi,
da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo
e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie
locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.
-
Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti
i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
-
L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione,
può adeguare la dotazione organica in relazione alle esigenze di
funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio.
-
All' Agenzia è attribuito un fondo finanziario di mobilità
a carico degli enti locali, disciplinato dal regolamento di cui all’articolo
103, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario
dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in
sede di accordo contrattuale.
-
Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore per la
formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione
locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma
5 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all’articolo
42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
Articolo 103
Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma
-
Salvo quanto previsto dal presente testo unico, sono disciplinati con regolamento,
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro competente, sentite le organizzazioni
sindacali e le rappresentanze degli enti locali, l'organizzazione, il funzionamento
e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la
sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, le modalità
di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra
le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalità
di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria.
-
Il regolamento si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:
-
reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle
procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche
in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione
civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori
ruolo;
-
previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato
ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione
e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno;
-
disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando
l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo
della Corte dei Conti;
-
utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire
sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza
e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla
qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi
a loro carico.
Articolo 104
Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole
regionali e interregionali
-
L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati
con regolamento, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni
per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti,
enti, società di formazione e ricerca.
-
L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione
e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa
convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno.
Articolo 105
Regioni a statuto speciale
-
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano le materie di cui al presente capo con propria legislazione
.
-
Nel territorio della regione Trentino - Alto Adige, fino all'emanazione
di apposita legge regionale, rimane ferma l'applicazione del titolo VI
della legge 11 marzo 1972, n. 118.
Articolo 106
Disposizioni finali e transitorie
-
Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo
nazionale di lavoro resta ferma la classificazione dei comuni e delle province
ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate
al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.
-
I segretari già iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi
dell’articolo 17, comma 82, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e trasferiti
presso altre pubbliche amministrazioni, permangono nel ruolo statale e
mantengono ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile
in godimento.
-
Ai fini dell'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50, i segretari comunali
di cui all’articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica
4 dicembre 1997, n. 465, o all’articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori
ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dopo
il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla
data di entrata in vigore della citata legge n. 50 del 1999. Gli oneri
relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti
dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni
di destinazione; successivamente sono a queste imputate. Analogamente si
provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il
Ministero dell'interno ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
CAPO III - Dirigenza ed incarichi
Articolo 107
Funzioni e responsabilità della dirigenza
-
Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri
e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano
al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo
spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria
e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
-
Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni
di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo
dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore
generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
-
Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi
organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite
dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
-
la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
-
la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
-
la stipulazione dei contratti;
-
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni
di spesa;
-
gli atti di amministrazione e gestione del personale;
-
i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale,
nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da
atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie;
-
tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione
in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza
edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla
vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione
dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
-
le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio
e di conoscenza;
-
gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base
a questi, delegati dal sindaco .
-
Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo
1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di
specifiche disposizioni legislative.
-
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le
disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l’adozione
di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono
nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto
previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54.
-
I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione
agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza
e dei risultati della gestione.
-
Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi
contenuti nell’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, secondo le modalità previste dall’articolo 147 del
presente testo unico.
Articolo 108
Direttore generale
-
Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il
presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale
o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della
dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri
stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,
che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi
di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal
presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente,
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare
al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi
previsto dall’articolo 197, comma 2 lettera a), nonché la proposta
di piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo 169. A tali fini,
al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate,
i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
-
Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della
provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La
durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco
o del presidente della provincia.
-
Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito
procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione
tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione
coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
-
Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in
ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le
relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente
della provincia al segretario.
Articolo 109
Conferimento di funzioni dirigenziali
-
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 50, comma 10,con provvedimento motivato e con le modalità
fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo
criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati
nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia
e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del
presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento,
o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario
degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo
169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli
altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione
degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di
funzioni di direzione a seguito di concorsi.
-
Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di
cui all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell’articolo
97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento
motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Articolo 110
Incarichi a contratto
-
Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili
dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione,
possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico
o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi
restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
-
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti
in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e
le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della
dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le
alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica
da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente
non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.
Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità
analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato
di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti
sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento
della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con
una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
-
I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore
al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica.
Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti
collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può
essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità
ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e
culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto
e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono
definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno
imputati al costo contrattuale e del personale.
-
Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in
cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie.
-
Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è
risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato
con l’ente locale ai sensi del comma 2. L’amministrazione di provenienza
dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data
in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo
stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione
del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità
del posto in organico.
-
Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può
prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
Articolo 111
Adeguamento della disciplina della dirigenza
-
Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell’esercizio
della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto
ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo II del decreto
legislativo del 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO V - SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI
Articolo 112
Servizi pubblici locali
-
Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla
gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni
ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e civile delle comunità locali.
-
I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti
dalla legge.
-
Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici
locali e carte dei servizi.
Articolo 113
Forme di gestione
-
I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:
-
in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
-
in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche
e di opportunità sociale;
-
a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi
di rilevanza economica ed imprenditoriale;
-
a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
-
a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata
a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente
titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla
natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più
soggetti pubblici o privati;
-
a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà
pubblica maggioritaria a norma dell’articolo 116.
Articolo 114
Aziende speciali ed istituzioni
-
L’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale dotato di
personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio
statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
-
L’istituzione è organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio
di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
-
Organi dell’azienda e dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione,
il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità
gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori
sono stabilite dallo statuto dell’ente locale.
-
L’azienda e l’istituzione informano la loro attività a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio
di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi,
compresi i trasferimenti.
-
Nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende
speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli
delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell’ente
locale da cui dipendono.
-
L’ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità
e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza;
verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
-
Il collegio dei revisori dei conti dell’ente locale esercita le sue funzioni
anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell’azienda speciale
prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di
verifica della gestione.
-
Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:
-
il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini
i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
-
i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
-
il conto consuntivo;
-
il bilancio di esercizio.
Articolo 115
Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni
-
I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale,
trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell’articolo 113 lett.
c) in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici
per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione.
Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla
deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione
delle aziende speciali risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato
e comunque in misura non inferiore all’importo minimo richiesto per la
costituzione delle società medesime. L’eventuale residuo del patrimonio
netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile
le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende
originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti
attivi e passivi delle aziende originarie.
-
La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti
in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa
vigente, ferma l’applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi
terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
-
Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti,
entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori
devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una
relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343, primo
comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione
gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento
dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa
e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima.
Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via
definitiva le azioni delle società sono inalienabili.
-
Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai
fini dell’applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
-
Le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono essere
alienate anche ai fini e con le modalità di cui all’articolo 116.
-
Il conferimento e l’assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende
speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni
fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
-
La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione
dell’azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione
di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo nonché
agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.
Articolo 116
Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti
locali
-
Gli enti locali possono, per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione
delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché
per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico,
che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale,
nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società
per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria
anche in deroga a disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati
provvedono alla scelta dei soci privati e all’eventuale collocazione dei
titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L’atto
costitutivo delle società deve prevedere l’obbligo dell’ente pubblico
di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi
pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all’azionariato
diffuso e resta comunque sul mercato.
-
La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria
degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento adottato
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 1995, n.
26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive
modifiche e integrazioni.
-
Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme
vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori
pubblici.
-
Fino al secondo esercizio successivo a quello dell’entrata in funzione
dell’opera, l’ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia
fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria
quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.
-
Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi
e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per
la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo
comma, si applicano le disposizioni dell’articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.
Articolo 117
Tariffe dei servizi
-
Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura
tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento
e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa
ai servizi stessi sono i seguenti:
-
la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale
copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
-
l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
-
l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche
degli investimenti e della qualità del servizio;
-
l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con
le prevalenti condizioni di mercato.
-
La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è
determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti
di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello
statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
-
Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall’ente pubblico
per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell’ente o per effetto
del modello organizzativo di società mista, la tariffa è
riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.
Articolo 118
Regime del trasferimento di beni
-
I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle
province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di
società per azioni costituite ai sensi dell’articolo 113, lettera
e) sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro,
di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta,
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti
per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui
all’articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti
per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti,
sono ridotti alla metà.
-
Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti
ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi
posti in essere nell’ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali
e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni
vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende
speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale
o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto
lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle
aziende soppresse, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di
aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella
costituenda società per azioni. Le stesse disposizioni si applicano
altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di
rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione
o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi
degli articoli 31 e 274 comma 4, per la costituzione di società
per azioni ai sensi dell’articolo 116, ovvero per la costituzione, anche
mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per
azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, e successive modificazioni.
-
Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province
e comuni, in favore di società costituite ai sensi dell’articolo
113, lettera e) e dell’articolo 116 nonché dei consorzi e delle
aziende speciali di cui, rispettivamente, agli articoli 31 e 114 non si
applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali
degli enti pubblici territoriali
Articolo 119
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni
-
In applicazione dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al
fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni,
le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico,
possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione,
nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire
consulenze o servizi aggiuntivi.
Articolo 120
Società di trasformazione urbana
-
Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della
provincia e della regione, possono costituire società per azioni
per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione
degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno
in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per
azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
-
Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione
delle aree interessate dall’intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione
delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite
ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.
-
Le aree interessate dall’intervento di trasformazione sono individuate
con delibera del consiglio comunale. L’individuazione delle aree di intervento
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree
non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti
locali interessate dall’intervento possono essere attribuite alla società
a titolo di concessione.
-
I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni
di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente,
a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
Articolo 121
Occupazione d’urgenza di immobili
-
L’amministrazione comunale può disporre, in presenza dei presupposti
di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, l’occupazione
d’urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori
pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale
pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al presente
titolo. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione
dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale
di immissione nel possesso ai sensi dell’articolo 3 della legge 3 gennaio
1978, n. 1, e successive modificazioni.
Articolo 122
Lavori socialmente utili
-
Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia di lavori
socialmente utili, previste dall’articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto
legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 123
Norma transitoria
-
Resta fermo l’obbligo per gli enti locali di adeguare l’ordinamento delle
aziende speciali alle disposizioni di cui all’articolo 114; gli enti locali
iscrivono per gli effetti di cui al primo comma dell’articolo 2331 del
codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.
-
Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende
speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del
registro delle imprese, di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580.
-
Le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 si applicano fino all’adeguamento
delle aziende speciali alla disciplina del presente testo unico; si applicano
altresì per l’esercizio del diritto di riscatto relativo ai rapporti
in corso di esecuzione.
TITOLO VI - CONTROLLI
CAPO I - Controllo sugli atti
Articolo 124
Pubblicazione delle deliberazioni
-
Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante
affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni
consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
-
Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante
affissione all’albo pretorio del comune ove ha sede l’ente, per quindici
giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.
Articolo 125
Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo
-
Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla
giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi
sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto
o dal regolamento.
Articolo 126
Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo
di legittimità
-
Il controllo preventivo di legittimità di cui all’articolo 130 della
Costituzione sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli
statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi
quelli attinenti all’autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio,
sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate
dal consiglio, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del
presente testo unico.
-
Il controllo preventivo di legittimità si estende anche agli atti
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Articolo 127
Controllo eventuale
-
Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo,
nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei
consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni
con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e
motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione
all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
-
appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla
soglia di rilievo comunitario;
-
dotazioni organiche e relative variazioni;
-
assunzioni del personale.
-
Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato
regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale
o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione
sia illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla
richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se
l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se
viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti il consiglio.
-
La giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo
di legittimità dell’organo regionale di controllo ogni altra deliberazione
dell’ente secondo le modalità di cui all’articolo 133 .
Articolo 128
Comitato regionale di controllo
-
Per l'esercizio del controllo di legittimità è istituito,
con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale
di controllo sugli atti dei comuni e delle province.
-
Sono disciplinate con legge regionale l'elezione, a maggioranza qualificata
dei componenti del comitato regionale di controllo di cui all’articolo
130, comma 1 lettera a) e comma 2 prima parte , la tempestiva sostituzione
degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze
ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonché per
la supplenza del presidente.
-
La legge regionale può articolare il comitato in sezioni per territorio
o per materia, salvaguardando con forme opportune l'unitarietà di
indirizzo. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del
comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del
comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento.
-
Le pronunce degli organi di controllo previsti nel presente capo sono provvedimenti
definitivi.
-
I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente
responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati
con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 129
Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo
-
Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo
servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine
di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti
o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti
nuovi dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria
normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi
di consulenza.
Articolo 130
Composizione del comitato
-
Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono composti:
-
da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:
-
uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una
terna proposta dal competente ordine professionale;
-
uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o
dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali;
-
uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni
la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere regionale
o di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari statali, regionali
o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente
od equiparata;
-
uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o
tra i professori di ruolo di università in materie giuridiche ed
amministrative ovvero tra i segretari comunali o provinciali in quiescenza;
-
da un esperto designato dal commissario del Governo scelto fra funzionari
dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle rispettive province.
-
Il consiglio regionale elegge non più di due componenti supplenti
aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente,
avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, è designato
dal commissario del Governo.
-
In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui rispettivamente
alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute i componenti
supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.
-
Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente
ed un vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal consiglio regionale.
-
Funge da segretario un funzionario della regione.
-
Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove
elezioni del consiglio regionale, nonché quando si dimetta contemporaneamente
la maggioranza dei rispettivi componenti.
-
Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici,
sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa
non retribuita.
-
Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed
alle aspettative previsti per gli amministratori locali.
Articolo131
Incompatibilità ed ineleggibilità
-
Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali
di controllo:
-
i deputati, i senatori, i parlamentari europei;
-
i consiglieri e gli assessori regionali;
-
gli amministratori di enti locali o di altri enti soggetti a controllo
del comitato, nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno
precedente alla costituzione del medesimo comitato;
-
coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche
di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari
dello Stato;
-
i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti
al controllo del comitato nonché i dipendenti dei partiti presenti
nei consigli degli enti locali della regione;
-
i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di
esso;
-
coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso
la regione o enti sottoposti al controllo regionale;
-
coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello
provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto
tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato.
Articolo132
Funzionamento del comitato
-
Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni,
le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente
e del vicepresidente, le forme di pubblicità della attività
dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonché il rilascio
di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale.
-
Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei
loro uffici, nonché la corresponsione di un'indennità di
carica ai componenti sono a carico della regione.
-
La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo
ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e dell'autonomia dell'organo.
Articolo 133
Modalità del controllo preventivo di legittimità
-
Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità
dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate
nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la
forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse
pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto
della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza
interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle
deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle
stesse.
-
Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione
degli atti di cui all’articolo 126, comma 1 può disporre l'audizione
dei rappresentanti dell'ente deliberante o può richiedere, per una
sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta.
In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende
a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi
o dell'audizione dei rappresentanti.
-
Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da
apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad
adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
-
Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui
al comma 3, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto
della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla
nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.
-
Non può essere riesaminato il provvedimento sottoposto a controllo
nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa
di controllo.
Articolo 134
Esecutività delle deliberazioni
-
La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità
deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo
all’adozione. Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione
della stessa il comitato regionale di controllo non trasmetta all’ente
interessato un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni
diventano comunque esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine
il comitato regionale di controllo dia comunicazione di non aver riscontrato
vizi di legittimità.
-
Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta
di controllo sospende l’esecutività delle stesse fino all’avvenuto
esito del controllo.
-
Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a
controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla
loro pubblicazione.
-
Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti.
Articolo 135
Comunicazione deliberazioni al prefetto
-
Il prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o a lui
delegati dal Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater,
del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modificazioni ed integrazioni,
qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che
esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività
riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti
similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, ovvero quando
sia necessario assicurare il regolare svolgimento delle attività
delle pubbliche amministrazioni, richiede ai competenti organi statali
e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.
-
Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto può chiedere che
siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni
degli enti locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale
a tutti i contratti, con le modalità e i termini previsti dall’articolo
133, comma 1. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente
all'affissione all'albo.
Articolo 136
Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori
-
Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine,
ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede
a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale,
ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario
ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
Articolo 137
Poteri sostitutivi del Governo
-
Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali,
in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli
obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di
grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna
all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
-
Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il
soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
-
In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma
1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui
al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata
esecuzione ed è immediatamente comunicato alla Conferenza Stato-città
e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane,
che ne può chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti
dall’articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
-
Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste
dalla legislazione vigente.
Articolo 138
Annullamento straordinario
-
In applicazione dell’articolo 2, comma 3, lettera p, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Governo, a tutela dell’unità dell’ordinamento,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, ha facoltà,
in qualunque tempo, di annullare, d’ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio
di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità.
Articolo 139
Pareri obbligatori
-
Ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale,
regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di
legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere
pubbliche o di altre attività degli enti locali, si applicano le
disposizioni dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.
Articolo 140
Norma finale
-
Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli altri enti di
cui all’articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica
ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione
dei servizi sociali, intendendosi sostituiti alla giunta e al consiglio
del comune o della provincia i corrispondenti organi di governo.
CAPO II - Controllo sugli organi
Articolo 141
Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali
-
I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno:
-
quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti
violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
-
quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi
e dei servizi per le seguenti cause:
-
impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del
presidente della provincia;
-
dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
-
cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con
atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo
dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando
a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
-
riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla
metà dei componenti del consiglio;
-
quando non sia approvato nei termini il bilancio.
-
Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine
entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto
dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo nomina
un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo
al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato
nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l’organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai
singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione,
decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione
inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione
al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
-
Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del
comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario,
che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
-
Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere
con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
-
I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano
ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro
eventualmente attribuiti.
-
Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro
contenente i motivi del provvedimento; dell’adozione del decreto di scioglimento
è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è
pubblicato nella "GazzettaUfficiale" della Repubblica italiana.
-
Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto
di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità,
può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta
giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per
la provvisoria amministrazione dell’ente.
-
Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri
enti locali di cui all’articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali.
Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati
degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto
del Ministro dell’interno.
Articolo 142
Rimozione e sospensione di amministratori locali.
-
Con decreto del Ministro dell’interno il sindaco, il presidente della provincia,
i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti
dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali
possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione
o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine
pubblico.
-
In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori
di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
-
Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.
Articolo 143
Scioglimento dei consigli comunali
e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento
di tipo mafioso.
-
Fuori dei casi previsti dall’articolo 141, i consigli comunali e provinciali
sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma
dell’articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o
indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o
su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono
la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle
amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento
dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare
grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo
scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione
dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia
e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto
dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi
predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche
ricoperte.
-
Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio
dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l’emanazione
del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento
è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene
anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal
Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater del decreto-legge
29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi
in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi
connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della repubblica competente,
il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, comunica
tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze
del procedimento.
-
Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici
a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in
casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti,
al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento,
con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
-
Il provvedimento con il quale si dispone l’eventuale proroga della durata
dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo
giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative
al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità
stabilite dal comma 2 del presente articolo.
-
Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa
del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta,
nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell’ente mediante invio di commissari. La sospensione
non può eccedere la durata di 60 giorni e il termine del decreto
di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
-
Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente
articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché
ricorrano le situazioni previste dall’articolo 141.
Articolo 144
Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio
-
Con il decreto di scioglimento di cui all’articolo 143 è nominata
una commissione straordinaria per la gestione dell’ente, la quale esercita
le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione
è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio
o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa
in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del
primo turno elettorale utile.
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Presso il Ministero dell’interno è istituito, con personale della
amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell’azione
delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati
a gestione ordinaria.
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Con decreto del Ministro dell’interno, adottato a norma dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità
di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l’esercizio
delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione
degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità
di organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma 2.
Articolo 145
Gestione straordinaria
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Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell’articolo
143 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento
dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento,
il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma
1 dell’articolo 144, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti,
l’assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di
personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici,
previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.
Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle
prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore
al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della
commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico
di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione
alla qualifica funzionale posseduta nell’amministrazione di appartenenza.
Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura,
sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti
emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell’interno.
La prefettura, in caso di ritardo nell’emissione degli accreditamenti è
autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità
speciale. Per il personale non dipendente dalle amministrazioni centrali
o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore
di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente
alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione si provvede con una quota parte del 10 per cento delle somme
di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma
dell’articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-.legge. 14 giugno 1989, n. 230,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative
ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai
sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di
assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla
base della valutazione dell’attività prestata dal personale assegnato,
apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile
ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici
nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
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Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita
realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria
di cui al comma 1 dell’articolo 144, entro il termine di sessanta giorni
dall’insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi,
anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli
atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria.
La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata
entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale
della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti
di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette
gli atti all’amministrazione regionale territorialmente competente per
il tramite del commissario del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti,
che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi
e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti
degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti
enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente
agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali
ad essi effettivamente assegnati.
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Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo dalla data
di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo,
anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati
al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 dell’articolo
143.
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Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento
a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse
all’aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche
forniture, ovvero l’affidamento in concessione di servizi pubblici locali,
la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 144 procede
alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di
cui all’articolo 14 del decreto-.legge. 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli
accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti
ritenuti necessari e può disporre d’autorità la revoca delle
deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura
contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.
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Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti
in attuazione dell’articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria di
cui al comma 1 dell’articolo 144, allo scopo di acquisire ogni utile elemento
di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse
generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell’apporto
di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell’Anci, dell’Upi,
delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente
interessati alle questioni da trattare.
Articolo 146
Norma finale
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Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche
agli altri enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, nonché
ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle
aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni
e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili
con i relativi ordinamenti.
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Il Ministro dell’interno presenta al Parlamento una relazione semestrale
sull’attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.
CAPO III - Controlli interni
Articolo 147
Tipologia dei controlli interni
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Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa,
individuano strumenti e metodologie adeguati a:
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garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e
contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;
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verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza
ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare,
anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi
e risultati;
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valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
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valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei
piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico,
in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
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I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli
3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
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L’organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti locali
anche in deroga agli altri principi di cui all’articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
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Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali
possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità
di costituzione e di funzionamento.
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Nell’ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d’intesa
con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto,
delle quali possono avvalersi gli enti locali per l’esercizio dei controlli
previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, i
predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di
pertinenza.
CAPO IV - Controlli esterni sulla gestione
Articolo 148
Controllo della Corte dei Conti
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La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione degli enti locali,
ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
successive modificazioni ed integrazioni.