Capo V - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti
coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di
divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del
diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di
accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite
norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti
mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle
esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare,
con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi
successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le
esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9, L.
1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26, L. 10
ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione,
nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti
l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo
svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso
l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei
provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni
di legge.
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con
i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è
gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al
rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni
vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di
visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il
documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso
sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e
debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa
si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il
diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato
ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito
del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro
trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di
Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi
termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il
giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione dei documenti richiesti.
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge
11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione,
sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli
ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le
circolari e ogni atto che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si
determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano
disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni
annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale,
è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative
della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare
ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia
integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel
predetto comma 1 s'intende realizzata.
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri la Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta
dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori
e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979,
n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno,
quattro fra i professori di ruolo in materie
giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e
degli altri enti pubblici.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri
parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a
carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio
di piena conoscibilità dell'attività della pubblica
amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla
presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza
dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle
Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al
Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che
siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di
accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di
quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al
comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate
dalla Commissione di cui al presente articolo.
1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
è sostituito dal seguente:
"Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1. L'impiegato deve mantenere
il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia
diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni
amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia
venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle
ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.
Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio
rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non
vietati dall'ordinamento"(8).