Capo IV - SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
| Il testo originale della legge 241/90 | Le modifiche apportate dalla Legge "Bassanini, n. 127/97 (art. 17)
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1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale
di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola
una conferenza di servizi.
| 2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti (3).
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2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per
la decisione e questa non venga raggiunta, le relative
determinazioni possono essere assunte dal Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto
giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza
di servizi (4).
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Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
| "2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4".
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano
anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di
consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni
pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata,
anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione
preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente
(5).
| 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
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| Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente: "3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione e' data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
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Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
| "4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri".
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Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto il seguente:
| "Art. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta". |
"Art. 14-bis.
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Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis.
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Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto l990, n. 241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, e' inserito il seguente:
"Art. 14-ter.
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Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, e' inserito il seguente:
"Art. 14-quater.
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1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5. |
| 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta. | I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti: 1. "Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sara' reso. |
| 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. | 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. |
| 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. | 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. |
| 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero della sua prima scadenza. | 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate". |
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5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il
dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi
telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti. |
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1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento
sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano
essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di
organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o
non rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla
disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento
deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi
dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano
dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero
ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16. |
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1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure
organizzative idonee a garantire l'applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione
di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche
amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate
le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui
all'articolo 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare. |
| 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa (6) (7). |
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1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di
rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla
osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato,
cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si
considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato
il provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo
procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi,
sussistendone le ragioni di pubblico interesse,
l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso
illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto. 3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo (6). |
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1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. |