Capo III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al
comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta
stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può
esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la
comunicazione è prevista.
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o
privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti
ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate
a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può
concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni
caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli
interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge,
in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui
al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un
calendario di incontri cui invita, separatamente o
contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali
controinteressati (2).
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere
stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la
legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non
diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia
di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai
medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo
l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in
relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del
privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed
esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono
riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da
parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui
al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi
agli interventi di cui al medesimo comma 1.