Legge 15 Maggio 1997, N. 127
MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO.
(segue articolo 17)
51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in societa' per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione.
Il capitale iniziale di tali societa' e' determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle societa' medesime.
L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito e' imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le societa' conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle societa', gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni dalle societa' sono inalienabili.
54. Le societa' di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
55. Le partecipazioni nelle societa' di cui al comma 51 possono essere alienate anche ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle societa' di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma 51 potra' anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a societa' di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonche' agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.
58. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati".
59. Le citta' metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire societa' per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle societa' per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
Le societa' di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.
Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilita', anche per le aree non interessate da opere pubbliche.
Le aree di proprieta' degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla societa' a titolo di concessione.
I rapporti tra gli enti locali azionisti e la societa' per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullita', gli obblighi e i diritti delle parti.
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e' abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1951, n. 1084, e' abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore".
63. Il consiglio comunale puo' determinare le agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.
65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, sono disciplinati i casi e le modalita' con le quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni, alle province e alle regioni che ne facciano richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel demanio civile e militare che da almeno dieci anni risultino inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti nel programma di dismissione di beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ne' di beni che siano stati conferiti nei fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 24 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dall'articolo 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
66.I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei venti anni successivi alla cessione.
67. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalita' giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75.
68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano della facolta' prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51-bis della legge n. 142 del 1990, il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale.
I1 segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.
69. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis, della - pag. 13 - legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della presente legge, puo' prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza impedimento.
70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avra' durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina e' disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario e' confermato.
71. Il segretario puo' essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
72. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico e' collocato in posizione di disponibilita' per la durata massima di quattro anni. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto all'albo ed e' posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo per le attivita' dell'Agenzia stessa o per l'attivita' di consulenza, nonche' per incarichi di cui al comma 78 presso altre amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio.
Per il periodo di disponibilita' al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti.
Nel caso di collocamento in disponibilita' per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a` titolo di indennita' per l'espletamento dei predetti incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualita' di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilita' a carico degli enti locali e percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia.
74. I1 rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e' disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
75. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, e' articolato in sezioni regionali.
76. E' istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali avente personalita' giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.
L'Agenzia e' gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo, e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali.
Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. Con la stessa composizione e con le stesse modalita' sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non puo' essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunita' di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la facolta' dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia regionale. L'iscrizione all'albo e' subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia commercio.
78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo provvisorio, le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalita' di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento hanno effetto decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il regolamento dovra' conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia nel limite massimo costituito dal personale del Servizio segretari comunali e provinciali dell'amministrazione civile dell'interno;
b) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilita', ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;
c) previsione di un esame di idoneita' per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79;
d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei conti;
e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico.
79. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero puo' avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile delle scuole determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attivita' formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, societa' di formazione e ricerca.
80. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore, l'Agenzia si avvale del fondo di mobilita' di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo.
In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresi' stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le norme transitorie dovranno, altresi', prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta.
Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, e' consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento.
Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale e' disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.
84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con propria legislazione. Nel territorio della regione Trentino- Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.
85. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: "nonche' del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimita'".
86. L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogati.
87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle associazioni nazionali delle autonomie locali, e' disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalita' di riscossione dei tributi nonche' di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresi' stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entita' e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purche' non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici";
b) al comma 3, dopo le parole "sono approvate", sono inserite le seguenti: "salvo che si tratti di proprieta' non condominiale".
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti, ove non gia' vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, societa' e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano piu' rilevanti ai fini della lotta alla criminalita' organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi':
a) la durata, il numero minimo di annualita' e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico- disciplinari;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
