Legge Bassanini
articoli 7 - 16

Legge 15 Maggio 1997, N. 127

MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO.


ART. 7.
(MODIFICHE ALLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59)

1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1998";

b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: "e amministrazione";

c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati";

d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 1998";

e) all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di coordinarle con" sono sostituite dalle seguenti: "recanti principi e criteri direttivi per"; la parola: "emanati" e' sostituita dalle seguenti: "da emanarsi";

f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1998";

g) all'articolo 11, comma 7, e' aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso";

h) all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole: "dell'articolo 38";

i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole: "ad ordinamento autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e aziende, anche";

l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) e' sostituita dalla seguente: "t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali";

m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 e' ricollocata come lettera f, al termine del comma 1 dell'articolo 17;

n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole: "Di conseguenza";

o) all'articolo 22, comma 1, le parole: "e alle province autonome" sono sostituite dalle seguenti: ", alle province autonome e ai comuni";

p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "o la provincia autonoma" sono aggiunte le seguenti: "o i comuni";

q) all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti ad uno o piu' comuni. Possono altresi'" sono sostituite dalle seguenti: "ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altresi'";

r) all'articolo 22, comma 4, le parole: "territorialmente interessate" sono sostituite dalle seguenti: "o i comuni territorialmente interessati";

s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti: "legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.".

 

ART. 8.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA)

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo del comma 4 le parole: "previo parere delle province e dei comuni" sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa con le province e con i comuni e previo parere degli organismi rappresentativi degli altri enti del comparto"; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "L'intesa dei comuni e delle province e' espressa rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia".

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e' sostituito dal seguente:

"Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale delle regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani".

3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e' sostituito dal seguente:

"2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti".

4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, puo' essere concessa sino al 31 marzo 1998.

 

ART. 9.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUILIBRIO FINANZIARIO E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare norme legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:

a) sistemi di verifica dell'attendibilita' delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;

b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;

c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;

d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio.

2. Sullo schema di decreto legislativo e' acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonche' della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.

4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' sostituito dal seguente:

"Art. 108. - (Adeguamento dei regolamenti).

1. I regolamenti di contabilita' di comuni e province sono approvati nel rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile:

a) articoli da 1 a 18;

b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1;

c) articoli da 31 a 34;

d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39;

e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;

f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64;

g) articoli da 67 a 99;

h) articoli 102, 105, 106, 111 e 116.

2. Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora il regolamento di contabilita' dell'ente rechi una differente disciplina".

5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, da parte di comuni e province e' facoltativa.

6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "all'articolo 53, comma 1, ed". All'articolo 31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, le parole: "in sede di assestamento" sono sostituite dalle parole: "una tantum"

7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilita' di comuni e province ai principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, e' fissato al 31 ottobre 1997.

 

ART. 10.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUDIZIO DI CONTO)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".

2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;

b) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: "il quale lo deposita" fino alla fine del comma.

 

ART. 11.
(SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 19, SECONDO COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1965, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 MAGGIO 1965, N. 431. COMPETENZE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI)

1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta e' soppressa.

2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995 n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto il seguente:

"5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole".

 

ART. 12.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unita' immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalita' di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni".

2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonche' alle norme sulla contabilita' generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicita' per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con_[8m _[10m regolamento dell'ente interessato.

3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1 giugno 1939, n. 1089. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano alle alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti ed istituti pubblici, aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i quali non siano intervenute, prima della deliberazione di alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge. In assenza di regolamento, i comuni e le province non possono procedere alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma 2.

5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine e' sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo e' promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti.

 

ART. 13.
(ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO AUTORIZZAZIONI AD ACCETTARE LASCITI E DONAZIONI E AD ACQUISTARE BENI STABILI)

1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresi' abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

 

ART. 14.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MEDIANTE CESSIONE DI BENI CULTURALI)

1. All'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli";

b) il quinto comma e' abrogato.

2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli"; b) il comma 5 e' abrogato.

 

ART. 15.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTO ALL'ESTERO DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DELL'IMPOSTA DI BOLLO)

1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la denominazione della Sezione III e' sostituita dalla seguente: "Passaporti, altre tasse di concessione governativa e imposta di bollo";

b) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente:

"Art. 25 - Passaporto. La tassa da applicarsi e' uguale a quella stabilita nel territorio nazionale. Altre tasse di concessione governativa. Le tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel territorio nazionale";

c) dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: "Art. 25-bis. - Imposta di bollo. L'imposta da applicarsi e' uguale a quella stabilita nel territorio nazionale".

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione delle modalita' dei versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte dei cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.

 

ART. 16.
(DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME)

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.