Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(allegato
al CCNL - 22 gennaio 2004)
Art.
1
Disposizioni
di carattere generale
-
I princìpi
e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative
degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano
il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici
- escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo
di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature
e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione
in servizio.
-
I contratti
collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di
responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti
le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
-
Le disposizioni
che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili
norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente
disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati
dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate
e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi
dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art.
2
Principi
-
Il dipendente
conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente
la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di
buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento
dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
-
Il dipendente
mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere
decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni,
anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna
attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio
e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere
agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
-
Nel rispetto
dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di
tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna
ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse
dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
-
Il dipendente
usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio
e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni
di ufficio.
-
Il comportamento
del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione
tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli
dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio
dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano
titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte
le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione
e i comportamenti dei dipendenti.
-
Il dipendente
limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli
indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività
amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini,
delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme
giuridiche in vigore.
-
Nello
svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione
delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie
competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte
dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più
vicina ai cittadini interessati.
Art.
3
Regali
e altre utilità
-
Il dipendente
non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione
di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di
modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre
benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
-
Il dipendente
non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre
utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado.
Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato
o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso
di modico valore.
Art.
4
Partecipazione
ad associazioni e altre organizzazioni
-
Nel rispetto
della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica
al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni,
anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti
politici o sindacati.
-
Il dipendente
non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni,
né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art.
5
Trasparenza
negli interessi finanziari.
-
Il dipendente
informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione
in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio,
precisando:
-
se egli,
o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti
finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
-
se tali
rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi
in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle
pratiche a lui affidate.
-
Il dirigente,
prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni
azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto
di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti
entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano
attività politiche, professionali o economiche che li pongano in
contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano
coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.
Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali
e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione
patrimoniale e tributaria.
Art.
6
Obbligo
di astensione
-
Il dipendente
si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività
che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro
il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli
stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti
di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore,
curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore
o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente
dell'ufficio.
Art.
7
Attività
collaterali
-
Il dipendente
non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre
utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento
dei propri compiti d'ufficio.
-
Il dipendente
non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni
che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico
in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
-
Il dipendente
non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art.
8
Imparzialità
-
Il dipendente,
nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità
di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione
da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno
prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
-
Il dipendente
si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività
amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima
pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art.
9
Comportamento
nella vita sociale
-
Il dipendente
non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere
utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare
con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona
né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione,
qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art.
10
Comportamento
in servizio
-
Il dipendente,
salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti
il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
-
Nel rispetto
delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo
di lavoro a quelle strettamente necessarie.
-
Il dipendente
non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per
ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche
dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi
di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi
compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
-
Il dipendente
non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale,
utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni
o servizi per ragioni di ufficio.
Art.
11
Rapporti
con il pubblico
-
Il dipendente
in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande
di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine
al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione
delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni
a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro
da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti
con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
-
Salvo
il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela
dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni
pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il
dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti
con gli organi di stampa.
-
Il dipendente
non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni
proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare
sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
-
Nella
redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente
adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
-
Il dipendente
che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che
fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di
qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle
apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità
del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori
e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del
servizio e sui livelli di qualità.
Art.
12
Contratti
-
Nella
stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente
non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde
o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né
per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
-
Il dipendente
non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in
cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso
contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare
all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione
del contratto.
-
Il dipendente
che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso,
nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento
ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto
il dirigente dell'ufficio.
-
Se nelle
situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa
per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Art.
13
Obblighi
connessi alla valutazione dei risultati
-
Il dirigente
ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni
necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio
presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare
riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento
dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati;
parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti;
agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione
e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per
la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e
segnalazioni.