

Ricorsi
Ricorso amministrativo
Per le violazioni al Codice della strada deve essere diretto al Prefetto e inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R.) all'indirizzo: Corpo di Polizia Municipale, Ufficio Ricorsi al Prefetto, via delle Cascine, 9 - 50144 Firenze, oppure consegnato personalmente presso:
- Nucleo operativo Verbali e Notifiche, via delle Cascine, 9 - orario Lun, Mer, Ven 8.00 - 13.00 Mar, Gio 8.00 - 18.00
- tutti i Reparti territoriali
- Ufficio mobile polizia di Quartiere
Il termine per proporre ricorso è di 60 giorni dalla data della contestazione o notifica del verbale.
Ricorso giurisdizionale
Per le violazioni al Codice della strada l'autorità giudiziaria competente è il Giudice di pace. Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace, via Fattori, 10/E – Firenze
Contestualmente al ricorso può essere richiesta la sospensione del provvedimento impugnato; se il Giudice accoglie la domanda l'efficacia del verbale è sospesa fino al pronunciamento e di conseguenza sono sospesi anche i termini per il pagamento.
Dal 1 gennaio 2010 per presentare ricorso al G.d.P. è necessario il pagamento di un contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13 D.P.R. n. 115/2002 più spese forfettizzate secondo l’importo fissato dall’articolo 30 dello stesso D.P.R. Per ulteriori precisazioni al riguardo si rinvia al sito del Giudice di Pace di Firenze (www.giudicedipacefirenze.it).
Il termine per proporre ricorso è di 30 giorni dalla data della contestazione o notifica del verbale.
Suggerimenti per la compilazione e presentazione di un ricorso
Modulo di ricorso al Prefetto
Ricorso al Prefetto - ulteriori informazioni
Ricorso al Giudice di Pace - ultriori informazioni
Reparti territoriali
Ruoli
Se la sanzione non è stata pagata, il servizio riscossione tributi di Firenze emette la cartella esattoriale, che può essere rateizzata facendone richiesta all'agente di riscossione competente per territorio (per Firenze Equitalia Cerit, Via Baracca 134/a o Scandicci, Via Pantin 1).
Domande frequenti sui ruoli (FAQ)
Arriva la cartella esattoriale ma la sanzione è stata pagata
Per prima cosa deve essere verificata sulla ricevuta la data di pagamento della sanzione:
- se il versamento è successivo al 60 gg. dalla data di notifica del verbale, la cartella esattoriale si è formata regolarmente così come previsto dall’ art. 203, comma 3 CdS, per una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e l’importo pagato, oltre le maggiorazioni previste dall’art. 27 della L. 689/81;
- se il versamento è stato effettuato entro 60 gg. dalla data di notifica, va chiesta la discarica della cartella all'ufficio Ruoli
A chi si può proporre ricorso alla cartella di pagamento
La materia è regolata dagli artt. 22 e 23 della L. 24.11.1981, n. 689. Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace in via Fattori 10/E – Firenze direttamente dal ricorrente o da un suo procuratore legale, oppure spedito con plico raccomandato entro 60 giorni dalla notifica. Si ricorre al GdP fino ad un ammontare di € 15.493,71, così come stabilito dall’art 7 del Codice di Procedura Civile. La sentenza del Giudice di Pace è ricorribile in Tribunale. Il D.L. 194/2009 denominato “Milleproroghe” prevede che il procedimento di opposizione innanzi al Giudice di Pace sia soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Quando chiedere l'annullamento della cartella esattoriale tramite l'ufficio Ruoli
La legge prevede che si possa presentare domanda - personalmente o tramite posta - di annullamento in caso di:
- decesso dell'intestatario della cartella; allegare il certificato di morte
- titolo esecutivo (verbale di accertamento) non correttamente notificato
Perché esistono le maggiorazioni sulla cartella di pagamento
In caso di pagamento in ritardo e/o mancato pagamento della somma dovuta, l’art. 27 comma 6° della legge n. 689/81 prevede l’applicazione di una maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.
Quando si attivano le azioni Cautelari ed Esecutive ?
Le attività cautelari ed esecutive possono essere precedute dall'invio di un Sollecito di pagamento che rappresenta, normalmente, il primo atto emesso dall'Agente per la Riscossione dopo la cartella di pagamento. Il sollecito di pagamento ha la funzione di ricordare al contribuente la presenza di debiti, per i quali è già stata effettuata la notifica, ma che risultano ancora inevasi. Si tratta quindi di un invito, in via bonaria, ad effettuare una rapida definizione delle pendenze prima che vengano attivate le azioni di riscossione coattiva. Il documento contiene, oltre al bollettino per il pagamento, la situazione analitica dei debiti a ruolo e delle relative spese accessorie maturate.
Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’Agente per la Riscossione, nel caso in cui non sia stato ancora effettuato il pagamento, può attivare le procedure cautelari/esecutive previste dalla vigente normativa per il recupero delle somme iscritte a ruolo quali, ad esempio:
- Iscrizione di fermo amministrativo su beni mobili registrati: il fermo amministrativo del veicolo rappresenta l'ultima fase della procedura esecutiva prevista dalla Legge per il recupero dei crediti derivanti da obbligazioni previste dalla stessa (tasse, imposte, tributi, canoni, violazioni non pagate nei termini, ecc.). Esso viene applicato ai veicoli che, sulla base delle risultanze del PRA, risultano intestati al contribuente Una volta iscritto, il fermo del veicolo può essere cancellato presso l’Ufficio Pra solo dal diretto interessato.
L'iscrizione del fermo viene sempre preceduta da una comunicazione di preavviso di fermo contenente l'avvertenza che, decorsi 20 giorni, verrà disposta senza ulteriore avviso la effettiva annotazione presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Il preavviso di fermo, oltre al dettaglio degli addebiti oggetto dell'intimazione, contiene indicazioni per il pagamento ed ha in allegato il relativo bollettino di versamento.
Il fermo amministrativo dei veicoli, determina il divieto di circolazione. Gli organi di polizia stradale, in caso di circolazione di veicolo sottoposto a fermo fiscale, elevano verbale di violazione all'art.214 c.8 C.d.S. in relazione all'art.86 c.3 D.P.R.602/73, prevedendo il pagamento di una somma da Euro 731,00 a Euro 2928,00. Copia del verbale d'accertamento sarà trasmesso all’Agente della Riscossione che ha disposto il fermo fiscale per gli atti di sua competenza.
A chi deve essere richiesta la rateizzazione ?
La rateizzazione della cartella di pagamento deve essere richiesta solo ed esclusivamente all'Agente della Riscossione competente per territorio (per Firenze Equitalia Cerit, Via Baracca 134/a ), come previsto e ormai consolidato dal marzo 2008.