NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Statuto del Comune di Firenze
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Delibera costitutiva n.81/49 del 20.1.1998
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LEGGE 7 giugno 2000, n.150 Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni
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DIRETTIVA DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA 7 febbraio 2002
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Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri - 11 Ottobre 1994
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Regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi
Decreto Legislativo n.29/1993 art.12 Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 Agosto 1990 n.241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico.
- Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
- al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 Agosto 1990 n.241;
- all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
- alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza;
- Agli uffici relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione:
- Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni delle Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Per le comunicazioni previste dalla legge 7 Agosto 1990 n.241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.













