| Principi Fondamentali | |
| Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini
|
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
|
| Disposizioni transitorie e finali | |
L’Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene
al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a
tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere
di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica
sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati
dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti,
non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose
sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose
diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato
sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10.
L’ordinamento giuridico italiano
si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica
dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle
norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia
impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio
della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione
dello straniero per reati politici.
Art. 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE
I
DIRITTI
E DOVERI DEI CITTADINI
Art. 13.
La libertà personale
è inviolabile.
Non è ammessa forma
alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per
atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti
dalla legge.
In casi eccezionali di necessità
ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se
questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono
revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza
fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti
massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire
ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti
dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà
personale.
Gli accertamenti e le ispezioni
per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici
e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza
della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può
avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con
le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può
circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale,
salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi
di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere
determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è
libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo
gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto
di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in
luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo
pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle
soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto
di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni
segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.
La stampa non può
essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere
a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria
nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva
per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi
sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito
da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai
oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire,
con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni
a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon
costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere
le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio
per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti,
con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni
e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere
punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del
fatto commesso.
Nessuno può essere
sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L’estradizione del cittadino
può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali.
Non può in alcun
caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27.
La responsabilità
penale è personale.
L’imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere
in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato.
Non è ammessa la
pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti
dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo
le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione
di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo
Stato e agli enti pubblici.
TITOLO
II
RAPPORTI
ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i
diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato
sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto
dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
del matrimonio.
Nei casi di incapacità
dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli
nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile
con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme
e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con
misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento
dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità,
l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione
di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.
Art. 33.
L’arte e la scienza sono
libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme
generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini
e gradi.
Enti e privati hanno il
diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per
lo Stato.
La legge, nel fissare i
diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità,
deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame
di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione
di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura,
università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta
a tutti.
L’istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi.
La Repubblica rende effettivo
questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze,
che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO
III
RAPPORTI
ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro
in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione
professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli
accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare
i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà
di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse
generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto
ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della
giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto
al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli
stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento
della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino
una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite
minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il
lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità
di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al
lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento
e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto
che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabili ed i minorati
hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo
articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è
libera.
Art. 39.
L’organizzazione sindacale
è libera.
Ai sindacati non può
essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici
locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per
la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno
personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione
dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto
si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41.
L’iniziativa economica privata
è libera.
Non può svolgersi
in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi
e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica
e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42.
La proprietà è
pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o
a privati.
La proprietà privata
è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi
di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata
può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme
ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello
Stato sulle eredità.
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il
razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali,
la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata,
fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo
e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la
media proprietà.
La legge dispone provvedimenti
a favore delle zone montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la
funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza
fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento
con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli,
il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela
e allo sviluppo dell’artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia
e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla
l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del
risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà
diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei
grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO
IV
RAPPORTI
POLITICI
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini,
uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale
ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti
e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita
una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono
assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo
criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può
essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza
penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla
legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell’uno
o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla
legge.
La legge può, per
l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a
funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario
al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria è
sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento
non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio
dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze
armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è
informato a criteri di progressività.
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il
dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione
e le leggi.
I cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore,
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE
II
ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA
TITOLO
I
IL
PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere.
Art. 55.
Il Parlamento si compone
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce
in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione.
Art. 56.
La Camera dei deputati è
eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è
di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati
tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque
anni di età.
La ripartizione dei seggi
tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione,
per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione
di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica
è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi
è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può
avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la
Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi
tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma,
si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a
suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo
anno di età.
Sono eleggibili a senatori
gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
È senatore di diritto
e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica
può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato
la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico
e letterario.
Art. 60.
La Camera dei deputati e
il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera
non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere
hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano
riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Le Camere si riuniscono di
diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può
essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente
o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via
straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra
i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si
riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono
quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il
proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche;
tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono
deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna
Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza
dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti,
salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche
se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo,
di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi
di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato
o di senatore.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68.
I membri del Parlamento non
possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti
dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della
Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può
essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o
mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile
di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per
il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è
richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in
qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi.
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L’iniziativa delle leggi
appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed
enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa
delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori,
di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato
ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato
da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per
articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce
procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l’urgenza.
Può altresì
stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di
legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi,
fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge
è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti
della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso
o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione
finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme
di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di
esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata
per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli
di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali,
di approvazione di bilanci e consuntivi.
Le leggi sono promulgate
dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a
maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la
legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate
subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano
un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica,
prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere
chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente
la legge, questa deve essere promulgata.
È indetto referendum
popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge
o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il
referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare
al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum
è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
La legge determina le modalità
di attuazione del referendum.
Art. 76.
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può,
senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
Quando, in casi straordinari
di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia
sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni
dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge
i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79.
L’amnistia e l’indulto sono
concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti
di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia
o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia
e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla
presentazione del disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81.
Le Camere approvano ogni
anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio
del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione
del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi
nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra
i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini
e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità
giudiziaria.
TITOLO
II
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica
è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano
tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che
sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un
solo delegato.
L’elezione del Presidente
della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi
dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta
anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente
della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione
del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica
è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che
scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta
comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte,
o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro
quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati
i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente
della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate
dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente
o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente
della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della
Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se
le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica
è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi
alle Camere.
Indice le elezioni delle
nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare
nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati
dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore
della magistratura.
Può concedere grazia
e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze
della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica
può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una
sola di esse.
Non può esercitare
tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi
coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89.
Nessun atto del Presidente
della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore
legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica
non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo
in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta
dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO
III
IL
GOVERNO
Sezione I
Il Consiglio dei ministri.
Art. 92.
Il Governo della Repubblica
è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica
nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo,
i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Il Governo deve avere la
fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda
o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla
sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una
o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo
di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve
essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio
dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo
e coordinando l’attività dei ministri.
I ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente
degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento
della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l’organizzazione dei ministeri.
Art. 96.
Il Presidente del Consiglio
dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti,
per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera
dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione.
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento
e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici
sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono
al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento,
non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire
limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati,
i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia,
i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari.
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti
e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto
della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza
delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli
sono attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa legislativa
e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica
e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza
dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101.
La giustizia è amministrata
in nome del popolo.
I giudici sono soggetti
soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale
è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti
giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso
gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie,
anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e
le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della
giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli
altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela
nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi
e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione
nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate
dalla legge.
I tribunali militari in
tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo
di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti
alle Forze armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce
un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della
magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto
il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono
eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti
alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra
professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati
dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice
presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio
durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché
sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far
parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati
hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento
giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati
onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio
superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri
di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università
in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio
e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili.
Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati
ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore
della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia
ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono
fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode
delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento
giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull’ordinamento
giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza
dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso
di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione.
Art. 111.
La giurisdizione si attua
mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge
nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti
a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la
legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più
breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi
dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti
al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio
di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione
di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete
se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è
regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.
La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base
di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in
cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva
o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali
devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro
i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è
ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria
o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale
non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione
o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali
organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione
nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO
V
LE
REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114.
La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
Art. 115.
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
Art. 116.
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
Art. 117.
La Regione emana per le seguenti
materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in
contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici
e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e
rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed
assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale
e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti
locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche
di interesse regionale;
viabilità, acquedotti
e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da
leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica
possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
Art. 118.
Spettano alla Regione le
funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo,
salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite
dalla leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti
locali.
Lo Stato può con
legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente
le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o
ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
Art. 119.
Le Regioni hanno autonomia
finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica,
che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti
tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle
Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati,
e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna
per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio
demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della
Repubblica.
Art. 120.
La Regione non può
istituire dazi d’importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare
il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio
nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
Art. 121.
Sono organi della Regione:
il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita
le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte
di legge alle Camere.
La Giunta regionale è
l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta
rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni
del Governo della Repubblica.
Art. 122.
Il sistema di elezione e
i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente
e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri
regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche
la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra
i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali
non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei
voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta
regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è
eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e
revoca i componenti della Giunta.
Art. 123.
Ciascuna Regione ha uno statuto
che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e
i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto
regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi
e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi
e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato
e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate
ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta
l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo
della Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale
entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto
a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne
faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto
dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum
non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei
voti validi.
Art. 124.
Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 125.
Il controllo di legittimità
sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata,
da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo
di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame
della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti
organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento
stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede
diversa dal capoluogo della Regione.
Con decreto motivato del
Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio
regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto
atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento
e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati
e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con
legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può
esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante
mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti
e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla presentazione.
L’approvazione della mozione
di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio
universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente,
la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti
il Consiglio.
Art. 127.
Ogni legge approvata dal
Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso
di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata
nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima
di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata
urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente,
la promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
Il Governo della Repubblica,
quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la
competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con
quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato
per l’apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale
la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo
della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere
la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o
quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso
di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
Art. 128.
Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Art. 129.
Le Provincie e i Comuni sono
anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali
possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative
per un ulteriore decentramento.
Art. 130.
Un organo della Regione,
costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche
in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle
Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla
legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma
di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
Art. 131.
Sono costituite le seguenti
Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132.
Si può con legge costituzionale,
sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti
o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti,
quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata
con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum
e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire
che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una
Regione ed aggregati ad un’altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni
provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione
sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita
la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni
interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio
nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO
VI
GARANZIE
COSTITUZIONALI
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative
alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi
forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione
tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le
Regioni;
sulle accuse promosse contro
il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Art. 135.
La Corte costituzionale è
composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo
dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale
sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università
in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale
sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno
del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine
il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi
componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che
rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni
caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice della
Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un
Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con
ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro
il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari
della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi
i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila
ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite
per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara
l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte
è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati,
affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137.
Una legge costituzionale
stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei
giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza
dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono
stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento
della Corte.
Contro le decisioni della
Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre
mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte
a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione,
ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei
voti validi.
Non si fa luogo a referendum
se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non
può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione
del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente
della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono
i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del
Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto
Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni,
compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti
nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della
reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale
speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì
senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto
Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati
senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia
al diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall’entrata
in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali
di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio
di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa
data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare
in relazione all’articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata
la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri
in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate
nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti
all’entrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli
regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono
indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano
per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni
statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento
e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali
restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente
e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano
il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche
delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento.
Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi
di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato
e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’art. 6.
XI
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione,
sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48,
sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in
vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e
alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII
I membri e i discendenti
di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici
né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia,
alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso
e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio
nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti
maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti
reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono
riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti
prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è
conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione
della Consulta araldica.
XV
Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L’Assemblea Costituente sarà
convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948,
sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti
regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni
delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata,
quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla
sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo
e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni
permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo
i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte
di emendamenti.
I deputati possono presentare
al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente,
agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata
dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento
deputati.
XVIII
La presente Costituzione
è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni
dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in
vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione
è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica
per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni
cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà
essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da
tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì
27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell’Assemblea
Costituente:
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio
dei Ministri:
ALCIDE DE GASPERI
Visto: il Guardasigilli GRASSI