INTERROGAZIONE URGENTE

 

OGGETTO: Sulla mancata revoca in autotutela della determinazione n. 308 del 13.06.2008 del servizio urbanistico del Comune di Firenze

Proponente: Stefano Alessandri

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

Premesso che:

In data 13.06.2008 il Comune di Firenze, direzione urbanistica, servizio edilizia privata, emetteva propria determinazione, n. 308, con la quale esprimeva parere "favorevole, ai sensi dell’art. 32 della Legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni, al rilascio del provvedimento a sanatoria" per le domande di condono A/4307 – A/4308 presentate, in data 09.12.2004 e 05.04.2005, ai sensi della L.R.T. n. 53/2004;

Ciò avveniva senza che si tenesse affatto conto di tutta una serie di precisazioni, segnalazioni, produzioni documentali, esposti, che di seguito si ricapitolano nel loro susseguirsi, in grado di evidenziare l’illegittimità della determinazione di parere favorevole in oggetto;

Il 17 Giugno 2005 con comunicazione all'Ufficio Condono (d.ssa G. Bocciolini, M. Aretini), Prot. n. 35824 del 21.06.2005, veniva segnalato quanto segue: a) la situazione condominiale dell'edificio sede di opere abusive, sito in via di Montughi 22/24; b) la non veridicità di quanto affermato dal sig. Bartoloni Saint Omer nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà allegate alle domande di condono A/4307 e A/4308, in relazione alla piena proprietà dell'immobile; c) stralcio della L.R. 53/2004 (art.2, comma 5, lettera a);

Il 31 Luglio 2006 con raccomandata a mano a firma dei propri legali i Signori Zaccarello, Prot. n. 42659/06 del 01.08.06, segnalavano quanto segue: a) la situazione condominiale dell'edificio cui si riferiscono le domande di condono A/4307 e A/4308, ex art. 1117cod.civ; b) la carenza di titolo dei richiedenti in conseguenza di ciò; c) la classifica degli interventi abusivi come "ristrutturazione edilizia" e la conseguente incompatibilità con le caratteristi che dell'edificio, classificato in Classe Uno, Zona A (con allegata a tale comunicazione copia di Decisione del Consiglio di Stato n.6529/03);

Il 25 Marzo 2008 con comunicazione alla Direzione Ufficio Condono Edilizio (arch. C. Zocchi, dr. D. Cremascoli) relativa alle domande di condono A/4307 e A/4308, L. Zaccarello e M.G. Vivoli, Prot. n. 19325/08 e 19500/08, segnalavano quanto segue: a) i vincoli di tutela della zona dove trovasi l'edificio (D.M, 27 Ottotre 1951; L. I497/39); b) stralcio L.R. n. 53/2004 (art.2, comma 5, lettera a) contemplante la esclusione in ogni caso della concessione di condono per le fattispecie dei condoni A/4307 e A/4308;

Il 14 Maggio 2008 con comunicazione fax all’Ufficio Condono Edilizio, tecnico istruttore geom. E. Biancalani, L. Zaccarello segnalava quanto segue: a) la modifica della sagoma del fabbricato in conseguenza dell'abuso A/4308 (richiamate foto già inviate); b) tipologia dei Vincoli di tutela (D.M. 27.0tt.1951 e L. 1947/39; c) classifica dell'edificio secondo PRG (Zona A, Classe Uno); d) stralcio NTA (art. 181; e) stralcio L.R. 53/2004 "Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria", Prot. n.28085 e n.28082;

Il 19 Maggio 2008 con Comunicazione a Ufficio Condono Edilizio L. Zaccarello e M.G. Vivoli segnalavano quanto segue: a) dubbia validità della documentazione tecnica acclusa alle istanze di condono A/4307 e A/4308, Prot. n. 28865/08;

Il 20 Maggio 2008 con comunicazione al Dirigente Ufficio Condono Edilizio L. Zaccarello e M.G. Vivoli segnalavano quanto segue: a) la comproprietà dell'edificio da parte degli scriventi; b) conseguente carenza di titolo da parte del richiedente i condoni A/4307 e A/4308; c) vincoli di tutela; d) stralcio da NTA art.
14, 16, 18 (divieto di modifica della sagoma, del prospetto, aumento di volume e S.U.L..

Il 30 Giugno 2008 con comunicazione alla Direzione Urbanistica, d.ssa L. Achenza, L. Zaccarello e M.G. Vivoli chiedevano di verificare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegate alle istanze di condono A/4307 e A/4308, circa la proprietà dell'immobile di via Montughi 22/24, ex art. 47 DPR n.445/2000 (l’interrogazione rimaneva rimasta senza risposta);

Il 12 Settembre 2008 con comunicazione a Dirigente Ufficio Condono Edilizio, arch. C. Zocchi; Dirigente Servizio Edilizia Privata, e, per conoscenza al Sindaco e al Difensore Civico, L. Zaccarello e M.G. Vivoli segnalavano l’infedeltà della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal sig. Bartoloni Saint Omer, allegata alle istanze di condono A/4307 e A/4308 (ove viene dichiarata "una sola unità abitativa");

Il 15 Luglio 2008 con comunicazione al Difensore Civico, dr. Alberto Brasca, al Dirigente Servizio Edilizia Privata, d.ssa L. Achenza, al Responsabile P.0. Tecnica Condono, arch. C. Zocchi, venivano riassunti per l’ennesima volta i motivi ostativi al rilascio dei condoni A/4307 e A/4308 da parte del dr. Zaccarello e si rivolgeva l’invito a fare chiarezza sul rilascio della "sanatoria edilizia straordinaria" e sui motivi per cui la Direzione Urbanistica avesse ritenuto di "richiedere all'Ufficio Condono la definizione delle istanze" in pendenza di un ricorso al TAR Toscana per le medesime opere.

Oltre a tutto questo preme segnalare che in data 12.05.2008 venivano rilasciati, a richiesta, ai Signori Zaccarello copie autentiche di due estratti del protocollo "Gestione Urbanistica" n. GA 26611/2008 e n. GA 26609/2008 nei quali le richieste di condono A/4307 e A/4308 venivano classificate in maniera difforme dalla originaria citata. Infatti, esse venivano individuate come S/4307 e S/4308 e cioè come istanze di condono relative alla Legge 28.02.1985, n. 47. Ciò in effetti si desume anche dalla determinazione n. 308/2008 che è formata seguendo la procedura prevista dalle norme sul condono del 1985, così confermando, al pari della erronea classificazione sopra riportata, la volontà di valutare le istanze in oggetto (presentate in occasione della normativa 2004 e quindi come è ovvio completamente slegate alla normativa e alle procedure del 1985) secondo criteri diversi dalla L.R. 53/2004 sulla base della quale le medesime istanze erano state presentate e che avrebbe dovuto e dovrebbe costituire, al contrario di quanto sta avvenendo, l’unico riferimento per il giudizio sulla loro evidente inaccogliabilità/illegittimità;

L’urgenza è motivata dalla necessità di verificare lo stato delle istanze sovradescritte

 

 

 

 

 

 

INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

-Come mai le istanze di condono A/4307 e A/4308 non sono state trattate dall'Ufficio Condono Edilizio e dal Servizio Edilizia Privata della Direzione Urbanistica tenendo conto delle comunicazioni inviate da parte degli interessati, dei loro legali e anche dell’Ufficio del Difensore Civico, che denunciavano dati di fatto e documentavano le normative di riferimento da applicare;

-Come mai la ritenuta infedeltà delle asserzioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà in merito alla piena proprietà dell'edificio sede degli abusi, non è stata vagliata e comunque non ha costituito ostacolo all’accoglimento delle istanze;

-Come mai, ancora prima, non è stata approfondita l’asserita carenza di titolo del richiedente i condoni A/4307 e A/4308, che sarebbe titolare soltanto di 500/1000 della proprietà dell'edificio sede degli abusi, e avrebbe realizzato tali abusi con la radicale contrarietà espressa reiteratamente da parte dei titolari dei rimanenti 500/1000;

-Come mai i tecnici istruttori dell'Ufficio Condono Edilizio, anche avendo deciso di accogliere le istanze di condono, non avrebbero seguito il disposto delle "Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria" della L.R. 53/2004, piuttosto che altre meno proprie normative;

-Come mai le istanze di condono n. A/4307 e A/4308 sono state, ad un certo punto, ribattezzate S/4307 ed S/4308;

-Come mai, alla luce di quanto dettagliatamente esposto, ed effettuate le opportune verifiche non è stata adottata una revoca in autotutela della determinazione VTA numero 308 del 13 Giugno 2008.

Stefano Alessandri

 

Firenze, 9 ottobre 2008