INTERROGAZIONE URGENTE
Oggetto: interroga il Sindaco in merito alla regolarità urbanistica dei lavori in corso nel Giardino delle Ex Scuderie Reali di Porta Romana anche in relazione alla procedura prevista per le opere da eseguirsi su aree demaniali da amministrazioni dello stato (D.P.R. 383/1994)
Proponente: Stefano Alessandri
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
Visto
che il Giardino delle Ex Scuderie Reali, detto anche “Giardino della
Pace”, di proprietà del Demanio dello Stato in consegna alla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Provincia di Firenze, è un
parco storico di oltre
Considerato che l’Architetto Giuseppe Poggi lo
individuò come area di cerniera tra Palazzo Pitti e il
Viale dei Colli, e questa opera coronò il riassetto urbanistico eseguito per
Firenze capitale d'Italia. Nel 1920 viene trasferita
nel giardino la sede della scuola superiore dell’Istituto d’Arte di
proprietà della Provincia di Firenze;
Tenuto conto che il Giardino della Pace/Ex Scuderie
Reali è riconosciuto come “giardino
storico” e sottoposto a vincolo paesaggistico (D.M. 5/11/1951)
ed è tutelato dalla L. 1089/1939 e dal D.Lgs.
42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” sia come bene
culturale che come bene ambientale e quindi protetto
(art. 20 - D.Lgs. 42/2004) da un “uso non compatibile con il suo carattere storico ed
artistico oppure tale da creare pregiudizio alla sua conservazione e al suo valore paesaggistico” e da “modificazioni che rechino pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione”;
Considerato che il parco è parte di un’unica particella
catastale (Foglio 119 Particella 3), che la sua integrità si ritrova nelle
antiche mappe del Poggi visibili presso gli Archivi
del Comune e che la sua integrità è tutelata anche dalla Carta dei Giardini
Storici, che definisce i parchi come “monumenti
viventi”, e ne vieta
la “separazione dal suo intorno ambientale e la
realizzazione di modifiche dannose per l'equilibrio ecologico quali
infrastrutture sia interne che esterne (canalizzazioni, sistemi di irrigazione,
strade, parcheggi, sistemi di custodia, di coltivazione, etc.)”;
Visto che nel 2004 è stato edificato,
all’interno del Giardino e precisamente tra l’Istituto d’Arte
e la recinzione di Boboli, un muretto con cancello e
cancellata a separare in due parti il giardino;
Considerato che nel dicembre 2007 è stato aperto un
varco come nuovo accesso al giardino sulla parte posteriore prospiciente Via Madonna
della Pace e che relativamente a tale opera è stato
affisso un cartello attinente
Rilevato che nei primi mesi del 2008 lo spazio superiore del
giardino è stato adibito a parcheggio e utilizzato come sosta per auto e
camion;
Tenuto conto che il 15 maggio 2008, durante un
incontro presso
Considerato che l’area compresa tra i due
cancelli, seppur versando in condizioni di degrado a causa della mancanza di manutenzione e del cantiere attivo dal 2004, è da sempre
stata un’area verde;
Preso atto che nel cantiere sono
presenti due cartelli: uno intestato al Ministero per i Beni e le Attività
Culturali relativo al “Restauro della
pavimentazione e della sistemazione del verde delle ex Scuderie Reali -
Piazzale di Porta Romana-Firenze-Proprietà Demanio
dello Stato” (foto 4) ed uno, intestato
al Comune di Firenze, relativo alla Dia 6449/2007;
Visto che tutto il giardino è rappresentato in un'unica
particella catastale;
Visto che nel PRG
del Comune di Firenze la parte compresa tra l’Istituto d’Arte e il cancello su Porta Romana è classificata come “G1”
ovvero “verde pubblico e sportivo”.
Quella racchiusa tra il nuovo cancello su Via Madonna della Pace e quello
edificato nel 2004, dove è in costruzione il parcheggio, è classificata come
“F2” ovvero “attrezzature
pubbliche e servizi pubblici di interesse urbano e
territoriale” (art. 52 delle NTA) con destinazione d’uso
“scuola superiore dell’obbligo”,
e che l’area è di “classe
Considerato che il Giardino di Boboli, uno dei più importanti parchi monumentali d’Italia tutelato dall’UNESCO, è ugualmente classificato come “F2” ovvero “attrezzature pubbliche e servizi pubblici di interesse urbano e territoriale”;
L’urgenza è motivata al fine di verificare se le opere in corso sono in conformità con le leggi vigenti
INTERROGA
IL SINDACO PER SAPERE
-Se
il cancello edificato nel
-Se le opere in corso sono in conformità con le procedure previste dal D.P.R. 383/1994 per le opere da eseguirsi da amministrazioni dello stato su aree demaniali;
-Se le opere in corso sono in conformità con l’art 146, comma 2, D.Lgs 42/2004, relativamente alla regolare presentazione del progetto alla Regione;
-Se le opere in corso sono in conformità con gli art. 146 e 149 D.Lgs 42/2004 circa la valutazione della Commissione Comunale per il Paesaggio relativa allo stato dei luoghi oggetto dell’intervento riferito alla Dia 6449/2007 ;
-Se le opere in corso sono in conformità con le autorizzazioni previste per la realizzazione dei parcheggi definiti nelle NTA opere di urbanizzazione anche in relazione all’art. 11, primo comma, L. 122/89;
-Se le opere in corso sono in conformità con l’art. 19 delle NTA che “prescrive, per le aree di classe 2, la conservazione e perpetuazione, anche tramite sostituzione, delle essenze vegetali esistenti. Qualsiasi intervento sulle medesime dovrà avvenire nel rispetto del "Regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo della città. Sono da demolire eventuali manufatti riconosciuti come superfetazioni o in contrasto con i caratteri delle aree. E' inoltre prescritta la conservazione delle pavimentazioni, degli elementi decorativi e degli arredi esistenti, nel rispetto del disegno originario o storicizzato;”
-Se le opere in corso
sono in conformità con l’art. 50.4 delle NTA relativamente, per le zone F2,
all’obbligo di “individuare,
mediante il progetto di fattibilità sia l'ambito di influenza della funzione
che si intende insediare e si documenti la compatibilità con il contesto insediativo, l'accessibilità, gli effetti indotti sulla
mobilità, gli eventuali interventi integrativi necessari per assicurarne il
corretto inserimento” ;
-Se le opere in corso
sono in conformità con l’art. 50.3 delle NTA
circa la prescrizione, per le zone F, di edificabilità
da eseguirsi nel “rispetto dei valori
ambientali e paesistici, in relazione alle esigenze funzionali e di
compatibilità urbanistica con il contesto”;
-Se le opere
in corso sono in conformità con l’art. 52.2 delle NTA circa
l’approvazione, per le opere da realizzare in aree “F2”,
“da parte del Comune del progetto
unitario esteso all'intera perimetrazione”;
-Se le opere in corso sono in conformità con l’art. 6.2 delle NTA in riferimento al cartello affisso (foto 4) che riporta “restauro della pavimentazione e della sistemazione del verde” per verificare il rispetto dell’iter previsto per gli interventi di restauro come l’analisi storico-critico-stilistica oltre all’obbligo di “rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, che ne consentano la conservazione, valorizzandone i caratteri di pregio e rendendone possibile un uso compatibile con le intrinseche caratteristiche”;
-Se le opere in corso
sono in conformità con l’art. 62, nel caso si tratti di “parcheggio
pertinenziale”, circa la corretta segnalazione
nel “vigente Programma Urbano dei parcheggi“ nonché
tutti i vincoli previsti per la realizzazione di parcheggi tra cui la loro
edificazione in aree del sottosuolo, la verifica dell’impatto ambientale,
la percentuale da riservare a posti pubblici, ricordando la possibilità, per il dirigente responsabile, di autorizzare il
progetto, eventualmente prescrivendo i limiti dimensionali dell'intervento ed
impartendo le altre prescrizioni necessarie per il corretto inserimento nel
contesto.
Stefano Alessandri
Firenze, 25 giugno 2008