COMUNE DI FIRENZE
Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale
Proponente: Direzione Consiglio Comunale
Relatori: Stefano Alessandri – Marco Stella
Data: 24 ottobre 2008
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL’APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)
IL CONSIGLIO
Visto l’art. 7 del TUEL avente ad aggetto "Regolamenti" nel quale i Comuni adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
Visto l’art. 42 del TUEL avente ad oggetto "Attribuzioni dei Consigli" relativo agli atti di competenza del Consiglio Comunale;
Visto l’art. 43 del TUEL avente ad oggetto "Diritti dei Consiglieri", relativo al diritto dei consiglieri di iniziativa su gono questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale;
Visto l’art. 7 dello Statuto del Comune di Firenze sulla Potestà Regolamentare";
Visto l’art. 23 comma 2 dello Statuto del Comune di Firenze sulla "Iniziativa dei Consiglieri Comunali";
Preso atto che attualmente non esistono norme regolamentari che disciplinino puntualmente gli spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors);
Rilevato che in città sono presenti numerosi esercizi pubblici con annessi spazi di ristoro all’aperto;
Considerato pertanto opportuno approvare un Regolamento per disciplinare l’occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors);
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Preso atto della necessità di istituire per la disciplina dell’occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors);
Visto il parere relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.00
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa di approvare il presente Regolamento.
OGGETTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 1 - Procedimento di rilascio di concessione suolo pubblico
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al presente piano devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo provvedimento concessorio costituente titolo per l’occupazione stessa.
Art. 2 - Domanda e contenuto della concessione
Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda alla competente Direzione Comunale. E’ fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, senza la specifica autorizzazione o concessione.
La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:
- generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica dovrà essere indicata la denominazione, sede sociale e il Codice Fiscale o Partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza e il Codice Fiscale del legale rappresentante;
- ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l’impianto;
- misura e consistenza dell’occupazione;
- tipologia dell’occupazione;
- durata e modalità d’uso dell’occupazione;
- dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente piano;
- espressa riserva che l’Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell’occupazione.
Alla domanda di concessione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato:
- relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, ecc.;
- planimetria in scala 1.2000 con indicazione del luogo di installazione dell’impianto;
- planimetria in scala 1/200 stato attuale e di progetto relativamente a tutto l’ambito unitario di riferimento della proposta di occupazione di suolo pubblico
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove l’occupazione verrà collocata; le due fotografie, una panoramica e l’altra particolareggiata, dovranno avere formato minimo di cm. 10x15;
- Disegni particolareggiati dei manufatti oggetto di concessione con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1.50
- certificazione dell’impianto elettrico in base alla legge n° 46 del 05.03.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- certificazione dell’impianto di riscaldamento in base alle norme per i locali pubblici
Art. 3 - Durata della concessione
Le occupazioni per spazi di ristoro all’aperto di cui al presente piano sono temporanee e possono coincidere con le stagioni primavera/estate (15/03–15/11) e/o autunno/inverno (16/11-14/03). Dette occupazioni temporanee, se ricorrenti e con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate con un unico provvedimento valido fino ad un massimo di cinque annualità, salva la possibilità dell’Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per le motivazioni di cui all’art. 7 del presente piano. Alla scadenza della concessione resta ferma la possibilità di chiederne il rinnovo ai sensi del successivo art. 10.
Art. 4 - Rilascio della concessione
Il provvedimento concessorio è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro pagamento se dovuto del canone di concessione spazi ed aree pubbliche di cui al vigente piano.
Art. 5 - Obblighi del titolare del provvedimento
Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:
- limitare l’occupazione alle aree concessionate;
- non protrarre l’occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo già ottenuto prima della scadenza ai sensi dell’art. 10 del presente piano;
- utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell’atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuativamente un aspetto decoroso e compatibile con l’ambiente circostante;
- alla scadenza della concessione l’occupazione dovrà essere integralmente rimossa ed il suolo restituito nel pristino stato;
- non dovrà essere arrecato alcun danno al selciato e l’occupazione dovrà essere realizzata in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi a sottoservizi esistenti. Dovrà inoltre essere prestata particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
- dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
- dovrà essere pagato il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, previsto dalla vigente regolamentazione comunale;
- la concessione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell’inizio dell’occupazione e sempre ostensibile nel luogo ove è esercitata l’attività ad ogni richiesta dell’organo di controllo;
- comunicare all’Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici del titolare o comunicazioni di (trasferimento) subingresso dell’attività.
Art. 6 - Impatto acustico
Nel rispetto delle disposizioni previste nel "regolamento attività rumorose" il titolare della concessione di suolo pubblico (senza attività musicale) dovrà:
- nel caso che l’attività dell’esercizio cessi entro le ore 22,00 esserne data esplicita dichiarazione scritta.
- nel caso che l’attività dell’esercizio si protragga oltre le ore 22,00 presentare in duplice copia al momento della richiesta "valutazione previsionale di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della Legge 447 del 1995, al fine dell’ottenimento del nulla osta da parte della Direzione Ambiente.
Art. 7 - Revoca o sospensione della concessione
L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento concessorio può essere sospesa per gravi ragioni, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse, per il tempo strettamente necessario all’Amministrazione Comunale. Il termine della sospensione dovrà essere esplicitamente indicato nell’atto che la dispone.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario il provvedimento concessorio può essere revocato da parte dell’Amministrazione Comunale e la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.
L’espresso provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevederà un termine per l’esecuzione della rimozione dell’occupazione e la conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l’Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 13 comma 5 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) "l’Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 3 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del Canone o qualsiasi altra forma d’indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell’autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite".
Art. 8 - Rinuncia all’occupazione
Il titolare dell’atto di concessione può rinunciare all’occupazione, dandone comunicazione scritta alla Direzione che a suo tempo ha rilasciato il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell’occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell’area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell’occupazione già previsto nel provvedimento di concessione.
Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell’occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, alla Direzione competente, il provvedimento originale.
Art. 9 - Decadenza della concessione
Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dalla Direzione che a suo tempo ha rilasciato l’atto concessorio, previa comunicazione di avvio di procedimento amministrativo, nel rispetto della normativa vigente, nei seguenti casi:
- trasformazione dell’occupazione, senza la prescritta autorizzazione, con caratteristiche tali da compromettere gli aspetti estetico–ambientali della zona, in violazione delle norme tecniche di cui al Capo II;
- inadempimento al divieto di ampliamento della superficie concessa e alla mancata ottemperanza al provvedimento dell’Amministrazione Comunale alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
- venir meno dei requisiti previsti dalla Legge o dai regolamenti vigenti.
Il titolare della concessione dichiarata decaduta, dovrà procedere nei termini indicati nel provvedimento di decadenza, a rimuovere l’occupazione con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza a tale rimozione l’Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.
La decadenza da diritto al rimborso del canone eventualmente sostenuto.
Art. 10 - Rinnovo della concessione
- il titolare dell’atto di concessione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo con apposita domanda scritta alla Direzione Comunale competente evidenziando gli estremi della originaria concessione;
- la domanda di cui al comma precedente dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza;
- la concessione verrà rinnovata con il rilascio di un nuovo provvedimento;
- sono soggette a rinnovo quelle occupazioni analoghe a quelle concesse nell’atto scaduto. Per eventuali variazioni dovrà essere interposta nuova richiesta secondo le disposizioni del precedente art. 2 del presente piano.
Art. 11 - Occupazioni abusive
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione o in eccedenza a quanto concesso, sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattasi oltre i termini stabiliti.
Le sopra citate occupazioni abusive devono essere immediatamente rimosse con conseguente rimessa in pristino dello stato luoghi a cura del titolare dell’occupazione. L’Amministrazione Comunale provvederà, nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo, ad ordinare l’immediata rimozione dell’occupazione abusiva; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.
Art. 12 - Sanzioni
Nel caso di inadempimento alle norme contenute nel presente piano, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00.
Art. 13 - Applicazione del canone
Le occupazioni disciplinate nel presente piano sono soggette al pagamento del canone ed alle disposizioni a questo connesse, previste dalla Delibera Consiliare n° 73 del 24.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni.
CAPO II
NORME TECNICHE
Art. 14 - Campo di applicazione e finalità
Il campo di applicazione del piano per l’occupazione del suolo pubblico al servizio delle attività commerciali riguarda l’intero territorio del Comune di Firenze.
Al fine e per gli effetti del presente piano, per occupazioni temporanee di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto (déhors), s’intende l’insieme degli elementi mobili posti temporaneamente sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù d’uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso delle attività. Le presenti norme determinano i criteri per l’inserimento ambientale dei déhors e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell’inserimento.
Art. 15 - Attuazione del Piano
Considerata la complessità del tessuto urbano della città e i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, il Piano — individua una classificazione sulla base della seguente struttura del territorio comunale:
All’interno della zona A sono individuate le seguenti aree:
- ambiti unitari soggette a piano attuativo facoltativo;
- ambiti unitari soggette a piano attuativo obbligatorio;
Art. 16 - Ambiti unitari
Nella zona A, per la sua rilevanza storica e culturale nonché per la presenza di un numero rilevante di occupazioni, ogni singola strada e piazza è classificata come ambito unitario dove le occupazioni dovranno presentare caratteristiche di omogeneità e unitarietà.
Il Piano particolareggiato è redatto come piano attuativo è di iniziativa pubblica.
Il Piano particolareggiato dell’Ambito unitario sarà approvato dalla Consiglio Comunale previo parere tecnico favorevole degli uffici competenti.
Art. 17 - Gli ambiti unitari sono divisi in:
- ambiti unitari soggette a piano attuativo facoltativo;
- ambiti unitari soggette a piano attuativo obbligatorio.
Art. 18 - Ambiti unitari soggette a piano attuativo facoltativo;
Nella zona A escluso gli ambiti di cui al comma successivo, le singole strade e piazze sono considerate ognuna un ambito urbano con caratteristiche formali ed ambientali unitarie. Per ognuno di questi ambiti è facoltativo la redazione di un piano particolareggiato.
Art. 19 - Ambiti unitari soggette a piano attuativo obbligatorio;
Il piano particolareggiato è obbligatorio ogni qualvolta l'amministrazione provveda alla realizzazione di un intervento di riqualificazione dell’intero spazio pubblico dell’ambito unitario;
Il piano particolareggiato è comunque obbligatorio nelle seguenti aree:
- Piazza Duomo - Piazza San Giovanni
- Piazza Repubblica (della)
- Piazza Santa Croce
- Piazza Santa Maria Novella
- Piazza Signoria (della) - Via Vacchereccia
Art. 20 -Aree soggette ad occupazione di suolo pubblico
Negli altri spazi pubblici della zona A non ricompresi in quelli di cui agli artt. 16, le singole occupazioni si atterranno al presente piano.
Art. 21 - Aree del territorio comunale esterne alla zona A.
Nelle altre aree del territorio comunale sono consentite le occupazioni nel rispetto delle norme del presente piano.
Art. 22 - Caratteristiche generali delle occupazioni
Larghezza dell’occupazione
Le occupazioni devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall’attività commerciale stessa ed avere lunghezza pari alla lunghezza dei locali interni dell’attività direttamente prospicienti la facciata.
È possibile occupare una maggiore area antistante nei seguenti casi:
- quando il tratto di facciata prospiciente l’occupazione non presenti altre aperture al piano terra (porte e finestre) o accessi, oltre quella dell’esercizio commerciale;
- quando il tratto di facciata prospiciente l’occupazione presenti altre aperture private e/o commerciali. In tal caso, previa autorizzazione delle attività commerciali o dei privati frontisti, si potrà estendere l’occupazione nella zona antistante gli stessi; sempre che il marciapiede abbia una larghezza minima pari a mt. 1,00 (in assenza di marciapiede sarà considerata una fascia di rispetto pari a mt. 1,00 dall’edificio).
La lunghezza massima consentita è in ogni caso pari a mt. 20,00.
Art. 23 - Distanze
le occupazioni che siano adiacenti un incrocio carrabile devono mantenere una distanza minima tra l’occupazione stessa e l’incrocio pari a mt. 3,00 e non deve essere d’ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli. In zona pedonale i singoli casi verranno valutati previo parere delle Commissioni competenti ;
le occupazioni devono mantenere una distanza dalle attrezzature ed arredi pubblici maggiore di mt. 1,50;
le occupazioni devono mantenere una distanza da altre occupazioni contigue pari almeno a mt. 1,50, o porsi in aderenza.
Art. 24 - Manutenzione e sicurezza
I manufatti collocati sull’area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l’incolumità delle persone.
i manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti;
i manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di pericolo con particolare attenzione all’incolumità dei bambini e disabili e, come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Art. 25 - Pubblicità
Ferme restando le norme del P.G.I.P. (Piano generale degli impianti pubblicitari), la pubblicità è vietata su tutti gli elementi costituenti l’occupazione.
Nei soli elementi dividenti di cui all’art. 24.3 potrà essere riportato su ciascun manufatto il nome o il logo dell’esercizio, purché non luminoso né illuminato e di dimensione non superiore a cmq. 600.
Art. 26 -Caratteristiche specifiche delle occupazioni rispetto all’uso prevalente dello spazio pubblico occupato
Le superfici delle aree oggetto delle occupazioni sono suddivise secondo le modalità d’uso prevalente e la relativa classificazione riferibile anche al codice della strada in:
- aree pedonali
- aree carrabili in genere
- controviali
- portici e percorsi pedonali coperti
Art. 27 - Aree pedonali
Nelle aree pedonali le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti norme:
- le occupazioni devono lasciare libera una corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso e per il passeggio pedonale maggiore o uguale a mt. 2,50;
- le occupazioni devono collocarsi a ridosso dell’edificio; ove non fosse possibile deve essere lasciato una distanza tra l’edificio e l’occupazione maggiore o uguale a ml. 1,50.
- nelle piazze e slarghi pedonali la profondità massima della occupazione potrà essere pari a mt. 10,00 coperti.
- nelle strade pedonali la profondità massima dell’occupazione posta a ridosso dell’edificio, sarà pari a ml. 3,00.
Nel caso invece che l’occupazione non sia posta a ridosso dell’edificio lasciando una distanza tra l’edificio e l’occupazione maggiore o uguale a ml. 1,50, la profondità massima dell’occupazione avrà una dimensione massima di ml. 2,00
Art. 28 - Aree carrabili
Ferme restando le norme della sicurezza stradale e quanto prescritto dal P.G.T.U. (Piano Generale del Traffico Urbano), occorrerà adeguarsi ad alcuni criteri di collocazione:
- non sono consentite occupazioni a cavallo del marciapiede;
- in ottemperanza all’art. 20 del C.d.S. e alla normativa in materia di barriere architettoniche, nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, I’occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,50 m.;
- l’area occupata non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;
- sono ammesse quelle occupazioni che vanno ad occupare zone destinate a parcheggio, e che variano quindi in profondità in relazione alla disposizione degli stalli
Art. 29 - Controviali
Per controviale si intende la parte di sede stradale compresa tra il limite della carreggiata centrale e l’edificio.
Quando il controviale ospita una percorrenza veicolare valgono le regole delle strade carrabili;
Quando il controviale è adibito a marciapiede, pista ciclabile, area a parcheggio ed è diviso dalla carreggiata centrale da una fila di alberi, le occupazioni sono ammesse alle seguenti condizioni:
- previa riprofilatura dell’area di pertinenza degli alberi;
- se ubicate tra il limite del marciapiede di profondità almeno pari o maggiore di ml. 1,50 e la pertinenza degli alberi o della pista ciclabile.
Art. 30 - Portici e percorsi pedonali coperti
Nei portici ed in generale nei percorsi pedonali coperti non sono ammessi elementi ombreggianti, dividenti e sollevanti, ma solamente sedie e tavolini.
La profondità massima consentita è uguale alla metà della profondità (luce netta) del portico, lasciando comunque sempre un passaggio pedonale
Art. 31 - Caratteristiche specifiche degli elementi costituenti l’occupazione
Le caratteristiche formali e dimensionali degli elementi costituenti le occupazioni di suolo pubblico sono normate e suddivise in tipologie e colori. Fa parte integrante di queste norme, l’abaco delle soluzioni conformi. Le altezze dei manufatti si considerano sempre, quando non diversamente indicato, dalla quota di calpestio della pedana.
Le tipologie sono:
- elementi ombreggianti
- elementi dividenti
- elementi sollevanti
- elementi illuminanti
- sedie e tavoli
- irradiatori di calore
Art. 32 - Elementi ombreggianti
Nell’uso degli elementi ombreggianti è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Gli elementi ombreggianti consentiti sono quattro: gli ombrelloni, le tende, le strutture semirigide e i gazebo.
Art. 33 - Ombrelloni
Gli ombrelloni hanno struttura in legno o metallo , e telo ombreggiante in tessuto impermeabile.
Gli ombrelloni avranno un’altezza minima di 2,10mt.
Art. 34 - Tende
Ferme restando le norme del Regolamento edilizio che regolano gli elementi di protezione dal sole, le tende che servono a coprire spazi di ristoro all’aperto, sempre con altezza minima consentita pari a mt. 2,10, possono avere il punto di aggancio sull’edificio anche all’esterno del foro vetrina. Le tende sono di due tipi, a pantalera ed a braccio:
- le tende a pantalera sono costituite da uno o più teli retraibili di cotone impermeabili privi di mantovana, azionate da una struttura in acciaio, privi di punti d’appoggio al suolo;
- le tende a braccio devono essere costituite da un telo retraibile di cotone impermeabile privo di mantovana.
Art. 35 - Strutture semirigide
Le strutture semirigide devono avere le seguenti caratteristiche:
- altezza minima 2,10 mt.
- altezza massima 3,00 mt.
- struttura rigida con montanti perimetrali;
- copertura con telo di cotone impermeabile
Art. 36 - Gazebo
Le strutture a gazebo devono avere le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 3,00;
- avranno una copertura con telo impermeabile;
- avranno struttura rigida con montanti perimetrali.
Art. 37 - Elementi dividenti
Gli elementi dividenti sono:
- le ringhiere
- i paraventi
- le chiusure stagionali
- fioriere
Art. 38 - Ringhiere
Le recinzioni sono costituite da telai filiformi in acciaio della sezione massima di mm. 30x30. Le recinzioni saranno collocate sul limite dell’occupazione permessa. Il fissaggio a terra è assicurato da flange in acciaio del diametro di cm. 10 oppure saranno ancorati alla pedana dove essa sia consentita.
Art. 39 - Paraventi
I paraventi devono avere le seguenti caratteristiche:
- avranno altezza di ml. 1,50;
Art. 40 - Chiusure stagionali
Le chiusure stagionali devono avere le seguenti caratteristiche:
- potranno essere chiuse su quattro lati
- siano in abbinamento con le strutture semirigide;
- siano in abbinamento con i gazebo;
- le chiusure laterali dovranno essere effettuate con pannelli di vetro o in alternativa con pannelli di vetro – altezza massima 1,80 in abbinamento a rotolanti in pvc trasparente fino alla chiusura totale.
Art. 41 - Elementi sollevanti
Gli elementi sollevanti sono costituiti da pedane con struttura in acciaio e pavimentazione in legno o pietra grigia.
Nel caso di pavimentazione dissestata o per particolari esigenze o dislivelli potrà essere inserita una pedana da collocarsi esclusivamente al di sotto degli elementi ombreggianti.
Art. 42 - Elementi illuminanti
La luce emessa deve essere necessariamente bianca.
Art. 43 - Sedute e tavolini
Sono ammessi tavoli e sedute
Sono altresì consentiti divanetti purché come le sedute ed i tavoli costituiscano arredi singoli e non inglobati nella struttura del manufatto.
Art. 44 - Elementi riscaldanti e rinfrescanti
Gli irradiatori di calore, i ventilatori e i nebulizzatori d’acqua sono sempre ammessi .
Art. 45 - Norma transitoria e tempi di attuazione del regolamento
Per l’adeguamento delle strutture esistenti al presente Piano, si prevede un periodo di tempo di 24 mesi per la messa a norma a partire dall’entrata in vigore del Piano stesso.
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