COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
ATTIVITA’ DI PARRUCCHIERE
Legge 17 agosto 2005,
n. 174
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005
Disciplina dell’attività di acconciatore
Art. 1.
(Princìpi generali)
1. La presente legge reca i princìpi fondamentali
di disciplina dell’attività professionale di acconciatore ai sensi
dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge
sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all’esercizio
di tale attività.
2. L’esercizio dell’attività professionale di acconciatore
rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai
sensi dell’articolo 41 della Costituzione. La presente legge è
volta ad assicurare l’esercizio dell’attività, l’omogeneità
dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle
imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che
svolgono l’attività di acconciatore, siano esse individuali o in
forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico
o privato.
Art. 2.
(Definizione ed esercizio dell’attività di acconciatore)
1. L’attività professionale di acconciatore,
esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti
i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere
l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici
complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o
sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba, e
ogni altro servizio inerente o complementare.
2. L’esercizio dell’attività di acconciatore è soggetto
ad autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo accertamento
del possesso dell’abilitazione professionale di cui all’articolo
3 nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie.
3. L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso
il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente,
nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali.
È fatta salva la possibilità di esercitare l’attività
di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle
caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche
amministrazioni.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore
in forma ambulante o di posteggio.
5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con
l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11
ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l’attività
di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti
cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti
e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
6. Per l’effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1,
le imprese esercenti l’attività di acconciatore possono avvalersi
anche di soggetti non stabilmente inseriti all’impresa, purché
in possesso dell’abilitazione prevista dall’articolo 3. A tale fine,
le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse
tipologie contrattuali previste dalla legge.
7. L’attività professionale di acconciatore può essere svolta
unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella
medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È
in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento
delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti
e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni
semplici di manicure e pedicure estetico.
Art. 3.
(Abilitazione professionale)
1. Per esercitare l’attività di acconciatore
è necessario conseguire un’apposita abilitazione professionale
previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra
loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni,
seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico
ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa
di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa
di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento
di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è
ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto
da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25,
e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di
categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può
essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste
in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità
di titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare
coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni
o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
4. Non costituiscono titolo all’esercizio dell’attività professionale
gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali
che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
5. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività
di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio
partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa,
almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale
di cui al presente articolo.
6. L’attività professionale di acconciatore può essere esercitata
dai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea in conformità
alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività
professionali nel quadro dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento
e di libera prestazione dei servizi.
Art. 4
(Competenze delle regioni)
1. In conformità ai princìpi fondamentali
e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge le regioni disciplinano l’attività
professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei
programmi dei corsi e l’organizzazione degli esami di cui all’articolo
3, comma 1, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini
del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all’articolo
3 in maniera uniforme sul territorio nazionale.
2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano
norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i princìpi
per l’esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.
3. L’attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 è
volta al conseguimento delle seguenti finalità:
a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche
nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le
altre attività di servizio e con le attività commerciali;
b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità
dei servizi per il consumatore, anche attraverso l’adozione di un sistema
di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio;
c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle
condizioni sanitarie per gli addetti;
d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell’attività
per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento
degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo
e il procedimento amministrativo di avvio dell’attività.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 5.
(Sanzioni)
1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Norme transitorie)
1. Le attività di barbiere e parrucchiere
per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni,
assumono la denominazione di «attività di acconciatore».
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in
possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna,
assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti
abilitati ai sensi dell’articolo 3.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano
intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all’articolo 2 della
legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l’esercizio
delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla
rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali
sono rilasciate esclusivamente per l’esercizio dell’attività
di acconciatore.
5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere
l’abilitazione di cui all’articolo 3, sono tenuti, in alternativa:
a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l’abilitazione di cui all’articolo 3 in considerazione delle
maturate esperienze professionali;
b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato
ai sensi del comma 1 dell’articolo 3;
c) a sostenere l’esame previsto dal comma 1 dell’articolo 3.
6. Coloro che hanno maturato un’esperienza lavorativa qualificata, in
qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al
lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a
sostenere l’esame di cui all’articolo 3, comma 1, previa frequenza
del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente
articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo
anno di attività lavorativa specifica.
7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza
esercitato, l’attività di barbiere è comunque garantito
il diritto di svolgere tale attività.
Art. 7.
(Termine di applicazione della legislazione vigente)
1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei princìpi recati dalla presente legge.
Pagina a cura di Cristina Cantoni
Data di verifica/aggiornamento: 28-08-2006