COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
ATTIVITA’ DI PARRUCCHIERE
Legge 23 dicembre 1970,
n. 1142
(in Gazz. Uff., 16 gennaio, n. 12)
Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
L'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:
“I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività
di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi
tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività
siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali
o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina
del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme degli articoli
successivi.
Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.
Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio
dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità
competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi
ai requisiti previsti nell'art. 2.
Il regolamento dovrà essere adottato dai comuni entro un anno dall'entrata
in vigore della presente legge; dovrà uniformarsi alle norme di cui ai
successivi articoli ed ottenere l'approvazione dagli organi di tutela, sentito
il parere della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'art. 12
della legge 25 luglio 1956, n. 860.
Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività
inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda
o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativosanitario,
come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure,
massaggiatore facciale, pedicure estetico”.
Articolo 2
L'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:
“Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita
autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa
indicati. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione
è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della
maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti
dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della persona che assume la direzione
dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge
n. 860.
Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:
a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare
il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio
1956, n. 860. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art.
3 della suddetta legge n. 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere
l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda.
L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento
non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'albo provinciale
delle imprese artigiane di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.
Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge
n. 860, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono
accertare la regolare costituzione della
società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo
della camera di commercio;
b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili
destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere
ed affini, nonchè dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici
usati in dette attività. L'accertamento di tali condizioni e requisiti
è di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni
vigenti in materia;
c) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare
o del direttore della azienda. La qualificazione professionale si intende conseguita
dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui
sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere
o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane;
ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso
una impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o
di collaboratore.
L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale
per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine
circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato.
Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo
di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi
attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.
La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente
abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione
ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme applicative previste
nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.
Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale
gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento
e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai
competenti organi dello Stato;
d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla
densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti
in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla commissione
di cui all'art. 2-bis , deliberati dal consiglio comunale. Tale accertamento
è affidato agli organi di polizia municipale”.
Articolo 3
Dopo l'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è inserito il seguente
art. 2-bis:
“Articolo 2-bis. - I regolamenti comunali di cui all'art. 1 sono redatti
previo parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione comunale presieduta
dal sindaco o da un suo delegato, e composta da 3 rappresentanti della categoria
artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative, dall'autorità sanitaria, dal comandante della polizia
municipale, e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato
o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune interessato.
I regolamenti stabiliscono anche l'obbligo dell'esposizione delle tariffe. La
disciplina per la determinazione degli orari sarà determinata dalle autorità
comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria”.
Articolo 4
Art. 4. Il primo comma dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è
sostituito dal seguente:
“L'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata con provvedimento
del sindaco, sentita la commissione di cui al precedente art. 2-bis”.
Articolo 5
I regolamenti comunali già emanati alla data di entrata in vigore della
presente legge dovranno essere, entro un anno da tale data, adeguati alle disposizioni
della legge stessa.
Pagina a cura di Cristina Cantoni
Data di verifica/aggiornamento: 28-08-2006