COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANATO
ATTIVITA’ DI ESTETISTA
SINTESI DELLA NORMATIVA E DEI PROCEDIMENTI PER CONSEGUIRE L'AUTORIZZAZIONE
Normativa di riferimento:
Che cos’è?
L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l’aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l’eliminazione e l’attenuazione di inestetismi presenti.
Tale attività può essere svolta mediante tecniche manuali, con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla Legge 11.10.1986 n. 713 e con l’utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di cui al Prospetto E) del presente regolamento ed eventuali altre consentite dalla normativa vigente, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica del settore, con esclusione del laser estetico e strumenti analoghi a luce pulsata.
Chiunque eserciti o intenda esercitare nell’ambito del territorio comunale, anche a titolo gratuito, attività di estetica, dovunque tale attività sia esercitata (in luogo pubblico o privato, ivi compresi Enti, Associazioni, Istituti, Clubs, hotels, palestre, ospedali, case di cura o di riposo, caserme, altro esercizio commerciale), deve richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione dal Comune di Firenze.
Non è ammesso l’esercizio dell’attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER SVOLGERE L'ATTIVITA' DI ESTETISTA COSTITUISCE UN PROCEDIMENTO COMPLESSO, DETTAGLIATAMENTE ILLUSTRATO NELL'APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA, CHE PREVEDE ACCERTAMENTI CIRCA DISTANZE MINIME DA ALTRI ESERCIZI SIMILARI, ACCERTAMENTI DI NATURA IGIENICO-SANITARIA DA PARTE DELL’AZIENDA SANITARIA FIRENZE – U.F. IGIENE E SANITA’ PUBBLICA, INERENTI LOCALI ED ATTREZZATURE. DEVE INOLTRE ESSERE ACQUISITO IL PARERE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSULTIVA.
Le autorizzazioni vengono rilasciate dietro presentazione di una domanda in bollo indirizzata al Comune di Firenze, Direzione Sviluppo Economico, Servizio Attività Commerciali e Artigianato, preferibilmente redatta sugli appositi
moduli, disponibili in rete civica, presso tutti gli Uffici relazioni con il Pubblico (URP) e presso la Direzione Sviluppo Economico, Sportello per il Pubblico – Piazza Artom, 18 (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle 12,30.Il pagamento dei diritti di istruttoria può essere effettuato tramite versamento sul c/c postale n. 12958500 intestato a Comune di Firenze - Servizio Tesoreria oppure, all’atto della presentazione della domanda allo Sportello per il Pubblico – Piazza Artom, 18, tramite gli strumenti informatici: BANCOMAT.
RICHIESTA NUOVA AUTORIZZAZIONE (
MODELLO ES 01)L'autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda in bollo – utilizzando lo specifico
modello ES 01, che deve essere debitamente ed attentamente compilato in ogni sua parte – allegando la documentazione elencata nel sopracitato modello o rendendo le dichiarazioni relative, compreso il pagamento di Euro 40,00 per i diritti di istruttoria.Pre-requisiti
1) Qualificazione professionale
Innanzi tutto il richiedente deve essere già in possesso della prescritta qualificazione professionale di estetista e precisamente:
2) Distanze da esercizi concorrenti
Per poter aprire una nuova attività di estetista occorre il rigoroso rispetto delle distanze fra attività concorrenti nella misura di 150 mt. per ciascuna zona della città. Si precisa che le zone corrispondono ai territori dei cinque quartieri in cui è suddiviso il Comune di Firenze.
3) Locali
Il locale interessato deve avere destinazione d'uso compatibile con l'insediamento dell'attività, conformemente a quanto stabilito dalla normativa urbanistico-edilizia.
Le singole attività possono essere autorizzate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali, in cui vengono esercitate, siano idonei sotto il profilo igienico sanitario, siano destinati in modo esclusivo all'attività, siano indipendenti da quelli utilizzati dall'esercente come proprio domicilio.
Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via.
PROCEDURA A)
1° FASE)
Viene presentata la domanda in bollo, completa di tutte le dichiarazioni e/o attestazioni, compreso il pagamento di Euro 40,00 per i diritti di istruttoria.
Entro 60 gg. dalla presentazione della domanda nella quale l'interessato abbia reso la dichiarazione che i locali hanno un'astratta potenzialità sotto il profilo di sicurezza, di igiene e sanità pubblica ad essere sede della richiesta attività, l'Ufficio acquisisce l'accertamento sulle distanze da parte della Polizia Municipale e il parere dell'apposita Commissione. Dopodiché comunica all'interessato il parere espresso dalla Commissione e l'eventuale accoglimento o diniego della domanda.
L'INTERESSATO DEVE DUNQUE ATTENDERE IN OGNI CASO TALE COMUNICAZIONE UFFICIALE CHE, OVE NEGATIVA, COMPORTA IL RIGETTO DELL'ISTANZA E LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.
2° FASE)
In caso di esito positivo entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di questa Amministrazione, l'interessato dovrà produrre (in base all’art. 7 della L.R. 74/94) l'attestazione dell'effettiva idoneità dei locali alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità pubblica ad essere sede della richiesta attività nonché, successivamente, quella di cui all'art. 9 della L.R. 74/94 (accertamento da parte della AZIENDA SANITARIA FIRENZE - U.F. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA sull'utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista).
Per richiedere l’attestazione di cui all’art. 7 della L.R. 74/94 e/o all’art. 9 della L.R. 74/94 possono essere utilizzati i modelli di domanda (in bollo) allegati al prospetto C). La domanda che la documentazione devono essere presentate allo Sportello per il Pubblico facendo riferimento alla pratica ES ecc.
Tale documentazione sarà trasmessa d'ufficio all'Azienda Sanitaria di Firenze al fine di acquisire il parere di competenza.
SI RICORDA CHE ALLA SCADENZA DEI 60 GG. LA PRATICA E' ARCHIVIATA E NON DA' DIRITTO AD EVENTUALI PROROGHE. L'UTENTE QUALORA SIA SEMPRE INTERESSATO DOVRA' RIPRESENTARE LA DOMANDA SEGUENDO LE MODALITA' SOPRA CITATE.
SI SOTTOLINEA PERTANTO LA NECESSITA’ DI ADEMPIERE CON TEMPESTIVITA' E SCRUPOLOSITA' ALL'ONERE DI CUI ALL'ART. 7 L.R. 74/94, PUNTUALIZZANDO CHE LA PRESENTAZIONE DELLA SUCCESSIVA DOMANDA DOPO LA SCADENZA DEI 60 GG. NON DA' DIRITTO AL MANTENIMENTO DEL PARERE FAVOREVOLE PRECEDENTEMENTE ACQUISITO. INFATTI, E' POSSIBILE CHE ALTRA DOMANDA SI INTERPONGA NELLA STESSA ZONA MODIFICANDO LA DISTANZA FRA ATTIVITA' CONCORRENTI.
IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'APERTURA AL PUBBLICO SONO SUBORDINATI AL PARERE FAVOREVOLE DELL'AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE CIRCA I REQUISITI IGIENICO SANITARI.
PROCEDURA B)
1° FASE)
Qualora l'interessato abbia già allegato alla domanda (come previsto dall'art. 7 della L.R. 74/94) l'attestazione rilasciata dalla AZIENDA SANITARIA FIRENZE - U.F. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA di idoneità dei locali alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità pubblica ad essere sede della richiesta attività, l'Ufficio acquisisce entro 60 gg. dalla presentazione della domanda l'accertamento sulle distanze da parte della Polizia Municipale e il parere dell'apposita Commissione. Dopodiché comunica all'interessato il parere espresso dalla Commissione e l'eventuale accoglimento o diniego della domanda.
L'INTERESSATO DEVE DUNQUE ATTENDERE IN OGNI CASO TALE COMUNICAZIONE UFFICIALE CHE, OVE NEGATIVA, COMPORTA OVVIAMENTE IL DINIEGO DELL'ISTANZA E LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.
2° FASE)
In caso di esito positivo l'autorizzazione verrà rilasciata immediatamente dopo l'accertamento da parte della AZIENDA SANITARIA FIRENZE - U.F. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA circa l'utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista ai sensi dell'art. 9 L.R. 74/94.
L'accertamento di cui al predetto art. 9 deve essere richiesto utilizzando il modello di domanda allegato al prospetto C) del vigente regolamento. La domanda (in bollo) e la documentazione devono essere presentate allo Sportello per il Pubblico
Tale documentazione sarà trasmessa d'ufficio all'Azienda Sanitaria di Firenze al fine di acquisire il parere di competenza.
RICHIESTA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALL’INTERNO DI CENTRI COMMERCIALI (
MODELLO ES 01)L’insediamento di un esercizio di estetista all’interno di un Centro Commerciale (autorizzato come tale in base alle vigenti disposizioni che regolano il commercio al dettaglio in aree private in sede fissa) non è soggetto al rispetto delle distanze minime fra esercizi di cui al presente regolamento.
Gli esercizi così insediati, in numero non superiore ad uno per ogni centro Commerciale, non potranno essere oggetto di trasferimento in altra parte del territorio comunale, se non nel rispetto delle distanze minime previste dal vigente regolamento comunale.
L'autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda in bollo – utilizzando lo specifico
modello ES 01, che deve essere debitamente ed attentamente compilato in ogni sua parte – allegando la documentazione elencata nel sopracitato modello o rendendo le dichiarazioni relative, compreso il pagamento di Euro 40,00 per i diritti di istruttoria.Pre-requisiti
1) Qualificazione professionale
Innanzi tutto il richiedente deve essere già in possesso della prescritta qualificazione professionale di estetista e precisamente:
L'iter è analogo al precedente, ma in tali casi non si considerano le distanze minime fra attività concorrenti.
NUOVA AUTORIZZAZIONE DI ESTETISTA IN CASERME, OSPEDALI, CASE DI CURA (
MODELLO ES02)L'iter è analogo al precedente, ma in tali casi non si considerano le distanze minime fra attività concorrenti.
E' richiesto:
- convenzione, e/o contratto con la relativa struttura.
- per le sole caserme il parere igienico sanitario della Azienda Sanitaria di Firenze è sostituito dalla dichiarazione dell'Ufficiale Sanitario della caserma.
Le autorizzazioni riguardanti l’attività di estetista svolta all’interno di Case di Cura, Ospedali, Caserme sono:
TRASFERIMENTO DI SEDE DI ESERCIZIO GIA' AUTORIZZATO (
MODELLO ES 03)Il trasferimento di sede di un esercizio già autorizzato avviene all’interno della stessa zona con il rispetto delle distanze minime fra attività concorrenti di mt. 50, fermi restando gli altri requisiti, ivi compresi quelli relativi alle norme-igienico sanitarie di cui al prospetto C).
PROCEDURA
L'autorizzazione al trasferimento dell'attività di estetista deve essere richiesta mediante domanda in bollo – utilizzando lo specifico
modello ES 03 il quale deve essere debitamente ed attentamente compilato in ogni sua parte – allegando la documentazione elencata nel sopracitato modello o rendendo le dichiarazioni relative, compreso il pagamento di Euro 40,00 per i diritti di istruttoria.Per l'iter della pratica vedasi 1° e 2° fase della procedura A) o B) per "nuova autorizzazione".
MODIFICA SUPERFICIE
(MODELLO ES 09)Nel caso di modifica della superficie dei locali (riduzione o ampliamento) degli esercizi già autorizzati gli interessati devono presentare domanda in bollo – utilizzando lo specifico
modello ES 09 il quale deve essere debitamente ed attentamente compilato in ogni sua parte – allegando la documentazione elencata nel sopracitato modello o rendendo le dichiarazioni relative compreso il pagamento di Euro 40.00 per i diritti di istruttoria.Per l'iter della pratica vedasi 1° e 2° fase della procedura A) o B) per "nuova autorizzazione".
Per la modifica di superficie non è previsto l'accertamento delle distanze fra attività concorrenti.
CAMBIAMENTO TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE
(MODELLO ES 04 ES 05)(PER ATTO TRA VIVI O A CAUSA DI MORTE)
Gli interessati devono presentare domanda in bollo – utilizzando lo specifico
modello ES 04 e ES 05 il quale deve essere debitamente ed attentamente compilato in ogni sua parte – allegando la documentazione elencata nel sopracitato modello o rendendo le dichiarazioni relative, compreso il pagamento di Euro 40.00 per i diritti di istruttoria.Per atto tra vivi
In caso di subingresso per trasferimento d'azienda è ammesso il proseguimento senza interruzione dell'attività da parte del subentrante, purché questi richieda la voltura dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività, sempre ché sia in possesso della qualificazione professionale prescritta e sia provato l'effettivo passaggio dell'azienda.
Il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa qualora non ottenga la prescritta qualificazione professionale entro tre mesi dalla data di acquisizione del titolo di proprietà.
A causa di morte
In caso di morte del titolare per le sole aziende aventi i requisiti di cui alla Legge 443/85 (artigiani) gli aventi diritto, che dovranno provare la qualità di eredi, potranno chiedere di proseguire l'attività ai sensi dell'art. 5 della Legge 443/85: l'attività dovrà, di fatto, essere svolta da persona in possesso della necessaria qualificazione professionale.
Data di verifica/aggiornamento: 05/12/2006