CCNL
INTEGRATIVO 14/09/2000
per il personale del
comparto delle REGIONI e DELLE Autonomie Locali
A seguito del parere favorevole
espresso, in data 28.7.2000, dal Comitato di Settore del comparto Regioni-Autonomie
Locali sul testo dell’accordo relativo al CCNL per il personale del Comparto
delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a quello dell’1.4.1999
nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 11 settembre
2000, sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo
e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e
di bilancio, il giorno 14 settembre 2000, alle ore 17,30, ha avuto luogo
l’incontro tra:
L’ARAN:
nella persona del Presidente,
prof. Carlo Dell’Aringa ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni
e confederazioni sindacali:
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Organizzazioni
Sindacali
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Confederazioni
Sindacali
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CGIL-fp/Enti Locali
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CGIL
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CISL/FPS
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CISL
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UIL/ee.ll
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UIL
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CONFSAL
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Coordinamento Sindacale
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Autonomo
"Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal,
Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel":
|
CISAL
|
DICCAP -DIPARTIMENTO ENTI
LOCALI
CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA
MUNICIPALE
(Fenal, Snalcc, Sulpm)
Al termine della riunione
le parti hanno sottoscritto l’allegato CCNL relativo al personale del Comparto
delle Regioni e delle Autonomie Locali.
INDICE GENERALE
Titolo I Flessibilità
del Rapporto di Lavoro
Art. 1 Disciplina
sperimentale del telelavoro
Art. 2 Contratto di fornitura
di lavoro temporaneo
Art. 3 Contratto di formazione
e lavoro
Art. 4 Rapporto di lavoro
a tempo parziale
Art. 5 Orario di lavoro
del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 6 Trattamento economico-normativo
del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 7 Contratto a termine
Art. 8 Mansioni superiori
Titolo II Cause di
sospensione del rapporto
Art. 9 Servizio
militare
Art.10 Assenze per malattia
Art.10 bis Infortuni sul
lavoro e malattie dovute a cause di servizio
Art.11 Aspettativa per motivi
personali
Art.12 Aspettativa per dottorato
di ricerca o borsa di studio
Art.13 Altre aspettative
previste da disposizioni di legge
Art.14 Cumulo di aspettative
Art.15 Diritto allo studio
Art.16 Congedi per la formazione
Art.17 Congedi dei genitori
Art.18 Congedi per eventi
e cause particolari
Titolo III Disposizioni
particolari
Art.19 Pari opportunità
Art.20 Periodo di prova
Art.21 Tutela dei dipendenti
in particolari condizioni psico-fisiche
Art.22 Turnazioni
Art.23 Reperibilità
Art.24 Trattamento per attività
prestata in giorno festivo-riposo compensativo
Art.25 Passaggio diretto
ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
Art.26 Ricostituzione del
rapporto di lavoro
Art.27 Norma per gli enti
provvisti di Avvocatura
Art.28 Patrocinio Legale
Titolo IV Personale
dell’Area di Vigilanza
Art.29 Disposizioni
speciali per il personale dell’area di vigilanza con particolari responsabilità
Titolo V Personale
delle scuole
Art.30 Personale
docente delle scuole materne
Art.31 Personale educativo
degli asili nido
Art.32 Personale docente
delle scuole gestite dagli enti locali
Art.32 bis Docenti addetti
al sostegno operanti nelle scuole statali
Art.33 Docenti ed educatori
addetti al sostegno operanti nelle istituzioni scolastiche gestite dagli
Enti Locali
Art.34 Personale docente
dei centri di formazione professionale
Titolo VI Trattamento
Economico
Art.35 Retribuzione
di posizione per l’area della vigilanza
Art.36 Indennità
maneggio valori
Art.37 Indennità
di rischio
Art.38 Lavoro straordinario
Art.38 bis Banca delle ore
Art.39 Lavoro straordinario
elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali
Art.40 Bilinguismo
Art.41 Trattamento di trasferta
Art.42 Trattamento di trasferimento
Art.43 Copertura assicurativa
Art.44 Trattenute per scioperi
brevi
Art.45 Mensa
Art.46 Buoni pasti
Art.47 Trattamento economico
dei dipendenti in distacco sindacale
Titolo VII Norme Finali
Art.48 Requisiti
per l’integrazione delle risorse destinate alla Contrattazione decentrata
integrativa
Art.49 Trattamento di fine
rapporto di lavoro
Art.50 Modalità di
applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali
Art.51 Disapplicazioni
Art.52 Nozione di retribuzione
Art.53 Struttura della busta
paga
Art.54 Messi notificatori
Art.55 Attività sociali,
culturali e ricreative
Art.56 Diritto di assemblea
Art.57 Decorrenza degli
effetti del Contratto
Allegato A tabelle
I.I.S. per le diverse categorie del personale
Dichiarazioni congiunte
e verbali
Dichiarazioni congiunte
da n.1 a n. 20
Dichiarazione a verbale
CSA
Dichiarazione a verbale
DI.C.C.A.P.
Dichiarazione a verbale
CONF.S.A.L.
TITOLO I
FLESSIBILITA’ DEL RAPPORTO
DI LAVORO
In relazione alla nuova disciplina
delle forme flessibili di rapporto di lavoro introdotte dal presente contratto,
le parti sottolineano la particolare e significativa rilevanza di tali
strumenti di gestione delle risorse umane che, nonostante il loro carattere
di sperimentalità, offrono agli enti ampi margini di gestione diretta
dei servizi, permettendo altresì il superamento del ricorso alle
collaborazioni continuate e coordinate nell’espletamento delle attività
istituzionali.
Art.1
Disciplina sperimentale
del telelavoro
-
Il telelavoro determina una
modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile,
con l’ausilio di specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro
domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa
dal domicilio del dipendente, o nella forma del lavoro a distanza, che
comporta la prestazione dell’attività lavorativa da centri appositamente
attrezzati distanti dalla sede dell’ente e al di fuori del controllo diretto
di un dirigente.
-
Gli enti, previa informazione
ed eventuale incontro con i soggetti sindacali di cui all’art.10, comma
2, del CCNL dell’1.04.1999, possono definire progetti per la sperimentazione
del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall’art.
3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23.3.2000, al
fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie
di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane.
-
I singoli partecipanti ai progetti
sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni dell’art.4
del CCNL quadro del 23.3.2000.
-
Gli enti definiscono, in relazione
alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti
interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria,che
non può comunque essere inferiore ad un giorno per settimana.
-
L’orario di lavoro, a tempo
pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell’arco
della giornata a discrezione del dipendente in relazione all’attività
da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente
deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi
di un’ora ciascuno fissati nell’ambito dell’orario di servizio; in caso
di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la durata dei due periodi
si riduce del 50 %. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo
di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie
notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano
riduzioni di orario.
-
Il lavoratore ha il dovere di
riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per
il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature,
dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore
può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le
attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell’ente.
-
La postazione di telelavoro
deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese
dell’ente, sul quale gravano i costi di manutenzione e gestione dei sistemi
di supporto per il lavoratore. Nel caso di telelavoro a domicilio potrà
essere installata una linea telefonica presso l’abitazione del lavoratore,
con oneri di impianto ed esercizio a carico dell’ente, espressamente preventivati
nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l’entità
dei rimborsi, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore
per consumi energetici e telefonici, sulla base delle intese raggiunte
in sede di contrattazione integrativa decentrata.
-
Gli enti, nell’ambito delle
risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro,
stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
-
danni alle attrezzature telematiche
in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo
o colpa grave;
-
danni a cose o persone, compresi
i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso delle stesse attrezzature.
Gli enti provvedono altresì
alla copertura assicurativa INAIL
-
La verifica delle condizioni
di lavoro e dell’idoneità dell’ambiente di lavoro avviene all’inizio
dell’attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente
con l’interessato i tempi e le modalità della stessa in caso di
accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio,
ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.Lgs.n.626/1994, è inviata ad
ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.
-
La contrattazione decentrata
integrativa definisce l’eventuale trattamento accessorio compatibile con
la specialità della prestazione nell’ambito delle finalità
indicate nell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999.
-
E’ garantito al lavoratore l’esercizio
dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare,
ai fini della sua partecipazione all’attività sindacale, il lavoratore
deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale
elettronica e l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze
sindacali sul luogo di lavoro.
-
I lavoratori sono altresì
invitati a partecipare alle eventuali conferenze di servizio o di organizzazione
previste dall’ordinamento vigente.
-
E’ istituito, presso l’ARAN,
un osservatorio nazionale a composizione paritetica con la partecipazione
di rappresentanti, del Comitato di Settore e delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL che, con riunioni annuali, verifica l’utilizzo
dell’istituto e gli eventuali problemi.
Art.2
Contratto di fornitura
di lavoro temporaneo
-
Gli enti possono stipulare contratti
di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n.196/1997, per
soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica,
o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale
in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario
previste dal D.Lgs.n.29/1993.
-
In particolare, oltre che nei
casi previsti dall’art.1, comma 2, lett. b) e c) della legge n.196/1997,
i contratti di fornitura sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate
e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1:
-
per consentire la temporanea
utilizzazione di professionalità non previste nell’ordinamento dell’amministrazione,
anche al fine di sperimentarne la necessità;
-
in presenza di eventi eccezionali
e motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per
la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60
giorni e a condizione che siano state avviate le procedure per la loro
copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea
copertura di posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili
o comunque necessari a garantire standard definiti di prestazioni, in particolare
nell’ambito dei servizi assistenziali;
-
per punte di attività
o per attività connesse ad esigenze straordinarie, derivanti anche
da innovazioni legislative che comportino l’attribuzione di nuove funzioni,
alle quali non possa farsi fronte con il personale in servizio;
-
per particolari fabbisogni professionali
connessi all’attivazione e aggiornamento di sistemi informativi ovvero
di controllo di gestione e di elaborazione di manuali di qualità
e carte di servizi, che non possono essere soddisfatti ricorrendo unicamente
al personale in servizio;
-
per soddisfare specifiche esigenze
di supporto tecnico e per creare le relative competenze nel campo della
prevenzione, della sicurezza, dell’ambiente di lavoro e dei servizi alla
persona con standards predefiniti.
-
Il numero dei contratti di fornitura
di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato
su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso
l’ente, arrotondato, in caso di frazioni, all’unità superiore.
-
Il ricorso al lavoro temporaneo
non è consentito per i profili della categoria A, per quelli dell’area
di vigilanza e per quelli del personale educativo e docente degli asili
nido e delle scuole materne, elementari, medie e superiori. Sono, altresì,
escluse le posizioni di lavoro che comportano l’esercizio di funzioni nell’ambito
delle competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo.
Si rinvia alle disposizioni
della L.n.196/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli
aspetti non previsti dal presente articolo.
-
I lavoratori con contratto di
fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipino a programmi o progetti
di produttività hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi
trattamenti. La contrattazione integrativa decentrata definisce casi, condizioni,
criteri e modalità per la determinazione e corresponsione dei suddetti
trattamenti accessori.
-
L’ente comunica tempestivamente
all’impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti
dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti
da
contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art.7 della legge n.300/1970.
-
Gli enti sono tenuti, nei riguardi
dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni
e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti
dal D.Lgs.n.626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici
connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati.
-
I lavoratori temporanei hanno
diritto di esercitare presso gli enti utilizzatori i diritti di libertà
e di attività sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono
partecipare alle assemblee del personale dipendente.
-
Gli enti provvedono alla tempestiva
e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui
all’art.10, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, sul numero, sui motivi, sul
contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro
temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza
le amministrazioni forniscono l’informazione in via successiva, comunque
non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di
fornitura, ai sensi dell’art.7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno
1997, n.196.
-
Alla fine di ciascun anno le
amministrazioni forniscono ai soggetti sindacali di cui all’art.10, comma
2, del CCNL dell’1.4.1999 tutte le informazioni necessarie alla verifica
del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine
gli enti forniscono alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del presente CCNL e all’ARAN tutte le informazioni di cui al precedente
comma 10.
-
In conformità alle vigenti
disposizioni di legge, è fatto divieto agli enti di attivare rapporti
per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti
diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Art.3
Contratto di formazione
e lavoro
-
Nell’ambito della programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39, comma 2 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli enti possono stipulare contratti di
formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del
decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451.
-
Non possono stipulare contratti
di formazione e lavoro gli enti che abbiano proceduto a dichiarazioni di
eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale
nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l’assunzione avvenga
per l’acquisizione di professionalità diverse da quelle dichiarate
in eccedenza.
-
Le selezioni dei candidati destinatari
del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa
generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni,
ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze,
utilizzando procedure semplificate.
-
Il contratto di formazione e
lavoro può essere stipulato:
-
per l’acquisizione di professionalità
elevate;
-
per agevolare l’inserimento
professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento
delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
-
Le esigenze organizzative che
giustificano l’utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono
contestualmente essere utilizzate per altre tipologie di assunzione a tempo
determinato.
-
Ai fini del comma 4, in relazione
al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate
le professionalità inserite nella categoria D. Il contratto di formazione
e lavoro non può essere stipulato per l’acquisizione di professionalità
ricomprese nella categoria A.
-
Ai lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4, viene
corrisposto il trattamento tabellare corrispondente al profilo di assunzione
(B1,B3,C1, D1 e D3).
-
Per i lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a), nell’ambito
del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo
obbligatorio di formazione, che esclude ogni prestazione lavorativa, non
inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi dell’art.4,
lett. b) il suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed
è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del
rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione
ambientale ed antinfortunistica. Per il l’area della vigilanza le ore minime
di formazione riguardano le materie attinenti alla specifica professionalità.
Gli oneri della formazione di cui al presente comma non gravano sulle risorse
di cui all’art.23, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999.
-
Le eventuali ore aggiuntive
devolute alla formazione rispetto a quelle previste dall’art. 16, comma
5 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 non sono retribuite.
-
Il contratto di formazione e
lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all’art.
14 del CCNL del 6.7.1995, e deve contenere l’indicazione delle caratteristiche,
della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è
fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma
4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto
dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve
essere consegnata al lavoratore.
-
Il trattamento economico spettante
ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è costituito
dal trattamento tabellare iniziale, dall’indennità integrativa speciale,
dalla tredicesima mensilità, dagli altri compensi o indennità
connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa,
se ed in quanto dovute. La contrattazione decentrata può disciplinare
l’attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri
incentivi previsti dall’art.17 del CCNL dell’1.04.1999, utilizzando esclusivamente
le risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
-
La disciplina normativa è
quella prevista per i lavoratori a tempo determinato, con le seguenti eccezioni:
-
la durata del periodo di prova
è pari ad un mese di prestazione effettiva per i contratti stipulati
ai sensi del comma 4, lett. b); lo stesso periodo è elevato a due
mesi per i contratti previsti dal comma 4, lett. a);
-
nelle ipotesi di malattia o
di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione
del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto
di formazione di cui è titolare.
-
Nella predisposizione dei progetti
di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione
diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
-
Il contratto di formazione lavoro
si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere
prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione
prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della
formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente
a quello di durata della sospensione stessa :
-
malattia
-
gravidanza e puerperio, astensione
facoltativa post-partum
-
servizio militare di leva e
richiamo alle armi
-
infortunio sul lavoro
-
Prima della scadenza del termine
stabilito nel comma 10 il contratto di formazione e lavoro può essere
risolto esclusivamente per giusta causa.
-
Al termine del rapporto l’amministrazione
è tenuta ad attestare l’attività svolta ed i risultati formativi
conseguiti dal lavoratore. Copia dell’attestato è rilasciata al
lavoratore.
-
Il rapporto di formazione e
lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato
ai sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Gli
enti disciplinano, previa concertazione ai sensi dell’art.8 del CCNL dell’1.4.1999,
il procedimento ed i criteri per l’accertamento selettivo dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro
da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori
di cui al comma 14.
-
Nel caso in cui il rapporto
di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato,
il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell’anzianità
di servizio.
-
Non è consentita la stipula
di contratti di formazione lavoro da parte degli enti che non confermano
almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti,
fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi
eccezionali e non prevedibili.
Art.4
Rapporto di lavoro a
tempo parziale
-
Gli enti possono costituire
rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
-
assunzione, nell’ambito della
programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti
disposizioni;
-
trasformazione di rapporti di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
-
Il numero dei rapporti a tempo
parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione
delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente
individuate dagli enti. Il lavoratore titolare delle stesse può
ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale
solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli. Il predetto
limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
-
Gli enti, previa analisi delle
proprie esigenze organizzative e nell’ambito della programmazione triennale
del fabbisogno di personale, previa informazione seguita da incontro, individuano
i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto
dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell’art. 5, comma 1, del
presente CCNL. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla
base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria
e profilo e, per la parte che residua, mediante assunzione secondo le procedure
selettive previste dai regolamenti degli enti.
-
Nel caso che gli enti non abbiano
provveduto agli adempimenti previsti nel comma 3, oppure nel limite della
eventuale percentuale residua, dopo l’attuazione della disciplina prevista
dal medesimo comma, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione
della domanda presentata dal dipendente interessato, nel rispetto delle
forme e delle modalità di cui al comma 13. In tal caso opera il
solo limite percentuale di cui al comma 2. Nelle domande, da presentare
con cadenza semestrale (giugno-dicembre), deve essere indicata l’eventuale
attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende
svolgere ai fini dei commi 7 e ss.
-
L’ente, entro il predetto termine,
può, con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto
di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa
comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del
dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
-
Nel caso di cui al comma 4 continua
a trovare applicazione l’art. 1, comma 59, della L.662/96, l’art. 39, comma
27 della L.n.449/1997 in materia di individuazione ed utilizzazione dei
risparmi di spesa e l’art.15, comma 1, lett. e) del CCNL dell’1.04.1999.
-
I dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore
al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle
incompatibilità, possono svolgere un’altra attività lavorativa
e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad
albi professionali.
-
Gli enti, ferma restando la
valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenuti ad individuare
le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali
non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente,
con le procedure previste dall’art.1, comma 58 bis della legge 23 dicembre
1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, dandone informazione
ai soggetti di cui all’art.10, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999.
-
Nel caso di verificata sussistenza
di un conflitto di interessi tra l’attività esterna del dipendente
- sia subordinata che autonoma – e la specifica attività di servizio,
l’ente nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale nei casi di
cui ai commi 7 e 8.
-
Il dipendente è tenuto
a comunicare, entro quindici giorni, all’ente nel quale presta servizio
l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa
esterna.
-
In presenza di gravi e documentate
situazioni familiari, preventivamente individuate dagli enti in sede di
contrattazione integrativa decentrata ai sensi dell’art.4 del CCNL dell’1.4.1999,
e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare
il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10 % massimo. In tali
casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate
senza limiti temporali.
-
Qualora il numero delle richieste
relative ai casi dei commi 4 e 11 ecceda i contingenti fissati nei commi
stessi, viene data la precedenza:
-
ai dipendenti portatori di handicap
o in particolari condizioni psicofisiche;
-
ai familiari che assistono persone
portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni
psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
-
ai genitori con figli minori,
in relazione al loro numero.
-
La costituzione del rapporto
a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene
con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione
della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione
temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese
e all’anno e del relativo trattamento economico.
-
I dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza
di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima
della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità
del posto in organico.
-
I dipendenti assunti con rapporto
di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione
del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione,
a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
-
Gli enti informano con cadenza
semestrale i soggetti sindacali di cui all’art.10, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999
sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia delle
stesse e sull’eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario.
Art.5
Orario di lavoro del
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
-
Il dipendente con rapporto di
lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente
alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore
al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni
di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo
dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
-
Il rapporto di lavoro a tempo
parziale può essere:
-
orizzontale, con orario normale
giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione
della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o
6 giorni);
-
verticale, con prestazione lavorativa
svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso
della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione
su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno,
in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale
prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione
(settimana, mese o anno);
-
con combinazione delle due modalità
indicati nelle lettere a) e b).
-
Il tipo di articolazione della
prestazione e la sua distribuzione, in relazione ai posti di cui al comma
3 dell’art. 4 vengono previamente definiti dagli enti e resi noti a tutto
il personale, mentre nel caso previsto dal comma 4 dello stesso articolo
sono concordati con il dipendente.
Art.6
Trattamento economico
- normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
-
Al personale con rapporto a
tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto
della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo
svolgimento
-
Al personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l’espresso consenso
dello stesso, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni
di lavoro aggiuntivo, di cui all’art.1, comma 2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000,
nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo
parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco
di più di una settimana.
-
Il ricorso al lavoro aggiuntivo
è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in
presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti
da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
-
Le ore di lavoro aggiuntivo
sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di
fatto di cui all’art.52, comma 2, lett. d) maggiorata di una percentuale
pari al 15%, i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai
compensi per lavoro straordinario.
-
Il personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni
di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività
lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2. Tali ore sono retribuite
con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all’art.52, comma
2, lett. b), con una maggiorazione pari al 15%.
-
Qualora le ore di lavoro aggiuntivo
o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite
massimo giornaliero, mensile o annuale dal comma 4, la percentuale di maggiorazione
di cui al precedente comma 5 è elevata al 50%.
-
Il consolidamento nell’orario
di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro aggiuntivo o straordinario,
svolto in via non meramente occasionale, avviene previa verifica sull’utilizzo
del lavoro aggiuntivo e straordinario per più di sei mesi effettuato
dal lavoratore stesso.
-
I dipendenti a tempo parziale
orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello
dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno
diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di
lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento
economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.Analogo
criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze
dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per
malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto
per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla
L.n.1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo; il relativo
trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria,
è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per
maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con
quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico
è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per
il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento
ai periodi effettivamente lavorati.
-
Il trattamento economico del
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale
alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse
e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, spettanti
al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria
e profilo professionale.
-
I trattamenti accessori collegati
al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché
altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa,
sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata
o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la
disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati.
-
Al ricorrere delle condizioni
di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le
aggiunte di famiglia.
-
Il trattamento previdenziale
e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art.8
della legge n.554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
-
Per tutto quanto non disciplinato
dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale
si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs.n.61/2000.
Art.7
Contratto a termine
-
In applicazione e ad integrazione
di quanto previsto dalla legge n.230/1962 e successive modificazioni e
dall’art.23, comma 1, della legge n.56/1997, gli enti possono stipulare
contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato
nei seguenti casi:
-
per la sostituzione di personale
assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di
personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli
articoli 4 e 5 della legge n.53/2000; nei casi in cui si tratti di forme
di astensione dal lavoro programmate (con l’esclusione delle ipotesi di
sciopero), l’assunzione a tempo determinato può essere anticipata
fino a trenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore
che si deve assentare;
-
per la sostituzione di personale
assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria
e facoltativa previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n.1204/1971 e
dagli articoli 6 e 7 della legge n.903/1977, come modificati dall’art.3
della legge n.53/2000; in tali casi l’assunzione a tempo determinato può
avvenire anche trenta giorni prima dell’inizio del periodo di astensione;
-
per soddisfare le esigenze organizzative
dell’ente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di sei mesi;
-
per lo svolgimento di attività
stagionali, nell’ambito delle vigenti disposizioni;
-
per soddisfare particolari esigenze
straordinarie, anche derivanti dall’assunzione di nuovi servizi o dall’introduzione
di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, nel
limite massimo di nove mesi;
-
per attività connesse
allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli enti,
quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio,nel
limite massimo di dodici mesi;
-
per la temporanea copertura
di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo di
otto mesi e purché siano avviate la procedure per la copertura dei
posti stessi.
-
Anche al fine di favorire standards
di qualità nell’erogazione dei servizi, gli enti individuano, previa
concertazione ai sensi dell’art.8 del CCNL dell’1.4.1999, i fabbisogni
di personale da assumere ai sensi del presente articolo.
-
Gli enti disciplinano, con gli
atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di
cui all’art.36 e 36 bis del D.Lgs.n.29/1993, le procedure selettive per
l’assunzione di personale con contratto di lavoro a termine nelle ipotesi
di cui al comma 1.
-
Nei casi di cui alle lettere
a) e b), l’ente può procedere ad assunzioni a termine anche per
lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito,
assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni
superiori ai sensi dell’art.56 del D.Lgs.n.29/1993, a quelle proprie del
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
-
Nei casi di cui alle lettere
a) e b), nel contratto individuale è specificato per iscritto la
causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi
per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione
del posto ma anche l’altro dipendente di fatto sostituito nella particolare
ipotesi di cui al precedente comma 3. La durata del contratto può
comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle
consegne.
-
Il rapporto di lavoro si risolve
automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine
indicato nel contratto ndividuale o, prima di tale data, comunque con il
rientro in servizio del lavoratore sostituito.
-
In tutti i casi in cui il CCNL
del 6.7.1995 prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli
previsti dai commi 6 e 9 del presente articolo, per il rapporto di lavoro
a tempo determinato il termine di preavviso é fissato in un giorno
per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque
non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso
superiore all’anno.
-
L'assunzione a tempo determinato
può avvenire a tempo pieno ovvero, per i profili professionali per
i quali è consentito, anche a tempo parziale.
-
Il lavoratore assunto a tempo
determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro,
può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina,
dell’art. 14 -bis del CCNL del ai 6.7.1995, non superiore comunque a due
settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane
per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall’art.14-
bis del CCNL del 6.7.1995, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna
delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso
né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i
casi di sospensione di cui al successivo comma 10. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall’ente
deve essere motivato.
-
Al personale assunto a tempo
determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal
presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente
con la natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
-
le ferie maturano in proporzione
della durata del servizio prestato;
-
in caso di assenza per malattia,
fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli artt.21
e 22, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito
con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638. I periodi per i
quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta
il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all’art.21,
comma 7, del CCNL del 6.7.1995, in misura proporzionalmente rapportata
alla durata prevista del servizio, salvo che non si tratti di periodo di
assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque
essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di
conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può
in ogni caso superare il termine massimo fissato dal citato art. 21 del
CCNL del 6.7.1995;
-
possono essere concessi permessi
non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi
e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 19,
comma 3, del CCNL del 6.7.1995;
-
in tutti i casi di assunzioni
a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per
la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il
disposto dell’art.14, comma 5, del CCNL stipulato in data 6.7.1995, il
contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti
prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti
nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti
per l’assunzione il rapporto è risolto con effetto immediato, salva
l’applicazione dell’art. 2126 c.c.
-
sono comunque fatte salve tutte
le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni
di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n.53/2000.
-
Il contratto a termine è
nullo e produce unicamente gli effetti di cui all’art. 2126 c.c. quando:
-
l’applicazione del termine non
risulta da atto scritto;
-
sia stipulato al di fuori delle
ipotesi previste nei commi precedenti.
-
La proroga ed il rinnovo deI
contratto a tempo determinato sono disciplinati dall’art.2, comma 2, della
legge n.230/1962, come modificato ed integrato dall’art.12 della legge
n.196/1997.
-
In nessun caso il rapporto di
lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro
a tempo indeterminato.
-
I periodi di assunzione con
contratto di lavoro a termine presso un ente, per un periodo di almeno12
mesi, anche non continuativi, possono essere adeguatamente valutati nell’ambito
delle selezioni pubbliche disposte dallo stesso ente per la copertura di
posti vacanti di profilo e categoria identici a quelli per i quali è
stato sottoscritto il contratto a termine.
-
Nel caso in cui la durata complessiva
del contratto a termine superi i quattro mesi, fermi restando i limiti
e le modalità di legge, il lavoratore dovrà essere informato
di quanto previsto dall’art.23, comma 4, della legge n.56/1987 in materia
di iscrizione nelle liste di collocamento e relativa graduatoria.
Art.8
Mansioni superiori
-
Il presente articolo completa
la disciplina delle mansioni prevista dall’art.56, commi 2, 3 e 4 del D.
lgs. n.29/1993 per la parte demandata alla contrattazione.
-
In applicazione di quanto previsto
dall’art.3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, il conferimento delle mansioni
superiori avviene nei seguenti casi:
-
nel caso di vacanza di posto
in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici
qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante,
anche mediante le selezioni interne di cui all’art.4 del CCNL del 31.3.1999;
-
nel caso di sostituzione di
altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con
esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
-
Il conferimento delle mansioni
superiori di cui ai commi precedenti, anche attraverso rotazione tra più
dipendenti, è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza,
dal responsabile del servizio, nell’ambito delle risorse espressamente
assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni
ed è comunicato per iscritto al dipendente incaricato.
-
I criteri generali per il conferimento
delle mansioni superiori sono definiti dagli enti previa concertazione
ai sensi dell’art.8 del CCNL dell’1.4.1999.
-
Il dipendente assegnato alle
mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico
iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale
corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo
rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo
di retribuzione individuale di anzianità.
-
Al dipendente di categoria C,assegnato
a mansioni superiori della categoria D, possono essere conferite, ricorrendone
le condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti dagli enti, gli incarichi
di cui agli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999, con diritto alla
percezione dei relativi compensi.
-
Per quanto non previsto dal
presente articolo resta ferma la disciplina dell’art. 56 del D.lgs.n.29/1993.
TITOLO II
Cause di sospensione del
rapporto
Art.9
Servizio militare
-
La chiamata alle armi per adempiere
gli obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle
Forze Armate, nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare
il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto
di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione
del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto
alla retribuzione.
-
I dipendenti obiettori di coscienza
che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto, anche in periodo
di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del
servizio, senza retribuzione.
-
Entro quindici giorni dal congedo
o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente
deve porsi a disposizione dell'ente per riprendere servizio. Superato tale
termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna
indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi
di comprovato impedimento.
-
Il periodo di servizio militare
produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti
disposizioni di legge e contrattuali.
-
I dipendenti richiamati alle
armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del
richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio.
Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale differenza tra
il trattamento economico erogato dall’Amministrazione militare e quello
fondamentale in godimento presso l’ente di appartenenza.
Art.10
Assenze per malattia
1. Dopo il comma 7 dell’art.
21 del CCNL del 6.7. 95, è inserito il seguente:
"7.bis. In caso di patologie
gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio
l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti
affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo
dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero
o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie,
debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura
Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera
retribuzione prevista dal comma 7, lettera a) del presente articolo".
2. Il comma 4 dell’art.21 del
CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
"4. Superati i periodi
di conservazione del posto previsti dal 1° e 2°comma , nel caso
che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo
svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’ente, compatibilmente
con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche,
può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito,
nell’ambito della stessa categoria oppure, ove ciò non sia possibile
e con il consenso dell’interessato, anche in mansioni proprie di profilo
professionale ascritto a categoria inferiore. In tal caso trova applicazione
l’art.4, comma 4, della legge n.68/1999"
Art.10-bis
Infortuni sul lavoro
e malattie dovute a causa di servizio
1. All’art. 22 del CCNL del
6.7.1995 è aggiunto il seguente comma 4:
"4.Nel caso di lavoratori
che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito
per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali
disabilità trova applicazione l’art.1, comma 7, della legge n.68/1999".
Art.11
Aspettativa per motivi
personali
-
Al dipendente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta
possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative
o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia,
senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata
complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due
periodi.
-
I periodi di aspettativa di
cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina
contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente.
-
La presente disciplina si aggiunge
ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge
o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.
Art.12
Aspettativa per dottorato
di ricerca o borsa di studio
-
I dipendenti con rapporto a
tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi
della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse
di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a
domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il
periodo di durata del corso o della borsa.
Art.13
Altre aspettative previste
da disposizioni di legge
-
Le aspettative per cariche pubbliche
elettive e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni
di legge.
-
Il dipendente, il cui coniuge
presti servizio all’estero, può chiedere il collocamento in aspettativa
senza assegni qualora l’ente non ritenga di poterlo destinare a prestare
servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora
non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località
in questione.
-
L’aspettativa concessa ai sensi
del comma 2 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo
in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere
revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva
permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
Art.14
Cumulo di aspettative
-
Il dipendente non può
usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti
per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio
attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa
per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato
e in caso di assenze di cui alla legge n.1204/1971.
-
L’ente, qualora durante il periodo
di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione,
può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente
fissato. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere
servizio di propria iniziativa.
-
Il rapporto di lavoro è
risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso,
nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento,
non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa
o del termine di cui al comma 2.
Art.15
Diritto allo studio
-
Ai dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in aggiunta alle attività
formative programmate dall’amministrazione - permessi straordinari retribuiti,
nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite
massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna
amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità
superiore.
-
I permessi di cui al comma 1
sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento
di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate
o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di
studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico
e per sostenere i relativi esami.
-
Il personale interessato ai
corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza
ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato
a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi
o di riposo settimanale.
-
Qualora il numero delle richieste
superi il limite massimo del 3 % di cui al comma 1, per la concessione
dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
-
dipendenti che frequentino l’ultimo
anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari
e abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni
precedenti;
-
dipendenti che frequentino per
la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente
quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni
ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari
e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
-
dipendenti ammessi a frequentare
le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui
alle lettere a) e b).
-
Nell’ambito di ciascuna delle
fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine,
ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore,
della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
-
Qualora a seguito dell’applicazione
dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni,
sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei
permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso
di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
-
Per la concessione dei permessi
di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare,
prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine
degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti,
anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni,
i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per
motivi personali.
-
Per sostenere gli esami relativi
ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente può utilizzare, per
il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art.
19, comma 1, primo alinea del CCNL del 6.7.1995.
Art.16
Congedi per la formazione
-
I congedi per la formazione
dei dipendenti, disciplinati dall’art.5 della legge n.53/2000, sono concessi
salvo comprovate esigenze di servizio.
-
Ai lavoratori, con anzianità
di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere
concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale
annua complessiva del 10 % del personale delle diverse categorie
in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre
di ciascun anno.
-
Per la concessione dei congedi
di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta
anzianità, devono presentare all’ente di appartenenza una specifica
domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono
svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale
domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell’inizio
delle attività formative.
-
Le domande vengono accolte in
ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo
la disciplina dei commi 5 e 6.
-
L’ente può non concedere
i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
-
il periodo previsto di assenza
superi la durata di 11 mesi consecutivi;
-
non sia oggettivamente possibile
assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
-
Al fine di contemperare le esigenze
organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora
la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla
funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso
di cui al comma 2, l’ente può differire la fruizione del congedo
stesso fino ad un massimo di sei mesi.
-
Al lavoratore durante il periodo
di congedo si applica l’art.5,comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso
di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente
al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico,
alle modalità di comunicazione all’ente ed ai controlli,
si applicano le disposizioni contenute nell’art.21 e, ove si tratti di
malattie dovute a causa di servizio, nell’art.22 del CCNL del 6.7.1995.
Art.17
Congedi dei genitori
-
Al personale dipendente si applicano
le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute
nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977
e n.53/2000.
-
Nel presente articolo tutte
i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977
si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante
dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge
n.53/2000.
-
In caso di parto prematuro alla
lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora
il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza
presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà
di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto
ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo
rientro a casa del figlio.
-
Nel periodo di astensione obbligatoria,
ai sensi dell’art.4 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore,
anche nell’ipotesi di cui all’art.6 bis della legge n.903/1977, spettano
l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse
e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario
di produttività.
-
Nell’ambito del periodo di astensione
dal lavoro previsto dall’art.7, comma 1, lett. a), della legge n.1204/1971,
per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi
trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili
anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità
di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per
lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose
o dannose per la salute.
-
Successivamente al periodo di
astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall’art.7,
comma 4, della legge n.1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori
padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente
per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità
di cui al precedente comma 5.
-
I periodi di assenza di cui
ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono
anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi.
Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione
frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal
ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
-
Ai fini della fruizione, anche
frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art.7, comma
1, della legge n.1204/1971, la lavoratrice madre o il lavoratore padre
presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio
di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del
periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato
comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina
trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di
astensione.
-
In presenza di particolari e
comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile
il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può
essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo
di astensione dal lavoro.
-
In caso di parto plurimo i periodi
di riposo di cui all’art.10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le
ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art.10
possono essere utilizzate anche dal padre.
-
La presente disciplina sostituisce
quella contenuta nell’art.19, commi 7 e 8, del CCNL del 6.7.1995.
Art.18
Congedi per eventi e
cause particolari
-
Le lavoratrici e i lavoratori
hanno diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari
previsti dall’art.4 della legge n.53/2000.
-
Per i casi di decesso del coniuge,
di un parente entro il secondo grado o del convivente, pure previsti nel
citato art.4 della legge n.53/2000, trova, invece, applicazione la generale
disciplina contenuta nell’art.19, comma 1, secondo alinea, del CCNL del
6.7.1995; la stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione
anagrafica presentata dal dipendente.
-
Resta confermata la disciplina
dei permessi retribuiti contenuta nell’art.19 del CCNL del 6.7.1995.
TITOLO III
Disposizioni particolari
Art.19
Pari opportunità
-
Al fine di attivare misure e
meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne
all’interno del comparto, nell’ambito delle più ampie previsioni
dell’art. 2, comma 6, della L.125/1991 e degli artt.7, comma 1, e 61 del
D.Lgs.n. 29/1993, saranno definiti, con la contrattazione decentrata integrativa,
interventi che si concretizzino in "azioni positive" a favore delle lavoratrici.
-
Presso ciascun ente sono inoltre
costituiti appositi comitati per le pari opportunità, composti da
un rappresentante dell’ente, con funzioni di presidente, da un componente
designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL
e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell’ente, nonché
dai rispettivi supplenti, per i casi di assenza dei titolari.
-
I comitati per le pari opportunità
hanno il compito di:
-
svolgere, con specifico riferimento
alla realtà locale, attività di studio, ricerca e promozione
sui principi di parità di cui alla L. 903/1977 e alla L. 125/1991,
anche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed estera in
materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità
Europea;
-
individuare i fattori che ostacolano
l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel
lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle
caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento dell’occupazione
femminile in ambito locale, anche con riferimento alle diverse tipologie
di rapporto di lavoro;
-
promuovere interventi idonei
a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità
e a salvaguardarne la professionalità;
-
proporre iniziative dirette
a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso
ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l’elaborazione
di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali.
-
Gli enti assicurano, mediante
specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento
dei Comitati di cui al comma 2.
-
In sede di negoziazione decentrata
a livello di singolo ente, tenendo conto delle proposte formulate dai comitati
per le pari opportunità, sono concordate le misure volte a favorire
effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
professionale, considerando anche la posizione delle lavoratrici in seno
alla famiglia, con particolare riferimento a:
-
accesso ai corsi di formazione
professionale e modalità di svolgimento degli stessi;
-
flessibilità degli orari
di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
-
perseguimento di un effettivo
equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali,
di cui si deve tener conto anche nell’attribuzione di incarichi o funzioni
più qualificate, nell’ambito delle misure rivolte a superare, per
la generalità dei dipendenti, l’assegnazione in via permanente di
mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità
di evoluzione professionale;
-
individuazione di iniziative
di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di
pari opportunità nel lavoro.
-
Gli effetti delle iniziative
assunte dagli enti, a norma del comma 5, formano oggetto di valutazione
dei Comitati di cui al comma 2, che elaborano e diffondono, annualmente,
uno specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile
in ognuno dei profili delle diverse categorie ed in relazione allo stato
delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, dei
passaggi di categoria e della progressione economica all’interno della
categoria nonché della retribuzione complessiva di fatto percepita.
-
I Comitati per le pari opportunità
rimangono in carica per un quadriennio e comunque fino alla costituzione
dei nuovi. I loro componenti possono essere rinnovati nell’incarico per
una sola volta.
-
I Comitati per le pari opportunità
si riuniscono trimestralmente o su richiesta di almeno tre componenti.
Art.20
Periodo di prova
1. L’art. 14 bis,
comma 9, del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
"9. Durante il periodo
di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza
retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una
delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo.
La presente disposizione si
applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso
comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina".
Art.21
Tutela dei dipendenti
in particolari condizioni psico-fisiche
-
Allo scopo di favorire la riabilitazione
e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali
sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture
associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato
di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi
a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture,
sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità
di sviluppo del progetto:
-
il diritto alla conservazione
del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione
del trattamento economico previsto dall’art. 21, comma 7, del CCNL del
6.7.1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
-
concessione di permessi giornalieri
orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
-
riduzione dell’orario di lavoro,
con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per
il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto
di recupero;
-
assegnazione del lavoratore
a mansioni della stessa categoria di inquadramento contrattuale diverse
da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura
che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
-
I dipendenti i cui parenti entro
il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi
stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato
a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa
per motivi di famiglia per l’intera durata del progetto medesimo. Del relativo
periodo non si tiene conto ai fini dell’art. 14 del presente contratto.
La stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione
anagrafica presentata dal dipendente.
-
Qualora i dipendenti di cui
al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie,
l’ente dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti,
l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione
lavorativa.
-
Il dipendente deve riprendere
servizio presso l’ente nei 15 giorni successivi alla data di completamento
del progetto di recupero.
Art.22
Turnazioni
-
Gli enti, in relazione alle
proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire
turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione
del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
-
Le prestazioni lavorative svolte
in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità,
devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare
una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario
antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla
articolazione adottata nell’ente.
-
I turni diurni, antimeridiani
e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano
un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
-
I turni notturni non possono
essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze
eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per
turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e
le 6 del mattino.
-
Al personale turnista è
corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante
dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono
stabiliti come segue:
-
turno diurno antimeridiano e
pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione
di cui all’art.52, comma 2, lett. c)
-
turno notturno o festivo: maggiorazione
oraria del 30% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c)
-
turno festivo notturno: maggiorazione
oraria del 50% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c).
-
L’indennità di cui al
comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione
di servizio in turno.
-
Agli oneri derivanti dal presente
articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art.
15 del CCNL dell’1.4.1999.
Art.23
Reperibilità
-
Per le aree di pronto intervento
individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta
reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L.20.000
per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le
risorse previste dall’art.15 del CCNL dell’1.4.1999.Tale importo è
raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva,
anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
-
In caso di chiamata l’interessato
dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta
minuti.
-
Ciascun dipendente non può
essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese;
gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
-
L’indennità di reperibilità
di cui al comma 1 non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi
titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura
non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla
sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità
cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato,
il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non
è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione
del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario
di lavoro settimanale.
Art.24
Trattamento per attività
prestata in giorno festivo - riposo compensativo
-
Al dipendente che per particolari
esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve
essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art.52, comma
2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire
di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
-
L’attività prestata in
giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente,
a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per
lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario
festivo.
-
L’attività prestata in
giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su
cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente
riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario
non festivo.
-
La maggiorazione di cui al comma
1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
-
Anche in assenza di rotazione
per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta
una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2,
lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno
la maggiorazione dovuta è del 30%.
Art.25
Passaggio diretto ad
altre amministrazioni del personale in eccedenza
-
In relazione a quanto previsto
dall’art. 35, comma 6, del D.lgs.n.29/1993, conclusa la procedura di cui
ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio
diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altri enti del comparto
e di evitare il collocamento in disponibilità del personale che
non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione,
l’ente interessato comunica a tutti gli enti del comparto aventi sede in
ambito provinciale o anche interprovinciale l’elenco del personale in eccedenza
distinto per categoria e profilo professionale richiedendo la loro disponibilità
al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale. Analoga richiesta
viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui all’art.1,
comma 2, del D.Lgs.n.29/1993, aventi sempre sede in ambito regionale, al
fine di verificare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi
diretti.
-
Gli enti destinatari della richiesta
di cui al comma 1, qualora interessati, comunicano, entro il termine di
30 giorni, l’entità dei posti, corrispondenti per categoria e profilo,
vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della
programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto
del personale in eccedenza.
-
I posti disponibili sono comunicati
ai lavoratori dichiarati in eccedenza che possono indicare le relative
preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni, anche con la specificazione
delle eventuali priorità; l’ente dispone i trasferimenti nei quindici
giorni successivi alla richiesta.
-
Qualora si renda necessaria
una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, si forma una
graduatoria sulla base di criteri definiti dagli enti che tengano conto
dei seguenti elementi:
-
situazione di famiglia, privilegiando
il maggior numero di componenti;
-
maggiore anzianità lavorativa
presso la pubblica amministrazione;
-
situazione personale del lavoratore
portatore di handicap in gravi condizioni psico-fisiche;
-
particolari condizioni di salute
del lavoratore e dei familiari.
-
Gli enti datori di lavoro attivano
nei confronti del personale messo in disponibilità le iniziative
di formazione e riqualificazione utili per favorirne la ricollocazione,
nell’ambito dei piani formativi finanziati dagli enti. Allo stesso personale
sono riconosciute le forme di incentivazione di cui all’art. 17, comma
7, del CCNL dell’1.4.1999.
Art.26
Ricostituzione del rapporto
di lavoro
-
Il dipendente il cui rapporto
di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere,
entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del
rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente
è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il sistema
di classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni.
-
La stessa facoltà di
cui al comma 1 è data al dipendente, senza i limiti temporali di
cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge
relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione
con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei
paesi dell’Unione Europea.
-
Nei casi previsti dai precedenti
commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla
disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica
dell’ente.
Art.27
Norma per gli enti provvisti
di Avvocatura
-
Gli enti provvisti di Avvocatura
costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione
dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente,
secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano,
altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione
tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all’art.
10 del CCNL del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con
i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l’Avvocatura
dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL.
Art.28
Patrocinio legale
-
L’ente, anche a tutela dei propri
diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di
responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente
per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e
all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico,
a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa
sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da
un legale di comune gradimento.
-
In caso di sentenza di condanna
esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà
dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato
e grado del giudizio.
-
La disciplina del presente articolo
non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell’art. 43, comma 1.
TITOLO IV
Personale dell’area di vigilanza
Art.29
Disposizioni speciali
per il personale dell’area di vigilanza con particolari responsabilità
-
In attuazione dell’art.24, comma
2, lett. e) del CCNL dell’1.4.1999, e in sede di prima applicazione dell’art.4
del CCNL del 31.3.1999, le parti convengono di assumere le iniziative necessarie
per realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del
personale dell’area di vigilanza dell’ex 6^q.f., nelle seguenti ipotesi:
-
personale al quale, con atti
formali da parte dell’amministrazione d’appartenenza, siano state attribuite
funzioni di responsabile del servizio complessivo dell’intera area di vigilanza;
-
personale addetto all’esercizio
di effettivi compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari
qualifica o di quella inferiore, già collocato, a seguito di procedure
concorsuali, nella ex sesta qualifica funzionale su posti istituiti che
prevedessero l’esercizio di tali funzioni anteriormente all’entrata in
vigore del D.P.R. n.268/1987;
-
personale addetto all’esercizio
di effettivi compiti di coordinamento e controllo di altri operatori di
pari qualifica o di quella inferiore, già collocato nella ex sesta
qualifica funzionale, a seguito di procedure concorsuali, su posti, istituiti,
successivamente al DPR.n.268/87 che prevedessero formalmente l’esercizio
delle predette funzioni, non in applicazione dell’art.21, comma 6, DPR.n.268/1987
stesso, i cui titolari sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni
del presente articolo.
-
La disciplina di cui al comma
1 trova applicazione solo negli enti la cui dotazione organica complessiva
già preveda anche in altre aree, diverse da quella di vigilanza,
posti inquadrati in categoria D.
-
In applicazione del disposto
del comma 1, lettere a) e b), nell’ambito della programmazione triennale
dei fabbisogni di personale, gli enti istituiscono in dotazione organica
i corrispondenti posti di categoria D, provvedendo alla copertura finanziaria,
anche ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999.
-
In applicazione del disposto
del comma 1, lett. c), nel rispetto delle previsioni della programmazione
triennale dei fabbisogni di personale, gli enti prevedono in dotazione
organica il numero di posti di specialisti di vigilanza, di categoria D,
necessari, una volta effettuata la preventiva verifica circa lo svolgimento
d’effettive funzioni di coordinamento e controllo di altri operatori di
pari qualifica o di quella inferiore, il cui numero sarà da definirsi
in sede di concertazione, sulla base della realtà organizzativa
di ciascun Ente, in conseguenza della verifica effettuata. La copertura
finanziaria relativa potrà avvenire anche ai sensi dell’art.15,
comma 5, CCNL dell’1.4.1999.
-
Il passaggio alla categoria
D del personale individuato ai sensi del comma 1, lett. a) e b) avviene,
previa verifica selettiva dei requisiti richiesti, di cui ai punti a) e
b) entro il termine di due mesi dalla data di sottoscrizione del presente
CCNL.
-
Il passaggio alla categoria
D del personale individuato ai sensi del comma 1, lett. c), avviene sulla
base di selezioni mediante valutazioni di titoli culturali, professionali
e di servizio; gli enti individuano i criteri per lo svolgimento delle
procedure selettive, attivando le procedure di concertazione previste dall’art.8
del CCNL dell’1.4.1999.
-
A seguito del passaggio nella
categoria D, al personale di cui al comma 1, lett. a) viene conseguentemente
attribuito il profilo specifico, già previsto o da istituire, di
"responsabile dei servizi di polizia municipale e locale", con contenuti
coerenti con la declaratoria della stessa categoria D. Al personale di
cui alle lett. b) e c) viene conseguentemente attribuito indicativamente
il profilo di "specialista di vigilanza", con contenuti e mansioni, assorbenti
anche le funzioni di base dell’area di vigilanza, indicate nel mansionario
allegato sub A al presente contratto, continuando cioè a svolgere
anche le funzioni attualmente assegnate.
-
Negli enti la cui dotazione
organica complessiva non preveda posti di categoria D, al fine di valorizzare
le posizioni di cui al comma 1, ove non sia stata istituita una posizione
organizzativa in base alla disciplina prevista dall’art.11 del CCNL del
31.3.1999, la contrattazione integrativa decentrata remunera le relative
responsabilità utilizzando le risorse con un compenso, riassorbibile
a seguito di eventuali passaggi di categoria, non superiore alla differenza
tra il trattamento economico di categoria in godimento, comprensivo della
eventuale posizione economica fruita all’interno della progressione economica
orizzontale, ed il trattamento tabellare iniziale della categoria superiore,
provvedendo alla copertura dei relativi oneri con le risorse previste dall’art.15
del CCNL dell’1.4.1999, anche attivando le iniziative correlate alla disciplina
del comma 5 dello stesso articolo. Tale trattamento cessa di essere corrisposto
a seguito dell’inquadramento del personale di categoria D e le relative
risorse rientrano nella disponibilità di cui all’art. 15 CCNL dell’1.4.1999.
La disciplina del presente articolo
ha carattere di specialità e di eccezionalità, ivi compreso
il nuovo profilo professionale, e può essere applicata soltanto
nei limiti e con riferimento al personale indicato nel comma 1.
SPECIALISTA DI VIGILANZA
DELLA POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE
(profilo professionale
indicativo)
Possiede buone conoscenze
plurispecialistiche ed un grado d’esperienza pluriennale, con frequente
necessità d’aggiornamento, svolge attività con contenuto
tecnico, gestionale, con responsabilità di risultati relativi a
diversi processi produttivi/amministrativi, attività che possono
essere caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare
basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed ampiezza delle
soluzioni possibili, comportanti relazioni organizzative interne di natura
negoziale, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella
d’appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto,
anche con rappresentanza istituzionale e relazioni con gli utenti di natura
diretta, e negoziale.
Coordina dipendenti della
categoria inferiore nella programmazione gestionale delle attività,
curando la disciplina e l’impiego tecnico/operativo del personale e fornendo
istruzioni nelle aree operative di competenza, s’occupa dell’istruttoria
formale delle pratiche e provvedimenti specifici di un certo livello di
complessità, elabora dati e programmi nelle materie di competenza.
Svolge inoltre attività
di vigilanza nei settori di competenza della Polizia Municipale e locale,
utilizzando anche strumenti complessi e segnalando ai competenti uffici
eventuali situazioni rilevanti, può compiere tutti gli atti previsti
dalle funzioni ricoperte ed anche quelle di base dell’area di vigilanza;
conduce tutti i mezzi in dotazione, come gli altri appartenenti alla Polizia
Municipale e locale.
TITOLO V
Personale delle scuole
Art.30
Personale docente delle
scuole materne
-
L’attività didattica
(rapporto diretto insegnante - bambini) è di trenta ore settimanali.
Il predetto orario è articolato in modo da coprire l’intero arco
di apertura delle scuole.
-
Alle attività integrative
è destinato, con esclusione delle settimane di fruizione delle ferie
e del periodo di attività di cui al comma 7, un monte orario che
comunque non sia superiore a 20 ore mensili.
-
Ai fini del comma 2 sono considerate
integrative le attività di programmazione, di documentazione, di
valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli
organi collegiali e con le famiglie.
-
Gli enti, tenuto conto delle
proprie esigenze delle peculiari caratteristiche organizzative del servizio,
possono rideterminare l’orario dell’attività didattica, per periodi
predefiniti, in misura non inferiore a 25 ore settimanali, previo espletamento
della procedura di concertazione di cui all’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999.
Tale soluzione è praticabile solo a condizione che:
-
sia stata certificata, dagli
organi di controllo interno, l’assenza di oneri aggiuntivi, diretti o indiretti,
tenuto conto anche degli effetti derivanti dall’applicazione del comma
3;
-
sia, in ogni caso, assicurata
e certificata la salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo
del servizio offerto alla collettività.
-
Nel caso previsto dal comma
4, per il periodo in cui l’attività didattica è ridotta,
al personale interessato viene proporzionalmente ridotta l’indennità
di tempo potenziato di cui all’art. 37, comma 2, del CCNL del 6.7.1995.
I conseguenti risparmi confluiscono nelle risorse di cui all’art. 15 del
CCNL del 1.4.1999, sono utilizzati per le finalità previste dall’art.
17 dello stesso CCNL e tornano ad essere disponibili, per il ripristino
della predetta indennità, in caso di ritorno all’orario di cui al
comma 1.
-
Gli enti, tenuto conto delle
proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio,
possono determinare l’orario annuale delle attività integrative
anche in misura ridotta rispetto a quello derivante dall’applicazione del
comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue, previo espletamento
della procedura di concertazione di cui all’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999.
Tale soluzione è praticabile a condizione che:
-
i servizi di controllo interno
certifichino che siano realizzati risparmi in misura almeno corrispondente
ai maggiori oneri aggiuntivi;
-
sia, in ogni caso, assicurata
e certificata la salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo del
servizio offerto alla collettività.
-
Il calendario scolastico, che
non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede l’interruzione
per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in
sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle
scuole il personale è a disposizione per attività di formazione
ed aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative
connesse al profilo di inquadramento, fermo restando il limite definito
nei commi precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite
nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in
sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane,
da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività
didattiche ed aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e
del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art.17, co.1,
lett. a) del CCNL dell’1.4.1999; gli incentivi economici sono definiti
in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse
di cui all’art.15 del citato CCNL.
-
Relativamente alla disciplina
contenuta nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di
miglior favore in atto alla data del 30.6.2000. Al personale insegnante
delle scuole materne è conservata l’indennità professionale
annua lorda di L.900.000, di cui all’art.37, comma 1, lett. d) del CCNL
del 6.7.1995 nonché quella di tempo potenziato di cui all’art.37,
comma 2, salvo quanto previsto dal comma 5.
-
Ciascun ente, previa informazione,
ai sensi dell’art. 7 del CCNL dell’1.4.1999, definisce le condizioni e
le modalità ottimali per l’erogazione del servizio,ivi compreso
il numero dei bambini per ciascuna sezione che, di norma, è di 25
ed il numero degli insegnanti titolari per sezione, prevedendo l’assegnazione
di personale docente d’appoggio in presenza di minori disabili.
-
Nei casi di vacanza d’organico,
di assenza degli insegnanti titolari per motivi di: salute maternità
o per altre legittime cause, gli enti garantiscono attraverso l’istituto
della supplenza o della sostituzione le condizioni standard del servizio
ed il rapporto educatore bambino. Il personale che superi o che abbia superato
le selezioni di accesso al posto di insegnate è idoneo a svolgere
la funzione docente.
-
A tal fine disciplinano le modalità
di assunzione nell’ambito della disciplina dell’art.7, comma 3, del presente
CCNL.
Art.31
Personale educativo degli
asili nido
-
La prestazione di lavoro del
personale educativo degli asili nido destinata al rapporto diretto educatore
- bambini è fissata in trenta ore settimanali. Il predetto orario
è articolato in modo da coprire l’intero arco di apertura degli
asili.
-
Alle attività integrative
è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione
delle ferie e del periodo di attività, di cui al comma 5, un monte
orario non superiore a 20 ore mensili.
-
Ai fini del comma 2, sono considerate
integrative le attività di programmazione, di documentazione, di
valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli
organi collegiali e con le famiglie.
-
Gli enti, tenuto conto delle
proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio,
possono determinare l’orario annuale dell’attività integrativa,
anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo definito dal comma 2,
e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue, previo espletamento
della procedura di concertazione di cui all’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999.
Tale soluzione è praticabile a condizione che:
-
i servizi di controllo interno
certifichino che siano realizzati risparmi in misura almeno corrispondente
ai maggiori oneri aggiuntivi;
-
sia, in ogni caso, assicurata
e certificata la salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo del
servizio offerto alla collettività;
-
Il calendario scolastico, che
non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede l’interruzione
per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in
sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle
scuole il personale è a disposizione per attività