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(ex procedimenti n. 66-77)
Il procedimento può iniziare in due modi diversi. Può prendere avvio con una richiesta di appuntamento al Centro Sociale da parte dei genitori esercenti la potestà sul minore, dei familiari o di altri soggetti aventi la tutela del minore, previamente orientati sul tipo di procedura da attivare da personale addetto al rilascio di informazioni presso ogni Centro Sociale (fasi a e n.1). Può iniziare anche con una segnalazione della situazione di disagio o di pregiudizio del minore proveniente da altri Enti o associazioni (fase n. 1a) o, nei casi più gravi, direttamente con un provvedimento del Tribunale per i Minorenni contenente l’ordine di allontanamento del minore dalla residenza familiare (fase n. 1b).
Nei primi due casi viene fissato un appuntamento con i genitori o altri familiari richiedenti l’intervento (fase n.2) oppure con i segnalanti, la famiglia e il minore (fase n.2a) di fronte all’A.S. competente per un colloquio finalizzato alla valutazione del bisogno. Nell’ambito del colloquio viene creata la cartella relativa all’utente, se il soggetto non è conosciuto dai servizi; viene inoltre programmato il diario degli interventi.
Fase n. 3
L’A.S. inizia l’istruttoria professionale effettuando visite domiciliari,
indagini familiari, visite presso la scuola del minore, riunioni con gli
operatori coinvolti e ricercando la struttura più adeguata ad accoglierlo.
Elabora quindi il progetto educativo sul minore .
Fase n. 4
Individuata la struttura disponibile, l’A.S. tiene un incontro col
responsabile e/o altri operatori di essa per la presentazione dell’utente
e la presentazione del programma.
Fase n. 5
L’A.S. convoca i familiari o il tutore che hanno richiesto l’intervento
per la ridefinizione del programma e, qualora i soggetti convocati prestino
il consenso al programma elaborato, viene compilata l’istanza con le autocertificazioni
familiari e reddituali . Nel caso in cui la famiglia non sia d’accordo
con l’intervento deciso dall’A.S., questi, se lo ritiene opportuno, può
riformulare il programma e prevedere interventi sostitutivi al ricovero.
Se il disaccordo persiste, l’A.S. invia una segnalazione agli organi competenti
( Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o presso
il Tribunale ordinario) per i provvedimenti necessari (fase. n. 5a).
Fase n. 6
Se non sussistono contrasti in merito al progetto elaborato sul minore,
la pratica passa all’unità amministrativa del Centro Sociale che
sulla base dei redditi dichiarati calcola l’eventuale compartecipazione
dei familiari o degli altri obbligati al pagamento della retta .
Fase n. 7
A questo punto l'A.S. formula la proposta di intervento e la
inserisce nel SISA, indicando pure l'eventuale quota a carico della famiglia
del minore e la durata dell'intervento.
Se il procedimento è stato avviato da un provvedimento emesso
dal Tribunale per i Minorenni, l’A.S. si limita ad eseguire le prescrizioni
contenute in esso e inserisce la prestazione nel SISA senza indicazione
della retta (fase n.2b).
Fase n. 8
La commissione SAST valuta la proposta dell'A.S. .
Il CAO provvede alla registrazione della prestazione nel SISA (fase.n.9)
e trasmette la pratica al Centro Sociale per l’archiviazione nello schedario
cartaceo (fase n. 9a) e alla Direzione 18 – U.O. Minori per la redazione
dell’impegnativa (fase n . 10).
