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(PROCEDIMENTI N. 62- 67 DELLA DIREZIONE SICUREZZA SOCIALE ED IGIENE PUBBLICA).
1. L’utente, quasi sempre un parente, un conoscente o un soggetto istituzionale che è a conoscenza del problema sociale del soggetto interessato, contatta, di solito telefonicamente, il Centro sociale della zona di appartenenza per fissare un incontro con un’Assistente sociale.
2. Entro 30 gg. dalla richiesta di appuntamento
si tiene il colloquio tra l’Assistente sociale e l’utente. E’ solo a seguito
di questo colloquio che l’utente può presentare formalmente istanza
di concessione di prestazioni monetarie. Nell’istanza l’utente autocertifica
il proprio reddito allegando anche un’ulteriore documentazione (bollette
dei consumi, ricette mediche ecc.).
A seguito del colloquio l’A.S. crea la scheda dell’utente,
se questi è persona non conosciuta dai servizi sociali (fase 2a).
*Per i malati psichiatrici e per i tossicodipendenti
le fasi del colloquio e della conseguente istruttoria vengono svolte dall’Assistente
Sociale dell’ASL (il SERT per i tossicodipendenti).
2a Se a seguito del colloquio, l’Assistente sociale esprime una valutazione negativa del bisogno manifestato, l’utente non presenta alcuna istanza e il procedimento ha termine. Se l’utente insiste l’Assistente sociale formula comunque la proposta che poi verrà valutata nella Commissione SAST (fase n. 5).
3. Entro 6 gg. dalla presentazione dell’istanza
l’Assistente sociale inizia l’istruttoria che consiste in indagini familiari,
visite domiciliari e quant’altro l’A.S. ritiene necessario. Al termine,
trasmette la pratica al personale amministrativo del Centro Sociale che
ha il compito di verificare la situazione reddituale del richiedente il
sussidio nonché dei suoi nuclei collegati (familiari) già
dichiarata (vedi il punto 2) nell’istanza.
Successivamente il personale amm.vo del Centro Sociale
calcola se e a quanto ammonta l’eventuale contributo (sussidio) a favore
dell’utente.
4. Entro 6 gg., l’A.S., ricevuta la pratica dal personale amm.vo del Centro Sociale, formula una proposta di concessione contributo oppure un proposta negativa
5. La proposta, negativa o positva, viene successivamente valutata, entro 6 gg., da una Commissione che ha sede presso il SAST di riferimento e che è composta dal responsabile del SAST e dall’A.S. che ha inoltrato la proposta ed eventualmente da altri AA.SS.
5a. Se l’esito della decisione presa dalla Commissione è negativo, l’addetto del CAO (Centro Amm.vo Operativo), entro 2 gg, registra la decisione nel SISA (Sistema informatico utilizzato dalla Direzione 18).
5b. Ricevuta la pratica dopo 4 gg., il personale amm.vo del Centro Sociale, entro 6 gg., registra la decisione nell’archivio cartaceo e comunica la decisione negativa all’utente.
6 L’addetto del CAO registra la decisione positiva della Commissione nel SISA, dà " l’inizio erogazione" ed invia la pratica, entro 6 gg., al Centro Sociale.
6a. Mensilmente, l’addetto del CAO stampa i tabulati contenenti l’elenco degli aventi diritto al contributo e li invia al Centro Sociale.
7. Il Centro Sociale registra la decisione nell’archivio cartaceo e prepara gli avvisi di pagamento.
8. Il Centro sociale controlla i tabulati confrontandoli con gli avvisi di pagamento. Nel caso riscontrasse degli errori, li corregge e dà comunicazione delle eventuali modifiche al CAO.
9. Se a seguito del controllo il Centro Sociale inserisce nei tabulati delle modifiche, il CAO preso atto delle correzioni apportate, entro 10 giorni, effettua la seconda stampa dei tabulati da inviare alle banche per il pagamento del contributo agli aventi diritto e predispone il provvedimento di liquidazione per il quartiere.
9a. Il Centro Sociale, ricevuto entro 3 gg. la seconda stampa dal CAO, invia gli avvisi di pagamento agli utenti dopo la firma del provvedimento di liquidazione.
10. Entro 3 gg. dal ricevimento del provvedimento, il Dirigente del Quartiere firma la determinazione di liquidazione dei contributi.
11. Trascorsi 3 gg. il Quartiere trasmette il provvedimento di liquidazione alla Direzione Ragioneria che ha 10 gg. di tempo per emettere il mandato di pagamento.
12. Il cittadino si reca in banca per la riscossione del contributo.
