Semplificazione c
procedimenti amministrativi

PRIMA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 72 PER LA CONCESSIONE DI TRASPORTI SOCIALI PER DISABILI IN STATO DI GRAVITA’ AI SENSI DELLA L. 104/1992

Fase 1
Il procedimento prende avvio con una richiesta di appuntamento presentata al Centro Sociale per un colloquio con l’A.S. Il personale addetto alle informazioni (fase a) fornisce un primo orientamento sulla procedura che dovrà iniziare a fronte della richiesta del privato, secondo il bisogno sociale manifestato, e gli indica quali sono i documenti necessari per il procedimento (in questo caso occorre infatti la certificazione sull’handicap posseduto ai sensi della L. 104/1992, per cui già in questo momento la persona viene indirizzata all’ASL).

Fase 2
Nel colloquio (fase n. 2) l’A.S. valuta il bisogno dell’utente, crea la sua scheda personale (se non è conosciuto al Centro Sociale) e acquisisce la certificazione sull’handicap posseduto ai sensi della L. 104/1992 . Se il soggetto non è in possesso di tale certificazione viene indirizzato all’ASL (fase n. 2a) dove, mediante commissioni mediche integrate da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le ASL, vengono effettuati gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua della persona portatrice di handicap (art. 4 L. 104/1992). L’utente, fin dal momento in cui chiede un colloquio con l’A.S., potrebbe essere informato (fase preliminare "a") sulla necessità di tale documentazione da personale all’uopo predisposto; in tal modo sarebbe in grado di produrre il certificato già nel colloquio con l’A.S. .
All’esito del colloquio e di eventuali visite domiciliari a completamento dell’istruttoria, l’A.S., se ritiene sussistente il bisogno sociale, contatta via fax le associazioni convenzionate per accertare le loro disponibilità, specificando il bisogno, l’ora del tragitto e il tipo di disabilità. Le associazioni normalmente sono sempre in grado di soddisfare le richieste. La stessa segnalazione è inviata per conoscenza alla Direzione 18.

Fase n. 3
Le associazioni contattate comunicano all’A.S. la loro disponibilità.

Fase n. 4
A questo punto l’A.S. formula la proposta di concessione del trasporto sociale e la inserisce nel SISA, avvisando contestualmente l’utente della data in cui potrà avere inizio il servizio in caso di accoglimento della domanda, per consentire a lui e alla famiglia di organizzarsi.

Fase n. 5
Il Responsabile SAST, previa visione della proposta, decide sulla concessione del servizio. La decisione viene presa o mediante aggiornamento del SISA, o direttamente sulla proposta inviata per e-mail da parte dell’A.S. Nei casi dubbi la decisione è sospesa ed è rimessa ad un confronto fra l’A.S. che ha istruito il caso e il Responsabile SAST.

Fase n. 6
Dopo la decisione seguono le fasi della registrazione della stessa nel SISA ad opera del CAO e nell’archivio cartaceo ad opera del Centro Sociale.

Fase n. 7.
Il Centro Sociale registra la decisione nell’archivio cartaceo e comunica all’utente il provvedimento finale, avvisandolo della data in cui avrà effettivamente inizio il trasporto. Redige inoltre l’impegnativa (senza più inviarla alla firma del Resp. SAST che ha già autorizzato la prestazione nella fase n. 5) e la invia alla Direzione 18 – Uff. Disabili che la registra in un elenco apposito contenente i nominativi di coloro che usufruiscono del servizio, al fine di effettuare un monitoraggio sul territorio (fase n. 7a).