Semplificazione procedimenti amministrativi

 

ORDINANZA n.4474 del 25 giugno 1999

Oggetto: ordinanza di semplificazione n. 13.
Procedimento relativo al "Rilascio autorizzazione per l'installazione di macchine (permesso industriale e motori)" già di competenza della Direzione Urbanistica (n.7 del Regolamento sul procedimento amministrativo).

IL SINDACO

Vista la deliberazione 3651/236 con la quale il Consiglio comunale, in data 17.11.97, ha approvato i criteri generali sulla base dei quali la Giunta, in data 13.01.98, con deliberazione n. 20 e successive modifiche e integrazioni, ha adottato il Regolamento in materia di termini e responsabile del procedimento amministrativo;

Vista, in particolare, la lettera A), punto 3 della parte dispositiva della suddetta deliberazione consiliare che testualmente, fra l'altro, recita "….periodicamente, e, comunque, in relazione agli atti di semplificazione dei procedimenti previsti dalla legislazione vigente, saranno previste verifiche di congruità dei tempi stabiliti e procedure di ulteriore semplificazione e razionalizzazione";

Vista l'ordinanza sindacale n. 3369, del 18.5.98, così come modificata dall'Ordinanza n. 3823 del 3.6.98, con la quale l'U.O. Procedure e Mobilità della Direzione Organizzazione - Servizio Servizi Organizzativi e Relazioni sindacali - veniva incaricata di predisporre e realizzare un progetto di esame, valutazione, semplificazione e razionalizzazione";

Visto il Protocollo di intesa fra il Comune e l'Associazione degli industriali della Provincia di Firenze del 26.2.1999 in base al quale l'Associazione si è assunta il compito di indicare al Comune le procedure per le quali ritiene più urgente un intervento di semplificazione;

Vista la richiesta dell'Associazione di rivedere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione comunale per l'installazione di macchine, c.d. permesso industriale o motori (n. 7 della Direzione urbanistica secondo il citato Regolamento in materia di termini e di responsabile del procedimento amministrativo);

Vista la proposta di semplificazione redatta dall'apposito gruppo di lavoro e comunicata all'Associazione il 2 marzo scorso in applicazione del cit. Protocollo di intesa con la quale si propone, nelle more delle necessarie modifiche normative per la soppressione del procedimento in esame non realizzabili in questo periodo di fine mandato, la sostituzione dell'autorizzazione con la denuncia di inizio di attività in applicazione dell'art. 19 della Legge 241 del 1990;

Viste le osservazione dell'Associazione con le quali si conferma la richiesta di soppressione del procedimento e, con riferimento alla proposta di sostituzione dell'autorizzazione con la denuncia di inizio di attività, si chiede che questa non sia onerosa;

Considerato che la sostituzione dell'autorizzazione con la denuncia di inizio di attività è conforme a quanto previsto dall'art. 19 della L.241/90;

Considerato che l'art. 77, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze attribuisce al Sindaco la competenza a disciplinare i singoli procedimenti e ad individuare gli uffici competenti all'istruttoria e definizione degli atti;

O R D I N A

per motivi espressi in narrativa:

  1. Il permesso di cui all'art.79 del Regolamento di Polizia municipale è sostituito da una denuncia preventiva di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L.241/90 in cui il titolare dell'attività dichiari sotto la propria responsabilità:
  2. La denuncia di inizio attività va inoltrata, in carta semplice, al Servizio energia della Direzione Ambiente ai sensi della delibera di Giunta n.976/726 dell'11 giugno 1999. Una copia con l'attestazione dell'avvenuto deposito o invio va conservata nel luogo dove sono stati installati i macchinari per essere esibita agli organi di vigilanza.
  3. Le eventuali sanzioni sono quelle previste dall'art. 21 della L. 241/1990, dal regolamento di Polizia municipale nonché dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico, così come espressamente stabilito dall'art. 8 - norme transitorie - del D.P.C.M. 14.11.1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
  4. L'efficacia della presente ordinanza è rinviata al 15 luglio 1999 per consentire alla Direzione Ambiente la predisposizione del modello di denuncia di inizio di attività
  5. Chi ha presentato la denuncia di inizio attività deve attestare, entro 30 giorni dalla realizzazione dell'impianto, la conformità dell'opera al progetto presentato.
  6. Le modifiche all'impianto realizzato vanno comunicate, in carta semplice, all'Ufficio cui è stata presentata la denuncia di inizio attività, entro 30 giorni dalla loro realizzazione.
  7. L'Amministrazione effettua controlli a campione sulle denunce di inizio attività presentate.