REGOLAMENTO
PER L’INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE
(Delibera Consiglio Comunale n. 41/55 del 30.03.98, modificata con Delibera del C.C. n. 20 del 27.03.2001, Delibera C.C. n.26 del 30.03.2005 e Delibera C.C. n.26 del 23.05.2011)
Il presente capo disciplina, in
ordine alle vigenti disposizioni, con eventuali integrazioni, tutto quanto concerne
le modalità per le richieste di insegne, le procedure relative al rilascio
delle autorizzazioni, le revoche, nonché l'indicazione delle caratteristiche,
delle tipologie e delle limitazioni previste nell'ambito del territorio comunale.
INDICE:
TITOLO I - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI
Articolo 1 Oggetto del Regolamento per l'installazione delle insegneTITOLO II - DOMANDE E MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Articolo 2 Insegne di esercizio
Articolo 3 Forme particolari di insegne
Articolo 4 Messaggi pubblicitari sulle insegne
Articolo 5 Domanda e documentazioneTITOLO III - LIMITAZIONI - DIVIETI - OBBLIGAZIONI – REVOCHE
Articolo 6 Rilascio delle autorizzazioni
Articolo 7 Commissione Tecnica Consultiva
Articolo 8 Zonizzazione
Articolo 9 Richieste che non necessitano del parere della Commissione
Articolo 10 Sostituzioni
Articolo 11 Variazioni
Articolo 12 Norme per tutte le zone - Limitazioni e divietiTITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 13 Insegne a bandiera - Norme per tutte le zone - Prescrizioni
Articolo 14 Apparecchi illuminanti
Articolo 15 Vetrinette porta-menu
Articolo 16 Preinsegne (abrogato)
Articolo 17 Negozi storici
Articolo 18 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Articolo 19 Anticipata rimozione
Articolo 20 Insegne abusive
Articolo 21 Termini di attuazione
Articolo 22 Norma transitoria
Articolo 23 Entrata in vigore
Articolo 24 Norma finale di rinvio
Il presente Regolamento, previsto dall'art.3 del D.Lgs. 15.11.93 n.507, costituisce l'insieme delle norme tecniche, delle prescrizioni, delle tipologie e di quant'altro inerente alle autorizzazioni per l'installazione delle insegne, nell'ambito di tutto il territorio comunale, nell'osservanza delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30.4.92, n.285 e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16.12.1992 n.495 e loro successive integrazioni o modificazioni.
Per quanto attiene alle norme
tributarie, valgono le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993,
n.507 e successive integrazioni e modificazioni.
Per insegne di esercizio si intendono le iscrizioni in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli o da marchi, luminose o non luminose, a carattere permanente, esposte, nella sede di un esercizio, di un'industria, di un commercio, di una arte o professione, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la categoria merceologica dell'esercizio o l'attività in esso svolta, a cui l'insegna è strettamente legata.
Le insegne di esercizio dovranno essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa; non è consentito il loro posizionamento in luoghi distanti dalla sede dell'esercizio.
Il luogo destinato all'insegna
di esercizio non può essere utilizzato per iscrizioni pubblicitarie descritte
e disciplinate dal Capo 1 del presente regolamento, ad eccezione di quanto previsto
al successivo art. 4.
Sono forme particolari di insegne quella costituite da:
- A) INSEGNE TEMPORANEE (sono quelle insegne che, per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato, non hanno i requisiti di oggettiva stabilità). Tali insegne potranno essere autorizzate in attesa dell'esito della richiesta per insegne definitive e dovranno essere difformi dal progetto presentato per le insegne definitive. Potranno essere rilasciate autorizzazioni per insegne temporanee sprovviste della richiesta definitiva solo in casi eccezionali e motivati, valutabili in sede di commissione di cui al successivo art.7.
La durata massima complessiva di tali autorizzazioni non potrà superare i novanta giorni consecutivi, prorogabili solo per un ulteriore periodo massimo di novanta giorni, nel caso in cui non sia stata rilasciata l'autorizzazione per l'insegna definitiva.
Le insegne temporanee dovranno essere installate solo in corrispondenza degli appositi vani entro gli sporti, in corrispondenza dei cristalli o all'interno degli esercizi; qualora siano richiesti in proprietà privata e recintata potranno avere una dimensione massima di m.3x1.
- B) CARTELLI TEMPORANEI reclamizzanti le vendite straordinarie (conseguenti alle comunicazioni ai sensi delle leggi 80/80, 130/91 e loro eventuali modificazioni o integrazioni) e CARTELLI di prossima apertura.
Non sono ammessi cartelli provvisori sul muro al di sopra o a lato degli sporti.
- C) CARTELLI TEMPORANEI su ponteggi e strutture similari, da installare in concomitanza a lavori di ristrutturazione o ripristino delle facciate, relativi agli esercizi situati nell'immobile oggetto di lavori. L'autorizzazione potrà essere rilasciata fino ad un massimo di 90 giorni, rinnovabili per ulteriori periodi non superiori a 90 giorni, fino alla durata dell'esposizione del ponteggio. Tali cartelli non dovranno essere per dimensioni superiori alla superficie autorizzata per le insegne definitive.
Potranno essere prese in esame, in situazioni particolari, per rifacimenti di locali o di intere facciate, soluzioni che presentino caratteristiche diverse dalle tipologie sopra indicate, con realizzazioni di pregio artistico, purché sempre riferite alla denominazione degli esercizi oggetto di ristrutturazione.
- D) CARTELLI inerenti all'attività, riproducenti messaggi relativi a propri servizi, ad iniziative od offerte, legati a particolari periodi dell'anno. Per le caratteristiche, le dimensioni e le modalità di installazione valgono le disposizioni indicate al punto B) dello stesso articolo.
- E) BANDIERE recanti il logo o il simbolo di una catena alberghiera, installate nella sede dell'attività alberghiera stessa o nelle sue pertinenze.
- F) TARGHE professionali installate a lato dell'ingresso dell'attività cui sono riferite.
- G) INSEGNE riprodotte su maniglie, su zerbini di ingresso, su pavimenti, sui basamenti, sulle tende solari, sui cristalli delle vetrine o delle porte, sia in pittura che in vetrofanie.
- H) ISCRIZIONI riprodotte sulla carrozzeria dei veicoli, senza interessare i cristalli e senza creare sporgenze rispetto alla superficie dei veicoli stessi, relative alla ragione sociale ed all'attività commerciale dell'Azienda a cui gli stessi appartengono, ripetute per più di due volte e/o per dimensioni superiori a mezzo metro quadrato ciascuna, ed installate nel rispetto di quanto previsto dagli artt.23 del D.Lgs. 30.4.92 n.285, 57 del D.P.R. 16.12.92 n°495, modificato dall'art.47 del D.P.R. 16.9.97 n.610, ed ulteriori eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
- I) APPARECCHI ILLUMINANTI (
sono compresi in questa tipologia anche gli apparecchi illuminanti da collocare
a lato o sopra gli sporti degli esercizi), di cui al successivo articolo 14.
Su ciascuna insegna, installata secondo le modalità previste dal vigente Regolamento, ad eccezione delle insegne verticali a bandiera, può essere autorizzata la destinazione di una superficie non superiore al cinquanta per cento per la pubblicizzazione di uno o di un gruppo di prodotti commercializzati nell’esercizio.
Le limitazioni all'utilizzo dello spazio per l'inserimento di "denominazioni o marchi" diversi da quelli del titolare, non si applicano nei soli casi in cui, dietro documentazione, sia dimostrata l'esistenza, tra il richiedente e la Casa produttrice, di un contratto di concessione, di franchising, di agenzia, di rappresentanza esclusiva autorizzata o nei casi si tratti di una Filiale di un'Azienda.
In tutti i casi in cui esistano
dubbi interpretativi relativamente ai rapporti di interdipendenza fra il richiedente
e la Casa produttrice, l'Amministrazione Comunale si rimetterà al parere
della Commissione di cui al successivo art.7.
TITOLO II - DOMANDE E MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Per ottenere l'autorizzazione prevista dal successivo art.6, gli interessati devono presentare all'Amministrazione comunale domanda in carta legale.
La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione o trasformazione.
1) documentazione tecnica in triplice copia dalla quale si possa desumere:Le domande incomplete, non sono poste all'ordine del giorno e non potranno essere esaminate se non opportunamente integrate dei dati e dei documenti mancanti.a) il luogo esatto nel quale l'insegna verrà collocata. A tal fine si dovrà produrre una chiara documentazione fotografica formato minimo cm.12x9, dalla quale risulti la posizione in relazione all’edificio specifico o dell'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);2) Relazione tecnica illustrativa, in riferimento a quanto sopra disposto.b) progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tali da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento, o parte di facciata che viene ad essere interessata;
c) copia del contratto di locazione o di concessione, o l'autocertificazione e, nel caso in cui il contratto non sia soggetto a registrazione, idonea dimostrazione della superficie ove si richiede l'insegna, nel caso in cui si tratti di suolo non comunale.
3) Per i soggetti iscritti alla C.C.I.A.A., copia del certificato di iscrizione a detto ente, valido alla data di presentazione.
4) Documentazione idonea atta a dimostrare il rapporto intercorrente tra il richiedente e la Casa produttrice nei casi contemplati dall'art.4.
5) Attestazione del pagamento degli oneri di istruttoria.
Queste verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.
Ogni domanda dovrà riferirsi
ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, professionale
o di servizi, ma potrà comprendere anche più insegne purché
riferite ad una singola sede.
L'installazione di insegne da posizionare nell'ambito del territorio comunale è soggetta ad autorizzazione del Comune e viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente Regolamento.
Le richieste per l'installazione di insegne vanno formulate con le modalità previste dal presente Regolamento.
Non è richiesta autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs 507/93, all'art.13 comma 4 e all'art.17 lettere a), b), c), d), e), f), g). Per i casi contemplati dalle lettere h) e i) solo per quanto installato all'interno dei locali.
L'autorizzazione è da considerarsi invece implicita, nelle attestazioni di avvenuto pagamento, se dovuto, nei casi di pubblicità collocata all'interno dei locali e arretrata di oltre un metro rispetto alla soglia o alle vetrine dei locali.
Sono soggette a nulla osta comunale le insegne installate nell'ambito delle pertinenze di proprietà delle Ferrovie dello Stato, di cui all'art.14 comma 4 del D.L. 318/86 convertito in legge 488/86 e secondo quanto previsto dal D.L. 30.4.92 n.285 e D.P.R. 16.12.92 n.495 e loro successive modificazioni e integrazioni.
Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, il competente ufficio dell'Amministrazione deve comunicare l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.
Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione di insegne e simili.
L'autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro che dovrà avvenire entro e non oltre 120 giorni dalla data riportata in calce sulla stessa.
[Il comma 10 è abrogato.]
L'autorizzazione decade quando:
1) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
2) non venga usufruita entro il termine di 120 giorni dalla data di rilascio, salvo proroga al massimo di ugual periodo, su richiesta degli interessati;
3) nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione.
L'Amministrazione potrà
revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
La composizione della Commissione tecnica consultiva è stabilita all'art.7 del Capo I° del presente atto. La Commissione preposta all'esame delle domande per l'installazione delle insegne, è costituita alla scopo di garantire l'esigenza dell'utenza, la salvaguardia del patrimonio artistico e architettonico, il decoro dell'ambiente ed il rispetto della legislazione vigente.
La Commissione resta in carica due anni ed esprime pareri tecnici sulle domande di nuova installazione o di modifica di insegne già esistenti.
I compiti della Commissione sono:
a) esaminare le domande in ordine progressivo al numero di protocollo di registrazione d'ufficio;Contro il provvedimento di reiezione, il soggetto interessato può esperire ricorso nei termini consentiti dalla legge.b) accertare la conformità della documentazione tecnica a quanto previsto dall'art.5 del presente Regolamento e la corretta corrispondenza della relativa relazione tecnica illustrativa;
c) proporre le eventuali modifiche ritenute necessarie per rendere le insegne, oggetto di esame, conformi alle norme regolamentari ;
d) convocare direttamente il richiedente e/o la ditta installatrice nell'eventuale necessità di acquisire chiarimenti;
e) chiedere, per le insegne da collocarsi su edifici di particolare interesse storico-artistico, l'eventuale campionatura del materiale impiegato e del colore prescelto;
f) prescrivere le modifiche ritenute necessarie affinché le insegne possano inserirsi adeguatamente ed armoniosamente negli edifici e nell'ambiente;
g) esprimere parere ampiamente motivato, specialmente in caso di rigetto della domanda, in conformità a quanto disposto dal presente regolamento e dalle norme vigenti.
Il territorio comunale è suddiviso, ai soli effetti dell'autorizzazione, all'installazione di insegne, in due zone:
L'area è costituita dal territorio comunale circoscritto dai viali di circonvallazione e cioè da piazza V. Veneto, viale F.lli Roselli, viale Strozzi, Viale S. Lavagnini, PIAZZA DELLA LIBERTA', viale Matteotti, PIAZZALE DONATELLO, viale Gramsci, PIAZZA BECCARIA, viale Amendola, piazza Ferrucci, VIALE MICHELANGIOLO, PIAZZALE MICHELANGIOLO, VIALE GALILEO, PIAZZALE GALILEO, VIALE TORRICELLI, VIALE POGGIO IMPERIALE, piazzale Porta Romana, viale Petrarca, piazza Tasso, viale L. Ariosto, lungo le mura di S. Rosa, fino all'Arno. (Tutte escluse le indicazioni scritte con le lettere minuscole - tutte incluse quelle con le lettere maiuscole). In tale area sono compresi anche i centri storici minori previsti dal nuovo Piano regolatore.
L’area è costituita dal rimanente territorio comunale.
Tale classificazione è valida ai soli fini autorizzativi, e non a quelli tributari.
ZONA "A"
E' vietata l'installazione di insegne sui tetti e sui terrazzi, nonché di quelle verticali e orizzontali "a bandiera". Potranno tuttavia essere ammesse insegne verticali, limitatamente alle farmacie, ai pubblici esercizi ed agli esercizi alberghieri, purché riportanti esclusivamente messaggi di immediata identificazione dell'attività, e quando le condizioni ambientali, per il loro prevalente tessuto commerciale ed in assenza di edifici di particolare valore storico e artistico, lo consentano.
L'installazione di insegne a cassonetto è consentita solo se le stesse sono collocate entro le sovrapporte degli sporti, a totale riempimento dei vani stessi, con una sporgenza massima di cm.3 dal filo del muro o delle mazzette interne agli sporti; in presenza di irrisolvibili esigenze tecniche, da dimostrare, ove non fossero possibili altre forme alternative, potranno essere esaminate eventuali deroghe sulle sporgenze fino a cm.5.
Quando le caratteristiche ambientali e l'architettura dell'immobile lo consentano, potrà essere autorizzata l'installazione verticale a bandiera, anche a cassonetto, di insegne con simbolo per l'individuazione di ospedali, di ambulatori di pronto soccorso (anche veterinario), di farmacie, di telefoni e di generi di monopolio, e di parcheggio, le tipologie di dette insegne dovranno essere quelle tipiche ammissibili.
Nei casi di ospedali, ambulatori di pronto soccorso e farmacie, allo scopo di facilitarne l'individuazione, potranno essere concesse insegne in numero superiore a uno, sempre che le condizioni ambientali lo consentano.
ZONA "B"
Per quanto riguarda l'installazione di insegne sui tetti e terrazzi, nonché di quelle verticali ed orizzontali "a bandiera", è applicabile quanto disposto per la zona "A".
Per quanto riguarda le insegne a cassonetto è applicabile la normativa prevista per la zona "A", salvo la possibilità di una sporgenza massima di cm.5 dal filo del muro o delle mazzette interne agli sporti; in presenza di irrisolvibili esigenze tecniche, da dimostrare, e ove non fossero possibili altre forme alternative, potranno essere esaminate eventuali deroghe sulle sporgenze fino a cm.7.
Quando non esiste l'apposito vano, l'installazione dell'insegna a cassonetto potrà avvenire sul muro al di sopra dello sporto, purché la realizzazione si armonizzi con il carattere dell’edificio e sia effettuata nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici.
In tal caso l'insegna a cassonetto dovrà corrispondere per larghezza al sottostante sporto, compreso l'eventuale prolungamento esterno delle mazzette, con altezza non superiore a cm.50 e con sporgenza di cm.12 dal filo del muro, senza interessare le strutture perimetrali dello sporto.
Tale altezza potrà eccezionalmente essere elevata a cm.60 nei soli casi in cui, nella struttura dell’esercizio, siano presenti alloggiamenti o incavi al di sopra degli sporti di altezza superiore a cm.50.
E' consentita l'installazione di insegne "a bandiera" (in senso verticale), nei casi, nelle forme e con le caratteristiche idonee, in relazione alle situazioni estetico ambientali ed all'architettura degli edifici interessati, per l'individuazione di ospedali, di ambulatori di pronto soccorso (anche veterinario), di farmacie, di telefoni, di generi di monopolio e di parcheggio.
Nei casi di ospedali, di ambulatori
di pronto soccorso e di farmacie, allo scopo di facilitarne l'individuazione,
potranno essere concesse insegne, in numero superiore a uno, sempre che le condizioni
ambientali lo consentano.
Le seguenti fattispecie non necessitano del parere della Commissione tecnica consultiva, di cui al precedente art.7:
a) insegne temporanee di cui ai commi a), b), c), d) del precedente art.3;b) insegne su tende solari, secondo quanto prescritto dal successivo art.12;
c) insegne sui cristalli della sovrapporta del negozio, realizzate a lettere a vernice, sabbiate, in vetrofania, o adesive prespaziate, con esclusione delle lettere adesive;
d) insegne effettuate sulle maniglie dei negozi, sullo zerbino, sul pavimento, sul basamento delle vetrine;
e) targhe professionali collocate a fianco del portone o del cancello di ingresso, quando questi non abbiano rilevanza architettonica per la presenza di pilastri, colonne, bozzati, lesene o che, per il numero di presenze, non risulti necessario procedere ad un riordino, come previsto dal successivo art.12;
f) apparecchi illuminanti da installare nella zona "B", e purché non collocati su edifici notificati o di particolare rilevanza architettonica nel rispetto comunque di quanto previsto dal successivo art.14;
g) sostituzione di insegne secondo quanto previsto al successivo art.10;
h) insegne a cassonetto, contenute negli appositi vani comprese fra le mazzette degli sporti o nelle sovrapporte, o spazi analoghi, quando siano estesi a tutta la larghezza con un unico pannello frontale che abbia una sporgenza massima dal filo del muro o delle mazzette di cm.3 per la zona "A", e di cm.5 per la zona "B" . Per tali insegne dovrà tenersi conto delle seguenti caratteristiche:
1) nella zona "A" il pannello frontale dovrà essere realizzato in un unico colore; nella zona "B" , anche di due colori, scelti tra i seguenti:i) insegne luminose a lettere singole, o a tubi di neon, installate negli appositi spazi compresi tra le mazzette degli sporti e delle sovrapporte, o spazi analoghi;
bianco (eccettuato nella zona "A"), avorio, crema, grigio, o altro colore che non consenta la visione dell’impianto retrostante. Il pannello frontale metallico dovrà essere realizzato in ottone, rame, alluminio anodizzato o acciaio inox;2) le lettere, con caratteri tradizionali, dovranno essere di un massimo di due colori, senza raffigurazioni e disposte su un massimo di due file per la zona "A", ed anche di tre colori, su tre file, con eventuali raffigurazioni, per la zona "B";
l) insegne dipinte, sabbiate, in vetrofania, o a lettere adesive prespaziate sui vetri delle finestre o delle vetrine che non comportino alterazioni degli infissi ed il cui messaggio sia contenuto in ogni singolo vetro, comprese in una superficie massima di 0,5 mq.;
m) sostituzioni di insegne a parete, nella zona "B", collocate su edifici non tutelati e nei soli casi nei quali non si verifichi aumento delle dimensioni, purché le lettere siano realizzate in metallo, a luce riflessa o una delle due parti (o il fronte o il lato) non sia luminosa;
n) insegne o pubblicità poste all'interno dei locali riportanti la denominazione degli esercizi, e/o la pubblicità di prodotti in essi commercializzati, e/o avvisi al pubblico di dimensioni superiori a mezzo metro quadrato, nei casi in cui questi siano posizionati ad unadistanza inferiore al metro rispetto alla soglia dell'esercizio oppure posti sulle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali;
o) iscrizioni su automezzi di cui al punto h) del precedente articolo 3.
Per sostituzione si intende la modifica delle insegne poste negli appositi vani o sui cristalli degli esercizi, nei soli casi in cui essa non comporti aumento della superficie e modifica alle sagome dei profili e purché non interessi edifici soggetti a tutela.
Nella zona "B", prevista dal precedente art.8, si intende sostituzione anche la modifica delle insegne orizzontali sul muro poste al di sopra degli sporti, salvo quanto stabilito dal precedente capoverso.
E' consentita la sostituzione di insegne già autorizzate, se non in contrasto con le norme regolamentari vigenti e salvo quanto previsto per le "variazioni" definite al successivo art.11, previa comunicazione in carta legale al Sindaco.
Nella comunicazione, redatta con gli estremi previsti ai punti 1,2,3,4 del secondo capoverso dell'art.5 del presente regolamento, dovrà essere dichiarato che non vengono apportate modifiche secondo quanto stabilito al primo capoverso del presente articolo.
Alla comunicazione dovranno essere
allegate una copia della precedente autorizzazione, una copia del certificato
di iscrizione alla C.C.I.A.A. ed una foto del luogo di installazione oltre all'attestazione
del pagamento degli oneri di istruttoria.
Per variazione si intende la sostituzione dell'insegna preesistente, con altra avente caratteristiche diverse per tipologia di realizzazione, colori, ingombri e dimensioni e comunque in tutti i casi non riguardati dal precedente art.10.
Quando si desideri apportare qualsiasi
variazione alle insegne esposte, diversa da quella prevista per le "sostituzioni",
deve essere presentata domanda a norma dell'art.5 del presente
regolamento e deve essere conseguita preventivamente la necessaria autorizzazione
secondo quanto previsto dalla stesso Regolamento.
TITOLO III - LIMITAZIONI - DIVIETI - OBBLIGAZIONI – REVOCHE
Nell'ambito di edifici sottoposti a vincoli di tutela artistica e architettonica non può essere autorizzata la collocazione di insegne se non previo consenso della Soprintendenza ai beni ambientali, secondo quanto disposto dall'art.14 della legge 20.6.1939, n.1497.
Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui all'art.22 della Legge 1.6.1939, n.1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, è vietato collocare insegne.
Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
Le insegne luminose e non luminose dovranno essere realizzate in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.
Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
Il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato a luce diretta, indiretta e riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90.
Le insegne devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo.
Le insegne devono essere collocate in modo da non ostacolare la visibilità dei segnali stradali.
Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.
E’ vietato utilizzare la stemma del Comune di Firenze, nella realizzazione di mezzi pubblicitari. L'emblema suddetto è costituito da un "giglio rosso in campo bianco", nelle forme e caratteristiche riprodotte sul gonfalone della città.
Nella zona 'A' è vietata la collocazione di insegne che, per eccessive dimensioni in rapporto al sottostante sporto, per colori e materiali non idonei in rapporto all'edificio, per impatto luminoso eccessivo in relazione al contesto architettonico, determinino turbativa all'ambiente o al paesaggio, o pregiudichino la godibilità delle opere d'arte.
In tutto il territorio comunale le insegne non potranno comunque essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesenature, cantonate in bozze, né interessare arcate di portici, sottoportici e relative strutture architettoniche.
E' vietata la collocazione di insegne sulle saracinesche e sulle mazzette dei negozi, nonché la tinteggiatura ed il rivestimento di queste che, pur non avendo intento pubblicitario, a parere della Commissione, alterino o modifichino le caratteristiche strutturali del fabbricato.
E' vietata l'illuminazione ad intermittenza, o a variazione di colore .
E’ vietata l'installazione di insegne semoventi o basculanti; sono inoltre vietate le insegne a fascio luminoso proiettate sul marciapiede o su altre superfici.
Non sono consentite iscrizioni dipinte sul muro.
E' vietata l'apposizione di calcomanie o adesivi, anche se esenti da imposta, su strutture pubbliche o di uso pubblico.
L’installazione di insegne a lettere luminose singole, a parete, dovrà essere realizzata in modo tale che l'eventuale sottostante telaio si armonizzi con i colori della struttura di appoggio. Nella zona "B", potrà essere consentita l'apposizione di un pannello di sottofondo.
L'installazione di eventuali insegne sul muro è consentita unicamente alle attività situate in corrispondenza dei piani terreni dei fabbricati con sporti prospicienti la strada di accesso.
Le attività che sono svolte ai piani superiori non potranno utilizzare insegne sulla facciata dell'immobile al di sotto delle finestre, tuttavia potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso e di vetrofanie o insegne interne ai vetri delle finestre.
Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni ed al materiale d'impiego e, in presenza di sottostanti bozze, contenute nelle dimensioni delle stesse.
Nel caso in cui al lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più targhe, esse dovranno essere contenute in un portatarghe ed essere uniformi tra loro.
Di norma sono consentite targhe da applicare a lato di uno sporto, per quegli esercizi che rinunciano all'apposizione di insegna di identificazione, sia entro i vani degli sporti, che all'esterno della facciata; tuttavia potranno essere valutate diverse eventuali soluzioni alternative nei casi di particolari situazioni logistico-ambientali, o legate al contesto generale delle insegne di esercizio.
Sulle tende solari sono ammessa insegne inerenti all'indicazione del nome dell'esercizio, e/o dell'attività e dell'eventuale logo dell'Azienda; sono escluse scritte pubblicitarie di prodotti.
Tali iscrizioni dovranno essere apposte o sulla mantovana o sul primo spicchio frontale ed eventualmente sui corrispondenti spicchi laterali per le tende a carrozza; sulla mantovana frontale, quando si tratta di tende di tipo tradizionale od a pantografo; nella parte inferiore del telo quando tali tende risultino sprovviste della mantovana.
Le insegne riportate sulle tende solari, nei negozi provvisti di più di uno sporto, non dovranno essere ripetitive delle altre insegne, tuttavia, anche quando tale iscrizione dovesse risultare ripetitiva dell'insegna, potrà essere autorizzata nel solo caso in cui, quest'ultima, per il suo particolare posizionamento, sia collocata in modo tale da non essere visibile durante le ore di apertura della tenda solare.
Nelle insegne sono ammesse scritte in lingua straniera, purché affiancate dal testo in lingua italiana che ne rappresenti l'esatta traduzione (a tale scopo dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione). Fanno eccezione scritte composte da vocaboli ormai entrati in uso corrente nella lingua parlata. Le dimensioni del testo straniero, qualora lo stesso sia tradotto, non dovranno risultare preminenti rispetto alla traduzione italiana.
Le insegne sui chioschi, sulle pensiline e strutture similari sono consentite nei soli casi in cui risultino comprese entro la sagoma del manufatto, senza alcuna sporgenza sul perimetro strutturale.
La pubblicità fonica è
consentita esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco ai candidati a cariche
pubbliche nel periodo della campagna elettorale, nelle zone e negli orari stabiliti
e nel rispetto della normativa vigente. Non è consentita pubblicità
fonica di tipo commerciale o di tipo diverso da quella sopra contemplata.
Quando l'installazione di insegne "a bandiera" è realizzata in senso verticale, è ammesso un solo completamento in senso orizzontale da collocare ad uno solo degli estremi dell'insegna, che potrà tuttavia essere disposto su due file, quando si tratta di un unico messaggio.
Non nono ammesse insegne verticali disposte su due file parallele.
La dimensione dell'insegna verticale potrà essere, al massimo, di m.4,00 per gli edifici con altezza non superiore a m.9,00, e comunque, senza superare il limite di gronda.
Per gli edifici di altezza superiore a m.9,00 saranno ammesse insegne anche di dimensioni superiori.
La sporgenza massima dal filo del muro della linea mediana dell'insegna, non potrà essere maggiore di m.0,50 nella zona "A" e di m.0,75 nella zona "B".
La due misure potranno essere ridotte in ragione della larghezza della strada nella quale deve essere installata l'insegna.
L'altezza dal suolo, misurata dal punto inferiore dell'insegna, non potrà essere inferiore a m.3,50 dal piano del marciapiede, purché l'insegna risulti arretrata rispetto al filo dello stesso di almeno cm.50.
Potranno essere, tuttavia, consentite deroghe quando non sussista pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica e quando sia stata accertata l'impossibilità di una diversa collocazione.
L'installazione non potrà essere effettuata a meno di cm.50 dallo spigolo dell'edificio e, nel caso di facciate contigue la collocazione dovrà avvenire preferibilmente in corrispondenza dei muri di confine.
In caso di più attività
analoghe nello stesso stabile, fermo restando le disposizioni previste per le
zone "A" e "B", sarà consentita l'apposizione di una sola insegna verticale
a bandiera generica e la collocazione di varie targhe particolareggiate, da
porre a fianco dell'ingresso, relative a ciascuna attività, di dimensioni
contenute e comunque compatibili con l'architettura dell'edificio.
La collocazione di apparecchi illuminanti, è ammessa solo se riferita ad installazioni in corrispondenza di ingressi o vetrine di pertinenza di fondi in uso ad imprese, associazioni, enti e simili ed è soggetta alle seguenti condizioni:
a) dichiarazione del richiedente di disponibilità a modificare l'impianto concesso nel modo stabilito dall'Amministrazione comunale nel caso in cui, a seguito dell'installazione di altri tipi di apparecchi illuminanti, la medesima ritenesse opportuna una uniformità degli stessi;b) collocazione degli apparecchi illuminanti in modo tale che il loro punto più basso si venga a trovare ad un'altezza di almeno m.3,00 dal piano del marciapiede e, dove questo manchi, ad almeno m.4,00 dal piano stradale. Tali altezze potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, in presenza di impedimenti tecnici da dimostrare, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse e, comunque purché non creino pregiudizio all'incolumità pubblica e privata;
c) le sorgenti luminose dovranno emanare esclusivamente luce bianca fissa e non dovranno prevedere l'impiego di lampade a scarica di gas;
d) le luci alogene e similari, sono ammesse purché protette da un cristallo temperato atto a contenere la proiezione di frammenti nel caso di esplosione della lampada;
e) la sporgenza dal filo del fabbricato non dovrà essere superiore a cm.50. In presenza di marciapiede la sporgenza dovrà essere comunque inferiore di almeno cm.50, rispetto alla larghezza del marciapiede stesso;
f) la soluzione proposta dovrà armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante, oltre a tenere in considerazione quelle degli edifici adiacenti;
g) non è consentita l'installazione di lanterne rosse di tipo cinese, in quanto non compatibili con il contesto architettonico cittadino;
h) non è consentita l'installazione di alcun tipo di scritta sui lampioni;
i) non è consentita l'esposizione di raggi laser o di altri tipi di fasci luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste;
l) la collocazione degli apparecchi illuminanti dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento sull'inquinamento luminoso.
Gli esercizi di ristorazione hanno l'obbligo di esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi, in posizione ben visibile.
Le stesse potranno essere inserite in idonee strutture, anche illuminate, che dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno dello sporto o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio.
Tuttavia, in casi particolari, nei quali non è possibile una diversa collocazione, potrà essere autorizzata l’installazione di una vetrinetta porta-menù esterna sulla facciata, a lato di ciascuno sporto di ingresso, qualora siano prospicienti strade diverse nelle caratteristiche e dimensioni sotto indicate:
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(Abrogato con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 23.05.2011)
I negozi storici cittadini sono stati classificati ed inseriti nell’"Albo per gli esercizi storici di Firenze", nel quale vengono individuati i criteri per la tutela delle attività commerciali tradizionali, divenute nel corso degli anni beni da tutelare e testimonianze di civiltà, e che costituiscono parte integrante della storia cittadina.
Al fine di salvaguardare una tradizione
fiorentina che rischia di scomparire, e per limitare il processo di radicale
trasformazione che stanno subendo alcune strade del "centro storico", per l'avvento
di varie attività commerciali che, con i propri elementi di arredo, si
pongono spesso in contrasto con gli edifici e le strade in cui vanno ad inserirsi,
qualora venga richiesta, a causa della nuova destinazione dei locali, la modifica
delle insegne o delle iscrizioni pubblicitarie, relative agli esercizi di particolare
valore storico-artistico o documentario, censiti nell’"Albo degli esercizi storici",
potrà essere autorizzata la sostituzione della denominazione del nuovo
esercizio con le limitazioni previste secondo la classificazione, cui appartengono
i negozi, indicate dal regolamento per l'Albo degli esercizi storici del Comune
di Firenze e successivi aggiornamenti.
Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle insegne e delle loro strutture di sostegno;c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento della condizioni di sicurezza;
d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell’installazione, o di motivata richiesta del Comune.
Nel caso di rimozione dell'insegna, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
Spetta all'interessato provvedere a rimuovere l'insegna entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
Ove l'interessato non ottemperi
all'ordine di rimozione dell'insegna nei termini stabiliti, la stessa verrà
considerata abusiva ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui
al successivo articolo 20.
Sono considerate abusive la insegne esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.
Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata ad insegne già in opera.
Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi momento a fare rimuovere l'insegna abusiva, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
L'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione relativa all'insegna. Sono quindi considerate abusive le insegne per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione.
Sono inoltre considerate abusive quelle insegne per le quali sono stati omessi i dovuti pagamenti dell'imposta di pubblicità o di quant'altro previsto da leggi e regolamenti.
Nel caso di esposizione di insegne
abusive, si applicano oltre alle sanzioni amministrative per l'importo previsto
dal successivo articolo 22, anche quelle tributarie, fino all'avvenuta rimozione
delle insegne abusive.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Le insegne esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ed in contrasto con esso, potranno essere mantenute in opera, purchè regolarmente autorizzate in precedenza ed in regola con i dovuti pagamenti dell'imposta, e comunque non oltre il 31.12.2000.
Le installazioni suddette dovranno
essere uniformate alla norme del presente regolamento quando si richieda, da
parte dell'utente, la modifica o la sostituzione.
In deroga a quanto previsto
dal presente regolamento, ed in relazione a quanto stabilito dall'art. 64 del
D.Lgs 446/97, si intendono tacitamente autorizzate le insegne già installate
al 31.12.2000 e regolarmente autorizzate secondo la normativa previgente e per
le quali è stato corrisposto nel corso dell'anno 2001 il relativo canone.
Il presento Regolamento entra in vigore dall'esecutività del presente atto, unitamente all'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti.
Il presente Regolamento può essere adeguato e modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dal 1°gennaio dell'anno successivo, per effetto di eventuali cause da illustrare nel provvedimento di modifica.
Dal 1° gennaio 1998 sono abrogate,
oltre al "Disciplinare delle norme tecniche che regolano l'installazione dei
mezzi pubblicitari", di cui alla deliberazione n°3850/423 del 19.12.94,
anche le disposizioni contenuto nel "Regolamento comunale per la disciplina
della pubblicità e delle pubbliche affissioni", di cui alla deliberazione
n°2305/222 del 27.6.94, che risultino in contrasto con le presenti normative,
ed inoltre, tutte le disposizioni contenute negli altri regolamenti che siano
in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente Regolamento.
Al momento dell'entrata in vigore del regolamento sul "Piano del Colore" il presente Regolamento sarà modificato nelle parti che si troveranno in contrasto con detto piano.
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.