Regolamento generale
per l'attività contrattuale
Deliberazione del Consiglio
comunale n.
455 del 26/4/99, modificata con Deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 101 del 18.03.2002, n. 227 del 19.09.2002, n. 557 del 07.07.2003 e n.17 del
08.03.2004 e n.28 del 11.04.2005
Indice
| Tit.
I |
DISPOSIZIONI GENERALI
(artt. 1-15) |
| Tit.
II |
COMPETENZE E PROCEDIMENTO (artt.
16-26) |
| Tit.
III |
METODI E PROCEDURE NEI CONTRATTI
D'APPALTO (artt. 27-41) |
| Tit.
IV |
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'APPALTO
DI OPERE PUBBLICHE (artt. 42-49) |
| Tit.
V |
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN ORDINE
ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI (artt. 50-51) |
| Tit.
VI |
ALTRI METODI E PROCEDURE PER L’ESECUZIONE
DI LAVORI E PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (artt. 52-56) |
| Tit.
VII |
ACQUISTO, ALIENAZIONE E LOCAZIONE
(artt. 57-73) |
| Tit.
VIII |
DISPOSIZIONI FINALI (artt. 74-76) |
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Ambito di applicazione
- Il presente Regolamento disciplina
l'attività contrattuale del Comune; non si applica alle concessioni,
alle convenzioni urbanistiche, alle convenzioni con cooperative sociali ed
all'attività relativa all'Edilizia Residenziale Pubblica.
- Per gli incarichi professionali
è adottato Regolamento speciale anche con riferimento alle procedure.
Art. 2 Principi informatori
- L'attività contrattuale del
Comune, in tutte le sue fasi, persegue gli obiettivi della correttezza, trasparenza
ed efficacia, anche attraverso una adeguata programmazione.
- Il Comune dispone idonei mezzi per
l'informazione, l'accesso e la partecipazione dei cittadini; il diritto di
accesso è disciplinato con apposito regolamento (delibera Consiglio
Comunale del 17.11.97 n. 43).
- Il Comune garantisce adeguata pubblicità
delle procedure contrattuali.
Art. 3 Forma dei contratti
- I contratti conseguenti a procedure
di licitazione privata ed asta pubblica sono stipulati nella forma di atto
pubblico amministrativo, o di atto pubblico su consenso delle parti; i contratti
preceduti da appalto concorso possono essere anche stipulati per scrittura
privata con atto bilaterale contestuale.
- I contratti preceduti da trattativa
privata possono essere stipulati con scrittura privata. In particolare essa
può assumere le seguenti forme:
- con atto separato di obbligazione
costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall'aggiudicatario ed accettata;
- per mezzo di corrispondenza, secondo
gli usi del commercio;
- per mezzo di obbligazione sottoscritta
in calce al capitolato o disciplinare.
- I contratti di locazione possono
essere stipulati per scrittura privata.
- Tutti i contratti di importo inferiore
a € 50.000 possono essere stipulati per scrittura privata.
Art. 4 Divieto di cessione
- Il contratto stipulato con il Comune
può essere ceduto solo nei casi previsti dalla legge.
- Al di fuori di tali casi ed in assenza
di disciplina contrattuale di autorizzazione o di divieto, l’Amministrazione
Comunale può consentire alla cessione solo con adeguata motivazione
sulla opportunità di deroga nel caso concreto al generale divieto di
cui al co. 1.
Art. 5 Subappalto
- Il subappalto è ammesso solamente
nei casi previsti dalla legge e con le modalità e le limitazioni ivi
stabilite. Ove consentito l'Amministrazione può escludere il subappalto,
prevedendo tale esclusione nel bando di gara.
Art. 6 Durata e rinnovo
- Nei contratti stipulati dal Comune
devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni
e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.
- E' vietata la conclusione di contratti
contenenti clausole di rinnovo tacito salvo nei casi in cui è prevista
dalla legge.
- I contratti possono prevedere clausole
di rinnovo espresso. A tal fine l'organo competente, non oltre i tre mesi
precedenti la scadenza, accerta la sussistenza di ragioni di convenienza alla
rinnovazione e, previa decisione motivata, comunica alla controparte la volontà
di rinnovare il contratto.
- I contratti per la fornitura di
beni e servizi, che abbiano durata non inferiore all'anno, possono prevedere
l'obbligo del fornitore di proseguire la medesima prestazione a richiesta
del Comune ed alle medesime condizioni, per un periodo massimo di norma non
superiore a 90 giorni.
- Per i contratti aventi durata inferiore
all'anno può essere previsto il medesimo obbligo del fornitore per
un periodo proporzionalmente ridotto.
Art. 7 Inadempimento
- Qualora gli inadempimenti non siano
tali da comportare inaccettabilità della prestazione, il Comune può
decidere che il contraente a sue spese corregga la prestazione stessa, ne
elimini eventuali vizi e difformità, ovvero che vi sia la riduzione
proporzionale del corrispettivo.
- Sono fatte salve le altre facoltà
previste dalla legge in caso di inadempimento dell'altro contraente.
- Qualora il contratto stabilisca
penalità per il mancato o l'inesatto adempimento, nonché per
la ritardata esecuzione delle prestazioni, deve essere prevista la risarcibilità
dell'eventuale danno ulteriore.
- L'applicazione della penale è
di competenza del Dirigente avente responsabilità di procedura per
il contratto di cui trattasi, su segnalazione dell'Ufficio che cura l'esecuzione
del contratto, ove diverso, previa comunicazione alla Giunta.
- Per le opere pubbliche si applicano
le disposizioni di legge.
Art. 8 Clausola compromissoria
- E' ammesso il ricorso all'arbitrato
solo in casi speciali congruamente motivati ed espressamente disciplinati
nel capitolato.
Art. 9 Prezzi
- I contratti devono prevedere prezzi
invariabili, salvo che per i beni o le prestazioni il cui prezzo sia determinato
per legge o per atto amministrativo e fermo restando quanto previsto dal successivo
comma.
- E' consentita la conclusione di
contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso,
fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi di listino risultanti da apposite
pubblicazioni.
- Per i contratti ad esecuzione periodica
o continuativa deve essere prevista una clausola di revisione dei prezzi dopo
il dodicesimo mese dall'inizio dell'esecuzione o dopo il sedicesimo mese dalla
conclusione del contratto. La clausola deve prevedere che, qualora dalle rilevazioni
ISTAT, ai sensi dell'art. 6 comma 6 della L. 537/93 sostituito dall'art. 44
della L. 724/94, risulti una variazione nel periodo considerato superiore
al 10%, si provvede a variare i prezzi, per le prestazioni ancora da eseguire,
in misura pari alla eccedenza di variazione rispetto alla percentuale suddetta.
La revisione in aumento non può essere prevista o applicata per quelle
prestazioni il cui corrispettivo sia stato corrisposto anticipatamente entro,
rispettivamente, il dodicesimo o sedicesimo mese. La revisione non può
essere applicata a favore della parte a cui sia imputabile il ritardo nella
esecuzione.
Art. 10 Variazione dei contratti in
corso di esecuzione
- I contratti devono contenere una
clausola che preveda che qualora nel corso della esecuzione degli stessi si
renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente
è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni
del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute
entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la
natura della prestazione originaria.
- I contratti possono prevedere l'assoggettamento
del contraente a variazioni anche oltre il limite del quinto agli stessi prezzi,
patti e condizioni.
Art. 11 - Contratti aperti .
- E' consentita la conclusione di
contratti in cui sia lasciata all'Amministrazione la successiva determinazione
quantitativa delle prestazioni.
- Tali contratti devono comunque stabilire
il prezzo unitario dei beni e servizi che il contraente, su richiesta dell'Amministrazione,
è tenuto a prestare, anche in forma di ribasso sui listini risultanti
da apposite pubblicazioni.
Art. 12 - Accordi quadro e mercato
elettronico
- Al fine di razionalizzare l’acquisto
di beni e servizi, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale,
il Comune può concludere accordi quadro con uno o più operatori
economici.
- Il Comune istituisce ,a norma dell’art.
11 del D.P.R 101 del 4 aprile 2002,un mercato elettronico, al quale sono abilitati
fornitori di beni e servizi per le diverse categorie merceologiche, di cui
possono avvalersi le unità ordinanti per effettuare acquisti di beni
e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario.
Art. 13 - Cauzioni definitive
- Coloro che contraggono obbligazioni
con il Comune sono tenuti a prestare cauzione per l'adempimento, secondo l'importanza
e il contenuto di tali obbligazioni, in denaro od in titoli di Stato o garantiti
dallo Stato, al corso del giorno di deposito della cauzione, ovvero mediante
fideiussione bancaria o con polizza assicurativa che prevedano espressamente
la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale.
- Per l'appalto di opere pubbliche
la misura e le modalità della cauzione definitiva sono fissate per
legge.
- Per le forniture di beni e di servizi
la misura della cauzione definitiva è, di norma, non inferiore al 5%
dell'importo netto dell'appalto, salve speciali condizioni previste dalla
legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.
- Lo svincolo della cauzione definitiva
è disposto, se necessario, con provvedimento dirigenziale.
Art. 14 - Spese contrattuali.
- Ogni spesa connessa al contratto,
compresi gli oneri fiscali, è sopportata dalle parti contraenti secondo
quanto previsto dalle leggi o dalle consuetudini, salvo che, per esplicita
convenzione, esse siano poste a carico di una delle parti.
- L'Amministrazione indicherà
al contraente l'importo delle spese del contratto e degli oneri fiscali a
suo carico, salvo conguaglio, nonché il termine entro il quale effettuare
il relativo versamento.
- Verrà effettuata debita rendicontazione
delle spese sostenute.
Art. 15 - Avviamento al lavoro di
soggetti svantaggiati
- Per l’acquisto di beni e servizi,
anche di valori pari o superiori alla soglia comunitaria, il Comune può
inserire nei propri capitolati, ove possibile, a norma dell’art. 20 L. 52/96,
condizioni di esecuzione del contratto con l’impiego di soggetti svantaggiati
con specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.
- Nei capitolati relativi ai LL.PP.,
il Comune può inserire raccomandazioni agli appaltatori tendenti ad
incentivare l’avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.
TITOLO II
COMPETENZE E PROCEDIMENTO
Art. 16 - Programmi ed atti fondamentali
- Il Consiglio Comunale adotta i programmi
ed i necessari atti fondamentali per le opere pubbliche, gli acquisti e le
alienazioni immobiliari, le relative permute, la gestione del patrimonio immobiliare,
ivi compresi i capitolati generali.
Art. 17 - Programmazione dell'attività
contrattuale
- Contestualmente alla definizione
del Piano Esecutivo di Gestione i dirigenti programmano l'attività
contrattuale per il relativo esercizio finanziario.
- Sulla base della ricognizione dei
bisogni da soddisfare, i responsabili dei singoli servizi predispongono il
programma delle prestazioni da acquisire mediante attività contrattuale.
Nel programma sono inoltre indicate le eventuali alienazioni di beni immobili,
nonché le cessioni di diritti di uso e le permute di beni a cui si
ritenga opportuno procedere.
Art. 18 - Determinazione a contrattare
- La volontà dell’Amministrazione
di provvedere mediante contratto deve essere espressa con apposito atto da
definire determinazione.
- Mediante le determinazioni a contrattare
devono essere specificati:
- il fine che s’intende perseguire
con il contratto;
- l’oggetto del contratto e la sua
forma;
- le clausole ritenute essenziali
e l’eventuale capitolato speciale;
- la procedura ed i criteri di scelta
del contraente.
- L’atto deve essere congruamente
motivato con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente
comma. La necessità del ricorso alla trattativa privata dovrà
essere espressamente manifestata con adeguata motivazione delle condizioni
di eccezionalità.
- Le determinazioni a contrattare
sono adottate dai Responsabili interessati, nell’ambito delle rispettive responsabilità
di budget o di procedura, sulla base delle indicazioni fornite dal programma
di cui al precedente articolo.
- I progetti di opere pubbliche ed
i piani di acquisto di beni durevoli sono approvati con deliberazione della
Giunta.
- I capitolati per forniture e servizi
sono approvati dall’ufficio cui nel PEG è attribuita la responsabilità
di budget per la relativa spesa.
Art. 19 - Cauzioni provvisorie
- Per l'appalto di opere pubbliche
la misura, le modalità ed il contenuto della cauzione provvisoria sono
fissati per legge.
- La cauzione provvisoria per la partecipazione
alle gare per la fornitura di beni e servizi, da versare nell'importo e con
le modalità indicate dal bando di gara o dalla lettera d'invito, è
fissata di norma nella misura del 3% salvo casi particolari da specificare
nel capitolato.
Art. 20 - Documentazione antimafia
- Prima della stipulazione del contratto,
ove ne ricorrano i presupposti, dovranno essere eseguiti gli accertamenti
prescritti dalla legislazione antimafia.
- I contratti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma secondo dell'art. 3 sono sottoposti alla condizione
sospensiva dell'acquisizione della certificazione antimafia, ove prescritta.
Art. 21 - Aggiudicazione e conclusione
dei contratti
- Con atto dell'Amministrazione vengono
specificati i casi in cui l'aggiudicazione sia di competenza della Giunta.
- Il vincolo contrattuale sorge al
momento dell'aggiudicazione solo qualora sia previsto espressamente dal bando
di gara che il verbale tenga luogo di contratto. In caso contrario, all'aggiudicazione
dovrà seguire la stipula del contratto.
- Si provvede alla stipulazione del
contratto qualora dopo l'aggiudicazione siano necessari adempimenti o produzione
di documenti ovvero sia opportuna una ricognizione dei patti contrattuali
risultati dalle procedure esperite, oppure sia indispensabile una loro specificazione.
A tal fine, l'Amministrazione invita il contraente a produrre la documentazione
necessaria per la stipula dell'atto entro il termine comunicato di volta in
volta e comunque non inferiore a 10 gg.; qualora il contraente non adempia
nel termine assegnato, l'Amministrazione può revocare l'aggiudicazione
ed incamerare la cauzione; quanto sopra sarà fatto risultare dalla
lettera di invito.
- L'Impresa risultata aggiudicataria
resta comunque vincolata alla propria offerta per il periodo indicato nella
lettera d'invito.
- L'Amministrazione può provvedere,
anche al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, alla scelta di un diverso
contraente in base alle risultanze delle procedure già esperite, valutata
l'economicità.
Art. 22 - Stipulazione
- I Dirigenti rappresentano il Comune
per la stipulazione di tutti i contratti.
- Alla stipulazione dei contratti
provvedono i Dirigenti degli Uffici cui compete la responsabilità di
procedura.
Art. 23 - Ufficiale rogante
- I contratti per atto pubblico amministrativo
sono rogati dal Segretario Comunale o chi ne fa le veci.
- Ai sensi di legge, il Segretario
Comunale osserva i principi e le norme che disciplinano l'attività
notarile e conserva sotto la sua personale responsabilità, il repertorio
e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
Art. 24 - Diritti di segreteria
- I contratti repertoriati del Comune
sono soggetti obbligatoriamente al pagamento dei diritti di segreteria.
- L'Ufficio che cura la predisposizione
dell'atto contrattuale determina l'ammontare dei diritti di segreteria quando
dovuti.
Art. 25 - Imposta di bollo, registrazione,
trascrizione
- I contratti del Comune sono assoggettati
all'imposta di bollo ed all'onere ed all'imposta di registrazione secondo
le disposizioni di legge, nonché alla trascrizione per quanto riguarda
gli atti ad essa assoggettati.
- Tutti i contratti di appalto stipulati
per atto pubblico e per atto pubblico amministrativo, o per scrittura privata,
sono assoggettati a registrazione secondo le disposizioni di legge.
- Costituisce violazione dei doveri
d'ufficio la richiesta di registrazione e la trascrizione oltre i termini
di legge.
- L'Ufficio Contratti provvede, a
richiesta degli Uffici interessati, a registrare i contratti per scrittura
privata.
- I contratti per scrittura privata
soggetti ad IVA sono registrati solo in caso d'uso, ai sensi della normativa
vigente.
Art. 26 - Responsabile del procedimento
contrattuale
- Il dirigente responsabile di budget,
interessato al contratto, nomina, per ciascun contratto, un responsabile del
relativo procedimento, preposto a seguire l’intero iter del procedimento contrattuale,
anche nelle fasi che eventualmente debbano svolgersi in uffici diversi o fuori
dell’Amministrazione comunale, il quale provvede affinché la formazione
ed esecuzione del contratto avvengano regolarmente e nel modo più rapido,
nel rispetto delle norme sulla pubblicità e delle altre regole procedurali.
A tal fine, il responsabile cura i rapporti con i soggetti interessati, compreso
il responsabile di procedimento, di cui al comma 4 in modo da garantire la
loro partecipazione ed informazione, e tiene i necessari rapporti con tutti
gli organi che intervengono nella formazione ed esecuzione del contratto.
- Il responsabile riferisce immediatamente,
all’organo che lo ha nominato, sulle circostanze che determinino, o facciano
temere, il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte
per il loro superamento ovvero segnalando le iniziative assunte a tal fine.
- Il responsabile, qualora non sia
preposto anche allo svolgimento dell’attività di controllo, segnala
all’organo a ciò preposto tutti gli elementi rilevanti al fine di poter
valutare l’esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti
gli obblighi contrattuali.
- Il Servizio Appalti e Contratti
nomina al proprio interno un Responsabile del procedimento per l'espletamento
delle procedure contrattuali; così pure l'eventuale responsabile di
procedura.
- Per i lavori pubblici resta ferma
la figura del Responsabile Unico del procedimento prevista per legge.
TITOLO
III
METODI E PROCEDURE
NEI CONTRATTI D’APPALTO
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 27 - Scelta del contraente
- I procedimenti con cui il Comune
individua l’impresa aggiudicataria sono disciplinati dalle leggi dello Stato
che prevedono le seguenti modalità:
- Procedure aperte, in cui ogni
impresa interessata può presentare offerta: pubblici incanti (o asta
pubblica);
- Procedure ristrette, in cui sono
accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dall’Amministrazione
previa prequalifica a seguito di pubblicazione di bando: licitazione privata
e appalto concorso;
- Procedure negoziate, in cui le
amministrazioni consultano le imprese di propria scelta previa o meno pubblicazione
di bando o avviso e negoziano con una o più di esse i termini del
contratto: trattativa privata.
Art. 28 - Utilizzazione delle procedure
aperte
- Si provvede mediante procedure aperte
qualora sussistano elementi che ne facciano presumere la maggior convenienza
e non risulti opportuna una separata e preventiva valutazione dei requisiti
soggettivi di coloro che potrebbero partecipare alla procedura.
- Le procedure aperte si svolgono
previa pubblicazione del bando di gara.
Art. 29 - Utilizzazione delle procedure
ristrette.
- Si provvede mediante procedure ristrette
qualora non ricorrano i presupposti della procedura di cui al precedente articolo.
- Le procedure ristrette si svolgono
previa pubblicazione del bando di gara e successiva scelta dei soggetti da
invitare alla procedura. Per gli appalti di opere pubbliche, il bando viene
redatto d’intesa tra l’Ufficio Contratti e la Direzione competente, al fine
di salvaguardare le necessarie peculiarità dei vari appalti ed evitare
le eventuali difformità nelle clausole generali del bando; alla pubblicazione
del bando provvede l’Ufficio Contratti.
- La pubblicazione in Rete Civica
sostituisce ogni altra forma di pubblicazione non obbligatoria per legge,
anche ai sensi dell’art. 6 comma 4 del DPR 18.4.94 n. 573.
- La lettera d’invito viene redatta
secondo le modalità di cui al successivo art. 33.
Art. 30 - Appalto concorso
- Si procede mediante appalto concorso
quando alle Ditte partecipanti venga richiesta la predisposizione di un progetto.
Art. 31 - Procedura negoziata
- Per gli appalti di lavori pubblici
la procedura negoziata è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall’art.24
della legge 11 febbraio 1994 n.109 ( e successive modifiche). All’appalto
di beni e servizi si può provvedere mediante procedura negoziata ove
consentito dalla vigente normativa, in casi eccezionali e motivati; nello
specifico:
- art. 7 D.Lgsl.17 marzo 1995
n. 157 attuazione della direttiva CEE in materia di appalti pubblici di
servizi
- art. 9 D. Lgsl.24 luglio 1992
n. 358,T.U. delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture
in attuazione della direttiva CEE
- per gli acquisti di valore inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, nonché per i servizi non ricompresi
nell’allegato 1 del D.Lgsl. 157/95, oltre che nei casi di cui ai precedenti
punti a e b, nei casi contemplati dalla normativa nazionale sulla contabilità
dello Stato, in particolare art. 41 R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.
- La procedura negoziata può
espletarsi in forma concorrenziale o non concorrenziale.
- In generale, si procede mediante
procedura non concorrenziale allorché la prestazione idonea a soddisfare
le esigenze dell'Amministrazione può essere resa soltanto da un soggetto
determinato, nonché quando l'eccezionale urgenza sia motivatamente
incompatibile anche col tempo necessario per l'esperimento della procedura
concorrenziale.
- In particolare, l’impossibilità
di ottenere altrimenti un’idonea prestazione deve risultare in considerazione
del suo oggetto o delle modalità, anche di tempo e di luogo, di esecuzione,
ovvero del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente
attività contrattuale dell’ente o in rapporti contrattuali in corso.
- Al di fuori dei casi di cui ai punti
3 e 4 si ricorre alla procedura negoziata in forma concorrenziale.
Art. 32 - Norme comuni alle procedure
con bando
- L’Amministrazione rende noto l’avvio
della procedura di scelta del contraente mediante pubblicazione di apposito
bando. Tutti i bandi e avvisi sono pubblicati in Rete Civica.
- La pubblicità dei bandi di
gara per le opere pubbliche avviene nelle forme di legge.
- Per le forniture di beni e servizi
sopra la soglia C.E. per le quali sono dettate dalla legge le disposizioni
per la pubblicità, la pubblicazione avviene con le forme di legge.
Per quelle per le quali la legge non detta le forme per la pubblicazione,
la pubblicità avviene mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e, ove
opportuno, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
e su almeno due quotidiani di interesse nazionale.
- La pubblicità in Rete Civica
equivale alla pubblicazione sul Bollettino ai sensi dell’art. 6 comma 47 del
DPR del 18.4.94 n. 573.
- Il bando è l’atto fondamentale
che, in conformità ed in attuazione della decisione di contrattare,
pone le regole di svolgimento della procedura. Il bando specifica gli elementi
utili per l’individuazione del contenuto del contratto, stabilisce requisiti,
modalità e tempi per la partecipazione alla procedura ed indica il
Responsabile del procedimento contrattuale.
- Per le procedure negoziate con bando
sono adottati bandi semplificati, anche nella forma di avvisi ed inserzioni
secondo gli usi del commercio. Le domande di partecipazione alla procedura
debbono essere presentate all'Amministrazione in forma scritta nelle modalità
di volta in volta indicate.
- Qualora non sia prevista apposita
Commissione, il Dirigente Responsabile di procedura, con le eventuali collaborazioni
necessarie, è competente a decidere sull’ammissione ed esclusione delle
imprese che hanno richiesto di essere invitate, sulla base di quanto disposto
per legge e contenuto nel bando di gara. I relativi provvedimenti, debitamente
motivati, sono adottati con determinazione contenente, altresì , il
numero delle imprese da invitare ma senza l’allegazione del relativo elenco,
che resta segreto fino al momento della gara.
- Nel bando di gara deve essere prevista
la possibilità di ricorrere al sostituto dell’aggiudicatario.
Art. 33 - Contenuto della lettera
d’invito
- Salvo quanto espressamente indicato
di volta in volta ed oltre a quanto già indicato nel bando di gara,
la lettera d’invito contiene:
- il giorno, l’ora ed il luogo di
svolgimento della gara;
- il sistema di gara;
- le modalità di formulazione
e presentazione delle offerte;
- i documenti da allegare all’offerta;
- l’importo, le modalità
di presentazione e la data di scadenza della cauzione provvisoria;
- il luogo in cui è possibile
prendere visione del Capitolato speciale d’appalto e dei relativi elaborati.
Art. 34 - Modalità di presentazione
delle offerte e documentazione
- Le offerte dovranno essere presentate
secondo le modalità indicate nel bando e nella lettera d’invito i quali
indicheranno altresì gli elementi richiesti a pena di esclusione e
quelli che potranno essere integrati.
Art. 35 - Procedure di aggiudicazione
- Il seggio di gara è composto
dal Presidente e da 2 testimoni. Il verbale di gara può essere redatto
dal Segretario Generale o da uno dei testimoni con funzioni di segretario.
- Le operazioni di gara possono altresì
essere svolte da apposita commissione all’uopo nominata.
- E’ ammessa la possibilità
che le operazioni di gara si svolgano in fasi successive e separate ove si
rendano necessarie complesse verifiche dei documenti presentati ovvero del
contenuto delle offerte.
- Le sedute di gara possono essere
sospese ove ritenuto necessario dal Presidente; in particolare, per la valutazione
dell’ammissibilità delle offerte.
- Nelle gare da aggiudicare con il
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa nonché nell’appalto
concorso, nel giorno ed ora fissati nella lettera d’invito il Presidente della
gara procede pubblicamente all’apertura dei plichi contenenti la documentazione
richiesta, di cui è redatto apposito verbale, e l’aggiudicazione, ove
non possa essere contestuale è rinviata alla conclusione delle operazioni
di valutazione.
- Il termine di cui all’art. 10 comma
1 quater della legge 109/94 è perentorio.
- Per i lavori pubblici le offerte
anomale, ove non automaticamente escluse, vengono valutate a cura del Responsabile
del Procedimento. Si farà luogo all’aggiudicazione definitiva con determinazione
del Responsabile Unico del procedimento, a seguito della comunicazione del
Presidente di gara.
- Per le forniture di beni e servizi
le offerte anomale vengono valutate d’intesa tra gli Uffici interessati ed
il Dirigente responsabile di procedura provvederà ad aggiudicare con
determinazione.
Art. 36 - Composizione delle Commissioni
di valutazione
- La nomina delle Commissioni di valutazione
deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione
delle offerte.
- Le Commissioni di appalto-concorso
per l’appalto di lavori pubblici sono disciplinate per legge.
- Le Commissioni di appalto-concorso
per l’appalto di beni e servizi sono presiedute dal Dirigente responsabile
di procedura o da un suo delegato.
- Le Commissione sono composte, in
modo da garantire in ogni caso il numero dispari di componenti, da:
- Presidente o suo delegato;
- Dirigente o Funzionario del Servizio
cui è destinata la specifica fornitura o suo delegato;
- Dirigente o Funzionario da scegliersi
in relazione al tipo di fornitura o suo delegato;
- Uno o più esperti anche
esterni scelti in relazione alla fornitura oggetto dell’appalto.
- Le Commissioni per la valutazione
delle offerte economicamente più vantaggiose vengono di volta in volta
nominate prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle Direzioni responsabili
di budget e di procedura, nonché, se necessario, di membri esperti
anche esterni.
- Le decisioni delle Commissioni di
cui ai commi 3 e 4 vengono assunte con la presenza di tutti i componenti o
delegati. Nel caso in cui venga a mancare un componente o suo delegato questo
viene sostituito con le stesse modalità di nomina del sostituito.
- La Commissione può affidare
a sottocommissioni l’istruttoria delle offerte.
Art. 37 - Forme della procedura negoziata
- La procedura negoziata è
caratterizzata dalla libertà delle forme che il Responsabile può
scegliere in funzione della specificità dell’oggetto dell’appalto,
della tipologia delle imprese interessate, dell’urgenza del lavoro, della
fornitura o del servizio e di ogni altro elemento caratterizzante l’appalto.
Art. 38 - Invito alle procedure negoziate
concorrenziali
- L’invito a partecipare a procedure
negoziate concorrenziali può essere diramato con qualsiasi mezzo utile
quali:
lettera, telecopia, telegramma, telefono
e sistemi telematici nei limiti in cui sono consentiti.
- L’invito a partecipare a procedure
negoziate concorrenziali deve essere esteso ad un congruo numero di imprese
nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- Devono comunque essere invitate
alla gara ufficiosa almeno cinque imprese. Ove l’Ufficio proponente non sia
a conoscenza di un tale numero di imprese per il tipo di lavori, di servizio
o di fornitura, di ciò deve essere dato atto e devono essere comunque
invitate alla gara ufficiosa almeno due imprese.
Art. 39 - Modalità di svolgimento
delle procedure concorrenziali
- Gli appalti sono affidati all’impresa
che, su parere motivato del Responsabile dell’Ufficio, ha formulato l’offerta
da ritenere più vantaggiosa, considerati gli elementi di volta in volta
utilizzabili, da indicare nell’invito di cui all’articolo precedente, quali:
il prezzo, il termine di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento,
la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico,
la garanzia, l’assistenza tecnica, il servizio successivo.
Art. 40 - Competenze
- Per gli appalti di opere pubbliche
da effettuare mediante procedura negoziata, gli Uffici competenti provvedono
all’espletamento della trattativa privata nonché alla preparazione
e redazione dei provvedimenti di affidamento.
- Per le forniture e i servizi gli
atti e le procedure come disciplinate nei precedenti articoli sono espletate
dal Servizio avente responsabilità di procedura.
Art. 41 - Procedure telematiche.
- Per l’acquisto di Beni e Servizi
possono essere utilizzate procedure telematiche.
- Di volta in volta l’Amministrazione
ne valuterà l’opportunità e la convenienza.
- Eventuali spese relative all'uso
del programma informatico potranno essere poste a carico degli aggiudicatari.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER L'APPALTO DI OPERE PUBBLICHE
Art. 42 - Programmazione dei LL.PP.
- Il Consiglio approva il Piano triennale
degli investimenti e l'elenco annuale delle OO.PP.
Art. 43 - Accordi di programma e conferenze
di servizi
- Al fine di accelerare le procedure
in materia di appalti di LL.PP., l'Amministrazione utilizza gli strumenti
degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi come previsti dalla
normativa vigente.
- Per l'attuazione degli obiettivi
definiti nel PEG, il Responsabile del procedimento, a norma della legislazione
sui lavori pubblici, è autorizzato a convocare le conferenze dei servizi
ed a rappresentare l'Amministrazione sottoscrivendo con pieni poteri gli atti
conseguenti.
Art. 44 - Avvio dell'attività
negoziale
- Per l'avvio dell'attività
negoziale è necessaria l'approvazione del progetto esecutivo, salvo
i casi in cui la legge ritiene sufficiente il progetto preliminare o definitivo.
Art. 45 - Redazione dei progetti
- La predisposizione dei progetti
preliminari è di norma svolta delle strutture tecniche ed amministrative
del Comune.
- Il Comune promuove ogni forma d'interazione
strutturale al fine di conseguire la più qualificata partecipazione
nella elaborazione dei progetti e degli altri atti oggetto d'incarichi.
- Il Direttore Generale assicura il
coordinamento fra Responsabili che, ancorché appartenenti a più
Direzioni o Servizi, sono tenuti a fornire gli apporti tecnici, amministrativi
e giuridici nella elaborazione dei progetti.
Art. 46 - Incarichi esterni di progettazione
- Gli incarichi attinenti alla progettazione
possono essere affidati a soggetti esterni all'Amministrazione esclusivamente
nei casi e con l'osservanza delle norme stabilite dalla legislazione vigente
in materia.
- Il Regolamento per gli incarichi
professionali può prevedere ulteriori norme per quanto non disciplinato
da detta legislazione di riferimento.
Art. 47 - Associazioni temporanee
di imprese nei lavori pubblici
- Le imprese riunite possono partecipare
come ATI di tipo orizzontale o di tipo verticale, ovvero anche di tipo misto
se previsto nel bando, nei limiti consentiti dalla legge in relazione alla
tipologia delle opere indicate nel bando di gara.
- L'ATI invitata alla gara può
presentare offerta nello stesso assetto o anche associando ulteriori imprese
mandanti.
- Dopo lo svolgimento della gara,
l'ATI aggiudicataria non può cambiare la propria composizione se non
nei modi e con i limiti indicati dalla legge.
- La capogruppo, in aggiunta ai lavori
della categoria prevalente, può eseguire anche quelli della categoria
scorporabile.
Art. 48 - Finanziamento delle opere
pubbliche
- Nel caso in cui il progetto esecutivo
di un'opera pubblica preveda che la stessa sia finanziata con mutuo da assumersi
con la Cassa DD.PP. o un Istituto di Credito ordinario, il bando di gara e
la lettera d'invito dovranno specificare che la stipula del contratto potrà
avvenire solo e subordinatamente all'effettiva concessione del mutuo.
Art. 49 - Ulteriori garanzie per gli
appalti di opere pubbliche
- Quando l'opera pubblica è
finanziata in tutto o in parte con contributi dello Stato o di altri Enti
pubblici e questi prevedano la non concessione o la restituzione del contributo
nei casi in cui l'opera non venga realizzata nei termini indicati dallo stesso
ente erogatore, il bando di gara dovrà contenere una clausola che tuteli
il Comune per la mancata corresponsione o la restituzione del contributo.
- Il bando di gara stabilirà
la misura della cauzione da prestarsi da parte dell'impresa aggiudicataria
dell'appalto dell'opera pubblica con le modalità di cui all'art. 13
comma 1, tenendo conto delle direttive fornite dall'Amministrazione.
- Nel caso in cui la cauzione sia
prestata con fideiussione bancaria o assicurativa deve essere espressamente
prevista la rinuncia all'obbligo della preventiva escussione del debitore
principale.
- E' sempre dovuta la cauzione definitiva
nella misura del 10% dell'importo netto dell'appalto, o nella misura comunque
dovuta per legge.
TITOLO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
IN ORDINE ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
Art. 50 - Programmazione
- Onde razionalizzare e contenere
la spesa per acquisto di beni e servizi, assicurando, nel contempo, il monitoraggio
dei consumi, viene adottata una tempestiva programmazione degli acquisti.
Le procedure di scelta del contraente sono strettamente correlate all’attività
programmatoria, che consente, attraverso adeguati strumenti di pianificazione,
l’individuazione delle modalità di affidamento che meglio perseguono
obiettivi di razionalizzazione ed economicità.
Art. 51 - Principi di economicità
- Al fine di realizzare l’acquisizione
di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato sono utilizzate adeguate
forme di pubblicità delle procedure di appalto e criteri di scelta
del contraente tali da incentivare il confronto concorrenziale. Onde valutare
la congruità dei prezzi dei beni e dei servizi da acquistare ed al
fine di realizzare tali acquisizioni alle migliori condizioni, deve essere
esperita ogni opportuna indagine di mercato, sulla base delle rilevazioni
disponibili ed in mancanza con ogni altro mezzo utile, ivi comprese eventuali
gare meramente esplorative. In tale ricerca possono essere acquisiti i prezzi
delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a. – Centrale acquisti del Ministero
dell’Economia.
TITOLO
VI
ALTRI METODI E PROCEDURE
PER L’ESECUZIONE DI LAVORI E PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
CAPO I
Contratti per l’esecuzione
di lavori in economia
Art. 52 - Ambito di applicazione
- Per l’attività contrattuale
che sia connessa alla esecuzione di lavori in economia si prescinde dalla
adozione della determinazione a contrattare di cui al precedente art. 16,
qualora si tratti di:
- Contratti di fornitura di beni
e servizi necessari alla realizzazione di lavori in amministrazione diretta,
nel limite di spese di 50.000 Euro;
- Contratti di cottimo nei casi
e nei limiti di importo previsti dalle vigenti disposizioni;
- Agli effetti del precedente comma,
per lavori in amministrazione diretta si intendono quelli che l’Amministrazione
Comunale esegue direttamente mediante proprio personale; per contratti di
cottimo si intendono quelli con i quali si affida a ditte esterne la esecuzione
dei lavori in economia.
Art. 53 - Contratti di cottimo
- Il contratto di cottimo deve contenere:
- l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- i prezzi unitari per i lavori
e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- il termine di ultimazione dei
lavori;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di
ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il
contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
Art. 54 - Scelta del contraente e
forma del contratto
- Alla scelta del contraente si perviene
interpellando almeno 5 imprese. E’ consentita comunque la trattativa con una
sola ditta nei casi di urgenza.
- Ai fini dell’applicazione del precedente
comma per casi di urgenza si devono intendere quelli per i quali ogni ritardo
nella loro risoluzione può comportare una possibile conseguente pericolosità
per la incolumità o salute pubblica o quelli dalla cui immediata risoluzione
risulti conveniente risparmio a fronte dei lavori altrimenti necessari.
- Alla scelta del contraente provvede
il responsabile del procedimento così come individuato e previsto dall’art.
16 del presente regolamento;
- I contratti di importo superiore
a 10.000 ECU sono conclusi per scrittura privata, mediante atto bilaterale
contestuale; quelli di importo inferiore si possono concludere anche mediante
le forme degli usi commerciali vigenti.
Art. 55 - Esigenze di somma urgenza
- Si prescinde dal limite di importo
di cui al precedente art.52 comma 1 qualora i contratti di fornitura di beni
e servizi per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta o i contratti
di cottimo si rendano necessari per provvedere alle esigenze di rimuovere
situazioni di improrogabile urgenza.
CAPO II
Acquisto di forniture
e servizi in economia
Art. 56 - Modalità
- Ai sensi dell’art.99 del Regolamento
di contabilità per i contratti necessari per gli acquisti di beni forniture
e servizi di non rilevante ammontare è istituito il servizio di economato
che provvede nei limiti e con le modalità del Regolamento Economale.
- I medesimi contratti possono essere
conclusi dagli altri Servizi presso i quali siano istituiti appositi fondi
economali con limiti e modalità del relativo regolamento.
- È attribuita ai diversi responsabili,
Dirigenti o soggetti cui sono attribuite responsabilità gestionali
ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, l'acquisizione
in economia di beni e servizi secondo la disciplina contenuta nell'apposito
regolamento delle spese in economia approvato con Delibera n° 326 del
05/05/03.
TITOLO VII
ACQUISTO, ALIENAZIONE
E LOCAZIONE
Art. 57 - Acquisto e alienazione
di beni immobili
- Si possono acquistare sul mercato
immobiliare gli immobili necessari alle finalità del Comune, accertata
la convenienza del prezzo. I beni da acquistare dovranno essere liberi da
qualsiasi onere, vincolo e gravame, da eliminarsi, ove esistenti, a cura del
venditore prima della stipulazione del contratto, salva diversa e motivata
delibera che potrà essere assunta dalla Giunta qualora la sussistenza
di vincoli emerga successivamente alla deliberazione di acquisto.
- Il prezzo del bene da acquistare
deve essere valutato nella sua congruità dalla Commissione Valutazioni
Immobiliari della Direzione Patrimonio.
- La Commissione, di cui al comma
2, relaziona annualmente al Consiglio Comunale, per il tramite della Commissione
consiliare competente, in merito all'attività estimativa, ai criteri
utilizzati, agli esiti economici delle alienazioni effettuate.
Art. 58 - Acquisto di immobili, modalità
di scelta del contraente
- All’acquisto di beni immobili si
procede mediante trattativa privata nei casi in cui la specificità
dell’oggetto del contratto non consenta l’espletamento di una procedura di
gara.
Art. 59 - Beni immobili alienabili
- Possono essere alienati gli immobili
facenti parte del patrimonio disponibile del Comune e quelli del patrimonio
indisponibile per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio.
- Per i beni demaniali l’eventuale
alienazione deve essere preceduta da idoneo provvedimento di sdemanializzazione.
Art. 60 - Modalità di alienazione
degli immobili
- La Giunta presenterà ogni
anno all’approvazione del Consiglio l’elenco dei beni comunali per i quali
si intendono avviare le procedure di alienazione.
- All’alienazione dei beni comunali
si provvede con determinazione dirigenziale previo espletamento delle procedure
di cui agli articoli seguenti.
Art. 61 - Diritti di prelazione
- Nel caso di alienazione di un bene
immobile su cui, a norma delle vigenti disposizioni o per altra legittima
causa, esista un diritto di prelazione il bene è offerto al titolare
di tale diritto al prezzo di stima.
- Il diritto di prelazione è
esteso a coloro i quali utilizzano un bene del patrimonio indisponibile che
sia posto in vendita quando sia cessata la destinazione a pubblico servizio.
- I soggetti beneficiari dovranno
essere, oltre che in possesso di un valido titolo, in regola con il pagamento
dei corrispettivi e dei relativi oneri accessori.
- L’offerta di cui al primo comma
dovrà essere formalizzata tramite notifica agli occupanti e contenere
l’indicazione del prezzo richiesto, dalle condizioni alle quali la vendita
dovrà essere conclusa e l’invito specifico ad esercitare o meno il
diritto di prelazione nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica
dell’offerta, salvo che la legge o il titolo da cui la prelazione deriva non
stabiliscano un termine diverso.
- L’accettazione dell’offerta alle
condizioni prospettate deve avvenire con atto notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario contenente la prova della costituzione della cauzione pari al
10% del prezzo e comunque non superiore a 20.000 Euro. La cauzione, qualora
non sia versata in tesoreria, può essere costituita anche da fideiussione
bancaria o assicurativa; in tal caso la fideiussione deve espressamente prevedere
la rinuncia al beneficio dell’escussione del debitore principale.
Art. 62 - Fondi interclusi
- Si procede alla vendita a trattativa
privata per i terreni che possono essere classificati come fondi interclusi
o parzialmente interclusi la cui utilità, quali beni a se stanti, sia
ridotta a causa delle limitazioni di uso derivanti dalla interclusione e sia
tale da rendere il valore di mercato sensibilmente inferiore a quello complementare
in relazione alle proprietà limitrofe.
- In tali fattispecie l’Amministrazione
Comunale procederà all’alienazione del bene a trattativa privata ,nei
modi stabili dall’articolo precedente, ovvero, qualora il fondo sia libero,
si procederà egualmente alla trattativa privata, individuando il contraente
mediante avviso di gara informale, da pubblicarsi all’Albo Pretorio del Comune
cui potranno partecipare esclusivamente i proprietari dei fondi limitrofi,
identificati a seguito di apposito accertamento, ai quali sarà data
comunicazione in forma adeguata del procedimento di alienazione in corso.
- Nel caso suddetto l’alienazione
sarà disposta a favore di colui che avrà offerto l’aumento maggiore
sul prezzo di stima fissato dalla Commissione Valutazioni.
Art. 63 - Asta pubblica
- Si procede alla vendita mediante
asta pubblica degli immobili che risultino liberi da persone e cose, ovvero
non siano classificabili come fondi interclusi, secondo le procedure di cui
agli articoli seguenti.
Art. 64 - Avviso d’asta
- L’avviso d’asta è pubblicato
all’Albo Pretorio ed in Rete Civica almeno 30 giorni prima di quello fissato
per la gara.
- Possono essere previste altre adeguate
forme di pubblicità sui quotidiani di interesse nazionale e locale,
nonché in ogni altra forma ritenuta opportuna dalla Amministrazione
Comunale.
- L’avviso deve indicare:
- l’Autorità che presiede
all’incanto, il luogo, il giorno e l’ora e le modalità di svolgimento
della gara;
- il bene oggetto d’asta;
- il prezzo posto a base di gara;
- i termini e le modalità
per la presentazione delle offerte, le modalità di aggiudicazione
e quelle per il pagamento del prezzo definitivo;
- gli uffici comunali presso i quali
far pervenire l’offerta;
- il responsabile del procedimento.
Art. 65 - Partecipazione alla gara
- L’asta viene effettuata con il metodo
delle offerte segrete al rialzo.
- La offerta segreta, in plico sigillato
controfirmato sui lembi di chiusura, redatta in carta legale, dovrà
pervenire nei termini specificati nell’avviso di gara.
Art. 66 - Esperimento della gara
- L’asta si terrà nel luogo
nel giorno ed ora specificati nell’avviso d’asta e chiunque vi abbia interesse
sarà ammesso a parteciparvi ed assistere alla apertura dei plichi contenenti
le offerte segrete nonché alle operazioni di redazione del relativo
verbale.
- L’asta sarà considerata valida
anche in presenza di una sola offerta. Le offerte per essere valide debbono
essere di importo pari o superiore al prezzo di base d’asta indicato nel bando.
- Con specifico verbale sarà
dichiarata l'aggiudicazione provvisoria al concorrente che ha presentato la
maggiore offerta, procedendo nel modo indicato dall’art. 77 del R.D. 23.5.1924
n. 827 qualora si abbiano due o più offerte di uguale importo.
- L’aggiudicazione sarà sospensivamente
condizionata al versamento alla Tesoreria comunale, entro 10 giorni dalla
gara, di una cauzione pari all’10% del prezzo di aggiudicazione e comunque
non superiore a 20.000 Euro. In caso di inadempimento dell’aggiudicatario
provvisorio trascorso il termine di cui sopra si può procedere ad aggiudicare
il bene al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore.
- L’aggiudicazione non tiene luogo
del contratto.
Art. 67 - Stipulazione dell’atto
- La stipulazione dell’atto deve avvenire
entro 4 mesi dall’aggiudicazione definitiva. Tutte le spese relative e consequenziali
dell’atto stesso faranno capo all’aggiudicatario.
- Il pagamento del residuo prezzo
deve avvenire in unica soluzione al momento del rogito, mediante esibizione
di quietanza originale rilasciata dal Tesoriere Comunale a seguito di versamento
allo stesso di assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere Comunale.
Non è prevista la possibilità di dilazioni di pagamento.
Art. 68 - Proroga dei termini
- Il termine di quattro mesi, fissato
per la stipula dell’atto di compravendita, potrà essere prorogato una
sola volta e per non più di tre mesi se l’acquirente abbia presentato
richiesta di mutuo e questo non sia stato ancora erogato per cause indipendenti
dalla volontà del soggetto.
Art. 69 - Revoca
- Qualora la stipulazione del contratto
non avvenga nei termini stabiliti per fatto dell’interessato o non vengano
rispettate le condizioni di vendita, l’atto con cui si dispone l’alienazione
verrà revocato e sarà trattenuta dall’Amministrazione Comunale
la cauzione versata.
Art. 70 - Ripetizione dell’asta
- Qualora la procedura di vendita
del bene a seguito di esperimento di asta o di trattativa privata dia esito
negativo, potrà ripetersi la procedura di vendita mediante asta pubblica
con il ribasso di 1/5 sul prezzo inizialmente fissato, subordinando l’aggiudicazione
definitiva all’esercizio degli eventuali diritti di prelazione.
Art. 71 - Agevolazioni del credito
- Il Comune promuove d’intesa con
Istituti di Credito agevolazioni sul credito nei confronti degli acquirenti
del patrimonio comunale.
Art. 72 - Locazione da terzi di immobili
non abitativi
- Si possono acquisire in locazione
immobili necessari alle finalità del Comune tramite trattativa privata
preceduta ove possibile, da gara ufficiosa. Si potrà prescindere dalla
gara ufficiosa, considerata la specificità dell’oggetto del contratto,
in corrispondenza delle finalità da perseguire.
- Il canone del bene da locare deve
essere valutato nella sua congruità dalla Commissione Valutazioni Immobiliari
della Direzione Patrimonio di cui all’art. 57 comma 2.
Art. 73 - Locazioni immobili non abitativi
– scelta del conduttore
- La locazione di immobili del patrimonio
disponibile del Comune ha luogo tramite procedura negoziata, previa gara ufficiosa.
- Alla scadenza del contratto di locazione
è espressamente escluso il rinnovo tacito. Il contratto sarà
rinegoziato con il conduttore purché questi risulti essere in regola
con il pagamento dei canoni e dei relativi oneri accessori ed accetti le nuove
condizioni determinate dall’Amministrazione Comunale.
- La locazione di immobili ad associazioni
senza fini di lucro a carattere socio-culturale, assistenziale, sportivo è
disciplinata da apposito Regolamento.
- Si ricorre alla trattativa privata
senza esperimento di gara ufficiosa, per la locazione di immobili utilizzati
come ripostigli, magazzini, autorimesse private, qualora il valore del canone
annuo non superi la cifra stabilita biennalmente dal Servizio Immobiliare
della Direzione Patrimonio.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 74 - Adeguamento e revisione
- Dopo un anno dalla sua entrata in
vigore il presente Regolamento sarà assoggettato a revisione per la
verifica della sua effettiva corrispondenza alle esigenze della correttezza,
efficienza e economicità dell'azione amministrativa.
Art. 75 - Contratti dei Consigli di
Circoscrizione
- Le norme del presente Regolamento
si applicano anche ai contratti dei Consigli di Circoscrizione.
Art. 76 - Abrogazione di norme
- Sono abrogati i seguenti Regolamenti:
- Regolamento generale per l’attività
contrattuale (deliberazione Consiglio Comunale n. 1280/146 del 1992);
- Regolamento per gli appalti e
per le forniture a trattativa privata (deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 224/145 e n. 4481/409 del 1992);
- Regolamento per l’alienazione
di beni immobili di proprietà del Comune di Firenze (deliberazione
Consiglio Comunale n. 3520/267 del 1997);
- Regolamento per l’esecuzione dei
lavori e per le provviste in economia (Commissario Prefettizio con delibere
del 9.5.1914 e 17.6.1914 e sanzionato dalla GPA in seduta dell’8.7.1914
n. 24505).
Pagina a cura di Alessandra Occhiuzzii
Data di verifica/aggiornamento: 14-04-2005
