REGOLAMENTO PER LA STIPULA E GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO,
DI AMICIZIA E DI FRATELLANZA
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 1258/199 del 29.11.1999)

 

ART. 1 – Gemellaggi
Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento ad una azione comune per la pace, solidarietà, l'incontro fra i popoli.
I nuovi gemellaggi sono ammessi solo con città nelle cui nazioni non siano stipulati altri gemellaggi.

 


ART. 2 - Patto di Amicizia

Il Patto di Amicizia costituisce atto formale che prefigura una particolare continuità di rapporti preparatori al Gemellaggio, oppure la definitività di relazioni con città con cui non è possibile o non viene valutato opportuno procedere al Gemellaggio.

 


ART. 3 - Patto di Fratellanza

Il Patto di Fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche geografiche e politiche rendono opportuno l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato al sostegno per l'autentica libertà dei popoli, la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.

 

ART. 4 - Caratteristiche della città gemella

Il Gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili, alla città di Firenze, per posizione nella rispettiva nazione, con particolare riferimento alla vocazione culturale, commerciale, di apertura internazionale.
Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio i fondamenti della stipula dell'atto.

 

ART. 5 - Procedura di approvazione, conferma, revoca.

Ogni Gemellaggio deve essere confermato con deliberazione dalla giunta Comunale ogni 20 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.
I Patti di Amicizia e di Fratellanza sono approvati dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione e confermati con deliberazione di giunta comunale ogni 10 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.
I Gemellaggi, i Patti di Amicizia e di Fratellanza non confermati entro sei mesi dalla scadenza del termine sono di diritti considerati decaduti per la città di Firenze.
I provvedimenti di revoca esplicita dei Gemellaggi, Patti di Amicizia e Fratellanza sono di competenza del Consiglio comunale il quale si riserva il diritto di revocare tali accordi nel caso che nelle realtà territoriali si verifichino gravi atti di violenza alla persona, con il conseguente disconoscimento dei diritti umani.

 


ART. 6 – Stipula

Gli effetti del Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza, sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci delle città, o loro rappresentanti.
Il Sindaco del Comune di Firenze può stipulare dopo l’esecutività della delibera del Consiglio Comunale.

 


ART. 7 – Attività

Il Comune di Firenze sviluppa i Gemellaggi, Patti di Amicizia e Fratellanza, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città. Le delegazioni che rappresentano il Comune di Firenze sono di norma costituite da membri della Giunta e del Consiglio Comunale.
Promuove la conoscenza della città reciprocamente legata, favorisce le relazioni fra i cittadini.
I residenti delle città gemelle hanno diritto ad agevolazioni da determinare con specifica delibera sentito il parere della Commissione Consiliare Pace e Solidarietà Internazionale, nei musei, mezzi di trasporto, parcheggi comunali ed altri servizi che si ritengono possibili.

 


ART. 8 – Dotazioni

Il bilancio del Comune di Firenze prevede specifico Capitolo per la previsione di spese ed entrate che l'amministrazione sviluppa costantemente attraverso sponsorizzazioni, promozione di mostre, attività culturali, iniziative espositive.
Il competente ufficio Gemellaggi è dotato di personale adeguato per la continuità e qualità dell'attività svolta.

 


ART. 9 - Comitato di Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza.

Il Sindaco o l'Assessore delegato possono nominare con ordinanza, sentita la Commissione Consiliare Pace e Solidarietà Internazionale, per ogni singolo rapporto di gemellaggio, patto di amicizia, patto di fratellanza, un Comitato composto da un numero massimo di 5 persone tra cui è indicato il Presidente.
Il Comitato promuove tutte le attività necessarie a valorizzare lo scambio di contatti e iniziative e può dotarsi di una propria gestione di economato mediante anticipazione sui fondi a tal scopo destinati dal Comune, della Regione, di altri enti locali e soggetti giuridici pubblici e privati.
Il Presidente del Comitato con specifica delega del Sindaco o Assessore competente può per particolari funzioni rappresentare il Comune di Firenze in attività funzionali al più stretto rapporto tra le città legate da Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza.

 


ART. 10

Il Sindaco, informando la Giunta, può consegnare ogni anno, in data unica, il riconoscimento "Ambasciatore ideale della città di Firenze" ad una o più personalità che hanno concorso in modo incisivo e ampiamente riconosciuto a illustrare l'iniziativa di Firenze per creare e rafforzare i rapporti con città gemelle o legate da patti di amicizia e fratellanza.
La targa che simbolicamente testimonia il riconoscimento è caratterizzata dall'effigie di Palazzo Vecchio e del Navigatore Amerigo Vespucci a cui si ispira il contributo della città per l'apertura a nuovi orizzonti di relazioni internazionali.


a cura della D.ssa Eleonora Vasarri della Segreteria dell'Assessore allo Sport, Gemellaggi, Area Metropolitana (14.01.2000)