REGOLAMENTO PER
LA STIPULA E GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO,
DI AMICIZIA E
DI FRATELLANZA
(Deliberazione del Consiglio
comunale n. 1258/199 del 29.11.1999)
ART. 1 – Gemellaggi
Il
Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni
privilegiate fra città di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione
di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento
ad una azione comune per la pace, solidarietà, l'incontro fra i
popoli.
I
nuovi gemellaggi sono ammessi solo con città nelle cui nazioni non
siano stipulati altri gemellaggi.
ART. 2 - Patto di Amicizia
Il
Patto di Amicizia costituisce atto formale che prefigura una particolare
continuità di rapporti preparatori al Gemellaggio, oppure la definitività
di relazioni con città con cui non è possibile o non viene
valutato opportuno procedere al Gemellaggio.
ART. 3 - Patto di Fratellanza
Il
Patto di Fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con
realtà territoriali che per le particolari caratteristiche geografiche
e politiche rendono opportuno l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente
di alto valore e significato ispirato al sostegno per l'autentica libertà
dei popoli, la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale,
linguistica, storica.
ART. 4 - Caratteristiche
della città gemella
Il
Gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche
simili, alla città di Firenze, per posizione nella rispettiva nazione,
con particolare riferimento alla vocazione culturale, commerciale, di apertura
internazionale.
Il
Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella
deliberazione istitutiva del Gemellaggio i fondamenti della stipula dell'atto.
ART. 5 - Procedura di
approvazione, conferma, revoca.
Ogni
Gemellaggio deve essere confermato con deliberazione dalla giunta Comunale
ogni 20 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti
che hanno motivato l'atto.
I
Patti di Amicizia e di Fratellanza sono approvati dal Consiglio Comunale
con adeguata motivazione e confermati con deliberazione di giunta comunale
ogni 10 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti
che hanno motivato l'atto.
I
Gemellaggi, i Patti di Amicizia e di Fratellanza non confermati entro sei
mesi dalla scadenza del termine sono di diritti considerati decaduti per
la città di Firenze.
I
provvedimenti di revoca esplicita dei Gemellaggi, Patti di Amicizia e Fratellanza
sono di competenza del Consiglio comunale il quale si riserva il diritto
di revocare tali accordi nel caso che nelle realtà territoriali
si verifichino gravi atti di violenza alla persona, con il conseguente
disconoscimento dei diritti umani.
ART. 6 – Stipula
Gli
effetti del Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza, sono
prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci delle
città, o loro rappresentanti.
Il
Sindaco del Comune di Firenze può stipulare dopo l’esecutività
della delibera del Consiglio Comunale.
ART. 7 – Attività
Il
Comune di Firenze sviluppa i Gemellaggi, Patti di Amicizia e Fratellanza,
favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni
nelle rispettive città. Le delegazioni che rappresentano il Comune
di Firenze sono di norma costituite da membri della Giunta e del Consiglio
Comunale.
Promuove
la conoscenza della città reciprocamente legata, favorisce le relazioni
fra i cittadini.
I
residenti delle città gemelle hanno diritto ad agevolazioni da determinare
con specifica delibera sentito il parere della Commissione Consiliare Pace
e Solidarietà Internazionale, nei musei, mezzi di trasporto, parcheggi
comunali ed altri servizi che si ritengono possibili.
ART. 8 – Dotazioni
Il
bilancio del Comune di Firenze prevede specifico Capitolo per la previsione
di spese ed entrate che l'amministrazione sviluppa costantemente attraverso
sponsorizzazioni, promozione di mostre, attività culturali, iniziative
espositive.
Il
competente ufficio Gemellaggi è dotato di personale adeguato per
la continuità e qualità dell'attività svolta.
ART. 9 - Comitato di Gemellaggio,
Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza.
Il
Sindaco o l'Assessore delegato possono nominare con ordinanza, sentita
la Commissione Consiliare Pace e Solidarietà Internazionale, per
ogni singolo rapporto di gemellaggio, patto di amicizia, patto di fratellanza,
un Comitato composto da un numero massimo di 5 persone tra cui è
indicato il Presidente.
Il
Comitato promuove tutte le attività necessarie a valorizzare lo
scambio di contatti e iniziative e può dotarsi di una propria gestione
di economato mediante anticipazione sui fondi a tal scopo destinati dal
Comune, della Regione, di altri enti locali e soggetti giuridici pubblici
e privati.
Il
Presidente del Comitato con specifica delega del Sindaco o Assessore competente
può per particolari funzioni rappresentare il Comune di Firenze
in attività funzionali al più stretto rapporto tra le città
legate da Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza.
ART. 10
Il
Sindaco, informando la Giunta, può consegnare ogni anno, in data
unica, il riconoscimento "Ambasciatore ideale della città di Firenze"
ad una o più personalità che hanno concorso in modo incisivo
e ampiamente riconosciuto a illustrare l'iniziativa di Firenze per creare
e rafforzare i rapporti con città gemelle o legate da patti di amicizia
e fratellanza.
La
targa che simbolicamente testimonia il riconoscimento è caratterizzata
dall'effigie di Palazzo Vecchio e del Navigatore Amerigo Vespucci a cui
si ispira il contributo della città per l'apertura a nuovi orizzonti
di relazioni internazionali.
a
cura della D.ssa Eleonora Vasarri della Segreteria dell'Assessore allo
Sport, Gemellaggi, Area Metropolitana (14.01.2000)