REGOLAMENTO COMUNALE
DI
IGIENE
Norme relative al Servizio di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri
Deliberazione Commissariale
n° 3405/1828 del 09-10-1969 approvata dalla G.P.A. con decisione n° 5102/21955
Divisione II del 08-07-1970, modificata con Deliberazione C.C. n° 827 del
03.11.2003, con Deliberazione
C.C. n° 128 del 21 dicembre 2004 e Deliberazione C.C. n° 534 del 9/10/2006
TITOLO PRIMO
Disposizioni di Polizia Mortuaria
Capitolo 1°
Denuncia di morte e
accertamenti necroscopici.
Articolo 1
Tutti gli esercenti la
professione di medico chirurgo sono tenuti a denunciare al Sindaco la morte di
persone da essi assistite, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne
sarebbe stata la causa.
Nel caso di decesso senza
precedente assistenza medica, la denuncia deve essere fatta dal medico
condotto, nella veste di necroscopo comunale.
All’obbligo di denuncia sono
tenuti anche i medici che compiono autopsie a richiesta dell’Autorità
Giudiziaria e che comunque eseguono autopsie o riscontri diagnostici.
La denuncia della causa di
morte deve essere fatta entro ventiquattro ore dal decesso, con l’apposita
scheda stabilita dall’Istituto Centrale di Statistica e distribuita dall’Ufficio
di Stato Civile.
Quando la causa di morte è una
malattia infettiva diffusiva la denuncia deve essere fatta d’urgenza.
Articolo 2
I risultati della autopsia,
anche se ordinata dall’Autorità Giudiziaria devono essere comunicati dal medico
settore al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell’Ufficiale
Sanitario, della scheda di morte di cui all’art. 1.
La comunicazione deve essere
fatta d’urgenza se la causa di morte è una malattia infettiva diffusiva.
Nel caso di autopsia non ordinata
dall’Autorità Giudiziaria e ove sorgesse il sospetto che la morte non sia
naturale, il medico settore dovrà sospendere l’operazione e darne immediata
comunicazione all’Autorità giudiziaria.
Le medesime norme si applicano
ai riscontri diagnostici.
Articolo 3
Il Sindaco, ove dalla scheda
di morte risulti o sorga il sospetto che il decesso non è attribuibile a cause
naturali deve immediatamente informare l’Autorità giudiziaria e quella di
Pubblica Sicurezza.
Articolo 4
Le funzioni di medico necroscopo,
di cui all’art. 141 dell’ordinamento di stato civile, sono esercitate dai
medici condotti, ciascuno nell’ambito del proprio distretto.
I medici necroscopi dipendono
dall’Ufficio Sanitario, al quale riferiscono sullo svolgimento del servizio,
hanno il compito di accertare la morte e di darne atto con apposito certificato
scritto, come previsto dal sopraccitato art. 141 dell’ordinamento dello stato
civile.
La visita necroscopica deve
essere effettuata non prima che siano trascorse 15 ore dal decesso.
Articolo 5
Alle visite necroscopiche,
presso gli ospedali e le cliniche, provvedono i rispettivi sanitari a tale
scopo incaricati d’intesa con l’Ufficiale Sanitario del Comune; alle visite
presso le casi di cura private provvederanno i medici condotti nell’ambito dei
rispettivi distretti.
Articolo 6
Chiunque rinvenga membra o
ossa umane, deve informarne immediatamente il Sindaco (Ripartizione di Igiene e
Sanità Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria) che ne darà subito notizia
all’Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.
I risultati degli accertamenti
saranno comunicati dalla suddetta Divisione all’Autorità Giudiziaria perché
rilasci il nulla osta alla sepoltura.
Articolo 7
L’autorizzazione al
seppellimento nei cimiteri comunali è rilasciata dall’Ufficiale dello Stato
Civile.
La medesima autorizzazione è
necessaria per il seppellimento dei resti ossei contemplati nel precedente art.
6.
Capitolo 2°
Periodo di osservazione
delle salme.
Articolo 8
Nessun cadavere può essere
chiuso in cassa o sottoposto ad autopsia o a trattamenti conservativi, né
essere inumato o tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal
momento del decesso, salvi i casi di decapitazione, maciullamento od altri che
presentino segni di morte assolutamente sicuri, accertati dal medico
necroscopo.
Articolo 9
Nei casi di morte improvvisa e
quando si abbiano dubbi di morte apparente, il periodo di osservazione deve
essere di 48 ore salvo che il medico necroscopo non rilevi prima sicuri segni
di iniziale decomposizione del cadavere.
Articolo 10
Il Sindaco, su proposta
dell’Ufficiale Sanitario, può ridurre il periodo dell’osservazione a meno di 24
ore, quando la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere
presenti segni precoci di decomposizione o per altre ragioni speciali.
Articolo 11
Durante il periodo di
osservazione del cadavere dovrà essere posto in condizioni che non ostacolino
eventuali manifestazioni di vita ed essere vegliato dagli interessati.
Ove il decesso sia stato
determinato da malattia infettiva, dovranno essere osservate le speciali
cautele prescritte dall’Ufficiale Sanitario, ed evitare ogni contatto diretto o
indiretto.
Articolo 12
Le salme di persone morte in
abitazioni, nelle quali ragioni igieniche consigliano di non compiervi il
periodo di osservazione, oppure morte in seguito a qualsiasi accidente sulla
pubblica via o in luogo pubblico, oppure quando siano ignote e debba farsene
l’esposizione per il riconoscimento, devono essere trasportate all’obitorio
comunale e ivi tenute in osservazione per il periodo prescritto.
Il trasporto all’obitorio
dovrà essere fatto con ogni cautela per non ostacolare eventuali manifestazioni
di vita.
Capitolo 3°
Incassatura delle salme.
Articolo 13
Trascorso il periodo di
osservazione, ogni cadavere, prima della rimozione, deve essere deposto nella
cassa, le cui caratteristiche dovranno corrispondere alle disposizioni
riportate nei successivi articoli, a seconda della destinazione della salma.
Articolo 14
Quando la morte è stata
determinata da una delle malattie infettive diffusive registrate nell’elenco
ufficiale ministeriale, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli
indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione
disinfettante.
E’ consentito di rendere al
defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’Autorità
Sanitaria, salvo che dalla medesima non siano vietate essendo in atto
manifestazioni epidemiche della malattia che causò la morte.
Articolo 15
Le salme destinate
all’inumazione devono essere chiuse in cassa di legno e sepolte in fosse
separate l’una dall’altra. Nella stessa cassa possono essere chiusi insieme e
sepolti nella stessa fossa, soltanto madre e neonato morti all’atto del parto.
E’ vietata l’inumazione di
salma con l’uso di casse metalliche o di altro materiale non facilmente
decomponibile.
Articolo 16
Le salme destinate alla
tumulazione o che devono essere trasportate in altro Comune oppure all’estero
devono essere chiuse in duplice cassa, l’una di legno, l’altra di metallo.
La cassa metallica, sia che
racchiuda quella di legno, sia che da questa sia racchiusa, deve essere saldata
a fuoco; nel caso di trasporto fuori Comune o all’estero occorre che tra le due
casse, al fondo, sia interposto uno strato di torba o di segatura di legno o di
altro idoneo materiale assorbente.
Le pareti della cassa di legno
devono avere spessore non minore di cm. 4 ed essere costruite con tavole di un
solo pezzo; lo spessore delle pareti della cassa metallica, non deve essere
inferiore a 7/10 di mm. se di zinco, a 1.5 mm, se di piombo.
Le congiunture della cassa di
legno debbono essere a coda di rondine, saldate con mastice idoneo e assicurate
mediante chiodi a vite, disposti ad intervalli di cm. 20.
La cassa di legno deve inoltre
essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di cm. 2 poste
a distanza non superiore a cm. 50 l’una dall’altra.
Nel caso di trasporto di salme
destinate all’inumazione in altro Comune, quando la distanza non superi 25 km.
e il trasporto venga fatto direttamente al Cimitero con idoneo carro mortuario,
non è richiesta la duplice cassa, salvo che la morte non sia stata determinata
da una delle malattie infettive diffusive comprese nell’elenco ufficiale
ministeriale.
Articolo 17
Non può essere effettuata la
chiusura della cassa funebre se prima non sia constatato da un funzionario
delegato dall’Ufficiale Sanitario il compimento del prescritto periodo
d’osservazione.
Articolo 18
Nel caso di salme da
trasportare in altro Comune o all’estero, l’Ufficiale Sanitario, o suo
delegato, dovrà assistere all’incassatura del cadavere, anche se debbano essere
temporaneamente tumulate in un Cimitero comunale.
Di tale assistenza dovrà
essere redatto apposito verbale.
Articolo 19
Quando il trasporto e la
sepoltura in altro Comune sono determinati dalla diversità dei confini fra la
circoscrizione amministrativa e quella ecclesiastica, non è necessaria
l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 16 del presente Regolamento, a
meno che la salma sia destinata alla tumulazione o la morte sia stata
determinata da una malattia infettiva diffusiva.
Articolo 20
Il trasporto di salme in altro
Comune, per essere sepolte o cremate, è autorizzato dal Sindaco.
L’incaricato del trasporto
deve essere munito della relativa autorizzazione; questa, invece, dovrà essere
consegnata al vettore, se il trasporto è fatto per ferrovia, per nave o per
aereo.
Articolo 21
Il trasporto di salme per
l’estero è autorizzato dal Medico Provinciale, sotto l’osservanza delle norme
stabilite dal Regolamento statale di Polizia Mortuaria.
Articolo 22
Il trasporto e la sepoltura di
un cadavere in luogo diverso dal Cimitero, entro e fuori dal Comune, è
autorizzato dal Medico Provinciale, con l’osservanza delle prescrizioni
stabilite dalle leggi sanitarie e dal Regolamento statale di Polizia Mortuaria.
Articolo 23
I feretri provenienti da altri
Comuni o dall’estero, dovranno essere verificati dall’Ufficiale Sanitario, o da
un suo delegato, prima di essere sepolti nei Cimiteri comunali.
Capitolo 4°
Trasporto delle salme con
carri funebri.
Articolo 24
Il trasporto delle salme ai
cimiteri, entro e fuori Comune, può essere fatto dal Comune, oppure da
confraternite o da imprese funebri debitamente autorizzate.
A tale scopo devono essere
utilizzati carri speciali, internamente rivestiti con lamiera metallica zincata
o altro adatto materiale facilmente lavabile, che siano stati riconosciuti
idonei dall’Ufficiale Sanitario, al cui controllo dovranno essere sottoposti,
almeno una volta all’anno, per accertarne lo stato di manutenzione e di
idoneità.
Articolo 25
Le rimesse dei carri funebri
devono essere ubicate fuori dell’abitato, in località appartate, ed essere provviste
dei mezzi necessari alla pulizia e alla disinfezione dei carri.
Le rimesse sono autorizzate
dal Sindaco, previa attestazione di idoneità da parte dell’Ufficiale Sanitario.
Articolo 26
Il Comune esercita la
vigilanza sui trasporti funebri, anche per quanto attiene le tariffe.
Il Comune può esercitare
direttamente il servizio dei trasporti funebri, anche con carri speciali, a
mezzo di azienda municipalizzata con diritto di privativa.
In tal caso, sui trasporti
eseguiti da imprese funebri private, salvo quelli fatti da Confraternite con
mezzi propri, potrà imporre il pagamento di un diritto fisso, la cui entità non
deve superare la tariffa stabilita per i trasporti di ultima categoria.
Articolo 27
I trasporti di salme di
militari, eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri, sono esenti
da qualsiasi diritto comunale.
Articolo 28
L’esecuzione dei trasporti
funebri a cura e spese di privati è subordinata al rilascio del relativo
permesso e degli altri documenti dal parte della Ripartizione di Igiene e
Sanità (Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria) nonché al pagamento dei diritti
comunali.
Capitolo 5°
Iniziazioni conservative e
imbalsamazione delle salme.
Articolo 29
Per il trasporto in altro
Comune o per l’estero, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre,
le salme devono essere iniettate con idonea soluzione disinfettante e, ove il
decesso sia stato causato da malattia infettiva, avvolte con lenzuolo imbevuto
di soluzione disinfettante, sotto il controllo dell’Ufficiale Sanitario o di
suo delegato.
Negli altri mesi dell’anno
tale prescrizione si applica quando il Comune di destinazione viene raggiunto
dopo 24 ore di tempo.
Il feretro dovrà corrispondere
alle prescrizioni dell’art. 16 e può essere munito, ove sia ritenuto opportuno
a giudizio dell’Ufficiale Sanitario, di idoneo apparecchio per la fissazione
dei gas provenienti dalla decomposizione della salma, di tipo approvato dal
Ministero della Sanità.
Articolo 30
L’iniezione con soluzione disinfettante
può essere prescritta dall’Ufficiale Sanitario quando la salma deve essere
esposta al pubblico, sia per le onoranze, sia per il riconoscimento.
Articolo 31
L’imbalsamazione del cadavere
deve essere eseguita, sotto il controllo dell’Ufficiale Sanitario, o di suo
delegato, da medici legalmente abilitati all’esercizio professionale e può
essere iniziata soltanto dopo trascorso il prescritto periodo di osservazione
della salma.
Per eseguire l’imbalsamazione
o un trattamento capace di conservare temporaneamente il cadavere, deve essere
chiesta l’autorizzazione del Sindaco, il quale la concede previa presentazione
di:
Capitolo
6°
Riscontro diagnostico; assegnazione di salme alle sale anatomiche
universitarie.
Articolo 32
I cadaveri delle persone
decedute senza assistenza sanitaria, trasportate ad un ospedale o ad un posto
di osservazione o all’obitorio comunale, sono sottoposti al riscontro
diagnostico a termini dell’art. 32 del T.U. Istruzione Superiore 31-08-1933 n.
1592, e dall’art. 85 del R.U. 30-09-1938 n. 1631 sull’Ordinamento Ospedaliero.
Potranno essere sottoposti al
riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, civili
e militari, in cliniche universitarie o istituti di cura privati, a richiesta
dei rispettivi direttori, primari o curanti.
Il medico provinciale può
disporre il riscontro diagnostico sui cadaveri delle persone decedute a
domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o sospetta
di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussistano dubbi sulla
causa di morte.
Per altre norme sul riscontro
diagnostico si rimanda alla legge 15-02-1961 n. 83.
Articolo 33
La consegna alle sale
anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a termini dell’art. 32 del
T.U. Istruzione superiore 31-08-1933 n. 1592, all’insegnamento e alla ricerca
scientifica, non può essere fatta prima che sia trascorso il prescritto periodo
di osservazione.
Il periodo di osservazione può
essere abbreviato oltre che nei casi previsti dall’art. 10, quando il cadavere
presenti lesioni assolutamente incompatibili con la vita.
Articolo 34
I direttori delle sale
anatomiche universitarie devono trascrivere in apposito registro le generalità
dei cadaveri ad essi consegnati e osservare le altre prescrizioni elencate
negli art. 38 e 39 del Regolamento statale di Polizia Mortuaria di cui al R.D.
21-12-1942 n. 1880.
TITOLO SECONDO
Sepoltura delle salme,
esumazioni, estumulazioni.
Capitolo 1°
Inumazione, tumulazione,
cremazione.
A) Inumazione
Articolo 35 1
L’inumazione delle salme deve
essere fatta con l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’art. 15 del
presente Regolamento, in aree cimiteriali stabilite dall’Autorità comunale,
sentito l’Ufficiale Sanitario.
Le aree cimiteriali per
l’inumazione sono classificate in comuni e distinte; queste ultime sono
concesse a pagamento, secondo le norme stabilite dal titolo terzo sulle
concessioni cimiteriali; mentre per le aree comuni verrà stabilita una
tariffa per le attività svolte esentandone dal pagamento le salme di persone
indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per la quale vi sia
disinteresse da parte dei familiari dopo oggettivo accertamento da parte degli
uffici comunali competenti secondo indicazioni fornite dalla Giunta Comunale.
Le aree comuni sono divise in
riquadri.
In ciascun riquadro, seguendo
file ordinate, si scavano le fosse in senso alternato, in modo che resti libero
un posto fra due fosse occupate.
Effettuata la occupazione dei
posti dispari, si passa a quella dei posti pari.
1 Modificato con Delibera di Consiglio
Comunale del 24/03/03 n° 98/28.
Articolo 36
Le fosse per l’inumazione di
defunti in età superiore a 10 anni, devono essere scavate fino a due metri di
profondità dalla superficie del terreno e a tale quota devono avere larghezza
di ml. 0,80 e lunghezza ml. 1,80.
Se l’età del defunto è
inferiore a 10 anni, la fossa, ferma restando la profondità di ml. 2, avrà
larghezza di ml. 0,50 e lunghezza di ml. 1,50.
La distanza fra ogni fossa non
dovrà essere minore rispettivamente di ml. 0,60 e di ml. 0,50 da ogni lato.
Articolo 37
Salvo l’eccezione stabilita
dall’art. 15 del presente Regolamento nella stessa fossa non può essere inumata
più di una salma.
Articolo 38
Ogni fossa di inumazione nelle
aree comuni deve essere contraddistinta da una croce o da un cippo, conformi
alle prescrizioni dettate dall’art. 92, Titolo terzo.
B) Tumulazione
Articolo 39
La tumulazione viene eseguita
in appositi loculi, separati l’uno dall’altro, scavati in roccia compatta
oppure costruiti con idonea opera muraria a malta cementizia o con cemento
armato chiusi ermeticamente da lastra in muratura o di pietra, dello spessore
minimo di cm. 15.
Lo spessore delle pareti deve
essere di almeno cm. 40, in mattoni sodi intonacati a malta cementizia lisciata
a mestola, a meno che non siano realizzate con cemento armato, nel qual caso
sia le solette, sia i tramezzi, dovranno avere spessore non inferiore a cm. 15.
La costruzione in ogni modo,
deve essere impermeabile ai gas e ai liquidi .
I loculi possono essere
costruiti a più piani sovrapposti, sia fuori terra, sia entroterra, tanto dal
Comune, quanto dai privati concessionari di sepolcreti e di cappelle gentilizie
1.
La concessione dei loculi di
proprietà comunale è fatta a pagamento, secondo le norme stabilite dal Titolo
terzo, capitolo 3°.
1 Vedi art. 76 comma 3 D.P.R. 285/90.
Articolo 40
Le salme destinate alla
tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, osservando le norme
riportate nell’art. 16.
Articolo 41
Le disposizioni degli articoli
39 e 40 si applicano anche nei casi di tumulazione provvisoria di salme la cui
sistemazione definitiva dovrà essere fatta in altro loculo del Cimitero o fuori
del Cimitero stesso.
Articolo 42 1
I loculi costruiti dai
privati, sia in sepolcreti, sia in cappelle gentilizie, devono essere
riconosciuti agibili, dall’Ufficiale Sanitario o da un suo delegato.
1 Vedi art. 4 comma 1del D.P.R. del 22
aprile 1994 n. 425.
C) Cremazione - Abrogato con Delibera C.C. n. 128 del 21/12/2004
Articolo 43
Abrogato con Delibera
C.C. n. 128 del 21/12/2004
Articolo 44
Abrogato con Delibera
C.C. n. 128 del 21/12/2004
Articolo 44 bis
Abrogato con Delibera
C.C. n. 128 del 21/12/2004
Capitolo 2°
Esumazioni,
estumulazioni.
Esumazioni
Articolo 45 1
Le esumazioni ordinarie
vengono eseguite non prima di dieci anni dalla inumazione della salma ed
assoggettate al pagamento di una tariffa di contribuzione per le spese
sostenute esentandone la categorie indicate nell’art. 35 modificato del
presente Regolamento.
Le ossa vengono recuperate e
trasferite all’ossario comune, a meno che non sia fatta richiesta di
concessione di una celletta ossario.
Le fosse, liberate dalle ossa
e dai residui del feretro sono destinate ad altre inumazioni 2.
1 Modificato con Delibera del
Consiglio Comunale del 24/03/03 n° 98/28.
2 Testo integrato dalla Circolare del
Ministero della Sanità del 31/07/1998 n° 10.
Articolo 46
Le esumazioni straordinarie
prima del compimento del prescritto decennio di rotazione, possono essere
eseguite a richiesta dell’Autorità giudiziaria, oppure, previa autorizzazione
del Sindaco, quando la salma debba essere trasferita in altra sepoltura o
cremata.
Le esumazioni straordinarie
devono essere eseguite alla presenza dell’Ufficiale Sanitario o di un suo
delegato.
Articolo 47
Nelle esumazioni straordinarie
ordinate dall’Autorità giudiziaria, le salme dovranno essere trasportate alla
sala di autopsia osservando le norme eventualmente impartite dalla stessa
Autorità.
Articolo 48
Le esumazioni straordinarie,
almeno che non siano state ordinate dall’Autorità giudiziaria non possono
essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
Se la salma è di persona
deceduta a seguito di malattia infettiva contagiosa, occorre che siano
trascorsi due anni dalla inumazione e che l’Ufficiale Sanitario rilasci il
relativo nulla osta, a meno che l’esecuzione non sia ordinata dall’Autorità
giudiziaria.
B) Estumulazioni
Articolo 49 1
Le estumulazioni ordinarie
sono di regola eseguite allo scadere della concessione, salvo che non ricorrano
le condizioni di decadenza previste dal titolo terzo attinente le concessioni
cimiteriali.
Il feretro estumulato, se la
salma non è completamente mineralizzata, dovrà essere inumato, dopo che sia
stato provveduto a praticare numerose aperture nella cassa metallica.
La durata della inumazione
dovrà essere non inferiore a 5 anni, salvo che l’Ufficiale Sanitario non
prescriva un periodo maggiore.
L’inumazione verrà eseguita
nell’area comune, se l’interessato non è concessionario di apposita area
cimiteriale.
1 Testo integrato dalla Circolare del
Ministro della Sanità del 31/07/1998 n° 10.
Articolo 50
Il Sindaco può autorizzare,
indipendentemente dalla scadenza della concessione ed in qualsiasi periodo
dell’anno, l’estumulazione di feretri da trasportare in altra sede, nello
stesso cimitero od in un cimitero diverso, a condizione, che aperto il loculo,
l’Ufficiale Sanitario o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e
dichiari che il suo trasferimento può essere fatto senza pericolo per la salute
pubblica.
L’ufficiale Sanitario può
prescrivere che il feretro, per attuarne il trasporto in altro cimitero, debba
essere introdotto entro una nuova cassa di legno, di spessore non inferiore a
cm. 3 oppure rivestito di lamiera metallica, saldata a fuoco, di almeno 3/10 di
mm. di spessore.
Articolo 51
Alle estumulazioni
straordinarie, ordinate dall’Autorità giudiziaria, si applicano le norme di cui
all’art. 47 di questo Regolamento.
Articolo 52
Le suddette norme di Polizia
Mortuaria di cui ai titoli 1 e 2 del presente Regolamento, sono estese
indistintamente a tutti i cimiteri esistenti nel territorio comunale.
TITOLO TERZO
Concessioni cimiteriali.
Capitolo 1°
Disposizioni generali.
Articolo 53 1
Ai sensi degli articoli 823 e
824 del Codice Civile, il Cimitero ha carattere demaniale, per cui la concessione
di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale con diritto
di uso non alienabile.
Con essa il Comune assegna al
privato una determinata area cimiteriale o un loculo comunale, da adibire a
sepoltura, con diritto di uso temporaneo ai sensi del 1° comma dell’art. 93 del
D.P.R. 21-10-1975 n. 803 e dell’art. 73 del presente Regolamento Comunale di
Polizia Mortuaria.
La concessione può essere
soggetta:
1 Nuovo testo introdotto dalla
delibera del Consiglio Comunale del 15/10/1976 n° 3260.
Articolo 54 1
Le concessioni cimiteriali
previste nel Comune di Firenze, a seconda del tipo di sepoltura, sono le
seguenti:
a) concessione temporanea non
rinnovabile per la inumazione di salme in aree distinte;
b) concessione temporanea
rinnovabile per la tumulazione di salme in loculi comunali monoposto o
pluriposto costruiti in colombario, cappelle, gallerie e nelle sepolture
private;
c) concessione perpetua, per
la tumulazione di resti ossei in cellette ossario comunali o di urne cinerarie.
Le caratteristiche e le norme
relative ai tre tipi di concessione sono riportate nei capitoli successivi.
1 Nuovo testo introdotto dalla
delibera del Consiglio Comunale del 15/10/1976 n° 3260.
Articolo 55 1
I suddetti tipi di concessione
per la sepoltura distinta sono a pagamento, come l’inumazione in campo comune,
secondo le tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale.
Per le pratiche relative alla
cremazione e successiva tumulazione, interramento, affidamento ai familiari o
dispersione delle ceneri in luogo diverso dal Cimitero la Giunta Comunale
stabilirà una procedura ed una tariffa secondo le indicazioni che verranno
formulate come previsto dall’art. 5 comma 2 della Legge 30 Marzo 2001.
1 Modificato con Delibera del
Consiglio Comunale del 24/03/03 n° 98/28.
Articolo 561
La concessione per sepoltura
distinta può accordarsi in ogni tempo, secondo le disponibilità, a persone,
enti, o comunità. La concessione temporanea può essere accordata soltanto al
decesso della persona a cui è destinata. E’ peraltro consentito, a giudizio
dell’Amministrazione Comunale, l’acquisto in vita della concessione temporanea,
nei limiti della disponibilità dei posti, con le seguenti modalità e
condizioni:
La
concessione temporanea, effettuata in vita, è soggetta a decadenza qualora non
si provveda alla tumulazione del concessionario medesimo entro un anno dalla
sua morte.
Nel caso che questa non venga
rinnovata, alla scadenza, la salma verrà ridotta in ossa e posta nell’ossario
comune. Per i loculi concessi prima dell’entrata in vigore della presente
delibera e per i quali è stata applicata la tariffa in vigore al momento
dell’atto di concessione, potrà essere richiesta un’integrazione di quanto già
pagato, qualora si verifichi una differenza tra la somma versata alla
concessione, rivalutata secondo i parametri di indicizzazione del costo della
vita, diffusi dall’ISTAT per gli anni intercorsi ed il valore del loculo al
momento della tumulazione del concessionario. Se tale valore dovesse essere
inferiore alla somma pagata e rivalutata non sarà dovuta alcuna restituzione.
A meno che gli eredi del
titolare optino per l’adeguamento alle norme previste dalla presente delibera
facendo decorrere la concessione dal momento della sottoscrizione.
1 Modificato con Delibera del
Consiglio Comunale del 03-11-2003 n° 827.
Articolo 57
La concessione viene fatta
mediante regolare atto da stipularsi a cura dell'Amministrazione comunale ed a
spese del concessionario. Nell'atto relativo, sottoscritto dal concessionario
per accettazione e registrato nelle forme di legge, il Comune potrà imporre ai
sensi del 3° comma dell'art. 93 del D.P.R. 21-10-1975 n° 803, ogni condizione
ritenuta opportuna nell'interesse della concessione, con particolare riguardo
alla manutenzione delle tombe, alla decadenza della concessione in seguito ad
abbandono della tomba o ad inosservanza delle disposizioni dell'Autorità
comunale.
Tali concessioni sono in ogni caso subordinate all'osservanza di tutte le norme
vigenti e che saranno emanate dai competenti organi in materia.
1 Vedi nota all’art. 53 .
Articolo 58 1
La manutenzione ordinaria e
straordinaria delle concessioni temporanee comunali di loculi o cripte, sono a
carico del Comune, ad eccezione degli oggetti di ornamento e della nuova
iscrizione delle epigrafi.
1 Vedi nota all’art. 53 .
Articolo 59 1
Le concessioni temporanee di
sepoltura distinta in sepolcreti e cappelle private, decadono salvo il caso di
rinuncia di cui al successivo art. 60, quando la tomba è in stato di abbandono
tale da esserne compromessa la statica o da recare pregiudizio alla stabilità
delle tombe vicine e non siano state eseguite dal concessionario le opere
indispensabili richiestegli dal Comune, attinenti la statica, l’impermeabilità
ed il decoro della tomba stessa.
Il Comune ha facoltà di
accettare la rinuncia a concessione di aree, destinate alla realizzazione di
tombe private di famiglia, quando:
In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
Al
concessionario è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su
valutazione di congruità da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Dalla valutazione debbono
essere escluse le pertinenze, che comunque non possono essere rimosse.
La rinuncia non può essere
soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
1 Modificato con Delibera del
Consiglio Comunale del 28-10-1996 n° 2528/285.
Articolo 60
La procedura della decadenza
viene iniziata con la notifica al concessionario o suoi aventi causa o
successori, di una specifica diffida del Sindaco, della quale, in caso di
irreperibilità degli aventi causa, saranno affisse due copie; la prima all’albo
Pretorio del Comune, l’altra all’Albo del cimitero posto al lato dell’ingresso
principale.
Trascorsi sei mesi dalla data
della diffida o della pubblicazione, ove non ricorrano circostanze che
giustifichino il rinvio, il Sindaco dichiarerà la decadenza della concessione
con atto da notificarsi nei modi di cui sopra, al concessionario e suoi aventi
causa o successori. Tale atto dovrà essere pubblicato nel Foglio Annunzi Legali
della Provincia ed esposto per un mese nell’Albo del Cimitero.
Articolo 61
Le sepolture dichiarate
decadute con la procedura di cui all’articolo precedente, verranno liberate dai
resti ossei o dalla salma, e il sepolcreto o la cappella gentilizia verranno in
possesso del Comune con piena disponibilità.
Qualora la salma estumulata
fosse in stato di incompleta mineralizzazione, verrà prima inumata per cinque
anni.
I resti ossei, saranno
tumulati in una celletta ossario, a titolo perpetuo.
E’ in facoltà del Comune dopo
l’estumulazione dei resti ossei, di demolire o restaurare le relative opere
murarie per la riutilizzazione della tomba, sentita la Ripartizione Belle Arti
del Comune ai fini della tutela di eventuali opere d’arte e di interesse
storico.
Articolo 62
Nel caso di rinuncia alla
concessione di sepolture in loculi o cripte comunali, il Comune rimborserà metà
della tariffa vigente al momento della restituzione purché la salma venga
sepolta in una tomba di classe non inferiore, nello stesso o altro Cimitero
comunale, e purché il trasferimento avvenga entro 10 anni dalla data di
concessione. Detto rimborso, potrà essere computato, a titolo di conguaglio,
agli effetti del pagamento della nuova concessione.
Analogo rimborso sarà fatto
nel caso che la salma venga trasferita fuori del Comune, purché ciò avvenga
entro 3 anni dalla data della concessione.
Articolo 63
Il Comune dovrà comunicare al
concessionario la data di scadenza della concessione temporanea, mediante
avviso apposto nell’Albo Pretorio e nell’Albo del Cimitero almeno dodici mesi
prima della scadenza stessa.
Il concessionario che desideri
presenziare alla relativa operazione di esumazione o di estumulazione, dovrà
prendere tempestivamente accordi con la Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria.
Articolo 64
Il pagamento della concessione
cimiteriale deve essere fatto prima di procedere alla sepoltura della salma o
dei resti ossei.
L’Amministrazione comunale può
consentire ai propri dipendenti di ruolo di fare il pagamento in non oltre 24
rate mensili, con detrazione dallo stipendio o dal salario, anche nel caso che
la concessione cimiteriale interessi il coniuge, oppure i parenti o affini,
purché non oltre il terzo grado.
Ai pensionati ed al personale
avventizio del Comune, potrà essere concesso il pagamento rateale a condizione
che altra persona proposta dagli interessati e di gradimento del Comune se ne
renda garante.
CAPITOLO 2°
Concessione di inumazione
in area distinta.
(Cimitero di Trespiano)
Articolo 65
La concessione per
l’inumazione di una salma in area distinta è limitata al Cimitero di Trespiano
ed ha la durata di 15 anni; non è rinnovabile per la medesima salma, la quale,
pertanto, dovrà essere esumata.
Articolo 66
L’inumazione in area distinta
viene praticata in appositi riquadri di terreno stabiliti dal Comune, separati
dai campi di inumazione a rotazione ordinaria decennale.
Alle inumazioni distinte può
essere riservato dal Comune, secondo la disponibilità del cimitero, un
appezzamento di terreno, recintato opportunamente o ornato da particolari
sistemazioni arboree e floreali.
Articolo 67
L’area minima che deve essere
assegnata ad ogni salma non può essere superiore a mq. 6, se il defunto era in
età superiore a 10 anni e a mq. 4 se di età inferiore.
Le caratteristiche delle fosse
e le relative dimensioni sono quelle indicate nell’art. 36.
Articolo 68
E’ in facoltà del Comune di
concedere, sempre limitatamente al Cimitero di Trespiano, secondo la
disponibilità, una maggiore superficie di terreno per la costituzione di
un’area riservata a sepolture di famiglia.
In questo caso la concessione
ha durata di ha durata di 50 anni ed è rinnovabile per un periodo non superiore
ai 15 anni.
La superficie dell’area
riservata a sepoltura di famiglia non può essere superiore a mq. 16, salvo
deroga in casi particolari, a giudizio dell’Amministrazione comunale.
Restano fermi i limiti
dimensionali di cui all’art. 36.
Articolo 69
Le concessioni di area
distinta per inumazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuate in base
alle tariffe stabilite dal Comune con l’osservanza delle norme attinenti
riportate in questo Regolamento, nonché delle condizioni inserite nell’atto
legale di concessione.
Dette concessioni sono inoltre
comprensive dell’assegnazione individuale di una celletta a titolo perpetuo.
Articolo 70
Il Comune provvederà a recintare
l’area di inumazione distinta con una siepe di bosso o di altra pianta
sempreverde, la cui altezza dovrà però essere contenuta entro cm. 50 da terra,
entro l’area recintata possono essere messe dal concessionario piante floreali.
Riguardo all’apposizione di
ricordi funerari, si rimanda al successivo Capitolo 5°.
Articolo 71
Tre mesi prima della scadenza
della concessione, il Comune provvederà ad apporre un avviso all’Albo Pretorio
ed all’Albo del Cimitero nonché a invitare il concessionario o suoi aventi
causa con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, a presentarsi alla
Divisione Polizia Mortuaria e Cimiteri presso la Ripartizione Igiene e Sanità,
onde comunicargli la data in cui sarà compiuta l’esumazione dei resti mortali
della salma e prendere i relativi accordi per la loro sistemazione nella
celletta ossario assegnata.
Trascorso un mese dalla data
di convocazione del concessionario, il Comune procederà d’ufficio
all’esumazione dei resti mortali e alla tumulazione nella celletta ossario.
I ricordi e ornamenti funerari
saranno rimossi e conservati per tre mesi presso il Cimitero; dopo tale
termine, potranno essere utilizzati per ornamento delle aree comuni.
Articolo 72
Le inumazioni e le esumazioni
dovranno essere fatte con l’osservanza delle norme generali riportate nel
Titolo 2° del presente Regolamento.
Capitolo 3°
Concessioni di tumulazione
in loculi
e in cellette ossario
comunali.
Articolo 73 1
La concessione per la
tumulazione di una salma in loculi o in cripte comunali, è temporanea, della
durata di 30 anni. La concessione è rinnovabile alla scadenza per la medesima
salma dietro pagamento della tariffa in vigore 2.
Alla scadenza del trentennio
viene concessa una celletta ossario a titolo gratuito per tumularvi i resti ossei
della salma tolta dal colombario la cui concessione scaduta non è stata
rinnovata.
Per le salme tumulate che alla
scadenza della concessione non risultassero ancora decomposte si procede alla
inumazione per un periodo di cinque anni, in detti casi viene assegnata una
celletta ossario per tumularvi i resti mortali a titolo gratuito e perpetuo
dopo il prescritto quinquennio.
1 Modificato con delibera del Consiglio
Comunale del 10/12/1976 n° 335/1584. La deliberazione ha stabilito che siano
fatti salvi i diritti acquisiti per effetto delle concessioni di data anteriore
all’entrata in vigore della presente deliberazione.
2 Modificato dalla Delibera del
Consiglio Comunale del 23/02/98 n° 12/42.
Articolo 74
Le concessioni per la
tumulazione di resti ossei in cellette ossario sono fatte a titolo perpetuo con
il pagamento della corrispondente tariffa vigente.
Articolo 75
In via eccezionale l’Autorità
Comunale, sentito l’Ufficiale Sanitario potrà consentire, ma non prima che
siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione, di tentare la riduzione della salma
per introdurre nello stesso loculo la salma del coniuge o di un parente o
affine del concessionario, purché entro il 3° grado.
In tal caso sarà effettuata
una nuova concessione alle condizioni previste dalla tariffa vigente al momento
della nuova concessione.
Articolo 76
Nelle cellette ossario
multiple possono essere tumulati insieme i resti ossei dei congiunti di cui al
precedente articolo.
Articolo 77
Tre mesi prima della scadenza
della concessione relativa ai loculi di cui all’art. 71 il concessionario o
suoi aventi causa, saranno invitati dal Comune, mediante lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, dichiarare se intendono o meno rinnovare la
concessione. Analogo avviso sarà contemporaneamente apposto all’Albo Pretorio e
all’Albo del Cimitero.
Ove il concessionario o suoi
aventi causa risultassero irreperibili, sarà pronunciata la decadenza della
concessione con la procedura prevista dall’art. 58 e seguenti.
Articolo 78
Qualora non venga rinnovata la
concessione e la salma estumulata sia in stato di incompleta mineralizzazione,
il feretro dovrà essere inumato per 5 anni, con osservanza delle norme di cui
all’art. 49.
Articolo 79
Le tumulazioni e le
estumulazioni devono essere eseguite con le norme prescritte dal presente
Regolamento e con l’osservanza di eventuali disposizioni particolari impartite
dall’Ufficiale Sanitario.
Capitolo 4°
Concessioni per sepolture
di famiglia in sepolcreto
o in cappelle private.
Articolo 80 1
Le concessioni di sepolture in
sepolcreti e in cappelle di famiglia hanno carattere temporaneo della durata di
99 anni e vengono effettuate con l’osservanza delle condizioni generali
riportate nel recedente Capitolo 1°.
1 Nuovo testo introdotto dalla
delibera del Consiglio Comunale del 15/10/1976 n° 3260/1444.
Articolo 81
Il Comune può concedere,
secondo la disponibilità, sia l’area cimiteriale occorrente al privato per la
costruzione, sia un sepolcreto od una cappella già realizzati, che vengono
trasferiti in proprietà, ad ogni effetto di questo regolamento.
La concessione dell’area sarà
fatta secondo la planimetria disposta dai competenti uffici e in base alla
tariffa stabilita dall’Amministrazione comunale per ciascun cimitero. Analogamente
la concessione di sepolcreti e di cappelle sarà fatta in base alla tariffa
stabilita, caso per caso, dalla stessa Amministrazione.
Articolo 82 1
Chiunque intenda costruire un
sepolcreto o una cappella o altra opera destinata a sepoltura di famiglia, deve
presentare domanda al Comune, Divisione Polizia Mortuaria e Cimiteri, diretta
ad ottenere la concessione dell’area cimiteriale.
Ottenuta la concessione, nei
modi previsti dal presente Regolamento, l’interessato dovrà presentare, in
triplice copia, il progetto dell’opera che si propone di realizzare.
Il Sindaco autorizzerà
l’esecuzione dopo che il progetto avrà conseguito il parere favorevole della
Commissione Edilizia, sentita la Repartizione Igiene e Sanità, la Repartizione
Tecnica e quella per le Belle Arti, secondo le rispettive competenze.
Il parere della Repartizione
Belle Arti sarà richiesto nel caso che il progetto preveda la costruzione di
cappella.
Non potrà essere autorizzato
l’inizio dei lavori, se prima non sarà stato adottato e registrato il relativo
atto di concessione.
Ove la costruzione non sarà
ultimata entro 2 anni dalla data del contratto, salvo proroga per giustificati
motivi, la concessione stessa sarà revocata con rimborso del 50% del prezzo
dell’area al titolare o agli aventi causa al momento della decadenza.
In ogni caso il rimborso non
dovrà superare il prezzo a suo tempo pagato.
1 Nuovo testo introdotto dalla
delibera del Consiglio Comunale del 15/10/1976 n° 3260.
Articolo 83
La costruzione del sepolcreto
o della cappella deve essere realizzata non oltrepassando il perimetro
dell’area assegnata.
Ove fosse necessario, per
motivi tecnici riconosciuti validi, di spostare la costruzione in uno o più
lati, oltre il confine dell’area, il concessionario dovrà versare
all’amministrazione comunale l’importo corrispondente alla maggiore area
impegnata.
E’ consentito di appoggiare il
muro perimetrale a quello di altro sepolcreto esistente nel confine, purché i
muri della nuova costruzione siano indipendenti.
E’ assolutamente vietato di
utilizzare il muro di confine di un sepolcreto per la costruzione di altro
sepolcreto in aderenza.
Articolo 84
I loculi entro terra e fuori
terra sia di sepolcreti, sia di cappelle, devono essere costruiti in cemento
armato, con pareti di spessore non inferiore a cm. 15, oppure in muratura di
mattoni pieni (a due teste) saldati con malta cementizia.
Le casseforme per la
formazione delle pareti interne in cemento armato, sia orizzontali, sia
verticali, dovranno essere opportunamente piallettate e ingrassate onde le
pareti risultino perfettamente lisce.
La superficie interna delle
murature a mattoni deve essere rivestita con intonaco di cemento lisciato a
mestola a regola d’arte. E’ assolutamente vietato l’impiego di mattoni forati.
La platea dei loculi
entroterra dovrà poggiare su vespaio in pietrame, (pezzatura cm. 10/15) alto
non meno di cm. 20.
Il concessionario ha l’obbligo
di circoscrivere la costruzione con lista di pietra o di marmo conforme alle
richieste dell’Ufficio tecnico comunale.
Articolo 85
Le pareti perimetrali delle
cappelle potranno essere in cemento armato di spessore non minore a cm. 20
oppure in muratura di mattoni pieni saldati con malta cementizia, spessore cm.
30.
Articolo 86 1
I loculi, sia entroterra, sia
fuori terra, devono risultare a perfetta tenuta e conformi alle prescrizioni
dell’art. 39. Prima di effettuare la tumulazione di una salma in sepolcreti o
cappelle private, i loculi dovranno essere stati riconosciuti agibili,
dall’Ufficiale Sanitario o di suo delegato, come previsto dall’art. 42.
1 Vedi art. 4 comma 1del D.P.R. del 22
aprile 1994 n. 425.
Articolo 87
Per la formazione dei
rivestimenti esterni e ornamentali dei sepolcreti e delle cappelle, sono
ammessi i seguenti materiali:
La messa in
opera dei materiali di rivestimento deve essere eseguita impiegando
esclusivamente malta di cemento e opportuna graffe di sostegno esclusivamente
di rame o di ottone, murate con cemento fuso a rapida presa, e relativi
abbeveraggi in cemento, ove necessari.
Articolo 88
Nelle cappelle e nei
sepolcreti riservati a sepolture di famiglia è consentita solo la tumulazione
delle salme del coniuge o di parenti o di affini entro il 3° grado, salvo
deroga verso altre persone specificatamente indicate nell’atto di concessione.
Le tumulazioni, le
estumulazioni e le riduzioni delle salme appartenenti a tali sepolture, sono regolate
dalle norme generali riportate nel titolo secondo 1.
1 Vedi art. 93 del D.P.R. 10/09/90 n.
285.
Articolo 89
Il concessionario di un
sepolcreto o di una cappella per sepoltura di famiglia, è tenuto a provvedere
alla manutenzione della tomba e alla esecuzione degli eventuali lavori
richiesti dal Comune per consolidare la statica e la tenuta delle opere, come
pure per il restauro ai fini di decoro.
A tale scopo il Comune invierà
al concessionario, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la relativa
richiesta di lavori, assegnando un termine per l’esecuzione.
Copia di tale comunicazione
dovrà essere esposta nell’Albo del Cimitero.
Trascorsi tre mesi dalla data
della comunicazione, il Comune potrà iniziare la procedura prevista dall’art.
60 per far decadere la concessione.
Articolo 90
Nel caso di lavori urgenti ai
fini della pubblica incolumità ai quali il concessionario non abbia ottemperato
entro il termine assegnato, il Comune può provvedere direttamente, addebitando
le relative spese nelle forme di legge.
Articolo 91
Alle concessioni di sepolcreti
o di cappelle per sepolture di famiglia, dichiarate decadute nei modi previste
dal presente regolamento, si applicano le disposizioni riportate nell’art. 61.
Articolo 91 bis
Alle sepolture private in
sepolcreti e in cappelle di famiglia, oggetto di concessioni perpetue
costituite anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, si
applicano le seguenti disposizioni.
Il diritto di proprietà delle sepolture private di cui al comma precedente può
essere ceduto o trasmesso per atto tra vivi a terzi, salvo che la cedibilità o
la trasmissibilità sia incompatibile con il carattere del sepolcro secondo il
diritto civile, e sempre che i singoli atti di concessione non dispongano
altrimenti.
La richiesta di nulla osta all’atto di cessione o di trasmissione è notificata
al Comune, il quale, entro il termine perentorio di trenta giorni, può opporre
il proprio motivato diniego nonché emettere particolari prescrizioni.
Il prezzo di cessione deve escludere fini speculatori. Esso non può essere
superiore a quello accertato con stima peritale dall’Ufficio Tecnico Comunale.
L’Amministrazione, conseguentemente, appone apposito visto di congruità
sull’atto di cessione.
Le sepolture debbono essere liberate dai resti ossei e dalle salme a cura del
cedente, secondo il disposto dell’art. 61, commi secondo e terzo.
Il Comune provvede al rilascio della nuova concessione temporanea, ai sensi
delle norme di cui al presente Capitolo.
Capitolo 5°
Concessioni per
l’apposizione di ricordi,
di monumenti funerari e di
epigrafi.
Articolo 92
E’ consentita, senza alcun
pagamento, l’apposizione di croci e di lampade votive, nonché di cippi,
esclusivamente di legno, sulle fosse di inumazione nelle aree destinate a
rotazione ordinaria decennale, previa autorizzazione della direzione del
Cimitero.
Le croci devono essere di
legno piallato, verniciate in colore scuro (o bianche per i bambini), avere
stecche larghe cm. 6 e con spessore di cm. 3; la base può essere in legno o in
pietra.
Il braccio verticale della
croce non potrà elevarsi oltre ml. 1 sul terreno e quello orizzontale cm. 80.
I cippi devono pure essere in
legno piallato verniciati in colore scuro e avere forma parallelepipeda a
sezione quadrata di cm. 10 di lato.
L’estremità superiore,
tagliata a piano inclinato, di circa 45°, non potrà elevarsi oltre cm. 50 sul
terreno.
Sulle croci e sui cippi deve
essere applicata una targa metallica recante le generalità del defunto nel
seguente ordine: nome, cognome, data di nascita, data di morte.
Prima dell’applicazione la
targa dovrà essere presentata alla direzione del Cimitero onde controllare
l’esattezza dei dati anagrafici.
Nella ricorrenza della
commemorazione dei defunti, sia sulle croci, sia sui cippi può essere apposto
un lampioncino, a luce schermata, alimentata a olio, cera o elettricità.
L’apposizione di croci o cippi
di materiale diverso dal legno o aventi caratteristiche diverse da quelle sopra
indicate, come pure di monumenti, busti, statue e altre sculture o incisioni, è
concessa a pagamento, con le modalità riportate all’articolo successivo.
Articolo 93
L’apposizione di croci o di
epigrafi o di ricordi funerari di qualsiasi genere e materiale sulle sepolture
distinte, sia a inumazione, sia a tumulazione, è consentita mediante
concessione a pagamento e con l’osservanza delle seguenti condizioni:
Articolo
94
Sui copritomba delle sepolture
in loculi o cripte comunali, situate in colombari all’aperto e entro gallerie o
cappelle, non è consentito di apporre o agganciare ricordi funerari
rappresentati da sculture, busti o statue.
E’ invece permessa
l’applicazione di sostegni per due vasi portafiori e per un lampioncino a luce
continua schermata, purché essa sia fornita da energia elettrica.
Articolo 95
I ricordi funerari costituiti
da monumenti, sculture, busti o statue, possono essere apposti soltanto sulle
sepolture effettuate in area di inumazione distinta, nei sepolcreti e nelle
cappelle di famiglia.
Il relativo disegno dovrà
essere preventivamente approvato dalla Ripartizione Belle Arti.
Articolo 96
L’apposizione di scritte
epigrafe è consentita per le sepolture distinte. Le scritte epigrafe devono
essere eseguite mediante incisione su pietra o su marmo, oppure applicando
lettere di bronzo o di acciaio inossidabile.
Nel caso delle sepolture
distinte a inumazione, l’epigrafe dovrà essere apposta su un blocchetto di
marmo o di pietra, che dovrà fare corpo unico con la croce o con il cippo.
Il testo delle epigrafi deve
essere preventivamente approvato dalla Divisione Polizia Mortuaria e Cimiteri.
La scritta può essere in
lingua italiana o latina oppure nella lingua nazionale dell’estinto, la cui
versione in italiano dovrà essere preventivamente approvata dal sopradetto
ufficio.
Il numero delle lettere sui
copritomba dei loculi o cripte comunali non può essere superiore a 300.
Articolo 97
Le concessioni contemplate in
questo capitolo, non richiedono la stipulazione di un atto legale con il
Comune, ma sono comprovate dalla relativa bolletta di pagamento.
Esse hanno la durata della
concessione della sepoltura per la quale furono richieste e decadono insieme
alla medesima.
Per ogni singola concessione
dovrà esser applicata la tariffa stabilita dal Comune.
Su tali tariffe verrà
praticata la riduzione del 50% quando la concessione è richiesta per le
sepolture a inumazione.
TITOLO QUARTO
Servizi mortuari comunali.
Capitolo 1°
Disposizioni generali.
Articolo 98
I servizi mortuari e
cimiteriali dipendono dalla Ripartizione Igiene e Sanità, Divisione Cimiteri e
Polizia Mortuaria, salvo restando le attribuzioni dell’Ufficiale Sanitario e le
competenze dell’Ufficiale di Stato Civile.
La suddetta Divisione, in
conformità alle direttive e del Capo della Repartizione e dell’Assessore
all’Igiene e Sanità, provvede alla direzione tecnica e amministrativa dei
Cimiteri comunali, del sevizio mortuario e dell’Obitorio, esercita la vigilanza
sui servizi e sul personale, propone i necessari provvedimenti per il
miglioramento dei servizi per l’ampliamento dei cimiteri o la costruzione di
nuove sezioni, per la istituzione di nuovi cimiteri e la soppressione di altri.
A tale scopo tutti gli uffici comunali dovranno prestare la loro collaborazione
all’Ufficio d’Igiene, secondo le rispettive competenze. In particolare il
personale distaccato (Vigili Urbani, Giardinieri, etc.) dovrà attenersi alle
istruzioni impartite dalla Direzione Cimiteri.
I progetti di nuove
costruzioni o di ampliamenti dei cimiteri saranno eseguiti dall’apposito
ufficio della Ripartizione Tecnica d’intesa con la Divisione Cimiteri e Polizia
Mortuaria, e, prima della presentazione all’Amministrazione, dovranno essere
vistati dall’Ufficiale Sanitario e dal Capo della Ripartizione Tecnica, nonché
corredati da una relazione illustrativa tecnico - sanitaria.
Articolo 99
La Divisione Cimiteri e
Polizia Mortuaria dispone di personale impiegatizio tecnico e amministrativo,
nonché di personale salariato, il cui numero e relativo stato giuridico sono
disciplinati dal Regolamento Generale per il personale del comune.
Articolo 100
Presso l’Obitorio e i cimiteri
comunali maggiori, particolarmente in quelli di Trespiano e di S. Miniato al
Monte, è assicurato il servizio religioso per i cattolici.
La posizione giuridica ed
economica dei Ministri del Culto, ai quali è affidato il servizio religioso, è
disciplinato da apposite convenzioni. Sia nell’Obitorio, sia nei Cimiteri sono
ammessi i Ministri da altri culti religiosi, quando la famiglia del defunto ne
abbia fatto richiesta.
Capitolo n° 2
Obitorio comunale.
Articolo 101
L’Obitorio Comunale ha il
compito di ricevere le salme nei casi previsti dall’art. 12 di questo
Regolamento ed inoltre nei seguenti casi:
Presso l’Obitorio ha sede la rimessa dei carri funebri comunali.
Articolo 102
Le salme dovranno essere
depositate nelle apposite sale su letti muniti di apparecchi elettrici di
segnalazione, atti a cogliere eventuali manifestazioni di vita. Agli acattolici
è riservata una sala separata.
Alla vigilanza della salma
provvederanno i familiari o, in mancanza, il custode dell’Obitorio.
Articolo 103
Il personale addetto
all’Obitorio è costituito:
Articolo
104
Il funzionario dirigente
dell’Obitorio provvede alla registrazione delle salme, dei carri e delle
persone che hanno provveduto al trasporto, nonché nel caso di salma di persona
ignota, di ogni notizia utile alla identificazione.
E’ inoltre responsabile del
materiale esistente nell’Obitorio, di cui dovrà mantenere aggiornato
l’inventario e i registri di carico e scarico.
Dovrà procedere alla
numerazione delle casse funebri mediante applicazione di un disco di terracotta
a numerazione progressiva.
Tale numero dovrà essere
riportato sul permesso di seppellimento.
Compila l’elenco giornaliero
delle salme avviate ai Cimiteri comunali e ne trasmette copia alla Divisione
Cimiteri e Polizia Mortuaria.
Nel suddetto elenco dovranno
figurare, per ciascuna salma, le seguenti indicazioni: cognome, nome, data e
luogo di nascita, se conosciuti, data e ora di ingresso all’Obitorio,
provenienza, numero del permesso di seppellimento e del disco, destinazione.
Vigila sul servizio dei
custodi, degli operai e degli autisti; stabilisce l’itinerario dei carri
funebri comunali; registra il chilometraggio giornaliero; sorveglia la
manutenzione e disinfezione periodica dei carri funebri.
Articolo 105
Nel caso che all’Obitorio
venga trasportata la salma di persona ignota e deceduta a seguito di accidente
di strada o in altro luogo pubblico, il dirigente o, in sua assenza, il
custode, dovrà informare immediatamente la Divisione Cimiteri e Polizia
Mortuaria, che provvederà agli ulteriori adempimenti di legge.
Se il trasporto della salma
fosse avvenuto durante le ore notturne, informerà immediatamente la Questura.
Articolo 106
I custodi dell’Obitorio
comunale hanno i seguenti compiti:
Articolo
107
Il turno di servizio dei
custodi è disposto dalla Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria.
Il servizio straordinario, sia
diurno, sia notturno, verrà compensato secondo le norme stabilite
dall’Amministrazione comunale.
I custodi non possono
rifiutarsi di prestare la loro opera anche in ore straordinarie quando le
necessità del servizio lo richiedono. Durante il servizio devono indossare la
divisa prescritta, attenersi a modi e linguaggio rispettosi verso il pubblico,
assolvere le proprie mansioni con riverente rispetto verso i morti e i loro
congiunti.
Articolo 108
Ai custodi è assolutamente
vietato di introdurre persone estranee nell’Obitorio.
E’ consentito l’ingresso ai
congiunti della salma depositata salvo disposizione contraria, in casi
speciali, da parte della Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria.
E’ in ogni caso vietato
l’accesso dei congiunti e degli estranei alla sala di autopsia.
Capitolo 3°
Trasporto delle salme con
carri comunali
e concessione della cassa
funebre.
Articolo 109
I carri funebri comunali
provvedono ordinariamente ai seguenti servizi:
Articolo
110
Il Comune provvede
gratuitamente al trasporto della salma, quando la famiglia non richieda servizi
o carri speciali e il trasporto venga fatto nella forma ordinaria più semplice.
Il trasporto viene effettuato
dal luogo del decesso o dalla rispettiva parrocchia direttamente al Cimitero o
all’Obitorio comunale.
Il Sindaco, sentito
l’Ufficiale Sanitario, può autorizzare il preliminare trasporto alla abitazione
per casi di individui morti presso ospedali, istituti di cura o di ricovero
situati nel comune.
Articolo 111
La richiesta di trasporto
gratuito può essere fatta, oltre ché dai parenti del defunto anche dai parroci.
La domanda deve essere redatta
nell’apposito modulo dai parenti del defunto anche dai parroci.
La domanda deve essere redatta
nell’apposito modulo e fatta pervenire alla Divisione Polizia Mortuaria e
Cimiteri non oltre le ore 12 del giorno in cui il trasporto dovrà avvenire.
Articolo 112
Il Comune fornisce
gratuitamente la cassa per le salme di cittadini poveri deceduti nella propria
abitazione.
Sulla cassa dovrà essere
applicata una targhetta metallica con il nome e cognome del defunto.
Per ottenere tale concessione
gli interessati devono presentare alla Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria,
insieme al permesso di seppellimento, il libretto di assistenza comunale o
dichiarazione di indigenza rilasciata dalla Ripartizione Assistenza.
Articolo 113
La cassa funebre è concessa
dal Comune ai cittadini poveri deceduti presso ospedali, istituti di cura o
ricoveri, se la salma non viene richiesta dalla famiglia.
Sono esclusi dalla concessione
i defunti il cui trasporto alla Chiesa, all’Obitorio comunale o al cimitero è
eseguito in forma speciale, sia religiosa, sia civile salvo che le onoranza
siano fatte a cura e spese di Associazioni e che la famiglia del defunto si
trovi in condizioni di effettiva indigenza.
Articolo 114
Il personale di custodia dei
depositi di casse funebri comunali presso gli ospedali e gli altri istituti di
cura o di ricovero, dovrà rendere mensilmente conto delle assegnazioni e delle
giacenza, alle Ripartizioni Finanza e alla Divisione Cimiteri e Polizia
Mortuaria, servendosi a tale scopo degli appositi moduli.
Articolo 115
I carri funebri comunali sono
posti sotto la sorveglianza del dirigente dell’Obitorio comunale. Egli dovrà
controllare la pulizia, la disinfezione e l’ordinaria manutenzione dei carri
informando la Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria sulle eventuali necessità
per il buon andamento del servizio.
Articolo 116
L’assegnazione del carro funebre
è fatta dal dirigente dell’Obitorio comunale, che stabilirà anche l’orario e il
relativo itinerario secondo le istruzioni e le richieste della Divisione
Cimiteri e Polizia Mortuaria.
Articolo 117
La consegna delle salme deve
essere fatta all’ora concordata con i parroci, i quali sono tenuti a dare la
precedenza ai defunti che devono essere trasportati in carri comunali.
Articolo 118
Sul carro funebre, oltre al
conducente, prendono posto il custode dell’obitorio comunale o altro incaricato
del servizio di Polizia Mortuaria, e un religioso, salvo che quest’ultimo non
sia richiesto dalla famiglia del defunto o da sua disposizione testamentaria.
Il personale comunale deve
indossare, durante il sevizio, la prescritta uniforme e assumere un contegno
assolutamente corretto.
Articolo 119
L’incaricato del servizio di
Polizia Mortuaria dovrà ritirare il permesso di seppellimento o, in mancanza di
questo, l’ordinanza rilasciata dalla Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria,
oppure l’ordine scritto del Direttore della sala anatomica universitaria quando
trattasi di salma ad essa assegnata o di cui viene chiesta l’urgente rimozione
per lo stato di avanzata decomposizione.
Nessuna salma può essere
ricevuta in consegna se non accompagnata dal relativo documento giustificativo.
Articolo 120
L’incaricato del servizio di
Polizia Mortuaria dovrà accertare che sulla cassa sia stata apposta la
prescritta targhetta con le generalità del defunto e, ove questa manchi, dovrà
egli stesso trascriverle in forma indelebile.
Capitolo 4°
Cimiteri
A) Norme generali.
Articolo 121
La Ripartizione Igiene e
Sanità provvede ai lavori di ordinaria manutenzione dei cimiteri comunali a
mezzo del personale operaio e tecnico assegnato alla Divisione Cimiteri e
Polizia Mortuaria.
Per quanto attiene alla
manutenzione delle zone verdi e delle alberature si avvarrà della
collaborazione della Soprintendenza ai Giardini.
Articolo 122
I Cimiteri comunali non
possono rifiutare la sepoltura a qualunque salma, né farla oggetto di
discriminazioni razziali e religiose.
Per gli acattolici saranno
previsti reparti separati. Alle comunità straniere che ne facciano richiesta,
potrà essere assegnata un’apposita sezione.
Nessuna salma può essere
seppellita se non è accompagnata dalla autorizzazione rilasciata dall’Ufficiale
di Stato Civile, di cui all’art. 7 di questo Regolamento.
Articolo 123
Ogni cimitero deve avere una
camera mortuaria convenientemente arredata per la deposizione dei feretri prima
del seppellimento.
Durante la sosta del feretro
dovrà essere assicurata adeguata sorveglianza da parte del custode del
cimitero.
Articolo 124
Ciascun cimitero deve disporre
di una cripta o di un locale sotterraneo, sottratto alla vista del pubblico, da
destinare alla raccolta delle ossa provenienti dalle esumazioni ordinarie e
dalle sepolture alla cui scadenza i concessionari non richiesero l’assegnazione
di una celletta ossario.
Articolo 125
Il personale fisso assegnato a
ogni cimitero è rappresentato da almeno un custode, da uno o più operai comuni,
da uno o più operai specializzati.
Gli operai sono tenuti a
prestare la loro opera non soltanto per i seppellimenti e i disseppellimenti,
ma per ogni lavoro attinente la manutenzione dei cimiteri, secondo le richieste
le disposizioni della Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria.
Articolo 126
Presso i cimitero maggiori
deve essere istituito un apposito Ufficio, dipendente dalla Divisione Polizia
Mortuaria e Cimiteri.
Tale ufficio ha il compito di
mantenere aggiornato l’anagrafe cimiteriale, provvedere alle registrazioni dei
seppellimenti e alla tenuta dello schedario delle sepolture, nonché a quegli
altri incarichi che potranno essergli affidati dalla suddetta Divisione.
I permessi di seppellimento,
ove manchi il predetto ufficio, dovranno essere ritirati dal custode del
cimitero e ivi conservati.
Articolo 127
Nessun lavoro può essere
eseguito nei Cimiteri se non dal personale del Comune o dal medesimo
autorizzato.
Alla chiusura o apertura dei
loculi, per la tumulazione e l’estumulazione di una salma o di resti ossei,
provvede esclusivamente il personale comunale, anche nei sepolcreti e nelle
cappelle di famiglia.
Articolo 128
I concessionari di loculi
comunali non devono alcuna tassa al Comune per i lavori occorrenti alla
chiusura della tomba e per la fornitura della lapide di marmo. Se gli
interessati preferissero una lapide di tipo diverso da quello fornito dal
Comune, la relativa spesa farà carico ad essi senza diritto ad alcuna
compensazione nelle spese e nei materiali. Nel caso di estumulazione sarà
invece dovuta la stessa stabilita dal Comune.
Sono a carico degli
interessati le spese relative all’apposizione di ricordi funebri, fiorere,
lampade votive e altri ornamenti, per i quali, inoltre dovrà essere pagata al
Comune la prescritta tassa di concessione, come previsto dal Titolo III,
capitolo 5°.
Articolo 129
I lavori necessari alla
chiusura e all’apertura delle tombe in sepolcreti e in cappelle e i lavori
occorrenti per l’apposizione dei ricordi funebri, sono a carico dei
concessionari e devono essere eseguiti sotto la sorveglianza comunale.
Articolo 130 1
L’apposizione di epigrafi
sulle tombe è subordinata al pagamento al Comune della relativa tassa di
concessione, di cui al titolo III, capitolo 5°.
1 Tassa abolita dal punto 1°) della
deliberazione del Consiglio Comunale del 21/11/1994 n° 3968/393.
Articolo 131
I ricordi e gli ornamenti
funebri, apposti sulle tombe senza avere acquisito preventivamente la relativa
concessione, saranno rimossi dal personale di vigilanza e depositati presso il
custode del cimitero.
Di ciò sarà data notizia a
mezzo di avviso nell’albo del cimitero, assegnando il termine di tre mesi per
la regolarizzazione. Trascorso tale termine, i materiali e gli oggetti restano
di proprietà del Comune.
Articolo 132
Gli ornamenti e i ricordi
funebri che per il loro stato di decadimento possono costituire pericolo
all’incolumità pubblica o essere indecorosi, verranno rimossi dal personale di
vigilanza.
Il provvedimento sarà reso
noto con avviso, esposto all’albo del Cimitero, assegnando tre mesi di tempo
per il ritiro o la sostituzione dei materiali. Trascorso tale termine, gli
oggetti diverranno proprietà del Comune.
Articolo 133
Gli ornamenti tombali e i
ricordi funebri pervenuti in proprietà del Comune, escluse le sculture,
potranno essere donati dall’Amministrazione comunale alle famiglie di defunti
inumati in campo comune, che ne facciano eventualmente richiesta.
Le sculture, se adatte,
potranno essere riutilizzate in opere ornamentali del Cimitero; altrimenti
verranno distrutte.
Articolo 1341
I cimiteri comunali sono
aperti al pubblico nei giorni feriali con il seguente orario:
La domenica
e in tutte le festività infrasettimanali, sia civili che religiose, l’apertura
è limitata alle ore antimeridiane con orario 8 –13.
Tuttavia, per il periodo della
Commemorazione dei Defunti, e cioè dal 28 Ottobre al 4 Novembre compresi, nelle
domeniche e negli altri giorni festivi i Cimiteri osserveranno l’orario di
apertura antimeridiana e pomeridiana.
I feretri devono pervenire al
Cimitero entro l’orario di apertura.
I feretri che per motivi
improrogabili dovessero giungere al Cimitero dopo l’orario di chiusura saranno
inviati alle Nuove Cappelle del Commiato, dove esiste un servizio di ricezione
continuato, e riceveranno sepoltura nel Cimitero di destinazione la mattina
seguente.
1 Vedi nota all’art. 56.
Articolo 135
I feretri destinati alla
tumulazione potranno essere trattenuti in camera mortuaria per non più di 48
ore, in attesa che la famiglia provveda ad acquistare la concessione di un
loculo oppure chieda la tumulazione provvisoria.
Ove ciò non si verifichi, il
feretro verrà inumato in campo comune dopo che sia stato provveduto a forare in
più parti la cassa metallica.
Articolo 136
Per ottenere la tumulazione
provvisoria, dovrà essere presentata domanda alla Divisione Cimiteri e Polizia
Mortuaria, indicando i motivi che la giustificano, la durata approssimativa del
deposito e il Cimitero prescelto.
Il Sindaco riconosciuti validi
i motivi, potrà consentire la tumulazione temporanea secondo la disponibilità
di posti ed ha facoltà di assegnare il feretro ad un Cimitero diverso da quello
indicato dai familiari del defunto.
La tumulazione provvisoria ha
la durata massima di anni uno ed è subordinata al pagamento anticipato della
tassa semestrale stabilita dalla tariffa approvata dal Comune. Se il pagamento
non è fatto entro trenta giorni dalla relativa scadenza, il Comune procederà
senza preavviso all’inumazione della salma in campo comune.
La eventuale traslazione del
feretro comporta il pagamento della prescritta tassa di estumulazione.
Articolo 137
La tassa pagata per la
tumulazione provvisoria non è rimborsabile. Essa non è peraltro deducibile
dall’importo dovuto al Comune per acquisire la concessione di una tomba
distinta.
Articolo 138
E’ vietato deporre sul pavimento
delle cripte, delle gallerie o delle cappelle con loculi in colombario, come
pure sul piano stradale, oggetti e materiali che possono costituire ostacolo e
pericolo ai passanti