Regolamento
per l’accesso ai ruoli del personale docente delle Istituzioni scolastiche
del Comune di Firenze
(allegato a delibera
G.M. n. 455/361 del 29/05/2001)
Titolo I
Personale docente della
scuola materna, dell’Istituto Tecnico Industriale "Leonardo da Vinci" e
Scuole annesse e dei Corsi Serali Comunali
Art. 1
Norma d’accesso
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L’accesso ai ruoli del personale
docente delle Istituzioni scolastiche del Comune di Firenze avviene mediante
selezione per soli titoli.
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Le predette selezioni sono indette
con frequenza triennale anche quando non vi siano disponibilità
di posti o cattedre, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.
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Gli aspiranti inclusi nelle
graduatorie per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel
conferimento delle supplenze annuali e temporanee.
Art. 2
Trasformazione delle
graduatorie della selezione per soli titoli in graduatorie permanenti
-
Le graduatorie delle selezioni
per soli titoli del personale docente delle Istituzioni scolastiche comunali,
formulate ai sensi del regolamento vigente al momento dell’emanazione della
selezione per titoli, sono trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente
integrabili ed aggiornabili. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie
delle soppresse selezioni per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti
graduatorie permanenti, nella posizione e con il punteggio posseduti. Le
integrazioni e gli aggiornamenti sono effettuati secondo le modalità
di cui ai successivi articoli 2 e 3.
Art. 3
Prima integrazione delle
graduatorie permanenti
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Le graduatorie delle soppresse
selezioni per soli titoli costituiscono le graduatorie base. Nella prima
integrazione tutto il personale ivi incluso viene graduato in base al punteggio
già posseduto aggiornato secondo quanto previsto dal comma 2.
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Nella medesima fase i punteggi
di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati,
a domanda, con la valutazione d’eventuali titoli, sulla base della tabella
allegata (Allegato A).
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Le graduatorie base sono formulate
secondo i seguenti criteri:
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coloro che alla data d’entrata
in vigore della legge 124/99 (25 maggio 1999) sono in possesso dei seguenti
requisiti per partecipare alle soppresse selezioni per soli titoli: superamento
delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli
fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo
posto di ruolo; 360 giorni di servizio d’insegnamento, anche non continuativi,
prestati nelle istituzioni scolastiche del Comune di Firenze nel triennio
scolastico antecedente alla data predetta;
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coloro che maturano i requisiti
di cui alla precedente lettera a) alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande d’inclusione nella graduatoria permanente;
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La prima integrazione delle
graduatorie base avviene con l’inclusione, in coda alle medesime graduatorie,
di:
-
coloro che siano inseriti, alla
data del 25 maggio 1999, in una graduatoria del Comune di Firenze per l’assunzione
di personale docente non di ruolo e che, alla data di scadenza per la presentazione
delle domande d’inclusione nella graduatoria permanente, hanno superato
le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini
abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto
di ruolo. Sono da considerare in possesso del primo requisito anche coloro
che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente
depennati alla data di entrata in vigore della legge 124/99 per non aver
accettato una nomina di supplenza annuale e avevano titolo a chiedere il
reinserimento.
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coloro che, alla data di scadenza
per la presentazione delle domande d’inclusione nella graduatoria permanente,
pur non essendo inseriti alla data del 25 maggio 1999 nelle graduatorie
del Comune di Firenze, siano in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione
all’insegnamento relativa alla classe di concorso richiesta.
-
Coloro che alla data di scadenza
per la presentazione delle domande d’inclusione nella graduatoria permanente,
abbiano presentato domanda per conseguire l’abilitazione, saranno inseriti
nella relativa graduatoria sotto riserva dell’effettivo conseguimento dell’abilitazione.
Art. 4
Determinazione delle
cattedre e dei posti per l’accesso ai ruoli
-
La determinazione delle cattedre
e dei posti è effettuata, con cadenza annuale, dall’Amministrazione
comunale all’atto del conferimento delle nomine tenuto conto, altresì,
dell’organico dei posti di ruolo, operante presso le singole istituzioni
scolastiche comunali e vigente al momento, in relazione al numero dei posti
disponibili e vacanti e la cui sussistenza sia accertata per almeno il
triennio scolastico successivo.
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Per il conferimento dei posti
di ruolo si utilizzano, nell’ordine, le graduatorie permanenti di cui agli
scaglioni a), b), c) e d) indicati all’articolo 3.
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Per la copertura dei posti di
sostegno vacanti e disponibili eventualmente previsti negli organici dei
posti di ruolo, operanti presso le singole istituzioni scolastiche comunali,
si utilizzano gli elenchi, relativi all’area o all’aree disciplinari, riferiti
alle graduatorie permanenti di cui agli scaglioni a), b), c) e d) indicati
all’articolo 3 e relativamente ai soli aspiranti forniti del prescritto
titolo di specializzazione.
Art. 5
Opzioni e depennamento
dalle graduatorie
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Gli interessati, al momento
di presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie permanenti,
dovranno dichiarare se tale inclusione debba essere riferita solo alle
nomine per l’ITI-IPIA "L. da Vinci" con esclusione dalle nomine per i Corsi
Serali.
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L’esito negativo di una proposta
di assunzione a tempo indeterminato presso l’istituto scolastico richiesto,
comporta il definitivo depennamento dell’interessato dalla relativa graduatoria.
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L’esito negativo di una proposta
di assunzione a tempo determinato, comporta il temporaneo depennamento
dell’interessato dalla relativa graduatoria, con efficacia limitata all’anno
scolastico nel corso del quale è stato offerto l’incarico.
Titolo II
Disposizioni transitorie
e finali
Art. 6
Indizione delle selezioni
per soli titoli
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Le selezioni per soli titoli
per il personale docente della scuola materna e per il personale docente
degli istituti di istruzione superiore del Comune di Firenze possono essere
indette separatamente.
-
Possono essere altresì
indette separatamente le selezioni per soli titoli relative alla singole
fasce di cui all’art. 3.
Art. 7
Integrazioni successive
delle graduatorie base di cui all’art. 3 lett. a) e b)
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Le integrazioni delle graduatorie
base, successive alla prima, sono effettuate periodicamente con l’inserimento
del personale che ha superato le prove di un concorso per titoli ed esami
per la medesima classe di concorso o il medesimo posto. L’integrazione
avviene ogni volta con l’inserimento degli aventi titolo in uno scaglione
successivo all’ultimo. Tali operazioni sono subordinate all’espletamento
su tutto il territorio nazionale dei corrispondenti concorsi per titoli
ed esami o per esami ai soli fini abilitativi emanati dal Ministro della
Pubblica Istruzione.
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Il personale di cui al comma
1 è graduato secondo il punteggio spettante per i titoli posseduti,
in base alla tabella di valutazione allegata (Allegato A).
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Contemporaneamente alle operazioni
del comma 1 è effettuato l’aggiornamento, a domanda, nell’ambito
dello scaglione di appartenenza, delle posizioni di coloro che sono già
iscritti, con la valutazione dei nuovi titoli prodotti dagli interessati,
sulla base della tabella allegata (Allegato A).
Art. 8
Disposizioni transitorie
e finali
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I termini e le modalità
per la presentazione delle domande d’inclusione nelle graduatorie permanenti,
di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti, sono definiti
con apposito bando improntato a criteri di semplificazione e snellimento
delle procedure amministrative e degli adempimenti da parte degli aspiranti
medesimi.
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I candidati utilmente inseriti
nelle graduatorie base di cui all’art 3 lett. a) e b), approvate con determinazione
n° 550 del 17.01.2001, dovranno, entro il termine stabilito dall’Amministrazione,
presentare una dichiarazione che indichi se l’inclusione in dette graduatorie
debba essere riferita solo alle nomine per l’ITI-IPIA "Leonardo da Vinci"
con esclusione, quindi, dalle nomine per i Corsi Serali. In mancanza di
presentazione della dichiarazione suddetta nei termini previsti, si intende
che l’inclusione nelle graduatorie base è relativa alle nomine sia
per l’ITI-IPIA "Leonardo da Vinci" sia per i Corsi Serali.