Regolamento per l’accesso ai ruoli del personale docente delle Istituzioni scolastiche del Comune di Firenze

(allegato a delibera G.M. n. 455/361 del 29/05/2001)
 
 

Titolo I
Personale docente della scuola materna, dell’Istituto Tecnico Industriale "Leonardo da Vinci" e Scuole annesse e dei Corsi Serali Comunali

Art. 1
Norma d’accesso

  1. L’accesso ai ruoli del personale docente delle Istituzioni scolastiche del Comune di Firenze avviene mediante selezione per soli titoli.
  2. Le predette selezioni sono indette con frequenza triennale anche quando non vi siano disponibilità di posti o cattedre, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.
  3. Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee.
Art. 2
Trasformazione delle graduatorie della selezione per soli titoli in graduatorie permanenti
  1. Le graduatorie delle selezioni per soli titoli del personale docente delle Istituzioni scolastiche comunali, formulate ai sensi del regolamento vigente al momento dell’emanazione della selezione per titoli, sono trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili ed aggiornabili. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie delle soppresse selezioni per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie permanenti, nella posizione e con il punteggio posseduti. Le integrazioni e gli aggiornamenti sono effettuati secondo le modalità di cui ai successivi articoli 2 e 3.
Art. 3
Prima integrazione delle graduatorie permanenti
  1. Le graduatorie delle soppresse selezioni per soli titoli costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione tutto il personale ivi incluso viene graduato in base al punteggio già posseduto aggiornato secondo quanto previsto dal comma 2.
  2. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la valutazione d’eventuali titoli, sulla base della tabella allegata (Allegato A).
  3. Le graduatorie base sono formulate secondo i seguenti criteri:
    1. coloro che alla data d’entrata in vigore della legge 124/99 (25 maggio 1999) sono in possesso dei seguenti requisiti per partecipare alle soppresse selezioni per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo; 360 giorni di servizio d’insegnamento, anche non continuativi, prestati nelle istituzioni scolastiche del Comune di Firenze nel triennio scolastico antecedente alla data predetta;
    2. coloro che maturano i requisiti di cui alla precedente lettera a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande d’inclusione nella graduatoria permanente;
  1. La prima integrazione delle graduatorie base avviene con l’inclusione, in coda alle medesime graduatorie, di:
    1. coloro che siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria del Comune di Firenze per l’assunzione di personale docente non di ruolo e che, alla data di scadenza per la presentazione delle domande d’inclusione nella graduatoria permanente, hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo. Sono da considerare in possesso del primo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge 124/99 per non aver accettato una nomina di supplenza annuale e avevano titolo a chiedere il reinserimento.
    2. coloro che, alla data di scadenza per la presentazione delle domande d’inclusione nella graduatoria permanente, pur non essendo inseriti alla data del 25 maggio 1999 nelle graduatorie del Comune di Firenze, siano in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione all’insegnamento relativa alla classe di concorso richiesta.
  1. Coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d’inclusione nella graduatoria permanente, abbiano presentato domanda per conseguire l’abilitazione, saranno inseriti nella relativa graduatoria sotto riserva dell’effettivo conseguimento dell’abilitazione.

Art. 4
Determinazione delle cattedre e dei posti per l’accesso ai ruoli

  1. La determinazione delle cattedre e dei posti è effettuata, con cadenza annuale, dall’Amministrazione comunale all’atto del conferimento delle nomine tenuto conto, altresì, dell’organico dei posti di ruolo, operante presso le singole istituzioni scolastiche comunali e vigente al momento, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti e la cui sussistenza sia accertata per almeno il triennio scolastico successivo.
  2. Per il conferimento dei posti di ruolo si utilizzano, nell’ordine, le graduatorie permanenti di cui agli scaglioni a), b), c) e d) indicati all’articolo 3.
  3. Per la copertura dei posti di sostegno vacanti e disponibili eventualmente previsti negli organici dei posti di ruolo, operanti presso le singole istituzioni scolastiche comunali, si utilizzano gli elenchi, relativi all’area o all’aree disciplinari, riferiti alle graduatorie permanenti di cui agli scaglioni a), b), c) e d) indicati all’articolo 3 e relativamente ai soli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione.
Art. 5
Opzioni e depennamento dalle graduatorie
  1. Gli interessati, al momento di presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie permanenti, dovranno dichiarare se tale inclusione debba essere riferita solo alle nomine per l’ITI-IPIA "L. da Vinci" con esclusione dalle nomine per i Corsi Serali.
  2. L’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo indeterminato presso l’istituto scolastico richiesto, comporta il definitivo depennamento dell’interessato dalla relativa graduatoria.
  3. L’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato, comporta il temporaneo depennamento dell’interessato dalla relativa graduatoria, con efficacia limitata all’anno scolastico nel corso del quale è stato offerto l’incarico.

Titolo II
Disposizioni transitorie e finali

Art. 6
Indizione delle selezioni per soli titoli

  1. Le selezioni per soli titoli per il personale docente della scuola materna e per il personale docente degli istituti di istruzione superiore del Comune di Firenze possono essere indette separatamente.
  2. Possono essere altresì indette separatamente le selezioni per soli titoli relative alla singole fasce di cui all’art. 3.
Art. 7
Integrazioni successive delle graduatorie base di cui all’art. 3 lett. a) e b)
  1. Le integrazioni delle graduatorie base, successive alla prima, sono effettuate periodicamente con l’inserimento del personale che ha superato le prove di un concorso per titoli ed esami per la medesima classe di concorso o il medesimo posto. L’integrazione avviene ogni volta con l’inserimento degli aventi titolo in uno scaglione successivo all’ultimo. Tali operazioni sono subordinate all’espletamento su tutto il territorio nazionale dei corrispondenti concorsi per titoli ed esami o per esami ai soli fini abilitativi emanati dal Ministro della Pubblica Istruzione.
  2. Il personale di cui al comma 1 è graduato secondo il punteggio spettante per i titoli posseduti, in base alla tabella di valutazione allegata (Allegato A).
  3. Contemporaneamente alle operazioni del comma 1 è effettuato l’aggiornamento, a domanda, nell’ambito dello scaglione di appartenenza, delle posizioni di coloro che sono già iscritti, con la valutazione dei nuovi titoli prodotti dagli interessati, sulla base della tabella allegata (Allegato A).
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
  1. I termini e le modalità per la presentazione delle domande d’inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti, sono definiti con apposito bando improntato a criteri di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e degli adempimenti da parte degli aspiranti medesimi.
  2. I candidati utilmente inseriti nelle graduatorie base di cui all’art 3 lett. a) e b), approvate con determinazione n° 550 del 17.01.2001, dovranno, entro il termine stabilito dall’Amministrazione, presentare una dichiarazione che indichi se l’inclusione in dette graduatorie debba essere riferita solo alle nomine per l’ITI-IPIA "Leonardo da Vinci" con esclusione, quindi, dalle nomine per i Corsi Serali. In mancanza di presentazione della dichiarazione suddetta nei termini previsti, si intende che l’inclusione nelle graduatorie base è relativa alle nomine sia per l’ITI-IPIA "Leonardo da Vinci" sia per i Corsi Serali.