REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE
DEL SERVIZIO VACANZE ANZIANI
(Delibera C.C. n. 19 del 20.03.2006)
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
- Il presente regolamento
disciplina i criteri e le modalità generali per la fruizione del servizio
Vacanze Anziani e per la compartecipazione degli utenti alla copertura dei
costi di gestione del servizio stesso
- Il servizio è finalizzato a sostenere la
qualità della vita dei cittadini con opportunità di socializzazione,
aggregazione e svago per prevenire e contrastare possibili situazioni di solitudine,
isolamento e disagio, offrendo ai pensionati o alle persone in età
pensionabile, organizzate
in gruppi, una vasta gamma di soggiorni estivi di due settimane in selezionate
località marine, montane e termali, con la formula del "tutto compreso"
(viaggio A/R, pensione completa incluso bevande ai pasti, fruizione di stabilimenti,
continua assistenza di un accompagnatore per gruppo…).
- Le Vacanze Anziani costituiscono un servizio di
base a domanda individuale la cui gestione è affidata ai Consigli di
Quartiere avendo riferimento ai "Criteri Direttivi e Indirizzi Programmatici
ai Consigli di Quartiere" approvati dal Consiglio Comunale.
Art. 2
(Requisiti di accesso e partecipazione)
- Il servizio è di regola rivolto ad anziani
autosufficienti pensionati o in età pensionabile e comunque superiore
a 60 anni che non esercitano attività lavorativa, residenti a Firenze;
gli anni devono essere compiuti entro il giorno di partenza per la vacanza.
Il servizio è aperto ai cittadini comunitari ed extracomunitari in
grado di parlare la lingua italiana in modo agevole e comprensibile, nell’interesse
alla loro cura e tutela e a quello collettivo della buona riuscita della vacanza
finalizzata all’integrazione e alla socializzazione di tutti i componenti
de gruppo. Per fruire di agevolazioni, i cittadini comunitari ed extracomunitari
devono essere residenti a Firenze da almeno 2 (due) anni.
Qualora ritenuto opportuno e compatibile, possono essere organizzate anche vacanze
per anziani parzialmente autosufficienti.
- L’iscrizione è effettuata, nei periodi
stabiliti, presso il Quartiere di residenza. Sono comunque ammesse iscrizioni
contestuali di una seconda persona (parente, affine o amica) residente in
altro Quartiere, in casi motivati di comprovata necessità di ordine
psichico e sociale.
- Per "coppia" si intendono due persone, una almeno
delle quali di età maggiore di 60 anni, che convivono e risultano nello
stesso stato di famiglia. In caso di coppia, il componente della stessa che
non abbia raggiunto il limite di età richiesto oppure svolga attività
lavorativa può essere ammesso al servizio pagando comunque la tariffa
massima, cioè integralmente il costo del soggiorno.
- In presenza di casi particolari attestati, quali
pensionati di età inferiore a 60 anni per causa di salute ed in situazione
economica o sociale precaria, il Quartiere di appartenenza ne valuterà
la possibile ammissione.
- L’accesso alle varie proposte di soggiorno è
regolato tramite la formazione di una graduatoria basata sui seguenti criteri
di ordine generale, che i Quartieri potranno motivatamente integrare o ridurre,
a ciascuno dei quali corrisponde l’attribuzione di un punteggio:
- situazione economica (il punteggio sarà
attribuito in relazione ai valori di riferimento I.S.E.E. stabiliti; quello
massimo alla fascia più bassa e così via, a scalare progressivamente,
fino alla fascia più alta per cui sono previste tariffe agevolate)
- essere invalidi
- essere assistiti dai S.I.A.S.T.
- essere in condizione di solitudine
- non aver partecipato alle Vacanze Anziani da
almeno tre anni
- essere ultra ottantenni
- anziani ricoverati in R.A.
La somma totale dei punteggi attribuiti,
a partire da quella più alta, determina la posizione del singolo utente
nella graduatoria, in ordine alle varie proposte di soggiorno.
Qualora siano organizzate vacanze anche per anziani parzialmente autosufficienti,
dovrà essere presa ogni debita ed opportuna cautela per garantire a
tale tipologia di utenza un appropriato soggiorno ed un’adeguata tutela, assicurandone
la partecipazione mediante l’attribuzione di specifico punteggio.
Art. 3
(Criteri generali per la determinazione delle tariffe)
- Gli utenti compartecipano alla copertura dei costi
di gestione del servizio mediante il pagamento di una tariffa, intesa come
quota di contribuzione percentuale rispetto al costo del soggiorno prescelto
ed assegnato.
- La tariffa è corrisposta in misura differenziata
in relazione alla situazione economica del nucleo familiare.
- La differenziazione della tariffa si realizza
mediante l’individuazione e l’applicazione di una tariffa massima, di tariffe
progressivamente agevolate e di una tariffa minima, sulla base della situazione
economica dei richiedenti il servizio, al fine di realizzare un sistema di
contribuzione basato su principi di equità e progressività.
- La valutazione della situazione economica di chi
richiede l’attribuzione di tariffe agevolate è determinata sulla base
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D.Lgs. 31
marzo 1998 n. 109, modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130,
ed al D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001
n. 242.
- L’attribuzione all’utente della relativa tariffa,
sarà effettuata dietro presentazione dell’attestazione ISEE di cui
alle norme del comma precedente e del D.P.C.M. 18 maggio 2001 contenente la
situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare come individuato
dall’art. 1 del D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 in riferimento all’art.1 bis
del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221. L’attestazione ISEE potrà essere
richiesta dall’utente presso i C.A.F. convenzionati.
- La mancata presentazione dell’attestazione ISEE
al momento dell’iscrizione comporterà l’attribuzione e l’applicazione
della tariffa massima.
- La Giunta Comunale, con proprio provvedimento,
annualmente stabilisce le tariffe per la partecipazione al servizio e definisce
i valori ISEE di riferimento per l’applicazione della tariffa massima, di
quelle progressivamente agevolate e di quella minima.
Art. 4
(Organizzazione e gestione del servizio. Modalità di pagamento)
- L’organizzazione complessiva delle Vacanze Anziani
è curata dai Quartieri che, in base alle esigenze della propria popolazione
rilevate anche con strumenti di partecipazione, consultazione e verifica appositamente
attivati, selezionano le località di soggiorno, individuano tramite
procedure ad evidenza pubblica il/i soggetto/i affidatario/i del servizio,
pubblicizzano le proposte con date di svolgimento e relativi costi, informano
su tempi e modi di iscrizione ed attuano i debiti e costanti monitoraggi e
controlli.
Le Vacanze Anziani possono essere gestite:
- con le modalità tipiche del servizio a domanda individuale, introitando
dall’utente la tariffa attribuita ed erogando alla ditta/agenzia affidataria
del servizio l’intero prezzo pattuito per il soggiorno prescelto ed assegnato
- con modalità diverse per cui l’utente paga la tariffa attribuita
direttamente alla ditta/agenzia affidataria del servizio. Nel caso di
attribuzione di tariffa agevolata il Quartiere interviene a sostegno dell’utente
con un contributo, costituito dall’erogazione alla ditta/agenzia affidataria
del servizio di una somma pari alla differenza fra la tariffa pagata dall’utente
stesso ed il prezzo pattuito per il soggiorno.
- Il pagamento della tariffa attribuita si attua
di regola con:
- il pagamento, al momento della conferma dell’iscrizione,
di un acconto, la cui entità è stabilita dal Quartiere, da
versare, a seconda della modalità di gestione adottata, al Quartiere
stesso oppure direttamente alla ditta/agenzia affidataria del servizio;
- il pagamento del saldo a conferma del soggiorno
prescelto, con congruo anticipo e comunque almeno otto giorni prima della
partenza pena l’esclusione, da versare, a seconda della modalità
di gestione adottata, al Quartiere oppure direttamente alla ditta/agenzia
affidataria del servizio.
Nel caso di tariffa agevolata attribuita
è facoltà del Quartiere non fare pagare l’acconto all’utente che
quindi procederà direttamente al versamento del saldo nei termini e modalità
sopra indicati.
- Non può essere ammesso al servizio chi,
per il servizio stesso, risulti moroso al momento dell’iscrizione.
Art. 5
(Rinunce, mancata frequenza e rimborsi)
- In caso di mancata partecipazione al soggiorno,
la somma versata potrà essere interamente rimborsata solo per i seguenti
motivi:
- decesso;
- ricovero ospedaliero;
- gravi motivi sanitari certificati;
- gravi motivi familiari documentati.
- In caso di interruzione del soggiorno, sempre
per i motivi di cui al precedente comma 1, sarà rimborsato il 50% della
somma corrispondente all’importo giornaliero versato per il soggiorno moltiplicato
per i giorni di soggiorno non goduto.
- Le domande di rimborso, redatte su apposito modello
con allegata la documentazione giustificativa, dovranno essere presentate
al Quartiere o direttamente all’agenzia entro il 30 settembre dell’anno in
cui è stato effettuato il soggiorno per il quale si chiede il rimborso.
Art. 6
(Attività di controllo e procedura per il recupero crediti)
- Per la verifica delle situazioni
anagrafiche, patrimoniali e reddituali dei richiedenti le agevolazioni, il
Comune effettua controlli a campione che interessano annualmente almeno il
10% dei beneficiari, avvalendosi dei dati in proprio possesso e di quelli
di altri enti dell’Amministrazione Pubblica in particolare utilizzando il
sistema informativo del Ministero delle Finanze. Il Comune di Firenze collaborerà
con la Guardia di Finanza per l’espletamento dei controlli sostanziali di
sua pertinenza.
- In caso di non coincidenza tra
quanto dichiarato e quanto accertato, l’Amministrazione Comunale potrà
richiedere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza
e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di
errori materiali o di modesta entità. Nel caso in cui trovi conferma
l’incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata
l’Amministrazione Comunale, sentiti gli interessati, provvede a dichiarare
la decadenza dal beneficio con conseguente applicazione della tariffa massima
prevista attivando le procedure per il recupero dei crediti. L’Amministrazione
Comunale nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno
degli illeciti richiamati dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.
445, denuncia il fatto all’Autorità Giudiziaria.
- Il mancato pagamento della tariffa
dovuta darà luogo all’attivazione delle procedure previste dalla vigente
normativa per il recupero coattivo del credito, consistenti in un primo provvedimento
ingiuntivo - con l’applicazione degli interessi di legge, l’addebito delle
spese di notifica, nonché di quelle inerenti la produzione del provvedimento
ingiuntivo stesso e di ogni altro atto amministrativo necessario (esame, ricerche,
verifiche, compilazione, sottoscrizione, inoltro per la notifica…) che annualmente
saranno quantificate con apposita Determinazione Dirigenziale - e con eventuale
successiva iscrizione nei ruoli delle tasse.
Pagina a cura di Alessandra Occhiuzzi
Data di verifica/aggiornamento: 29-03-2006