REGOLAMENTO PER L'ALBO DEGLI ESERCIZI
STORICI E TRADIZIONALI DEL COMUNE DI FIRENZE

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1317/185 del 25-10-99)



Art. 1 - Istituzione dell'Albo

  1. Il Comune di Firenze istituisce un Albo degli esercizi commerciali, artigianali, alberghieri e dei pubblici esercizi anche per commercio su area pubblica, che svolgono attività di rilevante valore artistico, storico, ambientale e documentario, al fine di valorizzare, tutelare e sostenere l'immagine culturale tradizionale della città e quelle attività che contribuiscono a mantenerla.


Art. 2 - Adesione all'Albo

  1. L'adesione all'Albo è volontaria.
  2. In fase di prima applicazione del presente regolamento sono comunque incluse nell'Albo le imprese facenti parte dell'elenco costituente l'allegato 2 delle N.T.A. del P.R.G. Formale comunicazione dell'inserimento è data ai relativi titolari che hanno la facoltà di chiedere la cancellazione entro 30 giorni successivi, termine decorso il quale l'inserimento diviene definitivo ed equiparato ad ogni effetto a quello su domanda. Dopo questa prima fase, si determinerà la netta separazione fra la gestione dell'elenco delle imprese tutelate ai sensi del P.R.G. vigente e la gestione dell'Albo volontario degli esercizi storici e tradizionali, oggetto del presente regolamento.
  3. Possono presentare domanda di adesione secondo le modalità di cui al successivo art. 6, quelle imprese che ritengano di essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 e che accettino le prescrizioni di cui al successivo art.9
  4. L'ammissione all'Albo è formalizzata con atto del Dirigente competente, sentito il parere di una Commissione nominata dal Sindaco, composta secondo quanto disposto al successivo art. 10.
  5. L'ammissione all'Albo comporta la facoltà di fruire delle disposizioni a favore degli esercizi storici, di cui al successivo art. 8


Art. 3 - Gestione dell'Albo - Marchio

  1. L'Albo, con l'elenco delle imprese aderenti, è pubblico.
  2. La tenuta dell'Albo è di competenza della Direzione Sviluppo Economico - Servizio Promo-zione Economica, Società Partecipate e Formazione Professionale, che svolgerà tutti i compiti amministrativi generali che esulano dalle competenze delle singole Direzioni e Servizi del Comune di Firenze e che curerà inoltre la diffusione e la pubblicità di ogni atto inerente la gestione stessa.
  3. Gli esercizi storici, ai fini della loro pubblica identificazione, hanno uno specifico marchio distintivo che comprova ed appalesa l'appartenenza all'Albo.
  4. Ogni impresa aderente all'Albo può esporre il marchio distintivo dell'Albo stesso e farne uso nella propria attività pubblicitaria. Ogni uso del marchio che venga giudicato scorretto da parte dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 10, comporterà la cancellazione dall'Albo.


Art. 4 - Requisiti

  1. Possono chiedere l'adesione all'Albo gli esercizi commerciali, artigiani, alberghieri ed i pubblici esercizi in possesso dei seguenti requisiti:
    1. esercitare l'attività nel Comune di Firenze;
    2. esercitare la medesima attività da almeno 50 anni, nella stessa sede od in una analoga per posizione e significato storico-ambientale;
    3. svolgere attività di rilevante interesse per il mantenimento e il consolidamento delle tradi-zioni economiche, culturali e dell'immagine della città.
  2. E' ammessa altresì la presentazione della domanda da parte delle imprese che, seppur operanti da meno di 50 anni, esercitino attività commerciale, artigianale, alberghiera o di pubblico esercizio d'interesse rilevante per il mantenimento o consolidamento delle tradizioni economiche e culturali e dell'immagine della città, ivi comprese quelle legate alla peculiare localizzazione dell'attività esercitata;
  3. In caso di trasferimento della titolarità dell'esercizio, qualora permangano i requisiti di cui al presente articolo, l'impresa può mantenere l'adesione all'Albo, accettando le prescrizioni di cui al successivo art.9.


Art. 5 - Classificazione

  1. Le imprese inserite nell'elenco saranno classificate in tre diverse categorie, ciascuna delle quali risulterà ripartita in quattro classi con riferimento alla natura dell'attività (commerciale, artigianale, alberghiera e pubblici esercizi).


Art. 6 - Domande di adesione

  1. I titolari delle imprese che intendono aderire all'Albo dovranno far pervenire alla Direzione Sviluppo Economico - Servizio Promozione Economica, Via Farini 12 apposita domanda indirizzata al Sindaco, corredata della documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4 e delle dichiarazioni inerenti gli impegni previsti al successivo art.9.
  2. La domanda dovrà essere presentata dal titolare della ditta. Nel caso in cui il proprietario del fondo ove ha sede l'esercizio sia soggetto diverso dal titolare dell'esercizio stesso, alla domanda dovrà essere allegata indicazione precisa del nome ed dell'indirizzo del proprietario al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di dare a quest'ultimo tempestiva comunicazione dell'eventuale ammissione dell'esercizio all'Albo, ai sensi della L.241/90.
  3. Anche i proprietari dei fondi interessati potranno presentare direttamente la domanda di iscrizione, indicando a loro volta il nome dell'affittuario titolare dell'esercizio per consentire di informare l'interessato in caso di inserimento.
  4. Le domande saranno istruite dalla Direzione Sviluppo Economico - Servizio Promozione Economica, Società Partecipate e Formazione Professionale - che provvederà anche alla richiesta di documentazione, all'acquisizione di informazioni integrative ed all'eventuale effettuazione di sopralluoghi. L'istruttoria si concluderà con la formulazione di una valutazione da presentare alla Commissione di cui al successivo art. 10.
  5. La Commissione esprime un parere vincolante circa l'ammissione all'Albo dell'esercizio richiedente mediante votazione palese a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
  6. Contro le decisioni della Commissione, chiunque abbia interesse può ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione, con istanza motivata al Sindaco che disporrà gli opportuni accertamenti e approfondimenti e, sentita la Giunta Municipale, assumerà in merito una decisione definitiva.


Art. 7 - Recesso e cancellazione dall'Albo

  1. Il titolare dell'impresa aderente può comunicare la volontà di recedere dall'Albo, per qualsiasi motivo ed in ogni momento salvo dover rifondere quanto eventualmente percepito, in termini di agevolazioni tributarie o contributi finanziari, in virtù dell'appartenenza all'Albo nell'anno precedente la comunicazione .
  2. L'istruttoria di cancellazione è svolta direttamente dall'ufficio comunale incaricato della gestione dell'Albo ed è dichiarata con atto dirigenziale subito dopo la rifusione di quanto eventualmente dovuto.
  3. A conclusione del procedimento di cancellazione, l'ufficio incaricato ne dà comunicazione ai membri della Commissione.
  4. La cancellazione può essere disposta d'ufficio nei seguenti casi:
    1. per uso scorretto del marchio o dell'appartenenza all'Albo;
    2. per inosservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 9
    3. per il venir meno, per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'esercizio, di uno o più dei requisiti di cui al precedente art. 4.
    Nei soli casi a) e b) della cancellazione d'ufficio, l'Amministrazione Comunale procederà alla richiesta di rifusione prevista al precedente comma 1.

  5. Al momento della cancellazione decadono tutti i benefici offerti dall'Amministrazione Comu-nale ai titolari degli esercizi e/o ai proprietari dei rispettivi fondi in base a quanto previsto al successivo art. 8.
  6. Dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è data comunicazione agli interessati ai sensi della L.241/90.
  7. Avverso i provvedimenti di cancellazione d'ufficio è ammesso ricorrere entro 30 giorni alla Giunta che dispone gli opportuni accertamenti ed approfondimenti e decide definitivamente in merito.


Art. 8 - Agevolazioni

  1. L'Amministrazione Comunale delibera piani di agevolazioni economiche e di iniziative promozionali rivolte alle imprese aderenti all'Albo ed ai proprietari degli immobili ove hanno sede le imprese stesse, al fine di tutelarli, valorizzarli e favorirne il mantenimento. Data la varietà degli esercizi ammessi, i piani possono prevedere interventi diversi a seconda della categoria o classe di appartenenza degli esercizi all'interno dell'Albo.
  2. I piani, discussi in seno alla Commissione di cui al successivo art.10 d'intesa con gli uffici competenti, saranno elaborati dalla Direzione Sviluppo Economico - Servizio Promozione Economica nel rispetto della normativa vigente ed approvati con deliberazione della Giunta Municipale.
  3. I suddetti piani possono comprendere:
    1. agevolazioni sull'applicazione dei tributi comunali, secondo quanto previsto dai regolamenti emananti dal Comune;
    2. semplificazioni procedurali e/o riduzione ed esenzioni dal pagamento di diritti d'istruttoria e sopralluogo, da inserire nei regolamenti comunali;
    3. facilitazioni inerenti contributi e/o agevolazioni creditizie, anche in collaborazione con altri enti, che favoriscano l'esecuzione di opere di adeguamento alla normativa igienico-sanitaria, ambientale, antinfortunistica, nonché di trasformazione tecnologica e di ristrutturazione e restauro degli immobili, degli arredi e delle antiche insegne;
    4. facilitazioni per il restauro o l'installazione di elementi di arredo urbano e di segnaletica connessi agli esercizi inseriti nell'Albo, anche attraverso speciale normativa da inserire nel Regolamento per l'installazione di mezzi pubblicitari;
    5. agevolazioni normative in materia di orari di esercizio dell'attività;
    6. interventi in materia di segnaletica, di transito e di sosta veicolare in prossimità di talune tipologie di esercizi aderenti all'Albo, tendenti a creare condizioni di circolazione e visibilità adeguate alla loro immagine, compatibilmente con le esigenze generali;
    7. creazione, promozione e diffusione di un marchio distintivo degli Esercizi Storici Fiorentini, quale strumento di valorizzazione ed identificazione delle attività tutelate, che le imprese iscritte all'Albo sono autorizzate ad esporre ed utilizzare per la propria campagna pubblicitaria;
    8. realizzazione e periodico aggiornamento di materiale pubblicitario e documentario sugli esercizi presenti nell'Albo;
    9. promozione dell'attività svolta dalle imprese iscritte attraverso la realizzazione o il finanziamento di manifestazioni culturali, campagne di comunicazione e specifiche azioni per la loro valorizzazione turistica;
    10. promozione e diffusione presso i circuiti turistici della documentazione inerente gli esercizi storici;
    11. partecipazione alle iniziative locali, regionali e nazionali, anche in sede parlamentare, tese alla tutela degli esercizi storici;
    12. agevolazioni dirette a favorire la nascita di consorzi fra gli esercizi iscritti nell'Albo, finalizzati sia ad attività promozionali che di produzione e di adeguamento alle nuove tecnologie;
  4. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale attivare un osservatorio sul trasferimento delle aziende commerciali e delle attività artigianali, nonché dei titoli di proprietà, inerenti esercizi di rilevante interesse storico e tradizionale, anche se non inserite nell'Albo; l'osservatorio costituirà elemento di conoscenza per ogni iniziativa che l'Amministrazione stessa vorrà intraprendere per preservare l'immagine della città secondo le finalità del presente regolamento.
  5. Le agevolazioni di cui al presente articolo devono comunque essere conformi alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali.


Art. 9 - Prescrizioni

  1. L'ammissione all'Albo è subordinata all'accettazione delle seguenti prescrizioni, di cui dovrà darsi atto nella domanda di adesione:
    1. l'impresa si impegna a proseguire l'attività nella stessa sede, con le medesime modalità;
    2. l'impresa si impegna a non modificare mostre, arredi, vetrine ed insegne della ditta in essere al momento della domanda, salvo il ripristino di quelle originarie (da accertare tramite idonea documentazione) e le opere di restauro;
    3. l'impresa si impegna a comunicare preventivamente alla Direzione Sviluppo Economico - Servizio Promozione Economica, Società Partecipate e Formazione Professionale l'intenzione di effettuare interventi sulla struttura edilizia, sugli arredi, sulle insegne e di trasformazione della modalità di gestione; tale comunicazione non è in alcun modo sostitutiva dei necessari adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale, igienico-sanitaria, antinfortunistica ecc... nonché della preventiva richiesta di autorizzazione alla realizzazione di modifiche strutturali prevista dall'ufficio competente alla tenuta dell'elenco degli esercizi storici tutelati in base alle N.T.A. del vigente P.R.G.
  2. Qualora l'impresa non rispetti gli impegni assunti ai sensi del precedente punto 1. sarà soggetta alla cancellazione d'ufficio dall'Albo secondo le modalità previste al precedente art.7.
  3. L'Amministrazione Comunale, avvalendosi del parere vincolante della Commissione di cui al successivo art. 10, giudicherà gli interventi di cui al precedente comma 1, punto c), valutando se da essi ne possa risultare alterata l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. In caso tali interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Albo, l'Amministrazione Comunale ne darà tempestiva comunicazione al titolare dell'impresa. Nel caso in cui quest'ultimo decida comunque di procedere agli interventi programmati, l'Amministrazione Comunale considererà non rispettati gli impegni assunti ai sensi del precedente punto 1 e procederà d'ufficio alla cancellazione dell'esercizio dall'Albo secondo le modalità previste al precedente art. 7.
  4. Le imprese che cessano la loro attività sono tenute a darne tempestiva comunicazione al suddetto ufficio per l'avvio della pratica di cancellazione dell'attività dall'Albo; pari comunicazione dovrà essere inoltrata dal nuovo titolare in caso di cambio di gestione.


Art. 10 - Commissione per l'Albo esercizi storici fiorentini

  1. La Commissione per l'Albo degli esercizi storici fiorentini è nominata dal Sindaco; di essa fanno parte, oltre al Dirigente del Servizio Promozione Economica, Società Partecipate e Formazione Professionale in qualità di Coordinatore, i seguenti membri:
    1. due rappresentanti delle organizzazioni dei commercianti preferibilmente se iscritti negli elenchi degli esercizi storici;
    2. due rappresentanti delle organizzazioni degli albergatori preferibilmente se iscritti negli elenchi degli esercizi storici;
    3. due rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani preferibilmente se iscritti negli elenchi degli esercizi storici;
    4. due membri scelti fra studiosi e professionisti che abbiano contribuito alla tutela e valorizzazione dell'immagine storica e tradizionale della città;
    5. due membri scelti fra dirigenti e funzionari della Amministrazione Comunale provenienti da settori competenti nella materia o comunque di specifica esperienza.
  2. Possono essere di volta in volta invitati dal Coordinatore a partecipare alla Commissione, a seconda delle necessità e competenze richieste su specifici adempimenti, altri dirigenti e funzionari dell'Amministrazione Comunale o rappresentanti di Enti esterni, fino ad un massimo di due membri.
  3. Il Coordinatore è chiamato a rispondere sul funzionamento della Commissione redigendo periodiche relazioni.
  4. La Commissione è rinnovata ogni cinque anni, comunque in concomitanza con il rinnovo del mandato elettorale. Per cause di sopravvenuta impossibilità a partecipare da parte di uno o più componenti, subentrerà il membro supplente, indicato dalle stesse categorie rappresentate al momento della nomina della Commissione. Analogamente, dopo tre assenze ingiustificate consecutive, il membro decade ed è sostituito con le modalità di cui sopra.
  5. Le riunioni della Commissione sono valide se è presente almeno la metà dei membri in carica; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
  6. Sono compiti della Commissione:
  1. predisporre o modificare il marchio distintivo delle imprese aderenti all'Albo;
  2. collaborare alla predisposizione del piano delle agevolazioni tributarie e tariffarie, econo-miche, normative, procedurali e promozionali di cui all'art. 8 del presente regolamento, da presentarsi all'Amministrazione Comunale ed effettuare il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del piano stesso;
  3. proporre all'Amministrazione Comunale ogni altra iniziativa tendente alla tutela e valo-rizzazione degli esercizi storici fiorentini;
  4. specificare i criteri dell'individuazione delle attività di rilevante interesse per il mantenimento e consolidamento delle tradizioni economiche e culturali e dell'immagine della città, indicati nell'art.4 comma1, lett.c) e comma 2 del presente regolamento, allo scopo di consentire l'iscrizione all'Albo;
  5. pronunciarsi sull'ammissione delle imprese richiedenti all'Albo;
  6. verificare, in caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto all'Albo, la sus-sistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
  7. effettuare la classificazione delle imprese aderenti all'Albo, nelle categorie individuate all'art. 5 dal presente regolamento;
  8. esaminare le comunicazioni inerenti modificazioni dell'esercizio che comportino un'alte-razione dell'immagine tradizionale dello stesso, previste al precedente art. 9 comma 1, lett.c), ed esprimere compiuto parere in merito;
  9. contribuire a quantificare le eventuali rifusioni dovute dall'impresa in seguito a decadenza dall'Albo.


A cura dell'Ufficio del Consiglio
Data di verifica/aggiornamento: 25-11-99