Regolamenti

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE
(Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3462/93, n. 359 del 21.2.1994, n. 68/89 del 27.3.96 e n. 1567 del 13.12.99)

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

  1. Il Comune di Firenze, nell'ambito del sistema bibliotecario generale, in applicazione del vigente Statuto, si dota di una rete urbana di pubblica lettura opportunamente decentrata sul proprio territorio, allo scopo di creare un sistema informativo e di servizi confacente alle esigenze della collettivita'.
  2. Con l'obiettivo di configurare sempre piu' la biblioteca come servizio di informazione culturale a carattere multimediale dotato di tecnologie informatiche, il Comune di Firenze si impegna ad assicurare, nell'ambito delle proprie dotazioni di personale e di risorse finanziarie, in tutte le strutture facenti parte della rete, l'esistenza degli standards minimi di personale, ambienti, raccolte documentarie e attrezzature tecniche suggeriti dai competenti organi regionali, nazionali ed internazionali.
  3. Il Comune di Firenze riconosce l'importanza della dimensione comprensoriale nell'organizzazione dei sistemi bibliotecari e puo' aderire a tutte le forme di associazione a livello di comprensorio e di area metropolitana previste dallo Statuto e dalla vigente legislazione regionale in materia di biblioteche.
Art. 2
  1. Il Sistema Bibliotecario Comunale - Rete urbana di Pubblica Lettura, ha le seguenti finalità:
    1. assicura la circolazione dei volumi e dei documenti nella più ampia area territoriale possibile, a livello di rete comunale, rete provinciale, regionale, nazionale ed oltre, in conformità col principio secondo cui la rete costituisce la modalità ordinaria di gestione delle attività e dei servizi documentari integrati, e lo strumento che realizza la condivisione delle risorse interne e la piena utilizzazione di quelle esterne, così come previsto dall' Art. 5 della L.R. 35/99.
    2. concorre a promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio ed alla cultura, anche in collegamento coi servizi culturali di educazione permanente;
    3. opera in vista di una razionale distribuzione territoriale dell'utenza, mediante l'offerta di nuovi spazi lettura e la moltiplicazione dei punti di accesso all'informazione documentaria e bibliografica, in cooordinamento con le Biblioteche Statali presenti sul territorio e perseguendo la propria integrazione nella più' vasta realtà' bibliografica della città', anche attraverso l'informatizzazione dell'intero sistema.
    4. cura la conservazione e la valorizzazione delle raccolte documentarie di interesse cittadino e locale appartenenti al patrimonio comunale, consentendone la visione e la consultazione al pubblico.
    5. promuove lo sviluppo del diritto all'informazione e la diffusione della lettura, anche attraverso la presentazione di libri, documentari ed audiovisivi, nonché incontri con autori ed editori ed ogni altra manifestazione culturale ritenuta utile allo scopo.
Art. 3
  1. Il Sistema Bibliotecario Comunale si articola come rete di strutture composta da:
  2. Le strutture della rete sono collegate attraverso un sistema informativo, affinche' la pluralita' e l'eterogeneita' dell'informazione sia diffusa nel modo piu' capillare possibile attraverso l'adozione di un catalogo unico e di criteri unificati di catalogazione.
Art. 4
  1. Sono biblioteche di interesse cittadino quelle nelle quali sia presente anche uno solo dei seguenti requisiti:
  2. Il Consiglio Comunale, sentito il parere dei Consigli di Quartiere interessati, all'atto dell'istituzione di ogni nuova struttura bibliotecaria, provvede a determinarne il carattere di biblioteca di interesse cittadino o di quartiere.


Titolo II
ORGANI DEPUTATI ALLA GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE

Art. 5

  1. Il Comune di Firenze, al fine di garantire una gestione omogenea del Sistema Bibliotecario Comunale ed il coordinamento di tutte le strutture della rete, istituisce il Comitato per la Pubblica Lettura.
  2. Il Comitato per la Pubblica Lettura è presieduto dall'Assessore alla Cultura,ed è composto dal Presidente della Commissione Consiliare Cultura, dai Presidenti dei Consigli di Quartiere e dai Presidenti delle Commissioni Cultura dei Consigli di Quartiere, dal Direttore della Direzione Cultura e dal Dirigente del Servizio Biblioteche e Archivio.
  3. Il Comitato per la Pubblica Lettura potrà' avvalersi della consulenza degli operatori assegnati alle Biblioteche e di altre figure tecniche e professionali del Comune di Firenze che ritenga necessarie.
Art. 6
  1. Il Comune di Firenze istituisce la Conferenza per la Pubblica Lettura, quale organo di consulenza scientifica, alla quale sono chiamati a partecipare i rappresentanti degli Enti ed Istituzioni coinvolti ed interessati alla diffusione dell'informazione e della pubblica lettura, fra cui l'Universita', il Provveditorato agli Studi, la Regione Toscana, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, la Biblioteca Marucelliana, le Biblioteche dei grandi istituti di Ricerca presenti nel territorio, le Associazioni di categoria (dei bibliotecari, dei librai ecc.) e quanti altri si ritenga opportuno e/o necessario.
  2. La Conferenza per la Pubblica Lettura e' presieduta dall'Assessore alla Cultura, ed e' nominata dal Consiglio Comunale con provvedimento che ne stabilisce la normativa.
Art. 7
  1. Il Comitato per la Pubblica Lettura svolge le seguenti funzioni:
  2. Svolge inoltre attivita' propositiva, istruttoria e di consulenza nei confronti della Commissione Consiliare Cultura per quanto attiene le materie di cui al presente Regolamento ed in particolare sugli indirizzi generali ed i programmi di intervento per lo sviluppo ed il potenziamento del Sistema Bibliotecario Comunale, nonche' sui Regolamenti concernenti la gestione ed il funzionamento delle biblioteche, ed ogni altro compito che sara' ad esso attribuito dalla Commissione Consiliare Cultura con l'approvazione del Regolamento degli Organi Istituzionali.
Art. 8
  1. La Conferenza per la Pubblica Lettura ha funzioni consultive, di studio e di proposta per il Comitato per la Pubblica Lettura.
  2. 2. E' convocata almeno una volta l'anno nella fase di elaborazione dei programmi previsionali e del bilancio.
Art. 9
  1. 1. Il Consiglio di Quartiere esercita tutti i compiti che gli sono attribuiti dai Regolamenti in materia di servizi di pubblica lettura, nell'ambito dei programmi di massima e degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale, ed in particolare provvede:
Art. 10
  1. Il Consiglio di Quartiere puo' esercitare i compiti gestionali ed il coordinamento della attivita'informativa e delle strutture del Servizio Bibliotecario di Quartiere, o attraverso la Commissione Cultura o istituendo un Comitato per la pubblica lettura di Quartiere, quale organo di consulenza del Consiglio di Quartiere stesso i cui compiti saranno definiti in sede di predisposizione del proprio Regolamento.
  2. Il Consiglio di Quartiere, al fine di favorire la piu' ampia partecipazione della cittadinanza ai servizi di pubblica lettura, puo' chiamare a far parte del Comitato per la pubblica lettura rappresentanti dell'utenza effettiva delle biblioteche di propria competenza.

Titolo III
STRUTTURE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO COMUNALE

Art. 11

  1. Le Biblioteche Comunali, svolgono i seguenti compiti e servizi:
    1. pubblica lettura: consultazione, circolazione, prestito (locale, a domicilio, all'interno della rete del Sistema Bibliotecario Comunale, tra reti locali, interbibliotecario nazionale e internazionale), visione e audizione di materiale multumediale.
    2. consulenza ed informazione documentaria e bibliografica anche in collegamento con banche dati messe a disposizione dalla Regione Toscana o da altri enti e agenzie di informazione documentaria e bibliografica o con archivi di istituzioni culturali della zona;
    3. gestione e sviluppo di sezioni di documentazione specializzata in campo scientifico-culturale o sociale e di storia locale;
    4. conservazione e restauro delle proprie dotazioni librarie, nonché' proposte per l'incremento e rinnovo del patrimonio documentario;
    5. schedatura, catalogazione e classificazione del proprio patrimonio bibliografico concorrendo alla formazione del catalogo unico del Sistema Bibliotecario Comunale;
    6. attività' culturali integrative della biblioteca in vista dello sviluppo della pubblica lettura;
    7. altre attività' previste dal proprio Regolamento.
  2. Le biblioteche di Quartiere svolgono i compiti più' strettamente attinenti all'ambito tecnico-biblioteconomico e informatico in accordo ed in collegamento col Servizio Biblioteche e Archivio - Direzione Cultura.
  3. I servizi erogati dalle Biblioteche Comunali sono di norma gratuiti.
  4. Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 35/99 "possono tuttavia essere poste a carico degli utenti le spese sostenute per l'erogazione di particolari servizi, aggiuntivi a quelli di base, che per la loro natura, per il loro funzionamento o per tipo di fornitura, comportino costi supplementari interni o esterni anche connessi all'utilizzazione di tecnologie."
Art. 12
  1. Il Servizio Biblioteche - Settore Funzionale Cultura, assicura il coordinamento delle strutture del Sistema Bibliotecario Comunale.
  2. In particolare:
    1. coordina e gestisce l'attività' delle biblioteche comunali dichiarate di interesse cittadino, ed assicura la loro integrazione nella più' vasta realtà' bibliotecaria della città' ed il loro rapporto con le istituzioni culturali;
    2. elabora e provvede alla programmazione e gestione delle attività' culturali integrative delle biblioteche di interesse cittadino;
    3. provvede alla catalogazione, alla conservazione, al restauro, all'incremento e alla valorizzazione delle raccolte documentarie di interesse storico culturale e scientifico dislocate nelle biblioteche comunali di interesse cittadino;
    4. assicura la revisione, l'integrazione e la normalizzazione delle procedure di schedatura messe in atto dalle biblioteche della rete in vista della formazione del catalogo unico automatizzato del Sistema Bibliotecario Comunale;
    5. fornisce assistenza tecnica biblioteconomica e informatica alle strutture della rete ed assicura il rispetto delle procedure bibliografiche, biblioteconomiche e documentalistiche in relazione alle normative nazionali ed internazionali e alla loro evoluzione;
    6. elabora studi e progetti per lo sviluppo evolutivo dei servizi bibliotecari;
    7. promuove ed organizza la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico in servizio nel Sistema Bibliotecario Comunale e coordina la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla Regione o da altri Enti;
    8. produce e distribuisce indici e cataloghi a stampa, bibliografie, bollettini tematici e di nuove accensioni e guide informative;
    9. cura i rapporti con gli organismi tecnici nazionali, regionali, provinciali, intercomunali o comunque interbibliotecari;
    10. coordina le attività connesse alla circolazione dei volumi e dei documenti tra tutte le strutture della rete bibliotecaria comunale nell'ottica del prestito in rete territoriale.
Art. 13
  1. I punti di lettura, sono succursali delle singole Biblioteche di Quartiere, istituiti dal Consiglio di Quartiere, per rispondere a determinate esigenze dell'utenza, opportunamente valutate e verificate, rispetto ad alcuni servizi bibliotecari (punto lettura quotidiani e riviste, consultazione catalogo e sportello prestito, ecc.) piu' capillarmente decentrati, anche in collegamento con Enti, Associazioni e comunita' come centri anziani, servizi per i giovani, ospedali, istituti scolastici, ecc.
  2. La gestione di ogni punto di lettura e' affidata alla Biblioteca di Quartiere che lo ha istituito ed e' disciplinata dal Regolamento della medesima.
Art. 14
  1. Possono aderire alla rete le strutture bibliotecarie di istituti, associazioni ed enti che ne facciano richiesta e che possiedano una dotazione libraria non inferiore ai 1500 volumi o avente un particolare valore bibliografico e siano collocate in locali propri, attrezzati con un numero di almeno 20 posti lettura.
  2. Possono altresì aderire alla rete le strutture bibliotecarie di Istituti scolastici che ne facciano richiesta, previa apposita valutazione con modalita' che saranno di volta in volta stabilite, al fine di salvaguardare le esigenze di uso pubblico e di funzionalita' didattica.
  3. Le strutture bibliotecarie collegate usufruiscono di tutti i servizi che vengono realizzati nell'ambito della rete di pubblica lettura.
Art. 15
  1. Il Consiglio Comunale, sentito il parere del Comitato per la Pubblica Lettura e del Consiglio di Quartiere interessato, delibera il collegamento alla rete urbana di pubblica lettura delle strutture di cui al precedente Art. 14.

Titolo IV
FINANZIAMENTI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 16

  1. Il finanziamento del Sistema Bibliotecario Comunale e' attribuito in sede di formazione del bilancio di previsione con appositi stanziamenti di competenza della Direzione Cultura per le attività' delle strutture centrali e di interesse cittadino ed ai Consigli di Quartiere per le strutture di Quartiere.
  2. Sulla base degli stanziamenti assegnati e dei programmi approvati possono essere erogati dal Comune e dai Consigli di Quartiere contributi o servizi a favore degli enti proprietari di strutture bibliotecarie collegate secondo le modalità' previste dal vigente Regolamento per l'erogazione dei contributi adottato dall'Amministrazione Comunale e da quello di ciascun quartiere.

Art. 17

  1. Il patrimonio comunale ad uso non abitativo, attribuito alla piena disponibilita' del Consiglio di Quartiere per l'attivita' di pubblica lettura e le biblioteche di quartiere e' destinato esclusivamente a questi scopi.
  2. Il Consiglio di Quartiere potra' provvedere inoltre alla riorganizzazione e alla ricollocazione fisica dei servizi e delle strutture esistenti in base ad una verifica dei bacini di utenza e delle esigenze territoriali emerse, compatibilmente coi limiti e le risorse economiche e di personale ad esso assegnati.
  3. Per quanto riguarda il patrimonio librario il Consiglio di Quartiere delibera gli incrementi ed acquisti finanziati con i propri stanziamenti di bilancio, nonche' le alienazioni a vario titolo.

Tabella A)

BIBLIOTECHE DI INTERESSE CITTADINO

  1. BIBLIOTECA COMUNALE CENTRALE

  2. Via Sant'Egidio, 21
  3. ARCHIVIO STORICO DEL RISORGIMENTO

  4. Via Sant'Egidio, 21
  5. BIBLIOTECA PALAGIO DI PARTE GUELFA - Fondi della Biblioteca Universita' Popolare e Biblioteca Magistrale

  6. P.ta di Parte Guelfa, 1

Tabella B)

BIBLIOTECHE COMUNALI DI QUARTIERE


Municipalità 1
 


Municipalita' 2


Municipalita' 3


Municipalita' 4


Municipalita' 5


a cura della Segreteria della Commissione consiliare permanente per gli Affari Istituzionali
Dr. Carlo Romagnoli
Data di verifica/aggiornamento : 04-01-2000