Regolamenti
REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
COMUNALE
(Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3462/93, n. 359 del 21.2.1994,
n. 68/89 del 27.3.96 e n. 1567 del 13.12.99)
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
-
Il Comune di Firenze, nell'ambito del sistema bibliotecario generale, in
applicazione del vigente Statuto, si dota di una rete urbana di pubblica
lettura opportunamente decentrata sul proprio territorio, allo scopo di
creare un sistema informativo e di servizi confacente alle esigenze della
collettivita'.
-
Con l'obiettivo di configurare sempre piu' la biblioteca come servizio
di informazione culturale a carattere multimediale dotato di tecnologie
informatiche, il Comune di Firenze si impegna ad assicurare, nell'ambito
delle proprie dotazioni di personale e di risorse finanziarie, in tutte
le strutture facenti parte della rete, l'esistenza degli standards minimi
di personale, ambienti, raccolte documentarie e attrezzature tecniche suggeriti
dai competenti organi regionali, nazionali ed internazionali.
-
Il Comune di Firenze riconosce l'importanza della dimensione comprensoriale
nell'organizzazione dei sistemi bibliotecari e puo' aderire a tutte le
forme di associazione a livello di comprensorio e di area metropolitana
previste dallo Statuto e dalla vigente legislazione regionale in materia
di biblioteche.
Art. 2
-
Il Sistema Bibliotecario Comunale - Rete urbana di Pubblica Lettura, ha
le seguenti finalità:
-
assicura la circolazione dei volumi e dei documenti nella più ampia
area territoriale possibile, a livello di rete comunale, rete provinciale,
regionale, nazionale ed oltre, in conformità col principio secondo
cui la rete costituisce la modalità ordinaria di gestione delle
attività e dei servizi documentari integrati, e lo strumento che
realizza la condivisione delle risorse interne e la piena utilizzazione
di quelle esterne, così come previsto dall' Art. 5 della L.R. 35/99.
-
concorre a promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto allo
studio ed alla cultura, anche in collegamento coi servizi culturali di
educazione permanente;
-
opera in vista di una razionale distribuzione territoriale dell'utenza,
mediante l'offerta di nuovi spazi lettura e la moltiplicazione dei punti
di accesso all'informazione documentaria e bibliografica, in cooordinamento
con le Biblioteche Statali presenti sul territorio e perseguendo la propria
integrazione nella più' vasta realtà' bibliografica della
città', anche attraverso l'informatizzazione dell'intero sistema.
-
cura la conservazione e la valorizzazione delle raccolte documentarie di
interesse cittadino e locale appartenenti al patrimonio comunale, consentendone
la visione e la consultazione al pubblico.
-
promuove lo sviluppo del diritto all'informazione e la diffusione della
lettura, anche attraverso la presentazione di libri, documentari ed audiovisivi,
nonché incontri con autori ed editori ed ogni altra manifestazione
culturale ritenuta utile allo scopo.
Art. 3
-
Il Sistema Bibliotecario Comunale si articola come rete di strutture composta
da:
-
a) le biblioteche comunali di interesse cittadino, di cui alla tabella
A) gestite dal Comune di Firenze.
-
b) le biblioteche comunali di quartiere, ed i punti di lettura istituiti
dalle biblioteche di quartiere, anche in collegamento con Enti, associazioni
e comunità, di cui alla tabella B), la cui titolarita', trattandosi
di servizi di base, e' dei Consigli di Quartiere;
-
c) le strutture bibliotecarie di proprieta' di Istituti, Associazioni od
Enti che aderiscono alla rete stessa con le modalita' previste dal presente
Regolamento;
-
d) le biblioteche di strutture scolastiche che ne facciano richiesta.
-
Le strutture della rete sono collegate attraverso un sistema informativo,
affinche' la pluralita' e l'eterogeneita' dell'informazione sia diffusa
nel modo piu' capillare possibile attraverso l'adozione di un catalogo
unico e di criteri unificati di catalogazione.
Art. 4
-
Sono biblioteche di interesse cittadino quelle nelle quali sia presente
anche uno solo dei seguenti requisiti:
-
a) una dotazione libraria di particolare consistenza;
-
b) un particolare interesse storico documentario delle raccolte;
-
c) una esauriente capacita' pluridisciplinare delle raccolte o viceversa
il loro spiccato interesse specialistico;
-
d) la capacita' di costituire tradizionalmente, al di la' dei limiti della
sua ubicazione geografica, un punto di riferimento per la generalita' dei
cittadini che usufruiscono dei servizi bibliotecari.
-
Il Consiglio Comunale, sentito il parere dei Consigli di Quartiere interessati,
all'atto dell'istituzione di ogni nuova struttura bibliotecaria, provvede
a determinarne il carattere di biblioteca di interesse cittadino o di quartiere.
Titolo II
ORGANI DEPUTATI ALLA GESTIONE DEL SISTEMA
BIBLIOTECARIO COMUNALE
Art. 5
-
Il Comune di Firenze, al fine di garantire una gestione omogenea del Sistema
Bibliotecario Comunale ed il coordinamento di tutte le strutture della
rete, istituisce il Comitato per la Pubblica Lettura.
-
Il Comitato per la Pubblica Lettura è presieduto dall'Assessore
alla Cultura,ed è composto dal Presidente della Commissione Consiliare
Cultura, dai Presidenti dei Consigli di Quartiere e dai Presidenti delle
Commissioni Cultura dei Consigli di Quartiere, dal Direttore della Direzione
Cultura e dal Dirigente del Servizio Biblioteche e Archivio.
-
Il Comitato per la Pubblica Lettura potrà' avvalersi della consulenza
degli operatori assegnati alle Biblioteche e di altre figure tecniche e
professionali del Comune di Firenze che ritenga necessarie.
Art. 6
-
Il Comune di Firenze istituisce la Conferenza per la Pubblica Lettura,
quale organo di consulenza scientifica, alla quale sono chiamati a partecipare
i rappresentanti degli Enti ed Istituzioni coinvolti ed interessati alla
diffusione dell'informazione e della pubblica lettura, fra cui l'Universita',
il Provveditorato agli Studi, la Regione Toscana, la Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze, la Biblioteca Marucelliana, le Biblioteche dei grandi
istituti di Ricerca presenti nel territorio, le Associazioni di categoria
(dei bibliotecari, dei librai ecc.) e quanti altri si ritenga opportuno
e/o necessario.
-
La Conferenza per la Pubblica Lettura e' presieduta dall'Assessore alla
Cultura, ed e' nominata dal Consiglio Comunale con provvedimento che ne
stabilisce la normativa.
Art. 7
-
Il Comitato per la Pubblica Lettura svolge le seguenti funzioni:
-
a) promuove il collegamento ed il coordinamento tra tutte le strutture
della rete del Sistema Bibliotecario Comunale, anche attraverso periodiche
consultazioni tra le stesse, e ricerca ogni forma di collaborazione con
quanti, Associazioni o Istituzioni o Enti, perseguano le finalita' espresse
dal presente Regolamento.
-
b) istruisce gli atti ed esprime pareri in ordine alle richieste di collegamento
alla rete presentate da proprietari di strutture bibliotecarie di cui all'Art.
15 del presente Regolamento.
-
c) propone criteri per l'incremento e la valorizzazione delle raccolte
documentarie conservate nelle strutture bibliotecarie dichiarate di interesse
cittadino, anche mediante consultazioni con la Conferenza di Pubblica Lettura.
-
d) presenta alla Commissione Consiliare Cultura il programma di attivita'
del Sistema Bibliotecario Comunale per l'anno successivo entro i termini
indicati dallo Statuto e dai conseguenti Regolamenti di attuazione, nonche'
dalla Legge regionale di delega in materia di biblioteche di Enti Locali,
ed elabora la relativa relazione previsionale.
-
Svolge inoltre attivita' propositiva, istruttoria e di consulenza nei confronti
della Commissione Consiliare Cultura per quanto attiene le materie di cui
al presente Regolamento ed in particolare sugli indirizzi generali ed i
programmi di intervento per lo sviluppo ed il potenziamento del Sistema
Bibliotecario Comunale, nonche' sui Regolamenti concernenti la gestione
ed il funzionamento delle biblioteche, ed ogni altro compito che sara'
ad esso attribuito dalla Commissione Consiliare Cultura con l'approvazione
del Regolamento degli Organi Istituzionali.
Art. 8
-
La Conferenza per la Pubblica Lettura ha funzioni consultive, di studio
e di proposta per il Comitato per la Pubblica Lettura.
-
2. E' convocata almeno una volta l'anno nella fase di elaborazione dei
programmi previsionali e del bilancio.
Art. 9
-
1. Il Consiglio di Quartiere esercita tutti i compiti che gli sono attribuiti
dai Regolamenti in materia di servizi di pubblica lettura, nell'ambito
dei programmi di massima e degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale,
ed in particolare provvede:
-
a) - all'approvazione dei Regolamenti delle Biblioteche di Quartiere ai
quali e' demandato di fissare:
-
un orario di apertura al pubblico che garantisca un minimo di 28 ore settimanali,
articolato nelle varie fascie orarie, avviando una sperimentazione anche
per le fascie serali, di concerto con le altre istituzioni bibliotecarie
e tenendo conto del fatto che ciascun operatore e' tenuto a rispettare
l'orario giornaliero di servizio;
-
l'accesso ai servizi di prestito e di consultazione e le varie modalita'
di erogazione del servizio;
-
le modalita' di gestione dei punti di lettura;
-
b) alla istituzione dei punti di lettura;
-
c) alla programmazione delle attivita' dirette a favorire lo sviluppo della
pubblica lettura sul proprio territorio mediante iniziative di informazione
e di promozione culturale integrative della biblioteca;
-
d) alla presentazione alla Giunta Comunale, nell'ambito del programma finanziario
annuale, di una relazione sull'attivita' svolta e di un piano di attivita'
per l'anno successivo, in tempo utile per gli adempimenti di bilancio e
per quelli derivanti dalla delega regionale in materia di Biblioteche di
Enti Locali.
Art. 10
-
Il Consiglio di Quartiere puo' esercitare i compiti gestionali ed il coordinamento
della attivita'informativa e delle strutture del Servizio Bibliotecario
di Quartiere, o attraverso la Commissione Cultura o istituendo un Comitato
per la pubblica lettura di Quartiere, quale organo di consulenza del Consiglio
di Quartiere stesso i cui compiti saranno definiti in sede di predisposizione
del proprio Regolamento.
-
Il Consiglio di Quartiere, al fine di favorire la piu' ampia partecipazione
della cittadinanza ai servizi di pubblica lettura, puo' chiamare a far
parte del Comitato per la pubblica lettura rappresentanti dell'utenza effettiva
delle biblioteche di propria competenza.
Titolo III
STRUTTURE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO COMUNALE
Art. 11
-
Le Biblioteche Comunali, svolgono i seguenti compiti e servizi:
-
pubblica lettura: consultazione, circolazione, prestito (locale, a domicilio,
all'interno della rete del Sistema Bibliotecario Comunale, tra reti locali,
interbibliotecario nazionale e internazionale), visione e audizione di
materiale multumediale.
-
consulenza ed informazione documentaria e bibliografica anche in collegamento
con banche dati messe a disposizione dalla Regione Toscana o da altri enti
e agenzie di informazione documentaria e bibliografica o con archivi di
istituzioni culturali della zona;
-
gestione e sviluppo di sezioni di documentazione specializzata in campo
scientifico-culturale o sociale e di storia locale;
-
conservazione e restauro delle proprie dotazioni librarie, nonché'
proposte per l'incremento e rinnovo del patrimonio documentario;
-
schedatura, catalogazione e classificazione del proprio patrimonio bibliografico
concorrendo alla formazione del catalogo unico del Sistema Bibliotecario
Comunale;
-
attività' culturali integrative della biblioteca in vista dello
sviluppo della pubblica lettura;
-
altre attività' previste dal proprio Regolamento.
-
Le biblioteche di Quartiere svolgono i compiti più' strettamente
attinenti all'ambito tecnico-biblioteconomico e informatico in accordo
ed in collegamento col Servizio Biblioteche e Archivio - Direzione Cultura.
-
I servizi erogati dalle Biblioteche Comunali sono di norma gratuiti.
-
Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 35/99 "possono tuttavia essere poste a
carico degli utenti le spese sostenute per l'erogazione di particolari
servizi, aggiuntivi a quelli di base, che per la loro natura, per il loro
funzionamento o per tipo di fornitura, comportino costi supplementari interni
o esterni anche connessi all'utilizzazione di tecnologie."
Art. 12
-
Il Servizio Biblioteche - Settore Funzionale Cultura, assicura il coordinamento
delle strutture del Sistema Bibliotecario Comunale.
-
In particolare:
-
coordina e gestisce l'attività' delle biblioteche comunali dichiarate
di interesse cittadino, ed assicura la loro integrazione nella più'
vasta realtà' bibliotecaria della città' ed il loro rapporto
con le istituzioni culturali;
-
elabora e provvede alla programmazione e gestione delle attività'
culturali integrative delle biblioteche di interesse cittadino;
-
provvede alla catalogazione, alla conservazione, al restauro, all'incremento
e alla valorizzazione delle raccolte documentarie di interesse storico
culturale e scientifico dislocate nelle biblioteche comunali di interesse
cittadino;
-
assicura la revisione, l'integrazione e la normalizzazione delle procedure
di schedatura messe in atto dalle biblioteche della rete in vista della
formazione del catalogo unico automatizzato del Sistema Bibliotecario Comunale;
-
fornisce assistenza tecnica biblioteconomica e informatica alle strutture
della rete ed assicura il rispetto delle procedure bibliografiche, biblioteconomiche
e documentalistiche in relazione alle normative nazionali ed internazionali
e alla loro evoluzione;
-
elabora studi e progetti per lo sviluppo evolutivo dei servizi bibliotecari;
-
promuove ed organizza la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico
in servizio nel Sistema Bibliotecario Comunale e coordina la partecipazione
ai corsi di formazione organizzati dalla Regione o da altri Enti;
-
produce e distribuisce indici e cataloghi a stampa, bibliografie, bollettini
tematici e di nuove accensioni e guide informative;
-
cura i rapporti con gli organismi tecnici nazionali, regionali, provinciali,
intercomunali o comunque interbibliotecari;
-
coordina le attività connesse alla circolazione dei volumi e dei
documenti tra tutte le strutture della rete bibliotecaria comunale nell'ottica
del prestito in rete territoriale.
Art. 13
-
I punti di lettura, sono succursali delle singole Biblioteche di Quartiere,
istituiti dal Consiglio di Quartiere, per rispondere a determinate esigenze
dell'utenza, opportunamente valutate e verificate, rispetto ad alcuni servizi
bibliotecari (punto lettura quotidiani e riviste, consultazione catalogo
e sportello prestito, ecc.) piu' capillarmente decentrati, anche in collegamento
con Enti, Associazioni e comunita' come centri anziani, servizi per i giovani,
ospedali, istituti scolastici, ecc.
-
La gestione di ogni punto di lettura e' affidata alla Biblioteca di Quartiere
che lo ha istituito ed e' disciplinata dal Regolamento della medesima.
Art. 14
-
Possono aderire alla rete le strutture bibliotecarie di istituti, associazioni
ed enti che ne facciano richiesta e che possiedano una dotazione libraria
non inferiore ai 1500 volumi o avente un particolare valore bibliografico
e siano collocate in locali propri, attrezzati con un numero di almeno
20 posti lettura.
-
Possono altresì aderire alla rete le strutture bibliotecarie di
Istituti scolastici che ne facciano richiesta, previa apposita valutazione
con modalita' che saranno di volta in volta stabilite, al fine di salvaguardare
le esigenze di uso pubblico e di funzionalita' didattica.
-
Le strutture bibliotecarie collegate usufruiscono di tutti i servizi che
vengono realizzati nell'ambito della rete di pubblica lettura.
Art. 15
-
Il Consiglio Comunale, sentito il parere del Comitato per la Pubblica Lettura
e del Consiglio di Quartiere interessato, delibera il collegamento alla
rete urbana di pubblica lettura delle strutture di cui al precedente Art.
14.
Titolo IV
FINANZIAMENTI E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Art. 16
-
Il finanziamento del Sistema Bibliotecario Comunale e' attribuito in sede
di formazione del bilancio di previsione con appositi stanziamenti di competenza
della Direzione Cultura per le attività' delle strutture centrali
e di interesse cittadino ed ai Consigli di Quartiere per le strutture di
Quartiere.
-
Sulla base degli stanziamenti assegnati e dei programmi approvati possono
essere erogati dal Comune e dai Consigli di Quartiere contributi o servizi
a favore degli enti proprietari di strutture bibliotecarie collegate secondo
le modalità' previste dal vigente Regolamento per l'erogazione dei
contributi adottato dall'Amministrazione Comunale e da quello di ciascun
quartiere.
Art. 17
-
Il patrimonio comunale ad uso non abitativo, attribuito alla piena disponibilita'
del Consiglio di Quartiere per l'attivita' di pubblica lettura e le biblioteche
di quartiere e' destinato esclusivamente a questi scopi.
-
Il Consiglio di Quartiere potra' provvedere inoltre alla riorganizzazione
e alla ricollocazione fisica dei servizi e delle strutture esistenti in
base ad una verifica dei bacini di utenza e delle esigenze territoriali
emerse, compatibilmente coi limiti e le risorse economiche e di personale
ad esso assegnati.
-
Per quanto riguarda il patrimonio librario il Consiglio di Quartiere delibera
gli incrementi ed acquisti finanziati con i propri stanziamenti di bilancio,
nonche' le alienazioni a vario titolo.
Tabella A)
BIBLIOTECHE DI INTERESSE CITTADINO
-
BIBLIOTECA COMUNALE CENTRALE
Via Sant'Egidio, 21
-
ARCHIVIO STORICO DEL RISORGIMENTO
Via Sant'Egidio, 21
-
BIBLIOTECA PALAGIO DI PARTE GUELFA - Fondi della Biblioteca Universita'
Popolare e Biblioteca Magistrale
P.ta di Parte Guelfa, 1
Tabella B)
BIBLIOTECHE COMUNALI DI QUARTIERE
Municipalità 1
-
BIBLIOTECA PIETRO THOUAR
Via Mazzetta, 10
-
BIBLIOTECA PER RAGAZZI SANTA CROCE
Via Tripoli, 34
-
PUNTO DI LETTURA VIA DELLE CARRA
Via delle Carra
Municipalita' 2
-
BIBLIOTECA DI COVERCIANO - Fioretta Mazzei
Via dell'Arcolaio, 2/a
-
BIBLIOTECA DINO PIERACCIONI
Via Nicolodi, 2
-
BIBLIOTECA DI VILLA ARRIVABENE - Libero Beghi
P.za Alberti, 1
Municipalita' 3
-
BIBLIOTECA DI VILLA BANDINI
Via di Ripoli, 118
-
PUNTO DI LETTURA del GALLUZZO
Via Senese, 206
Municipalita' 4
-
BIBILIOTECA DELL'ARGINGROSSO
Via dell'Argingrosso, 127
-
BIBLIOTECA DELL'ISOLOTTO - Luciano Gori
V.le dei Pini, 54
Municipalita' 5
-
BIBLIOTECA BUONARROTI comprensiva del CENTRO AUDIOVISIVI
Via della Villa, 1
-
BIBLIOTECA DEL GIARDINO DELL'ORTICULTURA
Via Vittorio Emanuele
a cura della Segreteria della Commissione consiliare
permanente per gli Affari Istituzionali
Dr. Carlo Romagnoli
Data di verifica/aggiornamento : 04-01-2000