REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER "EDIFICI DI CULTO ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI" E PER "CENTRI CIVICI E SOCIALI ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE."
(Deliberazioni del Consiglio comunale n. 24 del 14.05.2007 e n. 31 del 07.04.2008))
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento disciplina i criteri di utilizzazione delle somme introitate, relative ad opere di urbanizzazione secondaria, nonché le procedure di assegnazione e di erogazione contributi, per la realizzazione di opere su immobili destinati a "Edifici di culto ed altri Edifici per Servizi Religiosi" e per i "Centri Civici e Sociali Attrezzature Culturali e Sanitarie" ai sensi della Legge Regionale del 3/1/2005 n. 1 art. 120.
ART. 2 – INDIRIZZI ANNUALI
Ogni anno, con specifica deliberazione, il Consiglio Comunale stabilisce l’eventuale erogazione e fissa gli indirizzi per l’individuazione dei soggetti e delle opere aventi diritto ad ottenere i contributi di cui all’art. 1. Tale deliberazione si riferisce alle somme risultanti dal rendiconto di cui al successivo art. 3 e viene approvata dal Consiglio entro trenta giorni dall’approvazione del rendiconto stesso.
Con la stessa deliberazione il Consiglio può stabilire di non erogare tali contributi, precisando in tal caso a quali tipologie di opere di urbanizzazione secondaria destinare le somme risultanti dal rendiconto di cui al successivo art. 3, ovvero può indicare specifici criteri di indirizzo per l’assegnazione dei contributi per quella annualità, quali: percentuali attribuite entro i limiti del successivo art. 6, ambiti territoriali e tipologie delle opere ammesse, particolari categorie di soggetti esecutori tra quelli indicati ai punti A e B del successivo art. 5.
Con la medesima deliberazione il Consiglio stabilisce altresì se e con quali modalità accantonare per le stesse finalità nel bilancio dell’anno successivo le somme che, pur destinate a tali contributi, non risultassero assegnate o venissero revocate per inadempienze ai sensi del presente regolamento.
ART. 3 - DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI INTROITATI
Entro la scadenza di ogni anno, e comunque non oltre la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'anno successivo, la Giunta Comunale approva il rendiconto delle somme introitate nell'esercizio precedente, derivanti dai contributi relativi ai permessi di costruire e alle denuncie di inizio attività, dalle sanzioni in materia urbanistica ai sensi del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e della L.R. 3/1/2005 n. 1, dell'art. 37 della legge 28/2/1985 n. 47 e dell'art. 39 della Legge 23/12/1994 n. 724, della L.R. 20/10/2004 n. 53. Si computano a tali fini:
l'intera quota relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria inerente i permessi di costruire e le denuncie di inizio attività;
il 34% delle sanzioni pecuniarie;
il 40% degli oneri concessori inerenti le sanatorie degli abusi edilizi.
ART. 4 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE A CONTRIBUTO
Le entrate di cui al precedente art. 3 potranno essere utilizzate, nel rispetto degli indirizzi annuali di cui all'art. 2, per nuove opere, attrezzature ed impianti di urbanizzazione secondaria e per il restauro, manutenzione, ripristino, ristrutturazione, conservazione, messa a norma impianti (elettrico, idraulico, riscaldamento, antincendio), adeguamento igienico sanitario, abbattimento barriere architettoniche, adeguamento dei requisiti acustici passivi (L. 447/95 e norme di attuazione), contenimento consumi energetici, ampliamento e adeguamento di quelle della stessa natura già esistenti.
Non sono finanziabili le spese per l'arredo dei locali, per l'acquisto di mobili, attrezzature d'ufficio e simili.
Gli interventi proposti non devono essere già stati eseguiti al momento della richiesta dei contributi.
Gli interventi proposti, se ammessi al contributo, dovranno essere eseguiti entro e non oltre i termini temporali previsti dalla vigente normativa, ai sensi dell' art. 77 comma 3 e dell'art. 84 comma 4 della L.R. 3/1/2005. n. 1.
Ove non sia necessario nessun atto abilitativo, vengono applicati i termini previsti di cui all' art. 84 comma 4 della L.R. 3/1/2005 n. 1.
Le tipologie di intervento proposte devono essere conformi alla normativa edilizia e agli strumenti urbanistici vigenti.
ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
I soggetti che possono beneficiare del contributo sono:
A) - "Edifici di culto ed altri Edifici per Servizi Religiosi"
B) - "Centri Civici e Sociali Attrezzature Culturali e Sanitari."
Per "Edifici di culto ed altri Edifici per Servizi Religiosi"sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l’esercizio delle attività connesse, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali, e ricreative, situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste.
Per la Chiesa cattolica le richieste sono avanzate, dalle autorità Ecclesiastiche Diocesane, o dal promotore dell’intervento.
Per le altre confessioni religiose, le richieste saranno avanzate dalle rappresentanze ufficiali per le stesse riconosciute dallo Stato Italiano tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici sottoscritti con lo Stato Italiano.
Per "Centri Civici e Sociali Attrezzature Culturali e Sanitarie" si intendono altresì, oltre agli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste.
Per "Centri Civici e Sociali Attrezzature Culturali e Sanitarie" la domanda deve essere avanzata dalla proprietà o dal Legale Rappresentante.
ART. 6 - PERCENTUALI ATTRIBUITE
Qualora il Consiglio Comunale preveda l’erogazione di contributi, in base al potere di indirizzo di cui all’art. 2, questi non possono comunque superare i seguenti valori :
A) Per gli "Edifici di culto e gli altri Edifici per Servizi Religiosi", in funzione delle particolari finalità cui sono destinate le opere, la cui realizzazione compete ordinariamente a soggetti diversi dal Comune, si stabilisce una quota massima non superiore al 9% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati annualmente.
B) Per i "Centri Civici e Sociali Attrezzature Culturali e Sanitarie", da realizzarsi a cura di soggetti interessati, diversi dal Comune, si stabilisce una quota non superiore al 9% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati annualmente.
ART. 7 - BANDO PUBBLICO
Il Comune, entro 15 giorni dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui all’art. 2, predispone apposito bando pubblico con cui dà notizia dell’entità complessiva dell’accantonamento come determinato sulla base degli artt. 2, 3 e 6, nonché i soggetti e le categorie di opere ammesse a contributo; con lo stesso bando si precisano i tempi e le modalità di presentazione e di accettazione delle domande.
Il bando deve prevedere espressi criteri di rotazione tra i diversi soggetti aventi titolo all’erogazione dei contributi, e determinare gli eventuali criteri di incompatibilità per le opere che già godano di contributi economici da parte di altri Enti o soggetti di diritto pubblico.
ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza al Comune, entro il termine perentorio di 6 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di cui all’art. 7.
ART. 9 – MODULISTICA – DOCUMENTAZIONE
I modelli di presentazione delle istanze devono essere predisposti dal Comune e resi disponibili presso i competenti uffici comunali ovvero, per via telematica attraverso la Rete Civica del Comune di Firenze.
ART. 10 – PROCEDIMENTO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il Comune verificata la compatibilità delle domande pervenute con le finalità previste dalla Legge Regionale, con i requisiti indicati dal presente regolamento e con gli indirizzi annuali di cui all’art. 2, richiede, se necessario, elementi integrativi entro 30 giorni dalla presentazione della stesse.
Le istanze di contributo pervenute oltre il termine stabilito nel bando di cui all’art. 7, non possono essere accolte.
Tutte le istanze che non siano state integrate nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, saranno escluse dall’assegnazione.
ART. 11 – GRADUATORIA
Il Comune sulla base delle domande presentate complete e conformi al presente Regolamento ed al bando pubblico di cui all'art. 7, predispone due distinti elenchi per ognuna delle due tipologie ammesse a contributo, specificando sinteticamente le motivazioni dell'accoglimento in relazione agli indirizzi annuali di cui all'art. 2, l'importo totale dei lavori previsto, l'importo richiesto come contributo, ed il conseguente rapporto percentuale.
Gli importi determinati dagli oneri di urbanizzazione secondaria di cui ai precedenti art. 3 e art. 6 del presente regolamento, sono individuati con determina dirigenziale in base ai seguenti criteri:
il 20% dell'importo determinato di ogni singola categoria (Edifici di culto - Centri Civici) verrà suddiviso in parti uguali fra tutte le domande aventi diritto;
il residuo 80% dell'importo viene calcolato in percentuale ai preventivi presentati per ogni singola domanda avente diritto.
L'importo del contributo non può in ogni caso superare il 50% dell'importo totale dei lavori previsto.
ART. 12 – MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il contributo assegnato può essere erogato in un unica soluzione, ovvero in acconto per stati di avanzamento per quote non inferiori al 30% del totale, a fronte della presentazione di fatture o ricevute per opere eseguite o acquisto di materiali, per un valore rispettivamente pari al totale del preventivo di spesa ammesso. In entrambi i casi verrà applicata una ritenuta a garanzia pari al 20% dell’importo del contributo.
Lo svincolo delle ritenute a garanzia e la conseguente erogazione dell’intero contributo è subordinata alla presentazione:
- dell’attestazione di abitabilità/agibilità nonché del certificato di collaudo dell’opera, qualora richiesti dalle normative vigenti;
- della comunicazione di fine lavori e della dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori o di altro tecnico abilitato che le opere eseguite corrispondono al programma di intervento approvato.
ART. 13 – MANCATA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Nel caso vi siano, per qualunque ragione, fondi residui rispetto alla somma stanziata ai sensi dell’art. 3, gli stessi sono accantonati per aumentare la disponibilità dei fondi dell’anno successivo, nel rispetto degli indirizzi annuali di cui all’art. 2.
ART. 14 – INADEMPIENZE
Nel caso che la realizzazione delle opere da parte dei promotori dell’intervento non rispetti gli eventuali termini temporali assegnati in base al bando pubblico, le quote di finanziamento non ancora erogate possono essere revocate, contestualmente alla deliberazione di cui all’art. 3, ed essere destinate ad aumentare la disponibilità dei fondi dell’anno successivo, nel rispetto degli indirizzi annuali di cui all’art. 2.
ART. 15 – RENDICONTAZIONE ANNUALE
In sede di bilancio consuntivo viene allegata una relazione con cui si dà conto, con riferimento all’annualità del rendiconto, delle somme eventualmente accantonate per le finalità di cui al presente regolamento, nonché di quelle residuanti per effetto dell’applicazione degli art. 13 e 14. Tale rendiconto riporterà altresì l’elenco di tutte le somme erogate nell’anno in cui il consuntivo si riferisce e di quelle ancora iscritte in bilancio per le quali risultino in corso i relativi lavori con l’indicazione dei soggetti beneficiari e delle opere finanziate.
ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.
Le somme già accantonate a tale data e già oggetto di avvisi pubblici adottati dall’Amministrazione comunale vengono erogate in base ai criteri indicati negli avvisi stessi.
Per quanto non previsto dal presente regolamento e fino alla emanazione della nuova disciplina regionale, si rimanda a quanto previsto dalla vigente normativa regionale.