Regolamento di contabilità
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/2/1998, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 818 del 07/10/2002
articoli 88 - 105

 
 
CAPO IX - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA


Art. 88
(Organo di revisione economico-finanziaria)

1. Il controllo e la revisione della gestione economico finanziaria sono affidati al Collegio dei revisori.

2. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio, uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, ed uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.


Art. 89
(Mandato del Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei revisori resta in carica un triennio e, al fine di assicurare continuità alla relativa funzione di controllo, è nominato dal Consiglio comunale prima della scadenza del precedente Collegio.

2. I limiti all'affidamento degli incarichi sono quelli indicati al 18 comma, art. 104, dell'ordinamento.

3. Alla scadenza del mandato il Collegio cessante, qualora non sia stato riconfermato, redige apposita relazione per il Collegio subentrante, nella quale sono illustrati i criteri seguiti nell'attività di controllo e sono riassunte le valutazioni tratte dagli atti inerenti l'esercizio non ancora concluso.

4. I singoli revisori, oltre che alla scadenza del mandato, cessano dal loro incarico per dimissioni, decadenza, revoca o per qualsivoglia causa che renda impossibile l'espletamento dell'incarico per un periodo di tempo continuativo superiore a tre mesi. Il Consiglio comunale pronuncia la decadenza o la revoca del revisore previa contestazione all'interessato dei motivi che giustificano il provvedimento. Le dimissioni del revisore sono presentate al Presidente del Consiglio, che provvede tempestivamente ad informarne il Consiglio comunale.

5. Le dimissioni sono presentate al Presidente del Consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale che, contestualmente, provvede alla sostituzione secondo le norme previste dall'ordinamento e dal presente regolamento.

6. Alla sostituzione del revisore dimissionario, decaduto o revocato, il Consiglio comunale provvede entro 30 giorni attraverso una nuova elezione: il nuovo revisore resta in carica fino alla scadenza del Collegio.

7. I componenti del collegio uscente restano vincolati alla redazione finale sul conto consuntivo dell'ultimo anno del triennio.


Art. 90
(Attività del Collegio)

1. Il Collegio dei revisori svolge le funzioni previste dall'art. 105, comma 1, dell'ordinamento, con le modalità stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

2. L'attività di collaborazione con il Consiglio comunale si esplica mediante la certificazione dei dati contabili, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e la verifica del grado di efficienza, efficacia ed economicità dell'amministrazione comunale.

3. Nell'esercizio della propria attività il Collegio dei revisori predispone e trasmette al Consiglio comunale nei termini previsti dagli articoli 14, 23 e 46 del presente regolamento, i pareri sui seguenti atti:

  1. progetto di Bilancio annuale, Bilancio pluriennale, Relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
  2. variazioni di bilancio;
  3. relazioni relative all'andamento della gestione di cui all'art. 23.

4. Nel parere sul Bilancio e sugli altri strumenti previsionali, il Collegio valuta la legittimità, l'attendibilità, la congruità e la coerenza delle previsioni di Bilancio dei programmi e dei progetti. In particolare, attesta l'esatta quantificazione delle entrate e delle spese la cui entità è determinata da atti preesistenti al bilancio. Apprezza, anche in considerazione dei risultati conseguiti nei precedenti esercizi, l'attendibilità e la congruità delle altre previsioni di entrata e di spesa.

5. Nella relazione al Rendiconto della Gestione, il Collegio dei revisori certifica l'esatta rappresentazione e la corrispondenza delle scritture ai risultati finanziari, economici e patrimoniali ed illustra tali risultati raggiunti dalla amministrazione, in termini di efficienza, produttività ed economicità dell'attività svolta durante l'esercizio.

6. Il controllo di regolarità riguarda la gestione complessiva dell'Ente ed è svolto mediante verifiche anche a campione sugli atti, nonché sulle modalità di tenuta delle scritture contabili.


Art. 91
(Collaborazione con il Consiglio)

1. L'attività di collaborazione con il Consiglio, di cui all'art. 90, secondo comma, del presente regolamento, è svolta anche attraverso l'espletamento di compiti di carattere consultivo e propositivo relativi alle operazioni gestionali di maggior rilievo amministrativo, finanziario e patrimoniale, nonché alle fasi di esame della Relazione previsionale e programmatica, del Bilancio pluriennale, del Bilancio annuale di previsione e del Rendiconto della gestione.

2. Il Presidente del Consiglio e le commissioni consiliari, ogni volta che lo ritengano necessario, previa comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima, possono adire il parere del Collegio dei Revisori sulle materie aventi natura o riflessi economico-finanziari. Il Presidente del Consiglio o le commissioni possono richiedere pareri o sollecitare osservazioni e proposte, anche in forma scritta, tese a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione, nonché ad ottenere il miglioramento dei tempi e dei modi dell'azione amministrativa.


Art. 92
(Incompatibilità ed ineleggibilità)

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del Codice Civile, oltre a quelle previste nell'art. 102, comma 2, dell'ordinamento, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente.

2. Le cause di incompatibilità di cui al presente articolo sono estese anche ai parenti e agli affini fino al terzo grado.

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Ente o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo di vigilanza dello stesso.


Art. 93
(Modalità di funzionamento del Collegio)

1. Il Collegio dei revisori esercita le proprie funzioni in forma collegiale. Il Collegio può affidare ai singoli componenti attività di tipo istruttorio che comportino verifiche e controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie od oggetti.

2. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno una volta al mese e la relativa convocazione è disposta dal Presidente, che è comunque tenuto a porre in discussione gli argomenti richiesti dai singoli revisori.

3. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Collegio dei Revisori si ispira ai principi di comportamento stabiliti dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

4. Di ciascuna seduta del Collegio è redatto apposito verbale dal quale devono risultare le deliberazioni assunte, le dichiarazioni dei singoli revisori, i voti favorevoli e quelli contrari, nonché le astensioni con le relative motivazioni. I verbali del Collegio sono trascritti sul libro dei verbali, vidimato dal Segretario Generale o da un notaio. Il verbale è sottoscritto dai revisori presenti alla seduta.

5. I verbali e/o le comunicazioni che riflettono atti istruttori o di acquisizione di chiarimenti vanno trasmessi al Sindaco, oltre che all'organo o all'ufficio al quale il rilievo è diretto.

6. I verbali che riflettono forme di collaborazione con il Consiglio oppure il referto sulle gravi irregolarità riscontrate vanno indirizzati e trasmessi al Presidente del Consiglio. Il verbale che riflette la relazione sul conto consuntivo è trasmesso alla Giunta.

7. I revisori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso gli atti e ai documenti dell'amministrazione comunale e possono chiedere notizie sull'andamento della gestione e su specifici affari comunali.


Art. 94
(Modalità delle votazioni)

1. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno due dei suoi componenti. Il Collegio decide con voto palese e le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice: in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Non è ammissibile l'astensione salvo il verificarsi del conflitto di interessi che ne determina l'obbligo. Il voto contrario deve essere motivato e il revisore dissenziente ha il diritto di far iscrivere a verbale le ragioni del proprio dissenso. L'assenza di indicazioni nei verbali significa unanimità.


Art. 95
(Responsabilità dei revisori)

1. I componenti del collegio dei revisori adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario, rispondono della verità delle loro attestazioni e sono tenuti all'osservanza del segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.


Art. 96
(Partecipazione alle sedute della Giunta e del Consiglio)

1. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale possono invitare il collegio dei revisori a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio su espressa convocazione contenente l'ordine del giorno disposta dal Sindaco e dal Presidente stessi.

2. Su richiesta del Sindaco e del Presidente i revisori possono inserirsi nella discussione e verbalizzazione degli atti anche con pareri espressi in forma scritta.


Art. 97
(Mezzi per lo svolgimento dei compiti)

1. L'organo di revisione, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un ufficio a cui sono preposti impiegati a ciò incaricati, e dispone di appositi locali presso i quali svolge la propria attività.


Art. 98
(Compenso dei revisori)

1. Valgono, in materia di compenso dei revisori, le norme stabilite dall'art. 107 dell'ordinamento.



Capo X - IL SERVIZIO DI ECONOMATO


Art. 99
(Servizio di economato)

1. E' istituito il servizio di Economato per provvedere alle spese d'ufficio di non rilevante ammontare necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni dei servizi del Comune.

2. Il funzionamento del Servizio di Economato e la gestione del fondo di anticipazione è disciplinato da apposito regolamento.

3. Fino all'approvazione del nuovo regolamento, resterà in vigore l'attuale regolamento del servizio di economato.


Art. 100
(Altre gestioni di economato)

1. La Giunta può istituire fondi economali per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, presso altri servizi del Comune ivi compresi i servizi operanti presso i Consigli di Quartieri mediante anticipazioni su stanziamenti di loro competenza. Con l'istituzione dei servizi di cassa, la Giunta impartirà le disposizioni relative alle modalità di gestione e di rendicontazione in conformità alle disposizioni di legge.

2. I dirigenti dei servizi presso cui è istituita la gestione di economato nominano, con propria determinazione, l'agente contabile incaricato e approvano il rendiconto soggetto al riscontro della direzione Ragioneria.

3. Il parere di regolarità contabile sulle deliberazioni della Giunta riguarda anche la conformità alle disposizioni di legge in materia di servizio di economato.


Capo XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 101
(Inventario beni mobili)

1. In fase di prima applicazione dell'articolo 116 dell'ordinamento, i beni mobili non registrati acquisiti da oltre un quinquennio sono considerati interamente ammortizzati.


Art. 102
(Prima applicazione delle norme)

1. Il fondo dei residui perenti dell'esercizio 1993 e precedenti viene iscritto ogni anno nelle competenze dell'esercizio fino al suo totale esaurimento. Al termine dell'esercizio la parte non utilizzata viene accantonata nell'avanzo di amministrazione vincolato sino alla legale estinzione dei debiti.


Art. 103
(Abrogazione di norme)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le norme contenute nel precedente regolamento di contabilità.


Art. 104
(Parere di regolarità contabile su atti di gestione del personale)

1. In attesa della completa copertura dei livelli di responsabilità dei Servizi e Unità operative della Direzione Ragioneria, alla Direzione Organizzazione rimane la competenza a rilasciare il parere di regolarità contabile, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e il riscontro contabile sugli atti di spesa e di entrata relativi alle retribuzioni del personale e oneri accessori.


Art. 105
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo alla data di acquisizione dell'esecutività da parte dell'organo regionale di controllo della relativa delibera di approvazione.

 


a cura dell'Ufficio del Consiglio
data di aggiornamento 21-10-2002