| CAPO IX - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
1. Il controllo e la revisione della
gestione economico finanziaria sono affidati al Collegio dei revisori.
2. Il Collegio dei revisori è composto
da tre membri, uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili,
il quale svolge le funzioni di presidente del collegio, uno tra
gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, ed uno tra
gli iscritti all'albo dei ragionieri.
1. Il Collegio dei revisori resta in
carica un triennio e, al fine di assicurare continuità
alla relativa funzione di controllo, è nominato dal Consiglio
comunale prima della scadenza del precedente Collegio.
2. I limiti all'affidamento degli incarichi
sono quelli indicati al 18 comma, art. 104, dell'ordinamento.
3. Alla scadenza del mandato il Collegio
cessante, qualora non sia stato riconfermato, redige apposita
relazione per il Collegio subentrante, nella quale sono illustrati
i criteri seguiti nell'attività di controllo e sono riassunte
le valutazioni tratte dagli atti inerenti l'esercizio non ancora
concluso.
4. I singoli revisori, oltre che alla
scadenza del mandato, cessano dal loro incarico per dimissioni,
decadenza, revoca o per qualsivoglia causa che renda impossibile
l'espletamento dell'incarico per un periodo di tempo continuativo
superiore a tre mesi. Il Consiglio comunale pronuncia la decadenza
o la revoca del revisore previa contestazione all'interessato
dei motivi che giustificano il provvedimento. Le dimissioni del
revisore sono presentate al Presidente del Consiglio, che provvede
tempestivamente ad informarne il Consiglio comunale.
5. Le dimissioni sono presentate al
Presidente del Consiglio comunale. La decadenza è pronunciata
dal Consiglio comunale che, contestualmente, provvede alla sostituzione
secondo le norme previste dall'ordinamento e dal presente regolamento.
6. Alla sostituzione del revisore dimissionario,
decaduto o revocato, il Consiglio comunale provvede entro 30 giorni
attraverso una nuova elezione: il nuovo revisore resta in carica
fino alla scadenza del Collegio.
7. I componenti del collegio uscente
restano vincolati alla redazione finale sul conto consuntivo dell'ultimo
anno del triennio.
1. Il Collegio dei revisori svolge le
funzioni previste dall'art. 105, comma 1, dell'ordinamento, con
le modalità stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
2. L'attività di collaborazione
con il Consiglio comunale si esplica mediante la certificazione
dei dati contabili, la vigilanza sulla regolarità contabile
e finanziaria della gestione e la verifica del grado di efficienza,
efficacia ed economicità dell'amministrazione comunale.
3. Nell'esercizio della propria attività
il Collegio dei revisori predispone e trasmette al Consiglio comunale
nei termini previsti dagli articoli 14, 23 e 46 del presente regolamento,
i pareri sui seguenti atti:
4. Nel parere sul Bilancio e sugli altri
strumenti previsionali, il Collegio valuta la legittimità,
l'attendibilità, la congruità e la coerenza delle
previsioni di Bilancio dei programmi e dei progetti. In particolare,
attesta l'esatta quantificazione delle entrate e delle spese la
cui entità è determinata da atti preesistenti al bilancio.
Apprezza, anche in considerazione dei risultati conseguiti nei
precedenti esercizi, l'attendibilità e la congruità
delle altre previsioni di entrata e di spesa.
5. Nella relazione al Rendiconto della
Gestione, il Collegio dei revisori certifica l'esatta rappresentazione
e la corrispondenza delle scritture ai risultati finanziari, economici
e patrimoniali ed illustra tali risultati raggiunti dalla amministrazione,
in termini di efficienza, produttività ed economicità
dell'attività svolta durante l'esercizio.
6. Il controllo di regolarità
riguarda la gestione complessiva dell'Ente ed è svolto
mediante verifiche anche a campione sugli atti, nonché
sulle modalità di tenuta delle scritture contabili.
1. L'attività di collaborazione
con il Consiglio, di cui all'art. 90, secondo comma, del presente
regolamento, è svolta anche attraverso l'espletamento di
compiti di carattere consultivo e propositivo relativi alle operazioni
gestionali di maggior rilievo amministrativo, finanziario e patrimoniale,
nonché alle fasi di esame della Relazione previsionale
e programmatica, del Bilancio pluriennale, del Bilancio annuale
di previsione e del Rendiconto della gestione.
2. Il Presidente del Consiglio e le
commissioni consiliari, ogni volta che lo ritengano necessario,
previa comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima,
possono adire il parere del Collegio dei Revisori sulle materie
aventi natura o riflessi economico-finanziari. Il Presidente del
Consiglio o le commissioni possono richiedere pareri o sollecitare
osservazioni e proposte, anche in forma scritta, tese a conseguire
una migliore efficienza, efficacia ed economicità della
gestione, nonché ad ottenere il miglioramento dei tempi
e dei modi dell'azione amministrativa.
1. Valgono per i revisori le ipotesi
di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399
del Codice Civile, oltre a quelle previste nell'art. 102, comma
2, dell'ordinamento, intendendosi per amministratori i componenti
dell'organo esecutivo dell'Ente.
2. Le cause di incompatibilità
di cui al presente articolo sono estese anche ai parenti e agli
affini fino al terzo grado.
3. I componenti degli organi di revisione
contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Ente
o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti
al controllo di vigilanza dello stesso.
1. Il Collegio dei revisori esercita
le proprie funzioni in forma collegiale. Il Collegio può
affidare ai singoli componenti attività di tipo istruttorio
che comportino verifiche e controlli su atti e documenti riguardanti
specifiche materie od oggetti.
2. Il Collegio dei revisori si riunisce
almeno una volta al mese e la relativa convocazione è disposta
dal Presidente, che è comunque tenuto a porre in discussione
gli argomenti richiesti dai singoli revisori.
3. Nell'espletamento delle proprie funzioni
il Collegio dei Revisori si ispira ai principi di comportamento
stabiliti dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e
dei ragionieri.
4. Di ciascuna seduta del Collegio è
redatto apposito verbale dal quale devono risultare le deliberazioni
assunte, le dichiarazioni dei singoli revisori, i voti favorevoli
e quelli contrari, nonché le astensioni con le relative
motivazioni. I verbali del Collegio sono trascritti sul libro
dei verbali, vidimato dal Segretario Generale o da un notaio.
Il verbale è sottoscritto dai revisori presenti alla seduta.
5. I verbali e/o le comunicazioni che
riflettono atti istruttori o di acquisizione di chiarimenti vanno
trasmessi al Sindaco, oltre che all'organo o all'ufficio al quale
il rilievo è diretto.
6. I verbali che riflettono forme di
collaborazione con il Consiglio oppure il referto sulle gravi
irregolarità riscontrate vanno indirizzati e trasmessi
al Presidente del Consiglio. Il verbale che riflette la relazione
sul conto consuntivo è trasmesso alla Giunta.
7. I revisori, nell'esercizio delle
loro funzioni, hanno diritto di accesso gli atti e ai documenti
dell'amministrazione comunale e possono chiedere notizie sull'andamento
della gestione e su specifici affari comunali.
1. Il Collegio è validamente
costituito con la presenza di almeno due dei suoi componenti.
Il Collegio decide con voto palese e le relative deliberazioni
sono adottate a maggioranza semplice: in caso di parità
dei voti prevale il voto del Presidente. Non è ammissibile
l'astensione salvo il verificarsi del conflitto di interessi che
ne determina l'obbligo. Il voto contrario deve essere motivato
e il revisore dissenziente ha il diritto di far iscrivere a verbale
le ragioni del proprio dissenso. L'assenza di indicazioni nei
verbali significa unanimità.
1. I componenti del collegio dei revisori
adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario, rispondono
della verità delle loro attestazioni e sono tenuti all'osservanza
del segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza
per ragioni del loro ufficio.
1. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio
Comunale possono invitare il collegio dei revisori a partecipare
alle sedute della Giunta e del Consiglio su espressa convocazione
contenente l'ordine del giorno disposta dal Sindaco e dal Presidente
stessi.
2. Su richiesta del Sindaco e del Presidente
i revisori possono inserirsi nella discussione e verbalizzazione
degli atti anche con pareri espressi in forma scritta.
1. L'organo di revisione, per lo svolgimento
dei propri compiti, si avvale di un ufficio a cui sono preposti
impiegati a ciò incaricati, e dispone di appositi locali
presso i quali svolge la propria attività.
1. Valgono, in materia di compenso dei
revisori, le norme stabilite dall'art. 107 dell'ordinamento.
1. E' istituito il servizio di Economato
per provvedere alle spese d'ufficio di non rilevante ammontare
necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni dei servizi del
Comune.
2. Il funzionamento del Servizio di
Economato e la gestione del fondo di anticipazione è disciplinato
da apposito regolamento.
3. Fino all'approvazione del nuovo regolamento,
resterà in vigore l'attuale regolamento del servizio di
economato.
1. La Giunta può istituire fondi
economali per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non
rilevante ammontare, presso altri servizi del Comune ivi compresi
i servizi operanti presso i Consigli di Quartieri mediante anticipazioni
su stanziamenti di loro competenza. Con l'istituzione dei servizi
di cassa, la Giunta impartirà le disposizioni relative
alle modalità di gestione e di rendicontazione in conformità
alle disposizioni di legge.
2. I dirigenti dei servizi presso cui
è istituita la gestione di economato nominano, con propria
determinazione, l'agente contabile incaricato e approvano il rendiconto
soggetto al riscontro della direzione Ragioneria.
3. Il parere di regolarità contabile
sulle deliberazioni della Giunta riguarda anche la conformità
alle disposizioni di legge in materia di servizio di economato.
1. In fase di prima applicazione dell'articolo
116 dell'ordinamento, i beni mobili non registrati acquisiti da
oltre un quinquennio sono considerati interamente ammortizzati.
1. Il fondo dei residui perenti dell'esercizio
1993 e precedenti viene iscritto ogni anno nelle competenze dell'esercizio
fino al suo totale esaurimento. Al termine dell'esercizio la parte
non utilizzata viene accantonata nell'avanzo di amministrazione
vincolato sino alla legale estinzione dei debiti.
1. Con l'entrata in vigore del presente
regolamento cessano di avere efficacia le norme contenute nel
precedente regolamento di contabilità.
1. In attesa della completa copertura
dei livelli di responsabilità dei Servizi e Unità
operative della Direzione Ragioneria, alla Direzione Organizzazione
rimane la competenza a rilasciare il parere di regolarità
contabile, il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria e il riscontro contabile sugli atti di
spesa e di entrata relativi alle retribuzioni del personale e
oneri accessori.
1. Il presente regolamento entra in
vigore il 1° giorno del mese successivo alla data di acquisizione
dell'esecutività da parte dell'organo regionale di controllo
della relativa delibera di approvazione.
a cura dell'Ufficio del Consiglio
(Collaborazione con il Consiglio)
(Incompatibilità ed
ineleggibilità)
(Modalità di funzionamento
del Collegio)
(Modalità delle votazioni)
(Responsabilità dei
revisori)
(Partecipazione alle sedute
della Giunta e del Consiglio)
(Mezzi per lo svolgimento
dei compiti)
(Compenso dei revisori)
Capo X - IL SERVIZIO DI ECONOMATO
(Servizio di economato)
(Altre gestioni di economato)
Capo XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
(Inventario beni mobili)
(Prima applicazione delle
norme)
(Abrogazione di norme)
(Parere di regolarità
contabile su atti di gestione del personale)
(Entrata in vigore)
data di aggiornamento 21-10-2002
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