Regolamento di contabilità
articoli 67 - 87



Capo VII - GESTIONE PATRIMONIALE


Art. 67
(Inventari)

1. Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale dell'Ente si procede ogni anno alla determinazione dell'inventario dei beni mobili, dei beni immobili, dei beni immateriali e finanziari inventariabili, dei crediti e debiti di pertinenza dell'Ente nonché delle rimanenze, dei ratei e dei risconti.

2. I beni mobili e immobili di cui al comma precedente sono iscritti nel Registro degli Inventari tenuto in forma analitica dalle Direzioni Beni e Servizi, Patrimonio Immobiliare, Cultura, Sviluppo Economico e Ragioneria secondo le rispettive competenze. A tale scopo le suddette Direzioni saranno responsabili delle procedure relative agli acquisti di tali beni.

3. Ai fini della redazione dell'inventario, le Direzioni menzionate nel comma precedente, procedono, almeno una volta all'anno in occasione della redazione del Rendiconto della gestione, alla determinazione del valore da assegnare ai beni di cui al comma 1 sulla base delle disposizioni previste dall'art. 71 e 72 dell'ordinamento.

4. La Direzione Ragioneria riepiloga le risultanze inventariali di cui al comma precedente, ed aggiorna il registro dei Beni ammortizzabili tenuto a sua cura.

5. Sono da considerarsi beni mobili inventariabili i beni di non facile consumo e non fissati ad immobili, quali: mobili e arredamento; macchine d'ufficio; computer; attrezzature; automezzi; libri; strumenti musicali. Questi beni sono raggruppati nelle voci delle "Immobilizzazioni materiali" del "Conto del Patrimonio".

6. Ai fini di una corretta determinazione dei beni mobili da non inventariare sono da considerarsi di facile consumo quei beni la cui immissione in uso equivalga a consumo e/o il cui utilizzo si estingua presuntivamente in un anno (sussidi ludico/didattico/audiovisivo; riviste; manuali; oggetti fragili; biancheria, vestiario ed equipaggiamento per il personale ecc.). Non sono, altresì, inventariabili, in ragione del modico valore, i beni il cui valore unitario sia inferiore a lire 250.000, ad eccezione degli arredi mobiliari che costituiscono universalità di beni.

7. Costituisce "universalità di beni" un insieme di beni appartenenti alla stessa categoria ed aventi la stessa destinazione.

8. Sono da ricomprendersi tra i beni immateriali inventariabili: il software di proprietà e in licenza d'uso, i marchi e brevetti. Sono da ricomprendersi tra i beni finanziari inventariabili: i titoli pubblici e privati detenuti a scopo di investimento e non per motivi di impiego di liquidità ed i crediti consolidati.

9. Ai fini della corretta determinazione del valore dei beni mobili e immobili inventariabili, si iscrivono a maggior valore del bene le opere di manutenzione straordinaria.

10. Sono considerati beni immobili inventariabili i beni demaniali, i terreni, i fabbricati.

11. Le opere realizzate direttamente dal Comune sono inventariate al momento della loro consegna, effettuata dal Servizio responsabile della realizzazione, alla Direzione Patrimonio Immobiliare, per quanto riguarda i beni immobili, ed ai Servizi che ne fanno uso per quanto riguarda i beni mobili, previa comunicazione alla Direzione Beni e Servizi.


SEZIONE I

BENI MOBILI


Art. 68
(Inventario dei beni mobili)

1. La direzione Beni e Servizi è responsabile della tenuta degli inventari dei beni mobili e dei beni mobili iscritti nei pubblici registri. Almeno una volta all'anno, in occasione del Rendiconto della gestione, contabilizza tali beni sulla base dei criteri indicati dagli artt. 71 e 72 dell'ordinamento.

2. L'inventario generale è tenuto in forma analitica con i beni classificati in categorie, sottocategorie e articoli. Ciascun bene è identificabile da un numero progressivo di etichetta che può venire apposto anche sul bene stesso. I beni sono identificati dalla descrizione, dagli estremi della fattura di acquisto, dall'ordine o da altra documentazione di acquisizione. Nell'Inventario Generale sono anche riportati, oltre agli elementi identificativi del bene: il valore originariamente assegnatogli, gli indici di ammortamento, il valore residuo. Ogni modifica del valore del bene viene riportata nell'Inventario Generale.

3. Nell'Inventario Generale sono indicati i responsabili dei Servizi ai quali i beni sono destinati nonché i soggetti consegnatari di cui al successivo articolo.

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ai fini della redazione del Rendiconto della gestione, la Direzione Beni e Servizi invia alla Direzione Ragioneria le risultanze relative alla valutazione dei beni iscritti nell'inventario.

5. I beni mobili inventariabili il cui valore unitario non supera un milione di lire sono interamente ammortizzati nell'anno della loro acquisizione.

6. I beni iscritti in inventario, già ammortizzati nel conto economico secondo quanto previsto dagli art. 71 e 117 dell'ordinamento, rimarranno registrati nel suddetto inventario fino al loro scarico, col valore di "zero" lire.

7. Fanno parte dell'inventario dei beni mobili le immobilizzazioni immateriali che, a questo proposito, vengono iscritte in apposite classi di valori.

8. I modelli, i verbali, le schede inventariali sono predisposte con strumenti informatici.


Art. 69
(Inventario dei Beni mobili artistici)

1. La Direzione Cultura è responsabile della tenuta degli inventari degli oggetti d'arte di proprietà del Comune o ad esso affidati, che sono annotati in apposito registro e contrassegnati con numero progressivo da applicarsi all'opera stessa quando la natura dell'opera lo consenta.

2. Di ogni opera e di ogni oggetto è inoltre redatta la scheda di catalogazione scientifica corredata di fotografia.

3. Ogni scheda deve contenere oltre la descrizione dell'opera d'arte, il numero del registro generale di inventario, la collocazione, la provenienza e l'annotazione di restauri, partecipazione a mostre, spostamenti ed ogni altra informazione che potrà risultare utile per la conoscenza dell'opera stessa.

4. Periodicamente si provvede alla verifica della consistenza dei materiali in confronto agli inventari.

5. Una volta all'anno, in occasione del Rendiconto della gestione, la Direzione Cultura contabilizza tali beni sulla base dei criteri indicati dall'ordinamento per i beni demaniali.


Art. 70
(Consegnatario dei beni mobili)

1. I beni mobili inventariabili sono dati in consegna per l'uso e la vigilanza , con apposito verbale, dal Direttore della Direzione Beni e Servizi o suo delegato, ai soggetti individuati dai responsabili dei servizi destinatari dei beni stessi, definiti consegnatari come da R.D. 827/1924. In mancanza di tale individuazione o in caso di non sostituzione di consegnatari uscenti, i beni saranno considerati a tutti gli effetti di legge in consegna al dirigente del Servizio.

2. Nel caso di scuole o di altri Enti o Associazioni che abbiano ricevuto beni di proprietà dell'Ente, i consegnatari saranno individuati nei relativi dirigenti.

3. I verbali di consegna, contenenti analitica elencazione e descrizione dei beni, sono redatti in duplice copia di cui una Ë conservata dalla Direzione Beni e Servizi e l'altra dal soggetto responsabile dei beni ricevuti per l'uso e la vigilanza. Nel caso in cui subentri un nuovo consegnatario, dovrà essere redatto verbale di passaggio di cui una copia verrà trasmessa alla Direzione Beni e Servizi.

4. I consegnatari ricevono inoltre, all'atto delle nuove iscrizioni di beni sul rispettivo inventario, una scheda che riporta gli estremi dei dati contenuti nell'Inventario Generale, la quale dovrà essere conservata insieme all'elenco dei beni inizialmente consegnati fino alla redazione di un nuovo verbale. Di ogni variazione straordinaria o trasferimento di beni il consegnatario dovrà dare tempestiva comunicazione, con le modalità di cui al successivo articolo 71, alla Direzione Beni e Servizi per l'aggiornamento dei dati sull'Inventario generale.

5. I suddetti consegnatari provvedono alla verifica della rispondenza dei beni mobili in consegna con le risultanze loro trasmesse dalla Direzione Beni e Servizi alla chiusura dell'esercizio finanziario, con il Modello 24 di cui al D.P.R. 194/96 "Conto del consegnatario dei beni", sottoscritto dal Direttore della suddetta direzione. Entro trenta giorni dalla trasmissione questo dovrà essere riconsegnato alla Direzione Beni e Servizi, debitamente sottoscritto dal consegnatario affinché sia possibile la trasmissione di tali risultanze alla Direzione Ragioneria entro i termini di cui all'art. 63 del presente regolamento.


Art. 71
(Inventario, carico e scarico di beni mobili)

1. I beni mobili sono iscritti in inventario e imputati ai vari Servizi dalla Direzione Beni e Servizi sulla base di:

  1. documentazioni di acquisti effettuati dalla Direzione Beni e Servizi;
  2. buoni di uscita dai magazzini;
  3. documentazioni di acquisto trasmesse alla Direzione Beni e Servizi dai Servizi che vi provvedono autonomamente;
  4. documentazioni relative a donazioni o altri titoli di immissione in proprietà;
  5. verbali di passaggio tra consegnatari, controfirmati dai relativi responsabili dei Servizi;
  6. ricognizioni straordinarie.

2. La radiazione dei beni dagli inventari per furti, smarrimenti, deterioramenti, fuori uso, cessioni è disposta con richiesta motivata e documentata del responsabile del Servizio a cui sono consegnati in uso e deve essere effettuata dalla Direzione Beni e Servizi a cui il consegnatario dei beni deve fornire i dati necessari. Nel caso di furto o smarrimento la documentazione dovrà comprendere anche copia della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

3. In caso di danni derivanti da omessa o insufficiente conservazione del bene da parte del consegnatario, la Direzione Beni e Servizi, su proposta del dirigente della Direzione a cui il bene era in uso, provvederà ad adottare apposita procedura volta alla reintegrazione del denaro e all'accertamento delle responsabilità.


Art. 72
(Contabilizzazione dei beni mobili non inventariabili)

1. La contabilizzazione dei beni di facile consumo avviene con buoni di carico e di scarico emessi in conto della gestione di magazzino dalla Direzione Beni e Servizi, per i beni in deposito presso i propri magazzini e di ogni altro servizio che utilizza il bene. Tali buoni sono conservati in copia per un periodo di almeno tre anni.

2. Il dirigente del Servizio cui siano stati consegnati per l'uso altri beni non inventariabili avrà cura di predisporre ed aggiornare un sistema di catalogazione di tali beni sulla base delle disposizioni fornite dalla Direzione Beni e Servizi.


Art. 73
(Automezzi e veicoli a motore)

1. Gli automezzi e veicoli a motore sono dati in consegna per l'uso e la vigilanza , con apposito verbale, dal Direttore della Direzione Beni e Servizi o suo delegato, ai dirigenti dei Servizi che controlleranno l'uso degli automezzi e dei veicoli a motore, accertando che l'utilizzazione sia effettuata esclusivamente per esigenze di servizio e che chi usa il veicolo indichi gli orari e i luoghi di destinazione su apposito registro da tenere nell'automezzo.

2. Il rifornimento dei carburanti viene eseguito con tessera magnetica, che deve essere conservata a cura dei consegnatari; la registrazione del prelievo può essere automatica, dove vi è un distributore di questo tipo, o manuale, in quei reparti privi di sistema automatico.

3. Il prelievo del lubrificante sarà eseguito presso i distributori che provvederanno alla registrazione su apposito modulo.

4. La registrazione delle spese per il carburante, lubrificante, manutenzione ordinaria e straordinaria sarà eseguita presso l'Autoparco comunale per tutti quei veicoli che effettuano la manutenzione ed i rifornimenti presso tale struttura. Per quei reparti che avranno altri sistemi di rifornimento dovranno essere tenuti appositi registri manuali od informatizzati per le annotazioni sopra indicate.


SEZIONE II

BENI IMMOBILI


Art. 74
(Inventario dei beni immobili)

1. La direzione Patrimonio Immobiliare è responsabile della tenuta degli inventari dei beni immobili inventariabili.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ai fini della redazione del Rendiconto della gestione, la Direzione Patrimonio immobiliare invia alla Direzione Ragioneria le risultanze relative alla valutazione dei beni iscritti nell'inventario.

3. Le iscrizioni nell'Inventario Generale sono tenute a cura dell'Ufficio della Direzione Patrimonio Immobiliare competente. Queste avvengono:

  1. per i beni acquistati: alla consegna del bene;
  2. per le opere realizzate: al collaudo o comunque alla presa in consegna da parte del responsabile del servizio competente;
  3. per le opere in corso di realizzazione: almeno a chiusura dell'esercizio in base agli stati di avanzamento delle opere.

4. Nell'Inventario sono riportati, oltre agli estremi che identificano il bene: il valore originariamente assegnato allo stesso, il valore ammortizzato, il valore residuo, nonché i criteri di ammortamento definiti. Nell'Inventario sono inoltre indicati i riferimenti al servizio ed al centro di responsabilità al cui funzionamento il bene Ë destinato o al quale il rapporto giuridico Ë attribuito.

5. I responsabili dei servizi utilizzatori dei beni conservano e annotano su apposite schede analitiche intestate ai beni utilizzati, contenenti per ogni unità elementare di rilevazione i dati ritenuti necessari alla loro esatta identificazione e descrizione, nonché le variazioni intervenute nello stato di conservazione dei beni, e comunicano tali risultanze, almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, alla Direzione Patrimonio Immobiliare per la determinazione dell'inventario.

6. Le schede inventariali, i registri, le variazioni e le informazioni di cui ai precedenti commi sono predisposti e movimentati con strumenti informatici.


Art. 75
(Beni demaniali)

1. I beni demaniali, ivi compresi i diritti reali su beni altrui assoggettati al regime del demanio, sono inclusi, sulla base dell'art. 72 dell'ordinamento, nel conto del patrimonio secondo la loro specifica destinazione

2. Per i beni demaniali è stabilita la seguente destinazione:

  1. beni di uso generale, al cui godimento è istituzionalmente ammessa l'intera collettività;
  2. beni di uso diretto, che sono utilizzati dagli uffici comunali per svolgere le loro attività istituzionali e per rendere servizi alla collettività;
  3. beni di uso particolare, la cui utilizzazione è concessa, in modo occasionale o durevole, a specifici soggetti terzi;

3. I beni di cui al precedente comma, lettera c) sono assegnati al Servizio Patrimonio. I beni di cui al precedente comma, lettere a) e b) sono assegnati dal Sindaco ai singoli servizi.

4. L'uso particolare dei beni demaniali, qualora abbia carattere durevole, è concesso dalla Giunta; qualora l'uso di tali beni abbia carattere occasionale e temporaneo è concesso dal Sindaco.

5. Salvo quanto previsto dal comma successivo, l'uso particolare di beni demaniali è concesso esclusivamente a titolo oneroso.

6. L'uso particolare dei beni demaniali può essere concesso in maniera non occasionale, a particolari condizioni, alle libere forme associative che perseguono fini sociali di specifica rilevanza pubblica, secondo quanto previsto dallo Statuto, nonché ad enti a partecipazione comunale, fondazioni, enti pubblici ed articolazioni decentrate dello Stato.


Art. 76
(Beni immobili patrimoniali)

1. I beni immobili patrimoniali, rappresentati da terreni e fabbricati, si distinguono in:

  1. beni utilizzati direttamente per lo svolgimento delle attività istituzionali del Comune;
  2. beni destinati a edilizia residenziale pubblica;
  3. beni da reddito e altri beni immobili.

2. I beni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma sono assegnati al competente Servizio della Direzione Patrimonio Immobiliare. I beni di cui alla lettera a) del precedente comma sono assegnati dal Sindaco ai singoli servizi.

3. Ai beni utilizzati direttamente dagli uffici comunali, ovvero dati in concessione o locazione a terzi, escluso i beni di cui al punto b), si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto del precedente articolo.

4. Per i beni di cui al punto b), si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia.


Art. 77
(Consegnatari dei beni immobili)

1. I beni immobili sono dati in consegna per la gestione, dalla Direzione Patrimonio Immobiliare, con apposito verbale, ai dirigenti responsabili dei servizi utilizzatori.

2. I dirigenti sono responsabili della corretta conservazione dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno possa derivare al Comune da loro azioni od omissioni.

3. Essi devono segnalare tempestivamente qualsiasi esigenza di manutenzione o di ristrutturazione dei beni immobili e devono informare gli uffici competenti di qualsiasi evento che renda necessario intraprendere azioni a difesa della proprietà dei beni.


SEZIONE III

ATTIVITA' FINANZIARIE IMMOBILIZZATE

Art. 78
(Attività finanziarie immobilizzate)


1. L'inventario dei titoli, delle partecipazioni ed ogni altra attività finanziaria detenuta a scopo di investimento è tenuto a cura del Servizio Partecipazioni nell'ambito della Direzione Sviluppo Economico.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ai fini della redazione del Rendiconto della gestione, la Direzione Sviluppo Economico invia alla Direzione Ragioneria le risultanze relative alla valutazione di tali attività iscritte nell'inventario.


SEZIONE IV

VALORI NUMERARI E MOBILIARI ED ALTRI

RAPPORTI GIURIDICI

Art. 79
(Valori numerari e mobiliari ed altri rapporti giuridici)


1. I crediti, i debiti, i titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione, partecipano alla determinazione del patrimonio dell'Ente.

2. L'inventario dei crediti, dei debiti , dei titoli e degli altri rapporti giuridici è tenuto a cura della Direzione Ragioneria.


Capo VIII - IL SERVIZIO DI TESORERIA



Art. 80
(Affidamento del servizio di tesoreria)

1. Il servizio di Tesoreria è affidato ad istituto autorizzato a svolgere l'attività bancaria, previo espletamento di gara a licitazione privata secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni.

2. Qualora sia motivata la convenienza e il pubblico interesse, il servizio può essere affidato, in regime di proroga, al tesoriere in carica per una sola volta e per un uguale periodo di tempo rispetto all'affidamento disposto a seguito della procedura di cui al comma precedente.

3. L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio Comunale nel rispetto delle norme stabilite dall'ordinamento e dal presente regolamento.


Art. 81
(Trasmissione di atti al tesoriere)

1. Al tesoriere è trasmessa, all'inizio di ogni esercizio, copia del bilancio di previsione esecutivo a norma di legge, o in mancanza, copia del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio Comunale corredato della deliberazione consiliare di autorizzazione all'esercizio provvisorio.

2. Entro lo stesso termine, al tesoriere è trasmesso l'elenco dei residui attivi e passivi presunti, così come risultano alla chiusura del precedente esercizio. Al momento dell'approvazione del Rendiconto tale elenco verrà sostituito con quello dei residui accertati.

3. Nel corso dell'esercizio, sono trasmesse al tesoriere tutte le deliberazioni, debitamente esecutive, di variazione e di prelevamento di quote del Fondo di riserva, nonché le variazioni agli stanziamenti stabiliti dal Consiglio Comunale.

4. Al tesoriere sono trasmessi i provvedimenti di nomina degli amministratori, nonché gli esemplari della firma dei dirigenti incaricati di sottoscrivere i titoli di entrata e di spesa.

5. Alla trasmissione al tesoriere degli atti di cui al presente articolo provvede la Direzione di Ragioneria.


Art. 82
(Attività connesse alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese)

1. Il tesoriere è tenuto ad accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, i versamenti di somme effettuati da terzi a qualunque titolo, anche senza la preventiva emissione dell'ordinativo di incasso.

2. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza su bollette automatizzate in uso nei sistemi informatizzati di gestione della tesoreria, la cui numerazione in ordine cronologico per esercizio finanziario viene conferita all'atto della compilazione. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sull'ordinativo di incasso .

3. Le entrate registrate nel sistema informatico al momento della riscossione e del rilascio della quietanza, sono comunicate all'Ente mediante un rapporto giornaliero degli incassi, da cui risultano distintamente:

  1. il totale delle riscossioni effettuate, annotate secondo le disposizioni di legge che disciplinano la tesoreria unica;
  2. gli ordinativi d'incasso eseguiti, indicati distintamente con numero, importo e debitore per ciascuno di essi;
  3. le somme riscosse senza ordinativo d'incasso indicate singolarmente per numero di quietanza, importo, nominativo del debitore, e documentate con la secondo copia della bolletta di cui al comma 2;
  4. gli ordinativi d'incasso non ancora eseguiti totalmente o parzialmente.

4. La prova documentale delle riscossioni eseguite è costituita dalla prima copia delle quietanze rilasciate e dalle rilevazioni cronologiche effettuate nelle giornaliere di cassa.

5. L'utilizzo delle bollette di cui al comma 2 è autorizzato mediante verbale di avvio di ciascun fascicolo, a cura del Direttore di Ragioneria, o suo delegato. Il supporto cartaceo è fornito a cura e spese del tesoriere.

6. Nell'effettuare il pagamento dei mandati il tesoriere è tenuto al rispetto di tutte le condizioni di legittimità previste dall'ordinamento. L'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui può essere effettuata solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal Direttore di ragioneria e consegnato al tesoriere.

7. Gli ordinativi di riscossione e di pagamento sono trasmessi al tesoriere unitamente alla distinta, numerata, datata e sottoscritta dal Direttore di Ragioneria, o da un suo delegato, contenente gli estremi degli ordinativi stessi in ordine progressivo. Entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento della distinta, di norma il tesoriere provvede al pagamento del mandato.

8. Qualora l'estinzione del mandato di pagamento debba avvenire tramite giro fondi presso la Banca d'Italia, la distinta, con gli ordini di pagamento, deve pervenire al servizio di tesoreria entro il quinto giorno lavorativo antecedente a quello della scadenza.


Art. 83
(Estinzione dei mandati di pagamento)

1. Il tesoriere, su disposizione della Direzione di Ragioneria, può provvedere all'estinzione del mandato oltreché mediante pagamento presso il proprio ufficio, anche ricorrendo ad una delle seguenti forme alternative:

  1. accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
  2. commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;
  3. commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente.

2. Il servizio finanziario può disporre una delle forme di accredito di cui sopra soltanto a seguito di richiesta scritta del creditore, con espressa annotazione sui titoli.

3. Qualora al termine dell'esercizio risultino mandati interamente o parzialmente non pagati, il tesoriere provvede all'estinzione mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Analogamente, per i mandati di pagamento delle retribuzioni del personale, che risultassero non estinti al termine del mese successivo a quello cui la retribuzione si riferisce, il tesoriere provvede alla loro estinzione mediante commutazione in vaglia postale ordinario localizzato, con spese a carico del destinatario. A tal fine l'Ente dovrà provvedere ad un'adeguata informativa del personale interessato, e comunicare al servizio tesoreria l'indirizzo ove localizzare il vaglia.

4. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'Ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

5. Su richiesta dell'Ente, il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale.


Art. 84
(Contabilità del servizio di Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria si avvale di tecnologie informatiche tali da consentire l'interscambio con l'ente dei dati e della documentazione relativi alla gestione delle riscossioni, dei pagamenti e delle altre operazioni oggetto del servizio. Il programma informativo ed il supporto cartaceo relativo sono tali da assicurare la completezza e l'immodificabilità delle scritture attinenti alle operazioni oggetto del servizio.

2. Il tesoriere cura la tenuta di una contabilità, atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria.

3. La contabilità di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione, evidenziando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate di cassa.

4. La contabilità di tesoreria è tenuta in osservanza delle norme di legge sulla tesoreria unica.


Art. 85
(Gestione di titoli e valori)

1. I movimenti di consegna, prelievo e restituzione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, sono disposti dal responsabile del servizio che gestisce il rapporto cui il deposito si riferisce, con ordinativi sottoscritti dallo stesso.

2. Gli ordinativi di cui sopra contengono tutte le indicazioni necessarie ad identificare il soggetto depositante, la causale ed il tipo di deposito e sono dotati di numerazione progressiva. Una loro copia è rimessa alla Direzione Ragioneria entro cinque giorni dall'emissione.

3. Nello stesso modo si opera per il trasferimento in gestione al tesoriere dei titoli di proprietà del Comune.

4. I movimenti in numerario, di cui al primo comma, sono rilevati con imputazione ai servizi per conto di terzi e regolarizzati con l'emissione degli ordinativi di entrata e di uscita trimestralmente, in sede di verifica ordinaria di cassa.


Art. 86
(Responsabilità del tesoriere e vigilanza)

1. Il tesoriere, entro il 28 febbraio di ogni anno, deve rendere all'Ente il conto della propria gestione di cassa. Tale conto, predisposto secondo il modello ministeriale, è sottoposto alla parifica dei suoi dati con le scritture dell'Ente, attestata dal Direttore di Ragioneria. Il conto del tesoriere è corredato dalla documentazione prevista dall'art. 67, comma 2, dell'ordinamento.

2. Il tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino non conformi alle disposizioni della legge e del presente regolamento. E' inoltre responsabile della riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio.

3. Il tesoriere informa il Comune di ogni irregolarità o impedimento riscontrati e attiva ogni procedura utile per il buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento.

4. Il tesoriere cura la tempestiva comunicazione delle riscossioni, avvenute senza l'emissione degli ordinativi, affinché l'ente perfezioni l'emissione del titolo nel termine massimo di quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso.

5. Il tesoriere, sulla base di quanto stabilito all'art. 32 comma 4 del presente regolamento, opera i prelievi delle somme giacenti sui conti correnti postali, richiedendo la regolarizzazione all'Ente nel caso di mancanza dell'ordinativo di incasso.

6. La Direzione Ragioneria esercita una continua vigilanza sul servizio di tesoreria ed effettua riscontri in ordine agli adempimenti previsti dalla legge e al presente regolamento.


Art. 87
(Verifiche di cassa)

1. Il responsabile della Direzione Ragioneria, o un suo delegato, provvede entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica dei fondi di cassa e degli altri titoli e valori gestiti dal tesoriere, nonché dello stato delle riscossioni e dei pagamenti.

2. Alle operazioni di verifica di cassa di cui al precedente comma partecipa un componente della Giunta.

3. Le operazioni di verifica sono verbalizzate con conservazione agli atti del tesoriere e del Comune del verbale sottoscritto da tutti i convenuti.

4. Ulteriori verifiche possono essere disposte in qualsiasi momento dalla Giunta e dal Direttore di Ragioneria. Le verifiche straordinarie sono disciplinate dall'art. 65 dell'ordinamento.

5. Il Collegio dei Revisori dei conti provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli adempimenti contabili di cui all'art. 75 dell'ordinamento.

6. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:

  1. aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
  2. conservazione del verbale delle verifica ordinarie e straordinarie di cassa di cui agli art. 64 e 65 dell'ordinamento;
  3. conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge.