1. Ai fini della determinazione della
consistenza patrimoniale dell'Ente si procede ogni anno alla determinazione
dell'inventario dei beni mobili, dei beni immobili, dei beni immateriali
e finanziari inventariabili, dei crediti e debiti di pertinenza
dell'Ente nonché delle rimanenze, dei ratei e dei risconti.
2. I beni mobili e immobili di cui al
comma precedente sono iscritti nel Registro degli Inventari tenuto
in forma analitica dalle Direzioni Beni e Servizi, Patrimonio
Immobiliare, Cultura, Sviluppo Economico e Ragioneria secondo
le rispettive competenze. A tale scopo le suddette Direzioni saranno
responsabili delle procedure relative agli acquisti di tali beni.
3. Ai fini della redazione dell'inventario,
le Direzioni menzionate nel comma precedente, procedono, almeno
una volta all'anno in occasione della redazione del Rendiconto
della gestione, alla determinazione del valore da assegnare ai
beni di cui al comma 1 sulla base delle disposizioni previste
dall'art. 71 e 72 dell'ordinamento.
4. La Direzione Ragioneria riepiloga
le risultanze inventariali di cui al comma precedente, ed aggiorna
il registro dei Beni ammortizzabili tenuto a sua cura.
5. Sono da considerarsi beni mobili
inventariabili i beni di non facile consumo e non fissati ad immobili,
quali: mobili e arredamento; macchine d'ufficio; computer; attrezzature;
automezzi; libri; strumenti musicali. Questi beni sono raggruppati
nelle voci delle "Immobilizzazioni materiali" del "Conto
del Patrimonio".
6. Ai fini di una corretta determinazione
dei beni mobili da non inventariare sono da considerarsi di facile
consumo quei beni la cui immissione in uso equivalga a consumo
e/o il cui utilizzo si estingua presuntivamente in un anno (sussidi
ludico/didattico/audiovisivo; riviste; manuali; oggetti fragili;
biancheria, vestiario ed equipaggiamento per il personale ecc.).
Non sono, altresì, inventariabili, in ragione del modico
valore, i beni il cui valore unitario sia inferiore a lire 250.000,
ad eccezione degli arredi mobiliari che costituiscono universalità
di beni.
7. Costituisce "universalità
di beni" un insieme di beni appartenenti alla stessa categoria
ed aventi la stessa destinazione.
8. Sono da ricomprendersi tra i beni
immateriali inventariabili: il software di proprietà e
in licenza d'uso, i marchi e brevetti. Sono da ricomprendersi
tra i beni finanziari inventariabili: i titoli pubblici e privati
detenuti a scopo di investimento e non per motivi di impiego di
liquidità ed i crediti consolidati.
9. Ai fini della corretta determinazione
del valore dei beni mobili e immobili inventariabili, si iscrivono
a maggior valore del bene le opere di manutenzione straordinaria.
10. Sono considerati beni immobili inventariabili
i beni demaniali, i terreni, i fabbricati.
11. Le opere realizzate direttamente
dal Comune sono inventariate al momento della loro consegna, effettuata
dal Servizio responsabile della realizzazione, alla Direzione
Patrimonio Immobiliare, per quanto riguarda i beni immobili, ed
ai Servizi che ne fanno uso per quanto riguarda i beni mobili,
previa comunicazione alla Direzione Beni e Servizi.
1. La direzione Beni e Servizi è
responsabile della tenuta degli inventari dei beni mobili e dei
beni mobili iscritti nei pubblici registri. Almeno una volta all'anno,
in occasione del Rendiconto della gestione, contabilizza tali
beni sulla base dei criteri indicati dagli artt. 71 e 72 dell'ordinamento.
2. L'inventario generale è tenuto
in forma analitica con i beni classificati in categorie, sottocategorie
e articoli. Ciascun bene è identificabile da un numero
progressivo di etichetta che può venire apposto anche sul
bene stesso. I beni sono identificati dalla descrizione, dagli
estremi della fattura di acquisto, dall'ordine o da altra documentazione
di acquisizione. Nell'Inventario Generale sono anche riportati,
oltre agli elementi identificativi del bene: il valore originariamente
assegnatogli, gli indici di ammortamento, il valore residuo. Ogni
modifica del valore del bene viene riportata nell'Inventario Generale.
3. Nell'Inventario Generale sono indicati
i responsabili dei Servizi ai quali i beni sono destinati nonché
i soggetti consegnatari di cui al successivo articolo.
4. Entro il 28 febbraio di ogni anno,
ai fini della redazione del Rendiconto della gestione, la Direzione
Beni e Servizi invia alla Direzione Ragioneria le risultanze relative
alla valutazione dei beni iscritti nell'inventario.
5. I beni mobili inventariabili il cui
valore unitario non supera un milione di lire sono interamente
ammortizzati nell'anno della loro acquisizione.
6. I beni iscritti in inventario, già
ammortizzati nel conto economico secondo quanto previsto dagli
art. 71 e 117 dell'ordinamento, rimarranno registrati nel suddetto
inventario fino al loro scarico, col valore di "zero"
lire.
7. Fanno parte dell'inventario dei beni
mobili le immobilizzazioni immateriali che, a questo proposito,
vengono iscritte in apposite classi di valori.
8. I modelli, i verbali, le schede inventariali
sono predisposte con strumenti informatici.
1. La Direzione Cultura è responsabile
della tenuta degli inventari degli oggetti d'arte di proprietà
del Comune o ad esso affidati, che sono annotati in apposito registro
e contrassegnati con numero progressivo da applicarsi all'opera
stessa quando la natura dell'opera lo consenta.
2. Di ogni opera e di ogni oggetto è
inoltre redatta la scheda di catalogazione scientifica corredata
di fotografia.
3. Ogni scheda deve contenere oltre
la descrizione dell'opera d'arte, il numero del registro generale
di inventario, la collocazione, la provenienza e l'annotazione
di restauri, partecipazione a mostre, spostamenti ed ogni altra
informazione che potrà risultare utile per la conoscenza
dell'opera stessa.
4. Periodicamente si provvede alla verifica
della consistenza dei materiali in confronto agli inventari.
5. Una volta all'anno, in occasione
del Rendiconto della gestione, la Direzione Cultura contabilizza
tali beni sulla base dei criteri indicati dall'ordinamento per
i beni demaniali.
1. I beni mobili inventariabili sono
dati in consegna per l'uso e la vigilanza , con apposito verbale,
dal Direttore della Direzione Beni e Servizi o suo delegato, ai
soggetti individuati dai responsabili dei servizi destinatari
dei beni stessi, definiti consegnatari come da R.D. 827/1924.
In mancanza di tale individuazione o in caso di non sostituzione
di consegnatari uscenti, i beni saranno considerati a tutti gli
effetti di legge in consegna al dirigente del Servizio.
2. Nel caso di scuole o di altri Enti
o Associazioni che abbiano ricevuto beni di proprietà dell'Ente,
i consegnatari saranno individuati nei relativi dirigenti.
3. I verbali di consegna, contenenti
analitica elencazione e descrizione dei beni, sono redatti in
duplice copia di cui una Ë conservata dalla Direzione Beni
e Servizi e l'altra dal soggetto responsabile dei beni ricevuti
per l'uso e la vigilanza. Nel caso in cui subentri un nuovo consegnatario,
dovrà essere redatto verbale di passaggio di cui una copia
verrà trasmessa alla Direzione Beni e Servizi.
4. I consegnatari ricevono inoltre,
all'atto delle nuove iscrizioni di beni sul rispettivo inventario,
una scheda che riporta gli estremi dei dati contenuti nell'Inventario
Generale, la quale dovrà essere conservata insieme all'elenco
dei beni inizialmente consegnati fino alla redazione di un nuovo
verbale. Di ogni variazione straordinaria o trasferimento di beni
il consegnatario dovrà dare tempestiva comunicazione, con
le modalità di cui al successivo articolo 71, alla Direzione
Beni e Servizi per l'aggiornamento dei dati sull'Inventario generale.
5. I suddetti consegnatari provvedono
alla verifica della rispondenza dei beni mobili in consegna con
le risultanze loro trasmesse dalla Direzione Beni e Servizi alla
chiusura dell'esercizio finanziario, con il Modello 24 di cui
al D.P.R. 194/96 "Conto del consegnatario dei beni",
sottoscritto dal Direttore della suddetta direzione. Entro trenta
giorni dalla trasmissione questo dovrà essere riconsegnato
alla Direzione Beni e Servizi, debitamente sottoscritto dal consegnatario
affinché sia possibile la trasmissione di tali risultanze
alla Direzione Ragioneria entro i termini di cui all'art. 63 del
presente regolamento.
1. I beni mobili sono iscritti in inventario
e imputati ai vari Servizi dalla Direzione Beni e Servizi sulla
base di:
2. La radiazione dei beni dagli inventari
per furti, smarrimenti, deterioramenti, fuori uso, cessioni è
disposta con richiesta motivata e documentata del responsabile
del Servizio a cui sono consegnati in uso e deve essere effettuata
dalla Direzione Beni e Servizi a cui il consegnatario dei beni
deve fornire i dati necessari. Nel caso di furto o smarrimento
la documentazione dovrà comprendere anche copia della denuncia
all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
3. In caso di danni derivanti da omessa
o insufficiente conservazione del bene da parte del consegnatario,
la Direzione Beni e Servizi, su proposta del dirigente della Direzione
a cui il bene era in uso, provvederà ad adottare apposita
procedura volta alla reintegrazione del denaro e all'accertamento
delle responsabilità.
1. La contabilizzazione dei beni di
facile consumo avviene con buoni di carico e di scarico emessi
in conto della gestione di magazzino dalla Direzione Beni e Servizi,
per i beni in deposito presso i propri magazzini e di ogni altro
servizio che utilizza il bene. Tali buoni sono conservati in copia
per un periodo di almeno tre anni.
2. Il dirigente del Servizio cui siano
stati consegnati per l'uso altri beni non inventariabili avrà
cura di predisporre ed aggiornare un sistema di catalogazione
di tali beni sulla base delle disposizioni fornite dalla Direzione
Beni e Servizi.
1. Gli automezzi e veicoli a motore
sono dati in consegna per l'uso e la vigilanza , con apposito
verbale, dal Direttore della Direzione Beni e Servizi o suo delegato,
ai dirigenti dei Servizi che controlleranno l'uso degli automezzi
e dei veicoli a motore, accertando che l'utilizzazione sia effettuata
esclusivamente per esigenze di servizio e che chi usa il veicolo
indichi gli orari e i luoghi di destinazione su apposito registro
da tenere nell'automezzo.
2. Il rifornimento dei carburanti viene
eseguito con tessera magnetica, che deve essere conservata a cura
dei consegnatari; la registrazione del prelievo può essere
automatica, dove vi è un distributore di questo tipo, o
manuale, in quei reparti privi di sistema automatico.
3. Il prelievo del lubrificante sarà
eseguito presso i distributori che provvederanno alla registrazione
su apposito modulo.
4. La registrazione delle spese
per il carburante, lubrificante, manutenzione ordinaria e straordinaria
sarà eseguita presso l'Autoparco comunale per tutti quei
veicoli che effettuano la manutenzione ed i rifornimenti presso
tale struttura. Per quei reparti che avranno altri sistemi di
rifornimento dovranno essere tenuti appositi registri manuali
od informatizzati per le annotazioni sopra indicate.
1. La direzione Patrimonio Immobiliare
è responsabile della tenuta degli inventari dei beni immobili
inventariabili.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno,
ai fini della redazione del Rendiconto della gestione, la Direzione
Patrimonio immobiliare invia alla Direzione Ragioneria le risultanze
relative alla valutazione dei beni iscritti nell'inventario.
3. Le iscrizioni nell'Inventario Generale
sono tenute a cura dell'Ufficio della Direzione Patrimonio Immobiliare
competente. Queste avvengono:
4. Nell'Inventario sono riportati, oltre
agli estremi che identificano il bene: il valore originariamente
assegnato allo stesso, il valore ammortizzato, il valore residuo,
nonché i criteri di ammortamento definiti. Nell'Inventario
sono inoltre indicati i riferimenti al servizio ed al centro di
responsabilità al cui funzionamento il bene Ë destinato
o al quale il rapporto giuridico Ë attribuito.
5. I responsabili dei servizi utilizzatori
dei beni conservano e annotano su apposite schede analitiche intestate
ai beni utilizzati, contenenti per ogni unità elementare
di rilevazione i dati ritenuti necessari alla loro esatta identificazione
e descrizione, nonché le variazioni intervenute nello stato
di conservazione dei beni, e comunicano tali risultanze, almeno
una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio
finanziario, alla Direzione Patrimonio Immobiliare per la determinazione
dell'inventario.
6. Le schede inventariali, i registri,
le variazioni e le informazioni di cui ai precedenti commi sono
predisposti e movimentati con strumenti informatici.
1. I beni demaniali, ivi compresi i
diritti reali su beni altrui assoggettati al regime del demanio,
sono inclusi, sulla base dell'art. 72 dell'ordinamento, nel conto
del patrimonio secondo la loro specifica destinazione
2. Per i beni demaniali è stabilita
la seguente destinazione:
3. I beni di cui al precedente comma,
lettera c) sono assegnati al Servizio Patrimonio. I beni
di cui al precedente comma, lettere a) e b) sono
assegnati dal Sindaco ai singoli servizi.
4. L'uso particolare dei beni demaniali,
qualora abbia carattere durevole, è concesso dalla Giunta;
qualora l'uso di tali beni abbia carattere occasionale e temporaneo
è concesso dal Sindaco.
5. Salvo quanto previsto dal comma successivo,
l'uso particolare di beni demaniali è concesso esclusivamente
a titolo oneroso.
6. L'uso particolare dei beni demaniali
può essere concesso in maniera non occasionale, a particolari
condizioni, alle libere forme associative che perseguono fini
sociali di specifica rilevanza pubblica, secondo quanto previsto
dallo Statuto, nonché ad enti a partecipazione comunale,
fondazioni, enti pubblici ed articolazioni decentrate dello Stato.
1. I beni immobili patrimoniali, rappresentati
da terreni e fabbricati, si distinguono in:
2. I beni di cui alle lettere b)
e c) del precedente comma sono assegnati al competente
Servizio della Direzione Patrimonio Immobiliare. I beni di cui
alla lettera a) del precedente comma sono assegnati dal
Sindaco ai singoli servizi.
3. Ai beni utilizzati direttamente dagli
uffici comunali, ovvero dati in concessione o locazione a terzi,
escluso i beni di cui al punto b), si applicano le disposizioni
dei commi quarto, quinto e sesto del precedente articolo.
4. Per i beni di cui al punto b),
si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia.
1. I beni immobili sono dati in consegna
per la gestione, dalla Direzione Patrimonio Immobiliare, con apposito
verbale, ai dirigenti responsabili dei servizi utilizzatori.
2. I dirigenti sono responsabili della
corretta conservazione dei beni loro affidati, nonché di
qualsiasi danno possa derivare al Comune da loro azioni od omissioni.
3. Essi devono segnalare tempestivamente
qualsiasi esigenza di manutenzione o di ristrutturazione dei beni
immobili e devono informare gli uffici competenti di qualsiasi
evento che renda necessario intraprendere azioni a difesa della
proprietà dei beni.
1. L'inventario dei titoli, delle partecipazioni
ed ogni altra attività finanziaria detenuta a scopo di
investimento è tenuto a cura del Servizio Partecipazioni
nell'ambito della Direzione Sviluppo Economico.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno,
ai fini della redazione del Rendiconto della gestione, la Direzione
Sviluppo Economico invia alla Direzione Ragioneria le risultanze
relative alla valutazione di tali attività iscritte nell'inventario.
1. I crediti, i debiti, i titoli ed
altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione,
partecipano alla determinazione del patrimonio dell'Ente.
2. L'inventario dei crediti, dei debiti
, dei titoli e degli altri rapporti giuridici è tenuto
a cura della Direzione Ragioneria.
1. Il servizio di Tesoreria è affidato
ad istituto autorizzato a svolgere l'attività bancaria,
previo espletamento di gara a licitazione privata secondo la legislazione
vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni.
2. Qualora sia motivata la convenienza
e il pubblico interesse, il servizio può essere affidato,
in regime di proroga, al tesoriere in carica per una sola volta
e per un uguale periodo di tempo rispetto all'affidamento disposto
a seguito della procedura di cui al comma precedente.
3. L'affidamento del servizio di tesoreria
viene effettuato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio
Comunale nel rispetto delle norme stabilite dall'ordinamento e
dal presente regolamento.
1. Al tesoriere è trasmessa,
all'inizio di ogni esercizio, copia del bilancio di previsione
esecutivo a norma di legge, o in mancanza, copia del bilancio
di previsione deliberato dal Consiglio Comunale corredato della
deliberazione consiliare di autorizzazione all'esercizio provvisorio.
2. Entro lo stesso termine, al tesoriere
è trasmesso l'elenco dei residui attivi e passivi presunti,
così come risultano alla chiusura del precedente esercizio.
Al momento dell'approvazione del Rendiconto tale elenco verrà
sostituito con quello dei residui accertati.
3. Nel corso dell'esercizio, sono trasmesse
al tesoriere tutte le deliberazioni, debitamente esecutive, di
variazione e di prelevamento di quote del Fondo di riserva, nonché
le variazioni agli stanziamenti stabiliti dal Consiglio Comunale.
4. Al tesoriere sono trasmessi i provvedimenti
di nomina degli amministratori, nonché gli esemplari della
firma dei dirigenti incaricati di sottoscrivere i titoli di entrata
e di spesa.
5. Alla trasmissione al tesoriere degli
atti di cui al presente articolo provvede la Direzione di Ragioneria.
1. Il tesoriere è tenuto ad accettare,
senza pregiudizio per i diritti dell'ente, i versamenti di somme
effettuati da terzi a qualunque titolo, anche senza la preventiva
emissione dell'ordinativo di incasso.
2. Per ogni somma riscossa il tesoriere
rilascia quietanza su bollette automatizzate in uso nei sistemi
informatizzati di gestione della tesoreria, la cui numerazione
in ordine cronologico per esercizio finanziario viene conferita
all'atto della compilazione. Gli estremi della quietanza sono
annotati direttamente sull'ordinativo di incasso .
3. Le entrate registrate nel sistema
informatico al momento della riscossione e del rilascio della
quietanza, sono comunicate all'Ente mediante un rapporto giornaliero
degli incassi, da cui risultano distintamente:
4. La prova documentale delle riscossioni
eseguite è costituita dalla prima copia delle quietanze rilasciate
e dalle rilevazioni cronologiche effettuate nelle giornaliere
di cassa.
5. L'utilizzo delle bollette di cui
al comma 2 è autorizzato mediante verbale di avvio di ciascun
fascicolo, a cura del Direttore di Ragioneria, o suo delegato.
Il supporto cartaceo è fornito a cura e spese del tesoriere.
6. Nell'effettuare il pagamento dei
mandati il tesoriere è tenuto al rispetto di tutte le condizioni
di legittimità previste dall'ordinamento. L'estinzione
dei mandati di pagamento emessi in conto residui può essere
effettuata solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei
residui sottoscritto dal Direttore di ragioneria e consegnato
al tesoriere.
7. Gli ordinativi di riscossione e di
pagamento sono trasmessi al tesoriere unitamente alla distinta,
numerata, datata e sottoscritta dal Direttore di Ragioneria, o
da un suo delegato, contenente gli estremi degli ordinativi stessi
in ordine progressivo. Entro il giorno lavorativo successivo al
ricevimento della distinta, di norma il tesoriere provvede al
pagamento del mandato.
8. Qualora l'estinzione del mandato
di pagamento debba avvenire tramite giro fondi presso la Banca
d'Italia, la distinta, con gli ordini di pagamento, deve pervenire
al servizio di tesoreria entro il quinto giorno lavorativo antecedente
a quello della scadenza.
1. Il tesoriere, su disposizione della
Direzione di Ragioneria, può provvedere all'estinzione
del mandato oltreché mediante pagamento presso il proprio
ufficio, anche ricorrendo ad una delle seguenti forme alternative:
2. Il servizio finanziario può
disporre una delle forme di accredito di cui sopra soltanto a
seguito di richiesta scritta del creditore, con espressa annotazione
sui titoli.
3. Qualora al termine dell'esercizio
risultino mandati interamente o parzialmente non pagati, il tesoriere
provvede all'estinzione mediante commutazione in assegni postali
localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema
bancario o postale. Analogamente, per i mandati di pagamento delle
retribuzioni del personale, che risultassero non estinti al termine
del mese successivo a quello cui la retribuzione si riferisce,
il tesoriere provvede alla loro estinzione mediante commutazione
in vaglia postale ordinario localizzato, con spese a carico del
destinatario. A tal fine l'Ente dovrà provvedere ad un'adeguata
informativa del personale interessato, e comunicare al servizio
tesoreria l'indirizzo ove localizzare il vaglia.
4. Il tesoriere annota gli estremi della
quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica
da consegnare all'Ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato
al proprio rendiconto.
5. Su richiesta dell'Ente, il tesoriere
fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita,
nonché la relativa prova documentale.
1. Il servizio di tesoreria si avvale
di tecnologie informatiche tali da consentire l'interscambio con
l'ente dei dati e della documentazione relativi alla gestione
delle riscossioni, dei pagamenti e delle altre operazioni oggetto
del servizio. Il programma informativo ed il supporto cartaceo
relativo sono tali da assicurare la completezza e l'immodificabilità
delle scritture attinenti alle operazioni oggetto del servizio.
2. Il tesoriere cura la tenuta di una
contabilità, atta a registrare cronologicamente i movimenti
attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel
giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile
delle operazioni di tesoreria.
3. La contabilità di tesoreria
deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte
tra fondi non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione,
evidenziando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti
vincolate di cassa.
4. La contabilità di tesoreria
è tenuta in osservanza delle norme di legge sulla tesoreria
unica.
1. I movimenti di consegna, prelievo
e restituzione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali,
d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, sono disposti
dal responsabile del servizio che gestisce il rapporto cui il
deposito si riferisce, con ordinativi sottoscritti dallo stesso.
2. Gli ordinativi di cui sopra contengono
tutte le indicazioni necessarie ad identificare il soggetto depositante,
la causale ed il tipo di deposito e sono dotati di numerazione
progressiva. Una loro copia è rimessa alla Direzione Ragioneria
entro cinque giorni dall'emissione.
3. Nello stesso modo si opera per il
trasferimento in gestione al tesoriere dei titoli di proprietà
del Comune.
4. I movimenti in numerario, di cui
al primo comma, sono rilevati con imputazione ai servizi per conto
di terzi e regolarizzati con l'emissione degli ordinativi di entrata
e di uscita trimestralmente, in sede di verifica ordinaria di
cassa.
1. Il tesoriere, entro il 28 febbraio
di ogni anno, deve rendere all'Ente il conto della propria gestione
di cassa. Tale conto, predisposto secondo il modello ministeriale,
è sottoposto alla parifica dei suoi dati con le scritture
dell'Ente, attestata dal Direttore di Ragioneria. Il conto del
tesoriere è corredato dalla documentazione prevista dall'art.
67, comma 2, dell'ordinamento.
2. Il tesoriere è responsabile
dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino
non conformi alle disposizioni della legge e del presente regolamento.
E' inoltre responsabile della riscossione delle entrate e
degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio.
3. Il tesoriere informa il Comune di
ogni irregolarità o impedimento riscontrati e attiva ogni
procedura utile per il buon esito delle operazioni di riscossione
e di pagamento.
4. Il tesoriere cura la tempestiva comunicazione
delle riscossioni, avvenute senza l'emissione degli ordinativi,
affinché l'ente perfezioni l'emissione del titolo nel termine
massimo di quindici giorni e comunque entro il termine del mese
in corso.
5. Il tesoriere, sulla base di quanto
stabilito all'art. 32 comma 4 del presente regolamento, opera
i prelievi delle somme giacenti sui conti correnti postali, richiedendo
la regolarizzazione all'Ente nel caso di mancanza dell'ordinativo
di incasso.
6. La Direzione Ragioneria esercita
una continua vigilanza sul servizio di tesoreria ed effettua riscontri
in ordine agli adempimenti previsti dalla legge e al presente
regolamento.
1. Il responsabile della Direzione Ragioneria,
o un suo delegato, provvede entro il 30 giugno e il 31 dicembre
di ogni anno, alla verifica dei fondi di cassa e degli altri titoli
e valori gestiti dal tesoriere, nonché dello stato delle
riscossioni e dei pagamenti.
2. Alle operazioni di verifica di cassa
di cui al precedente comma partecipa un componente della Giunta.
3. Le operazioni di verifica sono verbalizzate
con conservazione agli atti del tesoriere e del Comune del verbale
sottoscritto da tutti i convenuti.
4. Ulteriori verifiche possono essere
disposte in qualsiasi momento dalla Giunta e dal Direttore di
Ragioneria. Le verifiche straordinarie sono disciplinate dall'art.
65 dell'ordinamento.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti
provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa,
alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello
degli adempimenti contabili di cui all'art. 75 dell'ordinamento.
6. Il tesoriere è tenuto, nel
corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:
Capo VII - GESTIONE PATRIMONIALE
(Inventari)
(Inventario dei beni mobili)
(Inventario dei Beni mobili
artistici)
(Consegnatario dei beni mobili)
(Inventario, carico e scarico
di beni mobili)
(Contabilizzazione dei beni
mobili non inventariabili)
(Automezzi e veicoli a motore)
(Inventario dei beni immobili)
(Beni demaniali)
(Beni immobili patrimoniali)
(Consegnatari dei beni immobili)
(Attività finanziarie
immobilizzate)
(Valori numerari e mobiliari
ed altri rapporti giuridici)
Capo VIII - IL SERVIZIO DI TESORERIA
(Affidamento del servizio
di tesoreria)
(Trasmissione di atti al
tesoriere)
(Attività connesse
alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese)
(Estinzione dei mandati di
pagamento)
(Contabilità del servizio
di Tesoreria)
(Gestione di titoli e valori)
(Responsabilità del
tesoriere e vigilanza)
(Verifiche di cassa)