Regolamento di contabilità
articoli 50 - 66


Capo V - IL CONTROLLO DI GESTIONE


Art. 50
(Principi del controllo)

1. Il Controllo di Gestione è l'attività che, attraverso un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, consente all'Ente la realizzazione dei programmi gestionali, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Il Controllo di Gestione è esercitato nel rispetto dei principi dell'accuratezza, dell'essenzialità, della chiarezza, del consenso, dell'autonomia, della tempestività, della responsabilità, dell'economicità e della collaborazione.

3. Il Controllo di Gestione è attività tipica della dirigenza e si sostanzia in un sistema integrato di analisi, valutazioni e proposte. I Direttori, in quanto responsabili della realizzazione dei programmi, utilizzano gli strumenti del Controllo di Gestione per valutare il grado di realizzazione della loro attività, l'efficacia dei processi applicati e per intervenire nel processo gestionale.

4. Il Controllo di Gestione è esercitato in concomitanza con lo svolgimento dell'attività amministrativa è finalizzato ad orientare l'attività stessa ed a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire l'ottenimento dei seguenti principali risultati:

  1. per gli amministratori, la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata e la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;
  2. per la dirigenza, il controllo sul perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni, allo scopo di verificare il grado di efficienza delle loro azioni.

5. I parametri di riferimento del controllo sono esplicitati in termini numerici mediante idonei indicatori e sono stabiliti in accordo con i responsabili delle unità organizzative e dei centri di costo cui il controllo si riferisce.

6. Le conclusioni del controllo sono comunicate tempestivamente ai destinatari rispetto al periodo cui il controllo si riferisce.

7. Le conclusioni del Controllo di Gestione sono assunte a base per la corresponsione di incentivi economici e di carriera ai Dirigenti e al personale.

8. Le conclusioni negative del Controllo di Gestione, debitamente motivate, qualora siano imputabili alla inosservanza delle direttive impartite o al comportamento dei responsabili delle unità organizzative o dei centri di costo, possono comportare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

9. Le informazioni che scaturiscono dal Controllo di Gestione sono dirette a migliorare la conoscenza degli eventuali ostacoli che impediscono la realizzazione degli obiettivi programmati allo scopo di consentire la revisione degli obiettivi medesimi e l'adeguamento delle azioni rivolte alla loro realizzazione. Il costo per l'esercizio del Controllo di Gestione non deve in ogni caso superare il beneficio derivante dal controllo medesimo.


Art. 51
(Modalità di esercizio del controllo gestione)

1. Il Controllo di Gestione si articola nelle seguenti fasi:

  1. predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi;
  2. rilevazione dei dati relativi ai costi, ai proventi ed ai risultati raggiunti;
  3. valutazione dei dati in rapporto al piano degli obiettivi e verifica del loro stato di attuazione.

2. Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 6, comma 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, coordina l'attività di predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e verifica il grado di efficacia e di efficienza dell'azione intrapresa di cui all'art. 46 comma 9, lettera b) del presente regolamento.

3. Ai fini della verifica dello stato di attuazione del piano degli obiettivi, il Direttore Generale esamina i dati predisposti dall'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione utilizzando gli indicatori previsti e rapportando i risultati ottenuti ai parametri gestionali dei servizi degli enti locali pubblicati dal Ministero dell'Interno. Il Direttore Generale trasmette immediatamente i risultati di tali verifiche agli organi di governo competenti.


Art. 52
(Competenze dell'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione)


1. L'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione svolge le funzioni di cui all'articolo 50, del presente regolamento, finalizzate alla predisposizione di strumenti destinati agli amministratori e all'espletamento di tutte le finalità di valutazione e controllo della efficienza, efficacia ed economicità della gestione dell'Ente.

2. L'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione opera in posizione di autonomia rispetto ai responsabili della gestione e risponde al Direttore Generale.

3. All'Ufficio compete progettare ed aggiornare l'impostazione metodologica del controllo, il sistema informativo ed il processo di controllo stesso, in coordinamento con gli organi di governo e con i responsabili dei servizi.

4. All'interno dell'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione è costituito il Servizio di Controllo interno con funzioni di verifica quadrimestrale del raggiungimento degli obiettivi.

5. Al Direttore dell'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione competono le seguenti principali funzioni:

  1. supporto al Direttore Generale nella attività di pianificazione strategica dell'ente e nella definizione del piano generale degli obiettivi;
  2. supporto ai dirigenti nella loro attività di proposta e di individuazione degli obiettivi da raggiungere nel periodo cui si riferisce la Relazione Previsionale e Programmatica;
  3. predisposizione, unitamente al Direttore di Ragioneria, dell'analisi gestionale necessaria alla formazione del Bilancio di previsione, della Relazione Previsionale e Programmatica e della Relazione illustrativa della Giunta al Rendiconto.

6. Il Direttore dell'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione comunica immediatamente al Direttore Generale, i risultati della verifica sullo stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione di cui all'art. 23 del presente Regolamento.


Art. 53
(Compiti del Servizio di Controllo interno)

1. Il Servizio di Controllo interno svolge i seguenti principali compiti:

  1. analizza i fenomeni gestionali sotto l'aspetto dell'efficacia, efficienza ed economicità;
  2. progetta, in collaborazione con gli uffici e le direzioni, i sistemi per la valutazione della qualità dei servizi;
  3. coordina l'introduzione e lo sviluppo della contabilità direzionale e del controllo interno;
  4. Ë responsabile della progettazione del sistema di reporting del controllo direzionale e dei relativi indicatori nonché dell'impianto e dello sviluppo di sottosistemi di controllo in aree ritenute strategiche e rilevanti ai fini del miglioramento della gestione;
  5. elabora serie storiche di dati afferenti all'andamento dei servizi e svolge analisi comparative dei costi e dei rendimenti con riferimento ad altri comuni di grandi dimensioni;
  6. stabilisce criteri oggettivi per le valutazioni di cui all'art. 50 commi 7 e 8;
  7. redige relazioni periodiche sui risultati del Controllo di Gestione e un rapporto finale sulla gestione dell'anno precedente.

2. Il dirigente del Servizio di controllo interno può richiedere alle Direzioni e ai Servizi qualsiasi atto, notizia, dato o informazione che sia ritenuta utile per l'esercizio e per le finalità del Controllo di Gestione.

3. I responsabili delle Direzioni e dei Servizi sono tenuti a fornire gli atti, le notizie, i dati richiesti. In mancanza, il dirigente del Servizio di controllo interno può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti.


Art. 54
(Modalità di verifica dei risultati)

1. Ai fini della verifica dei risultati e per effettuare il controllo direzionale, i dirigenti:

  1. fissano programmi espliciti e misurabili e, di concerto con l'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione, individuano indicatori di risultato gestionale per la valutazione e la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
  2. adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei risultati dell'attività;
  3. rilevano e trasmettono all'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione, con la periodicità prevista dall'art. 23 del presente regolamento, i dati necessari per consentire al medesimo di attivare il sistema di informazioni occorrenti al controllo interno.


Art. 55
(Sistema informativo del controllo)

1. Il sistema informativo di controllo è alimentato dalla contabilità analitica, dal sistema integrato di contabilità di tipo finanziario ed economico-patrimoniale, dai rendiconti degli enti strumentali, nonché da indicatori e sistemi di misurazioni utili a rilevare i risultati di grandezze non monetarie.


Capo VI - RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE



Art. 56
(Contenuti del rendiconto)

1. Il rendiconto della gestione costituisce momento essenziale del processo di pianificazione e controllo ed è lo strumento con il quale vengono dimostrati i risultati della gestione dell'Ente rispetto alle previsioni contenute nel bilancio corrispondente.

2. Il rendiconto comprende:

  1. il conto del bilancio;
  2. il conto del patrimonio;
  3. il conto economico.


Art. 57
(Il conto del bilancio)

1. Il conto del bilancio esprime i risultati consuntivi della gestione, sia per quanto riguarda il bilancio di competenza che per quanto riguarda i residui degli anni precedenti, e mette a confronto tali risultati con i valori del preventivo annuale corrispondente.

2. Il conto del bilancio è redatto secondo le disposizioni previste dall'art. 70 dell'ordinamento e ad esso sono allegati il conto del tesoriere e la relazione dell'amministrazione sull'efficacia dell'azione condotta.


Art. 58
(Il conto del patrimonio)

1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, quale risulta dagli inventari di cui al capo VII del presente regolamento, oltre che dagli elementi della situazione finanziaria deducibili dal Conto del Bilancio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

2. E' stabilita la correlazione tra conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio con l'osservanza dei principi contabili e delle disposizioni stabilite dall'art. 72 dell'ordinamento.


Art. 59
(Il conto economico)

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività del Comune secondo il principio della competenza economica. E' redatto sulla base dei principi e delle le modalità di cui all'art. 71 dell'ordinamento.


Art. 60
(Relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi)

1. I Direttori responsabili degli Uffici degli Organi Istituzionali, delle Direzioni di Supporto e delle Direzioni produttive presentano entro il 28 febbraio di ogni anno alla Direzione Ragioneria la relazione finale di gestione riferita all'attività dell'anno finanziario precedente.

2. La relazione deve indicare:

  1. l'analisi dei movimenti finanziari dell'anno, per le voci di propria competenza, con l'esame degli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati;
  2. l'analisi dei risultati raggiunti rispetto ai programmi ed agli obiettivi e le valutazioni di efficacia dell'azione condotta e degli interventi realizzati sulla base dei risultati conseguiti con riferimento ai programmi previsti ed ai costi sostenuti;
  3. l'elenco motivato dei residui attivi e passivi così come previsto nell'articolo successivo.


Art. 61
(Analisi dei residui attivi e passivi)

1. Ai fini della determinazione del risultato di amministrazione il responsabile della Direzione Ragioneria provvede su segnalazione delle direzioni all'accertamento dei residui attivi e passivi e al riporto di quelli provenienti dagli anni precedenti.

2. A tal proposito i responsabili delle singole Direzioni predispongono entro il 28 febbraio una proposta motivata alla Direzione Ragioneria nella quale è contenuto:

  1. l'elenco dei residui attivi da eliminare totalmente o parzialmente;
  2. l'elenco dei residui attivi da riaccertare qualora si siano verificate maggiori entrate;
  3. l'elenco dei residui passivi da eliminare totalmente o parzialmente;
  4. l'elenco dei residui attivi da conservare alla data del 31 dicembre;
  5. l'elenco dei residui passivi da conservare alla data del 31 dicembre.


Art. 62
(Agenti contabili interni)

1. Sono agenti contabili interni i riscuotitori speciali, coloro che sono incaricati del maneggio di denaro pubblico, il responsabile del servizio economale, il consegnatario incaricato della gestione dei beni. Tutti coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai suddetti agenti ne assumono i medesimi obblighi. Gli agenti contabili hanno l'obbligo di rendere il conto della loro gestione secondo quanto prescritto dall'art. 75 dell'ordinamento e sono soggetti, qualora la Corte dei Conti lo richieda, alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto.

2. L'elenco degli agenti contabili a denaro e a materia è allegato al rendiconto del Comune e indica per ognuno il provvedimento di legittimazione alla gestione da parte del contabile.


Art. 63
(Parifica dei conti degli agenti contabili)

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno gli agenti contabili devono rendere il conto della gestione al Direttore di Ragioneria che dovrà parificarlo. A tale proposito, il dirigente responsabile della Direzione Beni e Servizi avrà cura di riepilogare e inviare alla Direzione Ragioneria le risultanze dei conti tenuti dai consegnatari dei beni nel prospetto del conto della gestione del consegnatario dei beni (Mod. 24 del DPR 194 del 1996), firmato dal Direttore stesso.

2. Qualora le risultanze di tali conti non corrispondano a quelle delle scritture dell'Ente, il Direttore di Ragioneria notificherà agli agenti interessati le difformità chiedendone motivazione entro 15 giorni. Se in seguito all'effettuazione degli accertamenti il Direttore di Ragioneria non potesse procedere alla parifica di uno o più conti degli agenti contabili, dovrà farne adeguata segnalazione nella delibera di approvazione del rendiconto.


Art. 64
(Elenco dei debiti fuori bilancio)

1. Se alla data del 31 dicembre sussistono debiti fuori bilancio ai quali il Consiglio, pur avendone riconosciuta la legittimità, non ha potuto dare copertura con l'assunzione del relativo impegno di spesa, il Direttore di Ragioneria è tenuto a compilare un prospetto dal quale risulti in modo chiaro ed inequivocabile la consistenza di tali debiti. Tale prospetto verrà allegato al rendiconto gestionale.


Art. 65
(Approvazione del rendiconto e sua trasmissione agli organi competenti)

1. Entro il mese di maggio di ogni anno la Giunta approva la proposta di rendiconto relativo al precedente esercizio.

2. La proposta di rendiconto della gestione, corredata degli allegati previsti dalla legge, è immediatamente sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori, il quale entro venti giorni dal ricevimento dovrà redigere apposita relazione in merito alla regolarità contabile, finanziaria economica e patrimoniale della gestione nonché alla corrispondenza del rendiconto proposto alle risultanze della stessa.

3. Il rendiconto di gestione, corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge, e la relativa proposta di approvazione sono posti a disposizione dell'organo consiliare venti giorni prima dell'avvio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto.

Art. 66
(Deliberazione del rendiconto)

1. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare del Comune entro il termine previsto dall'ordinamento, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

2. Negli otto giorni successivi alla deliberazione, il tesoriere e gli amministratori possono presentare per iscritto le loro controdeduzioni al Consiglio comunale.