| Capo V - IL CONTROLLO DI GESTIONE |
1. Il Controllo di Gestione è l'attività
che, attraverso un continuo riscontro tra obiettivi e risultati,
consente all'Ente la realizzazione dei programmi gestionali, la
corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità
e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la trasparenza
dell'azione amministrativa.
2. Il Controllo di Gestione è
esercitato nel rispetto dei principi dell'accuratezza, dell'essenzialità,
della chiarezza, del consenso, dell'autonomia, della tempestività,
della responsabilità, dell'economicità e della collaborazione.
3. Il Controllo di Gestione è
attività tipica della dirigenza e si sostanzia in un sistema
integrato di analisi, valutazioni e proposte. I Direttori, in
quanto responsabili della realizzazione dei programmi, utilizzano
gli strumenti del Controllo di Gestione per valutare il grado
di realizzazione della loro attività, l'efficacia dei processi
applicati e per intervenire nel processo gestionale.
4. Il Controllo di Gestione è
esercitato in concomitanza con lo svolgimento dell'attività
amministrativa è finalizzato ad orientare l'attività
stessa ed a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire l'ottenimento
dei seguenti principali risultati:
5. I parametri di riferimento del controllo
sono esplicitati in termini numerici mediante idonei indicatori
e sono stabiliti in accordo con i responsabili delle unità
organizzative e dei centri di costo cui il controllo si riferisce.
6. Le conclusioni del controllo sono
comunicate tempestivamente ai destinatari rispetto al periodo
cui il controllo si riferisce.
7. Le conclusioni del Controllo di Gestione
sono assunte a base per la corresponsione di incentivi economici
e di carriera ai Dirigenti e al personale.
8. Le conclusioni negative del Controllo
di Gestione, debitamente motivate, qualora siano imputabili alla
inosservanza delle direttive impartite o al comportamento dei
responsabili delle unità organizzative o dei centri di
costo, possono comportare l'adozione dei provvedimenti di cui
all'art. 20, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni.
9. Le informazioni che scaturiscono
dal Controllo di Gestione sono dirette a migliorare la conoscenza
degli eventuali ostacoli che impediscono la realizzazione degli
obiettivi programmati allo scopo di consentire la revisione degli
obiettivi medesimi e l'adeguamento delle azioni rivolte alla loro
realizzazione. Il costo per l'esercizio del Controllo di Gestione
non deve in ogni caso superare il beneficio derivante dal controllo
medesimo.
1. Il Controllo di Gestione si articola
nelle seguenti fasi:
2. Il Direttore Generale, ai sensi dell'art.
6, comma 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, coordina l'attività
di predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e verifica
il grado di efficacia e di efficienza dell'azione intrapresa di
cui all'art. 46 comma 9, lettera b) del presente regolamento.
3. Ai fini della verifica dello stato
di attuazione del piano degli obiettivi, il Direttore Generale
esamina i dati predisposti dall'Ufficio Qualità e Controllo
di Gestione utilizzando gli indicatori previsti e rapportando
i risultati ottenuti ai parametri gestionali dei servizi degli
enti locali pubblicati dal Ministero dell'Interno. Il Direttore
Generale trasmette immediatamente i risultati di tali verifiche
agli organi di governo competenti.
1. L'Ufficio Qualità e Controllo
di Gestione svolge le funzioni di cui all'articolo 50, del presente
regolamento, finalizzate alla predisposizione di strumenti destinati
agli amministratori e all'espletamento di tutte le finalità
di valutazione e controllo della efficienza, efficacia ed economicità
della gestione dell'Ente.
2. L'Ufficio Qualità e Controllo
di Gestione opera in posizione di autonomia rispetto ai responsabili
della gestione e risponde al Direttore Generale.
3. All'Ufficio compete progettare ed
aggiornare l'impostazione metodologica del controllo, il sistema
informativo ed il processo di controllo stesso, in coordinamento
con gli organi di governo e con i responsabili dei servizi.
4. All'interno dell'Ufficio Qualità
e Controllo di Gestione è costituito il Servizio di Controllo
interno con funzioni di verifica quadrimestrale del raggiungimento
degli obiettivi.
5. Al Direttore dell'Ufficio Qualità
e Controllo di Gestione competono le seguenti principali funzioni:
6. Il Direttore dell'Ufficio Qualità
e Controllo di Gestione comunica immediatamente al Direttore
Generale, i risultati della verifica sullo stato di attuazione
del Piano Esecutivo di Gestione di cui all'art. 23 del presente
Regolamento.
1. Il Servizio di Controllo interno
svolge i seguenti principali compiti:
2. Il dirigente del Servizio di controllo
interno può richiedere alle Direzioni e ai Servizi qualsiasi
atto, notizia, dato o informazione che sia ritenuta utile per
l'esercizio e per le finalità del Controllo di Gestione.
3. I responsabili delle Direzioni e
dei Servizi sono tenuti a fornire gli atti, le notizie, i dati
richiesti. In mancanza, il dirigente del Servizio di controllo
interno può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti
diretti.
1. Ai fini della verifica dei risultati
e per effettuare il controllo direzionale, i dirigenti:
1. Il sistema informativo di controllo
è alimentato dalla contabilità analitica, dal sistema
integrato di contabilità di tipo finanziario ed economico-patrimoniale,
dai rendiconti degli enti strumentali, nonché da indicatori
e sistemi di misurazioni utili a rilevare i risultati di grandezze
non monetarie.
1. Il rendiconto della gestione costituisce
momento essenziale del processo di pianificazione e controllo
ed è lo strumento con il quale vengono dimostrati i risultati
della gestione dell'Ente rispetto alle previsioni contenute nel
bilancio corrispondente.
2. Il rendiconto comprende:
1. Il conto del bilancio esprime i risultati
consuntivi della gestione, sia per quanto riguarda il bilancio
di competenza che per quanto riguarda i residui degli anni precedenti,
e mette a confronto tali risultati con i valori del preventivo
annuale corrispondente.
2. Il conto del bilancio è redatto
secondo le disposizioni previste dall'art. 70 dell'ordinamento
e ad esso sono allegati il conto del tesoriere e la relazione
dell'amministrazione sull'efficacia dell'azione condotta.
1. Il conto del patrimonio rileva i
risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza
del patrimonio al termine dell'esercizio, quale risulta dagli
inventari di cui al capo VII del presente regolamento, oltre che
dagli elementi della situazione finanziaria deducibili dal Conto
del Bilancio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso
dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
2. E' stabilita la correlazione tra
conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio con
l'osservanza dei principi contabili e delle disposizioni stabilite
dall'art. 72 dell'ordinamento.
1. Il conto economico evidenzia i componenti
positivi e negativi dell'attività del Comune secondo il
principio della competenza economica. E' redatto sulla base dei
principi e delle le modalità di cui all'art. 71 dell'ordinamento.
1. I Direttori responsabili degli Uffici
degli Organi Istituzionali, delle Direzioni di Supporto e delle
Direzioni produttive presentano entro il 28 febbraio di ogni anno
alla Direzione Ragioneria la relazione finale di gestione riferita
all'attività dell'anno finanziario precedente.
2. La relazione deve indicare:
1. Ai fini della determinazione del
risultato di amministrazione il responsabile della Direzione Ragioneria
provvede su segnalazione delle direzioni all'accertamento dei
residui attivi e passivi e al riporto di quelli provenienti dagli
anni precedenti.
2. A tal proposito i responsabili delle
singole Direzioni predispongono entro il 28 febbraio una proposta
motivata alla Direzione Ragioneria nella quale è contenuto:
1. Sono agenti contabili interni i
riscuotitori speciali, coloro che sono incaricati del maneggio
di denaro pubblico, il responsabile del servizio economale, il
consegnatario incaricato della gestione dei beni. Tutti coloro
che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai suddetti agenti
ne assumono i medesimi obblighi. Gli agenti contabili hanno l'obbligo
di rendere il conto della loro gestione secondo quanto prescritto
dall'art. 75 dell'ordinamento e sono soggetti, qualora la Corte
dei Conti lo richieda, alla trasmissione della documentazione
occorrente per il giudizio di conto.
2. L'elenco degli agenti contabili
a denaro e a materia è allegato al rendiconto del Comune
e indica per ognuno il provvedimento di legittimazione alla gestione
da parte del contabile.
1. Entro il 28 febbraio di ogni anno
gli agenti contabili devono rendere il conto della gestione al
Direttore di Ragioneria che dovrà parificarlo. A tale proposito,
il dirigente responsabile della Direzione Beni e Servizi avrà
cura di riepilogare e inviare alla Direzione Ragioneria le risultanze
dei conti tenuti dai consegnatari dei beni nel prospetto del conto
della gestione del consegnatario dei beni (Mod. 24 del DPR 194
del 1996), firmato dal Direttore stesso.
2. Qualora le risultanze di tali conti
non corrispondano a quelle delle scritture dell'Ente, il Direttore
di Ragioneria notificherà agli agenti interessati le difformità
chiedendone motivazione entro 15 giorni. Se in seguito all'effettuazione
degli accertamenti il Direttore di Ragioneria non potesse procedere
alla parifica di uno o più conti degli agenti contabili,
dovrà farne adeguata segnalazione nella delibera di approvazione
del rendiconto.
1. Se alla data del 31 dicembre sussistono
debiti fuori bilancio ai quali il Consiglio, pur avendone riconosciuta
la legittimità, non ha potuto dare copertura con l'assunzione
del relativo impegno di spesa, il Direttore di Ragioneria è
tenuto a compilare un prospetto dal quale risulti in modo chiaro
ed inequivocabile la consistenza di tali debiti. Tale prospetto
verrà allegato al rendiconto gestionale.
1. Entro il mese di maggio di ogni anno
la Giunta approva la proposta di rendiconto relativo al precedente
esercizio.
2. La proposta di rendiconto della gestione,
corredata degli allegati previsti dalla legge, è immediatamente
sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori, il quale entro
venti giorni dal ricevimento dovrà redigere apposita relazione
in merito alla regolarità contabile, finanziaria economica
e patrimoniale della gestione nonché alla corrispondenza
del rendiconto proposto alle risultanze della stessa.
3. Il rendiconto di gestione, corredato
di tutti gli allegati previsti dalla legge, e la relativa proposta
di approvazione sono posti a disposizione dell'organo consiliare
venti giorni prima dell'avvio della sessione consiliare in cui
viene esaminato il rendiconto.
1. Il rendiconto è deliberato
dall'organo consiliare del Comune entro il termine previsto dall'ordinamento,
tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
2. Negli otto giorni successivi alla
deliberazione, il tesoriere e gli amministratori possono presentare
per iscritto le loro controdeduzioni al Consiglio comunale.
(Principi del controllo)
(Modalità di esercizio
del controllo gestione)
(Competenze dell'Ufficio
Qualità e Controllo di Gestione)
(Compiti del Servizio di
Controllo interno)
(Modalità di verifica
dei risultati)
(Sistema informativo del
controllo)
Capo VI - RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI
DI GESTIONE
(Contenuti del rendiconto)
(Il conto del bilancio)
(Il conto del patrimonio)
(Il conto economico)
(Relazioni finali di gestione
dei responsabili dei servizi)
(Analisi dei residui attivi
e passivi)
(Agenti contabili interni)
(Parifica dei conti degli
agenti contabili)
(Elenco dei debiti fuori
bilancio)
(Approvazione del rendiconto
e sua trasmissione agli organi competenti)
(Deliberazione del rendiconto)