Regolamento di contabilità
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/2/1998, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 818 del 07/10/2002
articoli 25 - 49

 
 
Capo IV - LA GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 25
(Disciplina dell'accertamento delle entrate e riscontro della Ragioneria)

1. L'accertamento delle entrate è disciplinato dall'ordinamento e dal presente regolamento.

2. Le entrate sono accertate con atto del dirigente responsabile della preposta Direzione, Ufficio o Servizio.

3. Tale determinazione è trasmessa, entro cinque giorni dal suo perfezionamento, e comunque entro il 31 dicembre, al Dirigente del competente Servizio della Direzione Ragioneria, con la relativa documentazione. Essa deve risultare idonea, ai sensi dell'art. 22 dell'ordinamento, a verificare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'accertamento (titolo giuridico, identificazione del debitore, somma da incassare, scadenza).

4. Il dirigente del competente servizio "Gestione Bilancio", effettua, entro dieci giorni dal ricevimento e comunque entro il 31 dicembre, il riscontro amministrativo, contabile e fiscale, sull'idoneità della documentazione in base alla quale è accertata l'entrata e sulla sua regolarità, e provvede quindi all'annotazione dell'accertamento nelle scritture contabili. Ove il riscontro non possa essere apposto, la documentazione, è restituita , con debita motivazione, al servizio proponente.
 
 

Art. 26
(Riscossione delle entrate)

1. La riscossione delle entrate è disciplinata dall'ordinamento e dal presente regolamento.

2. La riscossione è attuata a mezzo di ordinativo di incasso. L'ordinativo, imputato al corrispondente accertamento, è predisposto dall'ufficio competente della Direzione di Ragioneria sulla base della documentazione trasmessa dal Servizio competente all'accertamento, ed è sottoscritto dal funzionario preposto.

3. L'ordinativo di incasso deve contenere:

  1. l'indicazione del debitore;
  2. l'ammontare della somma da riscuotere;
  3. la causale;
  4. gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
  5. l'indicazione della natura fruttifera o infruttifera della contabilità speciale su cui la somma dovrà affluire;
  6. l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata, distintamente per residui o competenza;
  7. la codifica;
  8. il numero progressivo;
  9. l'esercizio finanziario e la data di emissione.

Art. 27
(Rinuncia alla percezione delle entrate di modesta entità)

1. La Giunta determina annualmente, per ogni tipologia di credito, l'entità entro cui si dispone la rinunzia dei crediti, quando il costo complessivo di riscossione per il Comune supera l'ammontare del singolo credito.

2. La rinunzia dei crediti viene disposta con determinazione motivata dei dirigenti preposti all'accertamento dell'entrata ed è comunicata per le dovute annotazioni contabili ai dirigenti dei servizi "Gestione Bilancio".

3. Il Direttore di Ragioneria informa annualmente gli organi dell'amministrazione, in sede di Relazione al Conto consuntivo della gestione, dell'ammontare delle somme cui si è rinunciato, suddivisa per i vari tipi di credito.
 
 

Art. 28
(Interessi legali e moratori)

1. In caso di ritardato pagamento delle somme dovute al Comune, qualora non sia diversamente disposto dalla legge, è computato un interesse calcolato sul saggio di interesse legale in vigore.

2. E' altresì applicabile l'interesse moratorio nella misura e con le modalità fissate da specifiche disposizioni o da clausole contrattuali.

3. Con provvedimento motivato la Giunta può disporre la rinuncia all'applicazione degli interessi legali o moratori per particolari tipologie contrattuali o per singole posizioni debitorie.
 
 

Art.29
(Rateazione dei crediti)

1. La rateazione del credito può essere concordata tenendo conto delle disposizioni vigenti per le varie tipologie di entrate. Essa comporta la corresponsione quantomeno degli interessi legali.

 2. I dirigenti preposti all'accertamento della specifica entrata adottano le determinazioni sulle domande di rateizzazione e determinano le garanzie ipotecarie o fidejussorie che devono essere presentate per l'importo del debito rateizzato e dei relativi interessi. Con atto motivato essi possono escludere la prestazione delle suddette garanzie.
 
 

Art. 30
(Riscuotitori speciali)

1. Per provvedere alla tempestiva realizzazione di entrate che, per loro natura, richiedono procedure rapide e semplificate di riscossione, la Giunta comunale può, con propria deliberazione, istituire servizi di cassa interna al fine della diretta riscossione delle entrate medesime.

2. I Direttori dei Servizi preposti all'accertamento delle entrate nominano con propria determinazione gli agenti incaricati della riscossione.

 3. La riscossione diretta di somme riguarda di norma:

  1. diritti di segreteria, di stato civile e ogni altro diritto o corrispettivo dovuto per atti di ufficio;
  2. sanzioni pecuniarie per infrazioni e violazioni al codice della strada, ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco;
  3. proventi derivanti da tariffe e contribuzioni per i servizi pubblici a domanda individuale.
4. I riscuotitori speciali provvedono alla riscossione delle somme dovute al Comune mediante:
  1. l'applicazione sui documenti rilasciati di marche segnatasse ricevute in dotazione dall'economo con verbale di consegna;
  2. l'uso di bollettari dati in carico con verbale di consegna da parte della Direzione Ragioneria, o di analoghi strumenti informatizzati.
5. Le somme riscosse sono versate al tesoriere nelle forme previste dall'art. 32 del presente regolamento. Di tali somme è vietato l'utilizzo per il pagamento di spese.

6. Le somme riscosse e i versamenti effettuati sono contabilizzati in un "registro di cassa" dato in carico ai singoli riscuotitori e dagli stessi tenuto costantemente aggiornato ai fini delle verifiche trimestrali e di qualsiasi altra verifica venga fatta da parte della Direzione Ragioneria e dall'organo di revisione.

7. La Giunta, con propria deliberazione, può affidare a soggetti esterni, pubblici o privati, la riscossione di somme dovute al Comune per tariffe e contribuzioni, previo espletamento di gara di evidenza pubblica.
 
 

Art. 31
(Obblighi dei riscuotitori speciali)

1. I riscuotitori speciali sono personalmente responsabili delle somme riscosse, nonché dei valori avuti in consegna, fino a quando non ne abbiano ottenuto regolare discarico.

2. I riscuotitori speciali sono responsabili, altresì, dei danni che possono derivare all'ente per dolo o colpa grave in osservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

3. I riscuotitori speciali sono soggetti alla vigilanza della Direzione Ragioneria. Sono tenuti, altresì, a presentare il rendiconto della loro gestione al termine di ciascun trimestre sulla base dei modelli approvati con decreto ministeriale. Tale rendiconto è approvato con determinazione dirigenziale soggetta al riscontro contabile della Direzione Ragioneria.
 
 

Art. 32
(Versamento delle entrate)

1. Il versamento delle entrate è disciplinato dall'ordinamento e dal presente regolamento.

2. Gli incaricati interni della riscossione versano le somme, riscosse e quietanzate secondo le modalità previste dall'art. 82 del presente regolamento presso la Tesoreria comunale, entro il giorno 15 e il giorno 30 di ogni mese.

3. Quando la giacenza delle somme riscosse superi l'importo di un milione di lire, l'incaricato deve comunque provvedere al versamento presso la tesoreria comunale, al termine dell'orario di lavoro o almeno entro il giorno lavorativo successivo.

4. Nei casi di versamenti effettuati sui conti correnti postali, gli incaricati della riscossione provvedono al riscontro sulla regolarità della documentazione e danno ordine al Tesoriere di versare nelle casse dell'Ente le corrispondenti somme alle scadenze previste al secondo comma.
 
 

Art. 33
(Atti d'impegno)

1. Gli impegni di spesa sono assunti con atti dei dirigenti, definiti "determinazioni di impegno", con la sola eccezione di quelli che, ai sensi dell'art. 27, comma 2, dell'ordinamento, sono costituiti sui relativi stanziamenti con l'approvazione del Bilancio.

2. Sono autorizzati a sottoscrivere atti d'impegno, sia sul Bilancio annuale che su quello pluriennale, i dirigenti individuati nel Regolamento di Organizzazione che hanno ricevuto, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, le necessarie dotazioni di risorse finanziarie, unitamente agli obiettivi gestionali, in qualità di responsabili di procedura ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento. Per consentire il completamento di iniziative che si estendono oltre l'esercizio, o per eseguire spese aventi carattere ricorrente, il dirigente potrà assumere impegni di spesa nel bilancio pluriennale, per gli anni successivi a quello in corso, limitatamente all'importo attribuitogli con il Piano Esecutivo di Gestione dell'anno di competenza.

3. Per quanto riguarda gli impegni assunti direttamente dal Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 27, comma 5, lettera a), b) e c) dell'ordinamento, ovvero dal Servizio competente all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 27, comma 5, lettera d) dell'ordinamento, il Piano Esecutivo di Gestione attribuisce la competenza dei successivi atti di destinazione della spesa assegnando la relativa responsabilità di budget e di procedura.

4. La deroga alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese previste dall'articolo 35, c. 3 dell'ordinamento per i lavori pubblici di somma urgenza, estesa alle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'articolo 38, c. 2 della Legge 192 del 1990.

5. Le determinazioni di impegno sono classificate con sistemi di raccolta che garantiscano la data certa di emanazione e l'ufficio di provenienza. A tal fine la classificazione prevede una registrazione a cura del servizio che attribuisce automaticamente la data di emanazione e di esecutività ed un numero progressivo valido per tutto l'Ente.

6. Alle determinazioni di impegno si applicano le procedure per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

7. Gli atti d'impegno a carico dell'esercizio in corso devono essere presentati alla Direzione Ragioneria entro il 15 dicembre.
 
 

Art. 34
(Procedure per la registrazione degli impegni di spesa)

1. Le determinazioni relative agli atti d'impegno attuativi del Piano Esecutivo di Gestione, vengono registrate dal servizio preposto nella apposita procedura informatica e vengono quindi inviate alla Direzione Ragioneria firmate dal dirigente responsabile e debitamente documentate. Questa, nei termini previsti dal successivo art. 36, comma 5, provvede all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed alla conseguente convalida dell'impegno. La determinazione così convalidata viene quindi restituita al servizio proponente affinché ne sia data esecuzione.

2. Nel caso in cui la Direzione Ragioneria non apponga il visto di regolarità contabile, l'atto, viene restituito al dirigente con adeguata motivazione. Gli impegni non convalidati costituiscono economie di spesa e concorrono al risultato contabile di amministrazione.
 
 

Art. 35
(Prenotazione dell'impegno per procedure in via d'espletamento)

1. In attesa dell'espletamento di particolari procedure che richiedono la preliminare attestazione di copertura finanziaria (es.: gara bandita per l'aggiudicazione di un servizio o di un appalto), precedentemente all'assunzione dell'impegno di spesa di cui all'art. 34, il dirigente, con propria determinazione, chiede la prenotazione dell'impegno. Essa deve indicare la fase della procedura che costituisce il presupposto giuridico-amministrativo della richiesta di prenotazione, l'ammontare della stessa e gli estremi della imputazione che può avvenire anche su esercizi successivi compresi nel bilancio pluriennale, con i limiti di cui all'articolo 33, secondo comma.

2. La determinazione di cui al precedente comma è sottoposta, per la sua efficacia, al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

3. Una volta che sia stata espletata la procedura richiamata al comma 2, il servizio competente sostituirà l'impegno prenotato con l'atto definitivo, mediante adozione di nuova determinazione soggetta al visto di regolarità contabile e attestante la copertura finanziaria, per l'importo dell'impegno definitivo da assumere. Al termine dell'esercizio gli impegni prenotati e non trasformati in impegni definitivi secondo le procedure di cui sopra non costituiscono economia di spesa e vengono trasformati in residui passivi.
 
 

Art. 36
(Parere di regolarità contabile)

1. Il parere di regolarità contabile deve essere espresso in via preventiva su ogni proposta di deliberazione con rilievo contabile diretto o indiretto di competenza del Consiglio comunale, della Giunta e dei Consigli di Quartiere.

2. Il parere di regolarità contabile riguarda:

  1. la conformità dell'atto a quanto previsto nella Relazione Previsionale e Programmatica e nei Bilanci di previsione approvati;
  2. le implicazioni sulla situazione economica e patrimoniale dell'Ente;
  3. il rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell'Ente.
3. L'attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile è svolta dagli uffici della Direzione Ragioneria in base alle relative competenze.

4. Il parere è espresso dal dirigente del competente servizio della Direzione Ragioneria in forma scritta, datato e sottoscritto, ed inserito nell'atto in corso di formazione.

5. Il parere è rilasciato entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione o di determinazione. Trascorso tale termine, il parere si intende comunque rilasciato.

6. Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere, ovvero lo stesso non sia favorevole, o che necessitino di integrazioni e modifiche sono inviate, con motivata relazione, al servizio proponente entro il termine di cui al precedente comma.
 
 

Art. 37
(Inammissibilità e improcedibilità degli atti)

1. Nei casi in cui le deliberazioni del Consiglio, della Giunta risultino non coerenti con le previsioni della Relazione Previsionale e Programmatica non potrà essere apposto il parere positivo di regolarità contabile.

2. Qualora il parere negativo riguardi la difformità dell'atto dalle previsioni finanziarie della Relazione Previsionale e Programmatica, il provvedimento diventa improcedibile fintanto che non verrà effettuata la modifica dei programmi da parte del Consiglio.

3. Nel caso in cui dal parere di regolarità contabile si evinca la necessità di procedere ad una valutazione sulla conformità dell'atto alle finalità dei programmi e dei progetti interni di indirizzi e di contenuti, oppure alle compatibilità con le risorse umane o strumentali previste, l'organo competente all'adozione del provvedimento, lo sottoporrà ad una valutazione di ammissibilità dell'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione.
 
 

Art. 38
(Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)

1. Sulle determinazioni di impegno di spesa e sui provvedimenti di Consiglio e di Giunta che nei casi espressamente previsti dalla legge comportino impegni di spesa è apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Questo dovrà dare atto:

  1. dell'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del Bilancio e del PEG;
  2. della conformità dell'atto al Piano Esecutivo di Gestione e della effettiva capienza dello stanziamento sul relativo capitolo o sull'intervento del Bilancio pluriennale, a copertura dell'intera spesa per cui l'Amministrazione si obbliga con l'atto in esame;
  3. del rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell'Ente.
2. Qualora si tratti di spese finanziate con entrate aventi destinazione vincolata, l'attestazione di copertura finanziaria dà atto che la corrispondente entrata sia stata accertata ai sensi dell'art. 21 dell'ordinamento.

3. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sugli atti di impegno è reso dai dirigenti della Direzione Ragioneria, secondo le specifiche competenze, così come previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

4. Con l'apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria, la determinazione di impegno diventa esecutiva.
 
 

Art. 39
(Riscontro contabile)

1. Gli atti dirigenziali diversi dalle determinazioni di impegno aventi rilevanza economico finanziaria sono soggetti al riscontro contabile dei competenti uffici della Direzione Ragioneria.

2. Il riscontro contabile verifica:

  1. la regolarità della documentazione;
  2. l'osservanza delle norme contabili e fiscali;
  3. l'esatta imputazione al bilancio.
3. Il riscontro della Ragioneria è condizione necessaria per l'espletamento delle successive fasi del procedimento contabile (annotazioni sulle scritture, emissione di mandati ecc.).
 
 

Art. 40
(Disciplina degli atti di liquidazione)

1. La liquidazione delle spese è disciplinata dall'ordinamento e dal presente regolamento.

2. Gli atti di liquidazione sono emanati dai dirigenti che esercitano il potere di spesa sui corrispondenti stanziamenti del Piano Esecutivo di Gestione, dopo che sono stati effettuati riscontri sulla regolarità della fornitura o della prestazione e dopo che Ë stata attestata la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi pattuiti, ai termini e alle altre condizioni.

3. Con gli atti di liquidazione emanati a seguito di emissione di Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) il dirigente provvede anche allo svincolo della cauzione e ad ogni altro adempimento contrattuale che residuasse a carico dell'Amministrazione.

4. Gli atti di liquidazione sono classificati con sistemi di raccolta che garantiscano la data certa di emanazione e l'ufficio di provenienza. A tal fine la classificazione prevede una registrazione a cura della Direzione, Ufficio o Servizio che attribuisce automaticamente la data di emanazione e di esecutività ed un numero progressivo valido per tutto l'Ente.

5. Gli atti di cui sopra, documentati con i giustificativi della spesa ed i riferimenti contabili, sono trasmessi ai dirigenti del Servizio "Gestione Bilancio" i quali:

  1. effettuano i controlli amministrativi, contabili e fiscali sui medesimi;
  2. appongono il proprio visto di riscontro di cui all'art. 39;
  3. provvedono alla registrazione della liquidazione sui libri contabili.
6. Qualora il visto di riscontro non possa essere apposto, l'atto deve essere restituito all'ufficio proponente con debita motivazione.

7. Qualora alla liquidazione debba conseguire l'emissione del mandato, l'atto del dirigente del servizio preposto alla spesa conterrà anche l'ordine di pagamento comprensivo di tutti gli elementi necessari all'emissione del mandato.
 
 

Art. 41
(Disciplina dei mandati di pagamento)

1. I competenti uffici della Direzione Ragioneria preposti alla Gestione del Bilancio, a seguito del controllo sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, nonché della verifica sulla regolarità e completezza della documentazione, emettono l'ordine di pagamento, registrandolo sui libri contabili, sottoscrivendolo e trasmettendolo al Tesoriere.

2. Il mandato di pagamento dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

  1. il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
  2. la data di emissione;
  3. l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza e residui;
  4. la codifica;
  5. l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, e delle modalità di estinzione del mandato e il relativo codice fiscale o la partita IVA;
  6. l'ammontare della somma dovuta e la scadenza;
  7. la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
  8. eventuali cessioni di crediti o pignoramenti, nonché eventuali recuperi di crediti;
  9. le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
  10. l'eventuale riferimento all'utilizzo di fondi vincolati.
3. Il mandato dovrà essere emesso e trasmesso al Tesoriere entro i termini pattuiti nel contratto, o stabiliti dalla legge, o, in mancanza, entro novanta giorni. A questo scopo, la richiesta di emissione del mandato dovrà pervenire almeno trenta giorni prima della scadenza.
 
 

Art. 42
Cessione dei crediti e procure all'incasso)

1. Per le cessioni di credito e le procure all'incasso riguardanti crediti derivanti da appalti in materia di opere pubbliche si osservano le seguenti modalità:

  1. le unità organizzative alle quali siano notificati o pervengano atti di cessione o procure all'incasso provvedono immediatamente a trasmettere tali atti al dirigente competente alla gestione dell'appalto dell'opera pubblica;
  2. il dirigente dell'unità organizzativa competente alla liquidazione del credito provvede ad informare i soggetti interessati che tale cessione o procura non avrà efficacia fino all'avvenuta adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del dirigente stesso;
  3. nelle more dell'adozione del provvedimento se il cedente non chiede espressamente la sospensione dei pagamenti impegnandosi a non chiedere successivamente la corresponsione di alcun interesse, eventuali pagamenti sono effettuati a favore dei beneficiari senza tener conto di cessioni o procure non riconosciute;
  4. il dirigente, sentito il Direttore dei lavori, valuta che tale cessione o procura all'incasso non produca nocumento all'andamento dell'opera, non pregiudichi la regolare esecuzione del contratto, non alteri le garanzie previste per l'Amministrazione nel caso di eventuale inadempimento da parte dell'appaltatore e, nei casi prescritti, acquisisce la documentazione per la richiesta della certificazione antimafia alla competente Prefettura, a norma del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
  5. il dirigente, valutata la situazione, emana, se del caso, l'atto di riconoscimento e provvede a darne immediata notizia ai soggetti interessati.
2. Per le cessioni di crediti non riguardanti opere pubbliche si osservano le seguenti modalità:
  1. le unità organizzative alle quali siano notificati o pervengano atti di cessione, provvedono immediatamente a trasmettere tali atti al dirigente competente alla gestione della fornitura o del contratto;
  2. il dirigente dell'unità organizzativa competente alla liquidazione del credito provvede ad informare i soggetti interessati che tale cessione non avrà efficacia fino all'avvenuta adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del dirigente stesso;
  3. nelle more dell'adozione del provvedimento se il cedente non chiede espressamente la sospensione dei pagamenti impegnandosi a non chiedere successivamente la corresponsione di alcun interesse, eventuali pagamenti sono effettuati a favore dei beneficiari senza tener conto di cessioni non riconosciute;
  4. il dirigente valuta che tale cessione non pregiudichi la regolare esecuzione del contratto relativo alle forniture o al servizio, non alteri le garanzie previste per l'amministrazione nel caso di eventuale inadempimento da parte dell'appaltatore e, nei casi prescritti, acquisisce la documentazione per la richiesta della certificazione antimafia alla competente Prefettura, a norma del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
  5. il dirigente, valutata la situazione, predispone, se del caso, l'atto dirigenziale di riconoscimento e provvede a darne immediata notizia ai soggetti interessati.
3. Per le procure generali o speciali non riguardanti opere pubbliche, l'Ufficio della Direzione Ragioneria competente provvederà al riconoscimento e all'emissione del mandato dopo aver valutato la regolarità dell'atto.

4. Ogni provvedimento di riconoscimento di cessione di credito e di procura all'incasso, è trasmesso alla Direzione di Ragioneria, insieme all'intera documentazione del mandato per i successivi adempimenti di competenza.

5. E' fatto obbligo a tutte le unità organizzative di inserire nel capitolato particolare o nel contatto la disciplina di cui al presente articolo.
 
 

Art. 43
(Iscrizione in Bilancio dell'avanzo di amministrazione)

1. Il risultato contabile di amministrazione è iscritto nel Bilancio di previsione iniziale, o assestato con delibera di variazione nel corso dell'esercizio, quale prima posta delle entrate.

2. L'avanzo è accertato con l'approvazione del Rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ed è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale e fondi ammortamento.

3. L'avanzo presunto dell'esercizio immediatamente precedente quello del bilancio preventivo stesso, può essere applicato con delibera di variazione nel periodo che intercorre tra la chiusura dell'esercizio cui l'avanzo di riferisce e quella dell'approvazione del rendiconto. Anche l'avanzo presunto è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale e fondi ammortamento.

4. L'avanzo accertato di cui al comma 2, è utilizzato secondo le seguenti priorità:

  1. per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad iscrivere nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
  2. per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili in base alla legislazione vigente;
  3. per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
  4. per il finanziamento delle spese d'investimento;
  5. per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive;
  6. per le spese correnti in sede di assestamento generale.
5. L'avanzo presunto di cui al comma 3, è destinato:
  1. ad investimenti, per la quota costituita da fondi vincolati e da fondi per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da economie realizzate su impegni riaccertati con l'ultimo consuntivo approvato in corrispondenza di entrate aventi specifica destinazione, nel rispetto dei vincoli originari;
  2. al reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento (fondi ammortamento);
  3. alla copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili (fondi non vincolati);
  4. alla salvaguardia degli equilibri di bilancio che risultassero alterati durante il corso della gestione finanziaria per il presunto formarsi di un disavanzo di amministrazione o di gestione (fondi non vincolati).
6. L'avanzo presunto può essere immediatamente attivato fino dal momento della sua applicazione al Bilancio di previsione solo per la parte destinata alle finalità di cui alla lettera a) del precedente comma 5. Per i restanti utilizzi, l'attivazione delle corrispondenti spese può avvenire solo dopo l'approvazione del rendiconto.
 
 

Art. 44
(Iscrizione in Bilancio del disavanzo di amministrazione)

1. Qualora per eventi straordinari e imprevedibili il rendiconto si chiuda con un disavanzo di amministrazione, il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti per il riequilibrio della gestione entro 15 giorni dall'approvazione del rendiconto stesso e comunque non oltre il 30 settembre successivo. Il disavanzo è iscritto in bilancio in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate ed agli eventuali fondi derivanti da entrate vincolate o destinate a spese in conto capitale di cui all'art. 43 del presente regolamento, e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione.

2. Per la copertura del disavanzo di amministrazione possono essere utilizzate, per l'anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate ivi comprese quelle derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili, con eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge.
 
 

Art. 45
(Controllo sugli equilibri di bilancio)

1. Il Direttore di ragioneria è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali deriva il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, ivi compresa la sopravvenuta conoscenza di debiti fuori bilancio.

2. E' obbligato altresì a presentare le proprie valutazioni ove si rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.

3. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui ai precedenti commi possono riguardare anche la gestione dei residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d'investimento, qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione.

4. Le segnalazioni dei fatti gestionali e dell'esistenza dei debiti fuori bilancio, sono inviate, entro sette giorni dal momento della conoscenza dei fatti, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Direttore Generale, al Segretario Generale e all'organo di revisione in forma scritta, opportunamente documentate e corredate di valutazioni adeguatamente motivate, affinché siano sottoposte all'esame dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, provvede al riequilibrio ai sensi dell'art. 36 comma 2 dell'ordinamento, anche su proposta della Giunta.

6. Qualora, trascorsi trenta giorni dalle segnalazioni di cui ai commi precedenti, persistendo le stesse condizioni, gli organi competenti non abbiano adottato i provvedimenti necessari al fine di ricostituire gli equilibri di bilancio, viene sospeso, con decisione motivata e comunicato ai soggetti di cui al quarto comma, il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria.

7. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultassero di particolare gravità, il Direttore di Ragioneria può sospendere ancor prima dello scadere del termine di cui al comma precedente il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria, informandone contestualmente i soggetti di cui al quarto comma.
 
 

Art. 46
(Variazioni di bilancio e assestamento generale)

1. Al Bilancio di previsione è assicurata la necessaria elasticità attraverso la sua variazione nel corso dell'esercizio di competenza, sia nella parte relativa alle entrate che in quella relativa alle spese.

2. Oltre che mediante il prelievo dal fondo di riserva disciplinato al successivo art. 48, l'elasticità del bilancio è assicurata mediante:

  1. il prelievo di fondi da interventi di spesa che evidenziano reali disponibilità in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio, per l'integrazione di stanziamenti deficitari o per l'istituzione di nuovi interventi;
  2. l'iscrizione di nuove o maggiori entrate da destinare, in via prioritaria, alla copertura di minori entrate, nonché al finanziamento di nuove o maggiori spese;
  3. l'iscrizione del disavanzo di amministrazione emerso in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso;
  4. l'iscrizione dell'avanzo di amministrazione accertato nell'ultimo esercizio chiuso.
3. Non costituiscono variazioni soggette alla procedura del presente articolo le modifiche del bilancio nella versione "per programmi" che non comportano incrementi o diminuzioni negli importi delle risorse e degli interventi. Esse sono sottoposte alla valutazione del Consiglio in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi.

4. Le variazioni delle risorse e degli interventi iscritti nel Bilancio annuale e pluriennale, sono deliberate dal Consiglio ogni qual volta se ne verifichi la necessità entro il termine ultimo del 30 novembre, nel rispetto di tutti gli equilibri di bilancio sanciti dall'ordinamento.

5. Le variazioni disciplinate dal presente articolo sono soggette al parere dei Revisori dei conti, di cui all'art. 105 dell'ordinamento. Tale parere viene reso entro il temine di 10 giorni.

6. Nel parere dei Revisori dei conti saranno proposte misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni delle quali l'organo consiliare dovrà tener conto o motivare la loro mancata adozione.

7. Nei casi d'urgenza la Giunta può deliberare variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge n.142/90, previa acquisizione del parere dei Revisori dei conti che in questo caso dovrà essere reso entro il termine di otto giorni. Dell'adozione dell'atto sarà data immediata comunicazione al Consiglio per la ratifica nei termini di legge o per gli atti da adottarsi in conseguenza della eventuale mancata ratifica.

8. Il Consiglio provvede ad effettuare, entro i termini di legge del 30 settembre di ogni anno, in raccordo con l’esame del documento di programmazione economica e finanziaria preliminare al bilancio dell’esercizio successivo, la ricognizione, risultante dalla relazione generale di cui al comma 4 dell’art. 23, sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi risultanti dai documenti di programmazione finanziaria e gestionale dell’anno in corso. In tale sede, il Consiglio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. Nell’eventualità che dovessero emergere, dalle informazioni trasmesse dalle Direzione e Uffici tematici e di staff alla Direzione Ragioneria ai sensi dell’art. 23, dati della gestione finanziaria che facessero prevedere un disavanzo d’amministrazione o di gestione, per squilibrio nella gestione di competenza ovvero nella gestione dei residui, il Consiglio adotta, contestualmente alla delibera sulla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, i provvedimenti necessari per il ripristino del pareggio di bilancio, nonché i provvedimenti ritenuti necessari alla copertura finanziaria ed al pagamento degli eventuali debiti di cui all’art. 194 del TUEL.

9. Il Consiglio provvede altresì all'aggiornamento delle previsioni di bilancio ai risultati espressi dal Rendiconto deliberato per l'ultimo esercizio chiuso, ivi compreso il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione che dovesse risultare dal rendiconto stesso, già disciplinato dall'articolo 44 del presente regolamento.

10. Entro il termine ultimo del 30 novembre il Consiglio adotta la deliberazione di assestamento generale del bilancio, che consiste nella verifica di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il Fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento effettivo del pareggio di bilancio. Allo scopo dell'assestamento generale del bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione di cui al successivo art. 47, entro il termine ultimo del 31 ottobre i responsabili dei servizi rimettono alla Direzione di Ragioneria le proposte di variazione relative ai servizi di loro competenza. Le proposte devono essere corredate da documenti progettuali da cui si evinca l'effettiva possibilità di utilizzo delle risorse nell'esercizio di riferimento.

Art. 47
(Disciplina delle modifiche alle dotazioni e agli obiettivi assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione)

1. Le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione che non comportano variazioni al bilancio di previsione annuale sono deliberate dalla Giunta non oltre il 15 dicembre di ogni anno.

2. I Direttori, qualora ritengano necessaria una modifica della dotazione assegnata dalla Giunta ne fanno proposta al Sindaco con motivata relazione nel corso dell'esercizio con le modalità e nei tempi di cui al precedente articolo 46, comma 11.

3. La relazione dovrà contenere:

  1. le valutazioni del dirigente dal punto di vista tecnico gestionale ed economico finanziario;
  2. le valutazioni dell'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione;
  3. le valutazioni della Direzione Ragioneria sulla verifica del rispetto degli equilibri sulla congruità della nuova o maggiore spesa e sulla attendibilità della nuova o maggiore entrata.
4. La decisione della Giunta in merito alla variazione proposta Ë comunicata al Direttore interessato, alla Direzione Ragioneria e all'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione. La mancata accettazione o l'accettazione con varianti della proposta di modifica della dotazione o dei programmi Ë comunicata con motivazione. La Giunta può richiedere ulteriori dati ed elementi integrativi di giudizio al responsabile del Servizio o alla Direzione Ragioneria o all'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione.

5. Qualora la proposta di modifica del Direttore riguardi mezzi finanziari che risultano esuberanti rispetto ai fabbisogni o alle possibilità di impiego, la Direzione Ragioneria propone al Sindaco la destinazione delle risorse di bilancio che si rendono libere.
 
 

Art. 48
(Fondo di riserva)

1. Il fondo di riserva, iscritto in bilancio con le modalità prescritte dall'art. 8 comma 1 dell'ordinamento è utilizzato, con deliberazione dell'organo esecutivo, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o nei casi in cui le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Tali prelevamenti possono essere deliberati fino al 31 dicembre di ogni anno.

2. Le deliberazioni di prelevamento dal Fondo di riserva sono comunicate all'Organo consiliare, riepilogativamente per "interventi", entro sessanta giorni dall'adozione e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, anche se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

3. In allegato alla proposta di approvazione dell'assestamento generale di bilancio di cui all'art. 46, comma 11 del presente regolamento, è presentata la relazione della Giunta sulle operazioni di prelievo dal Fondo di riserva operate sino al momento della presentazione dell'assestamento di bilancio.
 
 

Art. 49
(Accordi di programma)

1. Qualora il Sindaco intenda promuovere o partecipare ad Accordi di Programma, sulla base dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, che impegnino finanziariamente l'Amministrazione, l'atto della Giunta con il quale si propone il contenuto dell'Accordo di programma è soggetto al parere di regolarità contabile di cui all'art. 35 del presente regolamento.

2. Qualora l'Accordo preveda impegni finanziari a carico dei soggetti partecipanti esso deve dare atto della copertura finanziaria ovvero indicare i mezzi iscritti in Bilancio per farvi fronte.