Regolamento di contabilità
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/2/1998, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 818 del 07/10/2002
articoli 10 - 24

 
 
Capo III - BILANCI E PROGRAMMAZIONE

Art. 10
(Il sistema dei bilanci)

1. Il sistema dei bilanci dell'Ente è costituito dal Bilancio annuale di previsione, dalla Relazione Previsionale e Programmatica, dal Bilancio pluriennale. A tali documenti fa seguito il Rendiconto della gestione dell'anno precedente.

2. Sulla base del Bilancio di previsione annuale approvato dal Consiglio, la Giunta definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione.

3. Il Piano Esecutivo di Gestione, qualora per l'approvazione del bilancio di previsione fosse eccezionalmente fissata una scadenza successiva al 1° gennaio, viene definito nei quindici giorni successivi all'approvazione del Bilancio stesso.
 
 

Art.11
(Pubblicità dei contenuti del Bilancio, dei suoi allegati e del Rendiconto della gestione)

1. Il Comune porta a conoscenza dei cittadini in forma semplificata e chiara gli elementi essenziali del Bilancio annuale, dei suoi allegati e del Rendiconto della gestione utilizzando adeguati strumenti di informazione quali la pubblicazione sintetica dei dati e dei risultati a mezzo organi di stampa, la loro diffusione tramite la propria Rete Civica, la distribuzione di depliants e di altro materiale informativo.
 
 

Art. 12
(Formazione del sistema dei bilanci preventivi comunali)

1. La formazione dei bilanci preventivi rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione per obiettivi attraverso il quale l'Ente opera costantemente per indirizzare le proprie attività. Tale processo di programmazione è finalizzato a definire le strategie generali dell'ente e quelle dei vari settori di intervento, definire i programmi di attività annuali e pluriennali, nonché ad attribuire le responsabilità gestionali sui programmi di attività.

2. Al fine di poter disporre di elementi adeguati per predisporre gli schemi di Bilancio preventivo la Direzione delle Entrate fornisce nel mese di maggio, alla Giunta e al Direttore di Ragioneria, le informazioni necessarie per valutare il quadro delle entrate prevedibili per l'anno successivo.

3. Entro il mese di maggio la Conferenza del Decentramento esprime in un documento indirizzato all'organo consiliare e alla Giunta, le necessità e le priorità relative alla gestione dei Quartieri per l'anno successivo.

4. Ai fini della formazione del Bilancio di previsione, della Relazione previsionale e programmatica e dell’aggiornamento del Bilancio pluriennale, la Giunta predispone, entro il 31 luglio, un Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nel quale, dopo aver sinteticamente fatto riferimento alla situazione economica e finanziaria di contesto e dell’ente e richiamato lo stato di attuazione dei programmi, vengono indicati gli indirizzi fondamentali e le politiche finanziarie ipotizzabili in riferimento alla situazione economico/finanziaria e alle strategie di intervento dell’ente concernenti il periodo del bilancio stesso.

5. Il documento di programmazione economica e finanziaria è predisposto in raccordo con la relazione generale sullo stato attuativo dei programmi e degli obiettivi riferita all’attività complessiva dell’ente di cui al comma 4 dell’articolo 23 del presente regolamento.

6. Il documento di programmazione economica e finanziaria è sottoposto, previa consultazione con le parti sociali, al Consiglio Comunale, che provvede al suo esame e alla sua approvazione entro il 30 settembre di ogni anno.

7. A seguito della approvazione del documento di programmazione economica e finanziaria la giunta dà corso alla fase di concertazione preliminare alla adozione e approvazione del bilancio.


Art. 13
(La Conferenza dei Direttori per la preparazione del Bilancio)

1. La "Conferenza dei Direttori" è lo strumento tecnico-operativo con il quale si avvia la formazione del sistema dei bilanci preventivi dell'Ente.

2. La Conferenza dei Direttori è istituita allo scopo di razionalizzare l'esame delle proposte di spesa avanzate dai vari Uffici e Direzioni per l'anno e per il triennio successivo e di verificarne la compatibilità rispetto al quadro delle risorse che si prevede saranno disponibili e rispetto al piano di attività programmata dalle Direzioni di Supporto.

3. Le Direzioni Produttive, le Direzioni di Supporto e gli Uffici degli Organi Istituzionali, elaborano, entro il 31 maggio di ogni anno, le seguenti analisi di gestione i cui risultati sono riepilogati in appositi modelli forniti dalla Direzione Ragioneria:

  1. analisi, a cura della Direzione Ragioneria, dei risultati finanziari di gestione e di amministrazione riferiti agli ultimi due anni per i quali è stato approvato il consuntivo;
  2. analisi, da parte dell'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione dei risultati di gestione di ciascun servizio o centro di costo;
  3. analisi da parte di tutti i servizi del Comune dei residui passivi per impegni assunti a fronte di entrate a destinazione vincolata ancora da utilizzare, risultanti alla chiusura dell'ultimo anno finanziario e aggiornati con le variazioni gestionali dell'anno in corso;
  4. analisi delle previsioni del bilancio originario dell'anno in corso e delle variazioni intervenute nell'esercizio, da parte di tutti i servizi, con particolare attenzione alle modifiche delle dotazioni finanziarie assegnate ai servizi;
  5. analisi dello stato degli accertamenti e degli impegni relativi al bilancio in corso da parte di tutti i servizi del Comune. L'esame deve evidenziare lo stato delle acquisizioni e dell'impiego delle risorse nei singoli servizi, anche nella prospettiva dell'assestamento generale del bilancio in corso.
4. I Direttori, a seguito delle preliminari intese con gli Assessori di riferimento e sulla base dei programmi concordati con i Dirigenti della Direzione, predispongono i prospetti riepilogativi dei Programmi relativi ai settori di propria competenza dai quali si evidenzia, rispetto al Programma dell'anno in corso e rispetto a quanto previsto nell'ultimo bilancio approvato, la qualità e l'entità delle variazioni in aumento e/o in diminuzione da apportare ai servizi già attivati, i servizi di cui si prospetta la eliminazione, gli eventuali nuovi servizi da attivare. I modelli relativi a tali prospetti sono forniti dalla Direzione Ragioneria di concerto con l'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione.

5. Le variazioni ai Programmi sono corredate delle corrispondenti previsioni di variazione della dotazione di risorse finanziarie, umane, strumentali, e dei materiali di consumo. In particolare, la proposta di variazione dovrà indicare:

  1. le entrate specifiche del servizio;
  2. le spese correnti;
  3. le variazioni al piano triennale degli investimenti;
  4. gli obiettivi, i programmi e i relativi indicatori.
6. La Conferenza dei Direttori, di cui al comma 2, si insedia nel mese di giugno di ogni anno ed è costituita dai Direttori responsabili degli Uffici degli Organi Istituzionali, delle Direzioni di Supporto, delle Direzioni Produttive. E' convocata e coordinata dal Direttore Generale coadiuvato dal Direttore di ragioneria e dal Direttore dell'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione. I lavori si svolgono in forma collegiale o per incontri bilateriali fra le Direzioni interessate.

7. I Direttori definiscono con il responsabile della Direzione Organizzazione la compatibilità delle risorse umane, con il responsabile dei Servizi Tecnici la compatibilità delle proposte di nuovi investimenti e di manutenzione, con il responsabile della Direzione Beni e Servizi le proposte di acquisizione di beni di consumo e con il responsabile della Direzione Sistemi Informativi le proposte di dotazione di strumenti informatici. I Direttori definiscono, infine, con la Direzione Ragioneria, la compatibilità finanziaria degli orientamenti espressi dai rispettivi uffici e con l'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione, la congruità economica delle relative proposte.

8. Il Dirigente dell'Ufficio Area Metropolitana e Decentramento coordina le proposte di variazione al bilancio pluriennale elaborate dai dirigenti di ciascun Consiglio di Quartiere.

9. Al termine dei lavori della Conferenza dei Direttori, e comunque entro il mese di luglio, la Direzione Ragioneria e l'ufficio Qualità e Controllo di Gestione redigono, su indicazione del Direttore Generale, la proposta di budget economico-finanziario che sarà presentata alla Giunta. Le suddette Direzioni forniscono in ogni momento le informazioni richieste dall'Organo di Revisione sulle successive fasi di formazione delle proposte di budget.
 
 

Art. 14
(Approvazione delle proposte di bilancio e relativi allegati)

1. Le proposte relative al Bilancio annuale di previsione, alla Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale sono approvati dalla Giunta entro e non oltre il termine di trenta giorni precedenti alla scadenza prevista, di tempo in tempo, per l'approvazione del Bilancio.

2. Nello stesso termine sono approvate le proposte di deliberazione di cui all'art. 14, lettere c) ed e) dell'ordinamento che prevedono siano allegate al bilancio di previsione:

  1. le deliberazioni, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con le quali il Comune verifica la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 167/62, 865/71 e 457/78, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e stabilisce il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
  2. le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.
3. Al bilancio di previsione sono allegati, oltre a quanto previsto dall'art. 14 dell'ordinamento:
  1. una relazione complessiva sui risultati gestionali dell'anno corrente delle singole aziende speciali, dei consorzi, delle istituzioni, delle società di capitale partecipate dall'Ente;
  2. l'elenco degli impegni che si costituiscono con l'approvazione del bilancio, senza necessità di ulteriori atti ai sensi dell'art. 27, secondo comma, dell'ordinamento.
4. Le proposte di Bilancio annuale e pluriennale e di Relazione previsionale e programmatica, predisposti dalla Giunta, sono immediatamente trasmesse all'Organo di revisione per il parere di cui all'art. 105, comma 1, lettera b) dell'ordinamento, nonché ai Consigli di Quartiere e su di esse sono richiesti altresì i pareri previsti dai regolamenti comunali

5. I pareri di cui al precedente comma sono rilasciati entro 15 giorni dall'invio degli atti.

6. Lo schema di bilancio annuale, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, è consegnato ai consiglieri non oltre il termine di venti giorni precedenti alla scadenza richiamata al precedente primo comma.
 
 

Art. 15
(Proposte di emendamento)

1. Le proposte di emendamento ai progetti di Bilancio annuale e pluriennale, al fine di essere poste in approvazione, devono pervenire all'Ufficio del Consiglio entro il termine massimo di sette giorni precedenti all'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio della presentazione del Bilancio preventivo. Questi emendamenti dovranno essere redatti su appositi modelli predisposti dalla Direzione Ragioneria in modo che contengano tutti gli elementi utili per garantire il rispetto degli equilibri generali del bilancio, come specificato nel comma successivo.

2. Affinché possa essere garantito il rispetto dei principi posti a base dei Bilanci annuale e pluriennale, sanciti dall'ordinamento, ed in particolar modo di quello relativo al pareggio finanziario, gli emendamenti dovranno risultare conformi al principio del pareggio e indicare contestualmente le fonti di copertura coerenti con tale principio.

3. Gli emendamenti concernenti previsioni di entrate devono essere motivati sulla base di specifiche e fondate previsioni di effettiva realizzazione. Essi vengono discussi e votati prima di quelli relativi alle spese.

4. Gli emendamenti relativi ad interventi di spesa aventi carattere obbligatorio devono essere motivati esclusivamente sulla base di differenti valutazioni degli elementi tecnici che entrano a comporre la previsione di spesa.

5. In nessun caso possono essere ammessi emendamenti che comportino incremento dell'indebitamento secondo modalità non conformi alle norme vigenti che disciplinano le fonti di finanziamento derivanti dal ricorso al debito.
 
 

Art. 16
(Relazione previsionale e programmatica)

1. La Giunta, sulla base degli orientamenti espressi e tenuto conto delle indicazioni tecniche fornite dalla Conferenza dei Direttori per l'elaborazione del Bilancio definisce lo schema di Relazione previsionale e programmatica. La Relazione ha carattere di piano strategico, definisce i bisogni, le priorità e le tendenze entro cui attestare l'attività del Comune. Essa ha inoltre carattere di piano operativo essendo centrata sui programmi di spesa e sugli obiettivi gestionali che si intendono conseguire nel triennio.

2. La Relazione Previsionale e programmatica, redatta per programmi, costituisce lo strumento di raccordo del bilancio finanziario annuale e pluriennale con l'attività programmata, espressa in termini di finalità da perseguire e di obiettivi da raggiungere e misurata dagli indicatori degli obiettivi stessi. Essa deve indicare le risorse assegnate per la realizzazione di ciascun programma di attività, siano esse risorse umane, finanziarie e strumentali. La Relazione deve inoltre dare atto delle motivazioni, delle scelte e della congruità delle risorse impiegate rispetto agli obiettivi, anche attraverso il confronto con gli impieghi e con i risultati dell'esercizio chiuso e di quello in corso.

3. La Direzione Ragioneria e l'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione curano il coordinamento generale dell'attività di predisposizione della Relazione e provvedono alla sua stesura finale.
 
 

Art. 17
(Bilancio pluriennale)

1. Il Bilancio pluriennale, espresso in valori monetari che tengano conto del previsto tasso di inflazione del periodo considerato, esprime i risultati della programmazione a medio termine dell'Ente. Per quanto riguarda il primo anno, i suoi stanziamenti coincidono con quelli del Bilancio di previsione annuale di competenza.

2. Il Bilancio pluriennale è redatto secondo il principio per cui la spesa consolidata rappresenta la parte di attività che si intende conservare negli anni di riferimento, al netto delle razionalizzazioni di costi. La spesa di sviluppo riguarda invece nuove attività o iniziative le cui quantità fisiche e i cui risultati da raggiungere sono esplicitati dalla Relazione Previsionale e Programmatica.
 
 

Art. 18
(Bilancio annuale di previsione)

1. Il Bilancio annuale contiene le previsioni di competenza relative al primo esercizio del periodo cui si riferiscono il Bilancio pluriennale e la Relazione previsionale e programmatica.

2. I principi che disciplinano il bilancio, la definizione della sua struttura, la classificazione graduale in titoli, funzioni, servizi e interventi per la spesa e in titoli e categorie per l'entrata, e la corrispondente numerazione, sono sanciti dall'ordinamento. L'individuazione delle voci del bilancio dell'entrata nelle quali le categorie sono disaggregate, denominate dall'ordinamento "risorse", sono autonomamente definite dal Comune di Firenze, secondo l'oggetto dell'entrata.
 
 

Art. 19
(Quote di ammortamento dei beni)

1. Nella proposta di previsione della spesa, per ciascun servizio, è inserita in apposito intervento, una somma destinata ad accantonare l'ammortamento dei beni utilizzati dal servizio stesso nell'anno precedente.

2. L'importo dell'ammortamento accantonato sarà determinato, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento, dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Direttore di Ragioneria, sentito il parere del Collegio dei Revisori, con l'obiettivo di massimizzare la quota di autofinanziamento degli investimenti compatibilmente con le necessità di spesa del bilancio di previsione.
 
 

Art. 20
(Il Piano Esecutivo di Gestione)

1. Il Piano Esecutivo di Gestione consente il passaggio dalla fase di indirizzo politico-programmatico sancita con l'approvazione del Bilancio annuale di previsione alla fase di gestione. Con il Piano Esecutivo di Gestione sono determinati operativamente ed esplicitati chiaramente gli obiettivi di gestione e sono individuate le necessarie dotazioni di risorse finanziarie, umane e strumentali che vengono affidate al dirigente responsabile della realizzazione degli obiettivi così come previsto dal Regolamento di Organizzazione. Il dirigente responsabile renderà conto del risultato ottenuto nei tempi definiti nel successivo art. 23.

2. Ai fini della redazione del Piano Esecutivo di Gestione sono individuati quali centri di responsabilità gestionale di primo livello gli Uffici degli Organi Istituzionali, le Direzioni Produttive e le Direzioni di Supporto. I Direttori, individuate le attività e i procedimenti di particolare complessità e rilevanza di cui intendono riservarsi la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 13 comma 2 del regolamento di Organizzazione, articolano la proposta di Piano Esecutivo di Gestione delle Direzioni o Uffici d'intesa con i responsabili dei servizi in Centri di responsabilità di secondo livello affidati ai singoli dirigenti di Servizio ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Organizzazione.

3. Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 6, comma 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, predispone, con le modalità previste dall'art. 13 comma 2 del Regolamento di Organizzazione, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 40, secondo comma lettera a) dell'ordinamento e propone alla Giunta l'atto di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

4. Ai dirigenti responsabili dei centri di primo e di secondo livello individuati come dal comma 2, è affidata la realizzazione dei servizi e dei programmi definiti ed è loro attribuita la relativa responsabilità di entrata e di spesa.

5. L'assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa ai responsabili della realizzazione di ciascun programma gestionale è effettuata attraverso la disaggregazione delle voci di bilancio in capitoli di entrata e di spesa.

6. Ai fini della valutazione dei risultati ottenuti, vengono definiti gli indicatori atti a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei correlati risultati, mediante valutazione comparativa con altre realtà similari, e con i dati dei costi, dei rendimenti e degli indicatori relativi agli anni precedenti.

7. Il contenuto degli obiettivi è integrato dalle conseguenti direttive sugli indirizzi generali in modo da consentire, in base alla vigente legislazione, l'attivazione del potere di accertamento delle entrate e d'impegno delle spese da parte dei responsabili individuati dal Regolamento di organizzazione. Qualora in sede di formazione del Piano Esecutivo di Gestione non sia stato possibile, per talune dotazioni finanziarie, definire le necessarie direttive, tale Piano sarà successivamente integrato con apposite deliberazioni di Giunta.

8. I singoli Consigli di Quartiere, prima dell'inizio dell'esercizio, approvano il Piano Esecutivo di Gestione relativo ai propri servizi di base. I dirigenti dei servizi dei Consigli di Quartiere esercitano i poteri di spesa per la gestione dei servizi di base.

9. Al Piano Esecutivo di Gestione approvato dal Consiglio di Quartiere si applicano le medesime disposizioni previste per il Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta.
 
 

Art. 21
(Struttura del Piano Esecutivo di Gestione)

1. Il piano esecutivo di gestione è collegato:

  1. sotto il profilo contabile, con il bilancio pluriennale e annuale mediante l'individuazione dei capitoli nei quali sono disaggregate le risorse e gli interventi da attribuire a ciascun centro di responsabilità;
  2. sotto il profilo organizzativo, con i centri di responsabilità individuati con riferimento alla struttura del Comune, in modo da realizzare la migliore corrispondenza con la configurazione tecnica del bilancio e con l'assetto organizzativo del Comune;
  3. sotto il profilo programmatico, con il bilancio pluriennale e il bilancio annuale mediante la connessione e il raccordo degli obiettivi e delle direttive contenute nel Piano Esecutivo di Gestione con i programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica.

Art. 22
(Adozione e assegnazione delle dotazioni relative al Piano Esecutivo di Gestione)

1. La Giunta, dopo l'approvazione del Bilancio di previsione annuale, nei termini di cui all'art. 10, secondo comma, adotta il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno successivo nel quale sono determinati gli obiettivi gestionali da perseguire sulla base del Bilancio di previsione adottato.

2. Il Sindaco, nei cinque giorni successivi, assegna formalmente ai singoli responsabili dei Servizi l'attuazione dei Piani esecutivi di gestione, ed in particolare il conseguimento degli obiettivi di gestione e le dotazioni necessarie.
 
 

Art. 23
(Verifica sullo stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione)

1. A cura dei responsabili delle direzioni e degli uffici tematici e di staff sono effettuate, in raccordo con l’Ufficio del controllo di gestione della Direzione generale, le verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi risultanti dal piano esecutivo di gestione e dai relativi piani dettagliati degli obiettivi in correlazione col bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica.

2. Compete altresì ai responsabili delle direzioni e degli uffici tematici e di staff la trasmissione alla direzione Ragioneria delle informazioni sullo stato degli accertamenti e degli impegni ai fini del controllo e della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

3. La Direzione generale, con il piano dettagliato degli obiettivi, tenuto conto degli indirizzi fissati dal consiglio in sede di approvazione del bilancio ovvero di esame del documento di programmazione economica e finanziaria preliminare al bilancio, stabilisce le forme del monitoraggio e le modalità delle comunicazioni delle verifiche effettuate anche riferite a singoli programmi obiettivi.

4. Ai fini di dar corso alle verifiche sull’andamento gestionale di cui all’art. 46 comma 8 viene comunque elaborata una relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi riferita all’attività complessiva dell’ente. Parimenti si procede in sede di chiusura dell’esercizio finanziario.

5. Il Consiglio comunale e le Commissioni, attraverso la Presidenza del Consiglio, possono richiedere durante il corso dell’esercizio finanziario audizioni e report sullo stato di attuazione di programmi ed obiettivi risultanti dai documenti di programmazione finanziaria e gestionale dell’ente.

6. I consiglieri comunali, nel quorum minimo di quattro, possono altresì richiedere, attraverso la Presidenza del Consiglio, report sullo stato di attuazione di programmi ed obiettivi risultanti dai documenti di programmazione finanziaria e gestione dell’ente.
 
 

Art. 24
(Avocazione di obiettivi programmatici da parte dei Direttori)

1. I Direttori delle Direzioni Produttive, delle Direzioni di Supporto e degli Uffici degli Organi istituzionali, coordinano l'attività della direzione e sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi che con il PEG sono stati complessivamente assegnati alla Direzione.

2. Nel corso della gestione, i Direttori possono avocare a sé obiettivi già assegnati con il PEG ai dirigenti della propria direzione nelle seguenti circostanze:

  1. in caso di sopravvenuti adempimenti assegnati ai dirigenti la cui complessità sia tale da consigliarne l'avocazione al Direttore;
  2. in caso si riscontrino rilevanti scostamenti dagli obiettivi, tali da inficiare la realizzazione del programma complessivamente assegnato alla Direzione.
3. L'avocazione di obiettivi da parte dei Direttori può comportare:
  1. il trasferimento della responsabilità di procedura dal dirigente al Direttore da attuarsi previo parere del "Comitato di coordinamento";
  2. il trasferimento della responsabilità di budget e di procedura da attuarsi con modifica di PEG deliberata dalla Giunta come disciplinato dall'art. 47 del presente regolamento.