Regolamento di contabilità
articoli 1 - 9

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/2/1998, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 818 del 07/10/2002


CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Contenuto del regolamento)

1. Con il regolamento di contabilità il Comune di Firenze applica, con proprie modalità organizzative, i principi stabiliti dall'ordinamento finanziario e contabile secondo le indicazioni dell'art. 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e nel rispetto dell'organizzazione specifica dell'Ente.

2. Il regolamento disciplina:

  1. l'organizzazione e la funzionalità dell'attività finanziaria dell'Ente;
  2. le modalità di formazione dei documenti di programmazione e di bilancio;
  3. la gestione del bilancio e delle fasi di entrata e di spesa;
  4. le funzioni e competenze del Servizio del Controllo di Gestione;
  5. la rilevazione dei risultati dell'esercizio;
  6. la gestione patrimoniale;
  7. le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria;
  8. le funzioni di revisione economico-finanziaria;
  9. il servizio economale.

3. Per quanto riguarda gli ambiti non espressamente disciplinati dal presente regolamento, si rinvia ai principi stabiliti nel decreto legislativo 77/95, in seguito denominato semplicemente "ordinamento".


Art. 2
(Oggetto del regolamento)

1. Costituiscono oggetto del regolamento di contabilità del Comune di Firenze tutte le operazioni che si verificano nell'esercizio finanziario, stabilito in corrispondenza dell'anno solare, e che hanno rilevanza nella gestione del Comune stesso sotto l'aspetto finanziario, patrimoniale ed economico.

 

Capo II - LA GESTIONE DELL'ENTE E LA DIREZIONE RAGIONERIA

Art. 3
(La gestione finanziaria, economica e patrimoniale)

1. La gestione finanziaria, economica e patrimoniale spetta al dirigente responsabile di ciascuna Direzione, Ufficio o Servizio, al quale la Giunta ha assegnato le risorse e attribuito gli obiettivi gestionali mediante il Piano Esecutivo di Gestione. A tale scopo egli esercita autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali ed il controllo dei risultati, dei quali è chiamato a rispondere.

2. Gli stessi poteri gestionali e doveri di resoconto spettano ai dirigenti responsabili dei Consigli di Quartiere.

3. La gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente si svolge osservando le procedure preordinate alla programmazione ed alla formazione del bilancio; all'accertamento dell'entrata e all'impegno della spesa; alla liquidazione, ordinazione ed esecuzione dei pagamenti; alla riscossione e al versamento delle entrate; al controllo della gestione e agli altri controlli interni; alla rilevazione e valutazione dei risultati sia dell'ente che delle sue aziende e soggetti partecipati; all'utilizzo, conservazione e inventariazione dei beni, quali risultano dai successivi Capi del presente regolamento.


Art. 4
(Il ruolo delle Direzioni e degli Uffici nella gestione dell'Ente)

1. L'erogazione dei servizi finali da parte dell'Ente ed il funzionamento degli organi sono assicurati dalle Direzioni Produttive e dagli Uffici degli Organi Istituzionali. La funzionalità complessiva dell'Ente, sia sotto il profilo giuridico-istituzionale che sotto quello organizzativo gestionale, è invece assicurata dalle Direzioni di Supporto.

2. Per il perseguimento degli obiettivi, le Direzioni ed Uffici acquisiscono le entrate specifiche, impiegano i mezzi finanziari ed i fattori produttivi loro assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione e gestiscono il patrimonio.

3. I Direttori delle Direzioni e degli Uffici rispondono dei mezzi impiegati e dei risultati raggiunti. Al fine di consentire un puntuale controllo della loro attività, compilano rapporti periodici sulle attività svolte.

4. Alle Direzioni di Supporto sono affidati i procedimenti di impiego dei mezzi, di acquisizione delle entrate e di gestione del patrimonio, necessari per consentire la funzionalità complessiva dei servizi operativi.


Art. 5
(La responsabilità delle Direzioni, degli Uffici e dei Servizi nella gestione)

1. Alle Direzioni, agli Uffici e ai loro Servizi è attribuita, con il Piano Esecutivo di Gestione, la responsabilità di budget e/o di procedura, definite come segue:

  1. per responsabilità di budget si intende l'assunzione e il controllo, nel corso dell'esercizio, da parte dei dirigenti, degli obiettivi di entrata e di spesa che comportano l'utilizzo di risorse umane, finanziarie e patrimoniali.
  2. per responsabilità di procedura si intende l'assunzione da parte dei dirigenti di obiettivi connessi all'espletamento di procedure di spesa e di azioni predeterminate al raggiungimento, nei modi e nei tempi stabiliti, degli obiettivi da perseguire.


Art.6
(La Direzione Ragioneria: attribuzioni)

1. La Direzione Ragioneria assolve i compiti di gestione diretta e di coordinamento generale dell'attività finanziaria dell'Ente, oltre che di verifica della regolarità contabile degli atti e di controllo su tutta la gestione contabile comunale, secondo le modalità ed attraverso la struttura organizzativa stabilite dal presente regolamento. Al fine del riscontro contabile generale, la Direzione assicura l'unitarietà del sistema contabile, attraverso adeguati supporti informatici centralizzati cui accedono tutti i servizi dell'ente.


Art.7
(Funzioni del Direttore di Ragioneria)

1. Il Direttore di Ragioneria esercita le funzioni di indirizzo, di supervisione e di coordinamento dell'attività svolta all'interno del suo ufficio. Al medesimo sono inoltre direttamente demandati i compiti che scaturiscono dal ruolo riservatogli dalla legge.

2. Il Direttore della Ragioneria:

  1. verifica la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale;
  2. sottoscrive i documenti previsionali e programmatici (bilancio annuale e documenti allegati);
  3. esprime parere di regolarità contabile sugli atti deliberativi del bilancio e delle sue variazioni e rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  4. verifica periodicamente lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
  5. cura le segnalazioni dei fatti e comunica le proprie valutazioni al Sindaco, al Direttore Generale ed al Collegio dei Revisori, ove rilevi che la gestione finanziaria evidenzi il costituirsi di situazioni di pregiudizio dell'equilibrio;
  6. predispone gli atti necessari per la salvaguardia degli equilibri generali del bilancio, suggerendo le misure di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili, dell'eventuale disavanzo di amministrazione accertato, o del disavanzo di amministrazione o di gestione previsto in corso d'anno;
  7. sottoscrive l'elenco dei residui da consegnare al Tesoriere e il rendiconto dei contributi straordinari;
  8. cura le verifiche di cassa e le richieste al Tesoriere di utilizzo della liquidità derivante dalle entrate vincolate;
  9. sovrintende alla rendicontazione della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'esercizio risultante dalle scritture contabili, sottoscrivendo il conto del bilancio, il conto economico, il prospetto di conciliazione, il conto del patrimonio, ed esprimendo parere di regolarità contabile sui relativi provvedimenti deliberativi.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti il Direttore di Ragioneria si avvale di unità operative, dirette, ciascuna, da un funzionario responsabile e preposte a compiti demandati dal Direttore stesso, sotto la supervisione del medesimo ed espletati in ambiti di autonomia dallo stesso definiti, rispettivamente in materia di:

  1. affari generali della Direzione e adempimenti fiscali;
  2. procedimento di formazione del Bilancio di previsione, delle sue variazioni e del Rendiconto.
  3. rapporti con la Tesoreria, vigilanza sulle riscossioni e pagamenti; gestione della liquidità dell'ente.

4. Il Direttore di Ragioneria propone al Sindaco uno o più soggetti scelti fra i dirigenti preposti a strutture appartenenti alla Direzione Ragioneria, da incaricare per le funzioni di collaborazione nelle incombenze di sua competenza, oltre che per le funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento.


Art. 8
(Organizzazione della Direzione Ragioneria)

1. Per l'esercizio delle funzioni di gestione, di coordinamento e di riscontro dell'attività finanziaria e contabile di cui al precedente articolo 6, la Direzione Ragioneria è articolata in Servizi, diretti ciascuno da un Dirigente, che esplica in autonomia i compiti e le responsabilità proprie, ferme restando le attribuzioni del Direttore di Ragioneria.

2. I Servizi, individuati nel Regolamento di Organizzazione, sono preposti:

  1. al coordinamento della gestione finanziaria e contabile decentrata, ciascuno per un gruppo di Direzioni definite con ordine del Direttore di Ragioneria;
  2. ai finanziamenti vincolati a investimenti o a diverse specifiche destinazioni.

3. Il Responsabile di ciascuno dei Servizi di cui sopra, per le materie di propria competenza, rilascia i pareri di regolarità contabile, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e provvede al riscontro contabile, di cui ai successivi articoli 36, 38 e 39.

4. I due Servizi "Gestione Bilancio" svolgono le seguenti funzioni principali:

  1. supportano l'attività di pianificazione finanziaria dei servizi comunali e di rilevazione contabile dei fatti gestionali attraverso l'uso del sistema informativo centralizzato;
  2. rilasciano il parere di regolarità contabile e il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nei casi previsti dagli articoli 36 e 38 del presente regolamento;
  3. curano la rilevazione dei fatti gestionali nella contabilità finanziaria, economica ed analitica;
  4. contribuiscono alla redazione di rapporti periodici sull'andamento della gestione economico-finanziaria e all'elaborazione di rendiconti, statistiche e dati sulla gestione finanziaria dei servizi comunali.

5. I dirigenti dei due Servizi "Gestione Bilancio", per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, si avvalgono ciascuno di due unità organizzative, di cui una incaricata degli adempimenti contabili sull'entrata, l'altra degli adempimenti contabili sulla spesa e della contabilità del personale; ciascuna unità è diretta da un funzionario responsabile, chiamato a organizzare al proprio interno il funzionamento dell'unità operativa, a svolgere compiti d'istruttoria nelle materie di competenza del Dirigente del Servizio e ad assolvere ai seguenti compiti propri, in relazione ai quali gli è riconosciuta la necessaria autonomia: riscontro contabile, finanziario e fiscale sulle varie fasi dell'entrata e della spesa; annotazione degli accertamenti di entrata nelle scritture, liquidazione delle spese, sottoscrizione delle reversali d'incasso.

6. Le modifiche alla organizzazione interna della Direzione Ragioneria sono effettuate con delibera di Giunta.


Art. 9
(Uffici di supporto alla gestione contabile dell'ente)

1. Alla gestione finanziaria dell'Ente concorre, con le funzioni attribuite dalla legge ed affidato ai soggetti autorizzati, il servizio di Tesoreria, le cui competenze e adempimenti contabili sono disciplinati al Capo VIII del presente regolamento.

2. Al coordinamento e riscontro contabile della gestione economica dell'Ente è preposto l'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione, secondo le competenze e le procedure di cui al capo V del presente regolamento.

3. Alla tenuta degli inventari dei beni ammortizzabili e agli altri adempimenti contabili sul patrimonio immobiliare, mobiliare e finanziario del Comune sono preposti, le Direzioni Patrimonio Immobiliare, Beni e Servizi, Cultura, Sviluppo Economico e Ragioneria, secondo le rispettive competenze. Esse sono tenute a rispettare le procedure di cui ai successivi articoli del Capo VII del presente regolamento.

4. Sono inoltre istituiti servizi di economato per la gestione delle minute spese dell'Ente e degli specifici uffici e servizi, le cui competenze ed i cui adempimenti contabili sono definiti dalle norme di cui al Capo X, nel rispetto della legislazione vigente.