Regolamento
sull'accesso agli atti e documenti amministrativi
Deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 3599/235 del 17.11.1997, n. 49/28 del 15-02-99 e n. 311 del
11.06.01
Integrato con Deliberazione
n. 434/1999
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Fonti)
-
Il presente regolamento, adottato
in attuazione dello
Statuto, disciplina il diritto di accesso agli atti, alle
informazioni e ai documenti amministrativi del Comune di Firenze, ai sensi
dell’art. 7 della legge 8.6.1990 n. 142 e degli artt.
22 e seguenti della L. 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni.
-
Le comunicazioni di cui agli
artt.
7 e successivi della L. 241/90 sono disciplinate dal regolamento
sul procedimento amministrativo.
Art. 2
(Oggetto)
-
Per "accesso" si intende la
possibilità di prendere conoscenza dei documenti amministrativi
mediante visione o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità
idonea a consentire l’esame dell’atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato
il contenuto.
-
Per "documento amministrativo"
si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica
o di qualunque altra specie del contenuto di documenti o atti, anche interni,
del Comune o comunque utilizzati per l’attività amministrativa e
conservati dal Comune.
-
Di norma tutti i documenti amministrativi
sono pubblici, salvi i casi indicati all’art.
5. In particolare, sono accessibili:
-
gli atti e i documenti di cui
sia espressamente prevista la pubblicizzazione dalle leggi, dallo Statuto
e dai regolamenti;
-
le deliberazioni adottate dal
Consiglio comunale, dalla Giunta e dai Consigli di quartiere e le ordinanze
sindacali, anche se non ancora esecutive ai sensi di legge;
-
i provvedimenti emessi dai dirigenti;
-
i verbali delle sedute del Consiglio
comunale e delle Commissioni consiliari, nonché i verbali dei Consigli
di quartiere;
-
le direttive, istruzioni ed
in generale i documenti in cui si determina la interpretazione di norme
giuridiche applicate dall'Amministrazione nell'attività rilevante
per l'esterno;
-
le elaborazioni statistiche
dei dati contenuti nelle banche dati informatizzate, gestite dall'Amministrazione
comunale. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento,
il Sindaco rende pubblico l'elenco delle singole elaborazioni ottenibili
dalle singole banche dati che, per loro natura o per disposizione
di legge, sono coperte da segreto, di quelle che sono conoscibili solamente
da determinate categorie di soggetti pubblici o privati e di quelle cui
tutti possono accedere;
-
gli atti e i documenti in possesso
delle Aziende autonome, degli enti e delle società a prevalente
partecipazione comunale, delle concessionarie di pubblici servizi. Ognuno
di questi soggetti è tenuto, entro il termine di 60 giorni dall’entrata
in vigore del presente regolamento, a trasmettere al Sindaco l’elenco dei
documenti esclusi dall’accesso che sarà reso pubblico;
-
i dati, gli studi, le cartografie
e ogni altro, richiamati, allegati o presupposti nell’adozione degli atti
di cui ai punti precedenti.
Art. 3
(I soggetti)
-
Sono accessibili a chiunque
ne faccia richiesta i documenti amministrativi indicati nel precedente
art. 2, lett. a),
b), c), d),e), nonché i documenti degli enti indicati alla lett.
g) che abbiano caratteristiche analoghe ai precedenti.
-
I documenti indicati nel precedente
art. 2, lett. f)
e h) sono accessibili, su domanda motivata, alle organizzazioni sindacali
e di categoria, nonché alle associazioni anche non riconosciute
il cui interesse sia dimostrabile in relazione agli scopi elencati nel
rispettivo statuto. L’accesso può essere richiesto inoltre con domanda
motivata, sottoscritta da almeno 100 residenti nel Comune con modalità
analoghe a quelle previste per la richiesta di referendum e con
indicazione della persona incaricata di prendere visione del documento
richiesto.
-
Salvo diversa disposizione di
legge, viene garantito, anche per i documenti soggetti ad esclusione ai
sensi del successivo art. 5,
il diritto di chiunque di conoscere le informazioni concernenti la propria
persona, di cui l'Amministrazione sia in possesso, e la correzione gratuita
di eventuali errori ed omissioni.
Art. 4
(Termini del procedimento)
-
La visione degli atti o il rilascio
di copie sono assicurati con immediatezza compatibilmente con le
esigenze dell’ufficio e comunque entro il termine di cui al comma successivo.
-
Il procedimento di accesso deve
concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della
richiesta da parte dell’Ufficio Relazioni col Pubblico. Qualora la richiesta
sia stata presentata ad ufficio diverso, quest’ultimo deve trasmetterla,
senza indugio all’U.R.P il quale comunica al richiedente la data in cui
ha ricevuto la richiesta, precisando che da tale data decorre il termine
di 30 giorni.
-
Ai sensi dell’art.
25, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241, decorsi
inutilmente trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’U.R.P.,
questa si intende respinta.
CAPO II
ESCLUSIONE E DIFFERIMENTO
DEL DIRITTO DI ACCESSO
Art. 5
(Casi di esclusione)
-
Il diritto di accesso è
escluso, senza limiti di tempo, per i documenti amministrativi coperti
dal segreto di Stato ai sensi dell’art.12 della L. 24.10.1977, n. 801,
o la cui esclusione sia prevista da altre disposizioni di legge. Sono esclusi
in particolare i seguenti atti:
-
progetti e cartografie di edifici
adibiti ad installazioni militari e penitenziarie, ad aziende a rischio
di incidente rilevante, ad edifici destinati all'esercizio delle attività
creditizie;
-
documenti e provvedimenti in
materia di ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità;
-
denunce, esposti, verbali di
accertamento relativi a violazioni e infrazioni soggette a comunicazioni
di notizie di reato all'autorità giudiziaria, se e in quanto coperti
dalla segretezza delle indagini;
-
atti relativi a procedimenti
disciplinari nei confronti del personale comunale e degli enti dipendenti,
escluso il provvedimento di applicazione della sanzione;
-
verbali e atti istruttori relativi
alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza
dei lavori;
-
atti e documenti di cui alla
successiva lettera j) del presente comma compresi nel fascicolo personale
dei dipendenti comunali;
-
le informazioni e i documenti
che riguardano i metodi di produzione o le strategie aziendali delle imprese;
-
atti e documenti relativi a
procedimenti tributari, escluso il provvedimento definito di accertamento
tributario;
-
pareri legali redatti dagli
uffici comunali, nonché quelli di professionisti esterni acquisiti,
in relazione a liti in atto o potenziali, atti defensionali e la relativa
corrispondenza;
-
notizie e documenti relativi
alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle
persone fisiche, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
-
gli atti provenienti da soggetti
privati non utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
Sono esclusi in particolare
tutti gli atti e le informazioni relativi:
-
ai trattamenti sanitari obbligatori;
-
ai dati sensibili, di cui all’art.
22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni,
nei limiti previsti dalla stessa legge;
-
alle schede anagrafiche, tranne
che per le persone appositamente incaricate (art.37 D.P.R. 223/89);
-
alle informazioni e notizie
sul rapporto di adozione risultante agli atti, salva espressa autorizzazione
dell'autorità giudiziaria (artt.28 e 73 L. 184/83);
-
alle cause di inidoneità
al servizio militare, fatta salva la richiesta del diretto interessato
(art. 1 L. 890/77);
-
ai dati statistici dei riferimenti
di tipo individuale (art. 9 D. Lgs. 322/89);
-
alle schede I.S.T.A.T. di morte
(art. 1 D.P.R. 285/90);
-
ai documenti contenenti l'indicazione
di paternità e maternità di una persona, fatta salva la richiesta
dell'interessato o dell'amministrazione in vista dell'esercizio di diritti
o doveri derivanti dallo stato di filiazione (L. 1064/55; D.P.R. 432/57);
-
alle notizie in ordine ai collaboratori
della giustizia che hanno cambiato generalità e residenza (L. 82/91;
D. Lgs.119/93);
-
agli atti di stato civile, tranne
la preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica (art. 185
R.D. 1238/39);
-
alle vecchie generalità
e sesso, per le persone cui è stata giudizialmente rettificata l'attribuzione
di sesso (art. 5 L. 164/82).
-
Non è ammesso l’accesso
agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti regolamentari,
amministrativi generali, di pianificazione e programmazione.
-
Non sono ammesse richieste relative
ad intere categorie di documenti che comportino lo svolgimento di attività
di indagine e di ricerca da parte degli uffici comunali.
-
Deve comunque essere garantita
ai richiedenti la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere i loro interessi giuridici.
Art. 6
(Esclusione temporanea)
(ABROGATO)
Art. 7
(Differimento del diritto
di accesso)
-
I documenti di cui al precedente
art. 5 non possono essere sottratti all’accesso nei casi in cui sia sufficiente
fare ricorso al potere di differimento.
-
Il Responsabile dell’unità
organizzativa competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente, con
provvedimento motivato può disporre il differimento dell’accesso
nei seguenti casi:
-
per la salvaguardia di motivate
esigenze di riservatezza dell’Amministrazione, specialmente nella fase
preparatoria dei provvedimenti, incidenti sul buon andamento e sull’imparzialità
dell’azione amministrativa;
-
quando si verifichino documentabili
difficoltà per l’acquisizione dei documenti amministrativi richiesti,
e quando l’alto numero delle richieste, in rapporto alla dotazione degli
uffici che le devono soddisfare, non consenta il loro accoglimento nel
termine prescritto;
-
nella fase istruttoria dei ricorsi
amministrativi o giurisdizionali.
-
Il provvedimento di cui al primo
comma indica la data in cui potrà essere esercitato il diritto di
accesso. Detto provvedimento è comunicato al richiedente.
-
Nel caso in cui il differimento
riguardi solamente parte del contenuto di un documento amministrativo,
sono accessibili per visione e rilascio di copia le altre parti del medesimo.
CAPO III
MODALITÀ DI
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
Art. 8
(Modalità di accesso)
-
Il diritto di accesso è
assicurato dagli U.R.P., eventualmente in collaborazione con gli altri
uffici del Comune.
-
Il diritto di accesso ai documenti
amministrativi inseriti in Rete civica si esercita mediante richiesta verbale
a uno degli U.R.P. il quale registra: nome, residenza e numero telefonico
del richiedente, data e oggetto della richiesta.
-
Il richiedente deve indicare
gli estremi del documento amministrativo oggetto della richiesta, ovvero
gli elementi che ne consentano l’individuazione.
-
La richiesta, esaminata immediatamente
senza formalità, è accolta mediante esibizione del documento
richiesto o estrazione di copia.
-
Per le richieste di copie conformi
o autentiche, l’U.R.P. le richiede all’ufficio che ha emanato il documento
amministrativo o lo detiene.
-
Qualora l’U.R.P. non abbia la
disponibilità del documento amministrativo richiesto, il richiedente
deve presentare richiesta scritta indicando, oltre ai dati di cui ai commi
secondo e terzo, anche l’interesse di mero fatto da soddisfare con la richiesta
di accesso.
-
Qualora sia richiesta copia
dell’atto, l’U.R.P.:
-
provvede a procurare la copia
dall’ufficio competente nel tempo più breve possibile e comunque
in modo che sia rispettato il termine di cui all’art.
4, secondo comma;
-
convoca presso di sé
il richiedente per la consegna della copia richiesta;
-
qualora il responsabile della
unità organizzativa competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente
ritenga di non poter accogliere o di differire la richiesta, consegna il
provvedimento motivato all’U.R.P. che lo trasmette al richiedente;
-
qualora sia richiesta la sola
visione di un documento amministrativo, l’U.R.P. fissa con l’ufficio competente
il giorno e l’ora per la visione e ne dà comunicazione al richiedente;
-
L’U.R.P. registra le richieste
scritte. I dati risultanti dalle richieste scritte e orali sono trasmessi
periodicamente al responsabile degli U.R.P.
-
Qualora il richiedente, nella
domanda scritta, abbia motivatamente richiesto copia del documento amministrativo
in un termine più breve di quello previsto dall’art. 4, secondo
comma, l’U.R.P. dovrà motivare l’eventuale mancato accoglimento
della richiesta di abbreviazione del termine.
-
Ove la richiesta sia incompleta,
il termine di cui all’art.4, secondo comma, comincia a decorrere dalla
data di completamento della richiesta.
-
L’accoglimento della richiesta
di accesso di un documento amministrativo comporta l’accesso agli altri
documenti nello stesso richiamati, se richiesto dall’interessato, salvo
le limitazioni di cui al Capo
II.
-
Le richieste di documenti relativi
a progetti edilizi ed agli strumenti urbanistici continuano ad essere rivolte
direttamente ai competenti uffici della Direzione Urbanistica.
Art. 9
(Accesso mediante altro
mezzo di invio della richiesta)
-
La richiesta a mezzo posta,
telefax, o per via informatica deve essere indirizzata all’U.R.P. il quale
provvede ai sensi dell’art. 8,
in quanto applicabile.
-
Su richiesta dell’interessato,
la copia potrà essere trasmessa direttamente al recapito da questi
indicato con addebito delle eventuali spese di riproduzione.
Art. 10
(Accesso ad archivi informatici)
-
Il responsabile dell’ufficio
competente cui appartiene l’archivio informatico provvede a consentire
la visione salvaguardando i dati dalla distruzione, dalla perdita accidentale,
dall’alterazione o dalla divulgazione non autorizzata.
Art. 11
(Visione dei documenti)
-
La visione dei documenti è
gratuita. L’esame viene effettuato dall’interessato o da persona da lui
incaricata in locali idonei e sotto la sorveglianza di personale addetto.
-
L’interessato ha facoltà
di prendere appunti, di trascrivere in tutto o in parte i documenti presi
in visione.
-
Salva comunque l’applicazione
delle norme penali e civili, è vietato asportare i documenti dal
luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque
alterarli in qualsiasi modo.
Art. 12
(Rilascio di copie)
-
Il rilascio di copia di documenti
amministrativi mediante stampa dalla Rete civica o fotocopiatura è
subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione nella misura determinata
con delibera del Consiglio comunale, la quale determina altresì
le modalità di pagamento delle somme dovute.
-
Il rilascio delle copie di cui
al primo comma è gratuito se le copie richieste non superano le
quattro (4) facciate.
Art. 13
(Rilascio di copie conformi
ed autenticate)
-
L’interessato, per ottenere
copia conforme o autenticata deve precisarlo nella richiesta.
-
Ai fini del rilascio di copie
autenticate, oltre alle norme del presente regolamento, si applicano le
disposizioni contenute nella L. 4.1.1968 n.15 e successive modificazioni
in quanto compatibili con la normativa vigente in materia di accesso, fatte
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti di segreteria.
Art. 14
(Ricorsi e reclami)
-
In caso di diniego, esplicito
o per decorso del termine, o di differimento del diritto di accesso, il
richiedente può, oltre che presentare ricorso al T.A.R. ai sensi
dell'art.
25 comma 5 della L. 241/90, chiedere al Difensore civico
che sia riesaminato l’atto emanato.
-
Se il Difensore civico ritiene
illegittimo il diniego o il differimento disposto, lo comunica a chi ha
emanato il relativo provvedimento. Se questi non emana provvedimento confermativo
motivato entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore
civico l’accesso è consentito.
Art. 15
(Relazione al Consiglio)
-
Il Sindaco presenta al Consiglio
ogni anno una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
Art. 16
(Diritto alle informazioni
del Comune)
-
Il Comune di Firenze garantisce
a chiunque il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni
in possesso dei propri uffici, tramite gli URP e mediante l’inserimento
in Rete civica di tutti gli atti, dati e notizie di interesse dei cittadini.
Art. 16 bis
(Trasmissione e scambio
di dati con soggetti pubblici e privati)
-
Il Comune gestisce il trattamento
dei dati personali contenuti nelle banche dati di cui è titolare
nei limiti strettamente necessari e nel rispetto dei principi di correttezza
contenuti nell’art. 9 della L. n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
-
Il Comune, con i limiti previsti
dall’art. 5 comma 1 lett. j, favorisce attraverso accordi la trasmissione
e lo scambio di atti, dati o documenti tra le proprie banche dati e gli
archivi degli altri enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori,
esercenti ed incaricati di pubblici servizi, nonché di altri soggetti
pubblici e privati, anche a carattere associativo, che sviluppino, in collaborazione
con l’amministrazione comunale, attività connesse alla realizzazione
di finalità istituzionali.
-
Gli accordi dovranno contenere
l’indicazione del titolare e del responsabile della banca dati, delle finalità
e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di
connessione e comunicazione dei dati e le misure di sicurezza adottate.
-
Le garanzie di cui sopra dovranno
essere formalmente assicurate anche in tutte le situazioni che prevedono
l’accesso alle banche dati del Comune da parte di soggetti affidatari di
attività e servizi per conto dell’Amministrazione il cui svolgimento
presupponga la comunicazione di dati personali.
-
Ai sensi della legge 24 novembre
2000, n. 340, il Comune rilascia, per l’accertamento d’ufficio di stati,
fatti e qualità ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini, apposita autorizzazione all’Amministrazione procedente
.
-
L’autorizzazione di cui al comma
5 può essere contenuta in una convenzione stipulata tra l’Amministrazione
certificante e quella procedente.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art.17
(Disposizioni speciali)
-
Sono fatte salve le disposizioni
che regolano l'accesso agli atti conservati presso l'Archivio
Storico e le disposizioni di legge sul diritto di accesso
alle informazioni sullo stato dell’ambiente.