Regolamento per
l’applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.
(Deliberazioni
n. 133 del 21 dicembre 2004 e n. 16 del 06.03.2006)
D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158
INDICE
Art. 1 Oggetto del Regolamento
Art. 2 Istituzione della Tariffa
Art. 3 Servizio di gestione dei rifiuti urbani
Art. 4 Presupposto e soggetti tenuti al pagamento della Tariffa
Art. 5 Modalità per l’applicazione della Tariffa
Art. 6 Determinazione della Tariffa
Art. 7 Articolazione della Tariffa
Art. 8 Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 9 Determinazione della superficie per il calcolo della Tariffa delle utenze
domestiche
Art. 10 Determinazione della superficie per il calcolo della Tariffa delle utenze
non domestiche
Art. 11 Determinazione del numero degli occupanti
Art. 12 Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche
Art. 13 Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 14 Tariffa giornaliera di smaltimento
Art. 15 Esclusioni dal pagamento della Tariffa
Art. 16 Riduzioni di Tariffa
Art. 17 Agevolazioni
Art. 18 Decorrenza delle agevolazioni
Art. 19 Adempimenti a carico degli utenti
Art. 20 Riscossione
Art. 21 Rimborsi
Art. 22 Attività di Accertamento, Controllo e Recupero
Art. 23 Penalità
Art. 24 Disposizioni finali e transitorie
Art. 25 Norme di Rinvio
Art. 26 Entrata in Vigore
Art.
1 Oggetto del Regolamento
- Il presente regolamento
è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dall’art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l’applicazione
della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili
in base a quanto previsto dall’art. 49 D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive
modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158.
- Nel regolamento sono
stabilite le condizioni, le modalità e gli obblighi per l’applicazione
della Tariffa, nonché le misure delle penalità applicabili nei
casi di inadempienza.
Art.
2 Istituzione della Tariffa
- La Tariffa è istituita
per la copertura di tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati effettuato in regime di privativa nel territorio del
Comune di Firenze, come disposto dal comma 2 dell’art. 49 del D.Lgs n.22/97
e determinata in base alla Tariffa di riferimento di cui all’art. 2 del D.P.R.
158/1999 e successive variazioni ed integrazioni.
- La Tariffa è applicata
a partire dal 1° gennaio 2005; dalla stessa data è soppressa la Tassa
per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui al D.Lgs. 507/1993 e successive
variazioni ed integrazioni.
- E’ fatta salva l’applicazione
del tributo ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504 e successive
variazioni ed integrazioni. Tale tributo verrà riscosso con le stesse
modalità della Tariffa ed il Soggetto Gestore sarà tenuto a
riversare il gettito relativo all’Amministrazione Provinciale nei termini,
condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.
Art.
3 Servizio di gestione dei rifiuti urbani
- La raccolta dei rifiuti
urbani ed assimilati effettuata in regime di privativa è estesa a tutto
il territorio comunale nei modi previsti dal contratto di servizio e relativi
atti tecnici tra il Comune ed il Soggetto Gestore, ed è disciplinata
dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni
e dal regolamento sulla gestione dei rifiuti, oltre che dal presente regolamento
comunale.
- La gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati, svolta in regime di privativa, che sarà coperta
dal gettito tariffario, ricomprende anche la raccolta, il trasporto, il recupero
e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza e giacenti
sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, ivi compreso lo
spazzamento ed il lavaggio delle citate aree.
- L'interruzione temporanea
del servizio di gestione dei rifiuti, per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità
del Soggetto Gestore, non comporta esoneri o riduzioni della Tariffa. Qualora
il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione,
riconosciuta dalla competente autorità sanitaria e debitamente comunicata
al soggetto gestore, di pregiudizio ed in ipotesi di danno alle persone o
all’ambiente, l’utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento
del servizio nel rispetto delle normative vigenti, avendo diritto alla restituzione
della Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio stesso.
Art.
4 Presupposto e soggetti tenuti al pagamento della Tariffa
- La Tariffa è dovuta
per intero da chiunque occupi, detenga oppure conduca locali, o aree scoperte
ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi,
a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
- L’obbligazione per il
pagamento della Tariffa e per denuncia sussiste con vincolo di solidarietà
tra i componenti del nucleo familiare e/o i conviventi e, comunque, tra coloro
che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si
intende l’insieme di tutti coloro che sono residenti e/o coabitanti nella
stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
- La Tariffa è altresì
dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte
pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio
così come previsto dal successivo art 14.
- Per le parti comuni del
condominio la Tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono le
parti comuni in via esclusiva o comunque dai detentori degli alloggi in condominio.
Sono escluse dall’applicazione della Tariffa le aree rientranti nell’art.
1117 del Codice Civile a condizione che non siano utilizzate in via esclusiva.
- Nel caso di locali in
multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è
responsabile degli obblighi e del versamento della Tariffa dovuta per i locali
ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo
ai singoli occupanti o detentori, ferma restando nei confronti di questi ultimi
la responsabilità solidale, nei casi di inadempienza del soggetto che
gestisce i servizi comuni, rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente
regolamento.
- Per i centri commerciali
integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile
degli obblighi e del versamento della Tariffa dovuta, per i locali ed aree
scoperte di uso comune, fermo restando che per i locali ed aree scoperte in
uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, questi ultimi rimangono responsabili
dei relativi obblighi e del versamento della Tariffa dovuta.
- Per i locali adibiti
a civile abitazione, affittati anche con mobilio, nonché per le aree
scoperte e per quelle coperte da tettoie e simili, locate a terzi per periodi
non superiori ad un anno, la Tariffa è dovuta per l’intero anno dal
proprietario del locale stesso.
- Per le abitazioni coloniche
e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la Tariffa è
dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti
è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione o al fabbricato.
- Per i locali destinati
ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residences, affittacamere
e simili) la Tariffa per l’utenza non domestica è dovuta da chi gestisce
l’attività.
- Per le abitazioni tenute
a disposizione, ammobiliate e/o allacciate ad uno dei servizi di rete la Tariffa
è dovuta da colui che tiene a disposizione l’abitazione ed è
applicata sulla base del numero degli occupanti come determinato dal successivo
art 11.
- L’occupazione o la detenzione
dei locali si presume con la semplice presenza di mobilio, attrezzature e/o
impianti e/o con l’allacciamento anche ad un solo servizio di rete.
- Per quanto riguarda l’utenza
domestica si presume che l’occupazione o conduzione sia in essere, senza la
possibilità di prova contraria, fin dalla data di stipula del contratto
di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza
anagrafica, dalla data di qualsiasi altro atto che faccia presumere l’inizio
dell’utilizzazione.
- Per quanto riguarda l’utenza
non domestica si presume che l’utilizzo dei locali sia avvenuto dalla data
di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente dalla data di stipula
del contratto di locazione o da quelle di presentazione della denuncia di
inizio attività o da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio
o da qualsiasi altro documento che comprovi la disponibilità delle
aree e dei locali in questione.
Art.
5 Modalità per l’applicazione della Tariffa
- La Tariffa è corrisposta
in base alle tariffe di riferimento, commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un’autonoma obbligazione patrimoniale ed è dovuta limitatamente al
periodo dell’anno nel quale perdura l’occupazione o la detenzione o la conduzione
dei locali o aree, di cui all’art. 4.
- L’applicazione della
Tariffa decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha
avuto inizio la conduzione, l’occupazione e/o la detenzione.
- La cessazione della conduzione,
dell’occupazione o detenzione, dà diritto all’abbuono o rimborso della
Tariffa, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello
in cui si è verificato l’evento, a condizione che la relativa denuncia
sia presentata nei termini di cui all’art. 19. Negli altri casi l’abbuono
o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo
a quello in cui è presentata la denuncia di cessazione
- In caso di omessa denuncia
di cessazione, nel termine di cui al successivo art. 19, la Tariffa non è
dovuta per i bimestri successivi se l'utente dimostri di non aver continuato
l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero nel caso che la
Tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o
a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio.
- La variazione nel corso
dell’anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della Tariffa,
escluso i presupposti per l’attribuzione delle esenzioni o agevolazioni di
cui al successivo art. 17 nonché la variazione del numero dei componenti
per le utenze domestiche non residenti, comporta il recupero, l’abbuono o
il rimborso della differenza di Tariffa, dal primo giorno del bimestre solare
successivo a quello in cui si è verificato l’evento, a condizione che
la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all’art. 19. Negli
altri casi l’abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre
solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di variazione.
Art.
6 Determinazione della Tariffa
- La Tariffa sarà
stabilita, sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, per ogni singola
categoria d’utenza, con deliberazione dell’organo Comunale competente da adottarsi
entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione ed avrà
validità annuale. In caso di mancata deliberazione la Tariffa in vigore
si intende confermata anche per l’anno successivo.
- Ai sensi del punto 3
dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, la Tariffa si compone di una parte fissa
determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio
e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti
e conferiti, al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione.
- L’Ente Locale, in sede
di deliberazione tariffaria, provvede a determinare i coefficienti e gli indici
KA, KB, KC e KD di cui all’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.
Art.
7 Articolazione della Tariffa
- La Tariffa è articolata
per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche".
- I costi da coprire in
applicazione della Tariffa sono ripartiti dal Comune tra le categorie di utenze
domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni
per le utenze domestiche di cui all’art. 49, comma 10, del D. Lgs. 05.02.1997
n.22.
Art.
8 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Ai fini dell’applicazione
della Tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono
classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell’attività
risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nell’atto di autorizzazione
o di inizio attività. Il soggetto gestore del servizio non è
tenuto a comunicare l’avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche
di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma
3.
- I locali e/o le aree
adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono
classificati nell’ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia,
sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa produzione
di rifiuti.
- In sede di determinazione
delle tariffe per le utenze non domestiche, per una maggiore rappresentazione
della realtà territoriale e per una maggiore omogeneità in ordine
alla produzione dei rifiuti, la Giunta Municipale può individuare delle
sottocategorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. 158/99.
- Tutte le superfici che
compongono un immobile sono tassate con un’unica misura tariffaria, in base
all’attività economica svolta dal soggetto. Nel caso in cui siano utilizzati
immobili ubicati ad indirizzi diversi o con diversi accessi rispetto al principale
e con diversa destinazione d’uso, su richiesta dell’interessato potrà
essere applicata la Tariffa corrispondente al tipo di utilizzazione.
Art.
9 Determinazione della superficie per il calcolo della Tariffa delle utenze
domestiche
- Per le utenze domestiche
la superficie dei locali è misurata sulla base della superficie di
calpestio e a filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata
sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni
che vi insistono.
- La superficie complessiva
è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione
della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero
superiore a mq. 0,50.
Art.
10 Determinazione della superficie per il calcolo della Tariffa delle utenze
non domestiche
- La superficie di riferimento
per il calcolo della Tariffa delle utenze non domestiche è misurata
come segue:
- per i locali, sul filo
interno dei muri perimetrali;
- per le aree scoperte
operative utilizzate ai fini dell’attività, sul perimetro interno
delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi
insistono.
- Nella determinazione
della superficie ai fini della applicazione della parte variabile della Tariffa
non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche
strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali
non assimilati a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere
a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- Per le superfici delle
attività di seguito elencate per le quali risulta difficile determinare
la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli
urbani, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate,
si applica una riduzione della superficie limitatamente alla parte variabile
della Tariffa nelle percentuali sottoindicate (con esclusione pertanto dei
locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi
altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali).
| ATTIVITA’
|
|
PERCENTUALE
DI RIDUZIONE |
| falegnamerie
|
|
30%
|
| autocarrozzerie
|
|
80%
|
| autofficine
meccaniche |
|
50%
|
| officine
metalmeccaniche |
|
50%
|
| autofficine
di elettrauto |
|
30%
|
| lavanderie
|
|
30%
|
| verniciatura
|
|
70%
|
| galvanotecnica
e trattamento metalli |
|
80%
|
| fonderie
|
|
80%
|
| laboratori
odontotecnici |
|
30%
|
| marmista
|
|
80%
|
| laboratori
litotipografici |
|
50%
|
| attività
commerciali con produzione di rifiuti di origine animale |
|
30%
|
| laboratorio
vetri e specchi |
|
50%
|
| qualsiasi
altra attività non prevista nell’elenco e che risulti nella condizione
di cui al presente articolo: |
|
30%
|
- Gli utenti, con esclusione
di coloro che avevano presentato richiesta di tale riduzione in regime di
Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, per essere ammessi a beneficiare
di tale riduzione devono presentare apposita domanda al soggetto gestore del
servizio entro il 30 settembre. Tale domanda non dovrà essere ripresentata
negli anni successivi al primo salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni
influenti sull’applicazione e il calcolo della tariffa. La stessa domanda
dovrà essere corredata da:
- planimetrie quotate
indicanti l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si richiede
la riduzione;
- documentazione contrattuale
indicante quantità e qualità dei rifiuti smaltiti a mezzo
di ditta autorizzata dall'organo competente;
- documentazione commerciale
(fatture, bolle, etc.) comprovante l'avvenuto smaltimento.
- Le riduzioni delle superfici
per rifiuti speciali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono applicate
sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. In caso
di denuncia integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
- Per le unità immobiliari
adibite a utenza domestica in cui si svolgono anche attività economiche
e/o professionali, ivi compresi gli affittacamere "non professionali",
la tassa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione
e/o attività economiche e/o professionali, con riferimento alle specifiche
categorie di appartenenza. Per la determinazione della superficie di riferimento
si applicano le norme di cui agli articoli 9 e 10.
Art.
11 Determinazione del numero degli occupanti
- Per il calcolo della
Tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone
occupanti, determinato come segue:
- per le utenze intestate
a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale,
il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici.
Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli
occupanti è quello complessivo;
- per le utenze intestate
a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza anagrafica,
ma tenute a disposizione, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente
articolo; per le utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio
del Comune; per le utenze di cui all’art. 4, comma 3; nonché per
le utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio dello Stato;
il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è
pari a quello indicato nella seguente tabella:
- 1 occupante se la
superficie totale dei locali è uguale o inferiore a mq. 35
- 2 occupanti se la
superficie totale dei locali è compresa fra mq. 36 e mq. 50
- 3 occupanti se la
superficie totale dei locali è compresa fra mq. 51 e mq. 70
- 4 occupanti se la
superficie totale dei locali è compresa fra mq. 71 e mq. 90
- 5 occupanti se la
superficie totale dei locali è compresa fra mq. 91 e mq. 110
- 6 occupanti se la
superficie totale dei locali è superiore a mq. 110
- Dal numero complessivo
degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a)
e b), sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente
presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore
all'anno. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell’interessato
e dietro presentazione di relativa documentazione al soggetto gestore con
decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo rispetto alla
data di presentazione della richiesta stessa.
- Per le utenze domestiche,
intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da
garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero
degli occupanti è pari ad 1.
- Le utenze domestiche,
intestate a soggetti residenti nel Comune, costituite da garages, cantine
o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo
diverso da quello dell’abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa
della Tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta
per i locali di abitazione.
- La variazione del numero
dei componenti ha effetto:
- per le utenze dei
residenti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in
cui si è verificato l’evento;
- per le utenze dei
non residenti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello
in cui risulta modificata la superficie dell’immobile.
Art.
12 Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche
- La Tariffa per le utenze
domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
- La quota fissa si calcola
prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato
sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti,
determinato ai sensi dell’art. 11, ed alla superficie dei locali occupati
o detenuti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi
e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell’allegato
1) al D.P.R. n. 158/99.
- La quota variabile è
rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati
prodotta da ciascuna utenza. La quota relativa ad ogni singola utenza viene
determinata applicando un coefficiente di adattamento in funzione del numero
degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell’allegato 1) al
D.P.R. n. 158/99. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi
di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle
singole utenze domestiche, si applica un sistema presuntivo assumendo il coefficiente
di adattamento di cui alla tabella 2 dell’allegato 1) al DPR n. 158/1999,
da stabilirsi contestualmente alla determinazione della Tariffa.
Art.
13 Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche
- La Tariffa per le utenze
non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
- La quota fissa è
calcolata prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza,
ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione
di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di
superficie assoggettabile a Tariffa, stabilito contestualmente alla determinazione
della Tariffa, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell’allegato 1) al D.P.R.
n. 158/99, in modo da assicurare la gradualità degli adeguamenti della
Tariffa, come disposto dal comma 10, dell’art. 49, del D. Lgs. n. 22/97.
- La quota variabile è
calcolata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti
da ogni singola utenza. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi,
sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti
dalle singole utenze non domestiche, si applica un sistema presuntivo prendendo
a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua
per mq. ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4.
dell’allegato 1) al DPR n. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione
della Tariffa, come disposto dal comma 10, dell’art. 49, del D. Lgs. n. 22/97.
Art.
14 Tariffa giornaliera di smaltimento
- Per il servizio di smaltimento
dei rifiuti urbani prodotti da chiunque occupi o detenga temporaneamente,
con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree
gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la Tariffa
giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183
giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- La misura tariffaria
è calcolata in base alla Tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile
alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell’art. 9, maggiorata
di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi
del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di
superficie occupata.
- L'obbligo della denuncia
dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della Tariffa da effettuare
su apposito bollettino di pagamento predisposto dal Soggetto Gestore.
- Gli Uffici comunali che
rilasciano titolo all’utilizzazione di locali od aree pubbliche, di uso pubblico,
od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, hanno l’obbligo di
darne opportuna comunicazione al soggetto gestore del servizio che provvederà,
sulla base della comunicazione, all’emissione della fattura ed al relativo
incasso.
- In caso di uso di fatto,
la Tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione
abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penalità
eventualmente dovute.
- Per l'eventuale recupero
della Tariffa, e per l’applicazione delle penalità, si fa riferimento
alle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
Art.
15 Esclusioni dal pagamento della Tariffa
- Sono esclusi dall’applicazione
della Tariffa i locali o le aree dove vengono esercitate le attività
istituzionali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall’Amministrazione
Comunale.
- Sono esclusi dall’applicazione
della Tariffa i locali adibiti esclusivamente all’esercizio di culti ammessi
e riconosciuti dallo Stato. Sono invece soggetti a Tariffa i locali annessi
destinati ad usi diversi da quello del culto.
- Sono esclusi dall’applicazione
della Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro
natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché
risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto
non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo di esempio:
- impianti tecnologici
quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento
o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza
umana;
- le superfici degli
impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività
sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a Tariffa
i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva
quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;
- le unità immobiliari
(sia abitative che non abitative) prive di mobili, arredi ed attrezzature,
chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete
purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e
limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui
sopra;
- immobili inagibili,
inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata
da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano
le condizioni di cui sopra.
- Sono inoltre esclusi
dall’applicazione della Tariffa:
- i locali adibiti esclusivamente
ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame
e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli o coltivatori
diretti;
- le aree scoperte pertinenziali
ed accessorie ad eccezione dei posti auto ad uso esclusivo di utenze domestiche;
- le aree scoperte pertinenziali
od accessorie ad eccezione di aree operative di utenze non domestiche;
- le aree comuni del
condominio di cui all’art. 4, comma 4;
- le serre a terra;
- le aree scoperte adibite
a verde;
- le aree scoperte adibite
a viabilità delle stazioni di rifornimento carburanti
- Sono esclusi dalla Tariffa
i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario
conferimento dei rifiuti urbani ove ciò sia previsto da leggi, regolamenti,
ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di
accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.
- La sussistenza dei presupposti
di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia
originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad
elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
Art.
16 Riduzioni di Tariffa
A) UTENZE DOMESTICHE
- Per i locali ad uso di
abitazione di costruzioni rurali occupati da imprenditori agricoli a titolo
principale o da coltivatori diretti la sola parte variabile della Tariffa
è ridotta del 30 per cento.
- Le utenze domestiche
che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione
del 25 per cento sulla parte variabile della tariffa. La riduzione viene accordata
per un periodo di tre anni con effetto dal primo giorno del bimestre solare
successivo alla data di presentazione della domanda. Decorso tale termine
dovrà essere presentata al Soggetto gestore una nuova domanda. Il soggetto
gestore ha la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi al fine di
verificare l’effettiva produzione e il relativo riutilizzo del compost.
- Per le utenze domestiche
che conferiscono rifiuti differenziati presso le stazioni ecologiche, dal
momento in cui queste saranno attivate, si applica una agevolazione che non
potrà comunque superare il 20 per cento della parte variabile della
Tariffa. Le tipologie di rifiuti conferibili, le condizioni specifiche per
la graduazione e l’ applicazione di tale agevolazione o per il conseguimento
di altri benefici quali premi o scambio dei materiali conferiti con oggetti
presenti presso la stazione ecologica, sono disciplinate con apposito provvedimento
da parte della Giunta Comunale.
B) UTENZE NON DOMESTICHE
- Per le utenze non domestiche,
di uso stagionale o di uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza
o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività,
a condizione che la durata sia inferiore a sei mesi, la sola parte variabile
della Tariffa è ridotta del 30 per cento.
- Per le utenze non domestiche
che dimostrino al soggetto Gestore del servizio di aver avviato a recupero
i rifiuti assimilati presso soggetti terzi, verrà applicata una riduzione,
che non potrà superare il 30 per cento della parte variabile della
tariffa e sarà rapportata alla quantità di rifiuti assimilati
avviati al recupero e alla quantità di rifiuti calcolata moltiplicando
la superficie assoggettata a Tariffa dell’attività per il coefficiente
Kd della classe corrispondente, applicato per l’anno di competenza alla categoria
di appartenenza. La riduzione si applica sulla parte variabile della Tariffa
annualmente dovuta, con abbuono nell’anno successivo.
Le utenze non domestiche
che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a
recupero presso terzi, nell’anno di riferimento, almeno il 20 per cento dei
rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n. 158/1999. La domanda di ammissione
alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata, entro il 30 Settembre
dell’anno di riferimento, al Soggetto gestore; entro il 20 Gennaio dell’anno
successivo la domanda dovrà essere poi integrata con la seguente documentazione:
copia dei formulari utilizzati per il trasporto dei rifiuti, certificazioni
comprovanti le effettive quantità di rifiuti avviati a recupero, rilasciate
dal soggetto che ha effettuato quest’ultimo o copia del M.U.D. relativo all’anno
di riferimento. La mancata produzione dei suddetti documenti comporterà
l’inammissibilità della domanda di riduzione. Le utenze
non domestiche, per le quali sia già stata riconosciuta la riduzione
massima che conferiscano ulteriori quantitativi di rifiuti differenziati, con
le modalità e secondo le quantità minime concordate con il soggetto
gestore, potranno avere riconosciuta un’ulteriore riduzione sulla parte variabile
della tariffa da parte del soggetto gestore fino ad un massimo di un ulteriore
10 per cento. Il conferimento presso la Stazione ecologica da parte delle utenze
non domestiche dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti nonché il
criterio di applicazione della riduzione sulla parte variabile della tariffa
è il medesimo di quello previsto per il recupero presso terzi . In tal
caso la concessione delle agevolazioni è limitata ad alcune tipologie
di rifiuto ed, in particolare: carta e cartone, materiali ferrosi, vetro, lattine,
bottiglie e cassette in plastica; imballaggi in cartone non riducibili in volume
e di dimensioni tali da non poter essere introdotti negli appositi cassonetti
stradali per la raccolta, imballaggi in plastica e legno, rifiuti organici.
- Le utenze non domestiche che hanno attivato di intesa con
il soggetto gestore nuovi processi produttivi, o modifiche di quelli esistenti,
con lo scopo di ridurre la produzione dei rifiuti assimilati agli urbani possono
ottenere una riduzione fino ad un massimo del 30 per cento sulla parte variabile
della tariffa. A tal fine l’utente dovrà presentare al soggetto gestore
una adeguata documentazione tecnica ed economica che evidenzi la riduzione
dei rifiuti prevista; il soggetto gestore applicherà una percentuale
di riduzione, entro i limiti sopra indicati, proporzionale al beneficio conseguibile.
La riduzione verrà applicata dall’anno successivo all’entrata a regime
dei nuovi processi produttivi o delle modifiche di quelli esistenti.
- Alle utenze non domestiche che aderiscono a progetti specifici
di raccolta differenziata dei rifiuti organici finalizzati alla produzione
di compost sarà riconosciuta dal soggetto gestore una riduzione sulla
parte variabile della tariffa. Tale riduzione sarà accordata per l’intera
durata del progetto con effetto dal primo giorno del bimestre successivo alla
data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore ha la facoltà
di effettuare appositi sopralluoghi al fine di verificare l’effettiva differenziazione
dei rifiuti conferiti. L’importo della riduzione riconosciuta dal soggetto
gestore sarà proporzionale alle quantità conferite e fino ad
un massimo del 20 per cento della parte variabile della tariffa.
Il soggetto gestore provvederà a regolare mediante convenzione
i rapporti con l’utente stabilendo la conseguente percentuale di riduzione riconosciuta.
- Le utenze non domestiche che sono dotate di certificazione ISO 14001 e/o
Emas, qualora dimostrino loro impegno nell’impostare la propria attività
produttiva secondo principi di rispetto dell’ ambiente e di minimizzazione
della produzione di rifiuti assimilati, potranno usufruire di una riduzione
della parte variabile della tariffa del 5 per cento. La riduzione sarà
concessa su domanda degli interessati al soggetto gestore, debitamente documentata
e avrà effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla
data di presentazione della domanda.
- Alle utenze non domestiche che aderiscono a iniziative sperimentali di raccolta
differenziata di rifiuti assimilati attivati dal gestore, con modalità
ed obiettivi concordati con il soggetto gestore, viene riconosciuta una riduzione
fino al massimo del 20 per cento sulla parte variabile della tariffa in relazione
ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti dall’utente e/o dal gruppo
di utenze al termine dell’ iniziativa sperimentale. La riduzione sarà
riconosciuta a partire dall’ anno successivo a quello di avvio dell’iniziativa.
Le percentuali di riduzione da applicarsi sono stabilite con il provvedimento
di attivazione dell’ iniziativa approvato da parte del competente organo comunale.
- Alle utenze non domestiche che aderiscono a protocolli d’intesa e/o convenzioni
per la raccolta dei R.A.E.E. (rifiuti apparecchiatura elettriche ed elettroniche)
provenienti da nuclei domestici al fine di assicurarne la corretta gestione
ambientale e il massimo reimpiego ai sensi di quanto previsto dall’ art. 6
c. 1 lett. B) del D. Lgs. del 25 luglio 2005 n. 151 è riconosciuta
una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 10 per cento. La
riduzione sarà riconosciuta nell’anno successivo a quello nel quale
è maturata.
- Le utenze non domestiche che in adesione ai programmi di raccolta differenziata
e in accordo con il soggetto gestore assicurano, nell’ambito delle aree di
propria pertinenza, spazi dedicati alla raccolta differenziata di materiali
di rifiuto urbani e assimilati da avviare a recupero, possono ottenere una
riduzione della parte variabile della tariffa. La riduzione è commisurata
alla complessità dell’attività che l’utente è in grado
di assicurare, allo spazio messo a disposizione del servizio, alla tipologia
dei materiali ed alle modalità operative della loro raccolta.
La riduzione non può essere superiore al 20% della parte variabile
della tariffa. I rapporti con l’utente sono definiti con accordo tra le parti
nel quale sono stabiliti i reciproci impegni, le modalità di sperimentazione
del servizio e la percentuale di riduzione della tariffa.
- Le riduzioni, previste
dal presente articolo, sommate fra loro non possono dare luogo ad una agevolazione
superiore al 70 per cento della sola parte variabile della Tariffa.
- Per la graduazione delle
riduzioni previste nel presente articolo il soggetto gestore, sulla base dei
criteri sopraindicati, sentite le organizzazioni rappresentanti le categorie
interessate, predispone apposita tabella per ogni singola riduzione, avuto
riguardo al principio che per analogo servizio corrisponde un medesimo beneficio.
17
Agevolazioni
- Sono riconosciute le
seguenti agevolazioni sul singolo importo della Tariffa:
- abitazioni non di lusso
(A1) utilizzate da famiglie monoreddito, nel quale il soggetto, unico produttore
di reddito, si trovi all'inizio dell'anno di riferimento in stato di cassa-integrazione,
mobilità o disoccupazione e lo sia stato per almeno sei mesi nell'anno
precedente: 50%;
- abitazione non di lusso
(A1), sia essa in proprietà od usufrutto o locazione, adibita ad
abitazione principale, occupata da singolo pensionato con un reddito derivante
esclusivamente da pensione non superiore al minimo INPS con riferimento
all’anno precedente a quello della domanda. L’interessato non dovrà
avere altri redditi oltre quello dell’immobile. Il contribuente inoltre,
non dovrà essere proprietario di altri immobili su tutto il territorio
nazionale: 30%
- Per usufruire delle condizioni
agevolative di cui sopra, i cittadini utenti dovranno presentare al Soggetto
gestore entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno ed a pena di decadenza
dal beneficio, apposita richiesta autocertificando il possesso dei requisiti
previsti. Coloro i quali hanno già presentato analoga autocertificazione
negli anni precedenti sono esentati da presentarla nuovamente, a condizione
che non sia mutata la situazione che dà diritto al beneficio. In caso
di mancata comunicazione relativa al venir meno delle condizioni che hanno
dato diritto al beneficio, il Soggetto Gestore provvederà a recuperare
la Tariffa non pagata con l'applicazione delle penali previste dal presente
regolamento.
- La concessione delle
agevolazioni è effettuata dal Soggetto Gestore sulla base delle autocertificazioni
che saranno poi trasmesse all’Amministrazione comunale per i controlli di
competenza.
- Le agevolazioni di cui
al comma 1, sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale; il
gettito Tariffario ad esse corrispondente è versato dal Comune al soggetto
gestore del servizio con modalità e scadenze preventivamente concordate.
Art.
18 Decorrenza delle agevolazioni
- Le agevolazioni di cui
all’art. 17 hanno effetto per le denunce originarie, dalla decorrenza dell’obbligazione,
ai sensi dell’art. 5 comma 2 e per le denunce di variazione, dall’anno successivo.
Art.
19 Adempimenti a carico degli utenti
- I soggetti nei confronti
dei quali si applica la Tariffa, come indicato nell’art. 4 del presente regolamento,
sono obbligati a produrre entro 60 giorni dall'inizio dell’occupazione, conduzione
e detenzione dei locali o delle aree, apposita denuncia originaria al soggetto
Gestore del servizio. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi
necessari per la determinazione e l’applicazione della Tariffa e dovrà
essere redatta su appositi moduli predisposti dal soggetto Gestore stesso,
allegando planimetria dei locali utilizzati.
- La denuncia dovrà
essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale. La
denuncia potrà essere presentata direttamente allo sportello del soggetto
Gestore o spedita per raccomandata, o, mediante canali di e-government, quando
questi siano attivati. All’atto della presentazione della denuncia viene rilasciata
apposita ricevuta, e nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno
indicato sul timbro postale. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi,
qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l’applicazione
della Tariffa rimangano invariati.
- I dati da indicare nella
denuncia sono:
- per le utenze domestiche:
- dati identificativi
del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- i dati identificativi
degli occupanti dell’abitazione;
- ubicazione, superficie
e destinazione d’uso dei singoli locali denunciati;
- data di inizio della
conduzione, occupazione, detenzione o variazione, oppure data della cessazione;
- generalità
o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso
dal conduttore, occupante o detentore;
- estremi catastali
dell’immobile;
- per le utenze non domestiche:
- dati identificativi
(dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta
(rappresentante legale od altro);
- dati identificativi
dell’utenza (denominazione, scopo sociale od istituzionale, istituto,
associazione, etc., codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell’attività,
iscrizione CCIAA e sede legale);
- attività svolta;
- ubicazione, superficie
e destinazione d’uso dei singoli locali e/o aree denunciati;
- data di inizio della
conduzione, occupazione, detenzione, variazione o della cessazione;
- generalità
o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso
dal conduttore, occupante o detentore;
- estremi catastali
dell’immobile.
- Nel caso di cessazione
dell’utenza, i soggetti di cui all’art. 4 sono tenuti a presentare al soggetto
gestore del servizio, denuncia su apposito modello, entro 60 giorni dalla
data dell’evento, indicando a chi sono stati riconsegnati i locali.
- Le variazioni nel corso
dell’anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi
che agiscono direttamente sulla Tariffa, ad esclusione di quanto previsto
al comma 8 del presente articolo, dovranno essere denunciate, nelle medesime
forme di cui al comma 2 del presente articolo, al soggetto Gestore del servizio,
entro 60 giorni dall’avvenuta variazione.
- Per le sole utenze residenti
la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sarà applicata
dal soggetto Gestore del servizio sulla base delle risultanze anagrafiche.
- Qualsiasi variazione
anagrafica, intesa quale iscrizione, variazione o cancellazione, non produce
automaticamente alcun effetto al fine dell’applicazione e riscossione della
Tariffa, salvo quanto disposto dal precedente comma 6;
- E’ facoltà del
soggetto gestore, al fine di integrare la denuncia presentata, richiedere
all’utente dati, informazioni, planimetrie, certificazioni, ecc..
Art.
20 Riscossione
- La riscossione volontaria
è effettuata direttamente dal soggetto Gestore del servizio mediante
emissione di fattura ovvero tramite ruolo affidato al Concessionario del servizio,
riscossione secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602. La
riscossione coattiva è effettuata di norma tramite ruolo ai sensi del
D.P.R. n. 602/1973, può anche essere effettuata mediante procedimento
ingiuntivo.
- Nei casi di recupero
o di rimborso della Tariffa, in base alle previsioni del presente regolamento,
ad esclusione dei presupposti di cui all’art. 14, il soggetto Gestore opera
il conguaglio nella rata successiva.
- Il documento per la riscossione
è spedito al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio
fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale
od agenzie di recapito autorizzate. La data di spedizione e la relativa scadenza
di pagamento possono differire fra le diverse zone del territorio comunale.
- Eventuali reclami o contestazioni
non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
Art.
21 Rimborsi
- Nei casi di errore derivanti
dall’attività del soggetto Gestore del servizio; di duplicazione, escluso
quella conseguente alla mancata presentazione della denuncia di cessazione,
e di eccedenza del pagamento rispetto alla Tariffa richiesta, l’utente ha
diritto al rimborso, che deve essere disposto dal soggetto Gestore del servizio
entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
- L’istanza medesima dovrà
essere presentata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di scadenza
del pagamento.
- Sulle somme da rimborsare
sono corrisposti gli interessi nella misura stabilita dalla legge a partire
dal giorno della domanda così come disposto dall’art. 2033 del codice
civile.
Art.
22 Attività di Accertamento, Controllo e Recupero
- Il soggetto gestore è
tenuto ad effettuare tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti
nelle denunce che hanno dato luogo alla applicazione della Tariffa, nei modi
e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
- Al fine dell’attività
di controllo ed accertamento il soggetto Gestore può:
- richiedere copia di
planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
- richiedere l’esibizione
di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
- richiedere notizie
relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli
occupanti o ai detentori, agli amministratori di condominio, sia ai proprietari
dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire.
- L’utente è tenuto
a produrre documenti, a fornire notizie ed eventualmente comparire come previsto
al comma 2, entro 30 giorni dalla richiesta. Il soggetto Gestore decorso il
termine assegnato, considerata la mancata collaborazione dell’utente, emette
gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante
ricorso alle presunzioni semplici a norma dell’art. 2729 del Codice Civile.
Resta salva la facoltà per il soggetto Gestore, qualora non sia possibile
altrimenti, di determinare le superfici delle utenze non domestiche in misura
pari alla media delle superfici presenti nella banca dati relative alla categoria
tariffaria di appartenenza.
- Il soggetto Gestore provvede,
nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure
di recupero della Tariffa o della maggiore Tariffa dovuta, con contestuale
applicazione degli interessi moratori al tasso legale vigente, nonché
delle penalità di cui al successivo art. 23 per i periodi cui la violazione
si riferisce.
- Il personale incaricato
dal soggetto Gestore , munito di autorizzazione e previo avviso da inoltrare
almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto
della Tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura
delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in
cui l’accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile
del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R.445/2000 art. 46
e 47.
- L’esito delle verifiche
e dei controlli effettuati, se comportano l’applicazione della Tariffa a nuovi
utenti o la modifica della Tariffa applicata, viene comunicato agli interessati.
- Nel caso che l’utente
riscontri elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dalla
comunicazione di cui al comma precedente, presentarsi presso gli uffici del
soggetto gestore o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del
caso che, se riconosciute fondate, comportano la revisione della posizione
accertata.
- Decorso il termine di
30 giorni dalla comunicazione, ed in assenza o accertata infondatezza delle
eventuali precisazioni fatte dall’utente, il soggetto Gestore provvede al
compimento degli atti necessari al recupero della Tariffa non versata, nel
rispetto della vigente legislazione.
Art.
23 Penalità
- In caso di omessa denuncia,
per l’anno in corso, il soggetto Gestore provvede ad applicare una penale
del 100 per cento della Tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno
subito per la mancata riscossione nei termini previsti, per il costo relativo
alla procedura accertativa e per le spese di invio dell’atto di riscossione.
In ogni caso l’ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore
a € 100,00.
- In caso di infedele denuncia
il soggetto Gestore provvede ad applicare una penale del 50 per cento della
maggiore Tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata
riscossione nei termini previsti, per il costo relativo alla procedura accertativa
e per le spese di invio dell’atto di riscossione. In ogni caso l’ammontare
minimo della penale non potrà essere inferiore a € 50,00.
- Nel caso di denuncia
tardiva presentata oltre i termini di cui all’art. 19, ma comunque entro e
non oltre 90 giorni, si applica la penale del 12,5 per cento della Tariffa
dovuta, oltre le spese di invio dell’atto di riscossione. Se il ritardo è
superiore ai 90 gg. ma la denuncia interviene prima della notifica dell’atto
di accertamento a norma dell’art. 22, la penale è del 50% della tariffa
dovuta.
- In caso di omessa denuncia,
anche di variazione, se l’omissione è accertata dal Gestore, si applica
una penale del 150%, qualora siano trascorsi i termini di due annualità
consecutive per la presentazione della denuncia suddetta.
- Qualora il gestore provveda
all’accertamento a norma dell’art. 22 e l’utente provveda, su semplice richiesta
del gestore alla compilazione e presentazione della denuncia prevista dall’art.
19, la sanzione di cui ai commi 1 e 4 è ridotta del 20%.
- In caso di inottemperanza
alle richieste di cui all’art. 22, si applica la penale di € 100,00.
- In caso di omesso o parziale
pagamento o di pagamento effettuato oltre il trentesimo giorno successivo
al termine di scadenza, il soggetto Gestore provvederà al recupero
del credito applicando una maggiorazione dell’importo dovuto nella misura
del 30 per cento, gli interessi per il ritardato pagamento sulla base del
tasso legale ragguagliato ad anno, le eventuali maggiori spese di esazione,
le spese di invio dell’eventuale sollecito e le spese di notifica dell’atto
di riscossione.
Art.
24 Disposizioni finali e transitorie
- A far data dal 1 gennaio
2005, al fine di rilevare i dati incidenti sulla commisurazione della Tariffa
da applicare per l’anno 2005, si assumono come valide le denunce in precedenza
prodotte all’Amministrazione Comunale dall’utente o gli accertamenti emessi
e resi definitivi dall’Ufficio Comunale preposto entro il 31.12.2004.
- Nel primo anno di vigenza
della Tariffa, non sono applicate le penalità previste dall’art. 23
se le denunce originarie o di variazione sono prodotte entro e non oltre il
30.6.2005.
- Per l’anno 2005, in fase
di prima applicazione, l’Amministrazione Comunale si riserva in corso d’anno,
di apportare le opportune modifiche alla Tariffa ove ciò fosse ritenuto
necessario.
Art.
25 Norme di Rinvio
- Per quanto non espressamente
previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 5.02.1997, n. 22 e nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e successive modificazioni
ed integrazioni, al regolamento comunale dei servizi per la gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati, nonché alle altre norme legislative e regolamentari
vigenti in materia.
Art.
26 Entrata in Vigore
- Il presente Regolamento
entra in vigore dalla data della sua approvazione, ma avrà efficacia
dal giorno 01.01.2005. Da tale data cessano di avere efficacia, le norme relative
alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di cui al D.Lgs. 15.11.1993,
n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
- L’attività di
accertamento e la riscossione di tale Tariffa, i cui presupposti si siano
verificati entro il 31.12.2004 continuano ad essere effettuati dalla Amministrazione
Comunale anche successivamente al termine di cui al precedente comma.
Pagina a cura di Stefano Mugnai
Data di verifica/aggiornamento: 09-03-2006