Regolamento per l’applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.
(Deliberazioni n. 133 del 21 dicembre 2004 e n. 16 del 06.03.2006)
D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento
Art. 2 Istituzione della Tariffa
Art. 3 Servizio di gestione dei rifiuti urbani
Art. 4 Presupposto e soggetti tenuti al pagamento della Tariffa
Art. 5 Modalità per l’applicazione della Tariffa
Art. 6 Determinazione della Tariffa
Art. 7 Articolazione della Tariffa
Art. 8 Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 9 Determinazione della superficie per il calcolo della Tariffa delle utenze domestiche
Art. 10 Determinazione della superficie per il calcolo della Tariffa delle utenze non domestiche
Art. 11 Determinazione del numero degli occupanti
Art. 12 Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche
Art. 13 Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 14 Tariffa giornaliera di smaltimento
Art. 15 Esclusioni dal pagamento della Tariffa
Art. 16 Riduzioni di Tariffa
Art. 17 Agevolazioni
Art. 18 Decorrenza delle agevolazioni
Art. 19 Adempimenti a carico degli utenti
Art. 20 Riscossione
Art. 21 Rimborsi
Art. 22 Attività di Accertamento, Controllo e Recupero
Art. 23 Penalità
Art. 24 Disposizioni finali e transitorie
Art. 25 Norme di Rinvio
Art. 26 Entrata in Vigore

Art. 1 Oggetto del Regolamento
  1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l’applicazione della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili in base a quanto previsto dall’art. 49 D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158.
  2. Nel regolamento sono stabilite le condizioni, le modalità e gli obblighi per l’applicazione della Tariffa, nonché le misure delle penalità applicabili nei casi di inadempienza.
Art. 2 Istituzione della Tariffa
  1. La Tariffa è istituita per la copertura di tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati effettuato in regime di privativa nel territorio del Comune di Firenze, come disposto dal comma 2 dell’art. 49 del D.Lgs n.22/97 e determinata in base alla Tariffa di riferimento di cui all’art. 2 del D.P.R. 158/1999 e successive variazioni ed integrazioni.
  2. La Tariffa è applicata a partire dal 1° gennaio 2005; dalla stessa data è soppressa la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui al D.Lgs. 507/1993 e successive variazioni ed integrazioni.
  3. E’ fatta salva l’applicazione del tributo ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504 e successive variazioni ed integrazioni. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della Tariffa ed il Soggetto Gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all’Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.
Art. 3 Servizio di gestione dei rifiuti urbani
  1. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati effettuata in regime di privativa è estesa a tutto il territorio comunale nei modi previsti dal contratto di servizio e relativi atti tecnici tra il Comune ed il Soggetto Gestore, ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni e dal regolamento sulla gestione dei rifiuti, oltre che dal presente regolamento comunale.
  2. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolta in regime di privativa, che sarà coperta dal gettito tariffario, ricomprende anche la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza e giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, ivi compreso lo spazzamento ed il lavaggio delle citate aree.
  3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Soggetto Gestore, non comporta esoneri o riduzioni della Tariffa. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria e debitamente comunicata al soggetto gestore, di pregiudizio ed in ipotesi di danno alle persone o all’ambiente, l’utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative vigenti, avendo diritto alla restituzione della Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio stesso.
Art. 4 Presupposto e soggetti tenuti al pagamento della Tariffa
  1. La Tariffa è dovuta per intero da chiunque occupi, detenga oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
  2. L’obbligazione per il pagamento della Tariffa e per denuncia sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o i conviventi e, comunque, tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende l’insieme di tutti coloro che sono residenti e/o coabitanti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
  3. La Tariffa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio così come previsto dal successivo art 14.
  4. Per le parti comuni del condominio la Tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono le parti comuni in via esclusiva o comunque dai detentori degli alloggi in condominio. Sono escluse dall’applicazione della Tariffa le aree rientranti nell’art. 1117 del Codice Civile a condizione che non siano utilizzate in via esclusiva.
  5. Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando nei confronti di questi ultimi la responsabilità solidale, nei casi di inadempienza del soggetto che gestisce i servizi comuni, rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
  6. Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della Tariffa dovuta, per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermo restando che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, questi ultimi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento della Tariffa dovuta.
  7. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati anche con mobilio, nonché per le aree scoperte e per quelle coperte da tettoie e simili, locate a terzi per periodi non superiori ad un anno, la Tariffa è dovuta per l’intero anno dal proprietario del locale stesso.
  8. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la Tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione o al fabbricato.
  9. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residences, affittacamere e simili) la Tariffa per l’utenza non domestica è dovuta da chi gestisce l’attività.
  10. Per le abitazioni tenute a disposizione, ammobiliate e/o allacciate ad uno dei servizi di rete la Tariffa è dovuta da colui che tiene a disposizione l’abitazione ed è applicata sulla base del numero degli occupanti come determinato dal successivo art 11.
  11. L’occupazione o la detenzione dei locali si presume con la semplice presenza di mobilio, attrezzature e/o impianti e/o con l’allacciamento anche ad un solo servizio di rete.
  12. Per quanto riguarda l’utenza domestica si presume che l’occupazione o conduzione sia in essere, senza la possibilità di prova contraria, fin dalla data di stipula del contratto di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica, dalla data di qualsiasi altro atto che faccia presumere l’inizio dell’utilizzazione.
  13. Per quanto riguarda l’utenza non domestica si presume che l’utilizzo dei locali sia avvenuto dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente dalla data di stipula del contratto di locazione o da quelle di presentazione della denuncia di inizio attività o da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio o da qualsiasi altro documento che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.
Art. 5 Modalità per l’applicazione della Tariffa
  1. La Tariffa è corrisposta in base alle tariffe di riferimento, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione patrimoniale ed è dovuta limitatamente al periodo dell’anno nel quale perdura l’occupazione o la detenzione o la conduzione dei locali o aree, di cui all’art. 4.
  2. L’applicazione della Tariffa decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione, l’occupazione e/o la detenzione.
  3. La cessazione della conduzione, dell’occupazione o detenzione, dà diritto all’abbuono o rimborso della Tariffa, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l’evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all’art. 19. Negli altri casi l’abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di cessazione
  4. In caso di omessa denuncia di cessazione, nel termine di cui al successivo art. 19, la Tariffa non è dovuta per i bimestri successivi se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero nel caso che la Tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio.
  5. La variazione nel corso dell’anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della Tariffa, escluso i presupposti per l’attribuzione delle esenzioni o agevolazioni di cui al successivo art. 17 nonché la variazione del numero dei componenti per le utenze domestiche non residenti, comporta il recupero, l’abbuono o il rimborso della differenza di Tariffa, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l’evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all’art. 19. Negli altri casi l’abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di variazione.
Art. 6 Determinazione della Tariffa
  1. La Tariffa sarà stabilita, sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, per ogni singola categoria d’utenza, con deliberazione dell’organo Comunale competente da adottarsi entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione ed avrà validità annuale. In caso di mancata deliberazione la Tariffa in vigore si intende confermata anche per l’anno successivo.
  2. Ai sensi del punto 3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, la Tariffa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione.
  3. L’Ente Locale, in sede di deliberazione tariffaria, provvede a determinare i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.
Art. 7 Articolazione della Tariffa
  1. La Tariffa è articolata per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche".
  2. I costi da coprire in applicazione della Tariffa sono ripartiti dal Comune tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni per le utenze domestiche di cui all’art. 49, comma 10, del D. Lgs. 05.02.1997 n.22.
Art. 8 – Classificazione delle utenze non domestiche
  1. Ai fini dell’applicazione della Tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell’attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nell’atto di autorizzazione o di inizio attività. Il soggetto gestore del servizio non è tenuto a comunicare l’avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 3.
  2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono classificati nell’ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
  3. In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche, per una maggiore rappresentazione della realtà territoriale e per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti, la Giunta Municipale può individuare delle sottocategorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. 158/99.
  4. Tutte le superfici che compongono un immobile sono tassate con un’unica misura tariffaria, in base all’attività economica svolta dal soggetto. Nel caso in cui siano utilizzati immobili ubicati ad indirizzi diversi o con diversi accessi rispetto al principale e con diversa destinazione d’uso, su richiesta dell’interessato potrà essere applicata la Tariffa corrispondente al tipo di utilizzazione.
Art. 9 Determinazione della superficie per il calcolo della Tariffa delle utenze domestiche
  1. Per le utenze domestiche la superficie dei locali è misurata sulla base della superficie di calpestio e a filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
  2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.
Art. 10 Determinazione della superficie per il calcolo della Tariffa delle utenze non domestiche
  1. La superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa delle utenze non domestiche è misurata come segue:
    1. per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
    2. per le aree scoperte operative utilizzate ai fini dell’attività, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
  2. Nella determinazione della superficie ai fini della applicazione della parte variabile della Tariffa non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
  3. Per le superfici delle attività di seguito elencate per le quali risulta difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una riduzione della superficie limitatamente alla parte variabile della Tariffa nelle percentuali sottoindicate (con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali).
  4. ATTIVITA’

     

    PERCENTUALE DI RIDUZIONE

    falegnamerie

     

    30%

    autocarrozzerie

     

    80%

    autofficine meccaniche

     

    50%

    officine metalmeccaniche

     

    50%

    autofficine di elettrauto

     

    30%

    lavanderie

     

    30%

    verniciatura

     

    70%

    galvanotecnica e trattamento metalli

     

    80%

    fonderie

     

    80%

    laboratori odontotecnici

     

    30%

    marmista

     

    80%

    laboratori litotipografici

     

    50%

    attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale

     

    30%

    laboratorio vetri e specchi

     

    50%

    qualsiasi altra attività non prevista nell’elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo:

     

    30%

  5. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta di tale riduzione in regime di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita domanda al soggetto gestore del servizio entro il 30 settembre. Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull’applicazione e il calcolo della tariffa. La stessa domanda dovrà essere corredata da:
    1. planimetrie quotate indicanti l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si richiede la riduzione;
    2. documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti smaltiti a mezzo di ditta autorizzata dall'organo competente;
    3. documentazione commerciale (fatture, bolle, etc.) comprovante l'avvenuto smaltimento.
  6. Le riduzioni delle superfici per rifiuti speciali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. In caso di denuncia integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
  7. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui si svolgono anche attività economiche e/o professionali, ivi compresi gli affittacamere "non professionali", la tassa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche e/o professionali, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza. Per la determinazione della superficie di riferimento si applicano le norme di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 11 Determinazione del numero degli occupanti

  1. Per il calcolo della Tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
    1. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
    2. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza anagrafica, ma tenute a disposizione, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; per le utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio del Comune; per le utenze di cui all’art. 4, comma 3; nonché per le utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio dello Stato; il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:
    3. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e b), sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell’interessato e dietro presentazione di relativa documentazione al soggetto gestore con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo rispetto alla data di presentazione della richiesta stessa.
    4. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad 1.
    5. Le utenze domestiche, intestate a soggetti residenti nel Comune, costituite da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell’abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della Tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.
    6. La variazione del numero dei componenti ha effetto:
      1. per le utenze dei residenti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l’evento;
      2. per le utenze dei non residenti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui risulta modificata la superficie dell’immobile.

Art. 12 Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche

  1. La Tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
  2. La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti, determinato ai sensi dell’art. 11, ed alla superficie dei locali occupati o detenuti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell’allegato 1) al D.P.R. n. 158/99.
  3. La quota variabile è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza. La quota relativa ad ogni singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento in funzione del numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell’allegato 1) al D.P.R. n. 158/99. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica un sistema presuntivo assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell’allegato 1) al DPR n. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della Tariffa.
Art. 13 Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche
  1. La Tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
  2. La quota fissa è calcolata prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a Tariffa, stabilito contestualmente alla determinazione della Tariffa, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell’allegato 1) al D.P.R. n. 158/99, in modo da assicurare la gradualità degli adeguamenti della Tariffa, come disposto dal comma 10, dell’art. 49, del D. Lgs. n. 22/97.
  3. La quota variabile è calcolata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi, sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell’allegato 1) al DPR n. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della Tariffa, come disposto dal comma 10, dell’art. 49, del D. Lgs. n. 22/97.
Art. 14 Tariffa giornaliera di smaltimento
  1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la Tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
  2. La misura tariffaria è calcolata in base alla Tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell’art. 9, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.
  3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della Tariffa da effettuare su apposito bollettino di pagamento predisposto dal Soggetto Gestore.
  4. Gli Uffici comunali che rilasciano titolo all’utilizzazione di locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, hanno l’obbligo di darne opportuna comunicazione al soggetto gestore del servizio che provvederà, sulla base della comunicazione, all’emissione della fattura ed al relativo incasso.
  5. In caso di uso di fatto, la Tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penalità eventualmente dovute.
  6. Per l'eventuale recupero della Tariffa, e per l’applicazione delle penalità, si fa riferimento alle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
Art. 15 Esclusioni dal pagamento della Tariffa
  1. Sono esclusi dall’applicazione della Tariffa i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall’Amministrazione Comunale.
  2. Sono esclusi dall’applicazione della Tariffa i locali adibiti esclusivamente all’esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Sono invece soggetti a Tariffa i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.
  3. Sono esclusi dall’applicazione della Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo di esempio:
    1. impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
    2. le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a Tariffa i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;
    3. le unità immobiliari (sia abitative che non abitative) prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
    4. immobili inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra.
  4. Sono inoltre esclusi dall’applicazione della Tariffa:
    1. i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli o coltivatori diretti;
    2. le aree scoperte pertinenziali ed accessorie ad eccezione dei posti auto ad uso esclusivo di utenze domestiche;
    3. le aree scoperte pertinenziali od accessorie ad eccezione di aree operative di utenze non domestiche;
    4. le aree comuni del condominio di cui all’art. 4, comma 4;
    5. le serre a terra;
    6. le aree scoperte adibite a verde;
    7. le aree scoperte adibite a viabilità delle stazioni di rifornimento carburanti
  5. Sono esclusi dalla Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani ove ciò sia previsto da leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.
  6. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
Art. 16 Riduzioni di Tariffa
A) UTENZE DOMESTICHE
  1. Per i locali ad uso di abitazione di costruzioni rurali occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti la sola parte variabile della Tariffa è ridotta del 30 per cento.
  2. Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione del 25 per cento sulla parte variabile della tariffa. La riduzione viene accordata per un periodo di tre anni con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda. Decorso tale termine dovrà essere presentata al Soggetto gestore una nuova domanda. Il soggetto gestore ha la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi al fine di verificare l’effettiva produzione e il relativo riutilizzo del compost.
  3. Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti differenziati presso le stazioni ecologiche, dal momento in cui queste saranno attivate, si applica una agevolazione che non potrà comunque superare il 20 per cento della parte variabile della Tariffa. Le tipologie di rifiuti conferibili, le condizioni specifiche per la graduazione e l’ applicazione di tale agevolazione o per il conseguimento di altri benefici quali premi o scambio dei materiali conferiti con oggetti presenti presso la stazione ecologica, sono disciplinate con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale.

B) UTENZE NON DOMESTICHE

  1. Per le utenze non domestiche, di uso stagionale o di uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, a condizione che la durata sia inferiore a sei mesi, la sola parte variabile della Tariffa è ridotta del 30 per cento.
  2. Per le utenze non domestiche che dimostrino al soggetto Gestore del servizio di aver avviato a recupero i rifiuti assimilati presso soggetti terzi, verrà applicata una riduzione, che non potrà superare il 30 per cento della parte variabile della tariffa e sarà rapportata alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e alla quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a Tariffa dell’attività per il coefficiente Kd della classe corrispondente, applicato per l’anno di competenza alla categoria di appartenenza. La riduzione si applica sulla parte variabile della Tariffa annualmente dovuta, con abbuono nell’anno successivo.
  3. Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a recupero presso terzi, nell’anno di riferimento, almeno il 20 per cento dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n. 158/1999. La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata, entro il 30 Settembre dell’anno di riferimento, al Soggetto gestore; entro il 20 Gennaio dell’anno successivo la domanda dovrà essere poi integrata con la seguente documentazione: copia dei formulari utilizzati per il trasporto dei rifiuti, certificazioni comprovanti le effettive quantità di rifiuti avviati a recupero, rilasciate dal soggetto che ha effettuato quest’ultimo o copia del M.U.D. relativo all’anno di riferimento. La mancata produzione dei suddetti documenti comporterà l’inammissibilità della domanda di riduzione. Le utenze non domestiche, per le quali sia già stata riconosciuta la riduzione massima che conferiscano ulteriori quantitativi di rifiuti differenziati, con le modalità e secondo le quantità minime concordate con il soggetto gestore, potranno avere riconosciuta un’ulteriore riduzione sulla parte variabile della tariffa da parte del soggetto gestore fino ad un massimo di un ulteriore 10 per cento. Il conferimento presso la Stazione ecologica da parte delle utenze non domestiche dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti nonché il criterio di applicazione della riduzione sulla parte variabile della tariffa è il medesimo di quello previsto per il recupero presso terzi . In tal caso la concessione delle agevolazioni è limitata ad alcune tipologie di rifiuto ed, in particolare: carta e cartone, materiali ferrosi, vetro, lattine, bottiglie e cassette in plastica; imballaggi in cartone non riducibili in volume e di dimensioni tali da non poter essere introdotti negli appositi cassonetti stradali per la raccolta, imballaggi in plastica e legno, rifiuti organici.
  4. Le utenze non domestiche che hanno attivato di intesa con il soggetto gestore nuovi processi produttivi, o modifiche di quelli esistenti, con lo scopo di ridurre la produzione dei rifiuti assimilati agli urbani possono ottenere una riduzione fino ad un massimo del 30 per cento sulla parte variabile della tariffa. A tal fine l’utente dovrà presentare al soggetto gestore una adeguata documentazione tecnica ed economica che evidenzi la riduzione dei rifiuti prevista; il soggetto gestore applicherà una percentuale di riduzione, entro i limiti sopra indicati, proporzionale al beneficio conseguibile. La riduzione verrà applicata dall’anno successivo all’entrata a regime dei nuovi processi produttivi o delle modifiche di quelli esistenti.
  5. Alle utenze non domestiche che aderiscono a progetti specifici di raccolta differenziata dei rifiuti organici finalizzati alla produzione di compost sarà riconosciuta dal soggetto gestore una riduzione sulla parte variabile della tariffa. Tale riduzione sarà accordata per l’intera durata del progetto con effetto dal primo giorno del bimestre successivo alla data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore ha la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi al fine di verificare l’effettiva differenziazione dei rifiuti conferiti. L’importo della riduzione riconosciuta dal soggetto gestore sarà proporzionale alle quantità conferite e fino ad un massimo del 20 per cento della parte variabile della tariffa.
  6. Il soggetto gestore provvederà a regolare mediante convenzione i rapporti con l’utente stabilendo la conseguente percentuale di riduzione riconosciuta.
  7. Le utenze non domestiche che sono dotate di certificazione ISO 14001 e/o Emas, qualora dimostrino loro impegno nell’impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto dell’ ambiente e di minimizzazione della produzione di rifiuti assimilati, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa del 5 per cento. La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati al soggetto gestore, debitamente documentata e avrà effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda.
  8. Alle utenze non domestiche che aderiscono a iniziative sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti assimilati attivati dal gestore, con modalità ed obiettivi concordati con il soggetto gestore, viene riconosciuta una riduzione fino al massimo del 20 per cento sulla parte variabile della tariffa in relazione ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti dall’utente e/o dal gruppo di utenze al termine dell’ iniziativa sperimentale. La riduzione sarà riconosciuta a partire dall’ anno successivo a quello di avvio dell’iniziativa.
  9. Le percentuali di riduzione da applicarsi sono stabilite con il provvedimento di attivazione dell’ iniziativa approvato da parte del competente organo comunale.
  10. Alle utenze non domestiche che aderiscono a protocolli d’intesa e/o convenzioni per la raccolta dei R.A.E.E. (rifiuti apparecchiatura elettriche ed elettroniche) provenienti da nuclei domestici al fine di assicurarne la corretta gestione ambientale e il massimo reimpiego ai sensi di quanto previsto dall’ art. 6 c. 1 lett. B) del D. Lgs. del 25 luglio 2005 n. 151 è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 10 per cento. La riduzione sarà riconosciuta nell’anno successivo a quello nel quale è maturata.
  11. Le utenze non domestiche che in adesione ai programmi di raccolta differenziata e in accordo con il soggetto gestore assicurano, nell’ambito delle aree di propria pertinenza, spazi dedicati alla raccolta differenziata di materiali di rifiuto urbani e assimilati da avviare a recupero, possono ottenere una riduzione della parte variabile della tariffa. La riduzione è commisurata alla complessità dell’attività che l’utente è in grado di assicurare, allo spazio messo a disposizione del servizio, alla tipologia dei materiali ed alle modalità operative della loro raccolta.
    La riduzione non può essere superiore al 20% della parte variabile della tariffa. I rapporti con l’utente sono definiti con accordo tra le parti nel quale sono stabiliti i reciproci impegni, le modalità di sperimentazione del servizio e la percentuale di riduzione della tariffa.
  12. Le riduzioni, previste dal presente articolo, sommate fra loro non possono dare luogo ad una agevolazione superiore al 70 per cento della sola parte variabile della Tariffa.
  13. Per la graduazione delle riduzioni previste nel presente articolo il soggetto gestore, sulla base dei criteri sopraindicati, sentite le organizzazioni rappresentanti le categorie interessate, predispone apposita tabella per ogni singola riduzione, avuto riguardo al principio che per analogo servizio corrisponde un medesimo beneficio.
17 Agevolazioni
  1. Sono riconosciute le seguenti agevolazioni sul singolo importo della Tariffa:
    1. abitazioni non di lusso (A1) utilizzate da famiglie monoreddito, nel quale il soggetto, unico produttore di reddito, si trovi all'inizio dell'anno di riferimento in stato di cassa-integrazione, mobilità o disoccupazione e lo sia stato per almeno sei mesi nell'anno precedente: 50%;
    2. abitazione non di lusso (A1), sia essa in proprietà od usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale, occupata da singolo pensionato con un reddito derivante esclusivamente da pensione non superiore al minimo INPS con riferimento all’anno precedente a quello della domanda. L’interessato non dovrà avere altri redditi oltre quello dell’immobile. Il contribuente inoltre, non dovrà essere proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale: 30%
  2. Per usufruire delle condizioni agevolative di cui sopra, i cittadini utenti dovranno presentare al Soggetto gestore entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno ed a pena di decadenza dal beneficio, apposita richiesta autocertificando il possesso dei requisiti previsti. Coloro i quali hanno già presentato analoga autocertificazione negli anni precedenti sono esentati da presentarla nuovamente, a condizione che non sia mutata la situazione che dà diritto al beneficio. In caso di mancata comunicazione relativa al venir meno delle condizioni che hanno dato diritto al beneficio, il Soggetto Gestore provvederà a recuperare la Tariffa non pagata con l'applicazione delle penali previste dal presente regolamento.
  3. La concessione delle agevolazioni è effettuata dal Soggetto Gestore sulla base delle autocertificazioni che saranno poi trasmesse all’Amministrazione comunale per i controlli di competenza.
  4. Le agevolazioni di cui al comma 1, sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale; il gettito Tariffario ad esse corrispondente è versato dal Comune al soggetto gestore del servizio con modalità e scadenze preventivamente concordate.
Art. 18 Decorrenza delle agevolazioni
  1. Le agevolazioni di cui all’art. 17 hanno effetto per le denunce originarie, dalla decorrenza dell’obbligazione, ai sensi dell’art. 5 comma 2 e per le denunce di variazione, dall’anno successivo.
Art. 19 Adempimenti a carico degli utenti

  1. I soggetti nei confronti dei quali si applica la Tariffa, come indicato nell’art. 4 del presente regolamento, sono obbligati a produrre entro 60 giorni dall'inizio dell’occupazione, conduzione e detenzione dei locali o delle aree, apposita denuncia originaria al soggetto Gestore del servizio. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l’applicazione della Tariffa e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal soggetto Gestore stesso, allegando planimetria dei locali utilizzati.
  2. La denuncia dovrà essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale. La denuncia potrà essere presentata direttamente allo sportello del soggetto Gestore o spedita per raccomandata, o, mediante canali di e-government, quando questi siano attivati. All’atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, e nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato sul timbro postale. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l’applicazione della Tariffa rimangano invariati.
  3. I dati da indicare nella denuncia sono:
    1. per le utenze domestiche:
    2. per le utenze non domestiche:
  4. Nel caso di cessazione dell’utenza, i soggetti di cui all’art. 4 sono tenuti a presentare al soggetto gestore del servizio, denuncia su apposito modello, entro 60 giorni dalla data dell’evento, indicando a chi sono stati riconsegnati i locali.
  5. Le variazioni nel corso dell’anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sulla Tariffa, ad esclusione di quanto previsto al comma 8 del presente articolo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 2 del presente articolo, al soggetto Gestore del servizio, entro 60 giorni dall’avvenuta variazione.
  6. Per le sole utenze residenti la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sarà applicata dal soggetto Gestore del servizio sulla base delle risultanze anagrafiche.
  7. Qualsiasi variazione anagrafica, intesa quale iscrizione, variazione o cancellazione, non produce automaticamente alcun effetto al fine dell’applicazione e riscossione della Tariffa, salvo quanto disposto dal precedente comma 6;
  8. E’ facoltà del soggetto gestore, al fine di integrare la denuncia presentata, richiedere all’utente dati, informazioni, planimetrie, certificazioni, ecc..
Art. 20 Riscossione
  1. La riscossione volontaria è effettuata direttamente dal soggetto Gestore del servizio mediante emissione di fattura ovvero tramite ruolo affidato al Concessionario del servizio, riscossione secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602. La riscossione coattiva è effettuata di norma tramite ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, può anche essere effettuata mediante procedimento ingiuntivo.
  2. Nei casi di recupero o di rimborso della Tariffa, in base alle previsioni del presente regolamento, ad esclusione dei presupposti di cui all’art. 14, il soggetto Gestore opera il conguaglio nella rata successiva.
  3. Il documento per la riscossione è spedito al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate. La data di spedizione e la relativa scadenza di pagamento possono differire fra le diverse zone del territorio comunale.
  4. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
Art. 21 Rimborsi
  1. Nei casi di errore derivanti dall’attività del soggetto Gestore del servizio; di duplicazione, escluso quella conseguente alla mancata presentazione della denuncia di cessazione, e di eccedenza del pagamento rispetto alla Tariffa richiesta, l’utente ha diritto al rimborso, che deve essere disposto dal soggetto Gestore del servizio entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
  2. L’istanza medesima dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di scadenza del pagamento.
  3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura stabilita dalla legge a partire dal giorno della domanda così come disposto dall’art. 2033 del codice civile.
Art. 22 Attività di Accertamento, Controllo e Recupero
  1. Il soggetto gestore è tenuto ad effettuare tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo alla applicazione della Tariffa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
  2. Al fine dell’attività di controllo ed accertamento il soggetto Gestore può:
    1. richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
    2. richiedere l’esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
    3. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, agli amministratori di condominio, sia ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire.
  3. L’utente è tenuto a produrre documenti, a fornire notizie ed eventualmente comparire come previsto al comma 2, entro 30 giorni dalla richiesta. Il soggetto Gestore decorso il termine assegnato, considerata la mancata collaborazione dell’utente, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell’art. 2729 del Codice Civile. Resta salva la facoltà per il soggetto Gestore, qualora non sia possibile altrimenti, di determinare le superfici delle utenze non domestiche in misura pari alla media delle superfici presenti nella banca dati relative alla categoria tariffaria di appartenenza.
  4. Il soggetto Gestore provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure di recupero della Tariffa o della maggiore Tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli interessi moratori al tasso legale vigente, nonché delle penalità di cui al successivo art. 23 per i periodi cui la violazione si riferisce.
  5. Il personale incaricato dal soggetto Gestore , munito di autorizzazione e previo avviso da inoltrare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto della Tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l’accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R.445/2000 art. 46 e 47.
  6. L’esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l’applicazione della Tariffa a nuovi utenti o la modifica della Tariffa applicata, viene comunicato agli interessati.
  7. Nel caso che l’utente riscontri elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, presentarsi presso gli uffici del soggetto gestore o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano la revisione della posizione accertata.
  8. Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ed in assenza o accertata infondatezza delle eventuali precisazioni fatte dall’utente, il soggetto Gestore provvede al compimento degli atti necessari al recupero della Tariffa non versata, nel rispetto della vigente legislazione.
Art. 23 Penalità
  1. In caso di omessa denuncia, per l’anno in corso, il soggetto Gestore provvede ad applicare una penale del 100 per cento della Tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, per il costo relativo alla procedura accertativa e per le spese di invio dell’atto di riscossione. In ogni caso l’ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a € 100,00.
  2. In caso di infedele denuncia il soggetto Gestore provvede ad applicare una penale del 50 per cento della maggiore Tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, per il costo relativo alla procedura accertativa e per le spese di invio dell’atto di riscossione. In ogni caso l’ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a € 50,00.
  3. Nel caso di denuncia tardiva presentata oltre i termini di cui all’art. 19, ma comunque entro e non oltre 90 giorni, si applica la penale del 12,5 per cento della Tariffa dovuta, oltre le spese di invio dell’atto di riscossione. Se il ritardo è superiore ai 90 gg. ma la denuncia interviene prima della notifica dell’atto di accertamento a norma dell’art. 22, la penale è del 50% della tariffa dovuta.
  4. In caso di omessa denuncia, anche di variazione, se l’omissione è accertata dal Gestore, si applica una penale del 150%, qualora siano trascorsi i termini di due annualità consecutive per la presentazione della denuncia suddetta.
  5. Qualora il gestore provveda all’accertamento a norma dell’art. 22 e l’utente provveda, su semplice richiesta del gestore alla compilazione e presentazione della denuncia prevista dall’art. 19, la sanzione di cui ai commi 1 e 4 è ridotta del 20%.
  6.  
  7. In caso di inottemperanza alle richieste di cui all’art. 22, si applica la penale di € 100,00.
  8. In caso di omesso o parziale pagamento o di pagamento effettuato oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza, il soggetto Gestore provvederà al recupero del credito applicando una maggiorazione dell’importo dovuto nella misura del 30 per cento, gli interessi per il ritardato pagamento sulla base del tasso legale ragguagliato ad anno, le eventuali maggiori spese di esazione, le spese di invio dell’eventuale sollecito e le spese di notifica dell’atto di riscossione.

Art. 24 Disposizioni finali e transitorie

  1. A far data dal 1 gennaio 2005, al fine di rilevare i dati incidenti sulla commisurazione della Tariffa da applicare per l’anno 2005, si assumono come valide le denunce in precedenza prodotte all’Amministrazione Comunale dall’utente o gli accertamenti emessi e resi definitivi dall’Ufficio Comunale preposto entro il 31.12.2004.
  2. Nel primo anno di vigenza della Tariffa, non sono applicate le penalità previste dall’art. 23 se le denunce originarie o di variazione sono prodotte entro e non oltre il 30.6.2005.
  3. Per l’anno 2005, in fase di prima applicazione, l’Amministrazione Comunale si riserva in corso d’anno, di apportare le opportune modifiche alla Tariffa ove ciò fosse ritenuto necessario.

Art. 25 Norme di Rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5.02.1997, n. 22 e nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento comunale dei servizi per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
Art. 26 Entrata in Vigore
  1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione, ma avrà efficacia dal giorno 01.01.2005. Da tale data cessano di avere efficacia, le norme relative alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. L’attività di accertamento e la riscossione di tale Tariffa, i cui presupposti si siano verificati entro il 31.12.2004 continuano ad essere effettuati dalla Amministrazione Comunale anche successivamente al termine di cui al precedente comma.

Pagina a cura di Stefano Mugnai
Data di verifica/aggiornamento: 09-03-2006

 

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