REGOLAMENTO PER LA STIPULA DELPATTO DI SOLIDARIETÀ
(Delibera di Consiglio Comunale n° 97 del 24.10.2005)

 

ART. 1 - NATURA E FINALITÀ

  1. Il Patto di Solidarietà costituisce un formale legame fra il Comune di Firenze ed altre realtà istituzionali o associative.
  2. Con il Patto di Solidarietà si persegue la finalità di una comune azione tesa alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei principi statutari.
  3. Il Patto di Solidarietà può anche scaturire da eventi o fatti particolarmente significativi ed evidenzia il legame fra l’azione che può svolgere il Comune di Firenze ed i soggetti maggiormente coinvolti.

 

ART. 2 - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

  1. Il Patto di Solidarietà è approvato con deliberazione, adeguatamente motivata, del Consiglio Comunale, previo parere della Commissione Pace e Solidarietà Internazionale.

 

ART. 3 - STIPULA

  1. L’avvenuta approvazione del Patto di Solidarietà impegna il Sindaco o un suo delegato alla stipula del medesimo. La stipula può avvenire anche tramite una reciproca attestazione sottoscritta dal Sindaco, o da suo delegato, e del rappresentante della realtà istituzionale o associativa con cui il Comune di Firenze instaura il Patto di Solidarietà.

 

ART. 4 - RELAZIONE ANNUALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

  1. Ogni anno la Giunta Municipale relaziona in Consiglio Comunale sullo stato dei Patti di Solidarietà e sulle iniziative conseguenti.

 

ART. 5 - ALBO UFFICIALE

  1. È istituito un Albo Ufficiale dei soggetti con cui il Comune di Firenze ha stipulato il Patto di Solidarietà. Esso viene conservato presso l’Ufficio Cerimoniale dell’Ufficio del Sindaco.


Pagina a cura dell'Ufficio del Consiglio
Data di verifica/aggiornamento: 26-10-2005