REGOLAMENTO PER LA STIPULA
DELPATTO DI SOLIDARIETÀ
(Delibera di Consiglio Comunale n° 97 del 24.10.2005)
ART. 1 - NATURA E FINALITÀ
- Il Patto di Solidarietà costituisce un
formale legame fra il Comune di Firenze ed altre realtà istituzionali
o associative.
- Con il Patto di Solidarietà si persegue
la finalità di una comune azione tesa alla salvaguardia ed alla valorizzazione
dei principi statutari.
- Il Patto di Solidarietà può anche
scaturire da eventi o fatti particolarmente significativi ed evidenzia il
legame fra l’azione che può svolgere il Comune di Firenze ed i soggetti
maggiormente coinvolti.
ART. 2 - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE
- Il Patto di Solidarietà è approvato
con deliberazione, adeguatamente motivata, del Consiglio Comunale, previo
parere della Commissione Pace e Solidarietà Internazionale.
ART. 3 - STIPULA
- L’avvenuta approvazione del Patto di Solidarietà
impegna il Sindaco o un suo delegato alla stipula del medesimo. La stipula
può avvenire anche tramite una reciproca attestazione sottoscritta
dal Sindaco, o da suo delegato, e del rappresentante della realtà istituzionale
o associativa con cui il Comune di Firenze instaura il Patto di Solidarietà.
ART. 4 - RELAZIONE ANNUALE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
- Ogni anno la Giunta Municipale relaziona in Consiglio
Comunale sullo stato dei Patti di Solidarietà e sulle iniziative conseguenti.
ART. 5 - ALBO UFFICIALE
- È istituito un Albo Ufficiale dei soggetti
con cui il Comune di Firenze ha stipulato il Patto di Solidarietà.
Esso viene conservato presso l’Ufficio Cerimoniale dell’Ufficio del Sindaco.
Pagina a cura dell'Ufficio del Consiglio
Data di verifica/aggiornamento: 26-10-2005