Regolamento del Consiglio delle
cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi del Comune di Firenze
(Deliberazioni del Consiglio comunale n.
143 del 21.07.2003, n. 64 del 26.04.2004, n. 125 del 22.11.2004 e n. 87 del
19.09.2005)
Articolo 1 – Consiglio delle cittadine e dei cittadini
stranieri ed apolidi
- E’ istituito il "Consiglio delle cittadine e
dei cittadini stranieri ed apolidi" organo di rappresentanza e strumento di
partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri o apolidi che nel
Comune di Firenze risultino residenti, di seguito denominato Consiglio degli
stranieri.
- Il Consiglio degli stranieri è eletto a
suffragio universale con voto libero e segreto dai cittadini stranieri che
provengano da Stati non appartenenti all’Unione Europea o apolidi, nel rispetto
di quanto previsto dal presente Regolamento.
- Il Consiglio degli stranieri resta in carica per
la durata del mandato del Sindaco.
Articolo 2 - Funzioni
- Il Consiglio degli stranieri dà attuazione
ai principi di uguaglianza, di pari dignità della popolazione e di
integrazione degli stranieri nel tessuto sociale ed economico del territorio
comunale; promuove i diritti della donna e dell’uomo, la cultura multietnica,
della pace e della democrazia.
A tal fine:
- favorisce l'incontro ed il dialogo fra portatori
di differenti culture;
- è momento di informazione, aggregazione
e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
- favorisce i rapporti con le Amministrazioni
pubbliche sui temi che riguardano la vita della comunità straniera
per realizzare la piena integrazione dei cittadini stranieri ed apolidi
nell'ambito della tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento
nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi sociali e, negli stessi
ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia
in collaborazione con l'Amministrazione stessa;
- assume iniziative per contrastare ogni forma
di razzismo e di xenofobia o di isolamento etnico e sociale dei cittadini
stranieri ed apolidi;
- si adopera per fornire informazioni utili ai
cittadini stranieri ed apolidi, singoli ed associati, nonché per
consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o di
accesso ai documenti previsti dalla normativa vigente;
- presenta proposte al Consiglio Comunale ed alla
Giunta;
- Il Consiglio degli stranieri è organo consultivo
del Consiglio Comunale e della Giunta. E’ altresì lo strumento attraverso
il quale il Consiglio Comunale e la Giunta sono informati delle opinioni dei
cittadini stranieri sulle questioni che riguardano l’Amministrazione comunale.
Articolo 3 – Sede e strumenti
- Il Consiglio degli stranieri ha sede presso i
locali messi a disposizione dal Comune di Firenze e si avvale di norma, per
il suo funzionamento, del personale e della attrezzature fornite dall’Amministrazione
Comunale.
Articolo 4 - Composizione
- Il Consiglio è composto da 23 membri,
compreso il Presidente e due Vice Presidenti. I membri sono eletti in rappresentanza
delle seguenti aree geografiche: Africa, Asia e Oceania, America, Europa non
comunitaria ed apolidi.
Articolo 5 – Competenze del Consiglio degli stranieri
- Il Consiglio degli stranieri approva le proposte
e le richieste da sottoporre all’amministrazione comunale, che debbono essere
a tale scopo inviate al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.
- Il Consiglio Comunale o la Giunta, in relazione
alle rispettive competenze, sono tenuti ad esaminare la proposta entro un
congruo termine e comunque non oltre trenta (30) giorni dalla presentazione.
- Il Consiglio degli stranieri esprime parere consultivo
obbligatorio sulle proposte di deliberazione e di atti di indirizzo consiliari
riguardanti le problematiche dell’immigrazione. A tal fine le proposte sono
inviate al Consiglio degli stranieri, che deve esprimersi entro 15 giorni.
Articolo 6 - Partecipazione alle attività
del Comune
- Il Presidente del Consiglio degli stranieri partecipa
in qualità di Consigliere straniero aggiunto alle sedute del Consiglio
Comunale con facoltà di parola, ma senza diritto di voto; a tale scopo
è inviata la convocazione del Consiglio Comunale con relativo ordine
del giorno nonché riservato un posto nella sala consiliare. In caso
di impedimento viene sostituito da uno dei Vice Presidenti.
- Per la partecipazione alle sedute del Consiglio
comunale è corrisposto il gettone di presenza.
- Il Presidente del Consiglio degli stranieri può
partecipare inoltre, in qualità di Consigliere straniero aggiunto,
alle sedute delle Commissioni consiliari formalmente istituite con gli stessi
diritti del Consigliere comunale non membro di commissione.
- Il Consiglio degli stranieri nell'esercizio del
potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni,
emendamenti e proposte di delibera nelle forme e modalità previste
dal regolamento del Consiglio Comunale.
- Il Presidente, o consigliere a tal fine delegato,
relaziona annualmente in Consiglio Comunale sull’attività svolta dal
Consiglio degli stranieri.
- Per la partecipazione alle sedute degli organi
del Consiglio degli Stranieri è corrisposto ai Consiglieri un rimborso
spese nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio Comunale.
- I membri del Consiglio degli Stranieri, quali
rappresentanti del Consiglio stesso ed appositamente delegati con modalità
di rotazione periodica, partecipano singolarmente alle sedute dei Consigli
di Quartiere del Comune di Firenze in qualità di "Consigliere straniero
aggiunto".
In caso di impedimento, il consigliere delegato può essere sostituito
da un consigliere supplente, nominato contestualmente dal Consiglio degli
Stranieri.
Per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Quartiere è corrisposto
il gettone di presenza vigente previsto per i Consiglieri di Quartiere. I
Consiglieri stranieri aggiunti possono partecipare alle sedute delle Commissioni
circoscrizionali formalmente istituite con gli stessi diritti dei Consiglieri
di Quartiere non membri di commissione.
Articolo 7 – Sedute
- Le sedute del Consiglio dei cittadini stranieri
ed apolidi sono pubbliche. L’ordine del giorno delle sedute è trasmesso
al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed inserito in rete civica.
- Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati,
con diritto di parola, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, i
Consiglieri comunali nonché i Presidenti dei Consigli di Quartiere
o loro delegati.
Articolo 8 - Funzionamento del Consiglio
- Il Consiglio approva un proprio regolamento che
disciplini le modalità di convocazione del consiglio stesso, il quorum
per la validità delle sedute, le eventuali articolazioni del Consiglio,
i diritti e i doveri dei consiglieri, del Presidente, i criteri per la trattazione
degli argomenti all’ordine del giorno, le procedure di voto, garantendo la
piena partecipazione di tutti i Consiglieri stranieri.
- Il Regolamento di cui al comma 1 non può
in alcun modo contrastare con la Legge, con lo Statuto comunale, con il presente
regolamento e con i principi generali ispiratori dell’azione amministrativa.
Esso diventa efficace a seguito di verifica di legittimità da parte
della Commissione Consiliare Affari Istituzionali.
Articolo 9 - Insediamento e scioglimento del Consiglio
- Il Consiglio è insediato a seguito della
convalida degli eletti e resta in carica fino al rinnovo.
- La prima seduta del Consiglio degli stranieri
è convocata dal Presidente del Consiglio comunale che la presiede fino
alla elezione del Presidente.
- Il Sindaco, previa delibera del Consiglio Comunale,
procede allo scioglimento del Consiglio dei rappresentanti degli immigrati
nel caso in cui metà dei membri risulti decaduta o dimissionaria e
non sia possibile procedere alla surroga dei membri decaduti o dimissionari,
oppure per gravi motivi.
- Dopo tre riunioni consecutive del Consiglio degli
stranieri dichiarate deserte, il Presidente del Consiglio Comunale invita
il Consiglio stesso a riunirsi. Se le ulteriori tre sedute consecutive vengono
dichiarate deserte, il Sindaco provvede allo scioglimento del Consiglio con
le modalità di cui al precedente comma.
- In caso di scioglimento di cui ai commi precedenti,
le nuove elezioni dovranno svolgersi di norma entro i sei mesi successivi.
- Nel caso in cui lo scioglimento del Consiglio
avvenga dopo che sia trascorso un periodo maggiore o uguale ai tre quinti
del mandato elettorale non si procede al rinnovo di tale organo. Il Consiglio
comunale può decidere, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri
assegnati, di procedere all’indizione di nuove elezioni.
Articolo 10 - Elezione del Presidente
- Nella prima seduta i consiglieri eleggono, con
due votazioni separate, a maggioranza dei componenti il Consiglio degli stranieri
il Presidente e due Vice Presidenti, tutti di diverse aree geografiche.
- In caso di impedimento o assenza il Presidente
è sostituito dal Vice Presidente più anziano ed in caso di impedimento
o assenza di quest’ultimo, dall’altro Vice Presidente.
- Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche
dei Vice Presidenti, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere
anziano.
- Il Presidente rappresenta il Consiglio, forma
l’ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni, assicura il collegamento
con gli organi istituzionali.
Articolo 11 - Sostituzione dei membri
- Si considera decaduto il consigliere che perda
uno dei requisiti di cui all’articolo 14 del regolamento o incorra in sanzioni
amministrative o penali previste dalle norme vigenti in tema di immigrazione.
- In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un
consigliere si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti
nella stessa lista.
- Qualora la lista risulti esaurita, il posto resosi
disponibile verrà assegnato al candidato non eletto, più votato,
tra tutte le altre liste presentate, dando la precedenza in caso di parità
alla lista meno rappresentata in Consiglio.
Articolo 12 – Norme transitorie
- Il Sindaco provvede ad indire le elezioni entro
sei (6) mesi dalla esecutività del presente regolamento.
Disposizioni per l’elezione del Consiglio
delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi
Articolo 13 - Elettorato attivo
- Alle elezioni del Consiglio degli stranieri possono
partecipare i cittadini stranieri non comunitari e apolidi che, alla data
di svolgimento delle operazioni elettorali, siano residenti nel territorio
del Comune di Firenze, in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza di un paese straniero non appartenente
all’Unione Europea o "status" di apolide
- aver compiuto diciotto anni d'età.
- Non possono in ogni caso essere elettori coloro
che sono in possesso, oltre che della cittadinanza di un paese straniero,
anche della cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea.
- L’esistenza dei requisiti richiesti è comprovata
dall’esibizione:
- del passaporto
- del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante
l’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo o della carta di soggiorno
- della carta d’identità italiana in corso
di validità.
Articolo 14 - Elettorato passivo
- Sono eleggibili alla carica di Consigliere coloro:
- che sono in possesso dei requisiti di cui
all'art.13 comma 1 e che non si trovano delle condizioni di cui all’art.
13 comma 2;
- che non hanno riportato condanne penali risultanti
da sentenza passata in giudicato;
- La carica di consigliere nel Consiglio degli
stranieri del comune di Firenze è incompatibile con la carica di
consigliere comunale, di consigliere di quartiere e di consigliere nel Consiglio
degli stranieri della Provincia di Firenze.
Articolo 15 - Indizione delle elezioni
- Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto,
contestualmente individua i componenti della commissione elettorale e fissa
i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
- Nello stesso atto determina:
- la data delle consultazioni;
- i seggi elettorali;
- l’orario di apertura e chiusura del seggio.
- Dell’imminenza delle elezioni è data
notizia con ogni mezzo idoneo.
Articolo 16 - Liste elettorali dei candidati
- L'elezione dei Consiglieri avviene sulla base
di liste elettorali programmatiche.
- Ciascuna lista deve fare riferimento ad una
delle seguenti aree geografiche:
- Africa;
- Asia;
- America e Oceania;
- Europa non U.E.- Apolidi.
- I promotori di ogni lista, singoli o riuniti
in comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere,
almeno cinquanta e non più di cento firme di aventi diritto al voto.
Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.
- Nella formazione delle liste è promossa
la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.
- Le liste devono essere presentate in Comune
a pena di inammissibilità entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di indizione delle consultazioni.
- Ogni lista deve comprendere un numero di candidati
non inferiore a 6 e non superiore a 23.
- Le liste, redatte anche in lingua italiana,
devono necessariamente indicare:
- il simbolo e la denominazione della lista;
- l’area geografica di cui la lista è espressione;
- cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati
e numero progressivo di lista.
- Alle liste presentate è assegnato un
numero corrispondente all’ordine di presentazione.
- Ciascun candidato entro il termine previsto
per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione
della carica e dichiarazione sostitutiva relativa ai punti b) e c) dell’art.
14.
Articolo 17 - Commissione elettorale
- La Commissione Elettorale è formata dai
seguenti membri o loro delegati:
- dal Sindaco, che presiede,
- dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale,
- dal Segretario Generale,
- dal Dirigente dei Servizi Demografici,
- dal Dirigente dell’Ufficio del Consiglio.
- La Commissione Elettorale:
- decide sulla formazione delle liste degli aventi
diritto al voto;
- verifica l’esistenza delle condizioni necessarie
per la presentazione delle liste e delle candidature;
- procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
- risolve tutte le controversie insorte nello
svolgimento della procedura elettorale;
- raccoglie i dati provenienti dai seggi;
- proclama gli eletti previa verifica della regolarità
delle operazioni di scrutinio.
- Le riunioni della Commissione Elettorale sono
valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
- Le decisioni sono adottate a maggioranza dei
voti.
- Gli interessati possono ricorrere alla Commissione
Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione.
A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta
all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.
Articolo 18 - Scheda elettorale
- La scheda elettorale reca i simboli delle liste
e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto;
essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.
Articolo 19 - Seggio elettorale
- Il seggio elettorale si compone da un Presidente
e da almeno due membri.
- Per la validità delle operazioni è
sufficiente che siano presenti almeno 2 componenti.
- A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante
per ogni lista presentata.
- I componenti del seggio sono nominati con atto
del Presidente della Commissione elettorale.
Articolo 20 - Operazioni di voto
- Le operazioni di voto per le elezioni dei membri
del Consiglio si svolgono di norma nell'arco di un solo giorno.
- Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti
del passaporto oltre che al permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.
- Essi possono esprimere il voto di lista barrando
il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome,
utilizzando le lettere dell’alfabeto italiano, e/o il numero corrispondente
al candidato.
- Nel caso in cui venga espresso il solo voto di
lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo
voto di preferenza esso vale anche per la lista.
- La scheda è nulla se presenta segni di
riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell’elettore.
- Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei
seggi.
- Le schede nulle e le schede bianche non vengono
computate nel totale dei voti validi espressi.
- A ciascuna lista spettano tanti seggi quanti sono
i voti in proporzione riportati (tot. voti validi/tot seggi = voti lista/seggi
lista). La parte numerica intera che si ottiene moltiplicando i voti di lista
per i seggi disponibili e dividendo per il totale dei voti validi, indica
il numero dei seggi spettanti in prima battuta ad ogni lista. Se i 23 seggi
non sono assegnati tutti, i rimanenti vengono attribuiti alle liste che risultano
avere i decimali maggiori, partendo dalle cifre più alte fino a concorrenza
dei seggi rimasti. In caso di parità di decimali, acquista un seggio
la lista che ha meno seggi già assegnati; se anche i seggi già
assegnati sono pari guadagna il seggio rimasto la lista i cui candidati hanno
riportato complessivamente il maggior numero di preferenze.
Articolo 21 - Rappresentanza delle aree geografiche
in Consiglio
- Qualora a seguito del computo dei voti e della
conseguente assegnazione dei seggi un’area geografica non venga affatto rappresentata
in Consiglio, pur avendo presentato una lista, è comunque attribuito
ad essa un seggio dei 23 disponibili, attribuendolo alla lista di quell’area
geografica che abbia riportato la più alta cifra elettorale.
- In tal caso si procede all’assegnazione dei restanti
seggi secondo quanto previsto all’articolo precedente sottraendo però
ai voti validi i voti riportati da tale lista.
Articolo 22 - Proclamazione degli eletti
- La Commissione Elettorale effettuate le operazioni
di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti.
- Sono eletti consiglieri, i candidati che risultano
aver ottenuto il maggior numero di preferenze all’interno della lista fino
a concorrenza dei seggi spettanti. In caso di parità di voti di preferenza
il seggio spetta a chi precede nel progressivo di lista.
Articolo 23 – Predisposizione delle istruzioni
e disciplina di dettaglio
- L'Ufficio Elettorale predispone le schede elettorali,
la modulistica e apposite istruzioni da distribuire ai presidenti degli Uffici
di sezione, contenenti le modalità operative dei singoli compiti previsti
nel procedimento elettorale.
- La disciplina di dettaglio per l'effettuazione
dell’elezione del Consiglio degli stranieri è stabilita con ordinanza
del Sindaco da emanarsi almeno entro 30 giorni prima della data delle consultazioni,
in attuazione delle prescrizioni del presente regolamento e in osservanza
dei principi della legislazione vigente.
- Della disciplina applicabile si dà conto
nelle istruzioni da distribuire ai Presidenti degli Uffici di Sezione.
Art. 24 (Norma finale)
- L’estensione del diritto di voto, attivo e passivo,
ai cittadini stranieri provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea,
alle elezioni amministrative del Comune di Firenze, fa decadere il Consiglio
dei cittadini stranieri previsto dal presente regolamento
Pagina a cura di Stefano Mugnai
Data di verifica/aggiornamento: 21-09-2005