Regolamento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi del Comune di Firenze
(Deliberazioni del Consiglio comunale n. 143 del 21.07.2003, n. 64 del 26.04.2004, n. 125 del 22.11.2004 e n. 87 del 19.09.2005)

 

Articolo 1 – Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi

  1. E’ istituito il "Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi" organo di rappresentanza e strumento di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri o apolidi che nel Comune di Firenze risultino residenti, di seguito denominato Consiglio degli stranieri.
  2. Il Consiglio degli stranieri è eletto a suffragio universale con voto libero e segreto dai cittadini stranieri che provengano da Stati non appartenenti all’Unione Europea o apolidi, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
  3. Il Consiglio degli stranieri resta in carica per la durata del mandato del Sindaco.

 

Articolo 2 - Funzioni

  1. Il Consiglio degli stranieri dà attuazione ai principi di uguaglianza, di pari dignità della popolazione e di integrazione degli stranieri nel tessuto sociale ed economico del territorio comunale; promuove i diritti della donna e dell’uomo, la cultura multietnica, della pace e della democrazia.
    A tal fine:
  2. Il Consiglio degli stranieri è organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta. E’ altresì lo strumento attraverso il quale il Consiglio Comunale e la Giunta sono informati delle opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano l’Amministrazione comunale.

 

Articolo 3 – Sede e strumenti

  1. Il Consiglio degli stranieri ha sede presso i locali messi a disposizione dal Comune di Firenze e si avvale di norma, per il suo funzionamento, del personale e della attrezzature fornite dall’Amministrazione Comunale.

 

Articolo 4 - Composizione

  1. Il Consiglio è composto da 23 membri, compreso il Presidente e due Vice Presidenti. I membri sono eletti in rappresentanza delle seguenti aree geografiche: Africa, Asia e Oceania, America, Europa non comunitaria ed apolidi.

 

Articolo 5 – Competenze del Consiglio degli stranieri

  1. Il Consiglio degli stranieri approva le proposte e le richieste da sottoporre all’amministrazione comunale, che debbono essere a tale scopo inviate al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.
  2. Il Consiglio Comunale o la Giunta, in relazione alle rispettive competenze, sono tenuti ad esaminare la proposta entro un congruo termine e comunque non oltre trenta (30) giorni dalla presentazione.
  3. Il Consiglio degli stranieri esprime parere consultivo obbligatorio sulle proposte di deliberazione e di atti di indirizzo consiliari riguardanti le problematiche dell’immigrazione. A tal fine le proposte sono inviate al Consiglio degli stranieri, che deve esprimersi entro 15 giorni.

 

Articolo 6 - Partecipazione alle attività del Comune

  1. Il Presidente del Consiglio degli stranieri partecipa in qualità di Consigliere straniero aggiunto alle sedute del Consiglio Comunale con facoltà di parola, ma senza diritto di voto; a tale scopo è inviata la convocazione del Consiglio Comunale con relativo ordine del giorno nonché riservato un posto nella sala consiliare. In caso di impedimento viene sostituito da uno dei Vice Presidenti.
  2. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale è corrisposto il gettone di presenza.
  3. Il Presidente del Consiglio degli stranieri può partecipare inoltre, in qualità di Consigliere straniero aggiunto, alle sedute delle Commissioni consiliari formalmente istituite con gli stessi diritti del Consigliere comunale non membro di commissione.
  4. Il Consiglio degli stranieri nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti e proposte di delibera nelle forme e modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale.
  5. Il Presidente, o consigliere a tal fine delegato, relaziona annualmente in Consiglio Comunale sull’attività svolta dal Consiglio degli stranieri.
  6. Per la partecipazione alle sedute degli organi del Consiglio degli Stranieri è corrisposto ai Consiglieri un rimborso spese nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio Comunale.
  7. I membri del Consiglio degli Stranieri, quali rappresentanti del Consiglio stesso ed appositamente delegati con modalità di rotazione periodica, partecipano singolarmente alle sedute dei Consigli di Quartiere del Comune di Firenze in qualità di "Consigliere straniero aggiunto".
    In caso di impedimento, il consigliere delegato può essere sostituito da un consigliere supplente, nominato contestualmente dal Consiglio degli Stranieri.
    Per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Quartiere è corrisposto il gettone di presenza vigente previsto per i Consiglieri di Quartiere. I Consiglieri stranieri aggiunti possono partecipare alle sedute delle Commissioni circoscrizionali formalmente istituite con gli stessi diritti dei Consiglieri di Quartiere non membri di commissione.

 

Articolo 7 – Sedute

  1. Le sedute del Consiglio dei cittadini stranieri ed apolidi sono pubbliche. L’ordine del giorno delle sedute è trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed inserito in rete civica.
  2. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati, con diritto di parola, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, i Consiglieri comunali nonché i Presidenti dei Consigli di Quartiere o loro delegati.

 

Articolo 8 - Funzionamento del Consiglio

  1. Il Consiglio approva un proprio regolamento che disciplini le modalità di convocazione del consiglio stesso, il quorum per la validità delle sedute, le eventuali articolazioni del Consiglio, i diritti e i doveri dei consiglieri, del Presidente, i criteri per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, le procedure di voto, garantendo la piena partecipazione di tutti i Consiglieri stranieri.
  2. Il Regolamento di cui al comma 1 non può in alcun modo contrastare con la Legge, con lo Statuto comunale, con il presente regolamento e con i principi generali ispiratori dell’azione amministrativa. Esso diventa efficace a seguito di verifica di legittimità da parte della Commissione Consiliare Affari Istituzionali.

 

Articolo 9 - Insediamento e scioglimento del Consiglio

  1. Il Consiglio è insediato a seguito della convalida degli eletti e resta in carica fino al rinnovo.
  2. La prima seduta del Consiglio degli stranieri è convocata dal Presidente del Consiglio comunale che la presiede fino alla elezione del Presidente.
  3. Il Sindaco, previa delibera del Consiglio Comunale, procede allo scioglimento del Consiglio dei rappresentanti degli immigrati nel caso in cui metà dei membri risulti decaduta o dimissionaria e non sia possibile procedere alla surroga dei membri decaduti o dimissionari, oppure per gravi motivi.
  4. Dopo tre riunioni consecutive del Consiglio degli stranieri dichiarate deserte, il Presidente del Consiglio Comunale invita il Consiglio stesso a riunirsi. Se le ulteriori tre sedute consecutive vengono dichiarate deserte, il Sindaco provvede allo scioglimento del Consiglio con le modalità di cui al precedente comma.
  5. In caso di scioglimento di cui ai commi precedenti, le nuove elezioni dovranno svolgersi di norma entro i sei mesi successivi.
  6. Nel caso in cui lo scioglimento del Consiglio avvenga dopo che sia trascorso un periodo maggiore o uguale ai tre quinti del mandato elettorale non si procede al rinnovo di tale organo. Il Consiglio comunale può decidere, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di procedere all’indizione di nuove elezioni.

 

Articolo 10 - Elezione del Presidente

  1. Nella prima seduta i consiglieri eleggono, con due votazioni separate, a maggioranza dei componenti il Consiglio degli stranieri il Presidente e due Vice Presidenti, tutti di diverse aree geografiche.
  2. In caso di impedimento o assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano ed in caso di impedimento o assenza di quest’ultimo, dall’altro Vice Presidente.
  3. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche dei Vice Presidenti, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.
  4. Il Presidente rappresenta il Consiglio, forma l’ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni, assicura il collegamento con gli organi istituzionali.

 

Articolo 11 - Sostituzione dei membri

  1. Si considera decaduto il consigliere che perda uno dei requisiti di cui all’articolo 14 del regolamento o incorra in sanzioni amministrative o penali previste dalle norme vigenti in tema di immigrazione.
  2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un consigliere si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella stessa lista.
  3. Qualora la lista risulti esaurita, il posto resosi disponibile verrà assegnato al candidato non eletto, più votato, tra tutte le altre liste presentate, dando la precedenza in caso di parità alla lista meno rappresentata in Consiglio.

 

Articolo 12 – Norme transitorie

  1. Il Sindaco provvede ad indire le elezioni entro sei (6) mesi dalla esecutività del presente regolamento.

 

Disposizioni per l’elezione del Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi

Articolo 13 - Elettorato attivo

  1. Alle elezioni del Consiglio degli stranieri possono partecipare i cittadini stranieri non comunitari e apolidi che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, siano residenti nel territorio del Comune di Firenze, in possesso dei seguenti requisiti:
  2. Non possono in ogni caso essere elettori coloro che sono in possesso, oltre che della cittadinanza di un paese straniero, anche della cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea.
  3. L’esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall’esibizione:

 

Articolo 14 - Elettorato passivo

  1. Sono eleggibili alla carica di Consigliere coloro:
    1. che sono in possesso dei requisiti di cui all'art.13 comma 1 e che non si trovano delle condizioni di cui all’art. 13 comma 2;
    2. che non hanno riportato condanne penali risultanti da sentenza passata in giudicato;
  2. La carica di consigliere nel Consiglio degli stranieri del comune di Firenze è incompatibile con la carica di consigliere comunale, di consigliere di quartiere e di consigliere nel Consiglio degli stranieri della Provincia di Firenze.

 

Articolo 15 - Indizione delle elezioni

  1. Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
  2. Nello stesso atto determina:
  3. Dell’imminenza delle elezioni è data notizia con ogni mezzo idoneo.

 

Articolo 16 - Liste elettorali dei candidati

  1. L'elezione dei Consiglieri avviene sulla base di liste elettorali programmatiche.
  2. Ciascuna lista deve fare riferimento ad una delle seguenti aree geografiche:
  3. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere, almeno cinquanta e non più di cento firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.
  4. Nella formazione delle liste è promossa la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.
  5. Le liste devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
  6. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 23.
  7. Le liste, redatte anche in lingua italiana, devono necessariamente indicare:
  8. Alle liste presentate è assegnato un numero corrispondente all’ordine di presentazione.
  9. Ciascun candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa ai punti b) e c) dell’art. 14.

 

Articolo 17 - Commissione elettorale

  1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri o loro delegati:
  2. La Commissione Elettorale:
  3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
  4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.
  5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

 

Articolo 18 - Scheda elettorale

  1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

 

Articolo 19 - Seggio elettorale

  1. Il seggio elettorale si compone da un Presidente e da almeno due membri.
  2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 2 componenti.
  3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.
  4. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.

 

Articolo 20 - Operazioni di voto

  1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio si svolgono di norma nell'arco di un solo giorno.
  2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti del passaporto oltre che al permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.
  3. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome, utilizzando le lettere dell’alfabeto italiano, e/o il numero corrispondente al candidato.
  4. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.
  5. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell’elettore.
  6. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.
  7. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.
  8. A ciascuna lista spettano tanti seggi quanti sono i voti in proporzione riportati (tot. voti validi/tot seggi = voti lista/seggi lista). La parte numerica intera che si ottiene moltiplicando i voti di lista per i seggi disponibili e dividendo per il totale dei voti validi, indica il numero dei seggi spettanti in prima battuta ad ogni lista. Se i 23 seggi non sono assegnati tutti, i rimanenti vengono attribuiti alle liste che risultano avere i decimali maggiori, partendo dalle cifre più alte fino a concorrenza dei seggi rimasti. In caso di parità di decimali, acquista un seggio la lista che ha meno seggi già assegnati; se anche i seggi già assegnati sono pari guadagna il seggio rimasto la lista i cui candidati hanno riportato complessivamente il maggior numero di preferenze.

 

Articolo 21 - Rappresentanza delle aree geografiche in Consiglio

  1. Qualora a seguito del computo dei voti e della conseguente assegnazione dei seggi un’area geografica non venga affatto rappresentata in Consiglio, pur avendo presentato una lista, è comunque attribuito ad essa un seggio dei 23 disponibili, attribuendolo alla lista di quell’area geografica che abbia riportato la più alta cifra elettorale.
  2. In tal caso si procede all’assegnazione dei restanti seggi secondo quanto previsto all’articolo precedente sottraendo però ai voti validi i voti riportati da tale lista.

 

Articolo 22 - Proclamazione degli eletti

  1. La Commissione Elettorale effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti.
  2. Sono eletti consiglieri, i candidati che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze all’interno della lista fino a concorrenza dei seggi spettanti. In caso di parità di voti di preferenza il seggio spetta a chi precede nel progressivo di lista.

 

Articolo 23 – Predisposizione delle istruzioni e disciplina di dettaglio

  1. L'Ufficio Elettorale predispone le schede elettorali, la modulistica e apposite istruzioni da distribuire ai presidenti degli Uffici di sezione, contenenti le modalità operative dei singoli compiti previsti nel procedimento elettorale.
  2. La disciplina di dettaglio per l'effettuazione dell’elezione del Consiglio degli stranieri è stabilita con ordinanza del Sindaco da emanarsi almeno entro 30 giorni prima della data delle consultazioni, in attuazione delle prescrizioni del presente regolamento e in osservanza dei principi della legislazione vigente.
  3. Della disciplina applicabile si dà conto nelle istruzioni da distribuire ai Presidenti degli Uffici di Sezione.

 

Art. 24 (Norma finale)

  1. L’estensione del diritto di voto, attivo e passivo, ai cittadini stranieri provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea, alle elezioni amministrative del Comune di Firenze, fa decadere il Consiglio dei cittadini stranieri previsto dal presente regolamento


Pagina a cura di Stefano Mugnai
Data di verifica/aggiornamento: 21-09-2005

 

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