REGOLAMENTO
PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI
(Delibera C.C. n. 29 del 11.04.2005)
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
- Il presente regolamento disciplina i criteri e
le modalità generali per la fruizione del servizio Centri Estivi e
per la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi di gestione
del servizio stesso.
- I Centri Estivi sono rivolti ai bambini e ragazzi
in età dai 3 ai 14 anni residenti a Firenze o, se non residenti, frequentanti
le scuole dell’infanzia e di base (elementare e media) nel Comune. Sono organizzati
nel periodo di interruzione dell’ attività scolastica e si caratterizzano
come un importante servizio educativo e formativo che riveste anche valenza
sociale permettendo alle famiglie di attendere ai normali impegni lavorativi
e/o di cura familiare.
- I Centri Estivi si svolgono di norma presso le
sedi della scuola dell’infanzia e di base ove i bambini ed i ragazzi sviluppano,
durante l’anno, le attività didattiche.
- Il servizio, di regola articolato in turni di
due settimane (dieci giorni di effettivo servizio, dal lunedì al venerdì),
offre molteplici attività educative, ludico-sportive e ricreative,
spesso organizzate in luoghi esterni alle strutture, seguite da operatori
qualificati in congruo rapporto numerico con i bambini/ragazzi loro affidati
(1:1 per i diversamente abili, al fine di garantire la loro massima integrazione)
e fornisce la refezione con menù curati e tali da soddisfare anche
esigenze e problematiche specifiche. Prevede inoltre per i ragazzi più
grandi di età l’opportunità aggiuntiva di soggiornare per brevi
periodi in località marine o montane, in apposite strutture ricettive
fuori città.
- Per particolari esigenze, quali quelle collegate
alla ripresa delle attività scolastiche, potranno essere previsti turni
di durata inferiore a tariffa proporzionalmente ridotta in rapporto ai giorni
di effettivo servizio programmati.
- I Centri Estivi costituiscono un servizio di base
la cui gestione è affidata ai Consigli di Quartiere avendo riferimento
ai "Criteri Direttivi e Indirizzi Programmatici ai Consigli di Quartiere"
approvati dal Consiglio Comunale.
Art. 2
(Criteri generali per la determinazione delle tariffe)
- Gli utenti compartecipano alla copertura dei costi
di gestione del servizio mediante il pagamento di una tariffa.
- La tariffa è corrisposta in misura differenziata
in relazione alla situazione economica del nucleo familiare.
- La differenziazione delle tariffe si realizza
mediante l’individuazione e l’applicazione di una tariffa massima, di tariffe
progressivamente agevolate e di una tariffa minima, sulla base della condizione
economica dei richiedenti al fine di realizzare un sistema di contribuzione
basato su principi di equità e progressività.
- La valutazione della situazione economica di chi
richiede l’agevolazione tariffaria è determinata sulla base dell’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente di cui al D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109,
modificato ed integrato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130, ed al D.P.C.M. 7
maggio 1999 n. 221 modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242.
- L’attribuzione all’utente della relativa tariffa
sarà effettuata dietro presentazione dell’attestazione ISEE di cui
alle norme del comma precedente e del D.P.C.M. 18 maggio 2001 contenente la
situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare come individuato
dall’art. 1 del D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 in riferimento all’art.1 bis
del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221. L’attestazione ISEE potrà essere
richiesta dall’utente presso i C.A.F. convenzionati.
- La mancata presentazione dell’attestazione ISEE
al momento dell’iscrizione comporterà l’attribuzione e l’applicazione
della tariffa massima.
- La Giunta Comunale, con proprio provvedimento,
annualmente stabilisce gli importi delle tariffe del servizio e definisce
i valori ISEE di riferimento per l’applicazione della tariffa massima, di
quelle progressivamente agevolate e di quella minima. Potranno essere altresì
previste ulteriori agevolazioni per i secondi, terzi e successivi figli frequentanti
il servizio. Con lo stesso provvedimento la Giunta Comunale stabilisce, in
relazione alle varie tariffe, gli importi dell’acconto da versare al momento
dell’iscrizione nonché la tariffa aggiuntiva per la partecipazione
ai soggiorni residenziali fuori città.
- Eventuali ulteriori agevolazioni, fino all’esonero
dal pagamento della tariffa da parte dell’utente, potranno essere concessi
solo per situazioni conosciute e segnalate dai Servizi Integrati di Assistenza
Sociale Territoriale (S.I.A.S.T.) che se ne assumeranno i relativi oneri.
- Potranno essere accolte anche iscrizioni di bambini/ragazzi
residenti fuori Comune che non frequentano le scuole nel Comune di Firenze
a condizione che esista disponibilità una volta soddisfatte le domande
dei residenti. Rispetto a tali utenti la Giunta Comunale fisserà una
specifica tariffa senza che siano previste agevolazioni.
Art. 3
(Fruizione del servizio: modalità di pagamento)
- Il pagamento della tariffa stabilita per il servizio
Centri Estivi si attua con le seguenti modalità:
- versamento di un acconto al momento dell’iscrizione;
- versamento del saldo a conferma di ciascun turno
prescelto con congruo anticipo, comprovandone l’avvenuto pagamento con la
consegna o trasmissione al Quartiere del relativo bollettino di versamento
8 (otto) giorni prima dell’inizio del turno stesso, pena l’esclusione del
bambino/ragazzo dal servizio.
- Non può essere ammesso al servizio chi,
per il servizio stesso, risulti moroso al momento dell’iscrizione.
Art. 4
(Rinunce, mancata frequenza e rimborsi)
- L’acconto versato al momento dell’iscrizione non
è in nessun caso rimborsabile, basandosi sulle iscrizioni medesime
l’organizzazione del servizio con i costi incomprimibili che ne derivano.
- Eventuali rinunce al servizio dovranno essere
comunicate per iscritto al Quartiere ove è stata effettuata l’iscrizione
almeno 8 giorni prima dell’inizio del turno prescelto. In tal caso l’utente,
cioè il genitore o chi esercita la potestà genitoriale sul minore,
potrà richiedere il rimborso del saldo della tariffa eventualmente
già pagato - escluso l’acconto versato al momento dell’iscrizione che,
si ripete, in nessun caso è rimborsabile - o non procedere al pagamento
del saldo. Nell’ipotesi di omessa comunicazione entro i termini stabiliti,
l’utente sarà considerato a tutti gli effetti inadempiente e dovrà
comunque pagare la tariffa per intero.
- Solo in caso di comprovata malattia del bambino/ragazzo
tale da comportare assenze per almeno 5 giorni consecutivi di effettivo servizio,
in base ad apposita documentata domanda al Quartiere presentata da un genitore
o dall’esercente la potestà genitoriale sul minore, spetta un rimborso
calcolato in rapporto ai giorni di servizio non usufruito.
- Il rimborso di cui sopra potrà eventualmente
essere incrementato della tariffa aggiuntiva, o di parte di essa, versata
per la partecipazione ai soggiorni residenziali in strutture fuori città,
qualora il ragazzo non ne abbia usufruito per niente o in parte, causa comprovata
malattia tale da comportare assenze per almeno 5 giorni consecutivi dal servizio
comprendenti anche quelli in cui sono programmati i soggiorni residenziali
stessi.
Art. 5
(Attività di controllo)
- Per la verifica delle situazioni anagrafiche,
patrimoniali e reddituali dei richiedenti le agevolazioni, il Comune effettua
controlli a campione che interessano annualmente almeno il 10% dei beneficiari,
avvalendosi dei dati in proprio possesso e di quelli di altri enti dell’Amministrazione
Pubblica in particolare utilizzando il sistema informativo del Ministero delle
Finanze. Il Comune di Firenze collaborerà con la Guardia di Finanza
per l’espletamento dei controlli sostanziali di sua pertinenza.
- In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato
e quanto accertato, l’Amministrazione Comunale contatterà il richiedente
per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza
e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di
errori materiali o di modesta entità. Nel caso in cui trovi conferma
l’incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata
l’Amministrazione Comunale, sentiti gli interessati, provvede a dichiarare
la decadenza dal beneficio con conseguente applicazione della tariffa massima
prevista, attivando le procedure per il recupero dei crediti, oltre a interessi
di legge ed eventuali altre spese.
- L’Amministrazione Comunale nei casi di dichiarazioni
che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall’art.
76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, denuncia il fatto all’Autorità
Giudiziaria.
- Il mancato pagamento della tariffa dovuta darà
luogo all’attivazione delle procedure previste dalla vigente normativa per
il recupero coattivo del credito, consistenti in un primo provvedimento ingiuntivo
ed eventuale successiva iscrizione nei ruoli delle tasse.
Pagina a cura di Alessandra Occhiuzzi
Data di verifica/aggiornamento: 14-04-2005
