REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI
(Delibera C.C. n. 29 del 11.04.2005)

 

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

  1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali per la fruizione del servizio Centri Estivi e per la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi di gestione del servizio stesso.

  1. I Centri Estivi sono rivolti ai bambini e ragazzi in età dai 3 ai 14 anni residenti a Firenze o, se non residenti, frequentanti le scuole dell’infanzia e di base (elementare e media) nel Comune. Sono organizzati nel periodo di interruzione dell’ attività scolastica e si caratterizzano come un importante servizio educativo e formativo che riveste anche valenza sociale permettendo alle famiglie di attendere ai normali impegni lavorativi e/o di cura familiare.
  2. I Centri Estivi si svolgono di norma presso le sedi della scuola dell’infanzia e di base ove i bambini ed i ragazzi sviluppano, durante l’anno, le attività didattiche.
  3. Il servizio, di regola articolato in turni di due settimane (dieci giorni di effettivo servizio, dal lunedì al venerdì), offre molteplici attività educative, ludico-sportive e ricreative, spesso organizzate in luoghi esterni alle strutture, seguite da operatori qualificati in congruo rapporto numerico con i bambini/ragazzi loro affidati (1:1 per i diversamente abili, al fine di garantire la loro massima integrazione) e fornisce la refezione con menù curati e tali da soddisfare anche esigenze e problematiche specifiche. Prevede inoltre per i ragazzi più grandi di età l’opportunità aggiuntiva di soggiornare per brevi periodi in località marine o montane, in apposite strutture ricettive fuori città.
  4. Per particolari esigenze, quali quelle collegate alla ripresa delle attività scolastiche, potranno essere previsti turni di durata inferiore a tariffa proporzionalmente ridotta in rapporto ai giorni di effettivo servizio programmati.
  5. I Centri Estivi costituiscono un servizio di base la cui gestione è affidata ai Consigli di Quartiere avendo riferimento ai "Criteri Direttivi e Indirizzi Programmatici ai Consigli di Quartiere" approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 2
(Criteri generali per la determinazione delle tariffe)

  1. Gli utenti compartecipano alla copertura dei costi di gestione del servizio mediante il pagamento di una tariffa.
  2. La tariffa è corrisposta in misura differenziata in relazione alla situazione economica del nucleo familiare.
  3. La differenziazione delle tariffe si realizza mediante l’individuazione e l’applicazione di una tariffa massima, di tariffe progressivamente agevolate e di una tariffa minima, sulla base della condizione economica dei richiedenti al fine di realizzare un sistema di contribuzione basato su principi di equità e progressività.
  4. La valutazione della situazione economica di chi richiede l’agevolazione tariffaria è determinata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato ed integrato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130, ed al D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242.
  5. L’attribuzione all’utente della relativa tariffa sarà effettuata dietro presentazione dell’attestazione ISEE di cui alle norme del comma precedente e del D.P.C.M. 18 maggio 2001 contenente la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare come individuato dall’art. 1 del D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 in riferimento all’art.1 bis del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221. L’attestazione ISEE potrà essere richiesta dall’utente presso i C.A.F. convenzionati.
  6. La mancata presentazione dell’attestazione ISEE al momento dell’iscrizione comporterà l’attribuzione e l’applicazione della tariffa massima.
  7. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, annualmente stabilisce gli importi delle tariffe del servizio e definisce i valori ISEE di riferimento per l’applicazione della tariffa massima, di quelle progressivamente agevolate e di quella minima. Potranno essere altresì previste ulteriori agevolazioni per i secondi, terzi e successivi figli frequentanti il servizio. Con lo stesso provvedimento la Giunta Comunale stabilisce, in relazione alle varie tariffe, gli importi dell’acconto da versare al momento dell’iscrizione nonché la tariffa aggiuntiva per la partecipazione ai soggiorni residenziali fuori città.
  8. Eventuali ulteriori agevolazioni, fino all’esonero dal pagamento della tariffa da parte dell’utente, potranno essere concessi solo per situazioni conosciute e segnalate dai Servizi Integrati di Assistenza Sociale Territoriale (S.I.A.S.T.) che se ne assumeranno i relativi oneri.
  9. Potranno essere accolte anche iscrizioni di bambini/ragazzi residenti fuori Comune che non frequentano le scuole nel Comune di Firenze a condizione che esista disponibilità una volta soddisfatte le domande dei residenti. Rispetto a tali utenti la Giunta Comunale fisserà una specifica tariffa senza che siano previste agevolazioni.

Art. 3
(Fruizione del servizio: modalità di pagamento)

  1. Il pagamento della tariffa stabilita per il servizio Centri Estivi si attua con le seguenti modalità:

    1. versamento di un acconto al momento dell’iscrizione;
    2. versamento del saldo a conferma di ciascun turno prescelto con congruo anticipo, comprovandone l’avvenuto pagamento con la consegna o trasmissione al Quartiere del relativo bollettino di versamento 8 (otto) giorni prima dell’inizio del turno stesso, pena l’esclusione del bambino/ragazzo dal servizio.

  1. Non può essere ammesso al servizio chi, per il servizio stesso, risulti moroso al momento dell’iscrizione.

Art. 4
(Rinunce, mancata frequenza e rimborsi)

  1. L’acconto versato al momento dell’iscrizione non è in nessun caso rimborsabile, basandosi sulle iscrizioni medesime l’organizzazione del servizio con i costi incomprimibili che ne derivano.
  2. Eventuali rinunce al servizio dovranno essere comunicate per iscritto al Quartiere ove è stata effettuata l’iscrizione almeno 8 giorni prima dell’inizio del turno prescelto. In tal caso l’utente, cioè il genitore o chi esercita la potestà genitoriale sul minore, potrà richiedere il rimborso del saldo della tariffa eventualmente già pagato - escluso l’acconto versato al momento dell’iscrizione che, si ripete, in nessun caso è rimborsabile - o non procedere al pagamento del saldo. Nell’ipotesi di omessa comunicazione entro i termini stabiliti, l’utente sarà considerato a tutti gli effetti inadempiente e dovrà comunque pagare la tariffa per intero.
  3. Solo in caso di comprovata malattia del bambino/ragazzo tale da comportare assenze per almeno 5 giorni consecutivi di effettivo servizio, in base ad apposita documentata domanda al Quartiere presentata da un genitore o dall’esercente la potestà genitoriale sul minore, spetta un rimborso calcolato in rapporto ai giorni di servizio non usufruito.
  4. Il rimborso di cui sopra potrà eventualmente essere incrementato della tariffa aggiuntiva, o di parte di essa, versata per la partecipazione ai soggiorni residenziali in strutture fuori città, qualora il ragazzo non ne abbia usufruito per niente o in parte, causa comprovata malattia tale da comportare assenze per almeno 5 giorni consecutivi dal servizio comprendenti anche quelli in cui sono programmati i soggiorni residenziali stessi.

Art. 5
(Attività di controllo)

  1. Per la verifica delle situazioni anagrafiche, patrimoniali e reddituali dei richiedenti le agevolazioni, il Comune effettua controlli a campione che interessano annualmente almeno il 10% dei beneficiari, avvalendosi dei dati in proprio possesso e di quelli di altri enti dell’Amministrazione Pubblica in particolare utilizzando il sistema informativo del Ministero delle Finanze. Il Comune di Firenze collaborerà con la Guardia di Finanza per l’espletamento dei controlli sostanziali di sua pertinenza.
  2. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, l’Amministrazione Comunale contatterà il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Nel caso in cui trovi conferma l’incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata l’Amministrazione Comunale, sentiti gli interessati, provvede a dichiarare la decadenza dal beneficio con conseguente applicazione della tariffa massima prevista, attivando le procedure per il recupero dei crediti, oltre a interessi di legge ed eventuali altre spese.
  3. L’Amministrazione Comunale nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, denuncia il fatto all’Autorità Giudiziaria.
  4. Il mancato pagamento della tariffa dovuta darà luogo all’attivazione delle procedure previste dalla vigente normativa per il recupero coattivo del credito, consistenti in un primo provvedimento ingiuntivo ed eventuale successiva iscrizione nei ruoli delle tasse.


Pagina a cura di Alessandra Occhiuzzi
Data di verifica/aggiornamento: 14-04-2005

 

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