Comune di Firenze
Regolamento in materia di termine e di responsabile del Procedimento amministrativo
ai sensi della legge n. 127/1997
Approvato con Delibera GM n. 20/27 del 13/01/98, modificata con
delibera GM n.571 del 12/4/99
(Delibera CC n. 3651/236 del 17/11/97:
Criteri generali relativi al regolamento ...
delibera GM n.1758 del 10/11/98: Modifica dell' "Allegato A"
delibera GM n. 182 del 9/2/99: Modifica dell' "Allegato
A"
delibera GM n. 409 del 19/3/99: Modifica dell' "Allegato
A"
delibera GM n. 1017 del 11/6/99: Modifica dell' "Allegato
A"
delibera GM n. 1043 del 17/6/99: Modifica dell' "Allegato
A"
delibera GM n. 230 del 29/2/2000: Modifica dell'
"Allegato A"
delibera GM n. 489 del 5/5/2000: Modifica dell'"Allegato
A" e modifica dell' "Allegato B"
delibera GM 123/88 dell'11-3-2003
INDICE
CAPO I
Disposizioni preliminari
Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità
Art. 2 – Oggetto
CAPO II
Termini dei procedimenti
Art. 3 - Termine iniziale dei procedimenti
Art. 4 - Termine finale dei procedimenti
Art. 5 – Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche
CAPO III
Responsabile del procedimento
Art. 6 – Unità organizzativa responsabile del procedimento
Art. 7 – Individuazione del responsabile del procedimento
Art. 8 – Il responsabile nel procedimento a più fasi
Art. 9 – Compiti del responsabile del procedimento
Art. 10 – Comunicazione d’avvio del procedimento
Art. 11 – Intervento nel procedimento
Art. 12 – Compiti del dirigente
Art. 13 – Bonus
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 14 – Intervento del Difensore civico comunale
Art. 15 – Disposizioni finali
REGOLAMENTO IN MATERIA
DI TERMINE E DI RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ai sensi della L. n. 127/1997.
CAPO I
Disposizioni preliminari
Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità
-
Il presente regolamento, adottato in attuazione del
Capo I del Titolo VII
dello Statuto del Comune di Firenze ed in conformità
ai principi della L. n. 241/90 e successive modifiche, disciplina i procedimenti
amministrativi a rilevanza esterna di competenza del Comune che conseguano
obbligatoriamente ad iniziativa di parte o che debbano essere promossi
d’ufficio, al fine di conseguire nell'attività amministrativa imparzialità,
trasparenza, pubblicità ed economicità.
Per i procedimenti relativi ad atti del Consiglio
comunale ovvero dell’ Ufficio del Consiglio si applica il presente regolamento,
se non altrimenti disciplinati, fintantoché il Consiglio comunale
non disponga con specifico atto. Per detti procedimenti il termine è
di sessanta giorni.
-
Non rientrano nella disciplina del presente regolamento
i procedimenti di rilascio di certificazioni, attestazioni, copie ed estratti
di atti e documenti che si concludano contestualmente alla richiesta dell’interessato.
Art. 2 – Oggetto
-
Agli effetti del presente regolamento costituisce procedimento
amministrativo il complesso di atti o operazioni tra loro funzionalmente
collegati e preordinati all’adozione, da parte della Amministrazione comunale,
di un atto amministrativo.
-
Le disposizioni del regolamento si applicano, ove compatibili,
anche ai procedimenti amministrativi che si concludano, anziché
con un atto formale, con una attività materiale.
-
Il procedimento è sempre unico anche se costituito
da più fasi, finalizzate all’emanazione di un solo atto, di competenza
di diversi uffici o direzioni dell’Amministrazione comunale.
CAPO II
Termini dei procedimenti
Art. 3 - Termine iniziale dei procedimenti
-
I procedimenti iniziano d’ufficio o su istanza di parte.
-
Nei procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre
dalla data di ricevimento dell’atto emesso da organo o ufficio di altra
Amministrazione o da quando il Comune ha notizia del fatto da cui sorge
l’obbligo di provvedere.
-
L’avvio d’ufficio è obbligatorio quando, ai sensi
della normativa vigente, l’Amministrazione è tenuta ad avviare il
procedimento medesimo al verificarsi di determinate circostanze ovvero
in date prestabilite. Qualora il verificarsi delle circostanze debba essere
accertato, il procedimento ha inizio dalla data dell’accertamento.
-
Fuori dei casi di cui al precedente comma, l’avvio d’ufficio
del procedimento costituisce facoltà discrezionale dell’Amministrazione.
-
Il procedimento è ad iniziativa di parte nei
casi in cui l’ordinamento vigente preveda la presentazione di un’istanza
comunque denominata e l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in merito
ad essa.
-
Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine
iniziale decorre dalla ricezione della istanza da parte del Comune, la
cui data è comprovata:
-
dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio competente al
momento della consegna diretta della istanza;
-
dal timbro datario apposto al momento dell’arrivo all’unità
organizzativa responsabile se l’istanza è inoltrata tramite posta;
-
da qualunque fatto certo che provi la ricezione, in
caso di utilizzo di mezzi telematici per la trasmissione dell’istanza.
-
L’ ufficio incompetente per l’istruttoria cui venga
erroneamente indirizzata l’istanza, provvede ad inviarla entro 2 giorni
dal ricevimento all’ufficio competente. In tal caso il termine di inizio
del procedimento decorre dal momento in cui la domanda perviene a quest’ultimo.
-
Se la domanda è erronea o incompleta,
il responsabile del procedimento ha l’obbligo di darne immediata comunicazione
all’interessato indicando le cause della erroneità o della incompletezza
e assegnando un congruo termine per provvedere alla regolarizzazione o
integrazione. In tal caso il termine iniziale decorre dal ricevimento della
domanda completata sempre che la richiesta di integrazione sia stata fatta entro 3 giorni
dalla presentazione della domanda. Qualora l’ulteriore termine assegnato
decorra senza che sia intervenuta alcuna regolarizzazione il procedimento
viene archiviato d’ufficio.
Art. 4 - Termine finale dei procedimenti
-
Tutti i procedimenti devono concludersi con l’adozione
del provvedimento finale o con il compimento delle attività materiali
entro i termini massimi previsti nelle allegate schede che costituiscono
parte integrante del presente regolamento (allegato
A).
-
Salvo quanto previsto al successivo comma 4, il termine
coincide con la data di adozione del provvedimento o, in caso di provvedimento
recettizio, con la data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
Ai sensi dell'art. 6 della
L. n. 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, il responsabile del procedimento dà immediata comunicazione del provvedimento
adottato.
-
I termini di cui al comma 1 non tengono conto dei tempi
necessari per l’ulteriore ed eventuale fase integrativa dell’efficacia
dell’atto.
-
Qualora l’atto conclusivo del procedimento sia di competenza
del Sindaco o della Giunta, del Presidente del Consiglio di Quartiere o
del Consiglio di Quartiere, i termini previsti nelle allegate schede valgono
come limite temporale massimo entro cui il responsabile del procedimento
invia la sua proposta di provvedimento agli organi politici. Il Sindaco
e il Presidente del Consiglio di Quartiere, la Giunta ed il Consiglio di
Quartiere provvedono rispettivamente entro dieci e quindici giorni dalla
presentazione della proposta di provvedimento. In caso di decorrenza di
detti termini, il responsabile del procedimento, assunte le necessarie
informazioni, provvederà a comunicare all’interessato i motivi del
mancato rispetto del termine.
-
Per i procedimenti non inclusi nelle schede allegate
al presente regolamento e non disciplinati da fonti legislative o regolamentari
vale il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 comma 3
della L. n. 241/1990 e successive modifiche.
Art. 5 – Acquisizione di pareri e valutazioni
tecniche
-
Quando per l’istruttoria del procedimento venga richiesto
il parere di altre unità organizzative interne all’Amministrazione,
il responsabile del procedimento, se non ritiene di indire una conferenza
di servizi, si rivolge al dirigente dell’unità organizzativa coinvolta
che ha quindici giorni di tempo per esprimersi. Ove il parere non sia rilasciato
entro questo termine massimo, il provvedimento è adottato prescindendo
dallo stesso, salvi i casi nei quali la legge non consenta di ometterlo
o questo sia previsto da regolamenti approvati dal Consiglio comunale.
-
In tutti i casi nei quali la legge prescrive che per
l’emanazione di un provvedimento di competenza degli organi comunali è
necessario il parere, il nulla osta, l’autorizzazione, l’approvazione,
l’assenso o la valutazione tecnica di altre pubbliche amministrazioni che
possono essere chiesti ed ottenuti direttamente dall’interessato, il termine
previsto nelle schede allegate al presente regolamento decorre se la domanda
è corredata di tali atti. In mancanza, il termine è sospeso
dal momento della richiesta dell’atto ad altri enti fino al suo ricevimento,
previa comunicazione da parte del responsabile del procedimento all’interessato.
-
Nell’ipotesi in cui, nel corso del procedimento, si
debba sentire il parere di un organo consultivo esterno o si debbano acquisire
valutazioni tecniche di organi od enti esterni, ai sensi degli articoli
16 e 17 della L. n. 241/1990 e successive modifiche, il termine è
sospeso fino all’acquisizione dei relativi atti. Di tale circostanza è
data comunicazione all’interessato.
-
Nel caso in cui si richiedano pareri facoltativi ad
organi consultivi esterni, il termine rimane sospeso se il responsabile
del procedimento ne dà motivato avviso all’interessato. Si applicano,
comunque, l’art. 16 comma 1 e 2 della L. n. 241/1990 e successive modifiche.
CAPO III
Responsabile del procedimento
Art. 6 – Unità organizzativa responsabile
del procedimento
-
L’ufficio responsabile dell’istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale è il Servizio, la Direzione o l’ Ufficio
indicato nelle schede allegate al presente regolamento (allegato
A).
Art. 7- Individuazione del responsabile del
procedimento
-
Quando non sia diversamente stabilito da leggi o da
regolamenti, il responsabile del procedimento è il soggetto preposto
al Servizio, Direzione o Ufficio individuato per ciascun tipo di procedimento
nelle schede allegate al presente regolamento.
-
Il direttore o il dirigente cui fa capo l’unità
organizzativa responsabile individua, di norma, ai sensi dell’art. 13 comma
7 del regolamento di organizzazione, il responsabile del procedimento tra
i dipendenti appartenenti alla medesima unità organizzativa, con
qualifica funzionale, di norma, non inferiore alla settima.
Eccezionalmente può essere individuato un responsabile del procedimento con qualifica
funzionale inferiore alla settima previo parere del Direttore Generale.
Art. 8 – Il responsabile nel procedimento
a più fasi
-
Nei procedimenti costituiti da più fasi, il responsabile
della fase iniziale è, salva diversa disposizione, responsabile
dell’intero procedimento, fatta salva, comunque, la possibilità
di imputare le conseguenze di eventuali ritardi, inadempimenti od omissioni
ai responsabili delle singole fasi.
-
Il responsabile del procedimento costituito da più
fasi cura le comunicazioni agli interessati, informandoli anche delle strutture
che intervengono nel procedimento successivamente alla propria. Il responsabile
del procedimento, per le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza,
deve seguire l’andamento presso le unità organizzative competenti
dando impulso all’azione amministrativa.
-
Spetta al Direttore Generale risolvere gli eventuali
conflitti insorti nello svolgimento del procedimento tra Direzioni o Uffici
diversi.
-
Il responsabile del procedimento, come individuato ai
sensi del comma 1, indice, se ne ha la competenza, o propone al Direttore
Generale la indizione di una conferenza di servizi tra le unità
organizzative interessate per l’esame contestuale dell’oggetto del procedimento.
Le determinazioni concordate nella conferenza vincolano le strutture partecipanti
e tengono eventualmente luogo degli eventuali atti del procedimento di loro competenza.
Art. 9 – Compiti del responsabile del procedimento
-
Il responsabile del procedimento cura, nei termini,
gli adempimenti previsti dagli art. 6 della L. n. 241/1990
e successive modifiche ed integrazioni e 3 del D.P.R. n. 403/1998..
-
Nel caso in cui il termine finale sia stato autonomamente
stabilito dall’Amministrazione procedente, il responsabile del procedimento
può differirlo una sola volta con atto motivato e per un tempo massimo
pari alla metà del termine finale, informandone i soggetti interessati.
-
Il mancato rispetto del termine stabilito dalle schede
allegate al presente regolamento o differito a norma del comma precedente,
costituisce elemento di valutazione ai fini della retribuzione di risultato
per i dirigenti, nonché elemento di valutazione per le componenti
del trattamento economico accessorio per gli altri responsabili del procedimento.
-
Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile
segue l’ordine cronologico di presentazione delle domande, tranne eccezionali
casi di urgenza documentati dall’interessato oppure per motivate ragioni
inerenti all’organizzazione dell’ufficio, autorizzate da chi dirige l’unità
organizzativa responsabile del procedimento.
-
Il responsabile del procedimento può invitare
presso il suo ufficio i soggetti di cui all’art. 7 comma 1 della L. n.
241/1990 e successive modifiche per ricevere chiarimenti ed informazioni
utili ai fini del perfezionamento dell’istruttoria. Del colloquio è
redatto, di norma, sommario verbale del quale deve essere fatta menzione
nel provvedimento finale.
-
E’ compito del responsabile del procedimento tenere
informato l’interessato dell’ iter del procedimento.
-
Nel caso in cui il provvedimento debba essere obbligatoriamente
notificato, il responsabile del procedimento provvede, immediatamente,
alla sua notifica.
Art. 10 – Comunicazione d’avvio del procedimento
-
Il responsabile, entro 5 giorni dall’inizio del procedimento,
ne comunica l’avvio ai soggetti di cui all’art. 7 comma 1 della L. n. 241/1990
e successive modifiche
-
La comunicazione è differita solo nel caso in
cui vi siano improrogabili esigenze di celerità nel procedere, ovvero
quando si tratti di procedimenti preordinati all’emanazione di provvedimenti
di natura cautelare. In caso di sopralluoghi o ispezioni la comunicazione
è data tramite invio all’interessato di copia dei relativi verbali.
-
La comunicazione non è dovuta:
-
a) quando nei procedimenti ad istanza di parte
sia stata rilasciata ricevuta contenente le informazioni di cui all’art.
8 comma 2 della L. n. 241/90 e successive modifiche;
-
b) nei procedimenti ad istanza di parte che si concludano
entro 15 giorni.
-
La comunicazione deve essere personale, deve contenere
le indicazioni di cui all’art. 8 comma 2 della L. n. 241/1990 e successive
modifiche e deve essere preferibilmente effettuata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
-
Qualora, a causa dell’elevato numero dei destinatari,
la comunicazione personale sia impossibile o particolarmente gravosa, si
provvede mediante forme di pubblicità idonee quali, fra le altre,
gli avvisi pubblici, i comunicati stampa e l’inserimento in rete civica.
-
Nel caso di omissione, ritardo e incompletezza della
comunicazione, si applica l’art. 8 comma 4 della L. n. 241/1990 e successive
modifiche
Art. 11 - Intervento nel procedimento
-
I soggetti cui deve essere data la comunicazione di
avvio del procedimento, nonché quelli intervenuti ai sensi dell’art.
9 della L. n. 241/1990 e successive modifiche, hanno diritto di:
-
a) prendere visione degli atti del procedimento d’intesa
con il relativo responsabile, salvo quanto previsto dall’art. 24 della
L. n. 241/1990 e successive modifiche e dal regolamento sul diritto di
accesso;
-
b) presentare memorie scritte, documentazione integrativa
e perizie tecniche di parte, che il responsabile del procedimento è
tenuto a valutare purché pertinenti. Tale presentazione deve avvenire
entro i termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento
o in mancanza entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la
durata del procedimento; se avviene oltre detto termine ma prima che il
procedimento sia concluso, non può comunque determinare lo spostamento
del termine finale. Resta salva la facoltà di esame dei documenti
presentati quando siano inerenti ad accertamenti obbligatori per l’Amministrazione
o risultino determinanti per l’istruttoria.
-
L'atto di intervento, redatto in carta semplice
senza alcuna formalità e diretto al responsabile del procedimento,
deve essere adeguatamente motivato in ordine al pregiudizio temuto e presentata
nei termini di cui al precedente comma 1 lett. b).
-
Ai sensi dell’art. 13 della L. n. 241/1990 e successive
modifiche, quanto previsto dal presente articolo e dal precedente art.
10 non si applica ai procedimenti tributari e a quelli diretti all’emanazione
di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
Art. 12 – Compiti del dirigente
-
Il direttore o il dirigente cui fa capo l’unità
organizzativa responsabile:
-
a) coordina e controlla l’attività dei responsabili
dei procedimenti;
-
b) ha compiti di impulso e di verifica del rispetto
dei termini;
-
c) adotta ogni accorgimento teso alla semplificazione
dei procedimenti;
-
d) in presenza di temporanee e specifiche esigenze può
assegnare con atto scritto e motivato determinati procedimenti ad unità
organizzative diverse da quelle indicate nelle schede allegate al presente
regolamento;
-
e) può esercitare, nel caso di mancato rispetto
del termine, il potere sostitutivo, secondo le modalità e con gli
effetti di cui all’art. 3 ter del D.L. n. 163/95, convertito con modificazioni
nella L. n. 273/95, in quanto applicabile, o assegnare il procedimento
ad altro responsabile al fine di emanare l’atto entro 30 gg., salvo quanto
previsto dal successivo art. 14 comma 3.
-
Spetta al Direttore Generale fornire indicazioni sui
criteri di scelta del responsabile del procedimento.
Art. 13 – Bonus
-
A titolo sperimentale, qualora i procedimenti ad istanza
di parte indicati nell’allegato B non si concludano entro i termini previsti
dalla legge o entro quelli stabiliti dall’Amministrazione, anche se differiti
a norma dell’art. 9 comma 2 del presente regolamento, l’Amministrazione
corrisponde all’interessato un bonus di £ 30.000 per il mancato raggiungimento
del livello di tempestività garantito dal presente regolamento.
A tal fine il dirigente rilascia all’interessato, insieme all’atto tardivamente
emanato, l’ordinativo di pagamento del bonus a carico della cassa economale.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 14 – Intervento del Difensore civico
comunale
-
In tutti gli atti conclusivi del procedimento deve essere
espressamente indicata la possibilità, per i soggetti interessati,
di rivolgersi al Difensore civico comunale.
-
L’intervento del Difensore civico comunale non preclude
all’interessato i successivi ricorsi amministrativi o giurisdizionali e
non interrompe i relativi termini.
-
Nel caso in cui il provvedimento non sia rilasciato
nei termini indicati nelle schede allegate, il soggetto interessato può
rivolgersi al Difensore civico comunale al fine di ottenere l’atto conclusivo
del procedimento, salvo il potere sostitutivo di cui all’art. 12 comma
1 lett. e) del presente regolamento.
Art. 15 – Disposizioni finali
-
Il presente regolamento si applica ai procedimenti di
cui all’art. 1 iniziati dopo 30 gg. dalla sua approvazione.
Pagina a cura diIsabella Gurnari
Data di verifica/aggiornamento: 30-06-2003