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A) di approvare i seguenti criteri generali, che la Giunta dovrà
rispettare, insieme ai principi stabiliti dallo Statuto,
nell’adozione del regolamento in materia di termine e di responsabile del
procedimento:
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Le unità organizzative responsabili per ciascun procedimento, determinate
ai sensi degli articoli 4
e 5 L. 241/90, e successive modificazioni, saranno individuate nei
Servizi, nelle Direzioni o negli Uffici.
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Per ogni procedimento, il regolamento dovrà prevedere che sia individuato
un solo responsabile; il dirigente dell’unità organizzativa provvederà,
ai sensi dell’art. 5
L. n. 241/90, ad assegnare a sé o ad altro dipendente, di qualifica
non inferiore alla settima, la responsabilità dell’istruttoria e
di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. Il dirigente
dell’unità organizzativa provvederà, altresì, ai sensi
dell’art. 17 decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni,
alla verifica del rispetto dei termini e degli altri adempimenti.
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I termini di conclusione dei procedimenti terranno conto della situazione
organizzativa esistente e delle risorse disponibili; periodicamente, e,
comunque, in relazione agli atti di semplificazione dei procedimenti previsti
dalla legislazione vigente, saranno previste verifiche di congruità
dei tempi stabiliti e procedure di ulteriore semplificazione e razionalizzazione.
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Per gli atti di competenza dei dirigenti dovrà essere stabilito
come termine finale la data di adozione dell’atto. Nel caso in cui il provvedimento
debba essere obbligatoriamente notificato, la notifica dovrà seguire
immediatamente l’adozione dell’atto.
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Per gli atti di competenza del Sindaco o della Giunta dovranno essere previsti,
nell’ambito del procedimento, tempi certi di presentazione della proposta
da parte del responsabile del procedimento o del dirigente dell’unità
organizzativa competente, tali da consentire l’esame della proposta e la
conclusione del procedimento nel termine previsto. In relazione ad eventuali
violazioni dei tempi di presentazione della proposta, e, fatte salve le
eventuali responsabilità, potrà essere previsto il differimento
del termine del procedimento per un tempo non superiore a quello originariamente
previsto e la contestuale assegnazione del procedimento ad altro responsabile.
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Il responsabile del procedimento potrà differire i termini del procedimento
una sola volta e per un tempo determinato non superiore al 50% del termine
previsto, eccezion fatta per i termini previsti dalla legge.
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Al fine di dare effettività alla previsione di tempi certi per la
conclusione del procedimento, dovrà essere prevista, in caso di
mancato rispetto del termine, la possibilità di attivare l’intervento
del Difensore civico comunale.
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Per consentire il migliore svolgimento dell’istruttoria negli atti amministrativi
e per favorire la riduzione del contenzioso, il regolamento deve prevedere
la partecipazione, anche informale, dei soggetti interessati al procedimento.
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B) di stabilire che il regolamento riguarda tutti gli Uffici e le Direzioni.
Esso si applicherà, altresì, al Consiglio comunale, ovvero
all’Ufficio del Consiglio, per i procedimenti ad istanza relativi ad atti
di natura provvedimentale a rilevanza esterna che siano attribuiti alla
competenza del Consiglio comunale, ovvero dell’Ufficio del Consiglio, e
che non siano altrimenti disciplinati, fintantochè il Consiglio
comunale non disponga con specifico atto.
Per detti provvedimenti vale il termine di 60 giorni.