Comune di Firenze
Regolamento in materia di termine e di responsabile del Procedimento amministrativo
ai sensi della legge n. 127/1997
Delibera GM n. 20/27 del 13/01/98
LA GIUNTA
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Vista la legge 7 agosto 1990,
n. 241; il titolo VII,
capo I dello Statuto; gli artt. 13, 14 e 15 del regolamento di
organizzazione
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3230/251 in data
2.10.96 nonché il comma 91 dell’art. 16 della legge 15 maggio 1997,
n. 127; Considerato che la Giunta Comunale aveva approvato negli anni 1993
e 1994 ventuno delibere contenenti l’elenco dei procedimenti amministrativi
di alcuni ex Settori Funzionali;
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Considerato che la parzialità della rilevazione
effettuata ed il suo riferimento a strutture non più esistenti hanno
determinato la non applicazione delle suddette delibere;
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Ritenuto necessario, oltreché obbligatorio per
legge, ai fini dell’attuazione dei principi di pubblicità e di semplificazione
dell’azione comunale, dare completa attuazione a quanto previsto dalla
citata legge n. 241/90 in punto di individuazione degli uffici responsabili
dell’istruttoria dei procedimenti, dell’ufficio od organo competente all’adozione
del provvedimento finale e di responsabile del procedimento, disciplinando
altresì la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento
amministrativo nei soli aspetti strettamente connessi all’organizzazione
degli uffici, rimandando ad un successivo regolamento di competenza consiliare
la completa disciplina del nuovo diritto del cittadino di partecipare al
procedimento amministrativo nonché la regolamentazione dei nuovi
strumenti di semplificazione (conferenza dei servizi, accordi, sostituzione
di atti autorizzatori o concessori con la denuncia di inizio di attività);
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Preso atto che con ordinanza del Sindaco del 5 luglio
1997, n. 5023 è stato costituito un gruppo di lavoro interno, coordinato
dalla Direzione Organizzazione e con la partecipazione anche di dipendenti
dell’Ufficio del Consiglio, il quale ha svolto un rilevante lavoro istruttorio
presentando una bozza di regolamento ampiamente utilizzata per la redazione
del regolamento di cui alla presente delibera;
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Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3651/236
del 17 novembre 1997 avente ad oggetto "Criteri generali relativi al regolamento
in materia di termini e di responsabile del procedimento amministrativo";
cui il presente regolamento dà totale e completa attuazione, con
particolare riferimento al criterio n. 3 secondo il quale "I termini di
conclusione dei procedimenti tengono conto della situazione organizzativa
esistente e delle risorse disponibili….", giacché i termini indicati
nell’allegato "A"
sono stati concordati con gli uffici interessati;
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Considerato che la rilevazione del termine dei procedimenti
secondo la situazione esistente di cui al punto precedente, se dà
certezza al cittadino, non semplifica e rende più celere l’azione
comunale, cosicché i termini indicati nel presente regolamento saranno
sottoposti a periodiche verifiche di congruità, ufficio per ufficio,
di norma semestrali;
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Considerato che, in sede di valutazione dei Dirigenti,
sarà tenuto conto delle semplificazioni dei procedimenti attuate
e conseguenti abbreviazioni dei termini;
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Ritenuto opportuno procedere, a titolo sperimentale
e per un ridotto numero di procedimenti ad istanza di cittadini appartenenti
alle c.d. fasce deboli della società, non un indennizzo forfettario
esulante, come tale, dalla materia dell’organizzazione degli uffici e dei
servizi di competenza della Giunta, ma solo un "bonus" di modico ammontare
per il mancato raggiungimento del livello di tempestività garantito
dal presente regolamento per rafforzare, come già in alcune carte
di servizi, l’impegno dell’Amministrazione all’effettivo rispetto dei termini
indicati;
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Dato atto che bozza dell’attuale regolamento e relative
schede è stato comunicato alle Organizzazione Sindacali aziendali
e territoriali;
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Visto il parere favorevole al presente provvedimento,
espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 53
della L. 142/90;
DELIBERA
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n. 2977/2341 del 6.7.93;
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n. 2976/2340 del 6.7.93;
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n. 2975/2350 del 6.7.93;
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n. 2974/2374 dell’ 8.7.93;
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n. 3174/2459 del 15.7.93;
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n. 3109/2453 del 15.7.93;
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n. 3311/2790 dell’ 11.8.93;
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n. 3310/2789 dell’ 11.8.93;
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n. 3948/3284 del 28.9.93;
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n. 4214/3542 del 19.10.93;
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n. 4415/3695 del 28.10.93;
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n. 4431/3699 del 28.10.93;
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n. 4414/3694 del 28.10.93;
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n. 4742/3947 del 18.11.93;
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n. 4741/4002 del 23.11.93;
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n. 5291/4242 del 14.12.93;
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n. 36/3 del 4.1.94;
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n. 75/27 dell’ 11.1.94;
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n. 341/70 del 18.1.94;
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n. 35/2145 del 5.7.94;
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n. 48/2146 del 5.7.94;
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n. 3347/2711 dell’ 11.8.94.
